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Procedura LOTO Disciplina | Format procedura

ID 5249 | | Visite: 42016 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 5249 Procedura LOTO

Procedura LOTO LOCKOUT/TAGOUT Disciplina | Format procedura / 2024

ID 5249 | Update Rev. 4.0 del 27.04.2024 / In allegato modello procedura

In allegato modello che illustra, con immagini, riferimenti normativi, l'applicazione della procedura di lockout/tagout.

La procedura di lockout/tagout è la metodologia più diffusa per effettuare l’isolamento sicuro delle fonti di alimentazione di una macchina/attrezzatura/processo e permette di elevare il livello di sicurezza durante la fase di manutenzione, ordinaria e straordinaria, mediante il controllo dell’energia pericolosa. Una procedura di lockout/tagout è applicabile in tutti i casi in cui permane il rischio derivante dall’avvio inatteso della macchina/attrezzatura/processo. Le potenziali fonti di energia pericolosa devono essere identificate, isolate e bloccate e/o contrassegnate prima dell’inizio dell’attività di manutenzione.

Il modello allegato è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

Direttiva macchine 2006/42/CE
ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)
OSHA 29 CFR 1910.147
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI EN 60204-1:2018 / Ed. 6.0

Update del 27.04.2024:

- aggiornati riferimenti normativi;
- aggiornamenti grafici;
- inseriti link normativi.

Il modello risulta essere così strutturato:

Indice

1. Premessa
2. Riferimenti normativi
2.1 Direttiva macchine 2006/42/CE
2.2 ANSI/ASSP Z244.1 - 2016 (R2020)
2.3 OSHA 29 CFR 1910.147
2.4 CEI 11-27:2021 (Ed. V) | Lavori su impianti elettrici
2.5 EN 60204-1:2018 | Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: regole generali
3. Definizioni
4. Obiettivo
5. Fasi procedura
A. Procedura LOCKOUT/TAGOUT
B. Scheda procedura controllo energia
C. Applicazione procedura | Modulo ordine di lavoro
D. Check list di verifica corretta applicazione procedura
E. Registro di informazione, formazione ed addestramento procedura LOTO

Estratto

[...]

3. Definizioni

“Persona autorizzata” (Authorized people): personale autorizzato ad applicare la procedura di lockout a seguito di specifico training.

“Persona interessata” (Affected people): il personale che opera nelle immediate vicinanze dell’impianto o macchinario sottoposto a lockout.

“LOCKOUT”: si intende il posizionamento di un lucchetto in corrispondenza della posizione OFF di un dispositivo di isolamento (sezionatore, valvola, ecc.) di una qualsiasi fonte energetica (energia elettrica, fluido pericoloso, ecc.).

“TAGOUT”: si intende il posizionamento di un cartello in corrispondenza del lucchetto usato per il lockout, riportante chiaramente il nominativo dell’operatore autorizzato.

4. Obiettivo

L'obiettivo di questa procedura è di stabilire un mezzo di controllo positivo per impedire l'avvio o l'attivazione accidentale di macchinari o sistemi durante la riparazione, la pulizia e/o la manutenzione.             

Questa procedura è utile a:

1. stabilire un mezzo sicuro per arrestare macchinari, attrezzature e sistemi;
2. vietare al personale non autorizzato o ai sistemi di controllo remoto di avviare macchinari o apparecchiature durante la manutenzione;
3. fornire un sistema di controllo secondario (TAGOUT) quando è impossibile bloccare in maniera sicura il macchinario o l'attrezzatura;
4. stabilire la responsabilità per l'implementazione e il controllo delle procedure di LOCKOUT/TAGOUT.

5. Fasi procedura

In linea di principio, la procedura di LOCKOUT/TAGOUT richiede che l’isolamento e la messa in sicurezza di una macchina o di un impianto avvenga secondo una sequenza preordinata che prepari la macchina stessa o l’apparecchiatura all’applicazione dei dispositivi di isolamento e di “lucchettaggio”.

Prepararsi all’interruzione temporanea

Un addetto individua le fonti di energia presenti che devono essere messe sotto controllo e identifica il metodo di controllo da usare.

Notifica

Occorre quindi informare tutte le persone interessate (affected) che si è in procinto di operare sul macchinario effettuando il “lucchettaggio” dello stesso.

L’addetto comunica alle persone interessate le informazioni seguenti:

- cosa verrà isolato/etichettato;
- perché verrà isolato/etichettato;
- la durata dell’indisponibilità dell’impianto;
- chi è responsabile di LOCKOUT/TAGOUT;
- chi contattare per maggiori informazioni.

[...]

Dispositivi per l’esecuzione della procedura

Figura 3

Fig. 3 - Esempi dispositivi per l’applicazione della procedura

[...]

A. Procedura LOCKOUT/TAGOUT

A  Procedura LOCKOUT TAGOUT

[...]

D. Check list di verifica corretta applicazione procedura

C  Check list

[...] Segue in allegato

Fonti
ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)
OSHA 29 CFR 1910.147 The control of hazardous energy (lockout/tagout)
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI EN 60204-1:2018 / Ed. 6.0 
Oregon OSHA’s guide to controlling hazardous energy
Direttiva macchine 2006/42/CE
D.Lgs. 81/2008

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024 / (.docx, .pdf)
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 27.04.2024 Aggiornati riferimenti normativi
Aggiornamenti grafici
Inseriti link normativi
Certifico Srl
3.0 18.04.2021 Aggiornato modello procedura
Aggiornati riferimenti normativi
Inseriti nuovi moduli
Certifico Srl
2.0 23.08.2018 Aggiornato modello procedura
Aggiunti riferimenti normativi
Certifico Srl
1.0 30.09.2015 -- Certifico Srl

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Linee di indirizzo protezione lavoratori effetti del calore e radiazione solare / RT 2024

ID 22182 | | Visite: 346 | Documenti Sicurezza ASL

Linee di indirizzo protezione lavoratori effetti del calore e radiazione solare   RT 2024

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare / RT 2024

ID 22182 | 04.07.2024 / In allegato

Informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e come intervenire

Tenuto conto delle elevate temperature estive, la Regione Toscana invita tutte le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ad adottare le linee di indirizzo qui pubblicate al fine di proteggere i lavoratori dai rischi causati dal calore e dalle radiazioni solari, con la raccomandazione di seguirle anche per tutti i lavoratori stagionali.

Le linee di indirizzo contengono disposizioni utili a prevenire malori dovuti al caldo, forniscono informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e su come intervenire per contrastare i malesseri psico-fisici che ne possono conseguire.

Si tratta di misure di tutela fondamentali da applicare in tutte le lavorazioni all’aperto e in quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Nelle documento sono indicate in particolare le azioni per mitigare i rischi causati dalle elevate temperature, quali:

- rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
- favorire l’acclimatazione dei lavoratori aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore e favorendo l’effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra
- la revisione dell’organizzazione dei turni di lavoro, riprogrammando ad esempio le attività che non sono prioritarie e che sono da condursi all'aperto nei giorni con condizioni meteoclimatiche più favorevoli o pianificando le attività più impegnative dal punto di vista fisico durante i momenti più freschi della giornata
- l’attenzione agli indumenti da lavoro forniti
- la necessità di fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione.
- gestione dei rischi per lavoratori in regime di auto restrizione idrica per motivi religiosi o altri motivi (Es. Ramadan)

L’aggiornamento del documento, per il 2024, è stato fatto in collaborazione con il CNR - Istituto per la Bioeconomia e l'INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, Laboratorio di Epidemiologia Occupazionale e Ambientale
_______

Premessa
Azioni per la prevenzione delle malattie da calore nei luoghi di lavoro
1. Designazione di una persona addestrata
2. Identificazione dei pericoli/valutazione del rischio
3. Come prevenire la disidratazione
4. Rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
5. Favorire l’acclimatazione dei lavoratori
6. Organizzazione dei turni di lavoro
7. Indumenti da lavoro
8. Formazione
9. Evitare di lavorare da soli al caldo
10. Pianificazione e risposta alle emergenze
11. Riconoscimento delle condizioni di suscettibilità individuale

Misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi

Allegato 1 – Lista di autovalutazione per prevenire l’esposizione ad ambienti termici sfavorevoli di lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale
Allegato 2 – Come gestire il rischio da calore per lavoratori in regime di auto restrizione idrica per motivi religiosi o altri motivi (es. Ramadan)

Regione Toscana 2024

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Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura

ID 22185 | | Visite: 72 | Documenti Sicurezza

Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attivit  stagionali in agricoltura

Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura / RV 2021

ID 22185 | 05.07.2024 / In allegato

Gli strumenti di supporto sono stati prodotti e validati, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell’agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell’agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.

Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso in tale contesto delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione.

Il quadro produttivo desumibile dal censimento dell’agricoltura del 2010 mostra che le aziende agricole con oltre 50 gg di lavoro/anno (compreso il lavoro autonomo) sono circa 800.000 e che altrettante si collocano addirittura al di sotto di questo valore. La maggior parte di queste 800.000 si colloca nella fascia più bassa, tra 51 e 500 giornate annue. Dai dati di censimento si può desumere che circa 250.000 aziende occupano manodopera a tempo determinato o stagionale e 25.000 manodopera a tempo indeterminato.

Dal quadro presentato emerge chiaramente la difficoltà che i datori di lavoro hanno nel redigere un documento di valutazione dei rischi e nell’applicare la normativa vigente ad una popolazione di lavoratori assunti solo stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero talvolta assai elevato.

La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente un efficace processo di semplificazione del processo di valutazione.

Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto sono stati trasmessi da INAIL al Ministero del Lavoro su richiesta del Ministero stesso.

Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall’emanazione del decreto di semplificazione; se ne chiede quindi la validazione da parte del GTI per poter disporre di strumenti tecnici per la valutazione del rischio.

In caso di ulteriore ritardo nell’emanazione del D.I. attuativo del comma 13 ter è ipotizzabile la pubblicazione degli strumenti ai sensi dell’art 28 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 “Ai fini della valutazione del rischio, Inail, anche in collaborazione con CTR, rende disponibili al DdL strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.

Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi

Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d’uso:

- strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio;
- strumenti (trasversali), che in relazione a un “pericolo” specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio.

Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. Marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali.

E’ utile precisare che, se l’azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.

Sono stati predisposti e validati dal gruppo i seguenti strumenti:

Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.
Numerose altre schede sono pressoché pronte, ma non validate prima della chiusura dei lavori; non vengono quindi qui presentate.

Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.

Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.

Allegato:

Analisi di alcuni rischi trattati negli strumenti di supporto

Si riportano di seguito alcuni esempi di rischi caratteristici per le attività analizzate:

- Campi, boschi e altri terreni dell’azienda agricola (scivolamento, inciampo/contatto con vegetazione/…)

Una peculiarità delle attività agricole è quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro così come sono definiti all’art. 62 del d.lgs. 81/08.

Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessità di impiegare e modulare misure di protezione nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si è cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi di protezione individuali, con i relativi obblighi derivanti dall’applicazione del capo II, del titolo III, del D.lgs. 81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono previste misure di tipo organizzativo/procedurale, consistenti, ad esempio, nella verifica dell’utilizzo di calzature appropriate da parte dei lavoratori. Ciò per tener conto sia della necessità di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo onerose.

- Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)

Le lavorazioni agricole all’aperto espongono a condizioni climatiche variabili e all’esposizione al sole e ai fenomeni atmosferici.

Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale: ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause di ristoro e aree al riparo.

Stesse considerazioni sono valide per il lavoro all’interno di tunnel e serre, ma qui è possibile intervenire sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. Il datore di lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresì dotati di idonei indumenti quando, uscendo da tali ambienti, si trovino esposti all’aperto a condizioni climatiche considerevolmente differenti.

- Agenti fisici (esposizione a rumore e vibrazioni nell’utilizzo delle macchine per la raccolta)

Il rischio da agenti fisici rumore e vibrazioni è presente nel caso in cui l’operatore utilizzi attrezzature di lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimità di aree in cui sono effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).

Stante l’estrema differenziazione delle tipologie di lavorazioni agricole meccanizzate, il processo tecnico di valutazione dei rischi è stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di esposizione personale presumibile.

Sulla scorta di quanto sopra è stata considerata fondamentalmente la necessità di agire attraverso:

- adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla zona di operazione, …);
- adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale è stato elaborato uno specifico strumento di supporto;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone l’addestramento all’uso;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.

Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)

Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici fondamentali per la valutazione di conformità ai R.E.S. e l’identificazione dei difetti di natura “palese”, rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore delle direttive pertinenti e soggette alle prescrizioni di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08, sono state fornite informazioni per l’adeguamento attraverso l’installazione di apprestamenti tecnici ritenuti necessari.

Utilizzo di scale (caduta dall’alto)

In agricoltura l’utilizzo di scale è assai frequente soprattutto nelle operazioni di raccolta. Le scale impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta è legata alle condizioni del terreno e alle altezze da superare.

- Lavori in prossimità di linee elettriche (folgorazione)

Il rischio di folgorazione può manifestarsi durante le attività di raccolta che richiedono l’utilizzo di scale o di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.

Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attività di raccolta sono state fornite indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.

- Transito di macchine agricole (interferenze macchina – uomo)

Nei terreni agricoli le attività sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di rischio che si è ritenuto opportuno richiamare è la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalità di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, è quella di vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati a ospitare in sicurezza i passeggeri.

Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento di carichi)

Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un rischio specifico per i lavoratori legato all’assunzione di posture incongrue, a movimenti ripetitivi, al sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia l’organizzazione del lavoro sia le procedure operative specifiche.

Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:

- utilizzo di attrezzature di lavoro appropriate;
- adeguata informazione e formazione degli addetti;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.

Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)

Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio è riconducibile prevalentemente alla esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si è scelto di indicare come misura di prevenzione il rispetto –obbligatorio nell’attività di raccolta- del tempo di carenza, che è sempre indicato nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato ed è in ogni caso assai più cautelativo del tempo di rientro.

Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)

Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre il tetano e vige l’obbligo di vaccinazione

Per le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico si è prevista l’applicazione di idonee misure di primo soccorso.

- Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell’azienda agricola (ritardo nell’attuazione del soccorso)

Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla sede dell’azienda, dove generalmente è custodita la cassetta di pronto soccorso. In tali casi il decreto 388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

...

Fonte: Regione Veneto

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Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | | Visite: 83026 | Documenti Riservati Sicurezza

Tabella Prevenzione Incendi e Regole Tecniche

Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024

ID 7102 | Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024* / Documento completo allegato - Download Preview

Nel Documento allegato scaricabile Abbonati e al link seguente, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività D.M. 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione Attività
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice DM 3 agosto 2015 [da Ed. 5.0]

Il Documento Tabella Rev. 32.0 Maggio 2024 | Preview

* Attenzione - Quadro e articoli link Regole tecniche/Quadro normativo presenti aggiornati alla data del 23 Maggio 2024.
** Se presente riportata la RTV

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con i rimandi link ai pertinenti articoli delle Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: https://www.certifico.com/id/921

Elenco attivita  PI e RTV

Il file PDF della Tabella Allegato Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024

Changelog:

Rev. Data Attività Oggetto
1.0 Ottobre 2018 --- --
2.0 Novembre 2018 13 - Aggiornata Attività
Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30

Febbraio 2019

43 Quadro normativo
4


D.M. 24 novembre 1984
D.M 13 ottobre 1994
Decreto 3 febbraio 2016
6 D.M. 24 novembre 1984
Decreto 16 aprile 2008
Decreto 17 aprile 2008
78 Decreto 17 Luglio 2014
79 Decreto 18 Luglio 2014
4.0 Marzo 2019 55 Decreto 1 luglio 2014
72 Quadro normativo
5.0 Aprile 2019 13 Quesiti
DM 24 maggio 2002
- Aggiunta colonna 8 [1]
6.0 Maggio 2019 Tutte - Aggiornamento generale da VVF
7.0 Luglio 2019 66 Decreto 2 Luglio 2019
8.0 Novembre 2019 3b/4b Depositi GPL
  Quesiti di Prevenzione Incendi
9.0  Giugno 2020 8 Quadro normativo
13 - Decreto 6 ottobre 2009
- Decreto 30 aprile 2012
-
Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
75 Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020) [3]
78 Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
79 Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0 Giugno 2020 74 - Decreto 8 novembre 2019 (G)
- Decreto 28 aprile 2005 (L)
- Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
15 - Quesiti e chiarimenti
66 - Quesiti e chiarimenti
11.0 Luglio 2020 --- - Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0 Dicembre 2020 75 Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]
1 Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI
13.0 Gennaio 2021 65 Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0 Febbraio 2021 Attiività "una tantum"
67
Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)
- Decreto 26 agosto 1992
- Quadro normativo scuole
15.0 Aprile 2021 68 - Decreto 29 marzo 2021 | RTV Strutture sanitarie
- Aggiornamento note
16.0 Luglio 2021 13b Decreto 30 giugno 2021 | RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0 Settembre 2021 72 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0 Novembre 2021
72
72
67
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
Decreto 14 Ottobre 2021
- Decreto 10 luglio 2020
Decreto 06 aprile 2020
19.0 Gennaio 2022 80
13
D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264
Quadro Normativa distributori
20.0 Marzo 2022 17
18
19
20
41
58
59
60
61
62
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Decreto 3 agosto 2015
- Decreto 3 agosto 2015
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
21.0 Maggio 2022 72
72

Quadro normativo
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0 Luglio 2022 80
80
58
---
---
Gallerie stradali e ferrioviarie - Quadro normativo
D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264
D.M. 18 settembre 2002
- Decreto 16 febbraio 2007
- Decreto 9 marzo 2007
23.0 Settembre 2022 69
67
67
- Circolare 03 luglio 1967 n. 75
- Decreto 25 agosto 2022
-
 Quadro normativo scuole
24.0 Novembre 3a
3a
3b
4a
4b
4b
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020
Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019
Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0 Dicembre 2022 65 D.M. 22 novembre 2022
26.0 Gennaio 2023 9
13
17
Quadro normativo
Quadro normativo
Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0 Marzo 2023 13
--
66
--
67
--
68
- Decreto 30 giugno 2021
- Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023
- Decreto 9 aprile 1994 | VVF Marzo 2023
- Decreto 14 luglio 2015 | VVF Marzo 2023
- Decreto 26 agosto 1992 | VVF Marzo 2023
- Quadro normativo scuole
Decreto 18 settembre 2002
28.0 Maggio 2023 78
78
- Decreto 17 luglio 2014
- Decreto 21 ottobre 2015
29.0 Luglio 2023 1
1
Decreto 7 luglio 2023
-
 Att. 1 Quadro normativo
30.0 Settembre 2023 80
80
- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
- PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023
31.0 Maggio 2024 65
80
Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024
Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024
32.0 Maggio 2024 72 - Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72,  limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido; (frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr);
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr)
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020, ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantumè prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc

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"Indice di calore": Misura del rischio da calore

ID 8988 | | Visite: 12721 | Documenti Riservati Sicurezza

Indice di calore   Misura del rischio da calore

"Indice di calore" (Heat Index): Matrice del Rischio da calore e Misure di protezione / Rev. Luglio 2024

ID 8988 | Rev. 1.0 del 02.07.2024 / Documento completo allegato

Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor da strutturare in funzione del tipo di attività.

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (Indice di calore). L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa. 

L'OSHA ha ripreso il sistema per stabilire il Rischio da calore in ambito lavorativo e individuare le relative misure. Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor.

Il rischio da calore è un rischio prevedibile che si ripete durante la stagione estiva e coinvolge tutti i lavoratori che svolgono attività all’aperto.

I lavoratori all'aperto esposti a condizioni calde e umide sono a rischio di malattie legate al calore. Il rischio di malattie legate al calore aumenta quando il clima diventa più caldo e più umido. Questa situazione è particolarmente grave quando il caldo arriva improvvisamente all'inizio della stagione, prima che i lavoratori abbiano avuto la possibilità di adattarsi al caldo.

Per le persone che lavorano all'aperto quando fa caldo, sia la temperatura dell'aria che l'umidità influiscono sulla sensazione di calore. L'"indice di calore" è un singolo valore che tiene conto sia della temperatura che dell'umidità. Maggiore è l'indice di calore, più caldo è il clima, poiché il sudore non evapora e raffredda facilmente la pelle. L'indice di calore è una misura migliore della sola temperatura dell'aria per stimare il rischio per i lavoratori da fonti di calore ambientale.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) obbliga il Datore di Lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

_________

Le malattie legate al calore possono essere prevenute

OSHA non ha uno standard specifico che copre il lavoro in ambienti caldi. Tuttavia, ai sensi della legge sulla SSL, i datori di lavoro hanno il dovere di proteggere i lavoratori da gravi rischi riconosciuti sul luogo di lavoro, compresi i rischi legati al calore. Questa guida aiuta i datori di lavoro e i supervisori del cantiere a preparare e attuare piani per i periodi caldi. Spiega come utilizzare l'indice di calore per determinare quando sono necessarie ulteriori precauzioni in un cantiere per proteggere i lavoratori dai contributi ambientali alle malattie legate al calore. I lavoratori che svolgono attività faticose, i lavoratori che indossano indumenti protettivi pesanti o non traspiranti e i lavoratori che sono nuovi a un lavoro all'aperto hanno bisogno di precauzioni aggiuntive oltre a quelle garantite dal solo indice di calore.

I lavoratori non esperti in lavori all'aperto sono generalmente maggiormente a rischio di malattie legate al calore. Ad esempio, OSHA ha indagato su 25 episodi di malattie legate al calore nel 2005. In quasi la metà dei casi, il lavoratore coinvolto era al primo giorno di lavoro e nell'80% dei casi il lavoratore coinvolto era stato solo sul lavoro per quattro o meno giorni. Ecco perché è importante aumentare gradualmente il carico di lavoro o consentire pause più frequenti per aiutare i nuovi lavoratori e coloro che ritornano a un lavoro dopo il tempo a costruire una tolleranza per le condizioni calde. Assicurarsi che i lavoratori comprendano i rischi e siano "acclimatati ".

I lavoratori all'aperto comprendono tutti i lavoratori che trascorrono gran parte del turno all'aperto. Esempi includono operai edili, operai agricoli, addetti ai bagagli, addetti alla trasmissione e al controllo dell'energia elettrica e addetti alla manutenzione del paesaggio e della manutenzione del cantiere. Questi lavoratori sono a rischio di malattie legate al calore quando l'indice di calore è elevato. Ulteriori fattori di rischio sono elencati di seguito. Questi devono essere presi in considerazione anche quando l'indice di calore è inferiore.

Indice di calore elevato / alcuni casi:

- Lavorare alla luce diretta del sole - aggiunge fino a 15 gradi F (9 gradi Celsius) all'indice di calore
- Eseguire lavori prolungati o faticosi
- Indossare indumenti protettivi pesanti o tute impermeabili

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (indice di calore).

L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa.

