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Nota INL prot. n. 4817 del 06 Luglio 2023

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Nota INL prot  n  4817 2023

Nota INL prot. n. 4817 del 06 Luglio 2023

ID 20719 | 05.11.2023 / In allegato

Nota DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023 prot. n. 4817 

Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro.

Con nota prot. n. 6108 dell’8 giugno 2023 di codesta Direzione è stato chiesto il parere della Scrivente inerente ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, concernente l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale parere deve essere reso in relazione alla richiesta, presentata al Ministero del Lavoro dalla Regione Lombardia, Direzione generale welfare, prevenzione ambienti di vita e di lavoro, volta a “dirimere l’ambito di applicazione del decreto, ovvero se debba permanere nel catalogo delle professioni, e quindi secondo le specifiche regole dell’area della Formazione e Lavoro, o se debba essere ascritto alle regole di cui all’area Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

Considerato il tenore della suddetta richiesta, e fermi restando i profili di stretta competenza di questa Direzione, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente rammentare che, con l’art. 20, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 151/2015, è stato introdotto, al Capo I del Titolo III (Uso attrezzature di lavoro e DPI) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’art. 73-bis relativo alla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e al rilascio dei patentini di abilitazione, il cui comma 2 così dispone: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione (il D.M. 7 agosto 2020, n. 94, riprende l’attuale definizione di “patentino di abilitazione” in virtù della previsione dell’art. 42 del DPR 445/2000) alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente”.

Per poter essere ammessi agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (artt. 3, 4 e 8, D.M. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato in base ai requisiti previsti dal successivo articolo 4 del medesimo DM (Capo II Formazione tecnica e pratica).

Il comma 1 del citato art. 4 contempla, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione di cui al successivo art. 8, la frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II del D.M. 94/2020.

Il paragrafo 4 di tale allegato, concernente la metodologia di insegnamento e apprendimento, specifica che occorre privilegiare «metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

a. garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b. favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici».

Da ultimo, il DL 24 marzo 2022, n. 24, conv. con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022 n. 52, all’art. 9-bis, comma 1 (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro), ha previsto, in via generale, che

i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere svolti sia in presenza in aula, sia in Videoconferenza (FAD sincrona), ad eccezione dei casi in cui siano previsti addestramento o prove pratiche: “Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.”

Ad avviso della Scrivente, la lettura combinata delle disposizioni sopra rammentate fa ritenere che la formazione per generatori di vapore debba essere esclusa dal catalogo delle professioni, analogamente a quanto avviene per la formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro “per i quali è richiesta specifica abilitazione” ai sensi dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pertanto, in conseguenziale aderenza alle previsioni del DM 94/2020 e del DL 24 marzo 2022 sotto il profilo organizzativo, la formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore può essere erogata anche a distanza utilizzando la sola metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, unica equiparata alla formazione in presenza in aula, nei termini e secondo i limiti indicati dall’art. 9 bis del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, ossia con riferimento alla sola parte teorica e con esclusione delle attività formative a contenuto pratico che contraddistinguono il percorso formativo propedeutico alla ammissione agli esami in oggetto, anche secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e 6 del citato DM 94/2020.

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