Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
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Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / Decreto Lavoro 2023 - Consolidato 08.2024
ID 19529 | Update 20.08.2024
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
(GU n.103 del 04.05.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.153 del 03.07.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023 In allegato Testo coordinato
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In allegato:
- Testo consolidato 08.2024
- Testo consolidato 09.2023
- Testo del DL 48/2023 coordinato con La Legge di conv. 85/2023
- Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (GU)
- Bozza decreto lavoro inviato alla Ragioneria dello Stato per la bollinatura 01.05.2023
- Bozza DL del 30.04.2023
- Comunicato stampa Cdm n. 32 del 1° maggio 2023
- Bozza DL del 17.04.2023
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Modifiche:
03/07/2023
LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n.153)
15/09/2023
DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 (in G.U. 15/09/2023, n.216)
14/11/2023
Legge 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n.266)
09/12/2023
Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in G.U. 09/12/2023, n.287)
30/12/2023
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30/12/2023, n.303)
07/02/2024
Legge 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n.31)
28/02/2024
Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n.49)
15/05/2024
Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in G.U. 15/05/2024, n.112)
13/07/2024
Legge 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n.163)
09/08/2024
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (in G.U. 09/08/2024, n.186)
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Articolato nativo
Capo I NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Art. 1. Assegno di inclusione
Art. 2. Beneficiari
Art. 3. Beneficio economico
Art. 4. Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio
Art. 5. Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL
Art. 6. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
Art. 7. Controlli
Art. 8. Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare
Art. 9. Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione
Art. 10. Incentivi
Art. 11. Coordinamento, monitoraggio e valutazione
Art. 12. Supporto per la formazione e il lavoro
Art. 13. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Capo II
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI
Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva
Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore
Capo III
ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO
Art. 19. Fondo nuove competenze
Art. 20. Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 21. Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
Art. 22. Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
Art. 23. Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Art. 24. Disciplina del contratto di lavoro a termine
Art. 25. Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
Art. 26. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Art. 27. Incentivi all’occupazione giovanile
Art. 28. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
Art. 29. Estensione della clausola di salvezza
Art. 30. Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
Art. 31. Completamento dell’attività liquidatoria Alitalia
Art. 32. Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
Art. 33. Disposizioni per l’Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico
Art. 34. Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone
Art. 35. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Art. 36. Disposizioni in materia di lavoro marittimo
Art. 37. Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Art. 38. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua
Capo IV
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
Art. 39. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Art. 40. Misure fiscali per il welfare aziendale
Art. 41.Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale
Art. 42. Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori
Art. 43. Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44. Disposizioni finanziarie
Art. 45. Entrata in vigore
ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1)
ART. 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
c) all’articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
Update 01.05.2023
Decreto-Legge Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute
Il Consiglio dei Ministri n. 32 del 1° maggio 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
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Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile
Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.
I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.
Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
Misure sui contratti a termine
Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi
Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Vedi Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.Lgs. 81/2008 ristrutturato 2023, consolidato con tutte le modifiche/integrazioni dal 2008 a Maggio 2023.
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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