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Fattori di rischio di cancro professionale in Europa - EU-OSHA 2023

ID 20804 | | Visite: 925 | Documenti Sicurezza UE

Fattori di rischio di cancro professionale in Europa

Fattori di rischio di cancro professionale in Europa: primi risultati dell’indagine sull’esposizione dei lavoratori

ID 20804 | 21.11.2023

I primi risultati dell'indagine rivela che le radiazioni ultraviolette e le emissioni dei motori diesel costituiscono le esposizioni più frequenti al rischio di cancro nei luoghi di lavoro europei.

Ogni anno secondo il quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 gli agenti cancerogeni sono i responsabili di circa 100 000 decessi per cancro professionale nell’UE. Per affrontare questo problema dei luoghi di lavoro, è fondamentale disporre di dati aggiornati e affidabili sull’esposizione dei lavoratori ai rischi che possono portare alla malattia. L’indagine è stata sviluppata per ottenere una stima della probabile esposizione dei lavoratori a 24 fattori di rischio di cancro noti, tra cui prodotti chimici industriali, sostanze e miscele generate da processi nonché fattori di rischio fisici.

Le probabili esposizioni professionali più frequentemente individuate sono state le radiazioni ultraviolette di origine solare, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, il benzene, la silice cristallina respirabile e la formaldeide. L’indagine ha inoltre preso in considerazione le persone con esposizioni multiple durante l’ultima settimana lavorativa prima dell’indagine, vale a dire l’esposizione ad almeno due fattori di rischio di cancro, che non necessariamente si verificano contemporaneamente o nel corso dello stesso processo lavorativo. I dati mostrano che oltre il 60 % dei lavoratori nelle attività minerarie ed estrattive nonché nelle attività edilizie presentava esposizioni multiple.

Il direttore esecutivo dell’EU-OSHA, William Cockburn, ha dichiarato: «La nuova indagine sull’esposizione dei lavoratori esamina approfonditamente i dati pertinenti che ci aiuteranno a comprendere l’attuale scenario di esposizione al rischio di cancro nei luoghi di lavoro. È la prima volta che si dispone di uno studio che valuta l’esposizione combinata e che raggiunge quei lavoratori che normalmente non sarebbero presi in considerazione, come i lavoratori autonomi o quelli impiegati in piccole e micro organizzazioni, in tutti i tipi di professioni. Sicuramente contribuirà a migliorare le misure preventive e ad aggiornare le politiche basate su dati oggettivi».

I questionari sono stati indirizzati a persone di età pari o superiore a 15 anni che lavorano in tutti i settori di attività economica in Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria e Finlandia.

L’indagine è stata in grado di raccogliere 24 402 interviste valide per l’analisi. Le informazioni ricavate dallo studio possono sostenere eventuali future proposte di modifica della direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche e far avanzare le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) del piano europeo di lotta contro il cancro. Inoltre, può migliorare la prevenzione delle malattie professionali, in particolare il cancro, che rappresenta uno degli obiettivi chiave del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027.

...

Fonte: EU-OSHA

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DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

ID 19207 | | Visite: 7753 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 19207 DVR Atex Titolo XI

DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 

ID 19207 | Rev. 0.0 del 15.03.2023 / Modello .docx allegato

Modello documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive in accordo al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87). Il documento tratta l’emissione di LNG dalla valvola di sicurezza primaria del serbatoio di un trattore stradale.

Il serbatoio usato come esempio appartiene ad una STRALIS IVECO dotato di due valvole di sicurezza:

- valvola di sovrapressione primaria (tarata a 17 bar);
- valvola di sovrapressione secondaria (tarata a 22 bar).

 Schema serbatoio IVECO Stralis

Fig. 1 - Serbatoio LNG Iveco STRALIS

La valvola di sovrapressione primaria si apre quando la pressione supera i 17 bar e si trova dietro la cabina del camion.

La valvola di sovrapressione secondaria si apre quando la valvola di sovrapressione primaria non funziona e la pressione supera i 22 bar. Questa valvola di sicurezza secondaria si trova proprio sopra la valvola di sfiato manuale. Ha un tappo di plastica rossa per evitare la formazione di ghiaccio.

La pressione impostata per l'apertura della valvola è 1,5 volte la pressione massima di esercizio all'interno del serbatoio.

L’apertura della valvola di sovapressione secondaria non rientra nel campo di applicazione della CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).

1 Scope

It is intended to be applied where there may be an ignition hazard due to the presence of flammable gas or vapour, mixed with air, but it does not apply to:

a) mines susceptible to firedamp;
b) the p rocessing and manufacture of explosives;
c) catastrophic failures or rare malfunctions which are beyond the concept of normality dealt with in this standard (see 3.7.3 and 4.5);
d) rooms used for medical p urposes;e) domestic premises;
f) where a hazard may arise due to the presence of combustible dusts or combustible flyings but the principles may be used in assessment of a hybrid mixture (re fer also to IEC 6 0079-10-2).

[...]

3.7.3 rare malfunction

type of malfunction which may happen only in rare instances

Note 1 to entry:  Rare malfunctions in the context of this standard include failure of separate and independent process controls, that may be either automated or manual, that could trigger a chain of events that would lead to major release of flammable substance.

Note 2 to entry:  Rare malfunctions could also include unanticipated conditions that are not covered by the plant design such as unexpected corrosion that results in a release.  Where releases due to corrosion or similar conditions may or could reasonably be expected as part of the plant operations then this is not considered as a rare malfunction.

[...]

4.5 Catastrophic failures

As far as possible, such failures should be prevented.

Reasonably unexpected catastrophic failures need not be accounted for in the hazardous area classification. For example, major accidents such as the rupture of a process vessel, or large scale failures of equipment or piping such as total breakdown of a flange or seal.

The likelihood of such failures should be reduced by appropriate inspection, design, operation and maintenance of a plant.

[...]

Cover DVR Atex

Introduzione

La valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive, riportata di seguito, è stata eseguita tenendo conto dei seguenti elementi:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengono attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.

L’attività dell’azienda e l’analisi delle mansioni riportate nel documento specifico del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali hanno evidenziato la presenza di rischi da atmosfere esplosive per gli autisti dei messi alimentazioni ad LNG.

Nel presente documento si analizza il rischio in accordo al al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).

Riferimenti Legislativi normativi

D.Lgs. 81/08

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici  derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Allegato XLIX

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258259262263.

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni. (1)
EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.  (1)
e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56"
e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1"Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".

Note

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180) ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'Allegato XLIX.

(1) la Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) e la Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) sono sostituite rispettivamente dalla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e dalla Norma CEI EN IEC 60079-10-1 (CEI 31-87).

CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (Classificazione CEI: 31-87) “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas”

Data di pubblicazione: 09.2021

Inizio validità: 10.2021

Direttiva 1999/92/CE

Articolo 4 Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive,
- probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche,
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni,
- entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 2. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento tramite aperture con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Probabilità di esplosione

Probabilit  esplosione

In linea generale, si può considerare che la probabilità P che si verifichi una esplosione dipenda dai seguenti parametri:

- Probabilità che la sorgente di emissione SE generi una atmosfera esplosiva, che si può indicare con PSE;
- Probabilità di innesco dell'atmosfera esplosiva PINN.

La probabilità PSE che possa crearsi un'atmosfera esplosiva può essere associata per semplicità direttamente al tipo di zona ed essere suddivisa anch'essa qualitativamente in 4 livelli rispettivamente per le zone 0/20, 1/21, 2/22 e per le zone non pericolose indicate con NE, dove l'atmosfera esplosiva non esiste oppure è di dimensioni tanto ridotte da non essere considerata pericolosa. A ciascuno di questi livelli è assegnato un punteggio che parte dal valore 4 per le zone 0/20 e finisce con il valore 1 per quelle NE, come indicato nella tabella che segue.

PSE

[...]

Danno

Il danno D può essere qualitativamente suddiviso in 4 livelli cioè trascurabile, lieve, grave e gravissimo, a ciascuno dei quali è associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati significati attribuiti a ciascun livello:

Danno esplosione

La magnitudo del danno può essere considerata dipendente dai seguenti parametri:

- Classificazione della zona CLZONA;
- Presenza di lavoratori esposti LESP;
- Fattore di esplodibilità dell'atmosfera KExp;
- Indice relativo al volume Vz pericoloso FVZ;
- Indice relativo allo spessore di strati di polvere IS;
- Fattore di confinamento FC. Un'atmosfera esplosiva confinata o localizzata in una zona molto congestionata da strutture,impianti, che ne ostacolano l'espansione o lo sfogo ha una probabilità maggiore di produrre danni elevati.

Per il parametro CLZONA vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad ognuno viene attribuito un valore numerico crescente con la pericolosità della zona, come indicato nella tabella seguente:

CLZONA

[...]

Classificazione Zona

Un serbatoio criogenico di LNG, destinato all’alimentazione del motore di un trattore stradale, è dotato delle seguenti due valvole di sicurezza:

PSV1: chiamata valvola di sicurezza primaria, è tarata a 17 bar e protegge il serbatoio criogenico dalle normali fasi di riscaldamento dell’LNG presente all’interno (“ Boil off ”). L ’uscita è convogliata con tubazioni che sfociano nella parte più alta del mezzo;

[...]

Con i seguenti dati inseriti nella successiva matrice di classificazione:

- Grado della sorgente di emissione: SECONDO
- Disponibilità della ventilazione: ADEGUATA
- Grado della diluzione: MEDIO

si ottiene una zona di tipo 2 IICT1 estesa.

Tabella D 1 CEI EN IEC 6007 10 1 2021

Tabella D.1 CEI EN IEC 60079-10-1:2021 - Matrice di classificazione

[...]

Determinazione distanza pericolosa

La determinazione della distanza pericolosa fatta invece in base alla Figura D.1 dell’Allegato D, CEI EN IEC 60079-10-1:2021 è di seguito riportata.

Figura D 1 CEI EN IEC 6007 10 1 2021

[...]

Esito della valutazione

Esito valutazione

(1) KG Metano = 55. KG è un valore variabile che dipende dal volume pertanto non è possibile considerarlo costante. Il valore Kg considerato in questo caso è quello a cui ci si riferisce generalmente (NFPA 68).

(2) Calcolo Volume

Il RISCHIO risultante dall’analisi è BASSO.

[...] segue in allegato

Fonti
CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87)
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Guida atmosfere esplosive ATEX - INAIL 2013

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 15.03.2023 --- Certifico Srl

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Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019

ID 20044 | | Visite: 2785 | Prevenzione Incendi

Quesiti PI   risposte in tema dm 19 05 2022   DPR 151 2011   DM 18 10 2019

Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019

ID 20044 | 25.07.2023 / In allegato Circ. CNI n. 65/XX Sess./2023

Circ. CNI n. 65/XX Sess./2023 Quesiti su argomenti di prevenzione incendi – risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019 

Con la presente si trasmette in allegato la risposta (prot. n.7322 del 17/05/2023) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, in risposta ai quesiti inoltrati dal Consiglio Nazionale in materia di prevenzione incendi. Il Consiglio Nazionale aveva provveduto a trasmettere alla competente Direzione Centrale del Ministero dell’Interno i quesiti ricevuti da alcuni Ordini territoriali degli Ingegneri relativi al DM 19/05/2022, al DPR 1/08/2011 n.151 e al DM 18/10/2019 (v. la nota CNI prot. n.3551 del 24/03/2023, allegata).

Nell’esprimere soddisfazione per la risposta ministeriale ottenuta in tempi relativamente brevi, si rinvia pertanto alla lettura della stessa, per la parte di rispettivo interesse e competenza, confidando che possa chiarire i dubbi dei professionisti che operano nel settore antincendio.

Appare degno di menzione, inoltre, il passaggio in cui il Ministero preannuncia (sub quesito A) che la segnalazione circa la necessità di introdurre termini quantitativi atti a guidare il progettista nelle valutazioni di competenza, sarà oggetto di riflessione in sede di futura revisione del Codice di prevenzione incendi.

__________

OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi

Questo Consiglio Nazionale, a seguito di richiesta pervenuta da parte di Ordini territoriali, sottopone a codesto Dipartimento una serie di quesiti inerenti l'applicazione dei decreti ministeriali 19/5/2022, 18/10/2019, 22/2/2006 ed il punto 73 dell'elenco delle attività soggette allegato al DPR 151/2011.

A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: "DESTINAZIONE PREVALENTE"

Il decreto ministeriale 19/5/2022 "approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)" all'allegato I, punto V.14.1, stabilisce:

"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ... ".

Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una "regola tecnica" e non una "norma prestazionale" e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa; più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.

B) EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITA' DIVERSE

L'attività 73 dell'all.1 al DPR 151/2011 stabilisce che sono, soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità".

Il D.M. 22/2/2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l 'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici", al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso l, lett. c) stabilisce che "sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)".

Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo l (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint'ultimo capoverso, stabilisce che "in merito all'applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nei medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d 'uso, quand'anche facenti capo a titolarità diverse".

Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che "soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo" e che "ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità

Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.

Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?

Analogamente, attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?

C) FILTRI A PROVA DI FUMO

Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:

"dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d'incendio e di ripresa d'aria dall'esterno, adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2".

Domanda 1: Va inteso che sia il camino sia la ripresa  d'aria dall'esterno devono essere adeguatamente progettati?

Domanda 2: Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione ≥ 0,10 m?

....

Risposta della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno (prot. n.7322 del 17/05/2023)

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale: 

[...] Segue in allegato

Fonte: CNI

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Raccolta Buone Prassi 2012-2013

ID 4270 | | Visite: 10910 | Buone Prassi

Raccolta Buone Prassi Anni 2012 - 2013 / Update istruzioni Novembre 2023

ID 4270 | Update Novembre 2023 / Download Scheda

Buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni valorizza il ruolo delle cosiddette "buone prassi" ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Per la presentazione di soluzioni coerenti con la citata norma di legge, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della "validazione" della buona prassi.

Per l'avvio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, è necessario compilare il modello in ogni sua parte con particolare riguardo alle dimensioni della "Disponibilità, Trasferibilità, Coinvolgimento del personale e Risultati raggiunti e attesi" (come declinate nella "Legenda" del Modello di presentazione), indicando, in riferimento a quest'ultima, anche gli strumenti e gli indicatori che potranno essere utilizzati per verificare l'impatto della buona prassi in termini di riduzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

In allegato al medesimo modello, corredato di documentazione di supporto, dovrà essere predisposta una relazione riassuntiva, redatta in modo chiaro e semplice, al fine di consentire una più efficace e rapida divulgazione della buona prassi.

L'intera documentazione deve essere inviata ai recapiti di posta elettronica o di posta elettronica certificata della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Modello di presentazione
Legenda del modulo
Differenze di genere

In caso di richiesta di validazione di una "buona prassi" che riguardi, in tutto o in parte, le differenze di genere, è possibile avvalersi, per la compilazione del modello di presentazione, delle indicazioni contenute nel documento "Buone prassi e differenze di genere"

Buone prassi D.Lgs. 81/08
...

Art. 2 Definizioni
...
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione
...
Art. 15 Misure generali di tutela
...
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Raccolta Buone prassi:

27.11.2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Movimentazione centrata sulla persona (MCP)
02. Impresa Sicura
03. Sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere
04. Software per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva (non marcate CE)
05. La sicurezza non è un gioco
06. Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali

25.09. 2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Applicazione sistemi con aghi di sicurezza
02. Nuovo processo di valutazione dei rischi

29.05.2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Sicuramen…E TRA noi: formazione, non obbligatoria, in materia di sicurezza per tutti i dipendenti del settore ambiente, al fine di migliorare il SSL
02. Premio “Idea Sicura”
03. Creazione di supporti audio-video informativi/formativi con la partecipazione dei lavoratori; Video sicurlab
04. Sicurezza nel prendersi cura….in ottica di genere
05. Informativa ai lavoratori in fase di assunzione

17.04.2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Emergenza su postazione di lavoro nascosta
02. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili
03. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro

06.03.2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Un patto per la NOSTRA sicurezza sul lavoro
02. Play Safe: il gioco è una cosa seria
03. Progetto Health & Safety First: come passare da comportamenti apparenti a comportamenti effettivi
04. Miglioramento del sistema di gestione del rischio a polveri di farine

23.01.2013 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Modulo risoluzione del rischio
02. Gestione del traffico nel magazzino
03. Valutazione dei rischi per attività di witness svolte presso terzi
04. Ribaltatore Bobine

12.09.2012 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Progetto Observer
02. Check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro per i Preposti

04.07.2012 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Realizzazione di una piattaforma rialzabile in zona poppiera in un peschereccio con attrezzi a bocca fissa detti “rapidi”
02. Realizzazione di un peschereccio nuovo con attrezzi a bocca fissa detti “rapidi” con riprogettazione di tutta la linea produttiva”
03. Realizzazione di due vasche di raccolta (baie) del pescato in zona poppiera su un peschereccio al traino con rete “volante”
04. La Buona Pratica di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili

30.05.2012 Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

01. Linee guida rivolte alle aziende al fine della corretta somministrazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale
02. Sistema di gestione “World Class Manufacturing”
03. Proposta di un questionario e/o di un piccolo manuale con lo slogan “Tra terra e cielo”
04. Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice Libera Cristallina
05. La mappatura figurata
06. Valutazione dei rischi negli impianti di produzione elettrica
07. Azione di Maggior Supporto nel viaggio con le imprese per la manutenzione sicura di una centrale elettrica
08. TOTEM
09. Gestione integrata della manutenzione
010.La Check-List Manutenzione Macchine Testurizzazioni
011. Sistema informatizzato per la segnalazione e il follow-up di situazioni pericolose
012. Pianificazione della Manutenzione, Utilizzo di Software dedicato e Formazione per Addetti Manutenzione
013. Ingresso spazi confinati

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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Valutazione dell’efficacia dei progetti formativi finanziati

ID 20781 | | Visite: 938 | Documenti Sicurezza

Valutazione dell efficacia dei progetti formativi finanziati

Valutazione dell’efficacia dei progetti formativi finanziati

ID 20781 | 16.11.2023

La valutazione dell’efficacia è parte integrante del processo formativo e ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sul funzionamento organizzativo.

Il fact sheet riporta gli esiti di un’indagine condotta sulla valutazione dell’efficacia di alcune iniziative formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate nell’ambito del bando di finanziamento emanato da Inail nel gennaio 2016, evidenziando modalità e strumenti per implementare tale valutazione e migliorare la qualità dei processi formativi in ambito prevenzionale.

...

Fonte: INAIL

Regulating telework in a post-COVID-19 Europe: recent developments

ID 20764 | | Visite: 824 | Documenti Sicurezza UE

Regulating telework in a post COVID 19 Europe

Regulating telework in a post-COVID-19 Europe: recent developments

ID 20764 | 14.11.2023

The higher frequency of telework due to the COVID-19 pandemic has led to more research on this form of work organisation and its impact on employee wellbeing and health. While there are benefits to telework, including flexibility and autonomy, there are also drawbacks.

This EU-OSHA report focuses on how telework is currently regulated in Europe, presenting an overview of regulation post COVID-19 in the EU. It also highlights permanent changes in legislation and developments in collective bargaining in several EU Member States since the start of the pandemic crisis.

...

Fonte: EU-OSHA

Lockout / Tagout: ANSI/ASSE Z244.1 - 2016

ID 13194 | | Visite: 7861 | Documenti Riservati Sicurezza

ANSI ASSE Z244 1 2016

Lockout / Tagout (LOTO): ANSI/ASSE Z244.1 - 2016

ID 13194 | 01.04.2021 / Documento di analisi e moduli esempio applicazione in allegato

Documento di analisi applicazione procedure LOCKOUT/TAGOUT definite dalla norma tecnica americana ANSI/ASSE Z244.1 - 2016 e moduli di applicazione/gestione di esempio. Traduzione di parti in IT non ufficiale su Licenza.

La norma ANSI/ASSE Z244.1 - 2016 fornisce indicazioni per la gestione del rischio, derivante da avviamento inaspettato, rilascio di energia immagazzinata o intervento umano, per di operatori di macchine/attrezzature.

Procedura di LOCKOUT/TAGOUT (LOTO)

Vedi anche Procedura e format Procedura LOTO Disciplina | Format procedura

La norma definisce le modalità di controllo dell'energia pericolosa associata alle macchine, alle apparecchiature o ai processi che potrebbero creare rischi per gli operatori. In particolare, dettaglia le modalità d'uso del lockout (metodo principale), del tagout o di metodi alternativi per controllare l'energia pericolosa.

La norma ANSI/ASSE Z244.1 non si applica in caso di lavori su apparecchiature elettriche per le quali l'elettricità è l'unica fonte di energia, alle operazioni che implicano il trasporto e la distribuzione di gas, vapore, acqua o prodotti petroliferi, quando sono eseguite su tubazioni in pressione e ai veicoli passeggeri, alle imbarcazioni da diporto, agli aeromobili privati o a veicoli di tipo ricreativo/sportivo.

Preview ANSI/ASSE Z244.1-2016 Licenza Certifico Srl

________

1 Progettazione della macchina ai fini del controllo delle energie pericolose

Le metodologie di controllo delle energie pericolose devono essere basate su:

- l’identificazione dell'energia necessaria per svolgere un determinato compito;
- l’eliminazione delle fonti di energia pericolose quando possibile;
- il controllo dell'energia pericolosa;
- altri metodi alternativi.

2 Energizzazione parziale

Se l'attività lavorativa necessità di un'energizzazione parziale, si deve eseguire una valutazione del rischio basata sull'attività per determinare la procedura idonea di accesso alla macchina, all’attrezzatura o al processo. Quando è necessario che le macchine, le apparecchiature o i processi rimangano parzialmente alimentati (ad es. per trattenere delle parti, per salvare informazioni, per trattenere il calore o fornire illuminazione locale), devono essere forniti metodi alternativi per la sicurezza degli operatori.
_________

11 Programma di controllo dell'energia pericolosa

Un programma sistematico di controllo dell'energia pericolosa deve includere i seguenti elementi per fornire una protezione efficace delle persone, ove applicabile:

Identificazione:

- assegnazione di responsabilità;        
- identificazione dei compiti;     
- identificazione di fonti energetiche pericolose;        
- identificazione dei dispositivi di isolamento energetico.  

Procedure operative:

- procedure documentate per il controllo delle energie pericolose;        
- disposizioni per l'interruzione del controllo dell'energia pericolosa;        
- procedure per la gestione del cambio turno;        
- procedure per il blocco diretto da parte dall'utente o la rimozione del dispositivo di TAGOUT;         
- gestione del personale esterno di servizio o appaltatore.        

 Implementazione:

- scelta e fornitura di materiali e blocchi di protezione;        
- comunicazione e formazione.        

Mantenimento del programma:

- monitoraggio/misurazione;        
- verifica degli elementi del programma;        
- gestione del cambiamento;         
- tenuta dei registri.

  

L'utente deve redigere un programma scritto per il controllo dell'energia pericolosa. Lo scopo del programma è garantire che il rischio di esposizione ai pericoli sia eliminato o ridotto al minimo prima che qualsiasi persona svolga attività nelle quali si potrebbe verificare l'eccitazione, l'avvio o il rilascio imprevisti di energia immagazzinata.

Figura 1

 

Figura 1 - Diagramma di flusso per il controllo dell'energia pericolosa
___________

26 Metodi alternativi di controllo dell'energia pericolosa

Il lockout o il tagout devono essere utilizzati a meno che l'utente non possa dimostrare che un metodo alternativo possa fornire una protezione efficace. Quando non vengono utilizzati il lockout o il tagout, devono essere utilizzati metodi alternativi solo dopo che i pericoli siano stati valutati e i rischi documentati. Prima di utilizzare metodi alternativi, occorre quanto segue:

- un'analisi di fattibilità;
- una valutazione del rischio;
- altre valutazioni/considerazioni.

Le situazioni in cui possono essere applicati metodi alternativi includono ad esempio:

- quando è presente energia pericolosa perché è necessaria per l'esecuzione del lavoro;        
- quando il lockout o il tagout non è fattibile o praticabile;
- quando una valutazione del rischio documentata dimostra che l'attività può essere eseguita con un rischio accettabile;
- quando i pericoli intrinseci (ad esempio, termici, radiazioni) non possono essere controllati utilizzando il lockout o il tagout;        
- quando è richiesta energia per mantenere l'apparecchiatura in uno stato sicuro;        
- quando azionamenti ripetitivi di un dispositivo di isolamento energetico compromettono la sua funzione di sicurezza;     
- quando il funzionamento di un dispositivo di isolamento energetico crea un rischio aggiuntivo.

La scelta di un metodo alternativo deve essere basata su una valutazione del rischio della macchina, dell'attrezzatura o del processo. La valutazione del rischio deve tenere in considerazione che le misure di riduzione del rischio esistenti potrebbero dover essere rimosse o modificate per eseguire un determinato compito.

Alcune attività che potrebbero dover essere eseguite utilizzando metodi alternativi sono ad esempio:

- cambio stampi;        
- preparazione della macchina o del processo;      
- lubrificazione;        
- cambio utensile;        
- pulizia;        
- adeguamenti del processo;       
- allestimento;        
- ispezione;        
- misurazioni;
- prelievo di campioni. 

Tabella 1

Tabella 1 – Metodologie per il controllo dei rischi
___________

Moduli di lavoro

Modulo A - Esempio di modello di ispezione a seguito applicazione procedura LOCKOUT o TAGOUT

Modulo A

___________

Modulo E - Esempio cartello LOCKOUT/TAGOUT

Modulo E

...

Segue in allegato (Documento di analisi, modelli di applicazione/gestione di esempio)

Fonti
ANSI/ASSE Z244.1 – 2016 Licenza Certifico Srl

ANSI/ASSE Z244.1-2016 / ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)

Alcuni utenti precedenti di questo standard potrebbero essere confusi dalla designazione ASSP nel titolo. A causa dell'organizzazione per lo sviluppo di standard accreditata ANSI (SDO), l'American Society of Safety Engineers (ASSE), che ha cambiato nome in American Society of Safety Professionals (ASSP), tutti gli standard ASSP recentemente revisionati e riaffermati ora portano la nuova designazione standard nei loro titoli.

Pertanto, il documento ANSI/ASSE Z244.1-2016 è identico al riaffermato ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020).

American National Standards Institute (ANSI)
L'American National Standards Institute (ANSI) è un'organizzazione privata senza scopo di lucro che sovrintende lo sviluppo di standard di consenso volontario per prodotti, servizi, processi e sistemi negli Stati Uniti.  
È membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale per la normazione) e dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).
ANSI si occupa di approvare e registrare gli standard americani redatti per vari settori.
L'organizzazione coordina anche gli standard statunitensi con gli standard internazionali in modo che i prodotti americani possano essere utilizzati in tutto il mondo.

American Society of Safety Engineers (ASSE) (ASSP)
è ora American Society of Safety Professionals (ASSP) ed è un'associazione globale di professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro composta da oltre 37.000 membri. ASSP sviluppa e pubblica standard incentrati sulla protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente. ASSP amministrata l US TAG (United States Technical Advisory Group) per ISO / PC 262 (International Organization for Standardization / Project Committee).

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Nota INL prot. n. 1159 del 9 novembre 2023

ID 20747 | | Visite: 1992 | Documenti Sicurezza

Nota INL n  1159 2023

Nota INL n. 1159 del 9 novembre 2023 / Integrazione Nota 724/2023 - Rivalutazioni Sanzioni TUS

ID 20747 | 10.11.2023 / In allegato

Nota prot. 1159 del 9 novembre 2023 ad integrazione della nota prot. n. 724 del 30 ottobre del 2023

Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni

Con nota prot. n. 724 del 30/10/2023 è stato fornito un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.

Nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo SMART, si fornisce in allegato il prospetto con tutte le sanzioni (sia penali sia amministrative) oggetto di rivalutazione.

La Scrivente si riserva ulteriori indicazioni operative

Ndr

(!) Importi rivalutati delle ammende e delle sanzioni amministrative di cui ai prospetti seguenti modificati rispetto agli importi indicati nel prospetto allegato alla precedente nota prot. n. 724 del 30/10/2023

_________

Nota INL prot  n  1159 del 9 novembre 2023   Tabella 1 e 2

Nota INL prot  n  1159 del 9 novembre 2023   Tabella 3

...

Fonte: INL

Vedi documento

...

Vedi D.Lgs. 81/2008 / Aggiornato DD n. 111 del 20 Settembre 2023

Cover TUS 2023 small

D.Lgs. 81/2008 / Aggiornato DD n. 111 del 20 Settembre 2023

Ed. 32.0 del 05 Novembre 2023 (Rev. 23a 2017/2023) - Aggiornato Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 - Rivalutazione sanzioni

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Caldaie a tubi da fumo UNI EN 12953-6 / Check list Osservazione e Controlli

ID 18663 | | Visite: 5571 | Documenti Riservati Sicurezza

Caldaie a tubi da fumo  generatori di vapore  UNI EN 12953 6 Check list Osservazione e Controlli

Caldaie a tubi da fumo (generatori di vapore) UNI EN 12953-6:2011 / Check list Osservazione e Controlli C1 - C2

ID 18663 | 16.01.2023 / In allegato

Il Documento riporta le Appendici C1 e C2 della norma UNI EN 12953-6:2011 che trattano le tipologie di osservazioni e controlli e loro tempistica per i generatori di vapore a tubi di fumo (caldaie a vapore e caldaie ad acqua surriscaldata).

Per le caldaie a tubi d'acqua le norme di riferimento sono quelle della serie UNI EN 12952-X.

Queste informazioni dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore della caldaia insieme alle azioni correttive specificate per l'apparecchiatura fornita.
________

Caldaia a tubi di fumo

La caldaia a tubi di fumo (anche caldaia a tubi di fiamma) è un generatore di vapore, appartenente alla categoria delle caldaie a grande volume di acqua, nel quale i gas di combustione provenienti da un forno vengono fatti passare attraverso uno o più tubi posti in parallelo immersi dentro un contenitore cilindrico di acqua. Il calore dei gas di combustione viene ceduto per conduzione termica alle pareti dei tubi e da queste trasferito all'acqua determinandone il riscaldamento fino al passaggio allo stato di vapore.
________

UNI EN 12953-6:2011

Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12953-6 (edizione febbraio 2011). La norma specifica i requisiti minimi dell'apparecchiatura di sicurezza per le caldaie a tubi da fumo come definite nella UNI EN 12953-1, allo scopo di assicurare che la caldaia operi entro i valori limite ammessi (pressione, temperatura, ecc.) e che, in caso di superamento dei limiti, l'alimentazione di energia sia interrotta e bloccata senza necessità di intervento manuale.
________

Allegato C (Informativo)

Aspetti di funzionamento della caldaia

Generale

Il presente allegato fornisce raccomandazioni per il funzionamento e il collaudo del sistema della caldaia con un tempo massimo di funzionamento senza intervento manuale (umano) di 72 ore.

Manutenzione

Un'organizzazione di ispezione o il servizio di manutenzione del fornitore dovrebbe essere responsabile del controllo e/o del collaudo dei controlli e dei dispositivi di limitazione a intervalli regolari, almeno semestrali o più frequentemente in caso di problemi.

Funzionamento e collaudo della caldaia

Le seguenti tabelle C.1 e C.2 sono raccomandazioni per l'osservazione e il controllo del sistema della caldaia.

Tabelle C.1 e C.2

Queste informazioni dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore della caldaia insieme alle azioni correttive specificate per l'apparecchiatura fornita.

Fig  1   Le Check list C1 e C2 della UNI EN 12953 6 dovrebbero far parte del manuale di istruzioni

Fig. 1 - Le Check list C1 e C2 della UNI EN 12953-6:2011 dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore
________

UNI EN 12953-6:2011 - Norma armonizzata PED

La EN 12953-6:2011 è armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE PED

Appendice ZA (Informativa)

Relazione tra questa norma europea e i requisiti essenziali della Direttiva 2014/68/UE che si intende coprire

La presente norma europea è stata preparata in base alla richiesta di normazione della Commissione M/071 per fornire uno strumento volontario per conformarsi ai requisiti essenziali della Direttiva Nuovo Approccio Direttiva 2014/68/UE.

Una volta che tale norma è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi di tale Direttiva, la conformità ai punti normativi di tale norma riportati nella Tabella ZA.1 conferisce, nei limiti del campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di detta direttiva e i relativi regolamenti EFTA.

Tabella ZA.1 - Corrispondenza tra la presente Norma Europea e la Direttiva 2014/68/UE.
________

Tabelle (Check list) UNI EN 12953-6 Appendici C1 e C2

1. Tabella C.1 - Check List per caldaie a vapore

Tabella C 1   Check List per caldaie a vapore
...
2. Tabella C.2 - Check List per caldaie ad acqua surriscaldata
...

segue in allegato

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UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello

ID 5529 | | Visite: 48809 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI 10449 Permesso di lavoro

UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello - Generale

ID 5529 | Rev. 1.0 del 27.07.2022 / In allegato

Documento allegato estratto dalla norma UNI 10449 e Modello di "Permesso di lavoro" doc/pdf.

Aggiunto Rev. 1.0 2022

Verifiche inerenti il divieto di assunzione alcolici/stupefacenti da parte dei lavoratori secondo l’Accordo CSR del 13/07/2017.

Accordo CSR del 13/07/2017

Allegato A / Attività lavorative un elevato rischio per assunzione di alcolici o di stupefacenti

Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;
...
Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.
Punta 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.
Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

La norma nazionale UNI 10449, tratta del Documento "Permesso di lavoro", particolarmente importante nelle attività di manutenzione, nelle quali il Committente e Assuntore (o Responsabile esecutore nel caso di lavori eseguiti da personale aziendale), raccolgono in modo sistematico e formalizzato, attraverso l'attribuzione di precise competenze decisionali e gestionali delle figure coinvolte, tutte le informazioni necessarie ad eseguire un lavoro nel pieno rispetto della sicurezza.

Excursus

Il "Permesso di lavoro" è usuale per diverse tipologie di attività di lavoro, quali: lavori elettrici, scavi, uso di fiamme, ecc e importante anche in particolari ambienti di lavoro come gli "Spazi confinati", definiti dalla norma come: "Spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per esempio passi d'uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in cui risulti materialmente possibile l'ingresso di persone".

UNI 10449 Permesso di lavoro 00
....

UNI 10449 Permesso di lavoro 05

Spazi confinati (UNI 10449)

Spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per esempio passi d'uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in cui risulti materialmente possibile l'ingresso di persone, per altra definizione vedasi anche lo standard americano OSHA 29 FR 1910.146 Permit-Required Coinfinated Space.

La norma individua le seguenti figure:

supervisore dei lavori: Persona nominata dal committente che tutela gli interessi dello stesso durante lo svolgimento dei lavori per la verifica delle obbligazioni contrattuali.
Nota
Nel caso di lavori eseguiti da personale aziendale, il supervisore dei lavori e una figura facente parte della struttura aziendale.

responsabile di unità: Persona che ha la responsabilità della conduzione dell'unita ove si esegue l'intervento, delegata dal legale rappresentante.

responsabile operativo: Persona delegata dal legale rappresentante e dipendente dal responsabile di unita. E’ presente all'inizio e durante l'esecuzione del lavoro.
Nota
II responsabile operativo e spesso assimilabile al capoturno di una unità produttiva.

preposto: Persona delegata dall'assuntore a gestire i lavori.
Nota
Ai fini della presente norma, il preposto può far parte della struttura aziendale di manutenzione.
...

Permesso di lavoro: iter, firme e conservazione  

Il Permesso di lavoro deve essere strutturato in modo adeguato e seguire un iter procedurale corretto di compilazione e firme a seguire.

Ogni firma apposta sul permesso di lavoro identifica la responsabilità, relativamente all'esattezza delle prescrizioni impartite, delle informazioni fomite e dei controlli eseguiti.

Il permesso di lavoro deve essere conservato dall'assuntore nel luogo di lavoro per tutta la durata del lavoro stesso ed essere esibito ad ogni controllo richiesto dall'autorità competente.

...
Struttura del permesso di lavoro

Nella struttura del permesso di lavoro, sono presenti alcune parti fondamentali e comuni a tutte le realtà; queste parti sono così descritte:

- Intestazione
- Descrizione
- Prescrizioni
- Lavori preparatori
- Misure di sicurezza
- Autorizzazione inizio lavoro
- Accettazione inizio lavoro
- Rinnovi
- Dichiarazione di fine lavoro
- Accertamento di fine lavoro
....

UNI 10449 Permesso di lavoro 01
...

UNI 10449 Permesso di lavoro 02
...
UNI 10449 Permesso di lavoro 03

segue

UNI 10449:2008
Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro 

La norma ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e la gestione dei permessi di lavoro.La norma si applica in tutte le aree di lavoro nelle quali sono effettuati lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto, per mettere in evidenza ed informare i lavoratori dei rischi specifici inerenti all'area di lavoro ed al lavoro stesso.

Essa si applica, inoltre, in tutte le aree di lavoro nelle quali sono effettuati i lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche di beni, eseguiti da personale aziendale, ad eccezione:
- dei lavori di normale esercizio/gestione e di automanutenzione procedurizzati;
- dei lavori eseguiti all'interno di officine autorizzate o di aree adibite a cantiere

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Richiesta di intervento ispettivo

ID 16810 | | Visite: 11747 | Documenti Sicurezza Enti

Modulo INL 31

Richiesta di intervento ispettivo / Modulo INL 31 - RI

ID 16810 | 23.10.2023 / In allegato Modulo

Il Modulo “INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo” (R.I) è utilizzabile dai lavoratori che intendono denunciare violazioni contrattuali/patrimoniali in relazione alla propria posizione lavorativa.

La R.I. può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da lavoratori, rappresentanti sindacali o altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza e deve essere accompagnata da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).

Per presentare una richiesta d’intervento è possibile recarsi personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o compilare l’apposito modulo, disponibile online in diverse lingue, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato. Il modulo, compilato e firmato, può essere inviato per posta ordinaria o per posta elettronica.

N.B. Il modulo di R.I. non consente di impugnare un licenziamento: Vedi Documento

Il modello difatti può essere presentato al fine di richiedere e denunciare:

- regolarizzazione rapporto di lavoro “in nero” (il lavoratore dovrà indicare periodo, luogo di lavoro, soggetto che esercitava il potere direttivo/di controllo sul lavoro, modalità e misura della retribuzione, eventuali testimoni);

regolarizzazione il rapporto non “in nero” ma svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto (il lavoratore dovrà indicare il periodo, luogo di lavoro, soggetto che esercitava il potere direttivo/ di controllo sul lavoro, elementi in base ai quali il rapporto deve essere considerato subordinato, modalità e misura della retribuzione, eventuali testimoni):

- spettanze economiche relative a retribuzioni (indicate/non indicate in busta paga) non ricevute (il lavoratore dovrà indicare il periodo) 13°/ 14° mensilità (indicare annualità) T.F.R. (il lavoratore dovrà indicare il periodo) straordinari/ore non registrati in busta paga e non pagati (il lavoratore dovrà indicare il periodo ed eventuali soggetti che possano testimoniare sulla effettiva durata della prestazione di lavoro e gli straordinari) retribuzioni relative a prestazioni di lavoro registrate con altro titolo (trasferte, rimborsi, indennità varie)

- altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, etc.

Per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamento economico astensione/congedo di maternità, trattamento di malattia, qualora non emergano fattispecie di carattere strettamente sanzionatorio, la richiesta sarà trasmessa all’INPS ovvero il richiedente sarà invitato a rivolgersi alla sede dell’Istituto previdenziale territorialmente competente.

Ai sensi del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 “nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo all’Ispettorato territoriale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.

Non sono accolte richieste anonime presentate a mezzo posta, email, fax o telefono, fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati.

Inoltre, la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non comporta per l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale.
...

Fonte: INL

Vedi Documento Modalità di contestazione del licenziamento / Note

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Preposto sorveglianza PIMUS / Note e Modello nomina

ID 18274 | | Visite: 6618 | Documenti Riservati Sicurezza

Preposto sorveglianza PIMIUS Note e Modello nomina

Preposto sorveglianza PIMUS (Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/2008) / Note e Modello nomina / Rev. 1.0 Novembre 2023

ID 18274 | 04.11.2023 / Documento completo allegato

Documento sulla nomina e formazione Preposto sorveglianza ponteggi, con Scheda, Interpello n. 16.2015Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010. Allegato Modello nomina dedicato.

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

Il D.Lgs. 81/2008, prevede all’Art. 136 c. 6, che il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

Art. 136 - Montaggio e smontaggio
.
..

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (non solo lavoratori ma anche preposto - vedasi Interpello 16/2015 / ndr)

1. Individuazione del preposto

Con la pubblicazione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) è stata apportata modifica all’Art. 18 - Obblighi datore di lavoro e dirigente, con l’introduzione della lettera b-bis al comma 1: 

b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;

2. Formazione Preposto sorveglianza montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi

Con l’Interpello n. 16.2015 del 29 Dicembre 2015 a seguito di richiesta di ANCE, il MLPS ha dato risposta in merito (chiarisce Art. 136 c. 6).

Dall’Interpello 16/2015:

Sebbene l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2. co. 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda (periodo da leggere in rifermento al nuovo novellato Art. 18 c.1 b-bis.di cui al punto 1. Individuazione del preposto introdotto dal D.Lgs. 141/2021 / ndr), nel caso dei ponteggi ed in altri casi particolari, il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del D.Lgs. 81/2008.
________

La formazione del Preposto sorveglianza montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi. dovrà, pertanto, essere effettuata in accordo con:

1. Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 (già Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006)
+
2. Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR e Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012
_
______

Schematizzando:

Fig  1  Schema nomina formazione Preposto sorveglianza montaggio dei ponteggi

Fig. 1. Schema nomina/formazione Preposto sorveglianza montaggio dei ponteggi

3. Normativa

D.Lgs. 81/2008

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
...
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

D.Lgs. 81/2008

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Interpello n. 16.2015

N.

16/2015

Data

29 dicembre 2015

Soggetto

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Oggetto

art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).

Premessa

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione. anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1. lettera e)”.

Al riguardo va premesso che l’art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce attuazione delle direttive ricevute. controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

L’art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.

L’art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati. smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto. a regola d'arte e conformemente al PLM. U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Risposta

L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2. co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

Firma

Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

...

4. Cassazione

Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010

Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio.

