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Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata - Novità L. n. 122/2022

ID 17399 | | Visite: 3546 | News Sicurezza

Recipienti a pressione   Procedura verifica semplificata

Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata - Novità L. n. 122/2022 / Update Rev. 1.0 Febb .2024

ID 17399  | Update Rev. 1.0 del 29.02.2024 / In allegato Nota

In base a quanto disposto dall'art. 40-ter della Legge 4 agosto 2022 n. 122 legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, è prevista la procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione (tutti) tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica (metodo EA), di cui all’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

- per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi (applicazione fino al 31 dicembre 2024),
- per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell’allegato II annesso al decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Update Rev. 1.0 2024
- Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024 - Modifica art. 40-ter comma 1 decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022 n. 122.

Recipienti a pressione   Procedura verifica semplificata   Figura 1

Fig. 1 - Procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione con metodo EA e soggetti abilitati

(*) Applicabile fino al 31.12.2024 [Termine disposto dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 / Conversione Milleproroghe 2024]

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La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, all’articolo 12-bis modifica l’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione, stabilendo che la verifica tramite la procedura semplificata tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica (metodo EA) per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi sia applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Legge 4 agosto 2022 n. 122

In rosso la modifica disposta dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 / Conversione Milleproroghe 2024

Art. 40-ter. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione

1. La procedura semplificata prevista dall’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell’allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

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Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 64 - bis  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Verifica serbatoi GPL metodo EA 2022

Fig. 2 - Comunicano all’INAIL entro il 15 marzo 2021 per i serbatoi GPL da sottoporre verifica metodo EA entro il 31 luglio 2022

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.02.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Certifico Srl
0.0 20.08.2022   Certifico Srl

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Legge 4 marzo 2024 n. 25

ID 21517 | | Visite: 818 | Legislazione Sicurezza

Legge 4 marzo 2024 n  25

Legge 4 marzo 2024 n. 25 / Tutela della sicurezza del personale scolastico

ID 21517 | 15.03.2024

Legge 4 marzo 2024 n. 25 Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

(GU n.63 del 15.03.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024

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Art. 1. Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell’Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l’Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) , le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) , le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in
materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuolafamiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

3. L’Osservatorio acquisisce i dati relativi all’entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a) , ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.

4. Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.

Art. 2. Promozione dell’informazione

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4. Modifica all’articolo 61 del codice penale

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11 -octies) è aggiunto il seguente:
«11 -novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5. Modifiche all’articolo 336 del codice penale

1. All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Art. 6. Modifica all’articolo 341 -bis del codice penale

1. All’articolo 341 -bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

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Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

ID 21503 | | Visite: 516 | Prevenzione Incendi

Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 

1 Introduction

The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire prevention knowledge could potentially be applied are many, but at present application of this knowledge is limited. There are gaps regarding fire and its possible interactions with the building environment and occupants.  As an alternative to conventional methods, such as prescriptive code application, fire safety design methods are often applied to provide a holistic fire safety concept that specifically adapts to the environmental conditions and hazard of any building like a tailored suit.

This approach is particularly useful for innovative designed buildings, where the conditions are not adequately covered by prescriptive building regulations. 

The application and acceptance of fire safe building design differs between the various European countries. Few countries have requirements for qualification of practitioners (for example, a university degree or a diploma in Fire Protection Engineering). In many countries, there are still limitations to the application of these methods. In some countries a performance-based approach must be accepted by authorities on national, regional or local level In all the processes involved on a site up to when the fire protection concept is implemented on site, the designer plays a very important role, and should be able to demonstrate knowledge of the principles of engineering that are to be applied in this case.

This guideline “Procedure to Certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design” describes the minimum qualification requirements for a specialist to be considered by the CFPA-E for certification as a CFPA-E Fire Safety Specialist in the field of Building Design.

This guideline forms the basis for the CFPA Europe to recognise the knowledge of an individual, by obtaining the status of a “CFPA-E Fire Safety Specialist in Building Design”.

National requirements for Fire Safety Specialists in this field shall be considered. By obtaining the status of “CFPA-E Fire Safety Specialist in Building Design”, CFPA-E endorses the knowledge and experience of a certain individual having this status, but this status brings no legal competency without fulfilling the national requirements of each country.

2 Scope

There is a need for European recognized diplomas and a European approach to accreditation and registration or certification of fire safety specialists in building design and other fire safety practitioners in Europe.

The approach needs to be based on established levels of competency appropriate to their roles. Qualification of practitioners has been identified by several organizations as an important part of the professional recognition of fire safety engineers worldwide. 

This Guideline presents a comprehensive procedure to qualify and recognize the knowledge and experience of a Fire Safety Specialist in Building Design as defined in Section 3, with the curriculum and competencies described in Section 5. The procedure is developed, supported and recognized by the CFPA-E and its member Associations. 
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Contents
1 Introduction
2 Scope
3 Definitions
4 Requirements to be eligible as CFPA-E Fire Safety Specialist in Building Design
4.1 Education
4.2 Specific Training
4.3 Requirements to be a candidate for examination
5 Recommended curriculum content for a Fire Safety Specialist in Building Design
5.1 Core topics of expertise
5.2 Additional “Application focused” topics
6 Certification Procedure
6.1 Eligibility
6.2 Examination
6.2.1 Practical case
6.2.2 Battery of questions
6.3 Certification
6.4 Certificate validity 6.5 Skills maintenance
7 CFPA-E Courses related to Fire Safe Building Design
6 7.1 CFPA-E Courses
7.2 CFPA-E Courses & Guidelines for “Application focused” topics
8 Quality and Independency
8.1 Internal Audits
8.2 Independency
19 European guidelines

Nuovi spettri per la visione

ID 21500 | | Visite: 316 | News Sicurezza

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024

ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato

Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad incandescenza e a fluorescenza e contengono una maggiore emissione di luce blu.

Questa partecipa alla regolazione del ciclo sonno/veglia ma può essere potenzialmente lesiva per la retina a causa della maggiore energia traportata. La rapida diffusione dei sistemi a LED ha sollecitato la valutazione del rischio fotobiologico associato alla loro emissione.

Gli spettri di emissione dei nuovi sistemi vengono illustrati e confrontati con quelli dei sistemi tradizionali.

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Fonte: INAIL

Violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei servizi sanitari - Questionario

ID 21187 | | Visite: 1474 | Documenti Sicurezza Enti

Workplace Violence Health Sector   Questionnaire

Violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei servizi sanitari - Questionario WHO IT/EN

 ID 21187 | 18.01.2024 / Questionario WHO IT/EN allegato

Ristampa IT del "Workplace Violence in the Health Sector. Country Case Studies Research Instruments. Survey Questionnaire" (WHO 2003)

Premessa 

La violenza sul luogo di lavoro è un fenomeno allarmante a livello mondiale. I lavoratori della Sanità sono particolarmente a rischio di violenza sul luogo di lavoro. La violenza si esprime in aggressioni fisiche, omicidi, aggressioni verbali, bullismo/mobbing, molestie a sfondo sessuale e razzista e stress psicologico. La violenza non è perpetrata solo una volta, ma può esprimersi in piccoli episodi reiterati nel tempo che nel loro insieme provocano danni gravi. 

L’International Labour Office, l’ International Council of Nurses, la World Health Organisation e il Public Services International hanno lanciato un’azione d’interesse comune per diminuire il tasso di violenza nel settore dei servizi sanitari e ridurre al minimo i suoi effetti negativi sulle vittime e sui servizi stessi.

La reale dimensione del problema è in gran parte ignota. La raccolta di dati sulla vastità e la natura della violenza nei luoghi di lavoro rappresenta, di conseguenza, un elemento importante dell’iniziativa congiunta.  Finalità  Obiettivo dell’indagine è acquisire informazioni sul livello di violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei servizi sanitari nell'ambito di Paesi di aree geografiche diverse del mondo. In particolare, l’indagine prende in esame a fondo i fattori che possono favorire la violenza e le strategie per prevenirla.

