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Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1

ID 3944 | | Visite: 59715 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/3944

Esercizio impianti elettrici   Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110 1

Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza

ID 3944 | Rev. 2.0 del 17.06.2024 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità operative di lavoro eseguite sugli con o nelle vicinanze di un impianto elettrico in accordo alla norma tecnica EN 50110-1:2013.

Nella Revisione 2.0 2024 del presente documento è segnalata la:

pubblicazione dal CEI, a Maggio 2024, dell'Ed. 2024 delle norme CEI EN 50110-1:2024 e CEI EN 50110-2:2024.

La Norma CEI EN 50110-1:2014 rimane applicabile fino al 29.05.2026.


Nella Revisione 1.0 2023 del presente documento sono stati aggiunti i seguenti approfondimenti:

- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
- esempi livelli di responsabilità.

In italia la CEI 11-27, che deriva dalla EN 50110-1, rappresenta da oltre 20 anni il riferimento normativo per l’esecuzione dei lavori elettrici, in “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.

L'importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive”.

Vedi documento "Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e la norma CEI 11-27"

D.Lgs. 81/2008

[...]

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(0)(1)(2) (3) (5)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Note
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
(3) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(4) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(5) Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III

[...]

ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettric

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30000 V - compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 Allegato IX- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tabella 1 Allegato IX 

La EN 50110 consiste di due parti:

- la Parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli, con o nelle vicinanze di impianti elettrici;
- la Parte 2 della EN 50110 consiste di un insieme di Allegati normativi (uno per Paese) che specificano le prescrizioni di sicurezza in atto o forniscono elementi aggiuntivi a dette prescrizioni minime.

La presente Norma EN 50110, Parte 1 costituisce una revisione della precedente edizione del 2004, pari numero.

La EN 50110-1:2013 comprende i seguenti cambiamenti tecnici significativi rispetto alla EN 50110-1:2004:

- miglioramento delle definizioni di persone responsabili e livello di responsabilità;
- aggiunta di un paragrafo sulle misure di emergenza;
- aggiunta di esempio del livello di responsabilità di cui all'Allegato B;
- aggiunta di un articolo sul pericolo dell’arco elettrico cui all'Allegato B;
- aggiunta di un articolo sulle misure di emergenza di cui all'Allegato B;
- aggiornamento dei riferimenti normativi e della Bibliografia

La norma è stata recepita in Italia con la CEI EN 50110-1:2014.

CEI EN 50110-1:2024

 

 

Pubblicata dal CEI a Maggio 2024 l'Ed. 2024 della norma CEI EN 50110-1:2024 Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali

 

La CEI EN 50110-1:2014 resta applicabile fino al 29.05.2026

[...]

4 Principi fondamentali

4.1 Operazioni in sicurezza

Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, si deve far riferimento alla valutazione dei rischi. Tale valutazione deve specificare come devono essere eseguite le attività, quali provvedimenti e quali precauzioni si devono assumere per garantire la sicurezza.

[...]

6.3.4 Metodi di lavoro

6.3.4.1 Generalità

Attualmente esistono tre metodi di lavoro riconosciuti che dipendono dalla posizione dell’operatore in relazione alle parti attive e dai mezzi usati per prevenire lo shock elettrico ed i cortocircuiti.

6.3.4.2 Lavoro con aste isolanti - lavoro a distanza di sicurezza

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore rimane ad una distanza specificata dalle parti attive ed esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolanti.

6.3.4.3 Lavoro con guanti isolanti - lavoro a contatto

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, le cui mani sono protette dal punto di vista elettrico con guanti isolanti e possibilmente con bracciali isolanti, esegue il proprio lavoro a diretto contatto meccanico con le parti attive.

Per gli impianti di bassa tensione, l’uso di guanti isolanti non esclude l’obbligo d’uso di attrezzi manuali isolanti ed isolati e di un idoneo isolamento da terra.

6.3.4.4 Lavoro a mani nude - lavoro a potenziale

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore esegue il proprio lavoro a contatto elettrico con le parti attive dopo essere stato portato alla loro stessa tensione ed appropriatamente isolato da quanto lo circonda.

[...]

Figura 1 distanze in aria e zone per le procedure

DL: distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione
DV: distanza che definisce il limite esterno della zona prossima

Figura 1 - Distanze in aria e zone per le procedure di lavoro

Figura 2 limitazioni della zona di lavoro

DL: distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione
DV: distanza che definisce il limite esterno della zona prossima

Figura 2 - Limitazioni della zona di lavoro sotto tensione mediante l’uso di un dispositivo di protezione isolante

[...]

B.1 Esempio dei livelli di responsabilità

B.1.1 Schema generale

Figura B 1 livelli di responsabilita

Legenda

a) Persona responsabile di un impianto elettrico
b) Persona designata al controllo di un impianto elettrico durante le attività di lavoro
c) Persona designata al controllo dell’attività di lavoro
d) Componenti la squadra di lavoro

Figura B.1 - Livelli di responsabilità

B.1.2 Abitazione

Classificazione a): proprietario
Classificazione b), c) e d): elettricisti autonomi

B.1.3 Piccola azienda o artigiano

Classificazione a): proprietario (es. panettiere quale proprietario di un panificio)
Classificazione b), c) e d): elettricisti autonomi

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Fonti:
EN 50110-1:2013
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Elaborato
2.0 17.06.2024 CEI EN 50110-1:2024
CEI EN 50110-2:2024
Certifico Srl
1.0  12.05.2023 Aggiornamento:
- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
- esempi livelli di responsabilità.
Certifico Srl
0.0 22.10.2017 --- Certifico Srl

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