Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS
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Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS e adeguamenti normativi / Update Settembre 2024
ID 6012 | Rev. 2.0 del 28.09.2024 / Documento completo allegato
In allegato Documento riepilogativo e altri info sugli Agenti chimici vietati dal TUS di cui Art. 228, Art. 232 e Allegato XL.
Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; gli agenti chimici pericolosi possono essere:
- agenti chimici pericolosi che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento, sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente.
- agenti chimici pericolosi che pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'allegato XXXVIII.
Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 - Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.226 del 26.09.2024). Entrata in vigore: 11.10.2024
Aggiornamento ALLEGATO XXXVIII
Inserimento Allegato XLIII-bis
Aggiornamenti e link TUSSL
Il D.Lgs. 81/2008 al Titolo IX Sostanze pericolose, con l'Art. 228 "Divieti", stabilisce, inoltre gli agenti chimici e le lavorazioni vietate (elenco all'allegato XL, nel limite di concentrazione) ed individua attività in deroga previa autorizzazione.
La procedura per la determinazione degli agenti chimici, lavorazioni vietate o modifiche ai valori limite di esposizione professionale degli agenti chimici è prevista dall'Art. 232 Adeguamenti normativi che prevede l'istituzione di un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
Con i o più Decreti MISE sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX (abrogato / Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135), XL, XLI e XLIII-bis (nuovo / introdotto dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135), in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi che stabilisce anche determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2.
Nelle more dell'adozione dei Decreti di cui sopra la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.
Ad oggi sono inseriti in allegato XL:
- 4 gli agenti chimici vietati
- nessuna attività lavorativa vietata
Pe la voce "attività lavorativa vietate" è stato predisposto un decreto interministeriale (in iter dal 2012) relativo all'attività di sabbiatura a secco uso di silice:
Schema di Decreto Interministeriale relativo all’inserimento della lavorazione “sabbiature a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati” nell’allegato XL, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, - con le procedure previste dall’art. 232, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 – e inviato in data 14 dicembre 2012 per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica.
Agenti chimici e lavorazioni vietate
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) |
N. CAS (2) |
Nome dell’agente |
Limite di concentrazione per l’esenzione |
Pericolo IARC | Principali usi |
202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina |
0.1% in peso |
Group 1, carcinogenic to human |
Utilizzata nella preparazione |
202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile |
0,1% in peso |
Group 1, carcinogenic to humans |
4-amminodifenile, che è un prodotto secondario del processo di sintesi della difenilammina usato come pesticida |
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina |
0,1% in peso |
Group 1, carcinogenic to humans |
Utilizzata nella preparazione di coloranti e farmaceutici e come indurente nell'industria della gomma. Viene inoltre utilizzata in chimica analitica come reattivo per determinare metalli pesanti e ioni inorganici. |
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
Group 3, not classifiable as to its carcinogenicity to humans |
Utilizzata soprattutto nella preparazione dei coloranti nell'industria tessile |
b) Lavorazioni vietate
Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Titolo IX Sostanze pericolose
...
Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
...
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
...
Art. 232. Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL (8), su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale (7) tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (6) (8)
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX (9), XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. (1)(2)(3)(4)(5)
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.
Note
(1) Decreto interministeriale 26 febbraio 2004 - Primo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(2) Decreto interministeriale 4 febbraio 2008 - Secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(3) Decreto interministeriale 6 agosto 2012 - Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(4) Decreto interministeriale 2 maggio 2020 - Quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(5) Decreto interministeriale 18 maggio 2021 - Quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(6) Decreto interministeriale 11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo
(7) Periodo soppresso dall'Art. 7. del Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
(8) Comma modificato dall'Art. 7. del Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
(9) Parola soppressa dall'Art. 7. del Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
...
ALLEGATO XXXVIII
Valori limite di esposizione professionale
di cui al titolo IX, capo I
Valore limite: deve essere usato il valore limite di esposizione professionale
Art 222 definizioni
...
