Legge 3 luglio 2023 n. 85
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Legge 3 luglio 2023 n. 85 / Conversione in legge Decreto Lavoro (DL 48/2023)
ID 19912 | 03.07.2023 / In allegato
Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
(GU n.153 del 03.07.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023
In allegato
- Legge 3 luglio 2023 n. 85 (GU n.153 del 03.07.2023)
- Testo del DL 48/2023 coordinato con La Legge di conv. 85/2023
- Atto camera 1238/2023
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Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:
Introduzione dell'Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata
Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata
Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata
Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi
Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale
Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria
Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro
Incentivi per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l'occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata
Incentivazione dell'uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)
Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica
Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)
Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000
Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico
Incremento, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici
Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro
Obbligo dell'applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center
Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.
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01.07.2023
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Il 29 giugno 2023, il Parlamento approva il testo della conversione in legge del decreto Lavoro. Il voto della Camera dei Deputati - 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti - chiude l'iter parlamentare del provvedimento, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari rientrano:
- l'estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
- la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
- maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
- il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro.
Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in "ex" mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l'inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell'assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l'obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell'assegno di inclusione.
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Modifiche al D.Lgs. 81/2008 / www.tussl.it in rosso le modifiche apportate in sede di conversione
Conversione in Legge 3 luglio 2023 n. 85 con modificazioni (DL 48/2023) |
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Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) |
Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) |
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; |
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»; |
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”; |
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”; |
c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: |
c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: |
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: |
e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: |
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: |
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: |
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: |
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: |
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”. |
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”. h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,». |
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Vedi Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.Lgs. 81/2008 ristrutturato 2023, consolidato con tutte le modifiche/integrazioni dal 2008 a Luglio 2023.
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