Non è sufficiente adempiere a questo obbligo con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
...

segue in allegato

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©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.11.2023 1. Aggiornato da:
Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
– Individuazione preposto
2. Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010
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0.0 04.12.2022 --- Certifico srl

 

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Nota INL prot. n. 5291 del 21 luglio 2023

ID 20720 | | Visite: 1813 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  5291 21 luglio 2023

Nota INL prot. n. 5291 21 luglio 2023 / Obbligo Preposto interruzione attività e segnalazione DL/Di temperature meteo elevate pericolose

ID 20720 | 05.11.2023 / In allegato

Nota INL prot. 21 luglio 2023 n. 5291 - Richieste di integrazione salariale per eventi meteo - temperature elevate.

Nel fare seguito a propria nota prot. n. 5056 del 13-07-2023 relativa alla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”, si trasmette Messaggio INPS n. 2729 del 20-07-2023 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate.”

Si coglie l'occasione per chiarire che il richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto INPS-INAIL del 26 luglio 2022 e riportato nella citata nota INL del 13-07-2023, deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l'ordinamento riconosce il potere di interrompere l'attività lavorativa.

Come noto, nell'ambito del d.lgs. n. 81/2008, il potere di interrompere l'attività lavorativa è in capo al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi e di implementare le misure di prevenzione e protezione idonee (incluso la sospensione temporanea dell'attività per l'eccessivo calore) a ridurre al minimo il suddetto rischio.

Inoltre, l'inserimento della lettera f-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 (introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) prevede delle responsabilità in capo al preposto che deve “in caso di rilevazione di deficienze ….. di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

Pertanto, la previsione della citata lettera f-bis impone al preposto un dovere esplicito di valutare in concreto la necessità, o meno, di interruzione - anche solo temporanea - e di segnalare tempestivamente ai ruoli apicali (datore di lavoro e dirigente) le condizioni di pericolo rilevate.

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Nota INL prot. n. 4817 del 06 Luglio 2023

ID 20719 | | Visite: 1986 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  4817 2023

Nota INL prot. n. 4817 del 06 Luglio 2023

ID 20719 | 05.11.2023 / In allegato

Nota DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023 prot. n. 4817 

Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro.

Con nota prot. n. 6108 dell’8 giugno 2023 di codesta Direzione è stato chiesto il parere della Scrivente inerente ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, concernente l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale parere deve essere reso in relazione alla richiesta, presentata al Ministero del Lavoro dalla Regione Lombardia, Direzione generale welfare, prevenzione ambienti di vita e di lavoro, volta a “dirimere l’ambito di applicazione del decreto, ovvero se debba permanere nel catalogo delle professioni, e quindi secondo le specifiche regole dell’area della Formazione e Lavoro, o se debba essere ascritto alle regole di cui all’area Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

Considerato il tenore della suddetta richiesta, e fermi restando i profili di stretta competenza di questa Direzione, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente rammentare che, con l’art. 20, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 151/2015, è stato introdotto, al Capo I del Titolo III (Uso attrezzature di lavoro e DPI) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’art. 73-bis relativo alla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e al rilascio dei patentini di abilitazione, il cui comma 2 così dispone: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione (il D.M. 7 agosto 2020, n. 94, riprende l’attuale definizione di “patentino di abilitazione” in virtù della previsione dell’art. 42 del DPR 445/2000) alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente”.

Per poter essere ammessi agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (artt. 3, 4 e 8, D.M. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato in base ai requisiti previsti dal successivo articolo 4 del medesimo DM (Capo II Formazione tecnica e pratica).

Il comma 1 del citato art. 4 contempla, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione di cui al successivo art. 8, la frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II del D.M. 94/2020.

Il paragrafo 4 di tale allegato, concernente la metodologia di insegnamento e apprendimento, specifica che occorre privilegiare «metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

a. garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b. favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici».

Da ultimo, il DL 24 marzo 2022, n. 24, conv. con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022 n. 52, all’art. 9-bis, comma 1 (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro), ha previsto, in via generale, che

i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere svolti sia in presenza in aula, sia in Videoconferenza (FAD sincrona), ad eccezione dei casi in cui siano previsti addestramento o prove pratiche: “Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.”

Ad avviso della Scrivente, la lettura combinata delle disposizioni sopra rammentate fa ritenere che la formazione per generatori di vapore debba essere esclusa dal catalogo delle professioni, analogamente a quanto avviene per la formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro “per i quali è richiesta specifica abilitazione” ai sensi dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pertanto, in conseguenziale aderenza alle previsioni del DM 94/2020 e del DL 24 marzo 2022 sotto il profilo organizzativo, la formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore può essere erogata anche a distanza utilizzando la sola metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, unica equiparata alla formazione in presenza in aula, nei termini e secondo i limiti indicati dall’art. 9 bis del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, ossia con riferimento alla sola parte teorica e con esclusione delle attività formative a contenuto pratico che contraddistinguono il percorso formativo propedeutico alla ammissione agli esami in oggetto, anche secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e 6 del citato DM 94/2020.

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Nota INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023

ID 20696 | | Visite: 3441 | Documenti Sicurezza

Nota prot  n  724 del 30 ottobre 2023

Nota INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 / Rivalutazione ammende e sanzioni amministrative TUS

ID 20696 | 31.10.2023 / In allegato

Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023Articolo 306 comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il D.D. n. 111 emanato lo scorso 20 settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008.

Lo stesso Decreto Direttoriale n. 111 tiene conto del chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002575 del 16/03/2022, per cui, a seguito dell’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale funzione di aggiornamento passa alla competenza di quest’ultima Direzione ministeriale.

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione).

In relazione all’applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate:

d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);

si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si allega un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023. Nelle more dell’aggiornamento di SMART, attualmente in corso, gli importi dei verbali generati utilizzando l’applicativo dovranno essere rettificati adeguandoli a quelli riportati in tabella e sostituendo il periodo in parentesi, che segue gli importi, con la dicitura “(Importi maggiorati da successive modificazioni e integrazioni)”. Sarà cura di questa Direzione centrale informare il personale dell’avvenuto aggiornamento degli importi in SMART.

...

Nota INL prot  n  724 del 30 ottobre 2023   Tabella 1
Nota INL prot  n  724 del 30 ottobre 2023   Tabella 2

Fonte: INL

D.Lgs. 81/2008 

Art. 306 - Disposizioni finali
.
..

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.

Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Vedi documento

...

Vedi D.Lgs. 81/2008 / Aggiornato DD n. 111 del 20 Settembre 2023

Cover TUS 2023 small

D.Lgs. 81/2008 / Aggiornato DD n. 111 del 20 Settembre 2023

Ed. 31.0 del 02 Ottobre 2023 (Rev. 22a 2017/2023) - Aggiornato Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 - Rivalutazione sanzioni

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La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico

ID 20684 | | Visite: 2008 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico

La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico / INAIL 2023

ID 20684 | 30.10.2023 / In allegato

Le reti di sensori indossabili e gli algoritmi di intelligenza artificiale offrono la possibilità di stimare accuratamente e in tempo reale il rischio biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi eseguite senza e con l’ausilio di tecnologie robotiche collaborative (HRC).

Tale opportunità permette di:

- superare alcuni limiti dei metodi tradizionali elencati negli standard internazionali di ergonomia;
- ottimizzare il controllo delle tecnologie HRC; informare i lavoratori sul loro stato fisico attraverso stimoli di feedback.

Eventuali interventi di ergonomia di concezione e correzione che usino questi approcci strumentali impatterebbero positivamente sulla riduzione dell’insorgenza delle malattie professionali a carico del sistema muscoloscheletrico.

_________

Introduzione
Le patologie correlate al lavoro a carico del sistema muscoloscheletrico
La normativa di riferimento
Approcci elencati negli standard internazionali di ergonomia: punti di forza e limiti
Le nuove opportunità offerte dal nuovo scenario dell’industria 4.0
Obiettivi

Trattazione: materiali e metodi
Le reti di sensori
Gli indici per il monitoraggio dell’impegno fisico del lavoratore
e per la valutazione del rischio biomeccanico
Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale

Risultati
Il tool sviluppato con il progetto SOPHIA
Il tool sviluppato con il progetto i-MELA

Conclusioni

Riferimenti bibliografici e sitografici

Riferimenti normativi

...

Fonte: INAIL

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Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)

ID 14332 | | Visite: 21371 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE

Vademecum utilizzo defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) / Rev. 3.0 Agosto 2023

ID 14332 | Rev. 3.0 dell'11 Agosto 2023 / Vademecum ed infografica in allegato

Il presente elaborato analizza con il supporto di immagini e di schemi di facile lettura, le novità normative proprie della Legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, evidenziandone i requisiti formativi e di utilizzo dei c.d. “DAE”.

Update Rev. 3.0 dell'11.08.2023

In GU n.186 del 10.08.2023, pubblicato il Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici. (modifiche al Decreto 24 aprile 2013)

Paragrafo 7: Inserite Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita, di cui al Decreto 7 aprile 2023.

Vedi testo consolidato Decreto 24 aprile 2013

Update Rev. 2.0 del 24.07.2023

In GU n.171 del 24.07.2023, pubblicato il Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Il decreto definisce i criteri e le  modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel  rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

La Legge 4 agosto 2021 n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, pubblicata nella GU n.193 del 13.08.2021, entrata in vigore il 28.08.2021, prevede la definizione di un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori. Viene incentivata, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e prevede la in ambito scolastico della formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE Infografica

Inoltre, in allegato infografica della novella normativa contenente 10 schemi illustrativi e precisamente:

- Schema 1 - Articolo 1 Legge 116/2021
- Schema 2 - Articolo 2 Legge 116/2021
- Schema 3 - Articolo 3 Legge 116/2021
- Schema 4 - Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare
- Schema 5 - Articolo 4 Legge 116/2021
- Schema 6 - Articolo 5 Legge 116/2021
- Schema 7 - Articolo 6 Legge 116/2021
- Schema 8 - Articolo 7 Legge 116/2021
- Schema 9 - Articolo 8 Legge 116/2021
- Schema 10 - Articolo 9 Legge 116/2021

_______

Indice

1. Finalità Legge 116/2021
2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici [Rev. 2.0 2023]
3. Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
3.1 Caratteristiche dei DAE [Rev. 2.0 2023]
3.2 Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
4. Segnaletica [Rev. 2.0 2023]
4.1. Segnaletica indicativa italiana DAE [Rev. 2.0 2023]
4.2. Segnaletica internazionale identificativa dei DAE [Rev. 2.0 2023]
5. Modifiche alla legge n.120/2001
6. Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare utilizzo DAE
7. Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici [Rev. 3.0 2023]
8. Scuole secondarie di primo e secondo grado
9. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
10. Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni
11. Campagne di informazione e di sensibilizzazione
12. Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche
13. Uso del DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno)

Estratto

Finalità Legge 116/2021

L'articolo 1 prevede la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari - nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021 - per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Mira a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici.

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione del programma pluriennale di attuazione delle misure previste. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica.

Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.

Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messia disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali.

[...]

Schema 1 Articolo 1 – Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 1

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

Legge 4 agosto 2021 n. 116

Art. 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.


Schema 2 – Articolo 2 Legge 116/2021
Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 2

Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

Il Decreto 16 marzo 2023 definisce i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

L’allegato A del Decreto 16 marzo 2023 individua i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.

Caratteristiche dei DAE

I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

I suddetti dispositivi devono consentire l’esecuzione delle seguenti operazioni:

- analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
- ove la predetta analisi sia positiva, caricamento automatico dell’apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;
- registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio.

Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/ cinque minuti dall’arresto cardiaco.

L’installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell’anno.

Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Km2.

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:

a. la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata;

b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l’utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 116 del 2021, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, devono essere identificate, all’interno del territorio regionale, le seguenti aree:

- aree con particolare afflusso di pubblico;
- aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Va pertanto valutata, in considerazione dell’afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l’opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:

- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
- strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
- luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

In conformità a quanto indicato dal decreto ministeriale 18 marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:

- mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.

[...]

Segnaletica indicativa italiana DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano:

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 1

Segnaletica internazionale identificativa dei DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 2

Modifiche alla legge n.120/2001

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Articolo 54 del codice penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.

Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

Schema 3 – Articolo 3 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 3

[...]

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

L'articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE.

A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti

Art. 6. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.

Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza.

La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

 3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Schema 7- Articolo 6 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 7

...segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.08.2023 Decreto 7 aprile 2023 Certifico Srl
2.0 24.07.2023 Decreto 16 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 13.06.2023 Decreto 18 Maggio 2023 Certifico Srl
0.0 18.08.2021 --- Certifico Srl

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Decreto 10 ottobre 2023

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Decreto 10 ottobre 2023   Revisione delle tabelle delle malattie professionali

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023)

ID 20792 | 18.11.2023

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. 

(GU n.270 del 18.11.2023)

...

Art. 1. Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

...

- NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

- NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

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D.P.R 1124/1965 Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

D.P.R 1124/1965 Art. 3

L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.(3) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni. 

Aggiornamento Art. 3

(3) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"
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D.P.R 1124/1965 Art. 211.

L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.(4)
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Aggiornamento Art. 211

(4) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

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Vedasi Tabella confronto Decreto 21 aprile 2008 / Decreto 10 ottobre 2023

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

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12° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 20789 | | Visite: 1914 | Decreti Sicurezza lavoro

12  Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

12° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 20789 | 17.11.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale n.141 del 16 Novembre 2023

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

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Articolo 1 (Aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, le “procedure aziendali” relative ai “lavori autorizzati” della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 richiamato in premessa, vengono variate dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione A dell’elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2 (Soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, i “codici di riferimento aziendale” e i “programmi formativi” relativi alla formazione sui lavori della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 richiamato in premessa, vengono variati dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione B dell’elenco allegato al presente decreto.

Articolo 3 (Elenco delle aziende autorizzate)

1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il 12° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione di cui all’articolo 3, comma 1, del d.m. 4 febbraio 2011.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’11° elenco adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 citato in premessa.

Articolo 4 (Obblighi delle aziende autorizzate)

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato d.m. 4 febbraio 2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato d.m. 4 febbraio 2011, in capo alle medesime aziende.

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Fonte: MLPS

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Circolare INAIL 14 novembre 2023 n. 49

ID 20784 | | Visite: 1064 | Documenti Sicurezza

Circolare INAIL 14 novembre 2023 n. 49 / Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

ID 20784 | 16.11.2023

Oggetto: Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto interministeriale 25 settembre 2023. Requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico.

Quadro normativo

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Articolo 17, commi da 1 a 3: “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.
- Decreto interministeriale 25 settembre 2023: “Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato”.

