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Nota INL prot. 1133 del 24 Giugno 2024

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Indicazioni operative alla nota prot  1091 del 18 giugno 2024

Nota INL prot. 1133 del 24.06.2024 / Indicazioni operative alla nota prot. 1091 del 18 giugno 2024

ID 22112 | 25.06.2024 / In allegato

Indicazioni operative alla nota prot. 1091 del 18 giugno 2024 del 24.06.2024 - Oggetto: art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) - regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti - indicazioni operative.

Facendo seguito alla nota prot. n. 1091/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 6050 del 20 giugno u.s., si forniscono indicazioni in merito al regime intertemporale relativo alle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Innanzitutto, le nuove sanzioni penali, così come novellate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge e cioè dal 2 marzo 2024.
Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, in relazione al quale si richiamano le indicazioni già fornite con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6/2016.

Con riferimento, invece, ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire, altresì, il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data.

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica (cfr. circ. n. 3/2019). Più in particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276/2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori "occupati" e quantifica la sanzione tenendo conto di "ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione"), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (cfr. Cass. sent. n. 25313/2015).

La medesima ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge.

La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Tanto premesso, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Posto ciò va altresì chiarito che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

[...]

Fonte: INL

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