Più alto è l'indice di calore, maggiore è il rischio che i lavoratori esposti al calore (all'aperto) possono sperimentare malattie legate al calore.

NOAA national weather service: heat index

NOAA national weather service heat index

Pianificazione misure

plan element 1

plan element 2

_________

Liste di controllo della pianificazione

Utilizzare le seguenti liste di controllo per prepararsi al caldo e assicurarsi che siano state prese tutte le precauzioni appropriate.

Pianificare in anticipo per il caldo: Lista di controllo del datore di lavoro

lista di controllo 1

...

segue in allegato

Fonti 
OSHA Occupational Safety and Health Administration 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
Steadman, R.G., 1979: The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing science. J. Appl. Meteor., 18, 861-873.

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 02.07.2024 Aggiornato intero documento
National Weather Service (NWS) 1990 (SR 90-23)
Certifico Srl
0.0 25.08.2019 --- Certifico Srl

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53° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 22168 | | Visite: 194 | Decreti Sicurezza lavoro

53° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 62 del 02 Luglio 2024

ID 22168 | 03.07.2024 / In allegato DD MLPS n. 62/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 62 del 02 Luglio 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 62 del 02 Luglio 2024, è stato adottato il cinquantatreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo

ID 13674 | | Visite: 3231 | News Sicurezza

Worklimate

Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo

ID 13674 | Update 02.07.2024

Worklimate: Prototipo di piattaforma previsionale di allerta per la prevenzione dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori

Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali

La popolazione mondiale, a causa del cambiamento climatico in atto, è sempre più esposta a condizioni di caldo particolarmente critiche per la salute che tendono a protrarsi anche oltre il periodo estivo e purtroppo la situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni anche se le emissioni di gas serra tenderanno a ridursi. I lavoratori, in particolare quelli che svolgono la maggior parte delle loro attività all’aperto, settore agricolo e delle costruzioni in primis, sono tra i soggetti più esposti agli effetti del caldo e in generale a tutti i fenomeni atmosferici.

Il progetto WORKLIMATE, condotto da CNR ed INAIL nell’ambito dei bandi per le ricerche in collaborazione (BRIC 2019) e con un ventaglio ampio e qualificato di enti di ricerca coinvolti, si prefigge come obiettivo generale quello di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell’INAIL, le conoscenze sull’effetto delle condizioni microclimatiche (in particolare dello stress da caldo) sui lavoratori, con un’attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro.

Oltre alla organizzazione di alcuni casi-studio ad hoc in aziende selezionate in zone del centro Italia, per studiare l’effetto del caldo sui lavoratori sul campo, sono state organizzate due indagini nazionali  per indagare:

- la percezione e la conoscenza degli effetti del caldo negli ambienti di lavoro 

- l’impatto dello stress da caldo sui lavoratori impegnati in ambito sanitario associato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante la pandemia COVID-19

L’obiettivo è  quello di individuare strategie di intervento per ridurre il rischio da caldo per il settore occupazionale. Sarà quindi sviluppato e reso operativo un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una piattaforma previsionale web in cui sarà disponibile una previsione di rischio caldo fino a 5 giorni ad elevata scala di dettaglio spaziale e temporale (risoluzione 7km e dettaglio orario) per un soggetto standard che svolge una specifica mansione oltre che una web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali del lavoratore, dell’ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d’ombra), del vestiario indossato (con particolare riferimento ai DPI) e della tipologia di lavoro svolto. 

_______

I rischi nella stagione calda per i lavoratori.

L’esposizione quotidiana alle elevate temperature durante la stagione calda rappresenta un grave problema anche in ambito occupazionale, soprattutto per i lavoratori che svolgono la propria mansione in ambienti non condizionati, esposti per lunghi periodi di tempo alla radiazione solare, magari anche a contatto con superfici o macchinari che emettono calore e spesso indossando dispositivi di protezione individuale (DPI) che rendono difficile la dispersione del calore corporeo. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ed il crescente aumento dell’età media dei lavoratori, hanno in molti casi accentuato il rischio. Oltre a questo, dobbiamo considerare che condizioni di caldo intenso sono sempre più frequenti durante la stagione estiva, ma anche nelle stagioni intermedie, in molti paesi europei con particolare riferimento a quelli che si affacciano sul bacino del mediterraneo. Secondo il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il 2020 è stato il secondo anno più caldo degli ultimi 140 anni (dopo il 2016) mentre il 2019 è risultato il terzo anno più caldo mai registrato a livello globale. Per questo motivo sono sempre più numerosi gli studi che hanno analizzato l’impatto dello stress da caldo sulla salute e produttività dei lavoratori in termini di riduzione delle prestazioni cognitive e fisiche sul posto di lavoro e di aumento del rischio di infortunio. Assume quindi sempre maggiore rilevanza l’adozione di misure preventive volte a ridurre l’impatto del caldo sulla salute dei lavoratori.

I costi degli infortuni sul lavoro correlati allo stress termico.

I costi globali stimati per la perdita di tempo di lavoro ammontano in un recente studio per gli Stati Uniti a circa 280 miliardi nel 1995, arrivando a 311 miliardi nel 2010 pari quindi allo 0,5% del PIL, con una crescita stimata entro il 2030 ai 2,4-2,5 trilioni (pari quindi all’1% del PIL). Alcuni studi hanno stimato le spese sanitarie legate agli infortuni sul lavoro correlati allo stress termico con costi annuali medi pari a 1 milione di dollari in Spagna, 1 milione in Cina e 250.000 dollari in Australia. I Paesi in via di sviluppo e quelli con climi più caldi registrano perdite di produttività in proporzione al PIL ancora maggiori. I rischi legati allo stress termico occupazionale si osservano maggiormente nelle industrie con attività outdoor, nelle medie imprese e i lavoratori più colpiti sono di sesso maschile con una età compresa tra 25 e 44 anni.

Il prototipo della piattaforma previsionale realizzato da Inail e CNR

La piattaforma previsionale, disponibile al link sottoindicato, è stata realizzata all’interno del progetto in collaborazione Inail-CNR dal titolo “Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: Strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali”. Il prototipo di sistema previsionale WORKLIMATE utilizza un indicatore ampiamente utilizzato in ambito occupazionale a livello internazionale per una prima valutazione (primo screening) dello stress da caldo, il Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Partendo da una analisi di letteratura sono state raccolte informazioni circa l’indicatore di stress termico e le relative soglie di rischio (climatologiche, biometeorologiche, epidemiologiche) utilizzate nei sistemi di allerta al momento sviluppati o che comunque sono stati utilizzati per applicazioni legate alla valutazione dello stress da caldo in ambito occupazionale, oltre che l’eventuale presenza di linee guida comportamentali o piani di gestione del rischio associati al servizio. La revisione ha messo in luce come la maggior parte delle nazioni europee non abbia ancora sviluppato un sistema di allerta termico specifico per il settore occupazionale e, nei casi in cui esso fosse presente, non è personalizzato, cioè calibrato in funzione delle caratteristiche del lavoratore, della sua attività e dell’ambiente di esposizione, ma fornisce informazioni generalizzate per l’ambito occupazionale.

Una previsione personalizzata per il lavoratore.

La previsione del rischio caldo è stata personalizzata su un profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg) non acclimatato al caldo, che svolge attività moderata o intensa direttamente esposto alla radiazione solare o all’ombra. Il lavoratore standard non indossa dispositivi di protezione individuale o comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio. Le mappe mostrano la previsione del rischio caldo fino a tre giorni, in quattro momenti della giornata corrispondenti alle ore 8:00, 12:00, 16:00 e 20:00. La previsione del livello di rischio è definita dal rapporto percentuale tra il WBGT previsto e la soglia personalizzata di WBGT del lavoratore standard sopra descritto. Se il WBGT previsto si colloca al di sotto dell’80% della soglia personale di WBGT, il conseguente rischio sarà nullo (verde), se invece si colloca tra l’80 ed il 100% il rischio sarà basso (giallo). Nel caso in cui invece il WBGT previsto sia superiore alla soglia personale, il rischio potrà essere moderato (tra il 100 ed il 120%, arancione) oppure alto (oltre il 120%, rosso). Questa previsione sarà a breve integrata da una applicazione mobile che permetterà di ottenere previsioni personalizzate (web app) sulla base delle caratteristiche personali dei lavoratori (altezza, peso, attività fisica svolta, tipo di vestiario indossato) e dell’ambiente di lavoro (esposti al sole o in zone d’ombra), fornendo suggerimenti personalizzati anche sulla base della presenza di eventuali fattori di suscettibilità/vulnerabilità individuali.

Portale del progetto Worklimate

Piattaforma previsionale

Fonte: PAF/INAIL

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Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1

ID 3944 | | Visite: 60075 | Documenti Riservati Sicurezza

Esercizio impianti elettrici   Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110 1

Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza

ID 3944 | Rev. 2.0 del 17.06.2024 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità operative di lavoro eseguite sugli con o nelle vicinanze di un impianto elettrico in accordo alla norma tecnica EN 50110-1:2013.

Nella Revisione 2.0 2024 del presente documento è segnalata la:

pubblicazione dal CEI, a Maggio 2024, dell'Ed. 2024 delle norme CEI EN 50110-1:2024 e CEI EN 50110-2:2024.

La Norma CEI EN 50110-1:2014 rimane applicabile fino al 29.05.2026.

Nella Revisione 1.0 2023 del presente documento sono stati aggiunti i seguenti approfondimenti:

- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
- esempi livelli di responsabilità.

In italia la CEI 11-27, che deriva dalla EN 50110-1, rappresenta da oltre 20 anni il riferimento normativo per l’esecuzione dei lavori elettrici, in “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.

L'importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive”.

Vedi documento "Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e la norma CEI 11-27"

D.Lgs. 81/2008

[...]

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(0)(1)(2) (3) (5)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Note
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
(3) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(4) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(5) Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III

[...]

ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettric

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30000 V - compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 Allegato IX- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tabella 1 Allegato IX 

La EN 50110 consiste di due parti:

- la Parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli, con o nelle vicinanze di impianti elettrici;
- la Parte 2 della EN 50110 consiste di un insieme di Allegati normativi (uno per Paese) che specificano le prescrizioni di sicurezza in atto o forniscono elementi aggiuntivi a dette prescrizioni minime.

La presente Norma EN 50110, Parte 1 costituisce una revisione della precedente edizione del 2004, pari numero.

La EN 50110-1:2013 comprende i seguenti cambiamenti tecnici significativi rispetto alla EN 50110-1:2004:

- miglioramento delle definizioni di persone responsabili e livello di responsabilità;
- aggiunta di un paragrafo sulle misure di emergenza;
- aggiunta di esempio del livello di responsabilità di cui all'Allegato B;
- aggiunta di un articolo sul pericolo dell’arco elettrico cui all'Allegato B;
- aggiunta di un articolo sulle misure di emergenza di cui all'Allegato B;
- aggiornamento dei riferimenti normativi e della Bibliografia

La norma è stata recepita in Italia con la CEI EN 50110-1:2014.

CEI EN 50110-1:2024

 

 

Pubblicata dal CEI a Maggio 2024 l'Ed. 2024 della norma CEI EN 50110-1:2024 Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali

 

La CEI EN 50110-1:2014 resta applicabile fino al 29.05.2026

[...]

4 Principi fondamentali

4.1 Operazioni in sicurezza

Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, si deve far riferimento alla valutazione dei rischi. Tale valutazione deve specificare come devono essere eseguite le attività, quali provvedimenti e quali precauzioni si devono assumere per garantire la sicurezza.

[...]

6.3.4 Metodi di lavoro

6.3.4.1 Generalità

Attualmente esistono tre metodi di lavoro riconosciuti che dipendono dalla posizione dell’operatore in relazione alle parti attive e dai mezzi usati per prevenire lo shock elettrico ed i cortocircuiti.

6.3.4.2 Lavoro con aste isolanti - lavoro a distanza di sicurezza

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore rimane ad una distanza specificata dalle parti attive ed esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolanti.

6.3.4.3 Lavoro con guanti isolanti - lavoro a contatto

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, le cui mani sono protette dal punto di vista elettrico con guanti isolanti e possibilmente con bracciali isolanti, esegue il proprio lavoro a diretto contatto meccanico con le parti attive.

Per gli impianti di bassa tensione, l’uso di guanti isolanti non esclude l’obbligo d’uso di attrezzi manuali isolanti ed isolati e di un idoneo isolamento da terra.

6.3.4.4 Lavoro a mani nude - lavoro a potenziale

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore esegue il proprio lavoro a contatto elettrico con le parti attive dopo essere stato portato alla loro stessa tensione ed appropriatamente isolato da quanto lo circonda.

[...]

Figura 1 distanze in aria e zone per le procedure

DL: distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione
DV: distanza che definisce il limite esterno della zona prossima

Figura 1 - Distanze in aria e zone per le procedure di lavoro

Figura 2 limitazioni della zona di lavoro

DL: distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione
DV: distanza che definisce il limite esterno della zona prossima

Figura 2 - Limitazioni della zona di lavoro sotto tensione mediante l’uso di un dispositivo di protezione isolante

[...]

B.1 Esempio dei livelli di responsabilità

B.1.1 Schema generale

Figura B 1 livelli di responsabilita

Legenda

a) Persona responsabile di un impianto elettrico
b) Persona designata al controllo di un impianto elettrico durante le attività di lavoro
c) Persona designata al controllo dell’attività di lavoro
d) Componenti la squadra di lavoro

Figura B.1 - Livelli di responsabilità

B.1.2 Abitazione

Classificazione a): proprietario
Classificazione b), c) e d): elettricisti autonomi

B.1.3 Piccola azienda o artigiano

Classificazione a): proprietario (es. panettiere quale proprietario di un panificio)
Classificazione b), c) e d): elettricisti autonomi

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Fonti:
EN 50110-1:2013
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Elaborato
2.0 17.06.2024 CEI EN 50110-1:2024
CEI EN 50110-2:2024
Certifico Srl
1.0  12.05.2023 Aggiornamento:
- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
- esempi livelli di responsabilità.
Certifico Srl
0.0 22.10.2017 --- Certifico Srl

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Scala internazionale degli eventi nucleari - Scala INES

ID 17817 | | Visite: 2664 | News Sicurezza

Scala internazionale degli eventi nucleari

Scala internazionale degli eventi nucleari - Scala INES

ID 17817 | 11.10.2022

Scala numerica per spiegare il significato degli eventi nucleari o radiologici

INES-International Nuclear Event Scale o scala internazionale degli eventi nucleari ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile al pubblico la gravità degli incidenti di tipo nucleare. La scala può essere applicata a qualsiasi evento associato a impianti nucleari, così come al trasporto, stoccaggio e impiego di materiali radioattivi e di sorgenti di radiazioni.

Com'è nata

La scala è stata progettata da un gruppo internazionale di esperti convocati congiuntamente per la prima volta nel 1989 da parte di IAEA e Agenzia dell'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.

Come funziona

Utilizza una scala numerica per spiegare il significato degli eventi nucleari o radiologici. La scala è analoga alle scala Richter o Celsius, senza le quali sarebbe difficile comprendere terremoti o la temperatura. Si applica a ogni evento associato al trasporto, alla conservazione e all'uso di materiali radioattivi e di sorgenti di radiazioni. Tali eventi possono comprendere usi medici e industriali delle sorgenti di radiazioni, operazioni negli impianti nucleari, o trasporto di materiale radioattivo.

I sette livelli di classificazione

Gli eventi vengono classificati in base a tre aree d'impatto, che sono: persone e ambiente; barriere radiologiche e di controllo; difesa in profondità. La scala si divide in sette livelli, dove 7 è il livello più elevato:

incidente molto grave (livello 7)
incidente grave (livello 6)
incidente con possibili conseguenze all’esterno dell’impianto (livello 5)
incidente senza possibili conseguenze significative all’esterno dell’impianto (livello 4)
guasto grave (livello 3)
guasto (livello 2)
anomalia (livello 1)

La scala è progettata in modo che la gravità di un evento è circa dieci volte maggiore per ogni aumento del livello della scala. Eventi senza rilevanza per la sicurezza sono chiamati "deviazioni" e classificati come Livello 0.

...

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile

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Maniglioni antipanico: normativa

ID 6372 | | Visite: 97625 | Prevenzione Incendi

Maniglioni antipanico   Marcatura CE 

Maniglioni antipanico: normativa e marcatura CE - Note / Rev. Giugno 2024

ID 6372 | Update news 10.06.2024 / Documenti allegati

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non essendo obbligatori (salvo casi specifici Decreto 3 agosto 2015 / altro) sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione, nei casi previsti (1) dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE.

D.M. 3 novembre 2004

Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Fig  1   Maniglioni antipanico   Normativa e Marcatura CE

Fig. 1 - Casi di obbligo sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE (fino al 18 febbraio 2013)

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 1125 (maniglioni antipanico) o UNI EN 179 (maniglie o piastre a spinta) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per Regolamento (UE) 305/2011 CPR.

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 179 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta allo scopo di raggiungere un'uscita di sicurezza in una situazione di emergenza sulle vie di fuga.

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1125 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.

Criteri di installazione

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi:

a) locali non aperti al pubblico:
- con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;

b) locali aperti al pubblico:
- con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;

c) locali pericolosi per esplosione:
- con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglia o piastra a spinta;
- con numero di addetti da 5 unità, maniglione antipanico.

Marcatura CE maniglioni antipanico

Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

Il Decreto 6 dicembre 2011 "Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio", ha prorogato di 24 mesi fino al 18 febbraio 2013, il termine precedentemente stabilito dal Decreto 3 novembre 2004 previsto per il 18 febbraio 2011 (8 anni dalla sua entrata in vigore).

Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE.

D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
...
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Decreto 3 settembre 2021
...

4.2 Esodo

1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota
Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.
 

Decreto 3 agosto 2015
.
..

S.4.5.7 Porte lungo le vie d’esodo

1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.

2. L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d’esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l’esodo.

3. Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

4. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

S.4.5.7.1 Porte ad apertura manuale

1. Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa.

Nota
Si riportano esempi di calcolo nella tabella S.4-7.

2. In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.

S.4.5.7.2 Porte ad azionamento automatico

1. Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

Nota
Le porte ad azionamento automatico devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo S.5).

 

Ambito servito

Caratteristiche della porta

Occupanti serviti [1]

Verso di apertura

Dispositivo di apertura

Ambiti dell’attività non aperti al pubblico

n > 50 occupanti

 

Nel senso dell’esodo [2]

 

UNI EN 1125 [3]

Ambiti dell’attività aperti al pubblico

n > 25 occupanti

 

Aree a rischio specifico

n > 10 occupanti

n > 5 occupanti

UNI EN 179 [3] [4]

Altri casi

Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]

[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.

[2] Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.

[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, …).

[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato.

[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

DM 10 Marzo 1998 (abrogato da Decreto 3 settembre 2021)
...

Sistemi di aperture delle porte

3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(1) 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,(2) possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.(3) 

(1) Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07/12/1998). 
(2) In merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione che preveda l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi, si ritiene che il sistema sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; 
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; 
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del DM 10/3/1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999).
(3) Le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all’ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10/3/1998. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione prevista è il locale Comando Provinciale VVF. La procedura deve prevedere la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco. Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento (Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6/3/2001)

Legislazione

D.M. 3 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. 
(G.U. n. 271 del 18 novembre 2004)

Decreto 6 dicembre 2011 
Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)

Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.

Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004 
Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000 
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza - Quesito.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 10.06.2024 Aggiornato intero documento
Decreto 3 settembre 2021
DM 3 novembre 2004 - V 2.5 - VVF Ing. Malizia
Certifico Srl
0.0 19.06.2018 --- Certifico Srl

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Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali

ID 20702 | | Visite: 2583 | Documenti Sicurezza

Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali

Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industrialiATS Val Padana 2023

ID 20702 | 02.11.2023 / In allegato

Questa Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali, nasce dall’esperienza sul campo.

Nasce dalla consapevolezza dei Tecnici della Prevenzione del Servizio Pubblico (SPSAL), che sul tema della “caduta dall’alto” ancora oggi, dopo 68 anni, resta molto da fare se, al di là delle stesse norme e regolamenti, imprenditori e lavoratori, spesso, si limitano al rispetto del “minimo di Legge”. E la “Legge” non sempre è chiara ed applicabile nel caso specifico.

Serve pertanto, un comune sforzo per compensare ciò che manca e dare piena applicazione allo “spirito” delle Direttive Europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Occorre, riteniamo, “andare oltre” il mero rispetto del dettato normativo, al fine di assicurare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile ma concretamente attuabile.

Da anni ancora si cade dall’alto, non solo nei cantieri, ma anche “dentro le fabbriche” laddove semplici soluzioni tecniche potrebbero portare il rischio prossimo allo zero.

Questo contributo va in tale direzione e, prendendo spunto da casi concreti, offre al lettore spunti di miglioramento dei livelli di sicurezza, non solo per la salute dei lavoratori ma anche per il “bene” delle imprese.

...

Si sa che gli spazi utili per le imprese, soprattutto nel manifatturiero, sono sempre risicati. Le imprese evolvono ma non parimenti gli opifici dentro ai quali esse svolgono la loro mission. Solo di rado si riesce a realizzare ampliamenti o nuovi stabilimenti (adiacenti o meno) per adattare le aree di lavoro al normale processo di evoluzione che caratterizza ogni impresa nel cui dna risiede lo sviluppo del business. Più frequentemente, quasi la norma, esse utilizzano, il più possibile, gli spazi a loro disposizione che nella maggior parte dei casi si sviluppano in altezza. Parliamo quindi della realizzazione di soppalchi metallici ovvero l’utilizzo di solai esistenti che, quindi, vengono ad assolvere una seconda funzione, inizialmente quasi mai prevista dal costruttore.

I soppalchi, costruiti con elementi tipici delle scaffalature metalliche (profili sottili e montanti perforati in continuo) sottostanno alle norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14.1.2008, integrate, per la parte sismica, dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003, n° 3379 del 5.11.2004, n° 3431 del 3.5.2005 e n° 3519 del 28.4.2006, oltre alle pertinenti Norme Tecniche (che ne includono la gestione).
__________

Indice

Premessa 

Capitolo 1 - Introduzione: Perchè?

Capitolo 2 - Problema Si o problema No?
2.1 Caso 1 - Mantova - 2002
2.2 Caso 2 - Mantova - 2018
2.3 Caso 3 - Mantova - 2021
2.4 Caso 4 - Mantova - 2016

Capitolo 3 - Sicurezza tecnologica o procedurale?

Cap. 4 - Soluzioni sì, Soluzioni no!

Cap. 5 - Un’importante criticità: le scale di accesso

Cap. 6 - Una possibile criticità: i soppalchi su macchine e impianti

Cap. 7 - Raccomandazioni

[...]

Fonte: ATS Val Padana

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ATS Val Padana 2023
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Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008

ID 738 | | Visite: 25242 | Documenti Riservati Sicurezza

Moduli Gestione Sicurezza

Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008

ID 738 | Rev. 5.0 Maggio 2023

Moduli per la Gestione della Sicurezza, in accordo con in Testo Unico D.Lgs. 81.2008 con dettaglio dei riferimenti normativi previsti.

Rev. 5.0 2023

Aggiornati:

Mod. 04 - Nomina medico competente
- Tutti i modelli con Appendice Normativa

Il Modello 04 "Nomina medico competente" è stato aggiornato in accordo al Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro 2023)

Rev. 4.0 2023

Aggiornati:

- Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio
- Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio

Rev. 3.0 2023

Aggiornati:

- Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio
- Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso

I Modelli 29 e 30 Rev. 0.0 2023 sostituiscono il Modello 05 Rev. 1.0 2018.

Il Modello 29 è stato aggiornato in accordo al Decreto 02 Settembre 2021 GSA

Rev. 2.0 2022

Novità:

Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 28 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
_______

Rev. 1.0 2018:

- Miglioramenti grafici
- Inserimento Appendice normativa nei singoli moduli

Disponibili in formato editabile .docx, moduli per la gestione della Sicurezza, riservati Abbonati, nel dettaglio:

Mod. 00 - Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01 - Designazione RSPP interno
Mod. 02 - Designazione RSPP esterno
Mod. 03 - Invito alla nomina del RLS
Mod. 04 - Nomina Medico Competente
Mod. 05 - Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 06 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS
Mod. 07 - Consultazione RLS
Mod. 08 - Rinuncia alla nomina del RLS
Mod. 09 - Riconoscimento nomina RLS
Mod. 10 - Elenco addetti
Mod. 11 - Numeri utili emergenza
Mod. 12 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 13 - Delega Funzioni Sicurezza
Mod. 14 - Autocertificazione rumore
Mod. 15 - Omologazione impianto messa a terra
Mod. 16 - Registro DPI
Mod. 17 - Elenco macchinari
Mod. 18 - Elenco sostanze pericolose
Mod. 19 - Predisposizione Registro Antincendio
Mod. 20 - Scheda attività di formazione individuale
Mod. 21 - Verbale riunione periodica
Mod. 22 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro
Mod. 23 - Valutazione dei Rischio Incendio
Mod. 24 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 25 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 26 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 27 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
Mod. 28 - Designazione Addetti Antincendio 
Mod. 29 - Designazione Addetti Primo Soccorso 

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 Maggio 2023 Aggiornati:
Mod. 04 - Nomina medico competente
- Tutti i modelli con Appendice Normativa
Certifico Srl
4.0 Marzo 2023 Aggiornati:
Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio
Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio
Certifico Srl
3.0 Gennaio 2023 Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio
Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso
Certifico Srl
2.0 Giugno 2022 Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 28 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
Certifico Srl
1.0 Luglio 2018 --- Certifico Srl

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Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 4.0 2023
1254 kB 320
Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs. 81_2008 Rev. 3.0 2023.zip
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 3.0 2023
1273 kB 193
Allegato riservato Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2023
30 kB 158
Allegato riservato Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2023
29 kB 147
Allegato riservato Mod. 28 - Nomina incarico Preposto sicurezza.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
24 kB 100
Allegato riservato Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
24 kB 72
Allegato riservato Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
29 kB 71
Allegato riservato Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
29 kB 78
Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza Rev. 1.0 2018.zip
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
1125 kB 430
Allegato riservato Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2023
56 kB 183
Allegato riservato Mod. 23 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
59 kB 83
Allegato riservato Mod. 22 - Verbale riunione periodica.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
239 kB 115
Allegato riservato Mod. 21 - Scheda attività di formazione individuale.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
148 kB 100
Allegato riservato Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2023
58 kB 99
Allegato riservato Mod. 19 - Elenco sostanze pericolose.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
140 kB 82
Allegato riservato Mod. 18 - Elenco macchinari.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
128 kB 110
Allegato riservato Mod. 17 - Registro DPI.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
238 kB 123
Allegato riservato Mod. 16 - Omologazione impianto messa a terra.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
96 kB 69
Allegato riservato Mod. 15 - Autocertificazione rumore.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
52 kB 73
Allegato riservato Mod. 14 - Delega Funzioni Sicurezza.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
70 kB 87
Allegato riservato Mod. 13 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
53 kB 86
Allegato riservato Mod. 12 - Numeri utili emergenza.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
502 kB 82
Allegato riservato Mod. 11 - Elenco addetti.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
142 kB 90
Allegato riservato Mod. 10 - Riconoscimento nomina RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
52 kB 89
Allegato riservato Mod. 09 - Rinuncia alla nomina del RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
53 kB 68
Allegato riservato Mod. 08 - Consultazione RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
44 kB 90
Allegato riservato Mod. 07 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
63 kB 67
Allegato riservato Mod. 06 - Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
56 kB 65
Allegato riservato Mod. 05 - Designazione Addetti Antincendio - Primo Soccorso.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
79 kB 120
Allegato riservato Mod. 04 - Nomina Medico Competente.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
72 kB 93
Allegato riservato Mod. 03 - Invito alla nomina del RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
50 kB 86
Allegato riservato Mod. 02 - Designazione RSPP esterno.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
83 kB 2131
Allegato riservato Mod. 01 - Designazione RSPP interno.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
44 kB 99
Allegato riservato Mod. 00 - Organigramma Gestione Sicurezza.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
33 kB 159
Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza Rev. 0.0 2014.zip
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2014
396 kB 203

Decreto 25 agosto 2022

ID 17543 | | Visite: 5274 | Prevenzione Incendi

Decreto 25 agosto 2022   Attuazione normativa PI universit

Decreto 25 agosto 2022 / Attuazione normativa PI università (Attività 67 D.P.R. n. 151/2011) - SCIA parziale entro il 30.06.2024 (Art. 1 b).

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

(GU n.210 dell'08.09.2022)

Entrata in vigore: 09.09.2022

Università e gli istituti di istruzione universitarie Attività 67 DPR 151/2011

Le università e gli istituti di istruzione universitarie sono attività ricomprese al punto 67 dell’allegato al DPR 151/2011 (ex attività n. 85 dell’allegato al DM 16/02/82) e per esse vanno applicate le norme di prevenzione incendi di cui al DM 26/08/92.

________
...

Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:
a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, se del caso, l’acquisizione del parere in caso di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) entro il 30 giugno 2024, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992:
7.0 (generalità),
7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
8 (sistemi di allarme);
9.2 (estintori);
10 (segnaletica di sicurezza);
12 (norme di esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a:
S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica),
S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio),
S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e
V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio,devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto-Legge 28 giugno 2019 n. 59

Art. 4-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)
...

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresi' stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive
...

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L’efficacia delle certificazioni accreditate per i SGSSL

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L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il volume presenta i risultati del confronto effettuato da Inail in collaborazione con Accredia degli indici infortunistici delle aziende con una certificazione accreditata del proprio sistema di gestione Uni En Iso 45001:23 rispetto alle omologhe a livello nazionale e una serie di approfondimenti sui temi correlati.

L’esito del confronto mostra una riduzione del 22,6 % per l’indice di frequenza e del 29,2% per il rapporto di gravità dimostrando ancora una volta la bontà dell'approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro nel migliorare le prestazioni di sicurezza delle organizzazioni.

________

Premessa

PREMESSA del Presidente Inail 

PREMESSA del Presidente Accredia 

EVOLUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE

EVOLUZIONE DELLE NORME SUI SGSL 

2017-2021: CINQUE ANNI SULLE MONTAGNE RUSSE, IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO ALLA BASE DELLO STUDIO DELLE STRATEGIE DI APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO.

IL CONFRONTO TRA IMPRESE CERTIFICATE E NON CERTIFICATE 

DAGLI APPROCCI AI RISULTATI: L’EVIDENZA DELLA RIDUZIONE DEGLI ANDAMENTI INFORTUNISTICI NELLE AZIENDE CERTIFICATE 

IL D.LGS. 231/2001 PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE E IL D.LGS. 81/2008 

LE OPPORTUNITÀ DELL’ADOZIONE DI UN SGSL CERTIFICATO

...

Fonte: INAIL

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Decreto 29 maggio 2024 n. 85

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Decreto 29 maggio 2024 n  85   Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua

Decreto 29 maggio 2024 n. 85 / Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua

ID 22137 | 27.06.2024

Decreto 29 maggio 2024 n. 85 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.

(GU n.149 del 27.06.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2024

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

...

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento del sistema di formazione dell’assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento.

[...]

Art. 10. Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5.

2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l’obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico.

3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12;
b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11;
b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10;
b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l’insegnamento delle materie di cui al comma 11;
b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni.

7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di dieci ore, per l’insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12;
b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l’insegnamento delle materie di cui al comma 12;
b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

9. Ciascun corso di formazione può prevedere prove intermedie di verifica dell’apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, è rilasciato un attestato di regolare frequenza dall’ente formatore ai fini dell’ammissione del candidato all’esame finale di cui all’articolo 13.

10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni:

a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell’assistente bagnanti;
b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare;
d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
e) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento;
f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
g) linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l’accesso all’informazione sulla qualità delle acque di balneazione.

11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie:

a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento.

12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie:

a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all’ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni;
b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
c) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
d) nozioni fondamentali sui fondali marini;

13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, hanno validità di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un’istanza presentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi dall’ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13.

15. L’ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l’anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 17. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, è effettuata all’Autorità marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorità competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall’inizio di dette attività.

Art. 11. Soggetti ammessi ai corsi di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
d) avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) avere superato la prova pratica di cui all’articolo 1 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d).

2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all’articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano già in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Art. 12. Commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti presso l’ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:
a) il rappresentante legale dell’ente formatore o il responsabile dell’articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina e chirurgia d’urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.

2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall’ente formatore.

3. Ai fini dell’ammissione alle prove d’esame di cui all’articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, del brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defi- brillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validità, e dell’attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall’ente formatore ai sensi dell’articolo 10, comma 9.

Art. 13. Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti che intendono sostenere l’esame per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all’ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso.

2. L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti alla commissione d’esame di cui all’articolo 12. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L’esame è concluso con esito positivo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le prove.

3. L’esame teorico accerta la conoscenza delle materie previste dall’articolo 10. La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le modalità previste dall’articolo 2 dell’Allegato II. La prova pratica per il conseguimento del brevetto mare e del brevetto acque interne è integrata con l’ulteriore prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II.

4. Le prove di esame di cui al presente articolo sono sostenute in lingua italiana.

5. Per ciascuna sessione d’esame, la commissione d’esame di cui all’articolo 12 predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l’elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto dall’appello nominale dei candidati sia per l’esame teorico che per la prova pratica. All’appello segue l’identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.

6. L’esito delle prove di esame è annotato dal segretario nel verbale di esame unitamente alle domande poste ai candidati.

7. L’ente formatore, ricevuto il verbale di esame, rilascia i brevetti di salvamento secondo il modello di cui all’Allegato IV ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove di esame di cui al comma 3.

8. L’ente formatore, a conclusione di ogni sessione di esame, aggiorna l’archivio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i).

Art. 14. Abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento bagnanti

1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5 al termine del corso di formazione di cui all’articolo 10, previo superamento dell’esame previsto dall’articolo 13.

Art. 15. Svolgimento dell’attività di assistente bagnanti

1. Al fine dello svolgimento dell’attività, l’assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:

a) il certificato di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f);
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).

2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall’assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 16. Validità dei brevetti

1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un’istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all’Allegato V.

2. All’istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, e il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validità. Il rinnovo del brevetto è subordinato all’esito favorevole della prova di cui all’articolo 4 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d’esame, l’allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato VI.

3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore a cinque anni dall’ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione della prova di cui all’articolo 2 dell’Allegato II, e, in caso di rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne, dell’ulteriore prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II. La prova di cui al primo periodo è valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d’esame, l’allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato VII.

4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di sostituzione, con allegato l’originale del brevetto usurato, all’ente formatore che lo ha rilasciato.

5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di smarrimento, all’ente formatore che lo ha rilasciato.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l’ente formatore rilascia un duplicato del brevetto avente la stessa validità di quello sostituito.

[...]

Art. 19. Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

3. I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l’attività di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15.

4. Alla scadenza della validità dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalità previste all’articolo 16.

5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), con le modalità previste dall’articolo 10, comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con le modalità previste dall’articolo 10, comma 7.

6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d’esame orale integrativa nelle materie di cui all’articolo 10, comma 12, nonché della prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II.

7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l’attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento.

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Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura

ID 22127 | | Visite: 344 | Documenti Sicurezza

Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura

Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura

ID 22127 | 26.06.2024 / In allegato

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”

Rep. Atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021

...

Punti cardine delle Linee-Guida:

- la promozione di un sistema di governance e di coordinamento per l'attuazione di un Meccanismo nazionale di riferimento (referral) a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e prima assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- la definizione di vittima di sfruttamento lavorativo;
- l'individuazione di procedure e misure operative comuni suddivise in fasi (identificazione preliminare e formale, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo);
- l'indicazione dei soggetti e degli attori delle varie fasi;
- il trattamento di tutela dei cittadini stranieri vittime di sfruttamento lavorativo, privi del permesso di soggiorno, secondo la normativa vigente;
- raccomandazioni in termini di informazione e sensibilizzazione, formazione e rafforzamento delle competenze dei servizi e degli attori coinvolti.

Le Linee-Guida sono state elaborate da un gruppo tecnico inter-istituzionale appositamente costituito e coordinato dalla Direzione Generale per l'immigrazione e l'integrazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ne hanno fatto parte esperti e rappresentanti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, dell'accoglienza, di Organizzazioni Internazionali, del Terzo settore e di agenzie nazionali competenti in materia di politiche e servizi del lavoro.

...

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D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato

ID 12079 | | Visite: 37999 | Decreti Sicurezza lavoro

Cover 231 2020 small

D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato 2024 | Agg. Legge 28 giugno 2024 n. 90

ID 12079 | Ed. 10.0 del 03 Luglio 2024 / Aggiornato alla Legge 28 giugno 2024 n. 90 - Legge cybersicurezza nazionale e reati informatici

D. Lgs 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il testo consolidato 2024 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa Enti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2024.

Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

Download Indice Ed. 10.0 del 03 Luglio 2024

Il testo nativo:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(GU n.140 del 19.06.2001)

Aggiornamenti all'atto:

Ed. 10.0 Luglio 2024

Legge 28 giugno 2024 n. 90 Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (GU n.153 del 02.07.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2024

Modifiche:
Articolo 24-bis comma 1. Inserita nota (N2)
Articolo 24-bis comma 1-bis. Inserita nota (N3)
Articolo 24-bis comma 2. Inserita nota (N2)
Articolo 24-bis comma 4. Inserita nota (N2)

Ed. 9.0 Marzo 2024

Decreto Legislativo 19 marzo 2024 n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.67 del 20.032024). Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2024

Modifiche:
Articolo 59 comma1. Inserita nota (N)
Articolo 61 comma 1. Inserita nota (N)

Ed. 8.0 Ottobre 2023

Legge 9 ottobre 2023 n. 137 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (GU n.236 del 09.10.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2023

Modifiche:
Articolo 24 comma 1. Inserita Nota (N3)
Articolo 25-octies.1 comma 2 bis. Inserita Nota (N1)
Articolo 25-octies.1 comma 3. Inserita Nota (N2)
Articolo 25-octies.1 Rubrica. Inserita Nota (N3)

Ed. 7.0 Agosto 2023

Legge 10 agosto 2023 n. 103 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU n.186 del 10.08.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023

Modifiche:
- Art. 19 comma 2-bis. Inserita nota (N)
- Art. 53 comma 1-ter. Inserita nota (N2)

Ed. 6.0 Marzo 2023

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (GU n.63 del 15.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 30.03.2023

Modifiche:
- Art. 6 comma 2-bis. Inserita nota (N5)

Abrogazioni:
- Art. 6 comma 2-ter. Inserita nota (N4)
- Art. 6 comma 2-quater. Inserita nota (N3)

- Nuovo sistema di notazioni

Ed. 5.0 Marzo 2023

Legge 3 marzo 2023 n. 17 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (GU n.55 del 06.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2023

Modifiche:
- Art. 45 comma 3. Inserita nota (N1)
- Art. 53 comma 1-ter. Inserita nota (N1)

Ed. 4.0 Gennaio 2023

Decreto-Legge 5 gennaio 2023 n. 2 
Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (GU n. 4 del 05.01.2023)

Modifiche:
- Art. 15 comma 1
- Art. 17 comma 1-bis
- Art. 45 comma 3
- Art. 53 comma 1-ter

Decreto legislativo 4 ottobre 2022 n. 156 
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (GU n.248 del 22.10.2022)

Modifica:
- Art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.243 del 17.10.2022 - S.O. n. 38)

Modifica:
- Art. 64, comma 1

Ed. 3.0 Marzo 2022

Legge 9 marzo 2022 n. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. (GU n.68 del 22.03.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2022

Ed. 2.1 Dicembre 2021

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 184
Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. (GU n.284 del 29.11.2021 - SO n. 40).

Ed. 2.0 Novembre 2020

Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (GU n.177 del 15.07.2020)

Ed. 1.5 Dicembre 2019

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni dalla Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)

Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (in GU 21/09/2019 n.222), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 (in GU 20/11/2019 n.272)

Ed. 1.4 Novembre 2019

Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124, (in G.U. 26/10/2019, n.252) ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies.

Ed. 1.3 Maggio 2019

Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies.

Ed. 1.2 Marzo 2019

Legge 9 gennaio 2019 n. 3  (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2, (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 25, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25 e (con l'art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2.

Ed. 1.1 Dicembre 2017

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 (G.U. 14/12/2017, n. 291) ha disposto (con l'art. 2 comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater all'art. 6.

Ed. 1.0 Dicembre 2017

DECRETO LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (G.U. 24/11/2001, n. 274)

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. 15/04/2002, n.88)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. 15/06/2002, n.139 SO n.126)

LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 (G.U. 27/01/2003, n.21)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. 13/02/2003, n.36 in SO n.22)

DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 (G.U. 04/08/2003, n.179)

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. 23/08/2003, n.195)

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 (G.U. 27/04/2005, n.96 SO n.76)

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. 28/12/2005, n.301 SO n.208)

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (G.U. 18/01/2006, n.14)

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. 15/02/2006, n.38)

LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 (G.U. 10/08/2007, n.185)

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. 14/12/2007, n.290 SO n.268)

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. 04/04/2008, n.80 in SO n.79)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30/04/2008, n.101 SO n.79)

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. 24/07/2009, n.170 SO n.128)

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. 31/07/2009, n.176 SO n.136)

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (G.U. 14/08/2009, n.188)

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (iG.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243)

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177)

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14/11/2011, n.265 SO n.234)

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (G.U. 25/07/2012, n.172)

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13/11/2012, n.265)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. 30/10/2013, n. 255)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (G.U. 22/03/2014, n.68)

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. 17/12/2014, n.292)

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (G.U. 28/05/2015, n.122)

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. 30/05/2015, n.124)

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (G.U. 03/11/2016, n.257)

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (G.U. 30/03/2017, n.75)

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. 04/11/2017, n.258)

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (G.U. 27/11/2017 n.277)

...

Formato: pdf/epub
Pagine: +120
Edizione: 10.0
Pubblicato: 03/07/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-83-8
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies dlgs 231/2001

ID 19709 | | Visite: 4192 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee indirizzo valutazione del rischio INAIL 2023

Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 INAIL 2023

ID 19709 | 20.06.2023 / In allegato linee di indirizzo INAIL 2023

Linee indirizzo monitoraggio e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies dlgs 231/2001

Le presenti “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del dlgs 231/2001” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del dlgs 231/2001.

_________

Delibera INAIL C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023

Protocollo d’intesa tra Inail e Capitalimprese - Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese. Approvazione delle Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01.
_______

Indice

1- PREMESSA

2- FINALITÀ

3- PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01

4- CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE
4.1 - La logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi
4.2 - La gestione delle attività sensibili
4.3 - Il set di parametri di valutazione del rischio di reato
4.4. - La gestione integrata dell'audit e della valutazione: la scheda di controllo.
4.5 - Dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale
4.6 - L'utilizzo dei dati statistici a supporto dello strumento gestionale
4.6.1 - L'inserimento del "tipo di lavoro accorpato" fra le declinazioni dei processi dell'Ente
4.6.2 - L'inserimento della deviazione accorpata fra le tipologie di deviazione previste dalla scheda di controllo
4.7 - Analisi e Monitoraggio del Modello di Organizzazione e gestione
4. 7.1 La rappresentazione grafica della valutazione con i parametri
4.8 - Miglioramento continuo del MOG-SSL sulla base degli output del monitoraggio

5 - VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO

6 - CONCLUSIONI

...

 Dlgs 231/2001

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Articolo 589 Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. abrogato (Legge 23 marzo 2016, n. 41)
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

...

Fonte: INAIL

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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro / Brevi note MLPS

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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Brevi note MLPS

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro / Brevi note MLPS

ID 22181 | 04.07.2024 / In allegato nota completa

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro) recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.

Il modello di gestione dei rischi, definito dal citato decreto, prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

Nel tempo, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative: dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, fino alle previsioni dettate dalla normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215). 

Posizioni di garanzia della sicurezza aziendale

Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:

- il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente (oppure il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale);
- il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
- il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente (con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).

Con particolare riferimento alla figura del preposto, va segnalato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il suo ruolo è stato particolarmente rafforzato.

Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per l’esecuzione delle attività di vigilanza che gli competono, tra cui, in particolare:

1. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

 2.  in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore - in via generale - deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).

Inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2): 

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.

Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008, individua ulteriori soggetti che - in tema di prevenzione e sicurezza - svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal citato decreto, a seconda delle dimensioni dell’azienda (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal Decreto Legislativo n. 81/2008, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. 

Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Anche il Medico competente rientra tra le figure individuate dal decreto in parola nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1). 

Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’'età, ecc.) nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa e contenere tra l’altro (art. 28, comma 2):

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).

In occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione. 

Salvo eccezioni, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono eseguire la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Misure di tutela e obblighi 

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.

A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Formazione e informazione

Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale.

In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).

Sanzioni

Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa in commento prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).

La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

[...]

Fonte: MLPS

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Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601

ID 4645 | | Visite: 76338 | Documenti Riservati Sicurezza

ISO 23601 Planimetrie per l emergenza

Esempi Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601 / Update 05.2024

ID 4645 | Update 03.05.2024 / Documento completo allegato ISO 23601:2020 (UNI 2024)

Adozione UNI 03 maggio 2024

UNI ISO 23601:2024 Identificazione di sicurezza - Segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione

La norma stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza (esodo ed evacuazione) da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura. Questi piani possono essere utilizzati anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Questi piani sono destinati ad essere esposti come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro. La norma non riguarda le planimetrie destinate ai servizi di sicurezza né i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

Data entrata in vigore: 03 maggio 2024

Documento sulla norma ISO 23601:2020 sulle planimetrie per l'emergenza, normativa gestione sicurezza antincendio di cui al Decreto 2 settembre 2021 con individuazione dei punti dove sono necessarie/consigliate planimetrie per l’emergenza.

Risulta essenziale armonizzare ad un unico standard le informazioni riportate nelle Planimetrie per l'emergenza dei luoghi di lavoro e non, tale che la comunicazione sia univoca in diversi contesti.

Verificare che la simbologia sia conforme ad ISO 7010.

La norma ISO 23601 (edizione 2020). stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Esempi di planimetrie sono presenti in allegato A. Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Planimetrie per l’emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza luoghi di lavoro), sono previste dal Decreto 2 settembre 2021, nei seguenti casi:

ISO 23601 2020 Planimetrie per l emergenza   Fig  1

(*) Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (non soggette a PE)

Fig. 1 - Planimetrie previste Decreto 2 Settembre 2021

Riferimenti normativi sicurezza lavoro

Decreto 2 settembre 2021
..
Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
_________

Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

(Articolo 2, comma 1)

1.1. Generalità
1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.

(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

2.2 Contenuti del piano di emergenza

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

Vedi Decreto 2 settembre 2021 

...

Premessa

ISO 23601:2020
Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza

È necessario standardizzare un sistema di comunicazione delle vie di fuga nelle strutture quanto meglio comprensibile e che si basi il meno possibile sull'uso delle parole.

La continua crescita del commercio internazionale, dei viaggi e della mobilità del lavoro richiede un metodo comune per trasmettere queste importanti informazioni sulla sicurezza agli occupanti delle strutture.

Ci si aspetta che l'uso di questo documento riduca il rischio fornendo un mezzo per migliorare la formazione e l'istruzione e per ridurre la possibile confusione in situazioni di emergenza.

Attraverso l'uso della segnaletica di sicurezza ISO 7010, codifica a colori e requisiti di progettazione specifici, questo documento stabilisce un metodo comune per illustrare la posizione dell'osservatore in relazione alle vie di fuga stabilite che portano alle uscite di emergenza e l'ubicazione delle attrezzature antincendio e di emergenza vicino / adiacenti alle vie di fuga.

Le planimetrie di emergenza sono parte integrante del sistema di segnaletica di sicurezza di una struttura e svolgono un ruolo fondamentale nel piano di gestione della sicurezza antincendio del proprietario dell'edificio.

Le planimetrie di emergenza sono una componente necessaria per il vie di fuga una struttura (vedi ISO 16069).

Questo documento stabilisce i principi di progettazione per le planimetrie di emergenza che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, la fuga, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura.

Tali planimetrie possono essere utilizzate anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Le planimetrie devono essere esposte come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro
...
segue in allegato

_______

ISO 23601:2020
Safety identification - Escape and evacuation plan signs

This document establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility's occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces. This document is not intended to cover the plans to be used by external safety services nor detailed professional technical drawings for use by specialists.

La norma aggiorna l'Ed. 2014 Vedi
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UNI ISO 23601:2014
Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza
 
La presente norma è l'adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 23601 (edizione febbraio 2009). La norma stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.
 
Le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche e nei luoghi di lavoro.
La norma non è destinata a sostituire i disegni per l'uso da parte dei servizi di sicurezza esterni e neppure i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

Revisionata e confermata ISO 2014.
______

ISO 23601:2009
Safety identification - Escape and evacuation plan signs

ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility's occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency.

These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.ISO 23601:2009 is not intended to cover the plans to be used by external safety services nor detailed professional technical drawings for use by specialists.

This standard was last reviewed and confirmed in 2014. Therefore this version remains current.
______
 
 
Foreword
lntroduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions 
4 Generai
5 Design requirements
6 Size of pian elements 
7 Contents an d representation
7.1 Header
7.2 Overview pian
7.3 ·Escape pian detail
7.4 Safety notices
7.5 Legend
7.6 Other information
7. 7 Use of colours
7.7.1 Escape routes
7.7.2 Safety signs
7.7.3 Point of location of the user
7. 7.4 Background colour
7.7.5 Outline of facility structural elements
7.7.6 Header
7.7.7 Text
8 Materials
9 lnstallation and location
10 lnspection and revision
Annex A (informative) Examples of escape plans
Bibliography
________
 
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 
 
Matrice Revisioni
 
Rev. Data Oggetto Autore
2.0 03.05.2024 UNI ISO 23601:2024 Certifico Srl
1.0 18.06.2022 ISO 23601:2020 Certifico Srl
0.0 20.09.2017 ISO 23601:2009 Certifico Srl
 
 

Piano di emergenza ed evacuazione

ID 6637 | | Visite: 177376 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano emergenza ed evacuazione 2022

Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) / Ed. Sett. 2022 (Aggiornato Decreto GSA 2021)

ID 6637 | Rev. 2.0 del 25.09.2022 (Ed. 2022) / Documenti Allegati

Il presente documento, aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA), è stato elaborato allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato in relazione all'obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Documento riservato abbonati in formato editabile .doc e formato .pdf.

Elaborazione PEE / Personalizzazione

Attenzione, seppure si è cercato di elaborare un Modello di PEE a carattere generale, svincolato dal tipo di attività, il Modello di PEE può/deve essere personalizzato di caso in caso, integrando o eliminando le parti pertinenti.

Scarica la Preview del Piano di emergenza ed evacuazione Ed. 2022

Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – all’ art. 43 – e dal Decreto 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) all’art. 2 c. 2 e redatto in conformità ai criteri di cui all'allegato II – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.):

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Fig  1   Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Luoghi di lavoro non rientranti in nessuno dei casi indicati

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

Fig  2   Luoghi di lavoro dove non   prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
...

Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); (1)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nota 
(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art 45 – Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Note
(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)

(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021
...

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all
art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


...

Decreto 2 settembre 2021

ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1.In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2.Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3.Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nota:
Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.

È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.
...

Struttura del documento:

Premessa
1.Riferimenti normativi
2. I possibili rischi
3. Analisi di rischio
4. Organizzare l’emergenza
4.1 Classificazione delle emergenze
4.2 Classificazione delle emergenze esterne
5. Descrizione dei luoghi di lavoro
5.1 Composizione dei piani
5.2 Affollamento
5.3 Locali a rischio specifico e compartimentazioni
5.4 Sistema viario esterno ed accessi
5.5 Collegamenti verticali
5.6 Luoghi sicuri
5.7 Punto di raccolta
5.8 Vie di esodo
5.9 Accesso all’edificio da parte dei mezzi di soccorso
5.10 Mezzi d’estinzione
5.11 Sistemi di rilevazione e d’allarme
5.12 Segnale d’evacuazione
5.13 Segnale di cessato allarme
5.14 Planimetrie
5.15 Segnaletica di emergenza
6.Comunicazioni dell’emergenza
6.1 Gestione delle emergenze specifiche
7.Procedure di evacuazione
8.Norme di comportamento per tipo di incidente
Allegati

...

Excursus

I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:
a) incendio all’interno dell’edificio
b) incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l’edificio
c) episodio sismico
d) crollo e/o cedimenti strutturali dell’edificio
e) crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo
f) inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne
g) presenza reale o presunta, di ordigno esplosivo
h) scoppio di ordigno esplosivo
i) qualsiasi altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell’emergenza per l’incolumità della popolazione

Analisi di rischio

Livello rischio incendo Decreto 2 Settembre 2021
...

Mezzi d’estinzione

images

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie.

I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Mezzi d estinzione Decreto 2 Settembre 2021
...

Comunicazioni dell’emergenza

figura3

...


.
..
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2.0 25.09.2022 Decreto 2 Settembre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
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1.0 05.07.2021 Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Elenco atività soggtte PI
Norme tecniche antincendio
Aggiornati riferimenti normativi cap. 1
D.M. 10 marzo 1998: Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle
persone disabili in caso di incendio (Box segnalato)
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0.0 11.08.2018 -- Certifico Srl

 

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Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

ID 22159 | | Visite: 80 | Documenti Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023

ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato

Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni. In particolare si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica.

Limitatamente agli ultimi tre anni precedenti la rilevazione del 2022-2023, le quote si fermano al 4,2% per le donne e l’1% per gli uomini.

Le molestie vengono subite anche al di fuori del mondo del lavoro: nello stesso periodo di riferimento, ne sono state vittime il 6,4% delle donne dai 14 ai 70 anni e il 2,7% gli uomini della stessa età. Poco più della metà di queste molestie avviene tramite l’uso della tecnologia (messaggi email, chat o social media).

...

Fonte: ISTAT

Collegati

Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento

ID 1870 | | Visite: 38987 | Documenti Riservati Sicurezza

Procedura per la movimentazione dei carichi 2024

Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento / Rev. 3.0 Giugno 2024

ID 1870 | Update Rev. 3.0 del 07 Giugno 2024

Procedura concernente l’uso di attrezzature di lavoro che servono alla movimentazione dei carichi, per operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento durante attività di carico e scarico. 

E’ rivolta a tutto il personale che effettua sollevamenti di carichi mediante l’utilizzo di attrezzature atte al sollevamento ed alla movimentazione.

Update Rev. 3.0 del 07 Giugno 2024

- Ristrutturazione intero documento
- Inseriti link normativi (http://www.tussl.it)
- Aggiornamenti grafici

...

La procedura si applica a tutti gli operatori che sono addetti alla movimentazione dei carichi mediante attrezzature adibite allo scopo.

La finalità è quella di fornire le corrette procedure per operazioni di imbracatura, sollevamento e movimentazione dei carichi e delinea l’uso in sicurezza, manutenzione e verifiche preliminari delle attrezzature di sollevamento.

Responsabilità

Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre i lavoratori devono:

a) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLSSA;
e) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo dei carrelli elevatori.;
f) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

________

Indice

1. Premessa
2. Responsabilità
3. Informazione, formazione e abilitazione specifica degli operatori
4. Consumo di bevande alcoliche e superalcoliche
5. Macchine per il sollevamento
5.1 Autogrù
5.2 Piano di sicurezza
5.3 Operatori coinvolti
5.4 Obblighi operatori coinvolti nelle operazioni con autogrù
5.5 Operazioni di sicurezza preliminari alla movimentazione
5.6 Uso in sicurezza dell’autogru
5.7 Misure da adottare in caso di interruzione del lavoro
5.8 Misure da adottare dopo il lavoro
5.9 Manutenzione
5.10 DPI
6. Gru a bandiera
6.1 Elementi principali
6.2 Dispositivi di comando
6.3 Obblighi degli operatori
6.4 Operazione di sicurezza preliminari alla movimentazione
6.5 Uso della gru a bandiera
6.6 Misure da adottare dopo il lavoro
6.7 DPI
7. Paranchi elettrici a catena/fune/manuali
7.1 Obblighi degli operatori
7.2 Operazione di sicurezza preliminari alla movimentazione
7.3 Uso del paranco
7.4 Misure da adottare dopo il lavoro
7.5 DPI
8. Argano manuale
8.1 Anomalie di funzionamento
8.2 Uso in sicurezza
9. Accessori di sollevamento
9.1 Brache a catena
9.2 Scelta della catena invece della fune in acciaio vantaggi/svantaggi
9.3 Verifiche prima dell’uso
9.4 Uso in sicurezza
9.5 Messa fuori servizio/manutenzione
9.6 Esempio targa portate
10. Brache in fune di acciaio
10.1 Effetti giratori funi antigirevoli
10.2 Stabilità dei bozzelli
11. Tamburi e pulegge
11.1 Rapporto di avvolgimento
11.2 Considerazioni per D/d e compattate
11.3 Tamburi lisci
11.4 Tipo di tamburo e selezione fune
11.5 Scelta della fune
11.6 Tamburi scanalati dimensioni e caratteristiche delle gole
11.7 Particolari tamburi
11.8 Gole pulegge: profilo
11.9 Manutenzione delle carrucole e dei tamburi
11.10 Angolo di deviazione
11.11 Velocità fune
11.12 Funi speciali a 8 trefoli
11.13 Diametro delle pulegge e tamburi
11.14 Avvolgimento su piccoli diametri
11.15 Pressione di contatto
11.16 Materiale delle pulegge e dei tamburi
11.17 Rulli di appoggio
11.18 Scelta dei terminali
12. Adeguatezza delle funi al carico di lavoro
13. Stoccaggio e manutenzione
13.1 Installazione: svolgimento e messa in opera
13.2 Taglio funi
13.3 Modalità di taglio fune
13.4 Lubrificazione
13.5 Sostituzione ed adattamento delle funi alle condizioni di lavoro
13.6 Installazione fune
14. Norme pratiche per il controllo
14.1 Stoccaggio ed identificazione della fune
14.2 Norme pratiche per lo scarto
14.3 Rottura dei fili
14.4 Usura dei fili
14.5 Ispezioni alle funi
14.6 Controlli non distruttivi
14.7 Verifiche periodiche
15. I controlli previsti ISO 4309:2017
15.1 Tipologie di rotture, difetti e condizioni di sostituzione (secondo ISO 4309:2017)
16. Guida all’accertamento e alla valutazione della corrosione
16.1 Aree critiche che richiedono un'ispezione particolarmente attenta
16.2 Uso in sicurezza
16.3 Messa fuori servizio/manutenzione
16.4 Esempio targa portate
17. Brache in tessuto
17.1 Verifiche prima dell’uso
17.2 Uso in sicurezza
17.3 Messa fuori servizio/manutenzione
17.4 Esempio targa portate
18. Dispositivi di presa del carico
18.1 Verifiche da effettuare prima dell’uso
19. Morse di sollevamento
19.1 Uso in sicurezza
20. Forche per pallets
20.1 Uso in sicurezza
21. Procedure movimentazione sicura
22. Principi generali movimentazione
22.1 Esempi di sollevamento
23. Trasporto di persone con dispositivi di sollevamento
23.1 Organizzazione del lavoro
23.2 Controllo preliminari all’utilizzo della cesta
23.3 Persone direttamente interessate
23.4 Procedura operativa

...

Revisione: 3.0
Anno: 2024
Formato: .docx
Pagine: 116

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Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi

ID 6826 | | Visite: 29375 | Prevenzione Incendi

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo

Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo / Rev. 3.0 Maggio 2024

ID 6826 | Rev. 3.0 del 22 Maggio 2024 / In allegato

Quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Llegge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

1. Quadro Normativo

Il 25 Ottobre 2021 è stato pubblicato in GU n.255 del 25.10.2021 il Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Documento illustra la normativa di Prevenzione Incendi applicabile.

Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82

 N.

 ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostrenonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. (1)

 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.

(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso

Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
...

D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72):

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica ii punto n. 72 nei seguenti casi:

a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.
Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell' allegato I al DPR 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.
In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell' edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
...

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
...
segue

Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice.

Schematizzando:

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo   Fig  1

Fig. 1 - Doppio binario PI edifici tutelati

(N)
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale;

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (G.U. n. 52 del 4/3/1993)
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. n. 235 del 7/10/1995)

...

Edifici storici   Norme di Prevenzione incendi
...

Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000

Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.(*)

Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.

(*) Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia. 

...

2. Proroghe termini adeguamento / ultimo 31 Dicembre 2024

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 72 DPR 151/2011).

La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.

Fig  1   Timeline adeguamento edifici tutelati PI

(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i

Fig. 2 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI
...

Proroga al 31 dicembre 2024

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303)  / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».

Proroga al 31 dicembre 2023

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022

La legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023"..

Scadenza al 31 dicembre 2022

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (01 Marzo 2019 / ndr), il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566 (30 Aprile 2019 / ndr). Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
________

Nota VVF in merito

Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021

Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela

Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
...

Adeguamento edifici tutelati PI

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 22.05.2024 DL 29 dicembre 2022, n. 198 / Proroga 32.-12.2024
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 c. 566 / 567
DPR 30 giugno 1995, n. 418 Rev. 03.2022
DM 20 maggio 1992, n. 569 Rev. 03.2022
Certifico Srl
2.0 31.05.2021 Nuovo Cap. 2 Proroghe termine adeguamento PI
Decreto 14 ottobre 2021
Certifico Srl
1.0 25.09.2021 Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Certifico Srl
0.0 23.07.2020 --- Certifico Srl

Collegati

Filtro a prova di fumo e sistemi EN 12621-6

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Filtro a prova di fumo e sistemi EN 12621 6

Filtro a prova di fumo e sistemi EN 12621-6 / Quadro tecnico/normativo - Update Giugno 2024

ID 8506 | Rev. 1.0 del 22.06.2024 / Documento completo allegato

Documento completo allegato e altri Documenti inerenti i Filtri a prova di fumo e i Sistemi a differenza di pressione secondo la norma EN 12101-6. Il Documento è suddiviso in 3 parti:
1. Filtro a Prova di fumo
2. EN 12101-6:2022 Sistemi a differenza di pressione - Kit
3. Norme della Serie EN 12101-X

Update Rev. 1.0 Giugno 2024

- UNI EN 12101-6:2022
- Annex A EN 12101-6:2022
- Aggiunto Cap. 3:
3. EN 12101-X Norme della serie
- Altri aggiornamenti

Il concetto alla base del locale filtro a prova di fumo è "il controllo per differenza di pressione" o "sistema di sconnessione fluidodinamica": mettendo in sovrappressione il locale di collegamento tra due compartimenti, si previene la possibilità che, in caso di incendio, fumi e gas di combustione provenienti da uno dei due compartimenti possano invadere il compartimento contiguo. I locali che collegano i compartimenti assumono quindi il ruolo di filtro.

Nella pratica, uno dei due compartimenti è frequentemente costituito dal vano scale che, in caso di incendio, costituisce una via di esodo privilegiata. Il locale filtro in sovrappressione previene la possibilità che il fumo possa invadere il vano scale.

Tale concetto di filtro a prova di fumo, presente ad esempio in Italia e Francia, non è comune a tutti gli ordinamenti legislativi Europei.

Inoltre esisite una soprapposizione impropria e frequente tra la EN 12101-6 e il DM 30/11/1983 ampliato dal DM 3/8/2015) che hanno contesti di applicazione diversi. In particolare la EN 12106-1 tratta di “Sistemi differenza di pressione - Kit” che devono essere marcati CE in accordo con il CPR Regolamento (UE) 305/2011.

Sovrapressione e depressione: la normativa

Il DM 30/11/1983 e il DM 3/8/2015 definiscono i filtri a prova di fumo in condizioni di sovrapressione, la EN 12121-6 tratta sistemi in contesti di vani posti in sovrapressione o depressione.

La EN 12101-6 "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit", specifica sistemi di controllo a differenza di pressione progettati per trattenere il fumo in corrispondenza di una barriera fisica in un edificio, come una porta o altra apertura simile.

La norma EN 12101-6 è armonizzata per il CPR Regolamento (UE) 305/2011 con obbligo di marcatura CE e deve essere applicata congiuntamente ad EN 12101-13.

1. Filtro a prova di fumo

La normativa che definisce il "filtro a prova di fumo" è in primis quella del DM 30/11/1983:

DM 30/11/1983

1.7 - Filtro a prova di fumo (1) (2)
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata (3), e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione (4) (5) di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell'edificio (6) (7), oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione (8) ad almeno 0,3 m bar (9), anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere (10) di superficie non inferiore a 1 mq con esclusione di condotti.

(1) Alcune «norme verticali» di prevenzione incendi prevedono anche i c.d. «disimpegni non aerati» o i «disimpegni aerati» (che in certi casi devono avere specifiche caratteristiche indicate nelle regole tecniche, come ad es. per gli impianti termici o per i gruppi elettrogeni) di norma realizzati con strutture di separazione di caratteristiche almeno REI 60, muniti di porte REI 60 con dispositivo di autochiusura.
(2) Relativamente ai requisiti dimensionali minimi, non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vanno determinate secondo criteri come la modalità di apertura delle porte o la possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001).

(3) La resistenza al fuoco di due porte di un filtro può essere sommabile così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001).
(4) In merito alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, non si ravvedono dal punto di vista tecnico motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest’ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale (Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13-06-2000).
(5) I camini di ventilazione possono comprendere anche tratti di condotto a andamento suborizzontale, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest’ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Un efficace sistema di ventilazione mediante condotte può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) e una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste nella parte bassa e alta del locale (Nota prot. n. P904/4122 sott. 55 del 30-08-2001).
(6) Nei casi di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull’area a cielo libero sovrastante o adiacente, ovvero più prossima, al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di «spazio scoperto» (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001).
(7) La condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell’edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi. Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull’area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di «spazio scoperto» così come definito dal punto 1.12. del D.M. 30/11/1983 (Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13-06-2000).
(8) Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano, tra le varie funzioni che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la sovrappressione deve essere garantita in ogni momento (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001).
(9) Come modificato con «Errata corrige al D.M. 30 novembre 1983» pubblicato sulla GU n. 146 del 29-05- 1984, ove è specificato che si deve leggere «ad almeno 0,3 mbar» in luogo di «ad almeno 30 mbar» erroneamente riportato sulla GU n. 339 del 12-12-1983
(10) Il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000).
 

Circolari allegate - ndr

Illustrazione

Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60 ed aerato:

Filtro a prova di fumo 0 Apertura libera
direttamente verso l'esterno con aperture libere 
di superficie non inferiore a 1 mq
Filtro a prova di fumo 2 Ventilazione naturale
con camino di ventilazione di sezione adeguata
e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante
al di sopra della copertura dell'edificio
Filtro a prova di fumo 3 Sovrapressione
mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar
anche in condizioni di emergenza

Fig. 1 - Filtro a prova di fumo

Il DM 3/8/2015 ha ampliato la definizione (vedasi a seguire un confronto con il DM 30/11/1983) e con la nuova definizione di "Compartimento a prova di fumo").

DM 3/8/2015
..,

S.3.5 Caratteristiche generali

S.3.5.1 Spazio scoperto

Nota
Lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti. Lo spazio scoperto non è un compartimento antincendio.

1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente: a. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita; b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

2. Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.

3. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del comma 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.

4. La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.

5. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

S.3.5.2 Compartimento

Nota
La funzione del compartimento è di limitare la progressione dell’incendio all’interno delle opere da costruzione, relegandone gli effetti a spazi circoscritti per un lasso temporale prestabilito.

1. Le caratteristiche generali del compartimento antincendio sono definite nel capitolo G.1.

S.3.5.3 Compartimento a prova di fumo

Nota
Nel compartimento a prova di fumo è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti.

1.Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento antincendio deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo:

a. il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6;
b. i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (capitolo S.8);
c. il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC (capitolo S.8);
d. il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
e. il compartimento è separato con filtro a prova di fumo (paragrafo S.3.5.5) dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
f. il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo.

Nota
Nella tabella S.3-5 sono riportati alcune applicazioni. Esempi di compartimento a prova di fumo sono: scala a prova di fumo, vano ascensore a prova di fumo, …

S.3.5.4 Filtro 

Nota
Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …

1. Il filtro è un compartimento antincendio dotato di tutte le seguenti ulteriori caratteristiche:
a. avente classe di resistenza al fuoco ≥ 30 minuti;
b. munito di due o più chiusure dei varchi almeno E 30-Sa;
c. avente carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2;
d. non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose;
e. non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

S.3.5.5 Filtro a prova di fumo

Nota
Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro (paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo (paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio. Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento degli effluenti che eventualmente vi entrassero.

1. Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso realizzare il filtro a prova di fumo come filtro (paragrafo S.3.5.4), dotato di una delle seguenti ulteriori caratteristiche:
a. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte;

Nota
La norma UNI EN 12101-6 riporta un metodo generalmente accettato per progettare il sistema di sovrappressione del filtro a prova di fumo.

b. dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e di ripresa d’aria dall’esterno, adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2;
c. areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile complessiva ≥ 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in modo automatico in caso di incendio. È escluso l’impiego di condotti.

2. Per i varchi del filtro a prova di fumo è ammesso l’impiego di chiusure E 30

Vedi a seguire

Filtro a prova di Fumo ed EN 12101 6   00
...

Tabella S.3-5 Esempi di compartimenti a prova di fumo

Confronto

DM 3/8/2015 DM 30/11/1983
Classe minima di resistenza al fuoco 30 comunque non inferiore a 60
Porte devono avere tenuta anche ai fumi freddi - requisito Sa ---
Carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2 ---
Camino adeguatamento progettato Camino di ventilazione di sezione adeguata 
e comunque non inferiore a 0,10 mq
I sistemi in sovrappressione devono essere progettati,
realizzati e gestiti a regola dell’arte
---
La sovrappressione deve essere attuata solo in emergenza ---
Il sistema di sovrappressione deve comunque consentire
la facile apertura delle porte per le finalità d'esodo (capitolo S.4),
nonché la loro completa autochiusura in fase di attivazione dell'impianto. 
---

Camino di ventilazione / Shunt

Una canna di ventilazione tipo Shunt è costituita da almeno due condotte adiacenti di materiale resistente al fuoco (ad esempio calcestruzzo), che sfociano oltre la copertura, per garantire un corretto apporto di aria pulita e l'eliminazione del fumo. 

A ogni piano una delle condotte presenta un'apertura direttamente comunicante con il filtro a prova di fumo, schermata inferiormente da una paretina inclinata e un'ulteriore apertura di comunicazione con la seconda condotta per l'evacuazione dei fumi. 

L'apertura di ventilazione, con superficie di almeno 0,10 mq viene protetta da un serramento resistente al fuoco

Camino ventilazione shunt

Fig. 2 - Camino di ventilazione shunt

Parti:

- Il camino di ventilazione (Smoke Shaft) presenta una apertura in sommità ed una aperture in corrispondenza di ciascun piano;
- Le apertura in corrispondenza di ciascun piano devono essere dotate di serrande (dampers) in posizione di normalmente chiuso;
- In caso di incendio, solo la serranda corrispondente al piano interessato dal fuoco viene aperta per consentire l’evacuazione del fumo dall’apertura in sommità del camino

Il Codice di Prevenzione Incendi segnala in bibliografia del Capitolo S3:
G T Tamura, C Y Shaw, “Basis for the design of smoke shafts”, Fire Technology, Volume 9, Issue 3, pp 209-222, September 1973 (allegato)

Altri esempi:

Camino shunt

Fig. 3 - Camino di ventilazione shunt - Vibrapac
...

Filtro a prova di fumo in altri paesi UE

In molti paesi europei, non è previsto il "Filtro a prova di fumo".

La norma armonizzata EN 12101-6 disciplina la pressurizzazione dei compartimenti a prova di fumo, principalmente vani scala. Essa rappresenta il riferimento europeo per i paesi in cui non esiste il concetto di “filtro-fumo”. e prescrive la messa in sovrappressione direttamente del compartimento “vano scala”.

Gli impianti di ventilazione a protezione delle scale in edifici multipiano prevedono un sistema di pressurizzazione multilivello. La pressione maggiore è realizzata nelle scale. Le aree filtro, se previste, hanno un livello di pressurizzazione minore. Gli ambienti a rischio incendi hanno livello di pressurizzazione pari a 0 Pa.

Dimensionamento filtro a prova di fumo

Dimensioni minime locale filtro

La normativa nazionale non indica le dimensioni minime o le modalità per il dimensionamento di un filtro a prova di fumo (se non nel contesto di una RTV).
Lo standard NFPA 101, al capitolo 7.2.3, indica tutti i requisiti necessari per la progettazione di un filtro a prova di fumo.Lo standard indica le dimensioni minime che deve avere un filtro a prova di fumo in funzione del tipo di ventilazione adottata, naturale o meccanica.

NFPA 101 Life Safety Code

7.2.3 Smokeproof Enclosures

In allegato il capitolo 7.2.3

Sistemi in sovrappressione (differenza di pressione)

...

Standard di riferimento per la progettazione dei sistemi in sovrappressione sono, ad esempio:

UNI EN 12101-6 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit” (Armonizzata CPR Regolamento (UE) 305/2011).
- EN 12101-13:2013 "Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) design and calculation methods, acceptance testing, maintenance and routine testing of installation".
- NFPA 101 "Life Safety Code"
- NFPA 92 "Standard for Smoke Control Systems".
...

2. EN 12101-6 Sistemi a differenza di pressione - Kit

EN 12101-6:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore - parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit

Movimento del fumo nell'edificio
Il presente documento riguarda le informazioni e i requisiti relativi alla progettazione, ai metodi di calcolo, all'installazione e alla verifica dei sistemi destinati a limitare la diffusione del fumo mediante differenziali di pressione. I sistemi di pressione differenziale possono essere ottenuti con due metodi:

i) pressurizzazione - mantenimento di una pressione positiva all'interno degli spazi protetti (vedi Figura 5), o
ii) depressurizzazione - rimozione di gas caldi dalla zona di fuoco a una pressione inferiore rispetto allo spazio protetto adiacente (vedere Figura 6).
...
Filtro a prova di Fumo ed EN 12101 6   01

Legenda

1 Scala
2 Filtro
3 DP Spazio Depressurizzato
4 Dispersioni verso l’esterno
5 Trafilamenti attraverso le porte ecc..
6 Immissione aria
7 Costruzione resistente al fuoco

Fig. 6. Esempio di sistema depressurizzato - spazi senza finestre esterne
...

Sono definiti i seguenti parametri principali:

- Pressione all’interno del comparto 50 Pa
- Velocità del flusso di aria in uscita dal vano porta se la stessa fosse aperta da 0.75 a 2.00 m/s a seconda della classe.
- Massimo sforzo accettabile da applicare all’apertura delle porte del compartimento 100 N.
- Presenza in tutti i compartimenti adiacenti di una serranda fumi automatizzata sfociante all’aperto.

Fig. 6 - Pressurizzazione solo delle scale con o senza filtro (schemi da EN 12101-6)

Se i filtri presenti tra le scale e il piano hanno funzioni supplementari, questi sono protetti con un sistema di pressurizzazione indipendente. È possibile pressurizzare anche i corridoi se costituiscono via di esodo, al fine di confinare l’incendio nella stanza sede di innesco. In ogni caso, all’attivazione dello stato di emergenza incendio:

- tutte le scale sono pressurizzate; 
- i filtri sono pressurizzati a tutti i piani o solo al piano d’incendio;
- i corridoi possono eventualmente essere pressurizzati solo al piano d’incendio.

In Figura 7 sono riportate alcune configurazioni di pressurizzazione possibile.

Pressurizzazione EN 12101 6

Pressurizzazione EN 12101 6 Key
Fig. 7 - Configurazioni di pressurizzazione delle scale, dei filtri e dei corridoi associati (schemi da EN 12101-6)
...

Filtro a prova di Fumo ed EN 12101 6   02

1. Serrande di pressione impostate per funzionare a 60 Pa (max) all'interno del vano scala
2. Zona impianti protetta da compartimenti REI 120 che ospita i ventilatori per la sovrapressione
3. Rilevatore di fumo
4. Coppia di aperture da usarsi alternativamente poste su facciate distinte per garantire l’aria di riscontro, complete di rilevatore di fumo e serranda motorizzata
5. Unità d’aria primaria e di back-up di pressurizzazione
6. Presa d'aria alternativa
7. Serranda tagliafuoco motorizzata
8. Presa d'aria
9. Una soluzione alternativa è quella di controllare la ventola per assicurare che la sovrapressione non superi i 60 Pa max.
10. Scale antincendio
11. Vano ascensore antincendio (se necessario)
12. Corridoio
13. Trafilamento
14. Il sistema di depressurizzazione è funzione dell’altezza delle scale. Sono previsti:
- più punti per edifici di altezza superiore a 11 m
- un singolo punto per edifici di altezza inferiore a 11 m
15. Filtro antincendio
16. L'aria di pressurizzazione viene scaricata ad ogni livello del filtro
17. La distanza tra gli scarichi deve essere non superiore a tre piani
18. Ambiente sede di innesco dell’incendio
19. Ventola di rilascio d’aria
20. Zona accesso soccorsi antincendio
21. Pulsante di sgancio per Vigili del Fuoco

Figura 8 - Caratteristiche di un tipico sistema differenziale di pressione di una scala alimentato superiormente (schemi da EN 12101-6)
...

3. EN 12101-X Norme della serie

UNI EN 12101-1:2006
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo

Data disponibilità: 13 luglio 2006

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12101-1 (edizione agosto 2005) e dell'aggiornamento A1 (edizione marzo 2006). La norma specifica i requisiti prestazionali del prodotto, la classificazione e i metodi di prova per barriere al fumo installate all'interno di edifici.

UNI EN 12101-2:2017
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore

Data disponibilità: 17 ottobre 2017

La norma si applica agli evacuatori naturali di fumo e calore (SENFC) come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore. La norma specifica i requisiti e indica metodi di prova per evacuatori naturali di fumo e calore destinati all'installazione negli edifici come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore.
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2024 UNI EN 12101-6:2022
- Annex A EN 12101-6:2022

- Aggiunto Cap. 3:
3. EN 12101-X Norme della serie
- Altri aggiornamenti
Certifico Srl
2.0 2019 --- Certifico Srl

Celle frigorifere e locali a basse T - Tempi di permanenza e pause

ID 5287 | | Visite: 59287 | Documenti Riservati Sicurezza

Celle frigorifere e locali a basse T   Permanenza e pause

Celle frigorifere e locali a basse T: tempi di permanenza e pause / Rev. 1.0 del 12.06.2024

ID 5287 | Update Rev. 1.0 del 12.06.2024 / Documento completo in allegato

In allegato Documento completo e altri Documenti di riferimento per attività lavorative con permanenza in locali nei quali la temperatura per motivi tecnici, è mantenuta a livelli non ambientali bassi (rischio microclimatico). Particolare attenzione va rivolta al caso in cui i lavoratori addetti siano "Lavoratori particolarmente sensibili" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 81/2008. Valori di riferimento per i tempi di permanenza e relative pause, come appoggio alla VR, possono essere estrapolati dalla norma DIN 33403-5 Clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante.

Al'interno del più ampio insieme dei luoghi di lavoro con mansioni da svolgersi al freddo si ritrovano le celle frigorifere, vani mantenuti mediante un impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale, diffusi in diversi settori manifatturieri e di servizio.

Update Rev. 1.0 del 12.06.2024

- Rinumerazione paragrafi
- Inserito nuovo paragrafo: “3. Ambienti confinati”
- Inseriti link normativi (http://www.tussl.it)

I rischi nelle celle frigorifere

Al profilo di rischio microclimatico, immediatamente evidente, si uniscono le necessità di operare in sicurezza in un luogo isolato e/o confinato, più o meno ristretto e/o pericoloso, quasi sempre in luce artificiale e con attrezzature in molti casi idonee solo se appositamente dedicate o allestite; tutte caratteristiche che si sommano ai rischi già connaturati alle attività previste all'interno indipendentemente dalla temperatura.

Seppur il D.Lgs. 81/2008 o norme UNI non diano indicazioni in merito al tempo di permanenza in posti di lavoro al freddo (nel contesto celle frigorifere), valori di riferimento possono essere estrapolati dalla norma DIN 33403-5 Clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante.

Per i locali nei quali si effettuano attività ripetitive e la temperatura per motivi tecnici è mantenuta pari o inferiore ai +15°C, esistono raccomandazioni di norme specifiche.

In base alla temperatura dell’aria si propone la definizione di cinque livelli di freddo, dei relativi tempi massimi di permanenza e dei tempi minimi di recupero in locali con una temperatura confortevole, così come misure ergonomiche al fine di garantire buone condizioni lavorative.

Il tempo da trascorrere in un ambiente più caldo indicato nella norma è da intendersi come valore indicativo, viene considerato una «regola tecnica riconosciuta» e si basa sull’osservazione dei fattori di rischio. Tale tempo viene considerato tempo di recupero e vale come tempo di lavoro.

Secondo DIN 33403-5: clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante, si possono avere quindi:

Celle frigorifere e locali a basse T   Permanenza e pause Tabella DIN 33403 5

Tabella 1 - DIN 33403-5

Esempio: a una temperatura di -22°C dopo 90 minuti di lavoro deve essere previsto un soggiorno di almeno 30 minuti in un luogo con una temperatura gradevole.

DIN 33403-X

DIN 33403-2:2000-08
Climate at the workplace and in its environments - Part 2: Effect of the climate on the heat balance of human beings

DIN 33403-3:2011-07
Climate at the workplace and its environments - Part 3: Assessment of the climate in the warm and hot working areas based on selected climate indices

DIN 33403-5:1997-01
Climate at the workplace and its environments - Part 5: Ergonomic design of cold workplaces

Attenzione

I Valori di cui alla Tabella 1 possono essere di riferimento per la categoria di lavoratori in generale. Particolare attenzione va rivolta al caso in cui i lavoratori addetti siano "Lavoratori particolarmente sensibili" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 81/2008. Vedasi a seguire.

Estratto Documento SPSAL PC (allegato)

1. Valutazione dei rischi microclimatici estate-inverno 

Articolo 17 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

Articolo 28 del D.Lgs. 81/08 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

D.Lgs. 81/08
...
Titolo VIII AGENTI FISICI 
Capo I Disposizioni generali

Art. 180. Definizioni e campo di applicazione 

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Art. 181 Valutazione dei rischi

1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Appare evidente che la valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti gli agenti fisici quindi anche per il microclima. L’art. 181 c.1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”. Le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, quindi è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia la disponibilità.

In merito al rischio Microclima si dovrà far riferimento alle “Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” prodotte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISPESL, mentre per gli aspetti metrologici alle norme UNI (UNI EN ISO 7933 per ambienti caldi, UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi). 
Per la valutazione del discomfort termo-igrometrico il rimando è a quanto indicato al Titolo II e all’allegato IV del D.Lgs. 81/08 e per gli aspetti metrologici alla UNI EN ISO 77302.


Art. 181 Valutazione dei rischi
...
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato….
La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (ad es. per il rischio microclima effettuato in periodi non rappresentativi).
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Dalla norma appare chiaro come il Datore di lavoro debba individuare i pericoli per la sicurezza, valutarne il rischio per la salute dei lavoratori e adottare le misure di protezione.

Lo schema di processo per una corretta valutazione del rischio viene riportato di seguito:

- Individuazione del rischio. Verificare sempre se è presente il rischio per caldo e/o freddo.

Anche nel caso in cui il rischio sia assente o sia palesemente trascurabile, nel DVR deve esserne riportata traccia dell’avvenuta valutazione; nel caso, il datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata, potrà ricorrere alla giustificazione. Si tratta di un comportamento applicabile a solo a tutte quelle condizioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento/limiti di esposizione della popolazione, in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, se pur minime, misure di prevenzione e protezione.

Valutazione del rischio: oltre a quanto previsto nell’art. 28, nella valutazione del rischio dell’agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi: 

- data certa di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro, del Medico Competente (se previsto), del RSPP e del RLS;
- dati identificativi della relazione tecnica (n.ro pagine, data, ecc);
- programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre  il rischio, con indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte.

La relazione tecnica dovrà contenere:

- individuazione delle mansioni-attività esposte (carrellisti in esterno, addetti al carico/scarico camion, postazioni interne fisse ecc. )
- valutazione della presenza di rischi potenzianti (vibrazioni ,sovraccarico biomeccanico);
- approfondimenti specifici sui DPI eventualmente forniti;
- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- valutazione dell’ambiente termico (per ogni postazione/mansione si deve definire se l’ambiente è: moderabile o vincolato.

Per una stessa mansione/postazione la valutazione potrà essere risultare diversa se si parla di caldo o freddo. (vedi allegato 1)

- quadro di sintesi degli esposti e individuazione su piantina delle aree a rischio;
- risultato misurazioni metrologiche o di altro processo valutativo adottato;
- Norma di riferimento e relativi limiti; (vedi allegato 2)
- concrete proposte sulle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro.

La valutazione ed elaborazione del documento di valutazione del rischio dovrà avvenire in collaborazione tra Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente previa consultazione del RLS (art. 29 D.Lgs 81/08);

- Misure strumentali: per il periodo invernale le misure dovranno essere effettuate solo dopo aver installato impianti di riscaldamento, ovvero, a “sistema controllato”.

In alternativa alle misure strumentali, per una prima valutazione di approccio, potranno essere utilizzati anche sistemi di prima valutazione come l’indice di calore o l’indice per il
freddo. (vedi allegato 3)

Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. 

Individuazione persone particolarmente sensibili

- persone che eseguono lavori fisici pesanti (formazione di sudore freddo, malattie muscolari e articolari);
- donne incinte;
- persone che con il freddo soffrono di asma indotto;
- persone di età superiore ai 55 anni;
- persone cagionevoli di salute in seguito a malattie cardiocircolatorie, diabete, ipertensione, artrite, reumatismi, disturbi renali, epilessia e simili;
- persone che soffrono di insufficiente irrorazione sanguigna nelle dita (sindrome di Raynaud) a seguito di una precedente esposizione al freddo o che soffrono per effetto di una lunga esposizione a vibrazioni;
- persone che assumono medicinali (ad es. calmanti, antidepressivi);
- persone che fanno un consumo eccessivo di tabacco o alcool;
- persone con lesioni o ferite causate dal freddo;
- persone con la pelle danneggiata (non rispetto delle misure per la protezione della pelle, insufficiente cura della stessa);
- persone che hanno subito ferite complesse (disturbi della circolazione, nervi inclusi);
- persone fortemente sottopeso non dovrebbero svolgere compiti che richiedono una lunga permanenza in luoghi (molto) freddi.

Si definiscono ambienti termici vincolati quei luoghi di lavoro nei quali esistono particolari condizioni produttive o fattori naturali che, vincolando uno o più parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria) impediscono che possano essere realisticamente perseguite le condizioni di confort.

Vengono definiti moderabili tutti quegli ambienti nei quali non sussistono condizioni di vincolo e l’obiettivo del confort risulta realisticamente perseguibile.

A titolo di esempio al fine della classificazione dell’ambiente termico per le diverse postazioni di lavoro/mansioni si può definire che:

- le attività svolte all’esterno possono essere valutate come ambiente vincolato;
- le attività svolte all’interno, che comportano il continuo movimento (carrellisti), possono essere valutate come ambiente vincolato;
- le attività svolte in postazioni fissa possono essere valutate come ambiente moderabile;
- le attività svolte in postazioni fisse o semifisse, dove non sono presenti impianti di riscaldamento, o dove sono presenti forti correnti d’aria dovute alle aperture verso l’esterno, quali baie di carico, possono essere valutate come ambiente moderabile ma non moderato con forte discomfort per cui prima si dovrà adottare le misure di prevenzione generali (riscaldamento ambientale o locale, portoni ecc.) e poi riprovvedere a classificarlo.

2. Misure di prevenzione e protezione e Procedure di lavoro

Articolo 182 comma 1 del D.Lgs 81/08 -Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

Si riporta, come esempio, un elenco non esaustivo di misure di prevenzione e protezione, che possono essere prese a riferimento anche in combinazione tra di loro.

Le misure vengono divise per il periodo invernale e estivo.

2.1 Periodo invernale

Misure tecniche
- Proteggere da vento e agenti atmosferici i posti di lavoro. Utilizzando misure adatte, è necessario assicurarsi che la velocità dell’aria nell’ambiente di lavoro non sia superiore a
0,2 (±0,1) m/s., comunque vanno evitate le correnti d’aria. In casi particolari può essere necessario compensare l’effetto negativo del freddo con fonti di irradiazione di calore;
- Prevedere un riscaldamento locale (raggi infrarossi) e sistemi di aerazione che evitino la formazione di correnti d’aria. L’aerazione dovrà essere spenta durante le fasi di lavoro in
locali freddi;
- Non creare differenze di temperatura troppo elevate (causano distorsione della percezione e disagio termico), se vengono impiegati fonti di calore quali radiatori;
- Diminuire le bocche di carico aperte contemporaneamente lasciando solo quelle effettivamente necessarie;
- Realizzare Dock fisso e impermeabile o rampe di trasbordo merci dotate di collegamento, soluzione adatta ad ogni clima;
- Istallare sistemi isotermici e non, porte a scorrimento veloce o portali isotermici, tunnel di trasbordo in grado di ridurre l’apertura;
- Rivedere Layout delle postazioni fisse, ponendole lontano dalle bocche di carico;
- Separare le postazioni fisse da zone con correnti d’aria ponendo pannelli divisori;
- Fornire mezzi ausiliari per ridurre i lavori faticosi (per evitare un’eccessiva sudorazione);
- Utilizzare carrelli cabinati e dotati di riscaldamento o di sedile riscaldato;
- Evitare un contatto ripetuto o duraturo con superfici fredde. Quindi, per esempio, è necessario sostituire sedili o attrezzi di metallo con equivalenti con ridotta capacità di conduzione di calore.

Misure organizzative
- Ridurre al minimo il numero degli esposti;
- Evitare di lavorare a lungo in posizioni forzate o statiche, prevedendo la rotazione del personale;
- Alternare le attività al freddo con altre da svolgersi in locali più caldi;
- Strutturare l’attività dei lavoratori in modo che questi, durante l’esposizione al freddo, siano sempre fisicamente attivi e per effettuare compiti stazionari siano provvisti di una copertura che protegga da vento e agenti atmosferici;
- Osservare almeno i tempi minimi di pausa (da calcolare come tempo di lavoro) e trascorrerli in ambienti termicamente confortevoli;
- Offrire la possibilità di effettuare pause quando il lavoratore ne sente l’esigenza, in area  riscaldata;
- Realizzare locali di riposo riscaldati e dotati di distributori di bevande calde;
- Prevedere una formazione;
- Redigere e rendere noto a tutti procedure gestionali per evitare comportamenti peggiorativi (come ad esempio, nel caso in cui è stato possibile installare un solo dock fisso
impermeabile, il solo utilizzo di quella bocca di carico in caso di pioggia).

