Slide background




Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

ID 7223 | | Visite: 9050 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7223

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'AII. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti. 

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All'allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi. 

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.

L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
...
segue

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012.pdf)Circolare n. 23 del 13 agosto 2012
 
 3006 kB1670

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Soggetti verifiche attrezzature

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 16, 2025 163

Decreto ministeriale 28 maggio 2025 n. 75

Decreto ministeriale 28 maggio 2025 n. 75 ID 24115 | 16.06.2025 Le risorse del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l’esercizio finanziario 2025 superano i 12 milioni di euro. Con il Decreto ministeriale 28 maggio 2025, n. 75, registrato dalla Corte dei… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 317

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 400

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Dati INAIL 5 2025   Infortuni estero e riders  RRA
Giu 09, 2025 486

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA ID 24902 | 09.06.2025 / In allegato Infortuni sul lavoro accaduti all’estero - Infortuni sul lavoro dei riders - Retribuzioni dei lavoratori della gestione Industria, Commercio e Servizi - Responsabile rischio amianto: competenze e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza