Slide background




Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023

ID 21032 | | Visite: 1388 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/21032

Nota INL prot  n  2401 del 20 dicembre 2023

Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023 

ID 21032 | 22.12.2023 / In allegato

Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023 - Distacco transnazionale - semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio - buone prassi

Su richiesta del Dipartimento Politiche Europee - Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e questo Ispettorato sono stati invitati a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

A seguito dei necessari approfondimenti, d'intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 12890 del 20 dicembre 2023 e fermi restando i chiarimenti già forniti con circ. n. 1/2023, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito agli obblighi di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Si ricorda anzitutto che, ai sensi della normativa richiamata, “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.

Quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

Quanto al secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

...

Fonte: INL

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023.pdf)Nota INL prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023
 
IT246 kB204

Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 244

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 250

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto
Mag 26, 2025 335

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 / Applicativo “Verifiche periodiche” ID 24021 | 26.05.2025 Circolardel 23 maggio 2025 - dee n. 11 del 23 maggio 2025 - Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008.… Leggi tutto
Mag 23, 2025 476

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza