Decreto 7 Agosto 2020
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Decreto 7 agosto 2020 / Decreto MLPS n. 94 del 7 agosto 2020
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
(GU n.242 del 30.09.2020)
Entrata in vigore: 30 settembre 2021
Il Decreto 7 agosto 2020 abroga dal 30 settembre 2021 il precedete decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 (GU n. 99 del 16 aprile 1974).
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Art. 1. Patentino di abilitazione
1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:
a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
3. All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.
4. Per i generatori di vapore di cui all’allegato III, l’utilizzatore può richiedere l’esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.
5. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 2. Determinazione della producibilità
1. Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall’art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
2. Se il valore di cui al comma 1 non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.
Art. 3. Modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione
1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell’esame di cui all’art. 8, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
2. Per l’ammissione all’esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
3. Il candidato presenta all’Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi di formazione
1. Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione di cui all’art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.
2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Art. 5. Validità del corso pratico
1. La parte pratica del corso di cui all’art. 4, comma 1, è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami.
2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore.
3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l’indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 6. Corso pratico e formazione supplementare
1. In caso di mancato superamento dell’esame di cui all’art. 8, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.
2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste nell’allegato II al presente decreto.
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Art. 8. Esami di abilitazione
1. Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I al presente decreto.
2. Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.
3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all’obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.
4. Per ciascuna seduta d’esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione. Il verbale è trasmesso dalla commissione al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all’esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
[...]
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di cui all’art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.
3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto. L’allegato I è modificato con decreto del direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.
5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
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