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Orario di lavoro / Note

ID 17613 | | Visite: 7230 | News Sicurezza

Orario di lavoro   Note

Orario di lavoro / Note 2022

ID 17613 | 21.09.2022 / Nota completa in allegato

Le presenti note illustrano la normativa che disciplina l’orario di lavoro di cui Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (in GU n. 87 del 14 aprile 2003 - SO n. 61).

L’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Nei contratti collettivi nazionali vengono stabilite in modo preciso le durate in riferimento a specifiche mansioni, anche inferiori al tetto massimo stabilito per legge.

In vigore il Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923 n. 692

Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923 n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (GU n.84 10.04.1923)

Orario massimo normale di lavoro.

Art. 1. Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potra' eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni. (1)

(1) La Legge 23 ottobre 1962, n. 1544, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo". 

E’ da considerarsi orario di lavoro anche l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno dell’impresa per l’espletamento di quelle attività “prodromiche e accessorie” allo svolgimento della prestazione lavorativa stessa (vestizione - svestizione, tempo impiegato dal punto di raccolta, eventuali soste di lavoro in caso di lavori molto faticosi, ecc.).

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 non si applica alle seguenti categorie:

- gente di mare;
- personale di volo dell’aviazione civile;
- lavoratori mobili delle imprese di trasporto;
- personale della scuola di cui al D.Lgs. n. 297/94;
- personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate;
- strutture giudiziarie penitenziarie;
- biblioteche, musei, aree archeologiche;
- addetti al servizio di polizia municipale e provinciale;
- addetti ai servizi di vigilanza privata.

Sono, invece, previste delle specifiche deroghe per:

- i lavoratori elencati nell’art. 16 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, i quali sono sottratti alla durata settimanale dell’orario di lavoro;
- i lavoratori elencati nell’art. 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, i quali sono sottratti alla disciplina del riposo giornaliero, delle pause, del lavoro notturno, della durata massima settimanale. Tra questi ricordiamo i dirigenti, il personale direttivo, i lavoratori a domicilio e i telelavoratori.

Orario normale di lavoro

L’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66: “l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”.

E’ possibile che i contratti collettivi stabiliscano, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (c.d. orario multiperiodale).

Nello specifico, le imprese per far fronte a variazioni cicliche delle esigenze produttive, possono avere orari settimanali superiori o inferiori a quello normale, purchè la media delle ore di lavoro prestate corrisponda a 40 ore settimanali, riferibile ad un periodo non superiore all’anno.

Nelle settimane in cui l’orario eccederà le 40 ore, non sarà considerato lavoro straordinario e  le ore lavorate in più verranno recuperate nel corso dell’anno con periodi di riduzione di orario.

Lavoro straordinario

L’art. 5 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 definisce l’orario straordinario come l’orario prestato oltre l’orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario sommato al lavoro normale, non deve superare il limite massimo settimanale ed i contratti collettivi regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni dello stesso.

Nell’ipotesi di assenza di previsione da parte dei contratti collettivi, il ricorso all’orario straordinario è ammesso, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo massimo che non superi le 250 ore annuali.

Il lavoro straordinario, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, è altresì ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti.

Il riposo compensativo usufruito secondo le modalità di cui sopra, fa sì che le ore di lavoro straordinario prestate non si computino ai fini della media delle 48 ore per ogni periodo di sette giorni.

Riposo giornaliero

L’art. 7 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 prevede che, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Il periodo di riposo minimo (11 ore) non è derogabile ed eventuali accordi in diminuzione sono da ritenersi nulli.

L’art. 17 del medesimo decreto, prevede inoltre specifiche deroghe relativamente alla misura e alla consecutività dei riposi giornalieri, le stesse sono riportate nella tabella sottostante.

Pause

Nelle ipotesi in cui l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo (art. 8, co. 1, Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66).

Il legislatore stabilisce che, in assenza di previsione da parte della contrattazione collettiva, al lavoratore debba essere concessa una pausa, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo (in caso di giornata c.d. spezzata la pausa può coincidere con la pausa pranzo).

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo di settimanale ogni 7 giorni di durata pari ad almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (art. 9, co. 1, Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66).

L’art. 9 prevede specifiche deroghe relativamente alla periodicità e alla consecutività del riposo.

Le eccezioni riguardano:

- le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari; le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.

In ogni caso, i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4 Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66.

Per quanto riguarda invece, la coincidenza del riposo con la domenica, lo stesso può essere fissato in un giorno diverso e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- attività di cui all'articolo 7 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370;
- attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Ferie annuali

Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, per reintegrare le energie psicofisiche, non inferiore a quattro settimane.

Per quanto riguarda la fruizione di queste quattro settimane, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, bisogna distinguere due periodi.

Primo periodo: 2 settimane da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione.

Secondo periodo: 2 settimane da fruirsi, anche in modo frazionato, nell’arco dei 18 mesi successivi l’anno di maturazione.

Il legislatore prevede uno specifico divieto di monetizzare i periodi di ferie non goduti, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
...

Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66

Art. 1 Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3; d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

CAPO II Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro

Art. 3 Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Art. 5 Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Art. 6 Criteri di computo

1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore e' previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4.

CAPO III Pause, riposi e ferie

Art. 7 Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Art. 8 Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del  recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Art. 9 Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attivita' con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2024

ID 21053 | | Visite: 609 | News Sicurezza

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici   2024

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ID 21053 | 27.12.2023

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Fonte: INAIL

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Decreto 3 novembre 2023

ID 21015 | | Visite: 2127 | Legislazione Sicurezza

Decreto 3 novembre 2023

Decreto 3 novembre 2023 | Radiazioni ionizzanti a scopo medico - Valutazione delle esposizioni

ID 21015 | 20.12.2023

Decreto 3 novembre 2023 Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entita' e la variabilita' delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

(GU n.295 del 19.12.2023)

Entrata in vigore: 20.12.2023

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Articolo 1 Finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell’art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo », i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell’entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l’andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;
2. promuovere la realizzazione di audit clinici;
3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2. Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell’applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;
2. «procedura diagnostica o interventistica»: l’insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalità di esposizione;
3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l’elaborazione dei dati;
4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;
5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico- nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attività;
6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l’area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;
7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l’indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;
8. «dose ghiandolare media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandolare mammario.

Art. 3. Categorie e sotto-categorie di procedure

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all’interno delle seguenti categorie di procedure:
a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;
b) procedure mammografiche;
c) procedure fluoroscopiche;
d) procedure TC;
e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;
f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;
g) procedure nell’ambito dell’attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell’attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell’addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;
2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;
3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;
4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del col- lo; del torace; dell’addome-pelvi; del rachide; total body (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l’addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC Cone Beam;
5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (stent graft), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plasti- che ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;
6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, imaging PET e di imaging ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all’apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell’area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/ RM;
7. le procedure nell’ambito dell’attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell’allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4. Definizione dei dati

1. I dati di cui all’art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell’indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².
2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandolare media dell’intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.
3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all’intera procedura diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm².
4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.
5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell’attività somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l’imaging ibrido eseguito con TC.
6. Per le categorie di procedure nell’ambito dell’attività radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamen- to (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5. Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell’indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età:

Adulta:
16 < età ≤ 60
età > 60

Pediatrica:
0 < età ≤ 1
1 < età ≤ 5
5 < età ≤ 10
10 < età ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell’art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell’apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6. Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all’art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell’indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione tramessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell’art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell’art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7. Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell’allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:
a) informazioni di carattere generale dell’esercente;
b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell’allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:
a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini ra- diodiagnostiche, effettuate nell’anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:
TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);
TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);
TC del distretto dell’addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);
mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).
b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell’al- legato I:
TC del distretto del cranio; TC del distretto del torace;
TC del distretto dell’addome-pelvi; TC del distretto del rachide;
TC total body; TC Cone Beam;
TC degli arti e articolazioni; mammografie digitali;
procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminali, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;
scintigrafia ossea;
scintigrafie del distretto tiroideo; scintigrafie polmonari;
PET/TC total body.
c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.
I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell’art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all’art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all’allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l’estensione dell’infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8. Ottimizzazione

1. L’accuratezza e la validità dei dati di cui all’art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell’art. 163 del decreto legislativo.

2. L’esercente, con i professionisti di cui all’art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9. Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell’arte degli orientamenti dell’Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall’Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell’aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all’art. 5 e sulle valutazioni di cui all’art. 6, modificare l’elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10. Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall’art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell’art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017

ALLEGATO II - Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

_______

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 

Art. 168 Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12).

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanità e delle società scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3.

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Big data analysis e intelligenza artificiale

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Big data analysis e intelligenza artificiale

Big data analysis e intelligenza artificiale

ID 21013 | 20.12.2023

Big data analysis e intelligenza artificiale: strumenti Inail a supporto dei ricercatori nella gestione della moltitudine dei dati-omici

Tematica di approfondimento riguardante la “Big data analysis in ambito Biotecnologico” che si inserisce negli obiettivi della raccolta prevista dal Fact sheet dal titolo: “Applicazioni biotecnologiche gli aspetti normativi e i progetti inail”, pubblicato nel 2022.

Nella fact sheet sono inizialmente presentate le nuove tecniche NGS (Next Generation Sequencing) che consentono ai ricercatori di studiare ed elaborare una grande quantità di dati depositati che sono potenzialmente ricchi di informazioni su eventi cellulari. Tali dati possono essere utilizzati per dare risposte a quesiti biologici non ancora studiati, perché non conosciuti o non ottenibili finora, consentendo di fare nuove scoperte estraendo e rianalizzando, con nuove domande biologiche, set di dati pubblici. Successivamente, vengono presentati gli strumenti Inail a supporto dei ricercatori nella gestione della moltitudine dei dati –omici, la banca dati molecolare BiTdata e l’applicazione di Intelligenza Artificiale (IA), di cui vengono schematizzate le loro potenzialità, i flussi nell’analisi dei dati e alcune elaborazioni significative.

...

Fonte: INAIL

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Lavoro agile: le proroghe

ID 19920 | | Visite: 8578 | Documenti Riservati Sicurezza

Lavoro agile   proroga Legge n  191 2023 conv  DL n  145 2023  Decreto anticipi

Lavoro agile: proroga da Legge 15 Dicembre 2023 n. 191 / Conv. DL n. 145/2023 (Decreto anticipi) Art. 18-bis

ID 19920 | 16.12.2023 / In allegato Documento
________

Update 16.12.2023

Lavoro agile prorogato dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 (decreto anticipi):

1. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Marzo 2024

Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 conv Legge 15 dicembre 2023 n. 191

Art. 18 bis Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022 n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 marzo 2024.
_________

Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Allegato B

1           Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
2 Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
3 [Articolo 2 -bis , comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza]

[...]
________

Update 04.07.2023 

Lavoro agile prorogato dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (decreto lavoro), i casi:

1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili: 30 Settembre 2023
2. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Dicembre 2023

1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili: 30 Settembre 2023

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 conv. Legge 3 luglio 2023 n. 85

Art. 28- bis Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.

1. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023

Quindi

Legge 29 dicembre 2022 n. 197
...
06. Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Dicembre 2023

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 conv. Legge 3 luglio 2023 n. 85

Art. 42. Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile    
...
3-bis. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Quindi

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52:

Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19).
...
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 31 Dicembre 2023 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato B (articolo 10)

Articolo 90,commi 1 e 2,del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
________

Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

Art. 90 Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.12.2023 Legge 15 dicembre 2023 n. 191 Certifico Srl
0.0 04.07.2023 --- Certifico Srl

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45° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21000 | | Visite: 1065 | Decreti Sicurezza lavoro

45° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 157 del 18 Dicembre 2023

ID 21000 | 18.12.2023 / In allegato DD MLPS n. 157/2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 157 del 18 Dicembre 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 157 del 18 Dicembre 2023, è stato adottato il quarantacinquesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da tre articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Le attività estrattive da cave e miniere (2018) - Ed. 2020

ID 20993 | | Visite: 476 | Documenti Sicurezza Enti

Report attivita  estrattive da cave e miniere 2018

Le attività estrattive da cave e miniere (2018) - Ed. 2020

ID 20993 | 17.12.2023 / Report ISTAT Anno 2018

Sono 4.518 i siti estrattivi autorizzati, 2.169 dei quali in produzione (-3% sul 2017). Le estrazioni nazionali di risorse minerali non energetiche, compresi i prelievi delle acque minerali naturali, ammontano a 183,3 milioni di tonnellate (-1,2%) e sono in prevalenza risorse minerali da cave (83,2%).

Nelle regioni del Nord si concentra il 48,5% dei prelievi (83,1 mln di tonnellate; +4,9%), seguito da Sud e Isole (55,9 mln di tonnellate; -13,6%).

L’indicatore di pressione antropica Intensità di estrazione di risorse minerali non energetiche è in calo dell’1,4% a livello nazionale.
...
In flessione le estrazioni di risorse minerali non energetiche solide

Nel 2018 sono rilevati complessivamente 4.518 siti estrattivi autorizzati, dichiarati attivi o non attivi (vale a dire siti dichiarati sospesi o cessati nell’anno di riferimento), dalle Istituzioni pubbliche locali, che rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione. Di tali siti, 4.398 sono cave e 120 miniere.

Rispetto al 2017 si registra una flessione del numero complessivo di siti estrattivi autorizzati (-4,4%).

I siti estrattivi attivi cave e miniere sono 3.674 (-5,7% sul 2017) e 1.575 i comuni in cui si trova almeno uno di tali siti. Nel 46,6% di questi comuni sono presenti da 2 a 5 siti estrattivi attivi. Le cave attive sono 3.580, di cui 2.094 sono cave produttive nel 2018 (-3,2% sul 2017). Delle 120 miniere autorizzate solo 75 svolgono attività di estrazione

...segue in allegato

Fonte: ISTAT

Collegati:

Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente

ID 20791 | | Visite: 8115 | Documenti Riservati Sicurezza

Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente

Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente D.Lgs. 81/2008 / Note

ID 20791 | 17.11.2023 / In allegato Modelli esempio

L’art. 41 del D. Lgs. 81/08 disciplina le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, in particolare:

- Al comma 8 prevede che “dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”

- Al comma 9 prevede che “avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”

Qualora il lavoratore o il datore di lavoro non si ritengono soddisfatti del giudizio rilasciato dal medico competente possono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente di competenza.

Si illustra esempio di Procedimento e Moduli relativi (contattare organo di vigilanza territorialmente competente)

Descrizione del procedimento

L'art. 41 del D. Lgs. 81/08 prescrive che tutti i lavoratori, esposti professionalmente ai rischi previsti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata da un medico competente nominato dal datore di lavoro. Il medico competente dell'azienda, al termine delle visite mediche preventive e periodiche, esprime un giudizio che può essere di idoneità oppure di idoneità parziale temporanea o permanente oppure di inidoneità temporanea o permanente del lavoratore alla mansione specifica.

Qualora in disaccordo con tale giudizio, sia il lavoratore che il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, possono ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9 del D. Lgs. 81/08).

Modalità di accesso

Il ricorso va presentato direttamente o con lettera raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) alla ASL/ecc (organo di vigilanza territorialmente competente dove è ubicata l'azienda in cui è occupato il lavoratore).

Documenti necessari

a. Ricorso avviato dal datore di lavoro: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta datore di lavoro),  specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc.

b. Ricorso avviato dal lavoratore: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta lavoratore), specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc.

Le richieste per art. 41 del D. Lgs. 81/08 sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 90 giorni.

La decisione della ASL/ecc è impugnabile entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR ed entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica.

NB: Contattare organo di vigilanza territorialmente competente

D.Lgs. 81/2008

Nota (1) (3)

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6)

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Note
Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 1), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
(1) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77  - Art. 83 - Sorveglianza Sanitaria (sorveglianza sanitaria eccezionale)
(2) Accordo CSR del 13.07.2017 - lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 139 - "E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali..."
(4) Provvedimento 16 marzo 2006 - Attivita' lavorative divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
(5) Provvedimento 30 ottobre 2007 - Accertamento di assenza di tossicodipendenza
(6) Provvedimento 17 settembre 2008 - Procedure accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
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Interpelli (0)

Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva
Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
Interpello n. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
Interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008
Interpello n. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori

...
segue in allegato

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La sostenibilità d'impresa nel mondo del lavoro che cambia

ID 20970 | | Visite: 320 | News Sicurezza

La sostenibilit  d impresa nel mondo del lavoro che cambia

La sostenibilità d'impresa nel mondo del lavoro che cambia

ID 20970 | 15.12.2023

I principi di sostenibilità sono sempre più integrati nelle strategie aziendali, creando un “valore condiviso” e incoraggiando occasioni di sviluppo per l’impresa stessa, per i propri stakeholder e per la società.

La sostenibilità d’impresa rappresenta dunque l'impegno concreto di un'azienda nell’adottare un modello di business che non solo contempli obiettivi di performance ma sia anche orientato alla tutela dell’ambiente, al benessere sociale e a una economia sostenibile. In particolare la dimensione sociale della sostenibilità sollecita nuovi modelli organizzativi basati su dimensioni chiave quali la resilienza, l’apertura, l’equità, l’inclusione, il lavoro di qualità.

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Fonte: INAIL

Decreto direttoriale n. 151 del 13 Dicembre 2023

ID 20965 | | Visite: 791 | News Sicurezza

Decreto direttoriale n. 151 del 13 Dicembre 2023

ID 20965 | 14.12.2023

Decreto direttoriale n. 151 del 13 Dicembre 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011

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Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011)

1 L’ing. Mariella Chiurazzi è nominata, in sostituzione del dott. Vincenzo Laurendi, componente supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seno alla Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011, ricostituita con decreto direttoriale del 18 settembre 2023 n. 110.

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Fonte: MLPS

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Manuale MLPS 2023 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ID 20953 | | Visite: 2818 | Documenti Sicurezza

Manuale MLPS 2023   Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Manuale MLPS 2023 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ID 20953 | 12.12.2023 / In allegato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il manuale informativo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro comprende tutte quelle misure preventive da adottare per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano ed evitare infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa. Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

È necessario, infatti, un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano. In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro - attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

In questo contesto, gli argomenti trattati nel manuale hanno l’obiettivo di fornire - senza alcuna pretesa di esaustività - elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio. Se è compito delle istituzioni creare le migliori condizioni di tutela, a ciascuno poi spetta conoscerle e osservarle. La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza. Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi, occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un’adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.

...

Indice

Premessa
Sicurezza sul lavoro: un investimento
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Le figure della salute e sicurezza sul lavoro
Le informazioni “chiave”
La salute e la sicurezza nell’ambito dell’istruzione e della formazione
Breve glossario: termini di uso corrente
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Fonte: MLPS

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Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291

ID 20952 | | Visite: 1276 | Prevenzione Incendi

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291

ID 20952 | 12.12.2023 / In allegato

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 - Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso

A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “ nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.

ALLEGATO IV

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 2)

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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Allegato riservato Nota VVF 18921 del 06.12.2023.pdf
 
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Confined space safe practice / IACS

ID 20836 | | Visite: 2666 | Documenti Sicurezza Enti

Confined space safe practice  IACS

Confined space safe practice / IACS Rec 72 - Rev. 2.0 2007

ID 20836 | 24.11.2023 / Attached

Confined space means a space that has any of the following characteristics:

- limited openings for entry and exit; 
- unfavourable natural ventilation;
- not designed for continuous worker occupancy.

It includes, but is not limited to, boilers, pressure vessels, cargo holds, cargo tanks, ballast tanks, double bottoms, double hull spaces, fuel oil, lube oil, sewage-tanks, pump-rooms, compressor rooms, cofferdams, void spaces, duct keels, inter-barrier spaces and engine crankcases.  
...

Oxygen-deficient atmosphere.

The health effects and consequences because of lack of oxygen in a confined space are listed in the table below. These effects will take place without any warning such as odour or physical symptoms.

Health effects from lack of oxygen
O2 level Effects
22 % Oxygen enriched atmosphere
20.8% Normal level – Safe for Entry (± 0.2%)
19.5%  Oxygen deficient atmosphere
16% Impaired judgement and breathing
14% Rapid fatigue and faulty judgement
11% Difficult breathing and death in a few minutes

Lack of oxygen leads very quickly to unconsciousness and death. Lack of oxygen may be a problem in all kinds of confined spaces, it is therefore considered as the most dangerous factor when considering dangers in a confined space.

The oxygen level in a confined space can decrease because of work being done, such as welding, cutting, or brazing; or, it can be decreased by certain chemical reactions like: rusting, paint drying or through bacterial action (fermentation).

In tanks and/or voids of complicated geometry with high possibility of "pockets of atmosphere" with low O2-content, and where rescue operations may be difficult, the use of a portable oxygen meter with audible alarm is strongly recommended.

Inert gas, N2 and exhaust

Inert gas is a non-reactive gas used to prevent possible explosive atmosphere from different cargo vapours.
On Oil Tankers the most common inert gas is the exhaust from oil fired boilers, main- or auxiliary engines. On Chemical Tankers the most common inert gas is nitrogen.
Pure nitrogen is not poisonous itself, but it causes displacement of the natural breathing environment.
Exhaust contains hundreds of chemical compositions. Main components are: carbon monoxide, oxygen, nitrogen, water vapour, sulphur dioxide, nitrogen oxides and hydrocarbons. The exhaust as described above may cause reduced lung capacity and increased respiratory in addition to irritating mucous membrane in eye, nose and throat.
Total dilution of oxygen by another gas, such as carbon dioxide, will result in unconsciousness, followed by death.

Bulk Cargoes

A number of bulk cargoes may cause low level of oxygen in the cargo hold. This is mainly with cargoes like vegetables, grain, timber, forestry products, iron metals, metal sulphide concentrates and coal.

Some bulk cargoes may oxidize which may result in reduced level of oxygen, poisonous gases, or self ignition. Other bulk cargoes may produce poisonous gases without oxidation, especially when they are wet.
....

Contents

1. Definitions
1.1 Confined Space
1.2 Competent person
1.3 Responsible person
1.4 Marine Chemist

2. General Hazards

3. Confined space – Safe entry policy
3.1 General
3.2 Entering confined spaces adjacent to loaded tanks
3.3 Entering confined spaces adjacent to inerted tanks

4. Confined space - Safe entry procedure
4.1 General
4.2 Entering confined spaces adjacent to loaded tanks on double hull tankers – additional requirements

5. Permit-to-work and permit-to-enter

6. Testing of the atmosphere
6.1 General 
6.2 Testing for oxygen
6.3 Testing for flammable atmosphere
6.4 Testing for toxic atmospheres 
6.5 Testing instruments 

7. Preparation for Entering Confined Spaces
7.1 Ventilation
7.2 Isolation of Space
7.3 Standby / rescue

8. Personal Protection Equipment (PPE)  ANNEX Guidelines for safe entry of Confined Spaces
...

add attached

IACS

La International Association of Classification Societies (Associazione internazionale delle società di classificazione) o IACS è l'associazione internazionale delle società di classificazione navale, nata l'11 settembre 1968; appartengono ad essa le dodici più affidabili società di classifica al mondo.

La sua attività si svolge principalmente in coordinamento con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e seguendo i criteri stabiliti nella convenzione internazionale SOLAS per garantire al massimo le condizioni di sicurezza della navigazione.

L'Italia è associata con il Registro italiano navale (RINA).

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Allegato riservato Confined space safe practice - IACS 2007.pdf
IACS 2007
321 kB 105

Il sistema di sorveglianza Marel per il benessere globale del lavoratore

ID 20918 | | Visite: 1236 | Documenti Sicurezza

Il sistema di sorveglianza Marel per il benessere globale del lavoratore

Il sistema di sorveglianza Marel per il benessere globale del lavoratore

ID 20918 | 07.12.2023 / In allegato

Il sistema di sorveglianza Marel e il contributo alla rete della medicina del lavoro per il benessere globale del lavoratore

Il progetto Marel (MAlattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) prevede la raccolta di informazioni sulle esposizioni delle malattie di possibile origine lavorativa.

Per raggiungere tale obiettivo è stata costituita una rete di centri al cui interno è attivo un ambulatorio specialistico di Medicina del Lavoro cui possono afferire i lavoratori.

I dati sulle esposizioni lavorative costituiscono l’informazione chiave del sistema Marel, con tutti i dettagli (livello e tipo di esposizione, utilizzo di eventuali dpi, nesso causale) che ne consentono l’analisi in relazione ai comparti di attività economica e alle qualifiche professionali della storia lavorativa.

...

Fonte: INAIL

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Portale agenti fisici (Paf) | Schede Infoiperbariche

ID 20734 | | Visite: 2322 | Documenti Sicurezza Enti

Schede Infoiperbariche PAF 2023

Portale agenti fisici (Paf) | Schede Infoiperbariche 2023

ID 20734 | 08.11.2023 / In allegato

L’iniziativa si rivolge agli attori del sistema della prevenzione e a quanti sono interessati al tema. Il portale è realizzato dal Laboratorio di Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est in collaborazione con l’Inail e l’Usl di Modena

Nella sezione dedicata alle atmosfere iperbariche del Portale agenti fisici vengono messi in evidenza i vari aspetti legati alle diverse attività espositive, anche attraverso la diffusione della conoscenza. A tal proposito sono state pubblicate le prime due Schede Infoiperbariche, incentrate, ripettivamente, sul rischio iperbarico e sullo stress ossidativo e altre sono in corso di definizione su altri aspetti. L’iniziativa è rivolta ai vari attori del sistema della prevenzione e a coloro che a vario titolo sono coinvolti o interessati alla tematica delle atmosfere iperbariche.

Negli anni 2022 e 2023 sono state promosse e realizzate altre iniziative di trasferibilità nell’ambito delle esposizioni a rischio iperbarico.

[...]

Fonte: PAF

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Rischi psicosociali lavoratori europei con basso status socioeconomico

ID 20898 | | Visite: 891 | Documenti Sicurezza UE

Esposizione ai rischi psicosociali ed effetti sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico

Esposizione rischi psicosociali ed effetti sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico

ID 20898 | 05.12.2023

L’evoluzione del mercato del lavoro è diventata una fonte di stress, ansia e altri problemi di salute mentale per molte persone. I lavoratori con uno stato socio-economico basso sono particolarmente esposti a rischi psicosociali sul luogo di lavoro, una situazione che è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19 e dagli sviluppi introdotti dalla digitalizzazione.

In una nuova relazione, l’EU-OSHA analizza la ricerca europea sull’argomento e trae conclusioni e spunti per le politiche.

La pubblicazione illustra una selezione di buone pratiche adottate a livello organizzativo o settoriale e che hanno prevenuto e gestito con successo i rischi psicosociali per i lavoratori con basso stato socio-economico.

...

Fonte: EU-OSHA

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Affitti brevi: novità di Prevenzione Incendi L. 191/2023

ID 21055 | | Visite: 9265 | News Prevenzioni Incendi

Affitti brevi   Novita  di Prevernzxione Incendi L  191 2023

Affitti brevi: novità di Prevenzione Incendi / L. 191/2023 (Anticipi)

ID 21055 | 27.12.2023 / Nota completa in allegato

La Legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 (anticipi), ha introdotto l''Art. 13-ter c. 7 che dispone prescrizioni antincendio per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8:

- sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari:

- sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
- di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

Al successivo comma 8 è previsto l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare da parte del legale rappresentante nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società.presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività o da chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione.

Istituito, inoltre, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
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Affitti brevi   novit  di Prevenzione Incendi L  191 2023

Art. 13 - ter Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari
ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministerom del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater , comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-
ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:

a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione 4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
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Decreto 3 settembre 2021

4.4 Controllo dell’incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
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Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023

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Nota INL prot  n  2401 del 20 dicembre 2023

Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023 

ID 21032 | 22.12.2023 / In allegato

Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023 - Distacco transnazionale - semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio - buone prassi

Su richiesta del Dipartimento Politiche Europee - Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e questo Ispettorato sono stati invitati a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

A seguito dei necessari approfondimenti, d'intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 12890 del 20 dicembre 2023 e fermi restando i chiarimenti già forniti con circ. n. 1/2023, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito agli obblighi di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Si ricorda anzitutto che, ai sensi della normativa richiamata, “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.

Quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

Quanto al secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

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Fonte: INL

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Classificazione sostanze cancerogene e mutagene

ID 4668 | | Visite: 203079 | Documenti Riservati Sicurezza

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene   Rev  5 0 Luglio 2023

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene / Rev. 5.0 Luglio 2023

ID 4668 | 14.07.2023 Aggiornamento Rev. 5.0 2023 / Documento completo allegato

Premessa

Rev. 5.0 del 14.07.2023

Il Documento Rev. 5.0 del 14.07.2023 allegato è aggiornato con:

- riferimenti CLP Sostanze cancerogene al Regolamento (UE) 2019/521della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019).
- Agenti mutageni TUS.
- Aggiustamenti vari.

Rev. 4.0 del 23.02.2021

Il Documento Rev. 4.0 del 23.02.2021 allegato è aggiornato al:

Decreto 11 Febbraio 2021

Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Documento traccia una panoramica sulla classificazione delle sostanze chimiche cancerogene e mutagene, indicando i livelli che sono a riferimento nella normativa e da Enti riconosciuti.

In particolare sono evidenziate le classificazioni delle seguenti fonti:

UE - Regolamento (CE) 1272/2008 CLP (UE)
UE / SCOEL - Direttiva 2004/37/CE Agenti cancerogeni lavoro e D.Lgs. 81/2008

IARC - International Agency for Research on Cancer (UE)
ACGIH - American Conference of Industrial Hygienists (US)
CCTN - Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana (IT)
EPA - Environmental Protection Agency NTP - National Toxicology Program (US)
NTP - National Toxicology Program (US)

Di seguito vengono riassunte in una tabella le classificazioni di cui alle fonti e i relativi livelli/categorie da queste individuate(1):



(1) Tabella schematica - non armonizzata
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0. Classificazione della Unione Europea (UE)

Secondo la classificazione della UE - Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) - le sostanze cancerogene sono suddivise nelle categorie seguenti.

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3.6. Cancerogenicità
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Tabella 3.6.1 Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene
...

Tabella 3.6.2
...


Tabella 3.6.2 Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela
...

3.6.3. Criteri di classificazione delle miscele
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Tabella 3.6.3 Elementi dell’etichetta per la cancerogenicità.

1. Classificazione dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) 

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, in sigla IARC, è un organismo internazionale che conduce e coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi. L'agenzia intergovernativa IARC è parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delle Nazioni Unite.

Tra i vari compiti svolti, realizza una revisione sistematica ed esaustiva di tutta la letteratura scientifica pubblicata su riviste sottoposte a peer-review attinenti alla valutazione di cancerogenicità di un determinato agente. Lo IARC conserva una serie di monografie di svariati fattori ambientali che possono alzare il rischio di cancro negli uomini, considerando tra questi: sostanze chimiche, miscele complesse, esposizioni occupazionali, agenti fisici, agenti biologici e fattori dipendenti dallo stile di vita.

La IARC individua 5 categorie di cancerogeni così suddivise:

Gruppo 1 - “Cancerogeni umani”:
categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo;

Gruppo 2: è diviso in due sottogruppi, denominati A e B.

Sottogruppo 2A - “Probabili cancerogeni umani”:
categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali. In via eccezionale anche sostanze per le quali sussiste o solo limitata evidenza per l’uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purché supportata da altri dati di rilievo.

Sottogruppo 2B - “Sospetti cancerogeni umani”:
usato per le sostanze con limitata evidenza per l’uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l’uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti.

Gruppo 3 - “Sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo”:
in questo gruppo sono inserite le sostanze che non rientrano in nessun altra categoria prevista.

Gruppo 4 - “Non cancerogeni per l’uomo”:
sostanze con evidenza di non cancerogenicità sia per l’uomo che per gli animali. In alcuni casi, possono essere inserite in questa categoria le sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l’uomo ma con provata mancanza di cancerogenicità per gli animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo. 
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Download List agents classified by the iarc monographs

3. Classificazione della Environmental Protection Agency (EPA) 

L’EPA (Environmental Protection Agency, anche USEPA) Agenzia del governo federale degli Stati Uniti preposta alla protezione della salute umana e dell’ambiente, con compiti prevalenti di regolamentazione e applicazione delle leggi approvate dal Congresso. Oltre alle attività di regolamentazione, i suoi compiti includono supporto e assistenza tecnica, studio e ricerca, divulgazione, formazione e informazione in campo ambientale.

L’agenzia può anche concedere contributi finanziari a programmi di protezione ambientale coerenti con la propria missione, promossi da organizzazioni statali, enti non profit, strutture educative o di altra natura. Può inoltre partecipare, in collaborazione con privati ed enti pubblici, a programmi di protezione ambientale giudicati di interesse generale, finalizzati (a titolo esemplificativo) alla riduzione dei gas serra, alla conservazione delle risorse idriche ed energetiche, al recupero dei rifiuti solidi.

La classificazione dell’EPA prevede sette gruppi di sostanze contraddistinti ciascuno da lettere:

Gruppo A: “Cancerogeni umani”:
sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.

Gruppo B: “Probabili cancerogeni umani”:
diviso in due sottogruppi, denominati B1 e B2.

Sottogruppo B1: comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.

Sottogruppo B2: comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su animali e inadeguata evidenza o assenza di dati in studi sull’uomo.

Gruppo C: “Sospetti cancerogeni umani”:
raccoglie sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o dati negativi o dati inadeguati sull’uomo.

Gruppo D: “Sostanze non classificabili”:
riservato alle sostanze con inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell’uomo che negli animali o sostanze per cui non sono disponibili dati.

Gruppo E: “Non cancerogeni”:
sostanze che non hanno dimostrato potenzialità cancerogene in almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie diverse, o sia in studi animali che epidemiologici. 

Download Table 1. Prioritized Chronic Dose-Response Values 9 May 2014 | Last Update 9 may 2014

Download Table 2. Acute Dose-Response Values for Screening Risk Assessments | Last Update 18 sept 2014

5. Classificazione dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

La classificazione dell’ACGIH prevede cinque gruppi di sostanze.

A1. Carcinogeno riconosciuto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza clinica convincente in esposti umani.

A2. Carcinogeno sospetto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose, per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologici disponibili sono contrastanti, controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per l’uomo esposto.

A3. Carcinogeno per l’animale:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio del cancro per l’uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l’agente causi il cancro nell’uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni espositive.

A4. Non classificabile come carcinogeno per l’uomo:
attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenicità per l’uomo e/o gli animali.

A5. Non sospetto come carcinogeno per l’uomo:
l’agente non è ritenuto essere carcinogeno per l’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi hanno un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’uomo. L’evidenza di scarsa cancerogenicità nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.

Per le sostanze per le quali non si dispone di dati di cancerogenicità sull’uomo e su animali da esperimento, non viene data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
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7. Differenze UE | IARC | ACGIH |

Si desume che sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 di IARC, A1 dell'ACGIH e nella categoria 1A dell'Unione europea sono equivalenti e che esistono differenze sostanziali, confrontando tra loro le tre liste degli agenti cancerogeni. 

Esistono differenze particolarmente importanti tra le sostanze chimiche incluse nell'elenco dell'ACGIH e quelle dell'IARC e dell'Unione europea.

Es.



L'Unione europea e gli elenchi IARC sono più vicini, ma ed importante notare che le sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 del IARC possono anche essere elencate nelle categorie 1A o 1B del CLP.

Prendendo a riferimento l'elenco degli agenti cancerogeni umani per l'IARC, si vedano grandi differenze e analogie esistenti con quelle di ACGIH e dell'Unione Europea.

Molte sostanze chimiche sono classificate come cancerogene solo dall'IARC.
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8. Agenti cancerogeni D.Lgs. 81/2008

La direttiva 2004/37/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.

I valori limite fissati dalla direttiva dovrebbero sono rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro.

Tali informazioni dovrebbero includono, generalmente, raccomandazioni e dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell’ACSH (Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro).

La direttiva 2004/37/CE e sue modificazioni sono recepite in IT nel D.Lgs. 81/2008.

Secondo l’art. 234 del decreto legislativo 81/2008 si definisce:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite:
se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XLIII

...

Aggiornamenti D.Lgs. 81/2008

16.02.2021 - Sono state recepite le direttive sugli agenti cancerogeni:

- Direttiva (UE) 2019/130 (R)
- Direttiva (UE) 2019/983 (R)
Direttiva (UE) 2022/431 (NR) 

(R) Recepite con Decreto Interministeriale 11/02/2021
(NR) Non recepita data news

che introducono nuove sostanze cancerogene e processi inserite rispettivamente nell'Allegato XLIIIXLII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008

Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/130, della Direttiva (UE) 2019/983ad opera del Decreto Interministeriale 11/02/2021, sono state recepite nell’ordinamento italiano, le ultime due direttive, mancanti, relative alle modifiche della Direttiva 90/394/CEE (VI Direttiva particolare) del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 14.07.2023 Regolamento (UE) 2019/521
- Agenti mutageni TUS
- Aggiustamenti vari

Certifico Srl
4.0 23.02.2021 Decreto 11 febbraio 2021 Certifico Srl
3.0 21.06.2020 D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44
Direttiva (UE) 2017/2398
Certifico Srl
2.0 16.07.2019 Update TUS Certifico Srl
1.0 05.10.2018 - Aggiustamenti e fix
- Update TUS
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0.0 24.09.2017 --- Certifico Srl

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SSL - Banca dati statistica dell’Inail

ID 21014 | | Visite: 588 | News Sicurezza

SSL   Banca dati statistica dell Inail

Salute e sicurezza sul lavoro - Banca dati statistica dell’Inail 

ID 21014 | 20.12.2023

Apparsa per la prima volta sul portale dell’Istituto nel 1996, è uno strumento dinamico per conoscere e monitorare i dati sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, degli infortuni e delle malattie professionali.

La Banca dati statistica online dell’Inail cambia aspetto. Apparsa per la prima volta sul portale dell’Istituto nel 1996, è stata oggetto negli anni di diversi adeguamenti sia architetturali che tecnologici, continuando comunque a garantire una panoramica approfondita ed esaustiva sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro denunciati e riconosciuti dall’Inail.

Con l’ultimo restyling riaperte alcune sezioni. La necessità di aggiornarne la struttura informatica, per allinearsi agli standard istituzionali anche in tema di data governance e brand identity, è stata l’occasione non solo per migliorare la modalità di fruizione dei dati e il dettaglio di alcuni contenuti, che possono essere analizzati attraverso viste aggregate e approfondimenti tematici per settore, indice di rischio, territorio, caratteristiche dei lavoratori e dimensione aziendale, ma anche per rendere nuovamente consultabili alcune sezioni non disponibili nella versione precedente.

Un patrimonio utile per lo studio e la prevenzione. Il restyling, frutto della stretta e assidua collaborazione tra la Consulenza statistico attuariale e la Direzione centrale organizzazione digitale, permette all’Istituto di offrire alla collettività uno strumento più funzionale e dinamico di consultazione e analisi dei dati che, insieme agli Open data, potenzia ulteriormente il patrimonio statistico informativo che l’Inail mette a disposizione del Paese per lo studio e la prevenzione delle malattie e degli incidenti lavoro-correlati.

Dalle serie storiche alle pubblicazioni periodiche un’offerta informativa completa. L’offerta informativa statistica messa a disposizione online dall’Inail comprende anche le Statistiche storiche ed europee, la Banca dati delle professioni, i Rapporti statistici sulle rendite, i Bollettini sugli infortuni sul lavoro da Covid-19, oltre alle pubblicazioni statistiche mensili (Dati Inail) e periodiche (fascicoli di approfondimento come quelli sulla donna o sulla scuola) e le appendici statistiche alla Relazione annuale e ai Rapporti regionali.

Banca dati statistica Inail

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Fonte: INAIL

Nuove tabelle malattie professionali: confronto tabelle 2008 / 2023

ID 20793 | | Visite: 18893 | Documenti Riservati Sicurezza

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Nuove tabelle malattie professionali: Confronto tabelle Decreto 9 aprile 2008 / Decreto 10 ottobre 2023

ID 20793 | 19.11.2023 / In allegato Documento di confronto con tutte le modifiche apportate 2023

In GU n. 270 del 18.11.2023 è stato pubblicato il Decreto 10 Ottobre 2023 che apporta modifica alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico assicurazione infortuni).

Si porta a raffronto le modifiche apportate dal Decreto 10 Ottobre 2023, rispetto al Decreto 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21.07.2008), che per ultimo aveva modificato gli allegati 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 relativi all'elenco delle malattie professionali.

Il Decreto 10 Ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, modifica ed integra la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Le modifiche riguardano:
- l’allegato n. 4 - Tabella - NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA DPR 30 giugno 1965 n. 1124.
- l’allegato n. 5 - Tabella - NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'AGRICOLTURA DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Si segnalano:

- l’introduzione delle seguenti nuove malattie professionali dell'industria (ICD-10):
76) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE
77) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI
78) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONE LASER
79) MALATTIE CAUSATE DALL’AZIONE DELLE RADIAZIONI INFRAROSSE
80) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
81) MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON

- l’introduzione della nuova malattia professionale nell’agricoltura (ICD-10):
11) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL TALLIO

1.  Tabella di raffronto malattie professionali dell'industria Decreto 9 aprile 2008 / Decreto 10 Ottobre 2023

In rosso le modifiche di cui al Decreto 10 Ottobre 2023 alla tabella delle malattie professionali nell’industria di cui all’art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni rispetto alla tabella modificata in precedenza dal Decreto 9 aprile 2008

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 1
Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 2
Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 3

 [...] Segue in allegato

2.  Tabella di raffronto malattie professionali dell’agricoltura Decreto 9 aprile 2008 / Decreto 10 Ottobre 2023

In rosso le modifiche di cui al Decreto 10 Ottobre 2023 alla tabella delle malattie professionali dell’agricoltura di cui all’art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni rispetto alla tabella modificata in precedenza dal Decreto 9 aprile 2008.

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 4
Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 5
Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023   Tabella 6

[...] Segue in allegato 

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

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Disciplinare certificazione professione di responsabile cava - Capo cava

ID 20994 | | Visite: 606 | Documenti Sicurezza Enti

Disciplinare certificazione professione di responsabile cava   Capo cava

Disciplinare per la certificazione della professione di responsabile della programmazione e della produzione in cava: Capo cava / A.N.I.M. 2017

ID 20994 | 17.12.2023 / In allegato

1 Premessa 

Il presente documento, denominato “Disciplinare per la certificazione delle competenze del responsabile della programmazione e della produzione in cava: Capo cava”, specifica i requisiti che ANIM richiede ai soggetti che svolgono attività in qualità di Capo cava al fine di ottenere la certificazione della propria competenza da parte di un Organismo di certificazione.   

2 Introduzione

La coltivazione di una cava richiede l’applicazione multidisciplinare di diverse competenze che coprono i processi complessi derivanti da una interazione tra macchine, ambiente naturale e metodologie operative.

Alle esigenze sempre più pressanti di una produzione internazionalizzata e a fronte dell’introduzione di nuove tecnologie e sistemi di controllo e monitoraggio delle fronti residue rocciose, il livello progettuale delle cave è ormai molto elevato. L’approccio metodologico-scientifico dei progettisti e la successiva programmazione e gestione della produzione si confrontano con un corpus normativo e di buone prassi sempre più dettagliato.

La qualità industriale del settore estrattivo di cava è ad un livello molto elevato, anche a seguito dell’applicazione ormai consolidata delle metodologie di meccanica delle rocce e dei principi della geomeccanica per la progettazione, delle tecnologie impiantistiche, delle valutazioni di rischio e delle attività di registrazione e controllo dei sistemi gestionali per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. L’interpretazione giornaliera degli indirizzi operativi generali e specifici è attuata da cavatori, anche specializzati, e guidati da un Capo cava che può assumere talvolta anche la funzione di Sorvegliante ai sensi del Dlgs. 624/96 e di Preposto ai sensi del Dlgs. 81/08.

Può inoltre assumere la qualifica di responsabile della gestione ambientale della cava. Il Capo cava deve possedere la capacità di interpretazione della strategia di coltivazione e del piano di coltivazione approvato, mentre la sua conoscenza non sommaria di impianti e macchine, la sua conoscenza essenziale ma specifica del corpus legislativo e di buone prassi, la sua capacità di comunicare e governare, sono alcune delle caratteristiche basilari a lui richieste. Il presente disciplinare definisce la figura del Capo cava, con le specializzazioni relative a:

a) cave di materiale lapideo 
1.a cielo aperto
2. in sotterraneo

b) cave di altri materiali 

1. a cielo aperto
2. in sotterraneo

Il Capo cava assume importanza ancora maggiore all’estero, soprattutto in paesi emergenti, con la denominazione di quarry master, e talvolta diviene di fatto il regista dello sviluppo della coltivazione.

Oltre ad una competenza particolare maturata con l’esperienza, il Capo cava deve possedere una preparazione specifica formale, acquisita con un percorso formativo, articolato e certificabile, che gli offra la possibilità di assumere le competenze operative necessarie per lo svolgimento del suo ruolo in sicurezza. 
....

Sommario
1 Premessa
2 Introduzione
3 Scopo e campo di applicazione
4 Riferimenti normativi
5 Termini e definizioni
6 Definizione della tipologia di operatore di cava denominato Capo cava
7 Pre-requisiti di base per accedere alla certificazione
8 Compiti e attività specifiche della figura del Capo cava
9 Conoscenze e abilità associate all’attività del Capo cava
9.1 Requisiti
9.1.1 Conoscenze
9.1.2 Esperienze
9.1.3 Caratteristiche e abilità personali
9.1.4 Competenze
9.1.5 Etica Professionale
10 Iter di certificazione
10.1 Le evidenze documentali
10.2 L’elenco delle materie di esame
10.3 Classificazione della figura
10.4 Ammissione all’iter di certificazione
10.5 Iter di certificazione
10.6 Valutazione documentale
10.6.1 Esame e metodi di valutazione
10.6.2 Certificazione e rilascio del certificato
10.6.3 Mantenimento annuale e rinnovo del certificato
10.6.4 Sospensione e annullamento del certificato

ANIM 2017

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Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list

ID 4075 | | Visite: 141925 | Documenti Riservati Sicurezza

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche   Quadro normativo e Check list 2023

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list / Update Aprile 2023

ID 4075 | Rev 4.0 del 30 Aprile 2023 / Documento completo allegato

Il Documento si concentra sulle “Scaffalature metalliche” (non autoportanti/non NTC2018), che, come espresso dalla Commissione per gli interpelli, non sono da considerare “attrezzature di lavoro”, (salvo che non siano macchine), ma ad “arredi” e quindi per l’uso/manutenzione/ecc sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 All. IV “Luoghi di lavoro" e Norme tecniche correlate. 

Update 4.0 del 30 Aprile 2023

Documento aggiornato alla norma UNI 11636:2023 - Validazione attrezzature di immagazzinamento, con nota sul Documento relativo:

Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023

Download Documento Ed. 4.0 Preview

Excursus

Le scaffalature industriali sono strutture metalliche particolari e sono solo in parte riconducibili alle tradizionali costruzioni in carpenteria metallica.

Per la progettazione statica della scaffalatura è possibile affidarsi alle norme:

UNI EN 15878:2010 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni
UNI EN 15512:2021 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
UNI EN 15620:2021 Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances
UNI EN 15635:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio
UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio

solo UNI:

UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento (Rev. 4.0)
UNI 11262:2017 Scaffalature metalliche - Scaffalature commerciali di acciaio - Requisiti, metodi di calcolo e prove, fornitura, uso e manutenzione

Scaffalature in zona sismica

Per la progettazione antisismica di una scaffalatura il riferimento consolidato è la norma UNI EN:

UNI EN 16681:2016
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature porta-pallet - Principi per la progettazione sismica

La norma specifica i requisiti di progettazione strutturale applicabili a tutti i sistemi di scaffalature porta-pallet costituiti da elementi di acciaio destinati allo stoccaggio di unità di carico e soggetti ad azioni sismiche. Sono esclusi altri tipi di strutture di stoccaggio



Vedi Preview
_______

Vedasi anche:

FEM 10.2.08
Recommendations for the design of static steel pallets racks under seismic conditions

L’obbligatorietà della progettazione antisismica discende dalla legislazione vigente in Italia:

(1) In materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
(2) In materia di sicurezza delle strutture (D.M. 17/01/2018 - NTC2018)

In ambito Italiano la situazione normativa presenta alcune particolarità dovute ai criteri di inquadramento delle scaffalature, che si traducono nei seguenti due casi: 

- Magazzini Non-Autoportanti: in questo caso le scaffalature metalliche, contenute all’interno di opere ordinarie di ingegneria civile, sono generalmente considerate come “attrezzature da magazzino” non soggette ai requisiti delle NTC2018

Eventuali certificazioni antisismiche sono redatte con riferimento a:
- UNI EN 16681:2016;
- FEM 10.2.08.


- Magazzini Autoportanti: in questo caso la scaffalatura è anche struttura portante primaria dell’involucro edilizio che la contiene ed è per questo soggetta alle prescrizioni delle NTC2018.

2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE
Sulle scaffalature, la Commissione per gli interpelli (Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008) con l’interpello n. 16/2013 indica come l'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche all’interno di locali hobbistici o industriali.

“possibilità di escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dall’art. 89, comma 1, lett. a) - definizione di cantiere - un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno di locali, sia di tipologia da “hobbistica” che “industriale”, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo come riportato dall’allegato X D.Lgs. n. 81/2008.”

In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:

- non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.

Nell’interpello si elencano esempi di scaffalature metalliche menzionate nella “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi” dell’ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro “Sicurezza” (Milano, 2008), e se traccia indica la normativa d’interesse:
...



....

La Commissione Interpelli ritiene “che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010”.

Schematizzando:

Escluso il contesto “opera civile D.M. 14/01/2008” e la classificazione in “attrezzatura” e “macchine” (Direttiva macchine 2006/42/CE), gli obblighi del DL relativi al TUS, sono riconducibili ai “Luoghi di lavoro" All. IV. 

Le norme tecniche di riferimento per la progettazione/uso/manutenzione delle scaffalature metalliche sono in breve sintesi quelle dei “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio”:

Norme tecniche riferimento scaffalature

UNI EN 15635:2009 
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio

In particolare la UNI EN 15635 è così strutturata:

0. Introduzione
1.  Scopo
2.  Riferimenti normativi
3.  Termini e definizioni
4.  Requisiti operativi
5.  Dati impor tanti rilevanti per l’utente
6.  Assemblaggio e installazione
7.  Modifiche alla configurazione della scaffalatura
8.  Uso della scaffalatura
9.  Sicurezza delle scaffalature in uso e valutazione dei componenti danneggiati


(8) USO DELLA SCAFFALATURA

8.1. Sicurezza generale
- Addetto alla sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES)
- Cartelli di carico
- Addestramento

8.2. Movimentazione delle Unità di Carico (Handling)
- Requisiti dei pallet (Peso, Stabilità, Distanze)
- Sequenze di carico/scarico
...

(9) SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE IN USO E VALUTAZIONE DEI COMPONENTI DANNEGGIATI

9.1. Procedure
- Utilizzo del sistema secondo le sue specifiche
- Nomina di un PRSES (Person Responsable for Storage Equipment Safety)
- Esecuzione delle ispezioni
- Esecuzione della manutenzione
- Contenimento dei danni


...

4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO
...

9.2 p) L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno

- verde
- ambra
- rosso

al fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore.

...

UNI EN 15629:2009
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio

1 - L’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre la scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o ogni componente danneggiato sia sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore - App. A, lett. l)

3 - L’utilizzatore dovrebbe dotarsi di personale addestrato all'utilizzo dei mezzi di movimentazione delle merci e capace di operare con le scaffalature garantendo la sicurezza delle operazioni;
...

5. LISTE DI CONTROLLO

Per ogni tipologia di scaffalatura deve essere reso disponibile il manuale d’uso e manutenzione che contiene le principali avvertenze per il corretto montaggio ed impiego della scaffalatura.

Ad esempio il manuale deve riportare:

- la sequenza e le modalità delle operazioni di montaggio della scaffalatura;
- le tolleranze massime ammissibili sui fuori-piombo e sui disallineamenti e le modalità di misura e controllo degli stessi durante la vita della scaffalatura;
- i riferimenti dei criteri per la sicurezza del personale adibito al montaggio, in accordo con la regolamentazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’obbligo di esporre in posizione visibile i cartelli di portata;
- il divieto di alterare la geometria progettata senza il consenso del fabbricante, al di fuori del campo di variazione specificato;
- la necessità di sostituzione di elementi danneggiati.
...

5.1 CHECK LIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE

L’Ispezione delle scaffalature deve essere effettuata da Persona Competente almeno ogni 12 mesi UNI 15635:2009.


... 

5.2 CHECK LIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA)


...

6. DOCUMENTO DI VALIDAZIONE E RAPPORTO DI ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE UNI 11636:2023

Vedi il Documento:     

La norma UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento, fornisce una metodologia per stabilire, definire e identificare lo stato funzionale di una scaffalatura in uso. Nell'Appendice A è riportato il contenuto del Documento di validazione e del Rapporto di ispezione.

Documenti
1. Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636
2. Modello Documento di validazione scaffalature metalliche UNI 11636
3. Modello Rapporto ispezione a vista scaffalature metalliche UNI 11636
4. Modello Rapporto ispezione esperto validatore scaffalature metalliche UNI 11636

Vedi

7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635

Vedi il Documento:     

 

Il Documento illustra i Cartelli di carico da apporre da apporre per diverse tipologie di scaffalature metalliche in accordo con la norma UNI EN 15635 Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. Riportato inoltre cartello di carico per sistemi di soppalchi.

La norma UNI EN 15635 all’Appendice B Esempi tipici di cartelli di carico, riporta, per diverse tipologie di scaffalature metalliche, i cartelli di carico corretti da apporre. L'utilizzo dei cartelli di carico è importante per il funzionamento e l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura. I cartelli di portata devono essere esposti in luogo ben visibile sull'attrezzatura o in prossimità di essa.

I Cartelli di carico devono essere forniti dal fabbricante

Il fabbricante deve fornire i cartelli di carico nei colori di sicurezza approvati, contenenti le informazioni sui limiti di portata del sistema.

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635
...

segue

1. INTRODUZIONE
2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE
3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO
5. CHECK LIST
5.1 CHECK LIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE
5.2 CHECK LIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA)
6. DOCUMENTO DI VALIDAZIONE E RAPPORTO DI ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE UNI 11636:2023 (Rev. 4.0)
7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635
9. TERREMOTO EMILIA
9. NORMATIVA
FONTI
________

Matrice revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 Aprile 2023 Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023 Certifico Srl
3.0 Giugno 2022 UNI EN 16681:2016
Progettazione scaffalature metalliche in zona sismica
Certifico Srl
2.0 Novembre 2021 Update normativo Certifico Srl
1.0 Giugno 2018 Update normativo Certifico Srl
0.0 Maggio 2017 --- Certifico Srl

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Un dispositivo olografico portatile per vedere attraverso fumo e fiamme

ID 20980 | | Visite: 608 | News Prevenzioni Incendi

Un dispositivo olografico portatile per vedere attraverso fumo e fiamme / CNR Dicembre 2023 

ID 20980 | 14.12.2023 / CNR

L’Istituto nazionale di ottica del Cnr ha messo a punto un dispositivo olografico a infrarossi in grado di visualizzare scene interamente nascoste da fumo e fiamme. I test, pubblicati sulla rivista Optics Express, sono stati effettuati in uno scenario di fuoco realistico, utilizzando un dispositivo compatto che può essere tenuto in mano, con evidenti potenzialità nel campo del soccorso antincendio.

Il gruppo di imaging e olografia digitale dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Ino) ha realizzato un sistema portatile che consente di vedere in un contesto nel quale c’è una forte presenza di fumo e fiamme, utilizzando l’imaging olografico nel vicino infrarosso. I test realizzati con questo dispositivo sono stati pubblicati sulla rivista Optics Express.

Già nel 2013 i laboratori del Cnr-Ino di Firenze, sotto la guida di Riccardo Meucci, avevano utilizzato la tecnica a infrarossi per vedere al di là di una cortina di fumo e di fiamme, realizzando però un dispositivo pesante e di grandi dimensioni che era stato utilizzato soltanto in test di laboratorio: ora, i ricercatori sono riusciti a miniaturizzare il sistema e a renderlo applicabile in ambito operativo. “L'impiego di sorgenti accoppiate in fibra ha permesso di ridurre significativamente le dimensioni del sistema ottico, mentre l'elevata sensibilità dei sensori in questo range spettrale ha consentito di utilizzare laser a bassa potenza e di ridurre significativamente il tempo di esposizione. Il risultato è un dispositivo, testato in scenari realistici, che può essere tenuto in mano come fosse una torcia", spiega Massimiliano Locatelli, ricercatore del Cnr-Ino.

