Slide background




Legge 31 dicembre 1998 n. 485

ID 6284 | | Visite: 5674 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6284

Legge 485 1998

Legge 31 dicembre 1998 n. 485

Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo. 

GU n.10 del 14 gennaio 1999

Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
________ 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonche' dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attivita' di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilita' specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonche' del personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto;

l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformita' del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessita' di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorita' portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi piu' gravi;

m) individuare nell'autorita' portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, puo' essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

I Decreti attuativi previsti all'art. 1 sono:

  1.   D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

GU n.185 del 09-08-1999 - SO n. 151

  2.   D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. 

GU n.185 del 9-8-1999 - SO n. 151

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 31 dicembre 1998 n. 485.pdf)Legge 31 dicembre 1998 n. 485
Sicurezza lavoro settore portuale marittimo
IT589 kB929

Tags: Sicurezza lavoro Lavoro marittimo

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 13, 2025 32

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983) Leggi tutto
Apr 13, 2025 31

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 71

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 65

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 65

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Leggi tutto
Apr 13, 2025 31

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto
Apr 13, 2025 30

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 ID 23806 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 1° agosto 1962, n. 562 Uso del benzolo nelle attività lavorative. Data di promulgazione: 01/08/1962 Si sono dovuti lamentare, negli ultimi tempi, numerosi gravi casi di infortuni collettivi per… Leggi tutto

Più letti Sicurezza