I risultati del sondaggio saranno utilizzati da Nursing Up al fine di redigere un report sulla natura della violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei servizi sanitari italiani 

Confidiamo nel Tuo sostegno ai nostri sforzi tesi a migliorare la salute del personale sanitario in Italia.

La compilazione del questionario in tutte le sue parti rappresenta un valido contributo alla sensibilizzazione sul tema ed alla realizzazione di politiche efficaci. Speriamo che tale indagine offra l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e porti ad azioni future. 

Questionario
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Fonte WHO

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Proposta di direttiva lavoro mediante piattaforme digitali

ID 21489 | | Visite: 833 | News Sicurezza

Proposta di direttiva lavoro mediante piattaforme digitali

Proposta di direttiva lavoro mediante piattaforme digitali 

ID 21489 | 12.03.2024

L'11 marzo 2024 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali dell'UE hanno confermato l'accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l'8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo. Tale atto giuridico dell'UE mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

La direttiva renderà più trasparente l'uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate. Contribuirà inoltre a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti in materia di lavoro cui hanno diritto.

Si tratta del primo atto legislativo dell'UE in assoluto volto a disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro e a stabilire norme minime dell'UE volte a migliorare le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori delle piattaforme digitali in tutta l'UE. L'accordo confermato oggi si basa sugli sforzi delle precedenti presidenze del Consiglio e ribadisce la dimensione sociale dell'Unione europea.

I principali elementi del compromesso riguardano una presunzione legale che contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali:

- gli Stati membri stabiliranno una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione
- tali fatti saranno determinati conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, tenendo nel contempo conto della giurisprudenza dell'UE
- le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate
- spetterà alla piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell'attuazione delle nuove misure.

Disciplinare la gestione algoritmica

L'accordo raggiunto con il Parlamento garantisce che i lavoratori siano debitamente informati in merito, tra l'altro, all'uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

Vieta inoltre l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

La sorveglianza e la valutazione umane sono garantite anche per quanto riguarda le decisioni automatizzate, compreso il diritto alla spiegazione e al riesame di tali decisioni.

Prossime tappe

Il testo dell'accordo sarà ora messo a punto in tutte le lingue ufficiali e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.

Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale.

La proposta della Commissione è stata pubblicata il 9 dicembre 2021. I ministri dell'Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un accordo sull'orientamento generale del Consiglio nella sessione del 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono stati avviati l'11 luglio 2023 e si sono conclusi con l'accordo raggiunto l'8 febbraio 2024.

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Fonte: CE

Esplorare la dimensione di genere del telelavoro / Implicazioni SSL

ID 21486 | | Visite: 333 | Documenti Sicurezza UE

Gender telework and OSH

Esplorare la dimensione di genere del telelavoro: implicazioni per la salute e sicurezza sul lavoro

ID 21486 | 12.03.2024 / In allegato

Il crescente passaggio al telelavoro e al lavoro ibrido dopo la pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sulle donne. Questo documento di discussione analizza la dimensione di genere del telelavoro e della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) e passa in rassegna gli sviluppi della legislazione in materia.

Le lacune di ricerca individuate includono la dimensione di genere del cyberbullismo, le politiche di genere e di SSL a livello aziendale nel settore e l’assenza di aspetti legati al genere nella regolamentazione del telelavoro incentrata sulla SSL. Il documento sottolinea che le disposizioni che tengono conto della dimensione di genere nel settore del telelavoro e del lavoro ibrido possono contribuire all’equilibrio tra vita professionale e vita privata delle donne e alla loro integrazione nel mercato del lavoro.

 Fonte: EU-OSHA

Nota INL prot. 7 marzo 2024 n. 1937

ID 21477 | | Visite: 1427 | News Sicurezza

Nota INL prot  7 marzo 2024 n  1937

Nota INL prot. 7 marzo 2024 n. 1937 / Certificazione contratti atipici - D.P.R. n. 177/2011

ID 21477 | 11.03.2024 / In allegato

Nota INL prot. 7 marzo 2024 n. 1937 - D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti.