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII"
ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione professionale
(di cui al titolo IX, capo I)
(Update 26 Settembre 2024 - in rosso le nuove voci inserite D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135)
Note (1) (2) (3) (4)
N.CE |
CAS |
NOME DELL'AGENTE CHIMICO |
VALORI LIMITE |
NOTAZIONE |
|||
8 ore |
Breve Termine |
||||||
mg/m3 |
ppm |
mg/m3 |
ppm |
||||
252-104-2 |
34590-94-8 |
(2-metossimetiletossi)-propanolo |
308 |
50 |
— |
— |
Cute |
208-394-8 |
526-73-8 |
1-2-3-Trimetilbenzene |
100 |
20 |
— |
— |
— |
204-428-0 |
120-82-1 |
1-2-4-Triclorobenzene |
15,1 |
2 |
37,8 |
5 |
Cute |
202-436-9 |
95-63-6 |
1-2-4-Trimetilbenzene |
100 |
20 |
— |
— |
— |
204-661-8 |
123-91-1 |
1-4 Diossano |
73 |
20 |
— |
— |
Cute |
203-400-5 |
106-46-7 |
1.4-Diclorobenzene p-Diclorobenzene |
12 |
2 |
60 |
10 |
Cute |
203-961-6 |
112-34-5 |
2-(2-Butossietossi)etanolo |
67,5 |
10 |
101,2 |
15 |
— |
203-906-6 |
111-77-3 |
2-(2-Metossietossi)etanolo |
50,1 |
10 |
— |
— |
Cute |
205-483-3 |
141-43-5 |
2-Amminoetanolo |
2,5 |
1 |
7,6 |
3 |
Cute |
203-933-3 |
112-07-2 |
2-Butossietilacetato |
133 |
20 |
333 |
50 |
Cute |
203-234-3 |
104-76-7 |
2-etilesan-l-olo |
5,4 |
1 |
— |
— |
— |
203-603-9 |
108-65-6 |
2-Metossi-1-metiletilacetato |
275 |
50 |
550 |
100 |
Cute |
203-403-1 |
106-49-0 |
4-amminotoluene |
4,46 |
1 |
8,92 |
2 |
Cute |
208-793-7 |
541-85-5 |
5-Metileptano-3-one |
53 |
10 |
107 |
20 |
— |
203-737-8 |
110-12-3 |
5-metilesan-2-one |
95 |
20 |
— |
— |
— |
210-946-8 |
626-38-0 |
Acetato di 1-metilbutile |
270 |
50 |
540 |
100 |
— |
— |
620-11-1 |
Acetato di 3-amile |
270 |
50 |
540 |
100 |
— |
205-500-4 |
141-78-6 |
Acetato di etile |
734 |
200 |
1468 |
400 |
— |
204-662-3 |
123-92-2 |
Acetato di isoamile |
270 |
50 |
540 |
100 |
— |
203-745-1 |
110-19-0 |
Acetato di isobutile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
204-658-1 |
123-86-4 |
Acetato di n-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
211-047-3 |
628-63-7 |
Acetato di pentile |
270 |
50 |
540 |
100 |
— |
809-420--6 |
625-16-1 |
Tert amilacetato |
270 |
50 |
540 |
100 |
— |
203-300-1 |
105-46-4 |
Acetato di sec-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
203-545-4 |
108-05-4 |
Acetato di vinile |
17,6 |
5 |
35,2 |
10 |
— |
200-662-2 |
67-64-1 |
Acetone |
1210 |
500 |
— |
— |
— |
200-835-2 |
75-05-8 |
Acetonitrile |
35 |
20 |
— |
— |
Cute |
200-580-7 |
64-19-7 |
Acido acetico |
25 |
10 |
50 |
20 |
— |
201-177-9 |
79-10-7 |
Acido acrilico, Acido prop-2-enoico |
29 |
10 |
59 (14) |
20 (14) |
Cute |
233-113-0 |
10035-10-6 |
Acido bromidrico |
— |
— |
6,7 |
2 |
— |
231-595-7 |
7647-01-0 |
Acido cloridrico |
8 |
5 |
15 |
10 |
— |
231-634-8 |
7664-39-3 |
Acido fluoridrico |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
— |
200-579-1 |
64-18-6 |
Acido formico |
9 |
5 |
— |
— |
— |
231-714-2 |
7697-37-2 |
Acido nitrico |
— |
— |
2,6 |
1 |
— |
231-633-2 |
7664-38-2 |
Acido ortofosforico |
1 |
— |
2 |
— |
— |
205-634-3 |
144-62-7 |
Acido ossalico |
1 |
— |
— |
— |
— |
201-865-9 |
88-89-1 |
Acido picrico |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
201-176-3 |
79-09-4 |
Acido propionico |
31 |
10 |
62 |
20 |
— |
231-977-3 |
7783-06-4 |
Acido solfidrico |
7 |
5 |
14 |
10 |
— |
231-639-5 |
7664-93-9 |
Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11) |
0,05 |
— |
— |
— |
— |
205-480-7 |
141-32-2 |
Acrilato di n-butile |
11 |
2 |
53 |
10 |
— |
203-453-4 |
107-02-8 |
Acroleina, Acrilaldeide, Prop-2-enale |
0,05 |
0,02 |
0,12 |
0,05 |
— |
203-470-7 |
107-18-6 |
Alcole allilico |
4,8 |
2 |
12.1 |
5 |
Cute |
204-633-5 |
123-51-3 |
3-metil -1-butanolo (Alcool isoamilico) |
18 |
5 |
37 |
10 |
— |
200-521-5 |
61-82-5 |
Amitrolo |
0,2 |
— |
— |
— |
— |
231-635-3 |
7664-41-7 |
Ammoniaca anidra |
14 |
20 |
36 |
50 |
— |
204-696-9 |
124-38-9 |
Anidride carbonica |
9000 |
5000 |
— |
— |
— |
231-195-2 |
7446-09-5 |
Anidride solforosa |
1,3 |
0,5 |
2,7 |
1 |
— |
200-539-3 |
62-53-3 |
Anilina (15) |
7,74 |
2 |
19,35 |
5 |
Cute |
231-131-3 |
— |
Argento (composti solubili come Ag) |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
231-131-3 |
7440-22-4 |
Argento metallico |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
247-852-1 |
26628-22-8 |
Azoturo di sodio |
0,1 |
— |
0,3 |
— |
Cute |
— |
— |
Bario (composti solubili come Ba) |
0.5 |
— |
— |
— |
— |
233-272-6 |
10102-44-0 |
Biossido di azoto |
0,96 |
0,5 |
1,91 |
1 |
|
231-778-1 |
7726-95-6 |
Bromo |
0,7 |
0,1 |
— |
— |
— |
203-788-6 |
110-65-6 |
But-2-in-1,4-diolo |
0,5 |
— |
— |
— |
— |
201-159-0 |
78-93-3 |
Butanone |
600 |
200 |
900 |
300 |
— |
203-905-0 |
111-76-2 |
Butossietanolo-2 |
98 |
20 |
246 |
50 |
Cute |
206-992-3 |
420-04-2 |
Cianammide |
1 |
— |
— |
— |
Cute |
200-821-6 |
74-90-8 |
Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro) |
1 |
0,9 |
5 |
4,5 |
Cute |
205-792-3 |
151-50-8 |
Cianuro di potassio (espresso come cianuro) |
1 |
— |
5 |
— |
Cute |
205-599-4 |
143-33-9 |
Cianuro di sodio |
1 |
— |
5 |
— |
Cute |
203-806-2 |
110-82-7 |
Cicloesano |
350 |
100 |
— |
— |
— |
203-631-1 |
108-94-1 |
Cicloesanone |
40,8 |
10 |
81,6 |
20 |
Cute |
231-959-5 |
7782-50-5 |
Cloro |
— |
— |
1,5 |
0.5 |
— |
200-871-9 |
75-45-6 |
Clorodifluorometano |
3600 |
1000 |
— |
— |
— |
200-830-5 |
75-00-3 |
Cloroetano |
268 |
100 |
— |
— |
— |
200-663-8 |
67-66-3 |
Cloroformio |
10 |
2 |
— |
— |
Cute |
200-817-4 |
74-87-3 |
Clorometano |
42 |
20 |
— |
— |
— |
200-838-9 |
75-09-2 |
Cloruro di metilene, Diclorometano |
175 |
50 |
353 |
100 |
Cute |
200-864-0 |
75-35-4 |
Cloruro di vinilidene, 1,1-Dicloroetilene |
8 |
2 |
20 |
5 |
— |
215-293-2 |
1319-77-3 |
Cresoli (tutti gli isomeri) |
22 |
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Cromo metallico, composti di cromo |
0,5 |
— |
— |
— |
— |
202-704-5 |
98-82-8 |
Cumene( 2-fenilpropano) |
50 |
10 |
250 |
50 |
Cute |
207-069-8 |
431-03-8 |
Diacetile, Butanedione |
0,07 |
0,02 |
0,36 |
0,1 |
— |
202-425-9 |
95-50-1 |
Diclorobenzene, 1,2- |
122 |
20 |
306 |
50 |
Cute |
200-863-5 |
75-34-3 |
Dicloroetano, 1,1- |
412 |
100 |
— |
— |
Cute |
203-716-3 |
109-89-7 |
Dietilammina |
15 |
5 |
30 |
10 |
— |
200-467-2 |
60-29-7 |
Dietiletere |
308 |
100 |
616 |
200 |
— |
202-981-2 |
101-84-8 |
Difeniletere |
7 |
1 |
14 |
2 |
— |
215-137-3 |
1305-62-0 |
Diidrossido di calcio |
1 (13) |
— |
4 (13) |
— |
— |
204-697-4 |
124-40-3 |
Dimetilammina |
3,8 |
2 |
9,4 |
5 |
— |
200-843-6 |
75-15-0 |
Disolfuro di carbonio |
3 |
1 |
— |
— |
Cute |
203-313-2 |
105-60-2 |
e-Caprolattame (polveri e vapori) (8) |
10 |
— |
40 |
— |
— |
203-388-1 |
106-35-4 |
Eptan-3-one |
95 |
20 |
