Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2019/521

ID 8072 | | Visite: 6423 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/8072

Regolamento2019521

Regolamento (UE) 2019/521 | XII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

GU L86/1 del 28.03.2019

Entrata in vigore: 17.04.2019

Applicazione a decorrere dal 17 ottobre 2020. 

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

Adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichet­tatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite.

(3) I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a livello delle Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispetti­vamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

(4) Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili».

Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosio­ne/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione.

Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio, l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita.

(7) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato

1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
5) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

Tutti gli ATP del Regolamernto CLP

________

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2019_521.pdf)Regolamento (UE) 2019/521
XIII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)
IT2530 kB1270

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 26, 2023 50

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123 Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. (GU n.105 del 07.05.1999)… Leggi tutto
Mag 25, 2023 100

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023 / Limiti massimi di residui (LMR) Modifiche degli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive INDIRIZZI OPERATIVI 1. PREMESSA Nella riunione del Comitato Permanente Residui sulle piante, animali, alimenti e… Leggi tutto
Mag 25, 2023 127

Regolamento (UE) n. 574/2011

Regolamento (UE) n. 574/2011 / Livelli massimi di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di… Leggi tutto
Mag 03, 2023 538

Direttiva n. 2005/31/CE

Direttiva n. 2005/31/CE Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con… Leggi tutto
Mag 03, 2023 159

Decreto 1° febbraio 2007

Decreto 1° febbraio 2007 Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 80860

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 57200

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto