Protocollo d’intesa caporalato 14 Luglio 2021
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Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, 14 luglio 2021
ID 14023 | 15.07.2021
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA E DEL CAPORALATO
ART. 1 (Finalità)
l. Il presente protocollo è finalizzato a favorire l’attivazione di più efficaci sinergie interistituzionali dalle quali possa derivare, anche in sede locale e, in particolare, nelle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo, un dinamico avanzamento dell’attuazione delle misure previste dal Piano triennale e di quelle comunque individuate sul territorio coerenti con gli obiettivi del Piano medesimo, nonché a promuovere la realizzazione e la diffusione di progetti provenienti da associazioni di categoria operanti nel settore dell’agricoltura, ritenute di particolare rilevanza.
ART. 2 (Impegni del Ministero dell’interno)
1. Il Ministero dell’interno si impegna a:
a) promuovere l’attivazione, nell’ambito dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione presso le Prefetture, di un tavolo permanente che costituisca il punto di raccordo per il monitoraggio del fenomeno e l’analisi di dati e bisogni rilevabili in sede locale, utile per la definizione di indirizzi e linee di intervento da attivare in coerenza con il Piano triennale, nonché il punto di riferimento per la programmazione degli interventi su base provinciale da ricomporre a livello regionale e centrale, attraverso una attenta verifica delle risorse disponibili e del loro efficace utilizzo.
b) sensibilizzare i Prefetti affinché assicurino la partecipazione attiva di un rappresentante della Prefettura-UTG alle iniziative delle sezioni territoriali della Rete del Lavoro agricolo di qualità, con particolare riguardo alle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo;
c) sostenere, con risorse del PON Legalità 2014 - 2020 o del Programma complementare dello stesso POC Legalità, le seguenti misure a favore dei lavoratori stagionali agricoli extracomunitari a rischio di sfruttamento lavorativo o di coinvolgimento nel fenomeno del caporalato nelle aree delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, presso le quali l’attività di mappatura svolta nell’ambito del presente Protocollo o di ulteriori strumenti attuativi del Piano triennale evidenzi la sussistenza di un particolare fabbisogno:
1. interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico, anche confiscato, da destinare a sistemazioni alloggiative o all’erogazione di servizi di supporto all’integrazione;
2. erogazione di servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione professionale, orientamento al lavoro e accompagnamento all’autoimprenditorialità, supporto informativo, psicologico, medico e legale;
d) finanziare il completamento degli interventi strutturali volti ad assicurare idonee condizioni logistiche e il superamento di criticità igienico sanitarie degli insediamenti spontanei di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, vittime o possibili vittime di sfruttamento lavorativo;
e) sostenere, con risorse del FAMI, l’erogazione di servizi ad hoc, nell’ambito delle azioni ammissibili previste dalla base giuridica del Fondo europeo;
f) individuare percorsi che consentano, a normativa vigente, di supportare le categorie più deboli nell’ambito del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
ART. 3 (Impegni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:
a) supportare le amministrazioni comunali nell’attuazione a livello locale, per le misure di propria competenza, del Piano triennale, contribuendo al radicamento e alla governance territoriale del Piano stesso, anche attraverso una mappatura puntuale del territorio nazionale per l’individuazione delle aree esposte a maggiore rischio - verso le quali indirizzare prioritariamente le azioni in materia di soluzioni alloggiative dignitose - condotta insieme ad ANCI e con il sostegno del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie;
b) sostenere, con risorse del FAMI, del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie e di altri Fondi di provenienza comunitaria che dovessero rendersi disponibili, interventi sull’intero territorio nazionale volti, indicativamente, a:
1. migliorare l’efficacia, l’equità, la trasparenza e la qualità del lavoro attraverso il rafforzamento dell’occupazione e il mantenimento delle condizioni di regolarità lavorativa delle categorie maggiormente vulnerabili, in particolare cittadini di Paesi terzi e vittime di sfruttamento;
2. disegnare e avviare un meccanismo nazionale di referral che assicuri identificazione, adeguata e rafforzata protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, attraverso l’adozione di linee-guida che indirizzino e uniformino l’azione dei soggetti territorialmente competenti sul tema;
3. attuare programmi e percorsi personalizzati per favorire l’accesso delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura alle misure di politica attiva del lavoro;
4. rafforzare e qualificare le attività di vigilanza attraverso l’impiego di task force multi- agenzia che prevedano anche la presenza della figura del mediatore culturale, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
5. promuovere, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’agricoltura etica e di qualità, l’inclusione sociale nelle aree rurali, la sensibilizzazione in materia di sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura, anche attraverso campagne di comunicazione istituzionale e sociale congiunte.