— |
— |
— |
205-563-8 |
142-82-5 |
Eptano, n- |
2085 |
500 |
— |
— |
— |
203-767-1 |
110-43-0 |
eptano-2-one |
238 |
50 |
475 |
100 |
Cute |
204-065-8 |
115-10-6 |
Etere dimetilico |
1920 |
1000 |
— |
— |
— |
205-438-8 |
140-88-5 |
Etilacrilato |
21 |
5 |
42 |
10 |
— |
200-834-7 |
75-04-7 |
Etilammina |
9,4 |
5 |
— |
— |
— |
202-849-4 |
100-41-4 |
Etilbenzene |
442 |
100 |
884 |
200 |
Cute |
203-473-3 |
107-21-1 |
Etilen glicol |
52 |
20 |
104 |
40 |
Cute |
202-705-0 |
98-83-9 |
Fenilpropene, 2- |
246 |
50 |
492 |
100 |
— |
203-632-7 |
108-95-2 |
Fenolo |
8 |
2 |
16 |
4 |
Cute |
231-945-8 |
7782-41-4 |
Fluoro |
1,58 |
1 |
3,16 |
2 |
— |
— |
— |
Fluoruri inorganici (espressi come F) | 2,5 | — | — | — | — |
203-481-7 |
107-31-3 |
Formiato di metile |
125 |
50 |
250 |
100 |
Cute |
232-260-8 |
7803-51-2 |
Fosfina |
0,14 |
0,1 |
0,28 |
0,2 |
— |
200-870-3 |
75-44-5 |
Fosgene |
0,08 |
0,02 |
0,4 |
0,1 |
— |
231-484-3 |
7580-67-8 |
Idruro di litio |
— |
— |
0,02 (12) |
— |
— |
210-868-3 |
624-83-9 |
Isocianato di metile |
— |
— |
— |
0,02 |
Cute |
201-142-8 |
78-78-4 |
Isopentano |
2000 |
667 |
— |
— |
— |
— | — |
Manganese e composti inorganici |
0,2 (12) 0,05 (13) |
— |
— |
— |
— |
203-604-4 |
108-67-8 |
Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) |
100 |
20 |
— |
— |
— |
201-297-1 |
80-62-6 |
Metacrilato di metile |
— |
50 |
— |
100 |
— |
200-659-6 |
67-56-1 |
Metanolo |
260 |
200 |
— |
— |
Cute |
202-500-6 |
96-33-3 |
Metilacrilato |
7 |
2 |
36 |
10 |
Cute |
203-550-1 |
108-10-1 |
4-Metil-2-pentan-one |
83 |
20 |
208 |
50 |
— |
203-539-1 |
107-98-2 |
1-Metossi-2-propanolo |
375 |
100 |
568 |
150 |
Cute |
203-628-5 |
108-90-7 |
Monoclorobenzene |
23 |
5 |
70 |
15 |
— |
233-271-0 |
10102-43-9 |
Monossido di azoto |
2,5 |
2 |
— |
— |
— |
203-815-1 |
110-91-8 |
Morfolina |
36 |
10 |
72 |
20 |
Cute |
203-576-3 |
108-38-3 |
m-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Cute |
202-049-5 |
91-20-3 |
Naftalene |
50 |
10 |
— |
— |
— |
207-343-7 |
463-82-1 |
Neopentano |
3000 |
1000 |
— |
— |
— |
203-777-6 |
110-54-3 |
n-Esano |
72 |
20 |
— |
— |
— |
200-193-3 |
54-11-5 |
Nicotina |
0,5 |
— |
— |
— |
Cute |
201-188-9 |
79-24-3 |
Nitroetano |
62 |
20 |
312 |
100 |
Cute |
201-083-8 |
78-10-4 |
Ortosilicato di tetraetile |
44 |
5 |
— |
— |
— |
215-138-9 |
1305-78-8 |
Ossido di calcio |
1 (13) |
— |
4 (13) |
— |
— |
216-653-1 |
1634-04-4 |
Ossido di terz-butile e metile |
183,5 |
50 |
367 |
100 |
— |
202-122-2 |
95-47-6 |
o-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Cute |
233-060-3 |
10026-13-8 |
Pentacloruro di fosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
203-692-4 |
109-66-0 |
Pentano |
2000 |
667 |
— |
— |
— |
215-236-1 |
1314-56-3 |
Pentaossido di fosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
215-242-4 |
1314-80-3 |
Pentasolfuro di difosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
203-808-3 |
110-85-0 |
Piperazina (polvere e vapore) (8) |
0,1 |
— |
0,3 |
— |
— |
— |
8003-34-7 |
Piretro (depurato dai |
1 |
— |
— |
— |
— |
203-809-9 |
110-86-1 |
Piridina |
15 |
5 |
— |
— |
— |
231-116-1 |
7440-06-4 |
Platino (metallico) |
1 |
— |
— |
— |
— |
203-396-5 |
106-42-3 |
p-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Cute |
203-585-2 |
108-46-3 |
Resorcinolo |
45 |
10 |
— |
— |
— |
231-978-9 |
7783-07-5 |
Seleniuro di idrogeno |
0,07 |
0,02 |
0,17 |
0,05 |
— |
— | — |
Stagno |
2 |
||||
231-978-9 |
7783-07-5 |
Seleniuro di idrogeno |
0,07 |
0,02 |
0,17 |
0,05 |
— |
222-995-2 |
3689-24-5 |
Sulfotep |
0,1 |
— |
— |
— |
Cute |
262-967-7 |
61788-32-7 |
Terfenile idrogenato |
19 |
2 |
48 |
5 |
— |
204-825-9 |
127-18-4 |
Tetracloroetilene |
138 |
20 |
275 |
40 |
Cute |
200-262-8 |
56-23-5 |
Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano |
6,4 |
1 |
32 |
5 |
Cute |
203-726-8 |
109-99-9 |
Tetraidrofurano |
150 |
50 |
300 |
100 |
Cute |
203-625-9 |
108-88-3 |
Toluene |
192 |
50 |
— |
— |
Cute |
200-756-3 |
71-55-6 |
1,1,1-tricloroetano; metilcloroformio |
555 |
100 |
1110 |
200 |
— |
233-046-7 |
10025-87-3 |
Tricloruro di fosforile |
0,064 |
0,01 |
0,12 |
0,02 |
— |
204-469-4 |
121-44-8 |
Trietilammina |
8,4 |
2 |
12,6 |
3 |
Cute |
200-875-0 |
75-50-3 |
Trimetilammina |
4,9 |
2 |
12,5 |
5 |
— |
200-240-8 |
55-63-0 |
Trinitrato di glicerolo |
0,095 |
0,01 |
0,19 |
0,02 |
Cute |
215-535-7 |
1330-20-7 |
Xilene, isomeri misti, puro |
221 |
50 |
442 |
100 |
Cute |
(N) "Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023". |
Note allegato XXXVIII
(4) Allegato così sostituito dall'allegato A al D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(3) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 18 maggio 2021, recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
(2) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 2 maggio 2020, recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (GU n.128 del 19.05.2020).
(1) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 6 agosto 2012 recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. (GU n.218 del 18.09.2012)
ALLEGATO XXXIX (1)
Valori limite biologici obbligatori e Procedure di sorveglianza sanitaria
PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 (micro)g Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 (micro)g Pb/100 ml di sangue.
(1) Allegato XXXIX abrogato dall'Art. 21. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
Allegato XLIII-bis (1)
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 μg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.
Note
(1) Allegato introdotto dall'Art. 21 del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
Valore limite: deve essere usato il valore limite biologico
"Art 222 Definizioni
...
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX; (1)
(1) Periodo soppresso dall'Art. 4. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
Divieti
"Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso"
a) Agenti chimici:
N. EINECS |
N. CAS |
Nome dell’agente |
Limite di concentrazione per l’esenzione |
202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina e suoi sali |
0.1% in peso |
202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi sali |
0,1% in peso |
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1% in peso |
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
b) Lavorazioni vietate:
Nessuna
Il rischio chimico rappresenta il rischio connesso con la presenza nel ciclo lavorativo di agenti chimici pericolosi; i quali, a seconda della loro natura, possono dar luogo a:
- rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.;
- rischi per la salute: esposizione ad agenti chimici pericolosi (tossici, cancerogeni ecc.).