I comuni sistemi di imaging non sono in grado di “vedere” attraverso una cortina di fumo e fuoco, mentre il funzionamento delle normali termocamere nell’IR, pur consentendo di attraversare il fumo, risulta inibito nel caso in cui siano presenti le fiamme. "Il dispositivo che è stato messo a punto permette la visione in entrambe le condizioni e, grazie alle dimensioni ridotte, potrebbe essere utilizzato nel soccorso antincendio, per aiutare i soccorritori a esplorare in sicurezza e a rilevare la presenza di persone, animali e oggetti di interesse” spiega Eugenio Pugliese del Cnr-Ino, co-autore della ricerca. “Ci auguriamo di poter lavorare presto a una fase di trasferimento tecnologico verso aziende che si dimostrino sensibili a questa tematica. Il nostro percorso vuole essere un esempio di come la ricerca nata in laboratorio possa trovare soluzioni a problemi concreti, fornendo la base per prodotti industriali ad alto contenuto di innovazione” conclude Francesco Saverio Cataliotti, direttore del Cnr-Ino.

Comparazione tra immagine nel visibile ed immagine olografica  in presenza di fumo e fiamme

Comparazione tra immagine nel visibile ed immagine olografica, in presenza di fumo e fiamme

Per informazioni:
Massimiliano Locatelli
Cnr-Ino
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Elisabetta Baldanzi, Cnr-Ino, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Right to disconnect: Implementation and impact at company level Working

ID 20969 | | Visite: 477 | Documenti Sicurezza Enti

Right to disconnect   Implementation and impact at company level

Right to disconnect: Implementation and impact at company level Working / Working conditions and sustainable work

ID 20969 | 14.12.2023 / Attached

Introduction

Despite EU legislation regulating working time, occupational health and safety, and work–life balance, data from national and European surveys show that a high proportion of workers who are able to work remotely and flexibly using digital tools work long hours and are subject to health issues linked to work-related stress and burnout.

The rise in remote and flexible working during the pandemic and the increasing use of mobile digital tools, making workers more contactable, have accelerated the discussion around whether existing legislation remains fit for purpose to address the risks posed by the ‘always on’ culture in the workplace.

Previous Eurofound research has highlighted the scarcity of information on the implementation and impact of the right to disconnect at company level.

Based on a survey of employees and a questionnaire completed by HR managers in four countries (Belgium, France, Italy and Spain), this report sheds light on how the right to disconnect is implemented at company level.

Analysing responses from workers in companies with and without a right to disconnect policy, it assesses their experiences of receiving and responding to work-related communications outside contractual working hours; how many additional hours they work and why; and their work–life balance, health and well-being, and overall workplace satisfaction.

Policy context

As of spring 2023, there was no specific legislation at EU level on the right to disconnect. However, a range of existing EU directives contain relevant provisions, most significantly the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC). This directive sets limits on working hours and regulates rest periods for all workers.

The European Parliament’s resolution of January 2021 (2019/2181 (INL)) called on the European Commission to bring forward legislation specifically on the right to disconnect, while acknowledging the key role played by social partners in negotiating on workplace matters.

In 2022, the European cross-industry social partners began negotiations on a possible framework agreement on telework and the right to disconnect, which were ongoing at the time of writing (June 2023).

Contents
Executive summary
Introduction
Trend towards more telework and flexible working
Policy context
About the report

1.National legislation and collective agreements
Coverage
Implementation
Sanctions
Specific provisions for the public sector
Collective agreements

2.Implementation of the right to disconnect at company level
Introduction
Methodology
Prevalence and implementation of the right to disconnect
Actions taken to limit the number of additional hours worked

3.Impact of the right to disconnect at company level
An ‘always on’ culture?: Patterns of and reasons for out-of-hours communication
Working hours
Work–life balance
Health and well-being
Satisfaction with working conditions
The right to disconnect: Overall assessment

4.Conclusions
References
Annex: Results of statistical analyses

Eurofound

Collegati

Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare - Sintesi divulgativa

ID 20961 | | Visite: 979 | Documenti Sicurezza Enti

Rischio radiologico e nucleare   cosa sapere e cosa fare   Sintesi divulgativa DPC 2022

Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare - Sintesi divulgativa DPC 2022

ID 20961 | 13.12.2023 / In allegato

La Sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare come previsto dall’art. 197 (comma 1, lettera a) del decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Il documento rappresenta, inoltre, una base di conoscenze utile per la realizzazione di materiali di comunicazione sul rischio radiologico e nucleare rivolti al cittadino e ai diversi pubblici di riferimento.

Tali materiali dovranno puntare ad accrescere la conoscenza del rischio e a favorire l’adozione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza. Questa sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal menzionato comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.

Nelle pagine che seguono, sono riportati i concetti introduttivi al rischio radiologico e nucleare, sono descritte le emergenze che potrebbero interessare il nostro Paese e si spiega brevemente come verrebbero fronteggiate, secondo il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Infine sono illustrate le norme di comportamento per la popolazione nel caso si verifichi un incidente in un impianto nucleare al di là dei confini nazionali.

Capitolo 1 Che cos’è la radioattività 
Capitolo 2 Tipologia di radiazioni
Capitolo 3 Radioattività
Capitolo 5 Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla salute umana 
Capitolo 6 Emergenze radiologiche e nucleari in Italia
Capitolo 7 Piano nazionale: fasi operative e livelli di allerta
Capitolo 8 Reti di pronto allarme e monitoraggio della radioattività ambientale
Capitolo 9 Come avvertire la popolazione
Capitolo 10 Misure per proteggere la popolazione
Capitolo 11 Norme di comportamento per la popolazione
_______

Realizzato in collaborazione con il Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101

Art. 197 Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/Euratom), articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata, nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni dall'istituzione del predetto Comitato:
a) alla definizione dei contenuti dell'informazione preventiva per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all'articolo 182;
b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel presente Titolo, di competenza del Prefetto.

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

ID 5034 | | Visite: 23767 | Decreti Sicurezza lavoro

Testo unico assicurazione lavoro small

DPR 30 giugno 1965 n. 1124 / Testo unico assicurazione infortuniConsolidato Novembre 2023

ID 5034 | 18.11.2023 / In allegato

DPR 30 giugno 1965 n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (GU n.257 del 13.10.1965 - SO)

Testo Consolidato con tutte le modifiche e aggiornamenti dal 1965 a Novembre 2023.

Allegato Testo in vigore al 18.11.2023 | Update 5.0 aggiornato al Decreto 10 ottobre 2023

Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1)

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)
__________

Aggiornamenti articolo 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260"..


Testo unico assicurazione obbligatoria lavoro

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

(GU n.257 del 13-10-1965 - SO)

Aggiornamenti:

30/05/1988
Il DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173 (in G.U. 30/05/1988, n.125), convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n. 175),

03/08/1988
La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 880 (in G.U. 03/08/1988 n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1.

03/08/1988
La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 880 (in G.U. 03/08/1988 n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4.

28/12/1988
La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 1988, n. 1129 (in G.U. 28/12/1988 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, comma 1.

29/03/1989
La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 1989, n. 137 (in G.U. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 numero 27.

14/06/1989
La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1989, n. 318 (in G.U. 14/06/1989 n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 comma 1.

10/10/1989
Il DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338 (in G.U. 10/10/1989, n.237), convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n. 287)

27/12/1989
La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1989, n. 572 (in G.U. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110.

07/03/1990
La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 1990, n. 98 (in G.U. 07/03/1990 n. 10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 comma 1.

27/12/1990
La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 1990, n. 544 (in G.U. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma 1

04/01/1992
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 485 (in G.U. 04/01/1992 n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 commi 6 e 7.

04/01/1992
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 485 (in G.U. 04/01/1992 n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 commi 1 e 2.

22/07/1992
La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 1989, n. 332 (in G.U. 22/07/1992 n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4.

22/05/1993
DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155 (in G.U. 22/05/1993, n.118), convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 (in G.U. 21/07/1993, n.169)

31/12/1993
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561 (in G.U. 31/12/1993, n.306)

09/02/1994
La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 1994, n. 14 (in G.U. 09/02/1994 n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122.

07/06/1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 336 (in G.U. 07/06/1994, n.131)

01/08/1994
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479 (in G.U. 01/08/1994, n.178)

26/01/1995
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21)

16/08/1995
LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 (in SO n.101, relativo alla G.U. 16/08/1995, n.190)

19/09/1997
DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 314 (in SO n.188, relativo alla G.U. 19/09/1997, n.219)

30/12/1997
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (in SO n.255, relativo alla G.U. 30/12/1997, n.302)

20/03/1998
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66)

20/03/1998
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66)

19/06/1998
LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141)

19/06/1998
LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141)

01/03/2000
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 (in G.U. 01/03/2000, n.50)

03/08/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314 (in G.U. 03/08/2001, n.179)

15/05/2002
La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2002, n. 171 (in G.U. 15/05/2002 n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4.

15/05/2002
La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2002, n. 171 (in G.U. 15/05/2002 n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.

09/10/2003
DECRETO 19 settembre 2003, (in G.U. 09/10/2003, n.235)

27/12/2006
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299)

25/06/2008
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195)

21/07/2008
DECRETO 9 aprile 2008, (in G.U. 21/07/2008, n.169)

24/02/2009
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. 24/02/2009, n.45)

01/04/2009
La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 2009, n. 86 (in G.U. 01/04/2009 n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 comma 1, numero 2).

18/06/2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (in SO n.131, relativo alla G.U. 18/06/2010, n.140)

21/06/2013
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144)

27/12/2013
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302)

29/01/2014
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 (in G.U. 29/01/2014, n.23)

23/09/2015
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)

18/01/2016
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13)

31/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

30/04/2019
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100) , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151) - Consolidato 04.2019

29/06/2019
LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in SO n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151) - Consolidato 09.2019

04/05/2023
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 04/05/2023, n.103) - Consolidato 06.2023

18/11/2023
DECRETO 10 Ottobre 2023 (in GU 128/11/2023, n.270) - Consolidato 11.2023
________

Vedasi Tabella confronto Decreto 21 aprile 2008Decreto 10 ottobre 2023

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Resp: Ing. Marco Maccarelli
Edizione: 5.0
Data: Novembre 2023
Copyright: Certifico S.r.l.

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 Novembre 2023 Decreto 10 Ottobre 2023 Certifico Srl
4.0 Giugno 2023 Update normativo Certifico Srl
3.0 Settembre 2019 Update normativo Certifico Srl
2.0 Aprile 2019 Update normativo Certifico Srl
1.0 Marzo 2018 --- Certifico Srl

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Salute e sicurezza nel comparto della stampa ULSS 6 Vi - 2014

ID 20931 | | Visite: 883 | Documenti Sicurezza Enti

Salute e sicurezza nel comparto della stampa ULSS 6 Vi   2014

Salute e sicurezza nel comparto della stampa - Manuale per la prevenzione / ULSS 6 Vi - 2014

ID 20931 | 09.12.2023 / ULSS 6 Vi - 2014

Il comparto “Stampa” nel territorio dell’ULSS n. 6 di Vicenza, è composto da circa 120 aziende, per lo più di tipo artigianale, che possono presentare fattori di rischio legati alle strutture edilizie, alle attrezzature, alle macchine, agli impianti e ai prodotti utilizzati.

Questo manuale costituisce uno strumento per valutare i rischi aziendali e gli interventi migliorativi da adottare e potrà essere utilizzato per l’integrazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08 o come strumento informativo a supporto delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

Per queste ultime, in particolare per gli argomenti non trattati direttamente nel manuale, può essere fatto riferimento alle linee di indirizzo ed agli allegati tematici elaborati dal Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza del lavoro del Veneto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 81/08 (CORECO di cui fanno parte anche le Associazioni di Categoria) reperibili al link Modello PROCEDURE STANDARDIZZATE Valutazione dei Rischi - ULSS 4 / 20 Veneto.

I datori di lavoro potranno utilizzare tali materiali per identificare l’esistenza in azienda dei requisiti di salute e sicurezza che saranno oggetto di verifica da parte degli Operatori SPISAL in occasione degli interventi ispettivi programmati nel comparto.

