Slide background




Scaffalature: UNI EN 15635:2009 Responsabile “PRSES”

ID 4064 | | Visite: 23240 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/4064

EN 15635 PRSES

UNI EN 15635:2009  Responsabile scaffalature “PRSES”

ID 4064 | 24.05.2017

Le scaffalature industriali da interni, sulla base di un Parere del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro, prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995, sono state equiparate ad attrezzature di lavoro. Tale parere è stato recepito da tutti i produttori di scaffalature nella redazione dei manuali di montaggio, uso e manutenzione delle scaffalature da loro prodotte (vedi anche Guida alla sicurezza delle scaffalature industriali e dei soppalchi a cura del gruppo di lavoro ACAI “scaffalature metalliche” - aprile 2008).

Persona responsabile della sicurezza dell'attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES):

persona nominata dalla direzione del magazzino con la responsabilità di mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio del magazzino.

Allegato parere del Ministero del Lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995.
________

Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/3/95, n. 115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art. 4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro".

Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

1) normativa comunitaria, oppure in mancanza di essa
2) normativa nazione vigente, oppure, in mancanza di essa
3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e soli in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art. 6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art. 6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonchè alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs. 17/3/95 n. 115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art. 3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art. 4).

Vedi Documenti

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche   Quadro normativo e Check list 2023

 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare Min_21346_95.pdf
Min Lavoro 1995
114 kB 1398

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 13, 2025 6

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983) Leggi tutto
Apr 13, 2025 56

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 56

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 53

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 247

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto
La leadership sostenibile un modello emergente
Apr 09, 2025 292

La leadership sostenibile: un modello emergente

La leadership sostenibile: un modello emergente ID 23780 | 09.04.2025 / In allegato Fact sheet Edizioni: Inail - 2025 La complessità dell’attuale mondo del lavoro richiede alle organizzazioni paradigmi nuovi, multidisciplinarità e prospettive di lungo termine per una gestione efficace e sostenibile… Leggi tutto

Più letti Sicurezza