- I rischi per la salute si hanno ogni qualvolta si creano le condizioni per le quali si ha interazione tra gli agenti chimici impiegati nelle fasi delle attività lavorative e il personale addetto. Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (anomalie strumentali e impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc.) sia a causa della peculiarità dell’attività lavorativa.
- Il rischio per la salute, secondo le caratteristiche degli agenti chimici, è determinato dal livello, dalla durata, dalla frequenza dell’esposizione e dalla via di assorbimento. Per la maggior parte delle sostanze chimiche la via di assorbimento (inalazione, contatto cutaneo e oculare, ingestione) è un importante fattore nella valutazione del rischio.
Le vie di assorbimento degli agenti chimici nell’organismo
L’assorbimento degli agenti chimici pericolosi può avvenire per:
1) inalazione;
2) contatto cutaneo, mucose ed oculare;
3) ingestione;
4) iniezione.
Assorbimento per inalazione
Il rischio di esposizione per inalazione è riconducibile ai processi o alle modalità operative che provocano l’emissione di inquinanti chimici aerodispersi.
L’inalazione è da considerarsi la via d’assorbimento più pericolosa in quanto il processo di assorbimento è estremamente rapido a causa della ampia area di contatto interessata (area tratto respiratorio circa 75 m2).
Assorbimento contatto cutaneo, mucose ed oculare
Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di manipolazione degli agenti chimici pericolosi.
La contaminazione della cute con agenti chimici pericolosi può aver luogo come risultato di differenti processi. Tra questi si possono citare:
1) immersione in soluzioni contaminate;
2) schizzi dell’inquinante;
3) contatto con superfici contaminate;
4) deposizione di particelle o vapori sulla cute.
Inoltre la valutazione dell’esposizione cutanea è resa ancora più difficile in considerazione del fatto che:
- esistono ancora pochi dati sui limiti di esposizione professionale cutanea;
- non è facile stimare la quantità effettivamente assorbita nell’organismo rispetto a quella depositata sulla cute;
- spesso non è chiaro se il valore limite di esposizione per inalazione, tenga conto solo dell’assorbimento dell’inquinante per via inalatoria, o anche dell’assorbimento cutaneo.
Anche l’allegato XXXVIII al d.lgs. 81/2008, contenente una tabella di sostanze chimiche con i relativi valori limite di esposizione professionale (LEP), non dissipa questo ultimo dubbio sul valore limite; infatti con la notazione cutanea “Pelle”, attribuita ai LEP, viene generalmente identificata la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
I danni provocati possono essere:
- per contatto diretto: danni superficiali (irritazioni, bruciature e reazioni allergiche);
- per assorbimento dermico: danni alla salute.
Altri fattori che influenzano l’assorbimento diretto posso essere:
- parte del corpo esposta;
- integrità o meno della zona esposta.
Il contatto oculare può essere particolarmente dannoso poiché possono derivare ustioni e la perdita della vista.
Assorbimento per ingestione
L’ingestione accidentale di agenti chimici pericolosi potrebbe configurarsi solo come una possibilità marginale all’interno dei laboratori delle agenzie sia per le modalità con cui vengono manipolati gli agenti chimici pericolosi sia per il livello di competenza del personale adibito.
Iniezione
Il contatto con agenti chimici pericolosi per iniezione non avviene frequentemente in un laboratorio chimico, tuttavia può accadere inavvertitamente manipolando siringhe (ad esempio dove si usano gascromatografi o HPLC), oppure producendosi delle ferite utilizzando vetreria danneggiata o parti metalliche contaminate. Tale via di assorbimento è estremamente pericolosa perché può introdurre sostanze pericolose direttamente nel circolo sanguigno.
La rilevanza delle tipologie di esposizione
La via inalatoria è stata da sempre quella su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione e sono state stabilite o ipotizzate correlazioni tossicologiche ed epidemiologiche tra patologie e concentrazioni ambientali. Come conseguenza del grande numero di studi che hanno riguardato l’assorbimento per inalazione, già da parecchi anni la comunità scientifica ha proposto dei limiti di esposizione professionale (intesi come massima concentrazione possibile dell’inquinante nell’aria presente nell’ambiente di lavoro senza conseguenze dannose per la maggior parte della popolazione lavorativa) per svariati agenti chimici pericolosi.
L’assorbimento per via cutanea ha invece destato minore interesse da parte degli igienisti industriali, sia perché per la maggior parte delle sostanze si riteneva trascurabile il suo contributo all’assorbimento totale, sia perché i metodi per la sua valutazione risultavano più complessi e difficilmente standardizzabili.
Studi relativamente recenti hanno però messo in evidenza che trascurare l’esposizione cutanea significa in molti casi sottostimare enormemente la dose assorbita dai lavoratori.
La modalità di introduzione per ingestione, anche accidentale, di sostanze pericolose, specialmente in quantità rilevanti, è piuttosto infrequente anche se non impossibile mentre quella per iniezione può essere considerata di raro accadimento e quindi di scarsa rilevanza nell’ambito di esposizioni lavorative.
Le principali forme di tossicità
La tossicità dovuta ad agenti chimici pericolosi è legata l’effetto dannoso che è prodotto dai medesimi agenti sull’organismo.
Tramite la sperimentazione è possibile distinguere gli effetti immediati, cioè gli effetti acuti (a volte letali) da quelli ritardati nel tempo che portano a effetti tossici più o meno a lungo termine.
La tossicità si può distinguere in tre forme d’intossicazione.
Intossicazione acuta: deriva da esposizione di breve durata a forti concentrazioni con assorbimento rapido della sostanza pericolosa. Gli effetti sono immediati e si hanno entro le 24 ore con morte o guarigione rapida. Le intossicazioni acute sono rare nei laboratori e sono di solito dovute ad accidentale miscelazione di agenti chimici incompatibili che rilasciano gas molto tossici.
Intossicazione sub-acuta: deriva da esposizioni per un periodo di più giorni o settimane prima che appaiano i primi effetti. Esempi di questo tipo di intossicazione a medio termine sono quelle causate ad esempio da alcuni tipi di solventi.
Intossicazione cronica: deriva da esposizione poco intensa ma frequente e prolungata nel tempo (tossicità a lungo termine). Gli effetti sono tardivi (fino anche a diverse decine di anni). L’intossicazione in questo caso si manifesta:
- perché la quantità di sostanza tossica eliminata è inferiore alla quantità assorbita in modo da ottenere una concentrazione tale da ingenerare manifestazioni cliniche (esempio saturnismo, intossicazione da piombo);
- perché la quantità di sostanza tossica assorbita a seguito di esposizioni ripetute si accumula su un particolare tessuto e viene rilasciata solo in un tempo successivo (es: sostanze liposolubili che si vanno a concentrare in tessuti adiposi; a seguito di dimagrimento e quindi di diminuzione del tessuto adiposo si libera il tossico che genera così gli effetti tossici).
Dati di letteratura riportano che non c’è relazione fra la tossicità acuta e quella a lungo termine. L’azione degli agenti chimici può inoltre essere:
- locale: se agisce unicamente intorno al punto di contatto (pelle, occhi, vie respiratorie, ecc.) (es: l’azione corrosiva di acidi concentrati sulla cute con cui vengono a contatto);
- generale o sistemica: se l’azione si manifesta in tessuti ed organi lontani dal contatto, e questo a causa: della via di trasmissione della sostanza tossica, della lipofilicità dell’agente chimico, del grado di perfusione dell’organo che può comportare una concentrazione eccessiva dell’agente chimico tossico e delle caratteristiche biochimiche dell’organo colpito (capacità dell’organo a produrre metaboliti più tossici di quello assorbito).
Relazione dose-risposta
“Cosa c’è che non sia tossico? Tutte le sostanze sono tossiche e nessuna è priva di tossicità. Solo la dose determina se una sostanza non è tossica”. Paracelso 1493-1541
La tossicologia è quella scienza che studia gli effetti avversi degli agenti chimici sull’organismo vivente.
Per tutte le sostanze chimiche c’è un range di concentrazione che produce un effetto che si colloca fra due estremi: nessun effetto avverso provocato, e la morte.
In tossicologia, questo concetto si traduce nella relazione tra dose e risposta; dove la dose è la quantità di sostanza e la risposta è l’effetto indotto da quella quantità di sostanza. Questa relazione è specifica per ogni sostanza chimica.
I VLE, indicati nel testo, rappresentano delle soglie al di sotto delle quali ci si attende un’assenza di effetti nocivi per la salute dei lavoratori esposti.