Premessa

L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Allegato 1), ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

Come specificato dalla norma, il predetto Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

Il comma 2 del citato articolo 17 ha demandato a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, di stabilire I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In attuazione della suddetta disposizione, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale 25 settembre 2023, che ha affidato all’Inail la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo in argomento.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1, si forniscono le relative istruzioni operative.

A. Ambito di operatività del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:
1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:
a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui all’articolo 1, comma 7843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.

Al fine di verificare le cause e circostanze dell’infortunio è prevista una specifica procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.

B. Destinatari del Fondo

L’articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 stabilisce che i familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:
1. il coniuge4 superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e
2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.

In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
3. i genitori, anche adottanti e
4. i fratelli e le sorelle.

In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:
5. gli ascendenti di secondo grado.

In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

C. Dotazione del Fondo e importo del sostegno economico

Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 20246 e il sostegno economico è determinato in relazione alle risorse disponibili.

Per espressa previsione normativa8, l’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.

Il comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto a tal fine la relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.

D. Regime del sostegno economico

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 25 settembre 2023, la prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.

Con riguardo al regime fiscale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale stabilisce che il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione.

Si applica, pertanto, lo stesso regime già previsto per i benefici erogati a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il predetto decreto interministeriale precisa, inoltre, che il sostegno economico in argomento è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La precisazione è legata alla circostanza che l’assegno suddetto è in genere l’unica prestazione erogata dall’Inail in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, in quanto per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti di cui al predetto articolo 85, comma 1.

Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti.

E. Domande di accesso al Fondo e termini di presentazione

Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo, direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro i seguenti termini:

1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024, vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 202315;
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo16.

I termini indicati, per espressa previsione normativa, sono a pena di inammissibilità.

In caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.

Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente, che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.

È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente.

Nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.

Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

È prevista, infine, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela con il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e per delega alla riscossione”.

In merito alla delega alla riscossione, si precisa che la stessa richiede che la firma sia autenticata, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’autenticazione non è soggetta a imposta di bollo.

Per agevolare la compilazione delle istanze sono stati predisposti i moduli allegati in formato compilabile Mod. Istanza beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 4) e Mod. delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 5) aggiuntivi rispetto al modello di istanza già pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 ottobre 2023, n. 247.

F. Procedimento di erogazione del beneficio

Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative19.

Il termine suddetto decorre dalla ricezione, da parte della Sede Inail competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 settembre 2023, diretta ad accertare che il decesso sia riconducibile a infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento20.

Il procedimento istruttorio non richiede il visto sanitario, né alcuna valutazione medico-legale, in quanto il nesso causale tra l’evento lesivo e le attività indicate dalla norma è accertato nella relazione ispettiva.

Per gli eventi lesivi già trattati ai fini dell’erogazione dell’assegno una tantum in caso di morte di cui all'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la relazione ispettiva è stata acquisita a suo tempo, pertanto non sono necessarie ulteriori indagini.

Sono in corso di sviluppo da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale le implementazioni nell’apposita applicazione a supporto delle prestazioni per la gestione delle domande (individuate da apposita tipologia documentale) e la conclusione dei conseguenti procedimenti, con emissione del relativo provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza di accesso al beneficio.

Qualora risulti, successivamente all’erogazione del beneficio, la mancanza dei requisiti previsti per il suo riconoscimento, l’Inail procede al recupero del sostegno economico indebitamente corrisposto21, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, previa revoca del provvedimento di accoglimento della domanda opportunamente motivato.

Contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede Inail è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell’Inail competenti per territorio.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro novanta giorni dalla data di presentazione. Ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto, Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Il recupero delle eventuali somme indebite è affidato alle Avvocature territoriali dell’Istituto.

Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è a carico dell'Inail, sempre attraverso le predette Avvocature territoriali.

G. Gestione contabile e rendicontazione

L’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 25 settembre 2023 dispone che il sostegno economico erogato dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è anticipato dall’Inail.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del sostegno economico, l’Inail effettua la rendicontazione delle somme anticipate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede annualmente al rimborso.

Per la gestione contabile del beneficio in argomento, d’intesa con la Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo sono stati istituiti nel Piano dei conti i seguenti nuovi livelli VI:
U.7.02.03.01.001.27 Prestazione economica a carico del fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.02.01.001.15 Finanziamento dallo Stato per il fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.03.01.001.08 Reincassi della prestazione del fondo familiari infortuni studenti.

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Fonte: INAIL

A Guide To Respiratory Protection For The Asbestos Abatement Industry

ID 20776 | | Visite: 873 | Documenti Sicurezza Enti

A Guide To Respiratory Protection For The Asbestos Abatement Industry   EPA

A Guide To Respiratory Protection For The Asbestos Abatement Industry / EPA

ID 20776 | 15.11.2023 / EPA 560-OPTS-86-001 - 09-01-1986

This guide is intended to provide practical guidance in the selection and use of respiratory protection to persons who work in asbestos abatement. The recommendations in this guide will also apply to other working activities, such as maintenance or repair, where exposure or the potential for exposure to asbestos exists. Because of the well documented risk to health associated with asbestos and uncertainties surrounding the level which can cause disease, exposures must be controlled to the lowest level possible as determined by the most sensitive and reliable monitoring methods.

This guide is divided into five parts.

Part I is an introduction to the hazards associated with airborne asbestos and to the issues involving respiratory protection against asbestos.
Part II presents a model respiratory protection program for the asbestos abatement industry which both satisfies current Federal regulations and incorporates the most current information on appropriate respirators for use against airborne asbestos fibers.
Part Ill contains a checklist for developing or evaluating a respiratory protection program.
Part IV presents information on breathing air systems for supplied-air respirators.
Part V lists sources of help for problems involving respirator use.

EPA

Modalità di valutazione del rischio: Buona Prassi ENEL

ID 5708 | | Visite: 19416 | Buone Prassi

Buona Prassi ENEL 0

Modalità di valutazione del rischio / Buona Prassi ENEL Validata MLPS

ID 5708 | 01.04.2018 / In allegato

Progetto operativo - Enel Produzione SpA - Buona Prassi validata MLPS 2012

Le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 2, lettera V) decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente Istruzione operativa “Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo” fornisce le modalità operative da seguire per l'esecuzione della valutazione dei rischi non misurabili e misurabili per la sicurezza e per la salute ai quali risulta esposto il personale della divisione Generazione ed Energy Management.

L’istruzione operativa per ogni rischio indica i criteri specifici per la valutazione del rischio iniziale e del rischio residuo i cui risultati dovranno essere riportati nella scheda sintetica di valutazione che sarà parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio dell’Unità Produttiva.

1. Introduzione

Il recente Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08., ha confermato la centralità dell’analisi dei rischi quale elemento per la gestione della sicurezza dei lavoratori, innovando l’oggetto della valutazione e ponendo l’obbligo di valutare in modo preliminare “tutti i rischi” presenti in azienda. L’individuazione e la valutazione dei rischi, obbligo non delegabile del datore di lavoro, resta per Enel l’elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale, adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività ed efficacia dei sistemi di tutela in ogni suo ambiente di lavoro.

Con l'adozione inoltre di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme allo standard OHSAS 18001, l’azienda si propone, insieme al consolidamento dei risultati di quanto già applicato in passato, di affrontare con una visione globale e in un'ottica di miglioramento continuo, la gestione della sicurezza e della protezione della salute di quanti operano presso le nostre strutture.

E’ in quest’ottica che la Divisione Generazione ed Energy Management (GEM) di Enel ha recentemente rivisto il proprio sistema di gestione della sicurezza, implementando e rendendo innovativa per alcuni aspetti la metodologia alla base del processo di valutazione dei rischi e di definizione delle misure di controllo.

Tale processo, sviluppato dalle Unità Produttive della Divisione GEM, è operazione congiunta, in relazione a specifici compiti e responsabilità, di tutte le figure che concorrono alla realizzazione del “sistema della sicurezza sul lavoro”: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori tutti, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione, incaricati alla gestione delle emergenze, primo soccorso, ecc.

Nel seguito si intende descrivere le fasi principali che hanno reso la metodologia in questione un esempio ascrivibile alle “buona pratiche” nel processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori che vede come elemento innovativo la possibilità di definire, per ciascuna tipologia di rischio misurabile e non misurabile presente negli ambienti di lavoro Enel e per ogni gruppo omogeneo di lavoratori,

- sia il rischio così come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e sul quale si basa la classificazione dei lavoratori, l’eventuale sorveglianza sanitaria, la pianificazione degli interventi per il miglioramento continuo della sicurezza, ecc. 
- sia un rischio residuo, alla cui definizione concorrono anche quei presidi di prevenzione e protezione non considerati nella valutazione del rischio iniziale attraverso l’introduzione di specifici coefficienti riduttivi (Ki), la cui entità è funzione dell’attuazione e dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.
________

2. La valutazione del rischio

2.1 Rischio Iniziale

Il rischio è generalmente riconducibile ad un valore R, di solito variabile tra 1 e 16, dato dal prodotto della probabilità P, o frequenza di un dato evento, per la magnitudo o gravità M delle conseguenze dell’accadimento.

Ri = P x M Tale modello è stato applicato in Enel GEM seguendo modalità diverse in base alla classificazione dei rischi:

- misurabili (rumore, agenti chimici, vibrazioni, ecc.) o
- non misurabili (elettrico, caduta, urto, lavoro notturno, ecc.).

Per i rischi misurabili, i cui effetti sono “dose dipendenti”, il rischio è funzione dell’Esposizione, o meglio del valore numerico ottenuto dal rapporto tra l’Esposizione e il TLV (Valore limite soglia) del singolo agente, che è stato denominato Indice di Rischio (IR) e da cui, per mezzo di una funzione, è ricavato il rischio iniziale del rischio (Ri). Ri assume il valore 16 in corrispondenza di IR = 1 Per i rischi misurabili, i cui effetti sono di tipo “stocastico” (agenti cancerogeni e mutageni), il valore di R è calcolato attraverso l’utilizzo di un modello a matrice in cui M assume il valore massimo, mentre P è stimato in base alle risultanze della trattazione statistica dei dati di monitoraggio biologico (IBE) di lavoratori potenzialmente esposti Per i rischi non misurabili, il rischio iniziale è valutato tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e del danno atteso o magnitudo . In maniera schematica il processo valutativo si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo del rischio iniziale Ri; 
- normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16]; 
- individuazione e programmazione degli interventi di tipo “hardware” per la riduzione del rischio alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08;
- individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione, uso di dispositivi di protezione collettivi ed individuali,). L’individuazione degli interventi “hardware” e “software” sono pianificati e attuati secondo un ordine di priorità correlato al valore di Ri secondo le tabelle che seguono.

Buona Prassi ENEL

I criteri di attribuzione della magnitudo e della probabilità per i rischi non misurabili, di calcolo dell’indice di rischio per i rischi misurabili e le relative tabelle normalizzazione del rischio sono descritti nella IO 4.3.1 “Criteri di valutazione dei rischi non misurabili e misurabili” allegata.

La scala di normalizzazione da 1 a 16, oltre a dare indicazioni sull’entità del rischi, offre anche il vantaggio di stabilire dei valori di soglia, uguali per tutti i rischi, in base ai quali definire se il livello di rischio è ritenuto: accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6≤Ri≤12) o inaccettabile (Ri=16).

Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R≤4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di valutazione del rischio. Altrimenti, il Datore di Lavoro (DdL), supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), valuta la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione di cui sopra.

Il seguente diagramma di flusso riassume le modalità adottate per la valutazione del rischio iniziale Ri.

Buona Prassi ENEL 1

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI
3. ATTRIBUZIONE DELLA MAGNITUDO E DELLA PROBABILITÀ AI RISCHI MISURABILI E NON MISURABILI
3.1. GENERALITÀ
3.1.1 PREREQUISITO CONFORMITÀ LUOGHI DI LAVORO
3.1.2 PREREQUISITO CONFORMITÀ MACCHINE E ATTREZZATURE
3.1.3 INDICATORE INFORTUNISTICO
3.2. RISCHI NON MISURABILI
3.2.1 RISCHIO ELETTRICO
3.2.2 MOBILITA’
3.2.3 RISCHIO ESPLOSIONE
3.2.4 RISCHIO IDRAULICO
3.2.5 RISCHIO INCENDIO
3.2.6 LAVORO NOTTURNO
3.2.7 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
3.2.8 VIDEOTERMINALI
3.2.9 STRESS DA LAVORO
3.2.10 RISCHIO BIOLOGICO
3.2.11 RISCHIO AZIONE TERMICA
3.2.12 RISCHIO URTO, SCHIACCIAMENTO, TAGLIO
3.2.13 RISCHIO CADUTA
3.2.14 RISCHIO SCIVOLAMENTO
3.2.15 RISCHIO SEPPELLIMENTO
3.2.16 RISCHIO AZIONE DA AGENTI NOCIVI
3.2.17 RISCHIO PED
3.2.18 RISCHIO LUOGHI CONFINATI
3.2.19 RISCHIO LAVORI AD ALTA QUOTA
3.2.20 RISCHIO LAVORI IN ALTEZZA
3.2.21 RISCHIO FUMO PASSIVO
3.2.22 RISCHIO ALCOOL
3.2.23 RISCHIO STUPEFACENTI
3.2.24 RISCHIO LAVORATRICI MADRI
3.2.25 RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE DA SALDATURA
3.2.26 RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE COERENTI
3.3. RISCHI MISURABILI DOSEDIPENDENTI
3.3.1 RISCHIO FIBRE AERODISPERSE (amianto, ceramiche, lana di roccia e di vetro)
3.3.2 RISCHIO STRESS DA CALORE
3.3.3 RISCHIO STRESS DA FREDDO
3.3.4 RISCHIO CHIMICO
3.3.5 RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
3.3.6 RISCHIO RUMORE
3.3.7 RISCHIO VIBRAZIONI
3.4. RISCHI MISURABILI NON DOSEDIPENDENTI
3.4.1 RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI CON FREQUENZA TRA 0 E 3 GHz
3.5. RISCHIO SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
3.5.1 RISCHIO RADIOATTIVITA’
4. ALLEGATI
4.1. TABELLA RIASSUNTIVA COEFFICIENTI ABBATTIMENTO RISCHI

Buone prassi D.Lgs. 81/08
...

Art. 2 Definizioni
...
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione
...