ART. 4 (Impegni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si impegna a:
a) a promuovere iniziative normative volte a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”;
b) realizzare e aggiornare periodicamente, anche attraverso il finanziamento di appositi progetti, il calendario delle colture e la mappatura dei fabbisogni di manodopera agricola a livello nazionale;
c) potenziare la misura dei contratti di filiera, anche mediante il ricorso alle risorse rese disponibili dalla programmazione complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
d) promuovere l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, valutando l’introduzione di meccanismi premianti in favore delle aziende aderenti alla rete che intendano accedere a contributi e misure resi disponibili a livello nazionale e regionale nell’ambito del settore agricolo;
e) promuovere, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’agricoltura etica e di qualità, l’inclusione sociale nelle aree rurali, la sensibilizzazione in materia di sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura, anche attraverso campagne di comunicazione istituzionale e sociale congiunte.
ART. 5 (Impegni di ANCI)
1. ANCI si impegna a promuovere e favorire l’attuazione del Piano triennale nei contesti locali attraverso un supporto diretto alle autorità locali e territoriali, chiamate quotidianamente a gestire le ricadute negative che i fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del caporalato portano con sé sulla coesione sociale e sulla sicurezza delle comunità residenti. In particolare, ANCI si impegna ad assicurare:
a) supporto e sensibilizzazione istituzionale dei Comuni, anche attraverso le reti territoriali già esistenti, al fine di incentivare e accompagnare una partecipazione attiva nel coordinamento e attuazione di iniziative dirette all’inserimento sociale e abitativo dei lavoratori agricoli in condizioni di precarietà;
b) la messa a disposizione di informazioni, di pertinenza dei Comuni, sul tema della precarietà del lavoro agricolo, utili anche a meglio orientare le risorse che si rendano disponibili a livello centrale per il supporto alle attività di cui al punto precedente, a partire dalle risorse del PON Legalità;
c) collaborazione all’efficace utilizzo di strumenti di carattere amministrativo che, a normativa vigente, sostengano i percorsi di emersione individuale dei lavoratori in condizioni di soggiorno irregolare, anche attraverso la messa a sistema di prassi e protocolli di collaborazione già sperimentati sui territori in materia.
ART. 6 (Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa)
1. Al fine di individuare le più adeguate soluzioni in merito all’attuazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo d’intesa, nonché per l’analisi dei risultati conseguiti e la diffusione territoriale di buone prassi, è istituita una Consulta presso il Ministero dell’interno, composta da rappresentanti di ciascuna delle Parti firmatarie.
2. La Consulta è presieduta da una persona di comprovata esperienza, anche estranea alla pubblica amministrazione, in possesso di particolari competenze nel settore. Il Presidente della Consulta è nominato d’intesa tra i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita ANCI.
3. Nella prima riunione la Consulta stabilisce il programma dei lavori e il calendario delle attività.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta relaziona in merito all’attività svolta, anche ai fini dell’informazione del Tavolo Caporalato.
5. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto ad alcun compenso. Le eventuali spese sostenute dai Componenti e dal Presidente sono a carico dell’organismo di appartenenza, fatte salve le spese vive sostenute dai componenti estranei alla pubblica Amministrazione.
6. La Consulta può invitare a partecipare alle proprie riunioni soggetti pubblici o privati, o individui di comprovata esperienza negli ambiti oggetto del protocollo. In sede di prima applicazione partecipano ai lavori della Consulta la Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e l’Osservatorio Placido Rizzotto, che firmano per adesione.
ART. 7 (Durata)
1. Il Protocollo d’intesa sarà valido ed efficace dalla data della sottoscrizione fino al periodo di vigenza del Piano triennale.
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Fonte: MLPS
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