Legge 3 aprile 2001 n. 120
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Legge 3 aprile 2001 n. 120 / Utilizzo DAE Defibrillatore Automatico (semiautomatico) Esterno
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (titolo modificato dal Legge 4 agosto 2021 n. 116)
(GU n.88 del 14-4-2001)
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Art. 1
1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare. (comma 1 sostituito da Legge 15 marzo 2004, n. 69 / comma 1 sostituito da Legge 4 agosto 2021 n. 116)
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. (aggiunto da decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
19/03/2004
LEGGE 15 marzo 2004, n. 69 (in G.U. 19/03/2004, n.66)
30/12/2005
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
13.08.2021
LEGGE 4 agosto 2021 n. 116 (in GU 13/08/2021, n.193)
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