Art. 15 Misure generali di tutela
...
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

ENEL 2012

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Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE) 2021

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Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation  RNLE  2021

Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE) / Update 2021

ID 19958 | 12.07.2023 / In attachment

This 2021 manual is an updated version of the Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE) published in 1994.

This update of the RNLE manual corrects typographical errors in the previous version and is reformatted to be searchable and 508 compliant. Specific changes are summarized on page xi.

Publication of the RNLE in 1994 generated substantial interest among researchers and field safety professionals, and has contributed to improved risk assessments for manual lifting jobs.

A notable improvement included validating the task variables used to compute the Recommended Weight Limit (RWL).

Additional studies validated the Lifting Index (LI) as a measure of risk for workers performing manual lifting jobs. Based on the findings from these studies, the LI calculated from the RNLE is well-regarded as a valid and practical tool for assessing the risk of low back disorders associated with most twohanded manual lifting tasks. In addition, surveys have shown that certified professional ergonomists in the United States and many other English-speaking countries recognize the RNLE as an effective ergonomic risk assessment tool.

The RNLE has contributed greatly to ergonomic risk assessments and prevention of work-related low back disorders. It has served as the basis for standard setting by the International Organization for Standardization (ISO) for their standard 11228-1 as well as the industry trade associations, Automotive Industry Action Group and Society of Automobile Engineers, for their Ergonomic Guidelines for Small Lot Delivery Operations.

As a direct result of the wide application of the RNLE in assessing manual lifting tasks, many other LI values, such as the sequential LI, variable LI, and cumulative LI have been developed and validated by the research community.

The 1994 version of the manual will be archived online by NIOSH as a permanent record.

For citation of the RNLE applications manual, use the citation suggestion provided in the updated manual. Finally, the significant contributions of the late Dr. Thomas R. Waters and the late Dr. Arun Garg to the development of the RNLE and their efforts to validate associated outcomes of the RNLE are gratefully acknowledged. The RNLE is anticipated to continue serving workers and employers well by contributing to the prevention of low back disorders, which are common and costly musculoskeletal health problems in the workplace.

Extract

1 The revised lifting equation

This section provides the technical information for using the revised lifting equation to evaluate a variety of two-handed manual lifting tasks. Definitions, restrictions/limitations, and data requirements for the revised lifting equation are also provided.

1.1 Definition of Terms

1.1.1 Recommended Weight limit (RWL)

The RWL is the principal product of the revised NIOSH lifting equation. The RWL is defined for a specific set of task conditions as the weight of the load that nearly all healthy workers could perform over a substantial period of time (e.g., up to 8 hours) without an increased risk of developing lifting-related LBP. By healthy workers, we mean workers who are free of adverse health conditions that would increase their risk of musculoskeletal injury. The RWL is defined by the following equation:

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

A detailed description of the individual components of the equation are provided in Section 1.3.

[...]

1.3 The Equation and Its Function

The revised lifting equation for calculating the Recommended Weight Limit (RWL) is based on a multiplicative model that provides a weighting for each of six task variables. The weightings are expressed as coefficients that serve to decrease the load weight to be lifted under ideal conditions. The RWL is defined by the following equation:

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Where:

Equation

[...] 

3.2 Jobs Performed a Few Times per Shift

3.2.1 Loading Punch Press Stock, Example 1

3.2.1.1 Job Description

Figure 5 illustrates a common oversight in physically stressful jobs. A punch press operator routinely handles small parts, feeding them into a press and removing them. A cursory view of this task may overlook the fact that once per shift the operator must load a heavy reel of supply stock (illustrated at floor height) from the floor onto the machine. The diameter of the reel is 30 inches, the width of the reel between the worker’s hands is 12 inches, and the reel weighs 44 lbs. significant control of the load is required at the destination of the lift due to the design of the machine. Also, the worker cannot get closer to the roll (i.e., between the legs) because the roll is too awkward.

Figure 5 Loading Punch

Figure 5: Loading Punch Press Stock, Example 1

[...]

3.2.2 Loading Supply Rolls, Example 2

3.2.2.1 Job Description

With both hands directly in front of the body, a worker lifts the core of a 35-lb roll or paper from a cart, and then shifts the roll in the hands and holds it by the sides to position it on a machine, as shown in Figure 8. Significant control of the roll is required at the destination of the lift. Also, the worker must crouch at the destination of the lift to support the roll in front of the body, but does not have to twist.

Figure 8 Loading Supply

Figure 8: Loading Supply Rolls, Example 2

[...]

3.3 Single Task, Performed Repetitively

3.3.1 Package Inspection, Example 4

3.3.1.1 Job Description

The job illustrated in Figure 13 consists of a worker inspecting compact containers for damage on a low shelf, and then lifting them with both hands directly in front of the body from shelf 1 to shelf 2 at a rate of 3/min for a duration of 45 minutes. For this analysis, assume that (1) the worker cannot take a step forward when placing the object at the destination, due to the bottom shelf, and (2) significant control of the object is required at the destination. The containers are of optimal design, but without handles. (For classification, refer to Table 6).

Figure 13 Package Inspection

Figure 13: Package Inspection, Example 4

...

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CDC NIOSH 2021
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Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità INAIL 2023

ID 20742 | | Visite: 1276 | Documenti Sicurezza

Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanit  Inail

Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità INAIL 2023 / Vol. I e II

ID 20742 | 08.11.2023 / In allegato

I volumi raccolgono gli Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail e rappresentano un momento di riflessione scientifica condivisa da tutta la comunità dei medici dell’Istituto, a cui per la prima volta sono stati affiancati i contributi dei professionisti sanitari non medici.

I volumi degli Atti - in tutte le sezioni - rappresentano chiaramente come l’attività di ricerca, anche della Sanità Inail, rifletta la varietà e la complessità attuale del mondo del lavoro e della società civile. Anche il servizio pubblico sanitario Inail del terzo millennio impone lo sviluppo di nuove capacità, sia una rinnovata conoscenza della varietà degli scenari lavorativi, sia una nuova competenza ed un nuovo e moderno tecnicismo, al fine di gestire le nuove sfide e le complessità a esse connaturate.

...

Fonte: INAIL

Invecchiamento attivo sul lavoro | Indice WAI | Metodo ARAI

ID 6421 | | Visite: 14170 | Documenti Riservati Sicurezza

Work Ability Index  WAI  2023

Invecchiamento attivo sul lavoro | Work Ability Index (WAI) | Age Risk Assessment Index (ARAI) / Rev. Luglio 2023

ID 6421 | Rev. 1.0 del 22.07.2023 / Documento completo allegato

Il presente elaborato, allegato, illustra il calcolo:
- dell'indice WAI Work Ability Index,
- dell'indice WAI Work Ability Index Versione BAuA
- il metodo ARAI - Age Risk Assessment Index

attraverso i quali è possibile eseguire una valutazione numerica del rischio invecchiamento pesata in relazione all’età (tipo "markers"). In allegato, inoltre, documentazione di riferimento e modello editabile di questionario per il calcolo indice WAI.

La Valutazione del rischio invecchiamento attivo sul lavoro, è un obbligo per i Datori di Lavoro e i Consulenti già a partire da oggi per tutti i rischi legati all'avanzare dell'età. Infatti l'invecchiamento della popolazione nell'età lavorativa è cresciuto notevolmente nell'ultimo ventennio a seguito dell'aumento dell'età pensionabile.

L'EU-OSHA nel 2016-2017 ha lanciato la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri con degli obiettivi che possono essere così sintetizzati:

- promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa;
- prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa;
- offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
- incoraggiare lo scambio d’informazioni e buone prassi.

Promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute contribuisce a mantenere una forza lavoro più sana e motivata, riduce l’avvicendamento del personale e l’assenteismo e migliora la produttività aziendale.

Alcuni dati emersi da una recente indagine europea dimostrano che:

- la tendenza all’invecchiamento cambia a seconda del settore di attività;
- i settori che risentono meno dell’invecchiamento lavorativo sono l’elettronica, le telecomunicazioni, i settori bancario e assicurativo;
- la popolazione attiva oltre i 45 anni presenta un livello di capacità lavorative mediocre e scadente a rischio di aumentare con l’avanzare dell’età.

La capacità lavorativa e il suo rapporto con l’invecchiamento possono essere valutati con appositi strumenti di monitoraggio, uno dei quali è l’indice WAI.

1. L’indice WAI

Rappresenta la valutazione da parte dello stesso lavoratore circa la propria capacità di lavoro e mostra una buona correlazione con i riscontri clinici.

Aiuta ad individuare quali lavoratori abbisognano del supporto del Medico del Lavoro; in tal modo si possono definire gli interventi più appropriati, sia a livello organizzativo che personale, volti a prevenire una prematura diminuzione della capacità di lavoro stessa.

È calcolato sulla base delle risposte date alle domande del questionario, che prendono in considerazione sia le richieste fisiche e mentali del compito lavorativo che lo stato di salute e le risorse del lavoratore (in allegato fac simile questionario calcolo WAI in formato .doc editabile riservato Abbonati).

Azioni e miglioramenti connessi all’età, necessari sui luoghi di lavoro, devono essere definiti - nel Documento della Valutazione dei Rischi (DVR)- come “gestione dell’età”, con un ampliamento dell’interpretazione dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
[...]

Questionario WAY

Nel DVR possono essere individuate alcune misure per gestire l’età lavorativa. Alcuni esempi in questa direzione sono:

- La riduzione del carico di lavoro fisico;
- L’introduzione di brevi pause tra i processi lavorativi;
- La valutazione dei rischi per la salute quando si pianificano i turni di lavoro con rotazione rapida (2-3 gg);
- Forme d’impiego flessibili;
- Ripartire le prestazioni di lavoro tra lavoratori giovani e anziani;
- Controllo dell’illuminazione e del rumore;
- Migliorare l’ergonomia dei macchinari.

[...]

3. CHRODIS+

CHRODIS PLUS è un'iniziativa triennale (2017-2020) finanziata dalla Commissione Europea e dalle organizzazioni partecipanti.

I capisaldi di CHRODIS PLUS: questa azione comune sensibilizza sul fatto che in un'Europa che promuove la salute, priva di malattie croniche prevenibili, morti premature e disabilità evitabili, le iniziative relative alle malattie croniche dovrebbero basarsi su quattro capisaldi:

- la promozione della salute e la prevenzione primaria come mezzo per ridurre il peso delle malattie croniche empowerment del paziente
- affrontare il declino funzionale e la qualità della vita come principali conseguenze delle malattie croniche
- rendere i sistemi sanitari sostenibili e reattivi all'invecchiamento della nostra popolazione associato alla transizione epidemiologica
[...]

Allegato questionario WAY adottato

4. Lo strumento di calcolo BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Un nuovo metodo di calcolo sulla base di due fattori di BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Il WAI è stato sviluppato negli anni '80 dall'Istituto finlandese per la salute sul lavoro in assenza di uno strumento idoneo a misurare soggettivamente l'abilità al lavoro. Lo strumento è stato originariamente applicato per condurre ricerche sull'età pensionabile graduale in diversi gruppi professionali. La capacità lavorativa è definita come il potenziale di una persona di gestire il proprio lavoro, tenendo conto delle risorse mentali e fisiche della persona.

Il questionario WAI è disponibile gratuitamente. Può essere utilizzato come strumento di screening self-report per i dipendenti o in dialogo con il medico del lavoro, nonché per la ricerca scientifica sulla capacità lavorativa.

Nel WAI vengono valutati sette indicatori sulla base di 10 domande. In passato, questi indicatori venivano sommati per formare un indice totale con valori compresi tra 7 e 49 punti:

(WAI 1) Abilità lavorativa attuale confrontata con la migliore nel corso della vita
(WAI 2) Capacità lavorativa in relazione alle esigenze del lavoro
(WAI 3) Numero di malattie diagnosticate da un medico
(WAI 4) stima dell'invalidità lavorativa dovuta a malattie
(WAI 5) Congedo per malattia nell'ultimo anno (12 mesi)
(WAI 6) Prognosi personale di capacità lavorativa tra due anni
(WAI 7) Risorse mentali

Tuttavia, diversi recenti studi sulla struttura psicometrica del WAI hanno dimostrato che l'assunta unidimensionalità non può essere supportata. Di conseguenza, la maggior parte degli studi internazionali conclude che il WAI si basa su due fattori.

Per la Germania, anche i risultati dello studio rappresentativo "Study on mental health at work (S-MGA)" hanno identificato due fattori per il WAI:

1. Capacità e risorse lavorative soggettive in base agli indicatori (WAI 1), (WAI 2), (WAI 6) e (WAI 7)

2. Fattore relativo alla salute basato sugli indicatori (WAI 3), (WAI 4) e (WAI 5)

Questi risultati chiamano in causa una sommatoria degli indicatori del WAI a un indice totale.

È stato inoltre dimostrato che i sette indicatori WAI hanno un diverso grado di influenza sulla capacità lavorativa.

Per questi motivi, presso BAuA è stato sviluppato un nuovo metodo di calcolo per la determinazione ponderata di due fattori WAI. Inoltre, vengono presentate le attuali tabelle dei valori standard per entrambi i fattori:

- separati per genere e fascia di età (31–40, 41–50 e 51–60 anni)
- basate sui dati della popolazione attiva in Germania.

Per facilitare l'applicazione del nuovo metodo a livello pratico, è disponibile qui uno strumento di calcolo.

Lo strumento di calcolo BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Con l'ausilio di questo strumento di calcolo, dopo aver inserito le risposte fornite dai soggetti/collaboratori ai singoli indicatori dell'Indice di Capacità Lavorativa (WAI), vengono emessi separatamente i valori ponderati per i fattori “Capacità e risorse lavorative soggettive” e “Condizioni di salute”. 

Per le persone di età compresa tra i 31 e i 60 anni è previsto anche un confronto specifico per genere con i valori standard di un campione rappresentativo di dipendenti soggetti a contributi previdenziali in Germania.
[...]

5. Age Risk Assessment Index - ARAI®  (Contec AQS)

Il nuovo metodo per la valutazione dei rischi in riferimento all’età definito Age Risk Assessment Index– ARAI® viene calcolato in funzione di quattro variabili:

-  Gli esiti delle attività di verifica e controllo del rischio condotte nella specifica sezione del DVR a cui si riferisce la valutazione, la Probabilità di accadimento del rischio preso in considerazione e il Danno dello stesso,

-  l’Indice di capacità di Lavoro calcolato con la somministrazione del questionario agli addetti, sia in modalità come da metodo originario con coinvolgimento del MC, sia con modalità diversa, tramite intervento del SPP per poter incrociare e verificare i dati statistici (WAII)

-  e infine il livello di Esposizione degli operatori al rischio preso in considerazione.

 

ARAI® = P x D x WAIIn x E

 

___________

EU-OSHA: il WAI
...
La capacità lavorativa può essere valutata mediante il Work Ability Index (WAI, indice della capacità lavorativa), uno strumento d’indagine soggettiva che si compone di sette elementi. Il punteggio WAI varia tra 7 e 49, dove il punteggio migliore è quello più alto. Il punteggio WAI si classifica in scadente, mediocre, buono ed eccellente. L’indice WAI ha un alto valore predittivo: il 60 % di coloro che hanno ottenuto un punteggio WAI scadente all’età di 45-57 anni, percepiva dopo 11 anni una pensione per incapacità lavorativa. L’indice WAI è stato tradotto in 26 lingue ed è ampiamente utilizzato nelle diverse culture di tutto il mondo.

La capacità lavorativa tende a diminuire con l’età, anche se i valori medi della popolazione attiva compresa tra 20 e 65 anni restano nelle categorie “buona” ed “eccellente”. Tuttavia, circa il 30% dei lavoratori di sesso maschile e femminile oltre i 45 anni di età mostra un calo pronunciato dell’indice WAI, sia per gli operai che per gli impiegati. Inoltre, la tendenza all’invecchiamento dell’indice WAI cambia a seconda del settore economico. La capacità lavorativa sembra essere più bassa nel settore dell’allevamento e dell’agricoltura, dell’industria del legno, dell’industria metallurgica, dei trasporti, dei servizi sociali, e in alcuni paesi fra il corpo docente. I settori che offrono la migliore compatibilità tra lavoro e risorse individuali sono l’elettronica e le telecomunicazioni, così come i settori bancario e assicurativo.

Le differenze individuali relative alla capacità lavorativa aumentano con il passare dell’età. Una popolazione attiva oltre i 45 anni è molto eterogenea rispetto ai lavoratori più giovani. Circa il 15-30% dei 45enni ha un punteggio dell’indice WAI di livello mediocre o scadente. Questi rischiano di perdere la loro capacità lavorativa a meno che non vengano prese le necessarie azioni preventive e correttive.

La tendenza a una ridotta capacità lavorativa con l’età è dovuta alle difficoltà di adeguare i cambiamenti dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti delle risorse individuali. Il mondo del lavoro sembra svilupparsi autonomamente senza seguire necessariamente la via dei normali processi di invecchiamento dell’uomo.

________

The Work Ability Index (WAI) is an instrument used in occupational health care and research to assess work ability of workers during health examinations and workplace surveys. The purpose of WAI is to help define necessary actions to maintain and promote work ability. The scoring system of the questionnaire categorises work ability, with recommendations for action provided for each category. Appropriate action can then be taken to prevent declining work ability.

The Work Ability Index (WAI) is a validated instrument that assesses the individual work ability of an employee. It is based on practical occupational health care research.

Through a self-assessment questionnaire, the WAI measures a worker’s work ability and helps define necessary measures for maintaining and promoting work ability, as it helps to detect, as early as possible, work-related health risks. Appropriate action can then be taken, including occupational healthcare to prevent declining capacity and early retirement.

The WAI questionnaire covers the following dimensions of individuals:

- their current work ability compared with their lifetime best;
- their work ability in relation to the demands of the job;
- the number of diagnosed illnesses or limiting conditions from which they suffer;
- their estimated impairment owing to diseases/illnesses or limiting conditions;
- the amount of sick leave they have taken during the last year;
- their own prognosis of their work ability in 2 years’ time.

Each answer has a different score, with users calculating their total points to determine their final score. The minimum is 7, the maximum is 49. The four categories of scores and the objectives of the measures to be taken are as follows:

- 7 - 27 points (bad) - restore work ability;
- 28 - 36 points (moderate) - improve work ability;
- 37 - 43 points (good) - support work ability;
- 44 - 49 points (very good) - support work ability.

The results can easily be interpreted thanks to a grid, which also gives appropriate recommendations for action.

Ulteriori informazioni: 
The WAI was developed in 1998 by a working group consisting of members of FIOH and The Finnish Post Ltd, led by Professor Juhani Ilmarinen, departmental director of FIOH at the time.
The tool is available from a number of websites and has been used and disseminated largely by occupational safety and health institutes from all over Europe over the past 15 years. It has been translated into 24 languages, but it is not easy to find a simple, user-friendly format for this tool.

FIOH (Finnish Institute of Occupational Health)
...
[...]
segue in allegato
 
Fonti:
EU-OSHA
BAuA
CHRODIS+
AIFOS - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2017
FIOH (Finnish Institute of Occupational Health)
ARAI® (Contec AQS)
_______

Certifico srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
 
Matrice revisioni
 
Rev. Data Oggetto  Autore
1.0 22.07.2023 Strumento di calcolo BAuA per il WAI
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Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro: Metodo di prova B.C.R.A.

ID 17957 | | Visite: 7043 | Documenti Riservati Sicurezza

Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro   Metodo di prova B C R A

Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro: Metodo di prova B.C.R.A. / Tortus

ID 17957 | 30.10.2022 / Documenti in allegato

Il rischio di caduta in piano da scivolamento rappresenta oggi un rischio normato dal D. Lgs. 81/2008 che il datore di lavoro è obbligato a valutare, per identificare adeguate misure di miglioramento.

Il Documento illustra il metodo di prova B.C.R.A. Rep. CEC.6/81 per la misura dell’attrito dinamico delle pavimentazioni, con:

- Estratto normativo IT;
- Estratto B.C.R.A. Rep. CEC.6/81;
- Modello report esempio Istituto Giordano (si ringrazia).

Il D.Lg. 81/2008 prevede che all’Allegato IV che “1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.”

Non sono presenti riferimenti diretti inerente la resistenza allo scivolamento dei pavimenti relativa o metodi normati/UNI/altro per i luoghi di lavoro in IT.

Il D.M. LL PP. 236/89, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (GU n. 145 del 23 giugno 1989 S.O. n. 47),  al paragrafo 8.2.2 riporta che il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81 deve essere utilizzato per misurare il coefficiente d attrito (denominato anche “Tortus Test” / con dispositivo Tortus) (Fig. 1).

Il metodo, è, quindi, di applicazione vincolante per gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata.

Può essere utile riferimento per la misura del coefficiente di attrito per le pavimentazioni dei luoghi di lavoro (valido solo per pavimentazioni ceramiche).

D.M. LL PP. 236/89

8.2.2 Pavimentazioni

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori (valido solo per pavimentazioni ceramiche):

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

 I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con  materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale, che può essere effettuata in laboratorio o in situ, e fornisce la misura dell’attrito dinamico (µ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdrucciolevole.

Questa prova misura il coefficiente attraverso un dispositivo (Tortus / Tribometro) con un pattino standardizzato di cuoio o di gomma che viene fatto scivolare sulla pavimentazione da testare.

Il rischio scivolamento luoghi di lavoro   Metodo di prova B C R A    Fig  1

Fig. 1 - Dispositivo “Tortus”
...

La misura della scivolosità delle pavimentazioni dipende da diversi fattori che possono pregiudicare la sicurezza della superficie di camminamento e, tra questi, il Coefficiente d'attrito (dinamico) μ o Coefficient of Friction (CoF), rappresenta la forza che resiste al movimento tra due superfici ed è espressa dal rapporto:

μ = F/L

dove:

- μ è il coefficiente di attrito dinamico ed un valore adimensionale in quanto rapporto tra due forze,
- F è la forza orizzontale necessaria per mantenere il movimento tra le due superfici e
- L è la forza verticale o carico

Secondo il test B.C.R.A. i valori del Coefficiente di attrito (CoF) sono così suddivisi:

UN 3077 e UN 3082 Disposizione Speciale 375 ADR Tab  1

Parametri di prova dispositivo “Tortus”

Il test B.C.R.A. è eseguito utilizzando il dispositivo “Tortus”, e misurando il coefficiente di attrito dinamico tra l’elemento di scorrimento e la superficie da testare. Il “Tortus” scorre sulla superficie da testare ad una velocità di 17 mm/s.

L'elemento di scorrimento è ha un carico di 200 g.

...
segue in allegato

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Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica | INAIL 2023

ID 20728 | | Visite: 1491 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Le malattie asbesto correlate   Analisi statistica   INAIL 2023

Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica | INAIL 2023

ID 20728 | 06.11.2023 / In allegato

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

Fonte: INAIL

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Tabella rivalutazioni sanzioni violazioni SSL D.Lgs 81/2008

ID 20496 | | Visite: 11566 | Documenti Riservati Sicurezza

Tabella rivalutazioni sanzioni violazioni SSL D Lgs 81 2008

Tabella rivalutazioni sanzioni violazioni SSL D.Lgs 81/2008 (2013-2023) / Rev. 1.0 2023

ID 20496 | Rev. 1.0 del 05.11.2023 / In allegato documento completo e foglio di calcolo

Tabella riepilogativa e foglio di calcolo .xls degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oggetto di rivalutazione e maggiorazione dal 2013 al 2023.

Update Rev. 1.0 del 05 Novembre 2023
- Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023 - Rivalutazione ammende e sanzioni amministrative
Modificata data di efficacia, dal 1° luglio 2023, come precedentemente stabilito dal Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, al 06 Ottobre 2023, così come successivamente disposto dalla Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023, della rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, nella misura del 15,9%.

Il comma 4 bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge debbano essere rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Prima applicazione rivalutazione (9,6%) dal 1° luglio 2013 

Il Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), ha sostituito completamente l'articolo 306 c- 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e rivalutato per la prima volta le sanzioni SSL.

In base all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sede di prima applicazione la rivalutazione è avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% ed è stata applicata esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2013.

Seconda applicazione rivalutazione (1,9%) dal 1° luglio 2018 

Con Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018) la rivalutazione è avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura del 1,9% ed è stata applicata esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

A tale proposito è stata pubblicata la Lettera Circolare INL n. 314 del 22.06.2018 contenente le indicazioni operative per il personale ispettivo in merito alla rivalutazione di cui al Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018.

Maggiorazione 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dal 1° gennaio 2019

L’art. 1, comma 445 lett. d) L. n. 145/2018, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che gli importi gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale sono aumentati del 10%.

A riguardo è stata pubblicata dal INL la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019.

Terza applicazione rivalutazione (15,9%) dal 06 Ottobre2023

Con il Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 è stabilito che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, vengano rivalutate, a decorrere dal 06 Ottobre 2023 (modifica data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023) nella misura del 15,9%.

__________

Tabella - Rivalutazioni e maggiorazioni ammende e sanzioni violazioni SSL Dlgs 81/2008 (2013-2023)

Tabella   Rivalutazioni e maggiorazioni ammende e sanzioni 06 10 2023

[...] Segue in allegato

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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 11.2023

ID 20715 | | Visite: 2739 | Testo Unico Sicurezza

Testo Unico Sicurezza D Lgs  81 2008   11 2023

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 / Novembre 2023

ID 20715 | 05.11.2023 / In allegato

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 11.2023 (04 Novembre 2023)

Disponibile il testo coordinato Ingg. Amato e Di Fiore nell'edizione Novembre 2023. 

Download TUS Ed. 11.2023

Novità in questa versione:

- Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;

- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;

- Inserito il DLgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;

- Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;

- Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;

- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;

- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo - temperature elevate”;

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 - Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;

- Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)

- Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

MLPS - 04 Novembre 2023

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Il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008

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Agenti chimici: i valori limite UE di esposizione professionale TWA, STEL, BLV/BGV

ID 6016 | | Visite: 37897 | Documenti Riservati Sicurezza

SCOEL valori limite TWA STEL BVL

Agenti chimici: i valori limite di esposizione professionale (OELV) dell'UE: TWA, STEL, BLV/BGV / Rev. Luglio 2023

ID 6016 | Rev. 1.0 del 17.07.2023 / Documento completo allegato

La scheda ed i Documenti allegati forniscono un quadro generale dei metodi per l'elaborazione dei valori limite di esposizione professionale (OELV), quali TWA, STEL, BLV/BGV da parte dello Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale (SCOEL) istituito dall'UE.

Allegati la metodologia SCOEL dell'UE ed Esempi di raccomandazioni per Anilina e Formaldeide:

- SCOEL Metodology 2017 
- SCOEL Metodology 2013
Decisione 2014/113/UE
- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Il Comitato Scientifico per i Limiti dell'Esposizione professionale (SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)) è stato istituito nel 1995 dalla Commissione per valutare i potenziali effetti sulla salute dell'esposizione professionale alle sostanze chimiche attraverso l'individuazione di valori limite di esposizione professionale (Occupational Exposure Limit Values - OELVs).

Lo SCOEL è disciplinato dalla Decisione 2014/113/UE ed è composto da 21 membri esperti.

Il Comitato sostiene direttamente l'attività normativa dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sviluppa una conoscenza analitica comparativa di alta qualità garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su solide prove scientifiche.

Il Comitato assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione degli ultimi dati scientifici disponibili e nel raccomandare limiti di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da stabilire a livello dell'Unione ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio e al Parlamento europeo e della direttiva 2004/37/CE del Consiglio.

La preparazione di raccomandazioni scientifiche basate sulla salute per la Commissione sono utilizzate per sostenere iniziative normative sui valori limite di esposizione professionale (OELV) per i prodotti chimici sul posto di lavoro.

Durante questa procedura, i progetti di raccomandazioni di SCOEL vengono sottoposti a consultazione delle parti interessate per consentire alle stesse di inviare commenti e/o ulteriori dati.

I 21 membri dello SCOEL sono esperti altamente qualificati, specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi. Sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione le raccomandazioni e i pareri necessari per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di protezione dei lavoratori.

Lo SCOEL è disciplinato dalla decisione 2014/113/UE della Commissione del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 ottobre 2014, che allinea il suo funzionamento alle norme della Commissione relative ai gruppi di esperti.

La nomina dei membri per l'attuale mandato di SCOEL è basato su un invito aperto a manifestare interesse.

SCOEL OELV

Decisione 2014/113/UE

Decisione della Commissione del 3 marzo 2014 che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62/18 del 4.3.2014)

Articolo 1 Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Missione

1) La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.