Si fa riferimento ai chiarimenti da ultimo forniti con nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024 della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro concernente gli obblighi di certificazione nell'ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011.

Al riguardo, si informa che questo Ispettorato ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni.

Pertanto, anche al fine di non sovraccaricare l'attività delle Commissioni di certificazione e di evitare possibili contenziosi, si ritiene che, nelle more degli esiti di tale iniziativa, debba essere osservata una interpretazione "letterale" dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I - recante "Certificazione dei contratti di lavoro" - del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. "atipici" e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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Fonte: INL

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48° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21483 | | Visite: 703 | Decreti Sicurezza lavoro

48° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 18 del 12 Marzo 2024

ID 21369 | 12.03.2024/ In allegato DD MLPS n. 18/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 18 del 12 Marzo 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 18 del  12 Marzo 2024, è stato adottato il quarantottesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da tre articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Lavoro notturno: Quadro Normativo e Sicurezza

ID 6232 | | Visite: 288248 | Documenti Riservati Sicurezza

Lavoro notturno quadro normativo sicurezza

Lavoro notturno: Quadro Normativo e Sicurezza / Update Dicembre 2023

ID 6232 | Rev. 5.0 del 14.12.2023 / Documento di lavoro completo allegato

In allegato Documento completo con raccordo normativa alla data e altri Documenti d'interesse in merito.

Update 14 Dicembre 2023

Aggiunto Cap. 9 Lavoro notturno e salute riproduttiva

Lavorare in modo continuativo nel periodo notturno si accompagna ad una ‘desincronizzazione’ dei ritmi biologici, sociali e familiari, che, come indicano diversi studi in letteratura, può aumentare l’insorgenza di problemi di salute. Il sistema endocrino e la funzione riproduttiva, in particolare, sono stati indagati come nuovo target di una esposizione protratta a lavoro notturno, sono state pubblicate indagini diverse, sia sull’uomo che sulla donna, per comprendere in quale misura possa rilevarsi un effetto avverso in correlazione con il lavoro notturno.

Lavoro notturno e salute riproduttiva / INAIl 2023

Update 12 Giugno 2022

Aggiornata la sezione Sorveglianza sanitaria, anche con riferimento alla Periodicità per lavoratori con turni di notte ma non definiti "notturni" ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66 (letteratura).

In letteratura - Prof. Giovanni Costa - UNI MI - Lavoro a turni e notturno-organizzazione degli orari di lavoro e riflessi sulla salute 2003, sono presenti riferimenti che propongono una diversa periodicità della sorveglianza sanitaria sulla base della graduazione del rischio:

Biennale: per numero turni > 60 notti/anno (rischio significativo);
Triennale: per numero turni compreso fra 30 e 60 notti/anno;
Quadriennale: per numero turni < 30 notti/anno.

Update 15 Marzo 2022

IARC Monographs Volume 124 - Night Shift Work / Lavoro notturno IARC

Lo IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, con la Monografia Volume 124, analizza la correlazione e gli effetti del lavoro notturno con alcuni fattori chiave dello sviluppo del cancro quali l'immunodepressione, l'infiammazione cronica e la proliferazione cellulare (associazioni positive tra il lavoro notturno /cancro).

Turni di lavoro di notte: Gruppo 2A probabili cancerogeni per l’uomo

Gli studi caso-controllo più ampi e di più alta qualità hanno evidenziato associazioni positive tra il lavoro notturno e tumori della mammella, della prostata, del colon e del retto. Anche sulla base degli studi effettuati sugli animali, la IARC ha classificato i turni di notte come probabili cancerogeni per l’uomo.

Non è pensabile l’eliminazione dei turni di notte ma è auspicabile un loro attento utilizzo limitandolo ad esempio a non più di 2 turni a settimana e per non più di qualche anno consecutivo.