La trattazione è completata da alcuni richiami storici e da dettagli tecnologici, utili a coloro che hanno meno familiarità con il comparto della grafica e stampa.

Il documento è composto dalle seguenti sezioni:

- l’impianto organizzativo e gestionale per la salute e sicurezza del lavoro
- la sicurezza dei lavoratori
- la salute dei lavoratori

Il manuale si conclude con un capitolo dedicato al rischio di incendio/esplosione e con l’elenco dei documenti di cui deve essere in possesso l’azienda in relazione ai rischi presenti e valutati.

INTRODUZIONE
PREMESSA
DESCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA STAMPA

I PROCEDIMENTI DI STAMPA
1. L’IMPIANTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
La valutazione dei rischi
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Gli addetti alle emergenze e la loro formazione
Il Medico Competente

2. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
LE DEFINIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEI RIPARI DI PROTEZIONE E DEI COMANDI DELLE MACCHINE (rif. Direttiva 2006/42/CE)
GLI ASPETTI DA CONSIDERARE PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE
LE MACCHINE PIÙ UTILIZZATE
I PRINCIPALI ASPETTI DELLA STRUTTURA DELL’AMBIENTE DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA

3. LA SALUTE DEI LAVORATORI
I RISCHI PER LA SALUTE
1-Sostanze pericolose
2-Movimentazione manuale dei carichi
3-Movimenti ripetitivi
4-Microclima
5-Rumore
6-VDT
7-Lavoro notturno
8-Stress correlato al lavoro
ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE IN MERITO ALLA SALUTE DEI LAVORATORI
Lavoratrici madri
Lavoratori minorenni
Divieto di consumo di bevande alcoliche
Divieto di fumo di tabacco
I requisiti igienico-assistenziali (bagno-wc e spogliatoio)
Dispositivi di Protezione Individuale

4. PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

5. ELENCO DEI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’AZIENDA E DA ESIBIRE IN SEDE DI SOPRALLUOGO ISPETTIVO

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Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi: nuovi servizi online per i datori di lavoro

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Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi

Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi: i nuovi servizi online per i datori di lavoro e loro delegati

ID 20917 | 07.12.2023 / News INAIL

A partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online INAIL dedicati ai datori di lavoro, e ai loro delegati.

Gestione eventi lesivi

Il nuovo servizio online per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all’area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva:

- gli adempimenti normativi a su carico con il relativo stato di lavorazione, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;
- il cambio di stato in “Pratica” quando la sede Inail competente prende in carico l’istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;
- le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi Inail competenti, a seguito delle quali l’utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/PEC, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, dal menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area prestazioni e prevenzione:

- Denuncia/Comunicazione di infortunio
- Denuncia di malattia professionale
- Denuncia di silicosi/asbestosi
- Comunicazione di infortunio
- Cruscotto infortuni
- Ricerca certificati medici
- Servizi dispositivi

La compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall’Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro ad integrazione delle informazioni mancanti nelle denuncia, utili alla sede Inail per l’istruttoria della pratica.

In particolare, riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa (“Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)”) oppure, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere (“Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere”).

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede Inail competente tramite atto istruttorio.

...

In allegato:

Manuale gestione eventi lesivi 1.0 - Aggiornamento: 07 dicembre 2023
Manuale Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale) 1.0 - Aggiornamento: 07 dicembre 2023
Manuale Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno) 1.0 - Aggiornamento: 07 dicembre 2023
Manuale Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere 1.0 - Aggiornamento: 07 dicembre 2023

Fonte: INAIL

Obbligo formazione preposto 2022 - Novità DL 146/2021

ID 15539 | | Visite: 62633 | News Sicurezza

Obbligo formazione preposto 2022

Obbligo formazione preposto 2022 - Novità DL 146/2021 / Rev. 1.0 Novembre 2023

ID 15539 | Rev. 1.0 del 04.11.2023 / Documento completo allegato

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) apporta delle importanti modifiche all'art. articolo 37 del Dlgs n. 81/2008 in tema di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed in particolare del preposto.

Il nuovo disposto prevede che:

1. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale accorpare e rivisitare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione in modo da garantire:
- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui sopra.

3. Proprio in riferimento alla formazione del preposto, nella logica di rafforzamento del suo ruolo (per tutte le novità del Preposto sicurezza 2022, si veda il Documento Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza), si prevede che essa debba essere svolta “interamente con modalità in presenza” e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Figura 1 – Novità formazione del preposto

Figura 1   Obbligo formazione Preposto  2022

Normativa

In verde le modifiche di cui DL n. 146/2021, convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215 al Dlgs 81/2008.

Dlgs n. 81/2008

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Note (4)(6)(7)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. (8) (13)
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il  controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari  della stessa. (15)

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; (3)
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. (5)

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. (9)

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. (10) (12) (14)

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. (11)

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. (1)
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (2)
______

Note
(1) Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dispone all'art. 32, c. 1, lett. d), l'inserimento del comma 14 bis.
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Nota MLPS 27 novembre 2013, n. 20791 - Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
(4) Nota MLPS 8 giugno 2015, n. 9483 - Quesiti su Organismi paritetici
(5) Come modificato dall' art. 1, lett. a del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(6) Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1. comma 38
(7) Nota INL 20 giugno 2017, n. 5546 - Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale - attività formativa
(8) Ultimo periodo inserito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(9) Secondo periodo inserito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(10) Comma sostituito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(11) Comma aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)
(12) Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 - Art. 37 TUS modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146.
(13) La Legge 19 maggio 2022 n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza prevista per il 30 giugno 2022, la formazione può essere svolta in modalità presenza o FAD, salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica.
(14) Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Art. 24 c. 1-bis - Formazione integrata per aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
(15) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 2.

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.11.2023 Aggiornata parte “Normativa” Certifico Srl
0.0 24.01.2022 --- Certifico Srl

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Rischio Radon luoghi di lavoro: quadro normativo

ID 6842 | | Visite: 59779 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio Radon nei luoghi di lavoro   quadro normativo

Rischio Radon nei luoghi di lavoro: quadro normativo / Novembre 2023

ID 6842 | Rev. 2.0 del 20.11.2023 / Documento completo allegato

In allegato Documento sul rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro, introdotto all’inizio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241/2000, che ha recepito la Direttiva 96/29/Euratom, modificando e integrando il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, è aggiornato al Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che, in particolare, abbassa il livello di livello di azione nei luoghi di lavoro da 500 Bq/m3 a 300 Bq/m3.

Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4 (industria) - Malattia tabellata.

Excursus

Il radon è un gas naturale (Rn) presente maniera diffusa e varia sul territorio italiano solitamente montano o vulcanico (oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’Archivio Nazionale Radon) che, decadendo, si attacca al particolato dell’aria e penetra nell’organismo tramite le vie respiratorie.
Le Regioni a maggior rischio di emissione sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia.

Il rischio radon riguarda l’effetto biologico che può indurre a mutazioni genetiche, causando possibili tumori e leucemie.
La presenza di radon è possibile anche in alcune rocce impiegate come materiali in edilizia, come il tufo, la pozzolana e il peperino.

I lavoratori esposti a rischio radon sono soprattutto quelli che svolgono le loro mansioni nel sottosuolo, in cunicoli e gallerie, ma anche quelli che si occupano di attività estrattive, raccolta e stoccaggio di materiale abitualmente non considerato radioattivo, ma che può contenere radionuclidi naturali, o lavoratori impiegati in strutture termali. Oltre le dieci ore di presenza mensile, sono compresi anche i lavoratori in luoghi come magazzini, luoghi seminterrati. Sono interessati quindi i luoghi come:

- Locali sotto il livello stradale
- Sotterranei, catacombe
- Cave
- Fungaie
- Miniere
- Terme
- Aerei (radiazione cosmica)
- Industria e depositi di fertilizzanti (fosfati)
- Lavorazione di alcuni minerali (pirocloro e bauxite)
- Lavorazione e deposito di sabbie zirconifere (piastrelle) e materiali refrattari
- Lavorazioni di terre rare, torio
- Produzione di pigmento colorante al biossido di titanio

ISPRA

Tra gli anni 80 e 90 è stata realizzata dall’ISPRA, dall’Istituto Superiore della Sanità e dai Centri Regionali di Riferimento della Radioattività Ambientale degli assessorati regionali alla Sanità, oggi confluiti nelle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali(ARPA e APPA), un’indagine nazionale rappresentativa sulla esposizione al radon nelle abitazioni.
Il valore della concentrazione media è risultato pari a 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3.

I risultati dell’indagine nazionale aggregati per Regione mostrano una situazione molto diversificata (fig. 1) con concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 fino ad oltre 100 Bq/me singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Tale differenza è dovuta principalmente alle differenti caratteristiche geologiche.

Gas Radon Italia
Fig 1 -  Risultati dell’indagine nazionale sull’esposizione al radon nelle abitazioni (ISPRA)

IARC 

Il radon è un agente cancerogeno che causa un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare. L'Organizzazione Mondiale ) della Sanità (WHO), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato fin dal 1988 il radon nel Gruppo 1 (IARC Monogrtaphs 43) nel quale sono elencate le sostanze dichiarate cancerogene per l’uomo.

Il radon è un gas inerte ed elettricamente neutro, per cui non reagisce con altre sostanze. Di conseguenza, così come viene inspirato, viene espirato. Tuttavia è anche radioattivo, ossia si trasforma in altri elementi, chiamati prodotti di decadimento del radon o più generalmente "figli". Questi sono elettricamente carichi e si attaccano al particolato presente in aria che può essere inalato e fissarsi sulle superfici dei tessuti polmonari. Gli atomi, così depositati (in particolare due isotopi del polonio, Po-218 e Po-214), sono ancora radioattivi ed emettono radiazioni  alfa che possono danneggiare le cellule. I danni prodotti sono generalmente riparati dai meccanismi biologici. In alcuni casi uccidono le cellule, ma esiste anche la probabilità che il danno cellulare sia di tipo degenerativo e che la cellula mantenga la sua capacità di riproduzione entrando a far parte di un processo cancerogeno. Fino ad oggi, anche se ipotizzati, non sono stati dimostrati altri effetti diversi dal tumore polmonare.

È stata dimostrata una forte correlazione tra radon e consumo di tabacco. Per i fumatori il rischio assoluto di un tumore polmonare causato dal radon viene considerato 15-20 volte superiore rispetto al rischio per i non fumatori.

Rischio Radon luoghi di lavoro

Radon nei luoghi di lavoro

Il radon (222Rn) è un gas radioattivo non percepibile dai nostri sensi. E’ un elemento radioattivo di origine naturale, appartenente alla serie dell’Uranio-238 (238U). L’Uranio-238 è presente in tutte le rocce e i suoli: per questo anche il radon è ubiquitariamente diffuso: in particolare il radon (Rn) è un prodotto del decadimento nucleare del Radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. 

La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove 1 Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo.

La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro3 d’aria.

Il radon ed i prodotti del suo decadimento radioattivo forniscono il contributo più rilevante alla dose da radiazioni che gli individui ricevono dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (valore medio mondiale: 1,2 millisievert per anno - mSv/anno).

Il radon, inoltre, è un elemento appartenente al gruppo dei gas nobili, quindi in natura è chimicamente inerte e lo troviamo in atmosfera o nei fluidi (acqua, gas del sottosuolo, ecc.) come gas monoatomico.

Il radon si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale per fuoriuscire in atmosfera: in genere le concentrazioni di radon in aria esterna (radon outdoor) sono comunque molto basse, dell’ordine di pochi Bq/m3.