Misure di protezione personale
- Mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale contro il freddo. Il lavaggio dei DPI è a carico del datore di lavoro;
- Fornire abbigliamento da lavoro adeguato che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse.
- Prevedere uso di magliette intime di tipo termico.

Lavori al chiuso
Per i locali nei quali si effettuano attività ripetitive e la temperatura per motivi tecnici, è mantenuta pari o inferiore ai +15°C, esistono raccomandazioni di norme specifiche.

La DIN 33 403-5:2001-04: clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante propone la definizione di cinque livelli di freddo, dei relativi tempi massimi di permanenza e dei tempi minimi di recupero in locali  con una temperatura confortevole. Tale tempo viene considerato tempo di recupero e vale come tempo di lavoro. (all.4)

Lavoro in spazi coperti
Con spazi coperti si intendono spazi di lavoro esposti al vento (correnti) e alle temperature esterne, ma che garantiscono un riparo dalle precipitazioni.
Gli sbalzi di temperatura sono maggiori nei luoghi di lavoro coperti rispetto ai locali chiusi e ciò sottopone il corpo a una maggiore sollecitazione. Per attività svolte in spazi coperti è necessario:
- Avere a disposizione locali dove effettuare le pause;
- Prevedere pause le cui durate sono in funzione della temperatura esterna (pause che in caso di tempo freddo dovranno trascorsi in locali riscaldati);
- Disporre di spogliatoi con docce e servizi;
- Predisporre misure contro le correnti d’aria (prevedere delle pareti);
- Assegnare abbigliamento contro il freddo (che deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro).

2.1 Periodo estivo

- Installare dei misuratori di temperatura tipo data logger, per tenere sotto controllo in continuo la temperatura (da installare lontano da fonti di calore);
- Predisporre sistemi di raffrescamento evaporativo che possono essere fissi o mobili da mettere nelle postazioni fisse (il processo consiste nello sfruttare l’abbassamento di temperatura che avviene in modo naturale quanto una massa d’aria incontra una barriera d’acqua provocandone l’evaporazione, è in grado di ridurre la temperatura anche di 6°C) (vedi allegato 4);
- Prevedere porte a scorrimento veloce, portali isotermici o tunnel di trasbordo;
- Mettere sui lucernari vetri /film scuri e antiriflesso;
- Realizzare tettoie esterne;
- Utilizzare carrelli elevatori cabinati e climatizzati;
- Prevedere la rotazione del personale durante fasi manuali di carico/scarico camion, in presenza di condizioni meteo esterne pesanti;
- Organizzare le operazioni di carico/scarico manuale, in giornate con condizioni meteo pesanti, ponendo all’interno dei camion ventilatori, insufflatori di aria fredda con estrazione dell’aria all’esterno. La soluzione dovrà essere adottata anche quando l’attività avviene all’interno dello stabilimento;
- Mettere a disposizione distributori acqua fredda nelle vicinanze dei posti di lavoro;
- Prevedere pause brevi (15’) ad intervalli determinati; per il calcolo far riferimento al WBGT; (vedi allegato 5);
- Realizzare aree fresche con zona di acclimatizzazione, attrezzate con bevande fresche e integratori salini forniti dall’ azienda (in particolare per coloro che lavorano in esterno e al carico/scarico manuale);
- Fornire ai lavoratori informazioni in merito al regime alimentare da tenere rispetto al dispendio energetico;
- Fornire ai lavoratori informazioni in merito al tipo di abbigliamento personale da indossare (in funzione dei CLO (*))

CLO (*) la resistenza termica degli indumenti è indicata con Icl: l’ unità di misura è il CLO (clothes) (1CLO = 0,155 m²K/W).

3. Ambienti confinati

Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno o altri agenti di rischio (biologico, esplosione) o per difficoltà di comunicazione con l’esterno o di evacuazione. A questa definizione è stata aggiunta, a livello legislativo, anche quelle di” ambiente sospetto di inquinamento “volendo estendere anche a questi luoghi le attenzioni opportune riservate per i primi.

I luoghi di lavoro interessati riguardano tutte quelle attività lavorative nelle quali sono presenti ambienti sospetti di inquinamento, così come richiamato dagli Art. 66 del D.Lgs 81/08, ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli e in generale in recipienti e ambienti confinati.

D.Lgs 81/08

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota, come proprio le celle frigorifere per la conservazione di alimenti, con particolare riguardo a quelle con atmosfera modificata.

[...]

Le Celle frigorifere ad atmosfera controllata sono ambienti con basse concentrazioni di ossigeno e relativo rischio di asfissia.

La normale aria ambientale contiene una concentrazione di ossigeno pari a circa il 20.9 % volume di ossigeno/volume totale (v/v). Quando tale livello scende al di sotto del 19.5 v/v, l'aria viene considerata carente di ossigeno, mentre concentrazioni di ossigeno inferiori al 16% sono ritenute pericolose per gli esseri umani.

La regola generale vuole:

1) che non si abbia accesso a tali locali. Le celle "chiuse" con basso tenore di ossigeno devono essere dotate di chiusura a chiave. La chiave deve essere custodita da personale che ne è responsabile (medesima osservazione per oblò o sportelli di ispezione)

2) L'eventuale accesso sia consentito solo a chi utilizza DPI autorespiratori e abbia avuto una adeguata formazione e addestramento. Ciò comporta l'adozione di un efficace sistema di procedure organizzative e operative, autorizzazioni, sorveglianza sanitaria.

Segnaletica      

È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come "ambienti confinati" o "ambienti sospetti di inquinamento", rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 177/2011, con apposito cartello

Celle frigorifere e locali a basse T   Tempi di permanenza e pause   Cartello

[...] Segue in allegato

Schema 1 - Gestione del rischio / Misure: Cella frigorifera con atmosfera controllata

Celle frigorifere e locali a basse T   Tempi di permanenza e pause   Schema 1

4. Quali sono le disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere? (FAQ Ministeriale)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ".

A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci.

I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).

Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.

Un particolare caso di lavoratore isolato che opera in ambiente confinato ed esposto a rischi notevoli si può riscontrare nel personale che opera nelle celle frigorifere.

In un ambiente di questo tipo  rischi e pericoli che impattano normalmente sul lavoratore isolato aumentano a causa delle situazioni ambientali estreme.

Se per un lavoratore isolato può presentarsi difficoltà nel avvisare i servizi di emergenza in modo automatico e in tutta rapidità, nelle celle frigorifere si complica poiché la perdita di coscienza in queste situazioni può portare in breve tempo ad assideramento.

La ridotta percentuale di ossigeno e le basse temperature devono alzare notevolmente il livello di attenzione che il datore di lavoro deve prestare verso i propri dipendenti. Pochi minuti di ritardo nell’avviso dei servizi di emergenza possono portare a conseguenze fatali.

Il pericolo si presenta non solo per i lavoratori interni all’azienda ma anche a tutti quei manutentori che vengono impiegati durante il ciclo di assistenza alle celle frigorifere.

I primi passi per migliorare e mitigare il rischio di incidenti fatali sono:

- Garantire che solo le persone autorizzate (adeguatamente istruite per lavorare in questi ambienti) entrino nelle celle;
- Garantire che queste persone portino sempre con se uno strumento di segnalazione di pericolo con tecnologia uomo a terra e non movimento in grado di far partire una sirena sul posto e avvisare tramite chiamate telefoniche il personale di soccorso in caso di malore o situazione di emergenza;
- Garantire che queste persone indossino i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari;
- Garantire che queste persone non stiano per più tempo di quello consentito all’interno della cella.

Il dispositivo di segnalazione: il dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.

5. Nota 18 febbraio 2004, prot. 20453 - D.lgs 626/94 Art. 33 Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali (*)

OGGETTO: D.Lgs. 626/1994 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali.

Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell’art. 13 del D.P.R. 547/1955 come modificato dall’art, 33 del D.Lgs. 626/1994.

In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza).
[...]
(*) Chiarimento inserito nel contesto normativo di Prevenzione Incendi con Nota Ministero dell'interno 12 maggio 2004, prot. n. P444/4122 sott. 54/9 - Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito Prot. n° P444/4122 sott. 54/9 Roma, 12 maggio 2004 Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità.

La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete cellulare sia su reti di comunicazione proprietarie. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.

La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il dipendente si trovi in una posizione verticale e non orizzontale, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.

Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.

E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i DPI necessari per operare in questo tipo di area.

6. Lavori particolarmente usuranti in celle con T ≤ -5°C

I lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi sono considerati attività particolarmente usuranti (tabella A D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374)
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- lavoro continuativo notturno
- lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
- lavori in galleria, cava o miniera
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie
- lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copriletto
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
- autisti di mezzi rotabili di superficie
- marittimi imbarcati a bordo
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione chirurgia d’urgenza
- trattoristi
- addetti alle serre e fungaie
- lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. 

Tali Lavoratori hanno diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

7. Ccnl Alimentari / TUIR

Attività disagiate L’art. 57 del Ccnl Alimentari prevede l’erogazione dell’indennita`di disagio come elemento aggiuntivo alla normale retribuzione in favore di tutti quei lavoratori che operano in attività considerate poco agevoli.

Al riguardo il suddetto Ccnl effettua una distinzione a seconda del settore di appartenenza delle aziende. Prima di passare alla menzione di ciascuna indennità, occorre specificare che, secondo quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, anche le indennità di disagio sono considerate interamente imponibili ai fini Irpef e contributivi, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione.

Per i lavoratori all’interno di celle frigorifere, attività svolta prevalentemente, in considerazione delle temperature particolarmente basse e delle condizioni di lavoro, è riconosciuta una indennità fino al 12% della paga globale di fatto.
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Ergonomia dell ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15743 (edizione luglio 2008). La norma fornisce una strategia ed uno strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo e comprende:
- modelli e metodi per la valutazione e la gestione del rischio al freddo,
- un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro al freddo,
- un modello, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici del lavoro per identificare coloro che presentano sintomi tali da aumentare la sensibilità al freddo e, col supporto di tale identificazione, offrire la guida e le istruzioni per la protezione individuale contro il freddo,
- linee guida sull'applicazione delle norme sugli ambienti termici e altri metodi scientifici validati per la valutazione dei rischi legati al freddo, e
- un esempio pratico per il lavoro al freddo.
La norma supporta la salute e la sicurezza sul lavoro. è applicabile alle situazioni di lavoro sia all'interno che all'esterno (il lavoro all interno comprende quello svolto all'interno dei veicoli, il lavoro esterno quello sotto la superficie terrestre ed in mare), ma non è applicabile alle immersioni o ad altri tipi di lavoro svolti in acqua.

DIN 33403-5:1997-01
Climate at the workplace and its environments - Part 5: Ergonomic design of cold workplaces

BS 7915:1998
Ergonomics of the thermal environment. Guide to design and evaluation of working practices for cold indoor environments
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Decreto 18 giugno 2024

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Decreto 18 giugno 2024 

ID 22148 | 30.06.2024

Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

(GU n.151 del 29.06.2024)

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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti generali ed il procedimento per il conseguimento dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

2. L’autorizzazione, quale riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è rilasciata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi di addestramento richiamati in premessa, che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazione

1. L’istanza per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 1 è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente decreto, regolarizzata mediante apposizione del bollo, ovvero del contrassegno sostitutivo per la riscossione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione tecnico amministrativa indicata negli allegati 2 e 3.

2. L’istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, è inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI – Ufficio 4° - Viale dell’Arte 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero anche a mezzo posta con raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati previsti.

Art. 3. Istruttoria e sopralluogo

1. Ricevuta la domanda e fermo restando gli adempimenti procedurali generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando generale, all’esito positivo della verifica della completezza della documentazione presentata e relativa conformità ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi corsi di addestramento di cui in premessa, programma apposito sopralluogo presso la sede indicata quale luogo di svolgimento del corso, dandone conoscenza al soggetto richiedente.

2. Il sopralluogo di cui al comma precedente è condotto da un team ispettivo composto da rappresentanti del Comando generale, coadiuvati da personale individuato dalla Direzioni marittima territorialmente competente, che – alla presenza del direttore o del vice direttore del corso ed almeno due dei docenti o istruttori di cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere quale corpo istruttori del corso, dei quali almeno uno è lo specialista medico nei casi in cui il decreto istitutivo ne preveda la presenza – verifica la conformità della struttura ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi.

3. Nel corso del sopralluogo – anche in base a quanto dichiarato nell’istanza e della documentazione tecnica ad essa allegata - sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed è visionato il materiale didattico destinato ai frequentatori. Con l’ausilio dei docenti o istruttori di riferimento, sono, inoltre, effettuate verifiche del buon funzionamento delle attrezzature, ivi comprese quelle dotazioni didattiche il cui utilizzo dia luogo a successivo ricondizionamento dell’efficienza e funzionalità della stessa.

4. Delle attività svolte e verifiche eseguite è redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all’uopo previsto dal manuale del Sistema di gestione per la qualità richiamato in premessa. Il verbale è controfirmato e consegnato in copia al direttore del corso.

5. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017.

6. L’eventuale esito negativo del sopralluogo è comunicato al richiedente, ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Videosorveglianza sul posto di lavoro: normativa e autorizzazioni

ID 6168 | | Visite: 269228 | News Sicurezza

Videosorveglianza posto lavoro

Videosorveglianza sul posto di lavoro: normativa, giurisprudenza e autorizzazioni | Rev. 14.0 / 2024

ID 6168 | Rev 14.0 del 27 Giugno 2024 / Documento completo allegato

Documento completo allegato con tutta la normativa, giurisprudenza, modulistica per gestire la videosorveglianza in azienda.
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Update 27.06.2024

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87 con l’Art.8-ter riporta proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale di cui Art. 9 c. 9del Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 fino al 31 dicembre 2025.

Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139

Art. 9 (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)

c. 9

l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

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Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024
Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.
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Update 11.08.2023

Modello semplificato cartello videosorveglianza
(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate GDPR il 29 gennaio 2020)
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Update 19.04.2023

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Con la Nota in oggetto, l'INL detta indicazioni in merito ai provvedimenti autorizzativi relativi alla videosorveglianza sul luogo di lavoro, in accordo con l'Art. 4 dello Statuto dei lavoratori di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Le indicazioni traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.

Le indicazioni tengono conto, attesa l’interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
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Update 18.11.2022

Garante Privacy Comunicato e nota 14.11.2022

Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie riconoscimento facciale e occhiali smart da PA a lavoratori.

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce e Comune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.

Fino all’entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati.
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Update 23.01.2022

- Linee guida 3/2019 EBPD sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020 (IT)
- Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.
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Update 29.01.2021

GPDP Videosorveglianza Domande più frequenti - FAQ Rev. 0.0 2021
- Cassazione Penale sez. 3 del 27 gennaio 2021 n. 3255 - Videosorveglianza: non si configura il reato di cui all'art. 4, l. 300/70 se l'impianto mira ad accertare gravi condotte illecite dei dipendenti
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Update 07.09.2020

Aggiornati Modelli INL:
INL 1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi
INL 1.1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo
INL 1.2 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare
INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo
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Update 24.01.2020

Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale.
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Update: 20.12.2019

Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro.
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Update: 17.06.2019

La Legge 14 giugno 2019 n. 55 (GU n. 140 del 17-06-2019) di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (GU n.92 del 18-04-2019), ha aggiunto l'Art. 5 -septies al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che tratta dell'incentivazione dei Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani. Si riporta il testo dell'articolo.

Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
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Art. 5 -septies
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani 

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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Update 08.05.2019:

Interpello n. 3/2019 Consulenti del lavoro

Con l'Interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

La Commissione risponde con parere che in con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, all'autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi.
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Update 09.03.2019:

Aggiunta Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019

Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi
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Update 11.07.2018:

- Aggiunte Buone Prassi validate MLPS del 17.04.2013

1. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia]"
2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [CONTARP]

- Inserita Sentenza Civile Ord. Sez. L Num. 17685 Anno 2018
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Update 22.06.2018

Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 “Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970

L'installazione di telecamere e la videosorveglianza da parte di un'azienda, qualora interessi i lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), non deve figurarsi come un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma può essere predisposta solo (Art 4. Legge 300/1970):

- a fini organizzativi e produttivi,
- per la sicurezza del lavoro, 
- per la tutela del patrimonio aziendale.

e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali (ove presenti) o in mancanza di accordo (o non presenti) previa autorizzazione INL.
_______

Update 20.05.2018: (si è in attesa di eventuali novità a seguito dell'applicazione del Regolamento GDPR (UE) 2016/679 in particolar modo per quanto attiene la modulistica)

L'uso di telecamere di sorveglianza per controllare il personale è, infatti, contro le disposizioni della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di quelle del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) "Codice Privacy".

Infatti all’art. 4 della Legge 300/1970 è espressamente vietato l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. La normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama la disciplina dell'art. 4 della Legge 300/1970.

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 
...
Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
...
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
...

Jobs Act

Il collegamento fra privacy e tutela del lavoratore è reso evidente anche dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (decreto attuativo del Jobs Act), il quale ha inserito nell'art. 171 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori, prevedendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori sia punita ai sensi dell'art. 38 del medesimo.

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Art. 4 (Definizioni)
...
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 171 Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Garante Privacy

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un Provvedimento in materia di videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le «garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro», fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.

Giurisprudenza

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 30.01.2014 n. 4331) ha stabilito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 17.04.2012 n. 22611) ha introdotto l'esimente del valido consenso espressamente prestato da tutti i lavoratori enfatizzando così l'esclusione dell'illiceità in forza del consenso prestato da parte del titolare del bene protetto. Sembra così introdotta in tale ambito una nuova condizione di liceità del trattamento, consistente nel consenso degli interessati.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 08.05.2017 n. 22148), è giunta a conclusioni diametralmente opposte negando l'efficacia scriminante del consenso acquisito dalla totalità dei lavoratori, richiamando proprio il concetto del bene giuridico protetto dalla norma penale in esame ovverosia la tutela non solo di posizioni giuridiche individuali bensì anche di interessi di carattere collettivo, quale la tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, di cui sono titolari ex lege proprio le rappresentanze sindacali il cui intervento è espressamente previsto.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez III sent. 26.10.2016 n. 45198) ha stabilito che è reato la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di apparecchiature idonee, nella specie telecamere, a controllare a distanza l’attività dei lavoratori e per la sua punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto.

- La Corte di Cassazione (Cass. Civile Sez. lavoro sent. 05.10.2016 n. 19922) ha stabilito che i dati dell'impianto GPS di controllo a distanza non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore e risulta illegittimo il provvedimento disciplinare di licenziamento. Il datore di lavoro non ha la possibilità di controllare (a distanza) i propri dipendenti mediante l’apparecchiatura GPS, in quanto trattasi di sistema di “controllo generalizzato” predisposto prima ancora dell’emergere di ogni e qualsiasi sospetto. Da ciò ne consegue che il datore non può utilizzarlo ai fini dei c.d. controlli difensivi al fine di verificare la violazione degli obblighi contrattuali.

- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro.
Il consenso o l'acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l'interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell'avente diritto, non essendo nel caso descritto la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività.

- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. Il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato (anche scritta, come nel caso di specie), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice; la doglianza del ricorrente sul punto, pertanto, risulta infondata.

- Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019 - La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.

Nel caso che ha originato la pronuncia in commento, un manager di un supermercato spagnolo, avendo rilevato ingenti mancanze di denaro derivanti da furti presumibilmente avvenuti presso le casse, aveva fatto installare delle telecamere all’interno del supermercato, alcune delle quali ben visibili, precedute da una puntuale informativa ai lavoratori, altre invece nascoste e direzionate verso le casse, in relazione alle quali il personale del negozio non era stato informato.

Proprio le immagini riprese da queste ultime telecamere avevano evidenziato la responsabilità di alcuni dipendenti nei furti della merce e quindi i lavoratori individuati all’esito di tali accertamenti erano stati licenziati. Alcuni di questi avevano impugnato il provvedimento disciplinare, eccependo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle immagini poiché raccolte in modo illecito e contrario alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che prevede l’obbligo di informare il personale sulla presenza di sistemi di videosorveglianza, ma i giudici spagnoli avevano rigettato il loro ricorso.

Il caso è stato quindi portato innanzi alla CEDU per violazione dell’articolo 8 della Carta europea che protegge la riservatezza della vita privata e costituisce la fonte primaria da cui derivano tutte le normative europee e nazionali sulla privacy.

Per i giudici della Corte europea, i colleghi spagnoli chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti hanno attentamente bilanciato il diritto alla privacy dei dipendenti sospettati di furto e quello del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio aziendale ed hanno correttamente concluso che la mancata informazione dei lavoratori fosse da ritenersi giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

Pertanto, costatato che le ragioni dell’intrusione erano legittime, che l’ampiezza della misura di sorveglianza, sia quanto al tempo che al luogo (aperto al pubblico e dove i dipendenti avevano rapporti con i clienti), era appropriata, che l’utilizzazione dei dati era stata limitata a sanzionare i colpevoli e a disporre della prova del furto nel successivo giudizio ed infine che misure meno invasive di controllo risultavano praticamente impossibili, la Corte ha concluso che nel caso esaminato l’interesse del datore di lavoro a non subire furti dovesse essere considerato preponderante rispetto ai pur sussistenti diritti di privacy dei lavoratori.

La linea adottata dalla CEDU è stata parzialmente criticata dal Garante italiano della Privacy, il quale ha affermato che “la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri.

Ispettorato del lavoro

Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 “indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970.”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di indicazioni operative che mirano, sulla scia dei più o meno recenti aggiornamenti normativi in materia, ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Con la Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 “Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970”, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le richieste di autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (e alle sue strutture territoriali), da parte delle imprese, di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, devono essere corredate dagli estratti del documento di valutazione dei rischi - DVR.

Con la Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019 "Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi", l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

Installazione telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro (da INL)

L'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A seguire i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Per richiedere l’autorizzazione all'installazione di telecamere, registrazioni audio e/o impianti di geolocalizzazione satellitare mediante gps sui luoghi di lavoro è necessario presentare la domanda utilizzando la modulistica reperibile nel sito web dell'INL, moduli INL 1-1.1-1.2-1.4:

INL 1 - modulo istanza di autorizzazione  all’installazione di impianti audiovisivi

INL 1.1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione  di altri strumenti di controllo

INL 1.2 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare

INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

Il modulo pertinente per la domanda deve essere corredato, ad esempio, di: (vedi documentazione richiesta presente nei moduli):

- Planimetria dei locali con informazioni circa il posizionamento dell’impianto e le postazioni di lavoro;

- Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal Legale Rappresentante. Deve contenere la tipologia del dispositivo di registrazione, il numero e il relativo posizionamento, fascia oraria di attivazione e ogni altra informazione utile alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento nel rispetto delle norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della "Privacy" e dello “Statuto dei Lavoratori”.

