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Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

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Decreto Legge 24 marzo 2022 n  24

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24  / Decreto Covid Marzo 2022 testo in GU

ID 16091 | 24.03.2022

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

(GU n.70 del 24.03.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022

Legge di conversione

Pubblicata nella GU n. 119 del 23.05.2022 la Legge 19 maggio 2022 n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In allegato Testo coordinato

Accesso al luogo di lavoro (Vedi Fig. 1)

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Roadmap Decreto Riaperture Obbligo vaccinale COVID 19    Figura 1

Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro - Timeline (escluso RSA / Ospedali)

Vedi Documento:

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Approvato in CdM del 17.03.2022, l'ultimo Decreto-Legge in stato di emergenza Covid-19 che cessa il 31 Marzo 2022.
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In allegato:

- Testo consolidato al 12.01.2024
- Testo consolidato all'08.09.2023
- Testo consolidato al 18.06.2023
- Testo consolidato al 22.03.2023
- Testo consolidato al 11.10.2022
- Testo consolidato al 16.06.2022
- Testo in GU 24.03.2022 h. 23.45 Download
- Bozza PDF 17.03.2022 h. 21.40 Download

Vedi roadmap riaperture DL 24/2022

Articolato Decreto

ART. 1 (Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)
ART. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)
ART. 3 (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID-19)
ART. 4 (Isolamento e autosorveglianza)
ART. 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
ART. 6 (Graduale eliminazione del green pass base)
ART. 7 (Graduale eliminazione del green pass rafforzato)
ART. 8 (Obblighi vaccinali)
ART. 9 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
ART. 10 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19)
ART. 11 (Sanzioni e controlli)
ART. 12 (Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi)
ART. 13 (Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)
ART. 14 (Abrogazioni)
ART. 15 (Entrata in vigore)

Allegati

ALLEGATO A (articolo 10)
ALLEGATO B (articolo 10)
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Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 Marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

- obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- fine del sistema delle zone colorate;
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

- Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
- Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni
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