2) Il comitato, sentito il segretariato di cui all’articolo 5, par­agrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

3) Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposi­zione professionale (LEP o OELs) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alla direttiva 98/24/CE e  della direttiva 2004/37/CE, comprendenti tra l’altro:

- la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),
- i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),
- i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).

I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:

- la probabilità di assorbimento cutaneo,
- il potenziale sensibilizzante,
- le proprietà cancerogene.
...

Il contributo dell’ECHA

L’ECHA e il relativo comitato per la valutazione dei rischi (RAC) forniscono consulenza nel quadro della valutazione delle sostanze chimiche prioritarie.

In questo modo viene dato sostegno al lavoro della Commissione nell’ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e della direttiva sugli agenti chimici per quanto concerne le azioni proposte tese ad adottare limiti nuovi o riveduti di esposizione professionale.

L’ECHA dispone di notevoli competenze interne e nel campo della SSL e ha rafforzato le competenze del RAC in questo settore.

A seguito dell’accordo stipulato con la Commissione, l’ECHA s’impegna a fornire pareri scientifici su non oltre cinque limiti di esposizione professionale l’anno, a partire dal 2019 e per un periodo di tre anni.

Informazioni aggiornate sulle sostanze delle quali è richiesta la valutazione e sui pareri del RAC sono disponibili alle pagine del sito web dell’ECHA sui limiti di esposizione professionale.

Prima dell’accordo in essere tra la Commissione e l’ECHA, nel periodo 2017-2018 è stato eseguito un progetto pilota nell’ambito del quale l’ECHA ha fornito pareri relativi ai limiti di esposizione professionale per cinque sostanze cancerogene.

Nel quadro della seconda revisione del regolamento REACH è stata proposta un’azione per migliorare l’interfaccia tra il regolamento REACH e la normativa in materia di SSL, ed è stata istituita una task force congiunta composta dal RAC dell’ECHA e dal Comitato Scientifico per i Limiti dell’Esposizione Professionale agli agenti chimici della DG EMPL (SCOEL) per migliorare la comprensione reciproca di metodi diversi e lavorare alla definizione di quelli scientifici comuni concordati.

Compiti dell’ECHA e del RAC

La Commissione decide a quali sostanze è necessario attribuire i limiti di esposizione professionale. Le decisioni sulle sostanze prioritarie sono oggetto di discussione in seno al gruppo di lavoro tripartito sulle sostanze chimiche che comprende esperti degli Stati membri nonché rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. I limiti di esposizione professionale vengono stabiliti secondo un processo graduale.

Dopo l’incarico di valutazione di una sostanza assegnato dalla Commissione, l’ECHA redige per il RAC una relazione scientifica sulla base dei dati scientifici disponibili e di tutte le informazioni pertinenti raccolte mediante un invito a presentare prove. A quel punto la relazione è sottoposta a consultazione.

Il RAC formula il proprio parere sulla base di una revisione della relazione scientifica dell’ECHA e sulle informazioni acquisite nel corso della consultazione. Durante il processo di formulazione del parere, la relazione scientifica dell’ECHA costituisce un allegato a sostegno del parere del RAC che viene trasmesso alla Commissione.

Vedi: Guidance for preparing a scientific report for health-based exposure limits at the workplace

Fig  1   Comitati ECHA  Valutazione sostanze chimiche  e Commissione UE  Sostanze chimiche lavoro

Fig. 1 - Comitato ECHA (Valutazione sostanze chimiche salute umana e ambiente) e Commissione UE (Sostanze chimiche lavoro)
RAC - Risk Assessments Committee
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale (SCOEL) 2017

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale  SCOEL  2017

Valutazione dell'esposizione professionale

L'uso corretto di un OEL per interpretare correttamente i risultati di una valutazione dell'esposizione professionale dipende dalla strategia e dalla tecnica di campionamento, nonché dalla metodologia analitica e dal suo programma di controllo della qualità.

La strategia di campionamento è un aspetto cruciale nella valutazione dell'esposizione dei lavoratori e fa parte delle competenze chiave dell'igiene professionale.

La tecnica di campionamento è solitamente associata alla metodologia analitica e i suoi criteri di prestazione fanno parte dei requisiti generali per l'esecuzione delle procedure per la misurazione degli agenti chimici sul luogo di lavoro, come definito dalla norma tecnica EN 482.

Ogni aspetto della valutazione dell'esposizione dovrebbe essere condotto all'interno di un programma efficace di assicurazione della qualità (QA).

La metodologia analitica utilizzata dal laboratorio deve avere accuratezza, sensibilità e specificità necessarie per produrre risultati coerenti con l'OEL. Nell'analisi devono essere inclusi appropriati campioni di controllo di qualità e il laboratorio deve attenersi alle regole di controllo qualità di routine.

Il laboratorio dovrebbe partecipare al programma di controllo di qualità esterno. Non sono previste difficoltà di misurazione quando il limite di quantificazione del metodo si adatta ai requisiti stabiliti dalla EN 482 con una tolleranza di un decimo del limite superiore dell'OEL proposto.

1. TWA 8-Hour time weighted average (TWA) exposure limits

Introduzione

Per motivi pratici, è normale stabilire gli OEL in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore (tipico giorno lavorativo). Inoltre sono normalmente impostati sulla base di una settimana lavorativa nominale di 40 ore e per la durata di vita lavorativa. Sono espressi in unità di ppm (ml/m3) o mg/m3.

L'applicazione di questi OEL a giorni lavorativi diversa dai modelli di lavoro non standard (di periodi di lavoro diversi dalle 8 ore/g e 40 ore/h) potrebbe non essere semplice e non dovrebbe essere intrapresa se non su un parere di esperti. 

Nella metodologia di cui al documento allegato, per la derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale, non si trattano le strategie di misurazione per l'applicazione degli OEL sul posto di lavoro.

Tuttavia, SCOEL riferisce brevemente sui limiti di campionamento, analisi e rilevamento e, quando propone gli OEL, indica se le difficoltà di misurazione sono probabilmente ai livelli raccomandati.

Criteri per le raccomandazioni SCOEL sugli OEL

L'obiettivo di SCOEL è di formulare raccomandazioni, basate esclusivamente su prove scientifiche correnti, che portino all'istituzione di valori limite di esposizione per l'esposizione attraverso il percorso aereo, in modo tale che l'esposizione ripetuta per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per una durata di lavoro non risulti in effetti avversi sulla salute dei lavoratori.

Esempi di raccomandazioni (vedi allegato)

- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Ulteriori raccomandazioni potrebbero essere necessarie se è probabile un'esposizione significativa su percorsi diversi dall'inalazione. 

Inoltre, è intenzione di SCOEL proteggere la discendenza dei lavoratori, sebbene per molte sostanze vi sia una carenza di dati in relazione a questo aspetto.

Quando si stabiliscono dei limiti, è necessario tenere conto degli effetti collaterali che si manifestano a breve, lungo termine o oltre la fine della vita lavorativa.

2. Limiti di esposizione a breve termine (STEL)

Necessità di STEL

Un OEL TWA di 8 ore è il limite usuale raccomandato da SCOEL ai fini della prevenzione degli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'esposizione a una sostanza specifica.

Vi sono tuttavia sostanze per le quali un OEL TWA da 8 ore da solo fornisce una protezione insufficiente. In tali casi, SCOEL può decidere anche di raccomandare l'istituzione di un limite di esposizione a breve termine (STEL), che di solito comporta un periodo di riferimento di 15 minuti.

Gli STEL sono necessarie laddove gli effetti avversi sulla salute (immediati o differiti) non siano adeguatamente controllati dal rispetto di una TWA di 8 ore.

È probabile che ciò si verifichi per sostanze per le quali si osserva un effetto critico dopo una breve esposizione (ad esempio fastidio, irritazione, depressione del SNC, sensibilizzazione cardiaca) e dove l'OEL TWA per 8 ore è stabilito a un livello non molto inferiore alle esposizioni a che potrebbe esserci il rischio che si verifichino effetti a breve termine. Tale situazione sarà evidente da una prima revisione della base di dati.

Anche quando vi è conformità con un TWA di 8 ore, ci sarà una variabilità nell'esposizione intorno al valore medio quando le misurazioni sono effettuate su periodi più brevi.

SCOEL deriverà STEL in situazioni in cui è probabile che tali variazioni producano esposizioni a livelli sufficientemente elevati da innescare effetti avversi.

Gli obiettivi e la definizione di una STEL

Lo scopo di una STEL è prevenire effetti avversi sulla salute e altri effetti indesiderati (es. irritazione, prontezza compromessa, ridotta capacità di auto-salvataggio, fastidio) a causa di picchi di esposizione che non sono controllati dall'applicazione di un TWA di 8 ore limite.

Lo STEL è un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non dovrebbe verificarsi e di solito si riferisce a un periodo di riferimento di 15 minuti. Va notato che lo STEL non è un valore di "massimale" (i valori di "massimale" sono limiti a breve termine senza uno specifico periodo di riferimento temporale, il che implica che il limite non dovrebbe essere superato in qualsiasi momento durante il periodo di lavoro o turno).

GLi STEL sono concepiti per l'uso in normali situazioni di lavoro e non devono essere utilizzati come base per la determinazione delle misure di protezione da situazioni di emergenza.

Gli STEL dovranno essere integrati da altre precauzioni per le sostanze che potrebbero essere letali a concentrazioni molto elevate e per le sostanze i cui effetti tossici o irritanti sono pronunciati all'esposizione ad alte concentrazioni per periodi molto brevi.

3. Valori limite biologici basati sulla salute (BLV) 

Introduzione

La protezione della salute dei lavoratori esposti a sostanze chimiche si basa su due metodologie complementari per valutare l'esposizione: monitoraggio dell'aria e monitoraggio biologico.

Il monitoraggio biologico comporta la misurazione di sostanze e/o metaboliti in mezzi biologici e la misurazione degli effetti biologici indotti dalla sostanza.

I valori limite biologici (BLV) sono valori di riferimento per la valutazione dei potenziali rischi per la salute nella pratica della salute sul lavoro. Sono stabiliti sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili. Le concentrazioni di esposizione equivalenti a BLV generalmente non influiscono negativamente sulla salute dei lavoratori quando sono raggiunte regolarmente in condizioni di lavoro (8 ore/giorno, 5 giorni/settimana), eccetto nei casi di ipersensibilità.

In generale, gli OEL e i BLV sono basati su quantità simili di esposizione interna; in questo caso, il BLV è correlato a una media di gruppo.

L'interpretazione dei dati di monitoraggio biologico richiede esperienza nel campo della medicina del lavoro. Devono essere prese in considerazione considerazioni etiche. 

SCOEL valuterà la necessità di raccomandare un BLV per una particolare sostanza, caso per caso.

Approcci al monitoraggio biologico

I metodi biologici utilizzati per valutare l'esposizione e/o i rischi per la salute rientrano in due categorie principali:

1. Determinazione della sostanza o del suo metabolita in un mezzo biologico (monitoraggio dell'esposizione biologica). 

La maggior parte dei metodi rientra in questa categoria, con il mezzo di scelta solitamente sangue, urina, o occasionalmente aria espirata. Il metodo può essere specifico per una sostanza particolare o generale per un gruppo di sostanze correlate. Il livello determinato può riflettere un'esposizione su periodi di tempo molto diversi, a seconda della cinetica della sostanza, del mezzo coinvolto e del momento del campionamento.

Un metodo specifico di crescente applicabilità per misurare l'esposizione efficace è la determinazione di addotti macromolecolari di sostanze tossiche o dei loro metaboliti (ad esempio addotti all'emoglobina, all'albumina sierica o al DNA).

La determinazione degli addotti di emoglobina fornisce una misura integrata dell'esposizione interna efficace per un periodo di tempo più lungo, a causa della durata di vita degli eritrociti (~ 4 mesi).

2. Misura degli effetti biologici (monitoraggio degli effetti biologici)

Questa categoria comporta la misurazione dei parametri della risposta biologica (ad esempio l'attività della colinesterasi nel siero per gli organofosfati). 

I valori di TWA e STEL nella legislazione UE.

Uso dei valori nell'ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 Valori limite di esposizione professionale (estratto):

EINECS(1) CAS(2) NOME DELL'AGENTE CHIMICO VALORE LIMITE NOTAZIONE(3)
8 ore(4) Breve Termine(5)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
200-467-2 60-29 

Dietiletere

308 100 616 200  
200-662-2 67-64-1

Acetone

1210 500 - - -
200-663-8  67-66-3

Cloroformio

10 2 - - Pelle
200-756-3  71-55-6 

Tricloroetano, 1,1,1-

555 100 1110 200 -
--- ---

---

--- --- --- --- ---

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Notazione cutanea attribuita ai VLEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata. (TWA)
(5) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale l'esposizione non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria. (STEL)
(6) mg/m: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3)

La norma UNI EN 482:2021

UNI EN 482:2021

UNI EN 482:2021 Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base

La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta.

La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.

Legenda

OELs - Occupational Exposure Limits
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
TWA - Time Weighted Average
STEL - Short-Term Limits/Excursion Limits 
BLV - Biological Limit Values
BGV - Biological Guidance Values
LEP - Limite di Esposizione Professionale

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.07.2023 Contributo ECHA
SCOEL Metodology 2017 
SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)

SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)
Aggiornamento generale
EN 482:2021
Certifico Srl
0.0 22.04.2018 --- Certifico Srl

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Autorizzata dal Governo la ratifica del Protocollo OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 23 ottobre scorso, lo schema del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra nel 2014.

Il Protocollo impegna lo Stato a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nelle nuove forme di tratta degli esseri umani e sfruttamento lavorativo, a migliorare la protezione delle vittime e a fornire l'accesso al risarcimento. Inoltre è volto a rafforzare le azioni per la piena applicazione della Convenzione, con la finalità di sopprimere il lavoro forzato e obbligatorio anche nelle nuove forme (tratta di persone e sfruttamento dei lavoratori migranti), di assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci e di reprimere i responsabili del lavoro forzato ed obbligatorio.

A tal fine, si prevede che i Paesi aderenti elaborino una politica nazionale e un piano di azione che contengano linee d'intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti.

...

Fonte: MLPS

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Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023

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Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023

ID 20695 | 31.10.2023 / In allegato

Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023 - Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, entrato in vigore il 5 settembre scorso, che ha apportato modifiche rilevanti al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con cui in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86 sono stati operati il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

...

Fonte: INAIL

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