Decreto-Legge 5 gennaio 2023 n. 2
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Decreto-Legge 5 gennaio 2023 n. 2 / Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
ID 18566 | 05.01.2023
Decreto-Legge 5 gennaio 2023 n. 2 - Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
(GU n. 4 del 05.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2023
In allegato testo coordinato
Pubblicata nella GU n. 55 del 06.03.2023 la Legge 3 marzo 2023 n. 17 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
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Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO
Art. 1. Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
Art. 2. Amministrazione straordinaria delle società partecipate
Art. 3. Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi
Art. 4. Compensi degli amministratori giudiziari
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente: «b -bis) l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente: «1 -bis . In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;
c) all’articolo 45, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell’applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;
d) all’articolo 53, dopo il comma 1 -bis , è aggiunto, infine, il seguente: «1 -ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104 -bis , commi 1-bis .1 e 1-bis .2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
Art. 6. Disposizioni in materia di sequestro
Art. 7. Disposizioni in materia di responsabilità penale
Art. 8. Disposizione transitoria
1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10. Entrata in vigore
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