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Utilizzo DAE in ambiente extraospedaliero

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Utilizzo DAE in ambiente extraospedaliero

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

ID 8859 | Update 14.08.2021
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Update 13.08.2021

 

Pubblicata nella GU n.193 del 13.08.2021 la Legge 4 agosto 2021 n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Entrata in vigore del provvedimento: 28.08.2021
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Update 02.08.2021

Il 28 Luglio 2021 la Commissione Affari Sociali di Montecitorio, in sede deliberante, ha approvato in terza lettura in via definitiva il disegno di legge che disciplina l'utilizzo dei defibrillatori in ambito extraospedaliero.

Il testo prevede la definizione di un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori. Viene incentivata, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e si apre formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.

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Camera dei Deputati, 22.07.2019

All'esame dell'Assemblea della Camera il testo unificato A.C. 181 ed abb., composto da 9 articoli, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Il provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l'interazione con la rete dell'emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l'introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico,  di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge n. 120/2001, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'Accordo del 2003 e del D.M. del 18 marzo 2011. Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge,  la definizione del programma pluriennale di attuazione delle misure previste. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica.

Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.
 
Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge , sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica,  favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.
 
Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1  si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messia disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali.
 
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. La definizione delle modalità di accesso a tale contributo per le amministrazioni che non riescano a provvedere all'attuazione degli obblighi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è demandata al D.P.C.M. che definisce il programma pluriennale di attuazione. A copertura dei conseguenti oneri  si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero .  
 
L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge,  adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza.Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente. 
 
L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 ( Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare . Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.
 
L'articolo 4 estende l'obbligo di dotazione dei DAE disciplinato dall'articolo 1, agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie ed ai porti, nonché ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna,  che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale: la lettera citata fa riferimento ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché ai titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione .
Inoltre vengono apportate alcune modifiche all'articolo 7 del D.L 158/2012, in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche.
 
Con una modifica al comma 11 del citato articolo 7, viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste durante le competizioni, durante gli allenamenti, nonché nelle altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri.
Viene poi inserito un comma aggiuntivo, l'11- bis, che introduce l'obbligo per le società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso il dispositivo DAE dovrà essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere comunicato, mediante apposita modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle piastre deteriorabili.

Ai sensi dell'articolo 5, inoltre, si prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l'integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 29 settembre di ogni anno, in concomitanza con la "giornata mondiale del cuore", le istituzioni scolastiche possono, nell'ambito della propria autonomia,  organizzare iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti .
 
L'articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente .
 
Per l'attuazione delle citate disposizioni si provvede nei limiti di 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero .
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni pre-arrivo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza .
 
L'articolo 8, con una modifica alla tabella A, parte II- bis allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), inserisce i defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento. 
 
A copertura degli oneri recati  si provvede:
 
- per l'anno 2019, mediante riduzione di un milione di euro della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004;
- dall'anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 2).
 
L'articolo 9  prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni .
 
Spetta inoltre al Ministero della salute  il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
 
Per le medesime finalità spetta al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Fonte: Camera dei Deputati
 

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