Update 01 Dicembre 2020

Nota INL n. 1050 del 26 Novembre 2020, lavoratore notturno - definizione - chiarimenti.

Vedi nota

Update 10 Giugno 2019

Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019, richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. - periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite (data pubblicazione 15 febbraio 2019).

Vedi nota

Quadro normativo:

Nota INL n. 1050 del 26 Novembre 2020, lavoratore notturno - definizione - chiarimenti.
Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019, richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. - periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite (data pubblicazione 15 febbraio 2019).
D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25. G.U. 21 gennaio 2000, n. 16 (GU n.237 del 8-10-1999)
D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU n. 87 del 14 aprile 2003 - SO n. 61)
Circolare MPLS n. 8 del 3 marzo 2005. Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (D.lgs. 66/2003; D.lgs. 213/2004) 
- Legge 17 ottobre 1967 n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (GU n.276 del 06-11-1967)

Preview Lavoro notturno | Quadro normativo e sicurezza Rev. 5.0 2023

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Preview Lavoro notturno | Quadro normativo e sicurezza Rev. 3.0 2022

Preview Lavoro notturno | Quadro normativo e sicurezza Rev. 2.0 2020

Preview Lavoro notturno | Quadro normativo e sicurezza Rev. 1.0 2019

Preview Lavoro notturno | Quadro normativo e sicurezza Rev. 0.0 2018

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Excursus

Premessa

Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno. La prestazione di lavoro notturno rappresenta un obbligo per il lavoratore che ne sia richiesto. Tuttavia la legge (D.Lgs.66/2003) individua espressamente alcune categorie di lavoratori che hanno diritto ad essere esclusi (su loro richiesta) dall'obbligo, rimettendo, altresì, alla contrattazione collettiva la facoltà di estensione della categoria dei soggetti esonerabili.

Definizione di Lavoratore notturno

Si definisce lavoratore notturno (in generale / in assenza di disciplina collettiva) colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno (*) per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno (Nota INL n. 1050/2020)

Lavoratori notturni   definizione

(*) Vedasi a seguire per la definizione di periodo notturno

1. Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno

Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.

Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.

Il lavoro a turni, soprattutto se comprende turni notturni, rappresenta una condizione di stress per l’organismo perché va a sconvolgere il normale ritmo del ciclo sonno/veglia inducendo cambiamenti nella normale variabilità circadiana delle funzioni biologiche come per esempio: la temperatura corporea, la produzione di urina, la secrezione di alcuni ormoni. Il lavoratore lamenta quindi stanchezza, svogliatezza, apatia e a lungo andare può avere ripercussioni vere e proprie sulla salute. In particolare a breve termine si può andare incontro a:

- disturbi del sonno (i più comuni);
- problemi digestivi;
- stress;
- aumento di peso.

Sul lungo periodo inoltre il lavoratore a turni può andare incontro a:

- malattie dell'apparato gastroenterico;
- effetti sulla sfera psicoaffettiva;
- malattie cardiovascolari.

Relativamente agli infortuni, le professioni maggiormente esposte al rischio di infortunio, gli autisti risultano maggiormente soggetti (incidenza pari al 6,4% del totale), seguiti da infermieri (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). (Dati 2010)
...

2. IARC: il lavoro notturno è probabilmente cancerogeno per l’uomo
...

3. Normativa di riferimento

D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25. G.U. 21 gennaio 2000, n. 16 (GU n. 237 del 8 ottobre 1999)

D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU n. 87 del 14 aprile 2003 - SO n. 61)

Circolare MPLS n. 8 del 3 marzo 2005. Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (D.lgs. 66/2003; D.lgs. 213/2004) 

Legge 17 ottobre 1967 n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (GU n.276 del 06 novembre 1967)

Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019, richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. - periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite (data pubblicazione 15 febbraio 2019).

Nota INL n. 1050 del 26 Novembre 2020, lavoratore notturno - definizione - chiarimenti. (data pubblicazione 27 novembre 2020).

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 che ha recepito la direttive europee 93/104/CE (abrogata da Direttiva 2003/88/CE) e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99). In particolare viene definito come "periodo notturno" un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti.