La ditta installatrice deve essere abilitata all’esercizio di tale attività, iscritta alla Camera di Commercio e dovrà rilasciare, a seguito dell’installazione, idonea certificazione sulla conformità circa le norme tecniche vigenti.

Aziende che occupano fino a 15 dipendenti o oltre 15 dipendenti

Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (nelle quali non possono essere costituite Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali RSU/RSA secondo l'art. 35 della Legge 300/1970), e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l'obbligo, sancito dall'art. 114 del D.Lgs n.196/2003 che richiama l'art. 4 della Legge 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio).  A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l'azienda.

L'obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

L'obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti.

In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell'impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.

Il consenso espresso dai lavoratori in materia privacy riguarda l'applicazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgs n.196/2003.

Disponibile in allegato Riservato Abbonati, la Documentazione in merito:

Videosorveglianza sul posto di lavoro 2019
.
..

Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie face recogniser

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce e Comune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.

Sospensione utilizzazione di impianti di video sorveglianza con riconoscimento facciale fino al 31.12.2025 o all'emanazione legge ad hoc.

Il DL 8 ottobre 2021 n. 139 (conversione / Legge 3 dicembre 2021 n. 205) con l'Art. 9 modifica l'Art. 2-ter del DL 30 giugno 2003, n. 196 sospende fino al 31/12/2025 (N) l'installazione e l'utilizzazione di impianti di video sorveglianza con riconoscimento facciale.

(N) Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87

Art. 8-ter (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale).

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Procedura di attuazione della videosorveglianza

Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:

1. Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy; (in allegato Portfolio esempio modello)
2. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
3. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori; 
4. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza (vedi Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010);
5. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
6. Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
7. Predisporre le misure minime di sicurezza;
8. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
9. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza (Vedi Modulistica INL).

Nel portfolio PDF Modelli di Informativa/altro

Certifico Srl - IT | Rev. 14.0 2024
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14.0 27.06.2024 Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024
Certifico Srl
13.0 11.08.2023 Modello semplificato cartello videosorveglianza Certifico Srl
12.0 19.04.2023 Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Certifico Srl
11.0 18.11.2022 Garante Privacy Comunicato e nota 14.11.2022 Certifico Srl
10.0 23.01.2022 Linee guida 3/2019 EBPD videosorveglianza (IT)
Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019
Certifico Srl
9.0 29.01.2021 GPDP Videosorveglianza FAQ Rev. 0.0 2021
Cassazione Penale sez. 3 del 27 gennaio 2021 n. 3255
Certifico Srl
8.0 07.09.2020 Aggiornati Moduli INL Certifico Srl
7.0 24.01.2020 Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733 Certifico Srl
6.0 20.12.2019 Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919 Certifico Srl
5.0 17.06.2019 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 Certifico Srl
4.0 08.05.2019 Interpello n. 3/2019 Consulenti del lavoro Certifico Srl
3.0 09.03.2019 Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019 Certifico Srl
2.0 11.07.2018 Buone Prassi validate MLPS del 17.04.2013 Certifico Srl
1.0 22.06.2018 Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 Certifico Srl


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Illuminazione dei posti di lavoro in interni

ID 5082 | | Visite: 106344 | Documenti Riservati Sicurezza

Illuminazione posti di lavoro in interno

Illuminazione dei posti di lavoro in interni / Update Marzo 2024

ID 5082 | Rev. 2.0 del 04.03.2024 / Documento di approfondimento allegato

L’illuminazione dei posti di lavoro è importante per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Le norme che trattano tale argomento riguardano l’illuminazione dei posti di lavoro in ambienti interni e ambienti esterni. Norme principali Illuminazione posti di lavoro:

- UNI EN 1837:2021 “Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine”,
- UNI EN 12464-1:2021 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”, 
- UNI EN 12464-2:2014 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno",
- UNI EN 12193:2019 "Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive".
- UNI 11165:2005 “Valutazione dell’abbagliamento molesto con il metodo UGR”. 

Nel documento sono considerati i soli posti di lavoro interni e sono prese in esame le norme UNI EN 1837:2021UNI EN 12464-1:2021 e UNI 11665:2005.

La UNI EN 1837:2021 illustra, attraverso disegni esplicativi, come disporre le sorgenti luminose così da garantire una buona illuminazione delle aree di lavoro in macchine operatrici. 

La norma UNI EN 12464-1:2021, specifica i requisiti illuminotecnici per i posti di lavoro interni con lo scopo di garantire il confort e la prestazione visiva delle persone con normali capacità visuali. Non specifica i requisiti illuminotecnici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Sebbene il rispetto dei requisiti illuminotecnici della presente norma, soddisfi generalmente i requisiti di sicurezza, è necessario fare riferimento anche a quanto riportato nei regolamenti europei o nazionali e leggi specifiche dei singoli paesi. 

All’interno di un locale possono essere presenti compiti visivi(1) diversi che richiedono, ovviamente, diversi livelli d’illuminamento nella specifica area dove essi vengono svolti. Il valore dell’illuminamento prescritto è riportato in apposite tabelle nel capitolo 7 della norma UNI EN 12464-1:2021.

Oltre all’illuminamento dell’area del compito visivo, la norma dà prescrizioni per altre due aree: l’area immediatamente circostante e l’area di sfondo.

Area campo visivo

Figura 1 - Area del compito visivo, area immediatamente circostante, area di sfondo.

Gli illuminamenti di queste due aree sono legate al valore prescritto per l’area del compito visivo. I valori di illuminamento dell’area immediatamente circostante sono quelli della tabella 1 qui sotto riportata, mentre l’illuminamento medio dell’area di sfondo deve essere ≥1/3 di quello dell’area immediatamente circostante:

Tabella 1 relazione illuminamenti area circostante

Le uniformità di illuminamento U0(2) sono definite nelle tabelle al capitolo 7 della UNI EN 12464-1:2021, per le aree dei compiti visivi, è ≥0,4 per le aree immediatamente circostanti e ≥0,1 per le aree di sfondo. Le interdistanze tra i punti all’interno delle griglie di calcolo sono esattamente definite usando la procedura descritta nella norma. Per avere un ambiente luminoso equilibrato, è necessaria una corretta illuminazione delle pareti e del soffitto, la norma da prescrizioni per il livello minimo dell’illuminamento medio del soffitto e pareti e le loro relative uniformità U0

Altri due parametri vanno considerati per l’illuminazione dei posti di lavoro in interni: l’illuminamento cilindrico(3) e il modellato(4). L’illuminamento cilindrico (figura 2) garantisce il riconoscimento visuale. Esso è calcolato per tutta l’area del locale in piani ad altezze dal pavimento di 1,2 m per persone sedute, e 1,6 m per persone in piedi. L’uniformità dell’illuminamento cilindrico deve essere ≥ 0,1.
Illuminamento cilindrico

Figura 2 - Illuminamento cilindrico.

Il modellato invece è un equilibrato rapporto tra la luce direzionale e diffusa. Un valore equilibrato di modellato esalta le caratteristiche strutturali di persone e oggetti presenti nel locale. I valori da 0,3 a 0,6 sono buoni indicatori di modellato.

L’abbagliamento è un parametro molto importante per garantire un buon ambiente luminoso. L’indice unificato di abbagliamento (UGR) è un numero variabile che definisce la sensazione di fastidio prodotto dall’abbagliamento. I valori limite dell’abbagliamento sono inseriti nelle tabelle al capitolo 7 della norma UNI EN 12464-1:2021 per ogni singolo compito visivo. La norma UNI 11665:2005 derivata dalla pubblicazione CIE 117:1995 illustra i criteri per la valutazione dell’abbagliamento molesto. I valori di illuminamento prescritti per i vari compiti visivi sono "illuminamenti medi mantenuti", cioè valori degli illuminamenti medi di sotto ai quali non si deve mai scendere. Il fattore di manutenzione MF considera i parametri che riducono l’illuminamento medio a impianto nuovo ed è calcolato come descritto dalla UNI EN 12464-1:2021 e pubblicazione CIE 97.

Quando nel locale illuminato sono presenti attrezzature munite di videoterminali, la norma prescrive i limiti della luminanza(5) degli apparecchi di illuminazione, quando posizionati alle spalle dell’osservatore, con angoli di elevazione, tra l’asse verticale e la linea che congiunge l’occhio dell’osservatore con il centro del videoterminale che variano da 65° a 85°.

Altri punti della norma:

- requisiti dell’efficienza energetica,
- integrazione tra luce naturale e luce artificiale,
- variabilità della luce e per finire le procedure di verifica dell’impianto di illuminazione.
_____________

(1) Il compito visivo è l’insieme degli elementi dell’attività svolta
(2) L’uniformità di illuminamento U0 è il rapporto tra l’illuminamento minimo e l’illuminamento medio di tutti i punti della griglia di calcolo.
(3) L’illuminamento cilindrico è la media degli illuminamenti nei piani verticali che ruotano attorno al punto considerato.
(4) Il modellato è il rapporto tra l’illuminamento cilindrico e l’illuminamento orizzontale nello stesso punto di calcolo.
(5) La luminanza è il rapporto tra l’intensità luminosa nella direzione dell’osservatore e la proiezione dell’area luminosa dell’apparecchio sempre nella direzione di osservazione.

Valori di illuminamento

La UNI EN 12464-1:2021 “Luce e Illuminazione - Illuminazione dei luoghi di lavoro - Parte 1: Luoghi di lavoro interni”, riporta i seguenti livelli riferimento per le principali tipologie lavorative. Nella tabella seguente viene riportata una sintesi dei parametri di riferimento per alcune delle tipologie lavorative riportate nel capitolo 7 della norma.

Seguono le tabelle con la raccolta di tutti i livelli di riferimento riportati nel capitolo 7 della UNI EN 12464-1:2021.

Elenco delle aree del compito e delle aree di attività

Prospetto 9 - Zone di circolazione all'interno di edifici
Prospetto 10 - Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di riposo, infermeria e pronto soccorso
Prospetto 11 - Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di controllo
Prospetto 12 - Spazi comuni all'interno di edifici - Magazzini/magazzini refrigerati
Prospetto 13 - Logistica e magazzini
Prospetto 14 - Attività industriali e artigianali – Agricoltura
Prospetto 15 - Attività industriali e artigianali - Forni, panifici, pasticcerie
Prospetto 16 - Attività industriali e artigianali - Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni
Prospetto 17 - Attività industriali e artigianali - Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie
Prospetto 18 - Attività industriali e artigianali - Industria chimica, della plastica e della gomma
Prospetto 19 - Attività industriali e artigianali - Industria elettrica ed elettronica
Prospetto 20 - Attività industriali e artigianali - Generi alimentari e industrie alimentari di lusso
Prospetto 21 - Attività industriali e artigianali – Fonderie
Prospetto 22 - Attività industriali e artigianali – Parrucchieri
Prospetto 23 - Attività industriali e artigianali - Produzione gioielli
Prospetto 24 - Attività industriali e artigianali - Lavanderie e tintorie
Prospetto 25 - Attività industriali e artigianali - Pelle e capi in pelle
Prospetto 26 - Attività industriali e artigianali - Lavorazione e trasformazione dei metalli
Prospetto 27 - Attività industriali e artigianali - Carta e oggetti di carta
Prospetto 28 - Attività industriali e artigianali - Centrali elettriche
Prospetto 29 - Attività industriali e artigianali – Stamperie
Prospetto 30 - Attività industriali e artigianali - Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio
Prospetto 31 - Attività industriali e artigianali - Manifattura e lavorazione tessile
Prospetto 32 - Attività industriali e artigianali - Costruzione e riparazione veicoli
Prospetto 33 - Attività industriali e artigianali - Lavorazione e manifattura del legno
Prospetto 34 – Uffici
Prospetto 35 - Vendita al dettaglio
Prospetto 36 - Luoghi pubblici - Spazi comuni
Prospetto 37 - Luoghi pubblici - Ristoranti e alberghi
Prospetto 38 - Luoghi pubblici - Teatri, sale da concerti, cinematografi, luoghi adibiti all'intrattenimento
Prospetto 39 - Luoghi pubblici - Fiere, padiglioni espositivi
Prospetto 40 - Luoghi pubblici – Musei
Prospetto 41 - Luoghi pubblici – Biblioteche
Prospetto 42 - Luoghi pubblici - Parcheggi (coperti)
Prospetto 43 - Edifici scolastici - Asili nido, scuole materne
Prospetto 44 - Edifici scolastici - Locali scolastici
Prospetto 45 - Locali per la cura della salute - Locali di uso generale
Prospetto 46 - Locali per la cura della salute - Locali per il personale
Prospetto 47 - Locali per la cura della salute - Corsie, reparti maternità
Prospetto 48 - Locali per la cura della salute - Locali diagnostici (generale)
Prospetto 49 - Locali per la cura della salute - Locali per visite oculistiche
Prospetto 50 - Locali per la cura della salute - Locali per visite otorinolaringoiatriche
Prospetto 51 - Locali per la cura della salute - Locali analisi
Prospetto 52 - Locali per la cura della salute - Sale parto
Prospetto 53 - Locali per la cura della salute - Locali di trattamento (generale)
Prospetto 54 - Locali per la cura della salute - Sale operatorie
Prospetto 55 - Locali per la cura della salute - Rianimazione e cure intensive
Prospetto 56 - Locali per la cura della salute – Odontoiatria
Prospetto 57 - Locali per la cura della salute - Laboratori e farmacie
Prospetto 58 - Locali per la cura della salute - Locali di decontaminazione
Prospetto 59 - Locali per la cura della salute - Sale autoptiche e camere mortuarie
Prospetto 60 - Trasporti – Aeroporti
Prospetto 61 - Trasporti - Installazioni ferroviarie

I requisiti per le aree del compito sono forniti dal prospetto 8 al prospetto 61. Le colonne si intendono come indicato nel prospetto 8.

I requisiti per gli specifici compiti e attività sono forniti mediante, Uo, Ra e RUGL. I requisiti per lo spazio in cui si svolge/ono il/i compito/i o le attività sono forniti mediante per la percezione di oggetti e persone all'interno di tale spazio ed e per la brillanza del locale. Questi ultimi sono utilizzati per progettare il locale e lo spazio, compreso RUGL. L'abbagliamento (mediante RUGL) è dedicato allo spazio in cui è svolto un compito. Le prime quattro colonne sono utilizzate per la progettazione dell'area del compito o dell'area di attività e all'interno di uno spazio possono esservi più di una di queste aree.

Ciò vale dalla colonna 3 alla colonna 10 in tutti i prospetti.

Composizione del prospetto

La colonna 1 elenca il numero di riferimento per ciascuna are del compito o area di attività.

La colonna 2 elenca le aree del compito o aree di attività per le quali sono forniti requisiti specifici. Se il particolare compito o attività non sono menzionati, si dovrebbero adottare i valori forniti per una situazione analoga confrontabile. Aree del compito o aree di attività possono essere anche un locale, per esempio un corridoio o una sala di riposo.

La colonna 3 dà l'illuminamento mantenuto, Ēm, sulla superficie di riferimento (vedere punto 5.3) per l'interno (area) in cui si svolgono il compito o l'attività riportati nella colonna 2.

La colonna 4 indica l'illuminamento mantenuto, Ēm, modificato che tiene conto dei modificatori di contesto comuni quando le condizioni visive sono diverse dalle normali presupposti (vedere punto 5.3.3) sulla superficie di riferimento (vedere punto 5.3) per l'interno (area) in cui si svolgono il compito o l'attività riportati nella colonna 2.

Nota Dispositivi di controllo della luce possono essere richieste al fine di ottenere la flessibilità adeguata per la varietà dei compiti effettuati

La colonna 5 dà l'uniformità di illuminamento minima, Uo, sulla superficie di riferimento per l'illuminamento mantenuto, Ēm, scelto secondo il punto 7.

La colonna 6 dà gli indici di resa dei colori minimi (Ra) (vedere punto 5.7.3) per la situazione riportata nella colonna 2.

La colonna 7 dà i limiti di UGR (limite dell'indice di abbagliamento unificato, RUGL) che sono applicabili alla situazione elencata nella colonna 2 (vedere punto 5.5.3.2).

La colonna 8 dà l'illuminamento cilindrico mantenuto, per il riconoscimento degli oggetti e delle persone come descritto nel punto 5.6.2.

La colonna 9 dà l'illuminamento mantenuto sulle pareti, Ēm,wall , come descritto nel punto 5.2.3.

La colonna 10 dà l'illuminamento mantenuto sui soffitti, Ēm,ceiling , come descritto nel punto 5.2.3.

La colonna 11 dà i requisiti specifici per le situazioni elencate nella colonna 2.

[...]

Prospetto 8 Assegnazione delle colonne ai requisiti

Prospetto 8

[...]

Prospetto 10 Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di riposo, infermeria e pronto soccorso

Prospetto 10

[...]

Prospetto 21 Attività industriali e artigianali - Fonderie

Prospetto 21

[...]

Prospetto 43 Edifici scolastici - Asili nido, scuole materne

Prospetto 43

[...]

Misura illuminamento/ROA/analisi spettrale

luxmetro

Figura 3 - Misurazione dell'illuminamento con Luxmetro

Luxmetri sono strumenti portatili professionali per la misura dell’illuminamento e dell’intensità della luce. Il Luxmetro è costituito dallo strumento, che può essere solo lettore del dato di misura, oppure datalogger per memorizzare le misure effettuate, ed un sensore esterno che può essere un sensore per:
Illuminamento (LUX) normalmente utilizzato negli ambienti e sui luoghi di lavoro, 
- Irradiamento (Watt/m2) anche nel campo spettrale per bande UVA, UVB e UVC, 
- Luminanza (cd/m2) grandezza indicativa dell'abbagliamento che può indurre una sorgente. (*)

Fotoradiometri ROA sono utilizzati per la misura delle Radiazioni ottiche Artificial(non coerenti) in ottemperanza alle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo D.L. 81 del 2008, che obbliga i datori di lavoro a monitorare l’esposizione dei lavoratori a queste radiazioni, e valutare strumentalmente sul campo i rischi associati. 

Gli Spettroradiometri invece sono utilizzati per l’analisi spettrale delle sorgenti luminose nel campo del visibile e dell’infrarosso, e sono molto utili nel campo illuminotecnico a LED, per verificare sia la luminosità in LUX che la resa cromatica e la temperatura di colore.

(*)
La candela, simbolo (cd), è l'unità di misura dell'intensità luminosa, definita come l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette radiazione monocromatica alla frequenza di 540×1012 Hz con intensità radiante in quella direzione di valore pari a 1/683 watt in uno steradiante.
È una delle sette unità di misura base del Sistema internazionale di unità di misura

I punti dell'Allegato IV del TUS inerenti l'illuminazione

D.Lgs. 81/2008
...
Allegato IV Luoghi di lavoro

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
...

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
...

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
...

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna.

...

Modello Relazione Rilievo illuminotecnico luoghi di lavoro EN 12464-1:2021

Modello rilievo illuminotecnico

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

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Rev.  Data Oggetto Autore
2.0 04.03.2024 Aggiornamento normativo
Aggiornato
UNI EN 12464-1:2021
Certifico Srl
1.0 15.11.2023 ISO/CIE DIS 8995-1:2023
UNI EN 1837:2021 | Illuminazione integrata macchine
Aggiunte note varie
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0.0 15.10.2018 --- Certifico Srl

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Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

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Piano Triennale della Formazione INL

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato

Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le esigenze formative di questa Amministrazione per il prossimo triennio.

Alla formazione e allo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità del personale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) attribuisce la funzione strategica di supporto ai processi di cambiamento organizzativo ed operativo al fine di garantire l’innovazione della gestione ed un elevato livello qualitativo dei servizi erogati all’utenza.

Attraverso il Piano Triennale della Formazione (di seguito PTF) l’INL intende contribuire al consolidamento delle abilità indispensabili a consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati tramite l’efficientamento delle attività lavorative al fine di:

- rendere moderni ed efficienti gli uffici, colmando i divari relativi a conoscenza e capacità dei dipendenti accrescendone le competenze esistenti legate al ruolo ricoperto;
- rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti;
- valorizzare le professionalità presenti nell’INL attraverso il coinvolgimento di personale interno per attività di docenza in percorsi formativi in house;
- assicurare a tutto il personale uguaglianza e pari opportunità nell’accesso all’offerta formativa;
- favorire l’inserimento lavorativo del personale neoassunto mediante percorsi formativi comprensivi di processi di mentoring a supporto dell’apprendimento e calibrati tenendo conto della qualifica da ricoprire: funzionario amministrativo gestionale, funzionario contenzioso e recupero crediti, funzionario analisi e progettazione informatica, ispettore vigilanza ordinaria, ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza, assistente informatico, assistente amministrativo, operatore
- sviluppare le competenze del personale funzionali alla realizzazione della transizione digitale, amministrativa ed ecologica delle amministrazioni;
- incoraggiare lo sviluppo delle soft skills, ovvero delle competenze trasversali legate alla flessibilità, al problem solving, alla capacità di lavorare in team, all’empatia, alle doti comunicative e persuasive;
- ottimizzare le risorse dedicate alla formazione anche attraverso iniziative a distanza;
- prevenire la corruzione e promuovere la trasparenza, l’etica pubblica e la legalità;
- perfezionare il sistema di valutazione degli interventi formativi monitorandone l’impatto sulle attività in termini di miglioramento dei risultati;
- consolidare le relazioni tra l’Ufficio VI Formazione, relazioni sindacali e organizzazione e gli Uffici territoriali per una gestione integrata e condivisa dei processi formativi, attraverso la creazione di una rete di referenti della formazione.

Il presente Piano, che delinea la programmazione della formazione dell’INL per il triennio 2024-2026, è articolato, come da normativa vigente, in un’ottica triennale “a scorrimento annuale” in modo da assecondare le esigenze formative conseguenti a sopravvenuti interventi normativi o a diverse indicazioni strategiche provenienti dagli organi di vertice. In tal modo, il PTF si configura come uno strumento di programmazione fisiologicamente dinamico in grado di corrispondere sia alle esigenze formative istituzionali di carattere generale sia a richieste di formazione più specifica di taluni uffici le cui competenze richiedono un aggiornamento continuo.

Il presente piano si articola in cinque parti:

1) Funzioni e organizzazione dell’INL;
2) Quadro normativo;
3) La progettazione formativa: i soggetti;
4) Rilevazione dei fabbisogni formativi;
5) Attività formative programmate nel triennio.

...

