Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023
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DD n. 111 del 20 settembre 2023 / Pubblicato in GU
ID 20487 | Update 16.10.2023 / In allegato Decreto direttoriale
Rivalutazione sanzioni violazioni in materia di salute e sicurezza dal 1° luglio 2023 del 15,9%
Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 - Rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, da aventi forza di legge, a decorrere dal 1° luglio 2023.
(GU n. 242 del 16.10.2023)
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VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”;
VISTO il decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni pecuniarie “…omissis…la relativa funzione non può che rientrare tra le attività di competenza del vigilante MPLS”;
VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, risulta pari a 15,9%;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rivalutazione quinquennale delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge
Articolo 1
1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.
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Fonte: MLPS
Art. 306 - Disposizioni finali 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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