4. Definizioni

- Periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino“.

Es:
Periodo A 22.00 ± 05.00 
Periodo B 23.00 ± 06.00
Periodo C 24.00 ± 07.00

Figura 1 Lavoro notturno

- Lavoratore notturno, alternativamente:

1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale (lavoratore notturno orizzontale);

Es.: 3 ore nei peruidi notturni B o C

Figura 2 Lavoro notturno
2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno tre ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. (lavoratore notturno verticale).

Es: Parte del lavoro del suo lavoro nel periodo notturno C  22.30 ± 02.30

Figura 3 Lavoro notturno
(*) Il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Tale limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. La disciplina collettiva può, in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal lavoratore e delle peculiarità di ciascun settore di attività, estendere l’arco temporale di riferimento e/o i parametri per l’individuazione dei lavoratori interessati.
Discipline particolari, in deroga alla normativa generale, sono previste per particolari categorie di lavoratori, tra cui i dirigenti, il personale viaggiante dei settori relativi al trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e gli altri lavoratori che, in buona sostanza, dispongono del potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: 

- la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 

- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;

- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;

- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 

In caso di soggetti minorenni, il lavoro notturno è sempre assolutamente vietato; specifiche deroghe sono tuttavia ammesse per:

- Attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purchè non si protragga oltre le ore 24;
- Minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario;
- Casistica ulteriore esplicitamente prevista dai CCNL.

5. Durata del lavoro notturno 

All'Art.13 del D. Lgs.66/2003 stabilisce che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

Il Ministero del Lavoro ha specificato che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il limite può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.

6. Sorveglianza sanitaria

Riguardo agli accertamenti sanitari si precisa che il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente.

Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore in almeno due anni. In ogni caso tali controlli devono avvenire a cura e spese del datore di lavoro.

Lavoratori notturni   SS biennale

D. Lgs. 66/2003

Art. 14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno 

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

Lavoratori notturni   SS lavoratori non definiti notturni 66 2003

(*) Periodicità SS per lavoratori con turni di notte ma non definiti "notturni" ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66 (letteratura).

7. Trasferimento a lavoro diurno

In caso sopraggiungano condizioni di salute, comprovate dal medico competente, che comportano l’ inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore sarà assegnato ad altre mansioni diurne. Sono demandate alla contrattazione le modalità applicative. Nel caso in cui ciò non risulti possibile l'assegnazione a mansioni diurne, è demandato alla contrattazione definire le soluzioni.

8. Valutazione dei Rischi e misure di prevenzione e protezione.

Il lavoro notturno rappresenta un fattore di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori per due motivi:

- da un lato è una condizione che pone l’individuo in una situazione biologica di maggiore vulnerabilità ad alcuni fattori di rischio
- d’altro lato lunghi periodi di lavoro notturno sono di per sé un fattore di rischio in quanto potenzialmente nocivi per la salute.

Conseguentemente, la normativa stabilisce che:

1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni devono beneficiare di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

2) i servizi e i mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni devono essere equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.

Un gruppo di lavoro costituito dalla Regione Emilia-Romagna ha prodotto nel 2004 un articolato documento, pubblicato sulla rivista Lavoro e Salute (allegato), contenente indicazioni di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori notturni, di cui di seguito si riportano alcuni dei principali elementi utili per la corretta gestione del rischio.

Il lavoro notturno può essere un’aggravante rispetto ai rischi già individuati e comuni al lavoro diurno. La risposta richiede l’analisi delle misure di prevenzione e protezione e dei servizi predisposti in azienda.

Per esempio, in caso di infortunio a rischio biologico in struttura sanitaria che avvenga di notte l’assistenza e le procedure post-esposizione devono essere tempestive come durante il giorno. Ancora, in caso di un’attività di controllo di impianti complessi l’illuminazione, la cartellonistica e i servizi di pronto soccorso devono essere equivalenti a quelli presenti di giorno.