Si possono avere effetti tossici in seguito ad esposizione singola (acuta), intermittente (ripetuta), oppure ripetuta e di lunga durata (cronica).
L’esposizione a più sostanze ed effetti sulla salute dei lavoratori - sinergia
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione contemporanea a più agenti chimici rappresenta un problema molto complesso poiché in molti casi non sono noti i principali tipi di interazione che si configurano tra i diversi agenti chimici, che, assunti congiuntamente dall’organismo, possono dare luogo ad effetti additivi, sinergici o antagonistici. Purtroppo, come già anticipato, l’attuale conoscenza dei meccanismi di interazione tra agenti chimici è piuttosto limitata e presenta molte lacune.
L’Environmental Protection Agency (EPA) definisce una miscela come qualsiasi combinazione di due o più sostanze chimiche che, indipendentemente dalla loro origine spaziale o temporale, possono influenzare il livello di rischio a cui è soggetta una popolazione e distingue le miscele in:
- miscele semplici: consistono di un relativamente piccolo numero di componenti (10 o meno) la cui composizione è qualitativamente e quantitativamente nota (es. un cocktail di pesticidi, un’associazione di farmaci);
- miscele complesse: comprendono decine, centinaia o migliaia di agenti chimici la cui composizione non è completamente nota (es. fumi di saldatura, inquinanti dell’aria urbana);
- miscele simili: miscele che sono leggermente differenti, ma che si ritiene che abbiano caratteristiche paragonabili per destino, trasporto, processi fisiologici e tossicità. Queste miscele possono essere costituite dagli stessi componenti, ma in proporzioni leggermente differenti, od avere in comune la maggior parte dei componenti, in proporzioni confrontabili, con soltanto alcuni componenti diversi. Miscele simili determinano la stessa attività biologica e agiscono attraverso lo stesso meccanismo di azione o riguardano lo stesso endpoint tossico.
- L’Environmental Protection Agency (EPA) individua le seguenti principali categorie di meccanismi d’azione legati alla sinergia degli agenti chimici:
a) azione congiunta indipendente o additività di risposta (situazione di non interazione): si riferisce a sostanze che agiscono in modo indipendente ed hanno differenti meccanismi di azione così che la presenza di una sostanza non influenzerà la tossicità di un’altra e la tossicità combinata è eguale alla somma delle risposte dei componenti così come definita dalla formula per la somma delle probabilità di eventi indipendenti;
b) simile azione congiunta o additività di dose o di concentrazione (situazione di non interazione): si riferisce a sostanze chimiche che causano effetti simili attraverso meccanismi d’azione simili ovvero si verifica quando ciascun composto chimico si comporta come una concentrazione o diluizione di ciascun altra sostanza presente nella miscela e la risposta della combinazione è la risposta attesa dalla dose equivalente di un composto chimico di riferimento;
c) sinergismo: si verifica quando l’effetto tossico della miscela è maggiore della somma degli effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze;
d) antagonismo: si verifica quando la tossicità osservata della miscela è minore della somma degli effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze;
e) potenziamento: si verifica quando una sostanza non ha di per sé un effetto tossico su un certo organo o sistema, ma se aggiunta ad una sostanza tossica ne aumenta la tossicità.
L’analisi delle metodologie di valutazione del rischio delle miscele proposte in diversi studi internazionali ha permesso di evidenziare che gli sforzi per sviluppare metodologie di valutazione adeguate sono vanificati dalla rara disponibilità dei dati di tossicità in caso di sinergie fra gli agenti chimici.
Pertanto si raccomanda di valutare le condizioni di sinergismo o di antagonismo caso per caso. Condividendo tale posizione nei modelli di valutazione proposti in questo documento, si assume che in assenza di informazioni adeguate sulla presenza di interazioni chimiche si verifica una situazione di “non interazione” e si utilizza “l’additività di dose” o “l’additività di risposta”. Tale assunzione di additività può condurre ad una sovrastima del rischio (se tutte le sostanze chimiche presenti nella miscela non contribuiscono alla tossicità, o se avviene un’interazione antagonista) determinando quindi una situazione di maggior tutela dei lavoratori.
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 28.09.2024 | Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 Aggiornamento ALLEGATO XXXVIII Inserimento Allegato XLIII-bis Aggiornamenti e link TUSSL |
Certifico Srl |
1.0 | 16.05.2022 | Aggiornamento ALLEGATO XXXVIII Aggiornamenti e link TUSSL |
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0.0 | 21.04.2018 | --- | Certifico Srl |
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