In Italia alcuni studi stimano una concentrazione di radon outdoor di 10 Bq/m3.

Diversamente, quando sul suolo sorge un edificio, il radon può penetrarvi e permanere raggiungendo concentrazioni in aria anche elevate (radon indoor): per tale ragione, dal punto di vista sanitario, il radon viene considerato un fattore di rischio tipico degli ambienti confinati.  

Il radon indoor è ubiquitariamente presente: negli ambienti di vita, di lavoro, negli edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.), in quelli ricreativi (cinema, palestre, ecc.). La natura geologica del sito, la tipologia costruttiva dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati, le modalità di ventilazione sono tra i parametri più determinanti la concentrazione di radon indoor.

Il radon è ritenuto il principale fattore di rischio di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda causa dopo il fumo di tabacco per i fumatori. Fumo di tabacco e radon hanno un effetto sinergico ed entrambi sono classificati dallo IARC come agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1(1).

Molteplici studi epidemiologici confermano che l’esposizione al radon (inalazione di radon) aumenta il rischio di cancro polmonare nella popolazione generale. La percentuale di tutti i tumori polmonari attribuibili al radon è stimata tra il 3% e il 14%. Al momento non si hanno evidenze di altri effetti sulla salute. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima che ogni anno i casi di tumore polmonare attribuibili all’esposizione al radon siano compresi tra 1500 e 5500.

Gli studi epidemiologici hanno confermato anche che non esiste una “valore di concentrazione-soglia” al di sotto della quale l'esposizione al radon non presenti rischi. Anche basse concentrazioni di radon possono causare un piccolo aumento del rischio di cancro ai polmoni: è necessario pertanto far sì che le concentrazioni di radon indoor siano le più basse possibili.

Livello di azione D.Lgs. 230/1995 / ante D.Lgs. 101/2020

La normativa italiana vigente fino al 27 agosto 2020 (D.Lgs 230/95), in relazione alla protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, prevede un livello di azione (2) pari a 500 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria. L’esposizione per un arco di tempo pari a 2000 h/anno (un anno lavorativo) a tale concentrazione determina una corrispondente dose efficace pari a 3 mSv/anno.

- livello di azione: 500 Bq/m3
- dose efficace 3 mSv/anno (2000 h/anno)

Livello di azione / post D.Lgs 101/2020

La Direttiva 2013/59/Euratom - recepita in Italia dal D.lgs 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, ha introdotto nuove disposizioni relative al controllo del radon nei luoghi di lavoro a partire dall’introduzione di un nuovo livello di riferimento(3) pari a 300 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni costruite prima del 31/12/2024.

Per le abitazioni costruite dopo tale data il livello di riferimento è posto a  200 Bq/m3.

- livello di azione: 300 Bq/m3 (luoghi di lavoro)
- livello di azione: 300 Bq/m3 (abitazioni costruite prima del 31.12.2024)

(1) agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1: categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità sull’uomo.

(2) livello di azione: in determinata situazione, è il valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.

(3) livello di riferimento: in determinata situazione, corrispondente alla concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato.
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Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

-  alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei,
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure
- se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione Radon.

Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro   Figura 1

Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon

Dove è richiesta misurazione della concentrazione di radon in aria

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.

Piano Nazionale Azione Radon / Aree prioritarie Radon

D.lgs 101/2020

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2021: non pubblicato data documento / ndr), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon (27.08.2022 / ndr), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale

Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva  59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10 (27.08.2022 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita'  d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia  autonoma  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le  aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione  dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.

Vedi Documento:


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Esperto in interventi di risanamento radon

Il D.lgs 101/2020istituisce la figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”,  professionista che abbia il titolo di  ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.

Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficienti ad abbassare la concentrazione media annua di radon indoor inferiore a 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata.

Tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.
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Vedi Documento dedicato


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La valutazione concentrazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81). 

Cadenza delle misure:

- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico.
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m3.

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento.

L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
- Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Rischio radon luoghi di lavoro   Figura 1

(*) Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Fig. 2 - Schema cadenza misure RADON
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Soggetti abilitati misurazioni Radon

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.

La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6 del D.lgs 101/2020, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.

Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL (vedi art. 155).
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Vedi foglio di calcolo allegato news

Tool di calcolo allegato news per stimare il numero di dosimetri necessario per valutare il rischio radon nella tua attività lavorativa

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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione: metodiche di valutazione del rischio

Le Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione è aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.

Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato di cui all’Art. 29 del D.lgs 101/2020: l'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II:

I. Materiali naturali

a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
- granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
- porfidi;
- tufo;
- pozzolana;
- lava.
- derivati dalle sabbie zirconifere

II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

a. ceneri volanti;
b. fosfogesso;
c. scorie di fosforo;
d. scorie di stagno;
e. scorie di rame;
f. fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
g. residui della produzione di acciaio.

Per questi materiali, il D.lgs 101/2020 va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura CE e per la stesura della dichiarazione di prestazione.

Tali adempimenti coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore.

Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno.

Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di  Ra-226, Th-232 e K-40. 

Indice di concentrazione di attività - Indice I

Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’Indice di concentrazione di attività – Indice I.

Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato. 

Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.

Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione.) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi.

Per tali materiali, prima della loro immissione sul mercato, è necessario:

- determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati (226Ra, 232Th, 40K)
- effettuare una prima valutazione (screening) mediante l’applicazione dell’indice di concentrazione di attività (indice I); 

Qualora il valore dell’indice I fosse superiore ad 1, procedere ad una stima della dose più accurata che tenga conto di altri fattori. 

Indice di concentrazione di attività (I):

I = C226Ra/300 + C232Th/200 + C40K/3000

Vedi foglio di calcolo allegato news

Tool per il calcolo dell’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali (screening) nei materiali da costruzione, con eventuale applicazione anche a materiali a più componenti

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Attività NORM: metodiche di valutazione del rischio 

Se l'attività lavorativa rientra in uno dei seguenti settori è prescritto che si proceda ad una valutazione del rischio NORM secondo quanto prescritto dal D.lgs 101/2020 (Cap. II Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale)

Tabella II-1

Settori industriali 

Classi o tipi di pratiche 

Centrali elettriche a carbone 

manutenzione di caldaie 

Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio 

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto 

Industria dello zircone e dello zirconio 

Lavorazione delle sabbie zirconifere
produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico 

Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro 

Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno;
estrazione di piombo;
estrazione di rame; estrazione di ferro- niobio da pirocloro;
estrazione di alluminio da bauxite;
lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione 

Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici 

produzione di fosforo con processo termico;
produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio 

Produzione del pigmento TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio 

Produzione di cemento 

manutenzione di forni per la produzione di clinker 

Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio 

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas 

Produzione di energia geotermica 

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto 

Produzione di gas e petrolio 

estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori 

Impianti filtrazione delle acque di falda 

gestione e manutenzione dell’impianto 

Cartiere 

manutenzione delle tubazioni 

Lavorazioni di taglio e sabbiatura 

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi 

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Obblighi dell'esercente industrie NORM

D.lgs 101/2020

Art. 22  Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,  32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).

1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,  l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o entro dodici mesi dall'inizio  della pratica, provvede alla  misurazione  della  concentrazione di attività sui materiali presenti nel  ciclo  produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

D.lgs 101/2020

Art. 29 Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)

1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv/anno.

2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II.

3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce che:

a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti come definiti nell'allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l'importatore.

5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.

6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui al comma 1, il materiale non puo' essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.

7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
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Esposizione a radon e malattia professionale [Rev. 2.0]

Malattie causate dall'esposizione a radon / Malattia tabellata DPR 1124/1965 dal 19.11.2023

Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4.

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
©Copia autorizzata abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 20.11.2023 - Aggiornato intero documento:
D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203
- Aggiunta nota di cui alla malattia professionale da esposizione a radon:
Decreto 10 Ottobre 2023
Certifico Srl
1.0 25.06.2022 - Aggiornato intero documento:
D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101
-
 IARC Monographs 100D
Certifico Srl
0.0 20.09.2018 --- Certifico Srl

Collegati

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146

ID 14804 | | Visite: 37306 | Legislazione Sicurezza

DL 21 ottobre 2021 n  146

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 / DL Sicurezza lavoro Draghi Ottobre 2021 convertito L. n. 215/2021 - Consolidato 12.2023

ID 14804 | 05.12.2023 / Testo consolidato allegato

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(GU n.252 del 21.10.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

Pubblicata nella GU n.301 del 20.12.2021 la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

In allegato testo coordinato

Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021

Aggiornamento all'atto

24/12/2021
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n.305)

30/12/2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49)

31/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

28/02/2022
LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 (in SO n.8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n.49)

01/03/2022
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 01/03/2022, n.50) convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, (in G.U. 28/04/2022, n. 98)

28/04/2022
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n.98)

17/05/2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17/05/2022, n.114) - Testo consolidato 06.2022

16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182)

05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) - Testo consolidato 08.2022

09/08/2022
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221)

21/09/2022
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)

23/09/2022
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23/09/2022, n.223) convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269)

08/11/2022
DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169 (in G.U. 08/11/2022, n.261) convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n. 301)

16/11/2022
La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 2022, n. 228 (in G.U. 16/11/2022 n. 46) ha dichiarato l'illegittmita' costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g).

17/11/2022
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n.269)

27/12/2022
LEGGE 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n.301)

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) - Testo consolidato 04.2023

10/08/2023
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 (in G.U. 10/08/2023, n.186)

29/09/2023
DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132 (in G.U. 29/09/2023, n.228)

09/10/2023
LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n.236) conversione con modificazioni del D.L. 10 agosto 2023, n. 104

18/10/2023
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023 n. 145 (in G.U. 18/10/2023, n.244)

28/11/2023
LEGGE 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n.278) conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 - Testo consolidato 12.2023

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Capo I MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Art. 1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Art. 2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Art. 3. Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Art. 4. Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia fiscale
Art. 6. Semplificazione della disciplina del patent box
Art. 7. Rifinanziamento Fondo automotive
Capo II MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 8. Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Art. 9. Congedi parentali
Art. 10. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria
Art. 11. Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Art. 12. Disposizioni in materia di mobilità del personale
Capo III RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno»
sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL»,
sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7 -bis . L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) . — 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
12. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d) .»;
e) all’articolo 51:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
2) il comma 8 -bis è sostituito dai seguenti:
«8 -bis . Gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3 -bis.
8 -ter . I dati di cui al comma 8 -bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.»;
f) all’articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1 -bis . Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l’Allegato I è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.
2. In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;
b) alla lettera b) , il numero «6» è sostituito dal seguente: «8»;
c) la lettera c) è abrogata;
d) la lettera d) è sostituita d a lla seguente: « d) ispettori: 246»;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l’anno 2022, euro 3.756.018 per l’anno 2023, euro 4.328.623 per l’anno 2024, euro 4.544.998 per l’anno 2025, euro 4.595.330 per l’anno 2026, euro 4.668.246 per l’anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l’anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall’anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l’anno 2022, 64.941.389 euro per l’anno 2023, 65.513.994 euro per l’anno 2024, 65.730.369 euro per l’anno 2025, 65.780.701 euro per l’anno 2026, 65.853.617 euro per l’anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l’anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede ai sensi dell’art. 17.
Capo IV MISURE FINANZIARIE URGENTI
Art. 14. Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 15. Proroga «Strade sicure» e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20
Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 16. Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale
Art. 17. Disposizioni finanziarie
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I (articolo 13, comma 1, lett.g)
Sostituisce l’Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

 

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3.000

Tabella 1 (articolo 16, comma 10) 

[...]

Vedi Testo Unico Salute  Sicurezza Lavoro aggiornato D.L. 146/2021

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