Fonte: INL

Valutazione del rischio chimico UNI EN 482:2021

ID 17912 | | Visite: 6725 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione rischio chimico UNI EN 482 2021

Valutazione del rischio chimico: Norma UNI EN 482:2021 / IT

ID 17912 | 23.10.2022 / Documento completo allegato

La norma specifica i requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nell’atmosfera degli ambienti di lavoro come richiesto dalla Direttiva 98/24/CE e D.Lgs. 81/2008 di cui all'ALLEGATO XLI.

Le leggi e i regolamenti nazionali richiedono la valutazione dell'esposizione di un lavoratore agli agenti chimici presenti nelle atmosfere dei luoghi di lavoro. Un modo per valutare tale esposizione consiste nel misurare la concentrazione di un agente chimico nell'aria nella zona di respirazione del lavoratore. Le procedure utilizzate per tali misurazioni dovrebbero fornire risultati affidabili e validi ai fini del confronto tra le misurazioni dell'esposizione e i valori limite di esposizione professionale (Occupational exposure limit values - OELV) e per la messa a disposizione di strategie di controllo accettabili.

Il presente documento introduce i requisiti di base per l'esecuzione delle procedure di misurazione nel processo di valutazione quantitativa dell'esposizione.

UNI EN 482:2021

Il Documento è basato sulla nuova Edizione della UNI EN 482 (Ed. 2021), ed aggiorna il documento elaborato sulla UNI EN 482 (Ed. 2015).

Vedi Documento sulla UNI EN 482 Ed. 2015

Sono state elaborate norme europee e norme internazionali specifiche per diversi tipi di procedure di misurazione e dispositivi di misurazione.

Queste includono le norme:
- per campionatori di particelle aerodisperse (EN 13205, tutte le parti),
- campionatori diffusivi (EN 838 e ISO 16107),
- campionatori a pompa (EN ISO 22065),
- fiale di rilevazione rapida (EN ISO 17621),
- pompe per il campionamento personale (EN ISO 13137),
- metalli e metalloidi in particelle aerodisperse (EN ISO 21832),
- miscele di particelle aerodisperse e vapore (EN 13936) e
- strumenti di lettura diretta per gas e vapori tossici (EN 45544, tutte le parti).

In questi documenti specifici sono stati inclusi ulteriori requisiti per la procedura o il dispositivo in questione, in modo da non compromettere i requisiti di base del presente documento. Laddove non esistono norme europee e/o norme internazionali specifiche, si applicano esclusivamente i requisiti di base.

Premessa

UNI EN 482:2021
Esposizione negli ambienti di lavoro - Requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la misura degli agenti chimici

La norma specifica i requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nell’atmosfera degli ambienti di lavoro come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC.

La norma EN 482 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08.

D.Lgs. 81/2008

Art. 225 (agenti chimici)
...
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 

D.Lgs. 81/2008

Articolo 237 (agenti cancerogeni)

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO XLI: Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti:

UNI EN 481:1994
UNI EN 482:1997 - 2021
UNI EN 689:1997 - 2019
UNI EN 1070:1999
UNI 1231:1999
UNI EN 1232:1999
UNI EN 1540:2001 - 2022
UNI EN 12919:2001 - sostituita da: UNI EN ISO 13137:2015

Estratto UNI EN 482:2021

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti prestazionali di base per le procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nelle atmosfere dei luoghi di lavoro, come richiesto dalla Direttiva sugli agenti chimici 98/24/CE.

Questi requisiti si applicano a tutte le fasi delle procedure di misurazione, indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aerodisperse), dalle procedure di misurazione con campionamento e metodi analitici separati, o da strumenti con lettura diretta.

Il presente documento specifica i requisiti che sono soddisfatti dalle procedure di misurazione, quando sottoposte a prova in condizioni di laboratorio prescritte, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella EN 1540

4 CLASSIFICAZIONE

4.1 Generalità

Nel presente documento le misurazioni sono classificate secondo le loro finalità. Queste classificazioni si basano sulla strategia di misurazione della EN 689.

4.2 Misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo

Le misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo sono effettuate per ottenere informazioni semiquantitative sui livelli di esposizione. Tali informazioni sono utilizzate per identificare i potenziali pericoli per la salute e per stimare il rischio per la salute in base alla probabile gravità del danno e alla probabilità del suoaccadimento. Queste misurazioni possono determinare inoltre se l'esposizione è significativamente minore o maggiore dell'OELV. Può essere utilizzata un'apparecchiatura adatta alla rilevazione ed alla misurazione della concentrazione degli agenti chimici che soddisfi i requisiti del presente documento e sia in grado di riportare la media ponderata nel tempo.

4.3 Misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio

Le misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio sono utilizzate per fornire informazioni sulla probabile distribuzione della concentrazione degli agenti chimici nell'aria e per identificare le ubicazioni e i periodi di elevata esposizione. Le misurazioni di screening forniscono inoltre informazioni sull'ubicazione e sull'intensità delle sorgenti di emissione, utili a stimare l'efficacia della ventilazione o di altre misure tecniche. Può essere utilizzata un'apparecchiatura destinata alla rilevazione ed alla misurazione della concentrazione degli agenti chimici che soddisfi i requisiti del presente documento.

4.4 Misurazioni per il confronto con gli OELV

A condizione che il metodo soddisfi criteri accettabili di incertezza stabiliti, è possibile effettuare misurazioni da confrontare con gli OELV. Le misurazioni possono essere effettuate per determinare se l’esposizione di un lavoratore è inizialmente maggiore dell’OELV, e ripetute dopo ogni cambiamento significativo delle condizioni di lavoro, del processo industriale, dei prodotti o delle sostanze chimiche o dell’OELV.

4.5 Misurazioni periodiche

Le misurazioni periodiche sono utilizzate per determinare se le condizioni di esposizione sono cambiate da quando sono state eseguite le misurazioni per il confronto con gli OELV, o se le misure di controllo rimangono effettive. L'intervallo tra le misurazioni dovrebbe essere stabilito in base alla valutazione dell'esposizione professionale iniziale o a suesuccessive modifiche.

Nota
Poiché la composizione dell'atmosfera del luogo di lavoro è stata esaminata durante la valutazione iniziale 
dell'esposizione professionale ed è noto che la composizione non varia nel tempo, per le misurazioni periodiche può essere appropriato utilizzare procedure con minore selettività.

5 REQUISITI PRESTAZIONALI

5.1 Generalità

I requisiti prestazionali per le procedure di misurazione dipendono dallo scopo per cui sono utilizzate.
I requisiti prestazionali per le misurazioni di screening sono meno rigorosi rispetto alle misurazioni di confronto con i valori limite e le misurazioni periodiche.

Pertanto i requisiti prestazionali per le misurazioni di screening di cui ai punti 5.2 e 5.3 sono indicati solo in termini generali.

5.2 Misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo

Lo scopo di queste misurazioni è descritto nel punto 4.2. Le procedure di misurazione devono comprendere quanto segue:

a) selettività adeguata all'agente chimico;
b) tempo di integrazione minore o uguale al periodo di riferimento del valore limite;
c) intervallo di misurazione che include il valore limite; e
d) incertezza estesa idonea allo scopo.

5.3 Misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio

Lo scopo di queste misurazioni è descritto nel punto 4.3. Le procedure di misurazione devono comprendere quanto segue:

a) selettività adeguata all'agente chimico;
b) tempo di integrazione breve (per variazione di concentrazione nel tempo ≤5 min; pervariazione di concentrazione nello spazio ≤15 min);
c) intervallo di misurazione idoneo allo scopo; e
d) incertezza estesa idonea allo scopo.
...

5.4.6 Incertezza estesa

I requisiti per l'incertezza estesa sono indicati nel Prospetto 1

Prospetto 1
Requisiti di incertezza estesa per le misurazioni da confrontare con i valori limite e le misurazioni periodiche

EN 482 2021 Prospetto 1

Nota
La variazione dell'esposizione agli agenti chimici nei luoghi di lavoro può essere significativamente maggiore 
di quanto indicato dall'incertezza di una singola misurazione calcolata secondo il presente documento. Ciò è dovuto alla variabilità temporale e spaziale dell'esposizione nei luoghi di lavoro.
...

5.10 Requisiti aggiuntivi

Oltre ai requisiti indicati nei punti da 5.2 a 5.9, per tipi particolari di procedure e dispositivi di misurazione, a seconda dei casi, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti specificati nella EN 838, EN 13205 (tutte le parti), EN 13936, EN 45544 (tutte le parti), EN ISO 13137, EN ISO 17621, EN ISO 21832, EN ISO 22065 e ISO 16107.

Il Prospetto 2 elenca ulteriori requisiti dei parametri di prova.

Prospetto 2
Ulteriori requisiti dei parametri di prova

EN 482 2021 Prospetto 2
...

APPENDICE A
(informativa)

STRUTTURA DI UNA DESCRIZIONE DEL METODO

La struttura di una descrizione del metodo in base alla ISO 78-2 contiene tutte le informazioni necessarie a eseguire la procedura di misurazione, comprese le informazioni sull'incertezza estesa ottenibile, sull'intervallo di misurazione, sul tempo di integrazione, sulle interferenze e le condizioni ambientali o altre condizioni che possono influire sulle prestazioni della procedura di misurazione.

Se del caso dovrebbero essere presenti i seguenti punti principali:

- introduzione;
- titolo;
- avvertenze e precauzioni di sicurezza (se presenti);
- scopo e campo di applicazione;
- riferimenti normativi;
- termini e definizioni;
- principio;
- requisiti che includono l'intervallo di misurazione specificato, la stabilità della temperatura di trasporto, le interferenze, le influenze ambientali, il pericolo di esplosione, la resistenza meccanica e la durabilità delle attrezzature e dei dispositivi, le istruzioni per l'uso, ecc.;
- condizioni di prova, comprese le reazioni chimiche coinvolte, i reagenti e materiali, le apparecchiature e attrezzature, la generazione dell'atmosfera di prova e altre condizioni specificate;
- procedure di prova per la resistenza meccanica e la durabilità, il pericolo di esplosione, il campionamento, il trasporto e la conservazione;
- procedura analitica;
- calcolo della concentrazione;
- assicurazione e controllo della qualità;
- casi speciali (per esempio interferenze);
- incertezza di misurazione;
- rapporto di prova;
- appendici.

APPENDICE B
(informativa)

CALCOLO DELL'INCERTEZZA DI MISURAZIONE

B.1 Generalità

La prima fase nella stima dell'incertezza di misurazione secondo la Guida ISO/IEC 98-3 è determinare le potenziali fonti di incertezza e identificare le singole componenti di incertezza casuale e non casuale (vedere riferimenti [10], [11], [12] e Guida ISO/IEC 98-3). La costruzione di un diagramma di causa ed effetto può essere utile a identificare le componenti di incertezza per cui sono richieste stime.

Le procedure per la misurazione degli agenti chimici comportano due fasi principali: il campionamento e l'analisi. Quello che segue è un elenco rappresentativo, ma non esclusivo, delle componenti di incertezza casuale e non casuale:

a) incertezza derivante dal campionamento, associata a:
1) volume d'aria o adsorbimento di massa campionati (vedere punto B.2);
2) efficienza del campionamento (vedere punto B.3);
3) conservazione, movimentazione e/o trasporto dei campioni, se effettuati (vedere punto B.4);

b) incertezza derivante dalle analisi dei gas e dei vapori (vedere EN 838 e/o EN ISO 22065), associata a:
1) recupero del metodo (comprende diversi fattori quali il recupero analitico, l'errore sistematico del metodo, la concentrazione di riferimento, l'effetto della temperatura, l'effetto dell'umidità, ecc.) (vedere punto B.5);
2) variabilità del metodo (include fattori quali dati di precisione del metodo ottenuti dai risultati dei campioni replicati, concentrazione della soluzione di taratura, funzione di taratura, diluizione delle soluzioni campione, se applicabile, deriva della risposta dello strumento, ecc.) (vedere punto B.7);

c) incertezza delle analisi delle particelle aerodisperse (vedere EN ISO 21832) e delle miscele di particelle aerodisperse e di vapore, associata a:
1) recupero analitico (vedere punto B.6);
2) variabilità analitica (vedere punto B.8);
3) sottrazione del bianco (vedere punto B.9).
...

B.2 Incertezza associata al volume d'aria campionato o all'adsorbimento di massa

B.2.1 Campionamento a pompa
...

Esempi di incertezza di misurazione della portata per diversi tipi di flussometri sono indicati nel Prospetto B.1 e nel Prospetto B.2

Prospetto B.1
Incertezza di misurazione della portata per un rotametro (dati esemplificativi)

EN 482 2021 Prospetto B1
...
segue in allegato

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Protocollo di intesa per la tutela della salute lavoratori negli ambienti confinati

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 Protocollo di intesa per la tutela della salute lavoratori negli ambienti confinati

Protocollo di intesa per la tutela della salute lavoratori negli ambienti confinati / Regione Toscana 2023

ID 20377 | 11.09.2023 / In allegato

Approvazione schema “Protocollo di intesa per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento” (Delibera Regione Toscana n.783 del 10 luglio 2023)

In allegato:

- Delibera RT n.783 del 10 luglio 2023
- Allegato A1 - Comunicazione presenza ambienti confinati
- Allegato A2 - Comunicazione lavori ambienti confinati
- Allegato A - Schema protocollo tutela salute e prevenzione infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati

Schema protocollo tutela salute e prevenzione infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa, di seguito chiamato “Protocollo”.

Art. 2 Soggetti incaricati e finalità del protocollo

1. I soggetti firmatari del presente atto convengono che:

a) i soggetti incaricati delle comunicazioni per l’individuazione in via preventiva, degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento presenti sul territorio regionale e delle attività lavorative in essi svolte, sono i datori di lavoro/committenti che si avvalgono di propri addetti o di altre aziende esecutrici o di lavoratori autonomi in conformità di quanto previsto dal DPR 177/2011;

b) saranno trasmesse dai soggetti sopra individuati due comunicazioni necessarie alla conoscenza degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento in via preventiva per l’approntamento di un pronto ed efficace intervento di soccorso, coordinato fra i Vigili del fuoco e gli operatori del soccorso sanitario, da attivare attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), qualora si verificassero incidenti in tali ambienti;

c) le comunicazioni preventive di cui agli allegati n. 1 e 2 del presente protocollo costituiscono per i datori di lavoro/committenti un adempimento idoneo a realizzare un’efficiente ed efficace organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 43 c. 1 lett. a) del D. Lgs 81 del 2008 e dall’art. 3 c. 3 del DPR 177/2011;

d) l’ invio telematico attraverso il portale del Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC) dell’allegato n. 1 “Comunicazione presenza ambiente confinato o a possibile sospetto di inquinamento” e n. 2 “Comunicazione preventiva esecuzione lavori in ambienti confinati o a possibile sospetto di inquinamento”, si avvale dell’uso diretto delle interfacce applicative che consentono l’immissione controllata dei dati, favorendo altresì il loro riutilizzo per la conoscenza del tessuto produttivo e per la predisposizione di interventi mirati per la prevenzione dei fenomeni infortunistici nonché per lo svolgimento di attività formative e informative mirate a cura delle PARTI;

e) scopo ulteriore del presente Protocollo è quello di promuovere iniziative di informazione, formazione e assistenza in materia di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (artt. 66121 Dlgs 81/2008, art. 1 del DPR 177/2011), nonché di incentivare e monitorare l’utilizzo delle comunicazioni preventive meglio descritte al successivo art. 3.

Art. 3 Procedure e allegati

1. Al fine del raggiungimento di un elevato grado di efficienza e tempestività del soccorso in caso di incidente è necessaria una conoscenza preventiva della presenza di ambienti confinati e/o a sospetto di inquinamento, delle loro caratteristiche e delle imprese che vi eseguono le lavorazioni.

Pertanto è richiesta la compilazione e l’invio telematico delle schede tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del presente protocollo, che saranno predisposte per la compilazione sul portale del Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC), ove sarà possibile trovare tutte le relative informazioni per l’accesso al sistema:

a) l’Allegato 1 - scheda tecnica “Comunicazione presenza ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento” riguarda la descrizione dell’ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento individuato all’interno di un luogo di lavoro, riportando con tutte le informazioni sulle caratteristiche fisiche e di possibile inquinamento che si rendano necessarie per un eventuale intervento di soccorso.
Il datore di lavoro/committente comunica la presenza nella propria azienda di un ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento e le sue caratteristiche attraverso l’invio telematico della predetta scheda tecnica, con le modalità specificate al primo comma, invio da aggiornare ogni qualvolta vi sia una variazione dei dati precedentemente trasmessi. L’ambiente confinato deve comunque essere indicato nel DVR sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.

b) l’Allegato 2 – scheda tecnica “Comunicazione preventiva esecuzione lavori in ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento”, è comprensivo di tutte le informazioni relative ai tempi, alle modalità dei lavori che debbano svolgersi e dei dati relativi alle imprese e ai lavoratori che intervengono in tali ambienti. Questo per permettere una verifica delle certificazioni necessarie per l’espletamento di tali lavorazioni ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per l’approntamento delle modalità e dei mezzi necessari per un pronto ed efficace intervento in caso di necessità.
Quando sono in programma lavorazioni all’interno di ambienti confinati e/o a possibile inquinamento, il datore di lavoro/committente comunica, almeno tre giorni prima del loro inizio, salvi i casi di necessità e di urgenza che richiedano interventi tempestivi e/o non programmabili, le informazioni di cui sopra attraverso l’invio telematico della predetta scheda tecnica, con le modalità specificate all’art. 2, c. 2.
In caso di lavorazioni ripetute ciclicamente negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento, la comunicazione di cui all’Allegato 2 può essere inviata una sola volta specificando la tempistica con cui avvengono le attività lavorative.
Tale comunicazione dovrà essere nuovamente trasmessa in caso di modifica delle caratteristiche ambientali, delle possibili sostanze inquinanti e/o dell’intervento da realizzare dichiarate nell’invio precedente.

2. L’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 4 – Impegni delle PARTI

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità stabilite, i soggetti firmatari del presente atto si impegnano ciascuno per la propria competenza, nel seguente modo:

a) Direzione Regionale Vigili del Fuoco e Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, nonché le sue articolazioni territoriali rappresentate dai Comandi provinciali hanno accesso ai format delle comunicazioni di cui all’Allegato 1 e 2, che sono inseriti su una sezione dedicata di SISPC dalle imprese o titolari di tali ambienti, al fine di costruire una banca dati contenente localizzazione, caratteristiche e tipi di inquinanti negli ambienti confinati e/o a possibile inquinamento e le imprese/lavoratori che vi hanno accesso;
Utilizzano le comunicazioni per l’approntamento di un pronto ed efficace intervento di soccorso coordinato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), qualora si verificassero incidenti in tali ambienti.
Definiscono le procedure coordinate per gli scenari possibili al verificarsi di un incidente, da attuare con i datori di lavoro tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell’ambiente e dei potenziali inquinanti, da attivare eventualmente tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112)

b) Regione Toscana

Regione Toscana, in collaborazione con gli altri Enti, promuove l’informazione e la formazione relativa alla sicurezza degli ambienti confinati e/o a possibile rischio di inquinamento.
Promuove altresì l’organizzazione di corsi specifici rivolti ai soggetti sottoscrittori del presente protocollo e ai datori di lavoro/committenti per gli adempimenti discendenti da quest’ultimo anche per ciò che concerne le modalità di compilazione e trasmissione attraverso SISPC delle comunicazioni di cui all’art. 3.
Qualora vengano ritenute necessarie, potranno essere valutate ulteriori azioni propositive e/o correttive da mettere in atto.

c) Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Aziende USL Toscana-Servizi Prevenzione, Igiene sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), Ispettorato Interregionale del Lavoro-Centro

Gli operatori della Direzione Regionale Vigili del Fuoco e dei Comandi VV.F. territoriali, dei Servizi PISLL delle Aziende USL, e dell’ Ispettorato Interregionale del Lavoro-Centro, se rilevano la presenza di ambienti confinati e/o a sospetto di inquinamento nel corso dello svolgimento di attività di vigilanza, promuovono l’invio delle comunicazioni di cui agli allegati 1 e 2, in ottemperanza di quanto previsto all’art. 43 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

d) Associazioni di categoria e ordini professionali

Le Associazioni di categoria e gli ordini professionali si impegnano, relativamente ai loro iscritti, a diffondere e promuovere l’invio delle comunicazioni di cui agli Allegati 1 e 2 da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo, quale idoneo adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento all’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Si impegnano a diffondere l’informativa sulle procedure di richiesta di soccorso di cui al punto 4.1, da attivare tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), stabilite in modo coordinato fra i Vigili del Fuoco e gli operatori del soccorso sanitario.
Si impegnano a supportare i datori di lavoro/committenti fornendo assistenza per la compilazione e trasmissione attraverso SISPC delle comunicazioni di cui all’art. 3.

e) Cgil, Cisl e Uil

Cgil, Cisl e Uil si impegnano a svolgere attività di promozione dell’invio delle comunicazioni di cui agli allegati 1 e 2, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli RLS aziendali e gli RLST di settore.
Si impegnano a diffondere l’informativa sulle procedure di richiesta di soccorso di cui al punto 4.1, da attivare tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), stabilite in modo coordinato fra i Vigili del Fuoco e gli operatori del soccorso sanitario.

Art. 5 Oneri

1. Le attività oggetto del presente Protocollo non comportano alcun onere finanziario per Regione Toscana.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario, della Toscana si danno reciprocamente atto:

a) di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”);

b) che lo scambio di dati oggetto del presente protocollo risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento richiamate nella premessa del presente atto;

c) che lo scambio dei dati tra Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana avviene tramite SISPC.
Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo. I predetti soggetti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Estar assume la qualifica di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 8) del GDPR.

2. A tal fine Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana si impegnano a che:

a) i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
b) i dati personali saranno conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2;

c) ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo , dandone informazione all'altra parte;

d) ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente protocollo;

e) sia consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali.

f) i dati personali oggetto del trattamento sono:
- tipologia dei dati personali: dati comuni;
- categorie degli interessati: titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate;
- tipologia del formato dei dati: testo.

3. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana dichiarano che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

4. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del protocollo di intesa, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

5. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana individuano un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all’altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

6. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall’altra. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL - Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuno dei predetti soggetti.

Art. 7 Monitoraggio dell’accordo

Regione Toscana si impegna a monitorare l’esecuzione dell’accordo, prevedendo riunioni periodiche specifiche, almeno semestrali, con i firmatari del presente protocollo o in sede di Comitato ex art. 7 della Toscana, per verificare lo stato di avanzamento dell'attuazione del protocollo e il grado di raggiungimento dei suoi obiettivi.

Art. 8 Forma dell’accordo

Il presente Protocollo d’Intesa è firmato digitalmente, e trasmesso tramite posta certificata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fonte: Regione Toscana

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