E’ necessario individuare le misure che nella specifica situazione adattano i turni al ciclo biologico e mitigano il lavoro notturno (es. pause, riduzione carichi di lavoro)

Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati i risultati della valutazione e i criteri utilizzati per considerare il rischio da lavoro notturno.

Il lavoro notturno può essere legato ai "Lavori usuranti", vedasi anche l'articolo sui Lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011.

9. Lavoro notturno e salute riproduttiva

[...]

D. Lgs. 66/2003
....

CAPO IV Lavoro notturno

Art. 1 Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, (abrogata da Direttiva 2003/88/CE) cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:

b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) "lavoratore notturno":

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative.
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Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno

1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;

b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 12 Modalita' di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Art. 13 Durata del lavoro notturno

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.

4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.

Art. 14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 15 Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile. CAPO V Disposizioni finali e deroghe

Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.
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D. Lgs. 532/1999
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Art. 5. Tutela della salute

1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno
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Art. 9. Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10. Comunicazione del lavoro notturno

1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 11. Misure di protezione personale e collettiva

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
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Legge 977/1967
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LAVORO NOTTURNO

Art. 15. 
1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
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Art. 17.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
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5.0 2023 Aggiunto Cap. 9 Lavoro notturno e salute riproduttiva Certifico Srl
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UNI ISO 16732-1:2020 | Valutazione del rischio incendio

ID 10702 | | Visite: 18375 | Prevenzione Incendi

UNI ISO 16732 1 2020

UNI ISO 16732-1:2020 | Valutazione del rischio incendio

ID 10702 | 11.05.2020

La norma UNI ISO 16732-1:2020 fornisce la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando i principi alla base della quantificazione e dell'interpretazione del rischio correlato al fuoco. Questi principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di scenari di incendio.

La UNI ISO 16732-1:2020 è destinata ai professionisti della sicurezza antincendio che utilizzano metodi basati sulla valutazione del rischio.

Qualsiasi professionista della sicurezza antincendio può usare tali metodi. Tutte le decisioni sulla sicurezza antincendio hanno una base di incertezza. La probabilità è la rappresentazione matematica dell'incertezza e la valutazione del rischio è la forma di analisi della sicurezza antincendio che utilizza più ampiamente le probabilità e quindi più ampiamente affronta tutti i tipi di incertezza.

La valutazione del rischio è preceduta da due analisi di base: definizione di uno scenario, compresi gli obiettivi di sicurezza antincendio da soddisfare e i soggetti della valutazione del rischio di incendio, e i relativi fatti o ipotesi; e identificazione dei vari pericoli da valutare. Un "pericolo" è qualcosa che ha il potenziale per causare danni.

Gli argomenti della valutazione del rischio di incendio includono la progettazione e il controllo di qualsiasi parte dell'ambiente costruito, come edifici o altre strutture. La valutazione del rischio di incendio di un progetto consiste nell'analisi dei rischi, per esempio analisi della frequenza e della gravità del danno previste a seguito di scelte progettuali, combinate con una valutazione dell'accettabilità di tali rischi.

La valutazione del rischio di incendio può essere utilizzata per supportare qualsiasi decisione relativa alla prevenzione o alla protezione antincendio di ambienti costruiti nuovi o esistenti, come edifici, dove aspetti probabilistici, come l'accensione del fuoco o l'affidabilità delle misure antincendio, sono importanti. La valutazione del rischio di incendio può essere utilizzata anche per determinare la sicurezza equivalente a un codice, per valutare il bilanciamento tra il costo e il beneficio di riduzione del rischio di una proposta, o esaminare il rischio accettabile relativamente a eventi gravi. La valutazione del rischio di incendio può anche essere utilizzata per fornire una guida generale o per essere di supporto nella scelta di scenari e altri elementi di un'analisi deterministica.

Il documento allegato contiene una traduzione non ufficiale in Italiano di alcune parti della norma.

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1. Scopo

I principi e i concetti della UNI ISO 16732-1:2020 possono essere applicati per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di sicurezza antincendio, inclusi i cinque obiettivi tipici elencati come esempi al capitolo 1 della norma ISO 23932:2009:

- sicurezza della vita,
- conservazione della proprietà,
- continuità delle operazioni lavorative e della sicurezza,
- protezione dell'ambiente,
- conservazione del patrimonio.

2. Applicabilità della valutazione del rischio di incendio

Gli scenari con bassa frequenza ma alte conseguenze rappresentano un grande problema nella valutazione del rischio incendio. Potrebbe essere impossibile raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio a costi accettabili per tali scenari, ma può essere inaccettabile ignorarli interamente. Ponderare le conseguenze di tali scenari in base alla loro frequenza, come si fa nella valutazione del rischio di incendio, incorpora tali scenari nel calcolo senza renderli i solo scenari che determinano il calcolo stesso.

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3. Panoramica della gestione del rischio di incendio

La gestione del rischio include la valutazione del rischio, ma in genere comprende anche il “trattamento” del rischio, l'accettazione del rischio e la comunicazione del rischio. L'accettazione del rischio segna la conclusione della valutazione del rischio. Se il rischio non è accettato, è necessaria un'altra valutazione del rischio e il “trattamento” del rischio è una possibilità da considerare dopo ogni valutazione del rischio. La comunicazione del rischio avviene dopo l'accettazione del rischio (vedere la Figura 1). È anche possibile utilizzare la valutazione del rischio di incendio per valutare progetti alternativi prima di scegliere un progetto specifico o apportare modifiche a tale progetto per ottenere il rispetto dei criteri di accettazione.

Figura 1

Figura 1 – Gestione del rischio incendio

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4. Fasi della stima del rischio di incendio

La Figura 2 illustra la sequenza delle fasi coinvolte nella stima del rischio di incendio quando lo scenario è noto e quando sono espressamente calcolate le frequenze e le conseguenze nella forma quantitativa. Le sezioni successive descrivono l'uso di curve del rischio, matrici di rischio e altre tecniche per le quali il diagramma di flusso non è completamente applicabile nel dettaglio.

La stima del rischio di incendio inizia con la determinazione di un contesto. Il contesto fornisce un numero di ipotesi, che sono necessarie insieme agli obiettivi e alle specifiche di progetto per eseguire i calcoli di stima. Se l'edificio, ad esempio, deve essere usato come un edificio per uffici, questo ha delle implicazioni in termini di tipi di stanze e aree, le dimensioni tipiche di quelle stanze per tipo, il numero di occupanti per tipo di giorno e la combinazione di caratteristiche di tali occupanti.

Figura 2

Figura 2 – Stima del rischio incendio

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6. Attenzione all'esclusione di scenari ritenuti con rischio trascurabile

Poiché esiste un numero molto elevato di possibili scenari di incendio, il processo di combinazione di scenari in un insieme collettivamente completo di gruppi di scenari sarà semplificato se alcuni scenari possono essere esclusi all'inizio in base ad un rischio trascurabile. Questo passaggio dovrebbe essere giustificato in modo esplicito e quantitativo e dovrebbe essere usato solo quando ci sono prove evidenti che il rischio è trascurabile. È particolarmente pericoloso utilizzare questo passaggio per escludere scenari a bassa frequenza e ad alta conseguenza.

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segue in allegato

Fonti
UNI ISO 16732-1:2020

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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Allegato riservato UNI ISO 16732-1 2020 Valutazione del rischio incendio.pdf
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Officine saldatura gas metalli con oltre 5 addetti: quadro normativo PI

ID 7204 | | Visite: 11748 | Documenti Riservati Sicurezza

Attivit  9 D P R  151 2011

Officine saldatura: Attività 9 D.P.R. 151/2011 / Aggiornamento 2023

ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023 / Documento completo allegato

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.

In sintesi (si veda Circolare VVF 15/10/2019 n.15406):

Fig  1  Schema procedura PI Attivit  senza RT

Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

---

Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.

Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali i Decreti PI luoghi di lavoro 2021 (Decreto 1 settembre 2021Decreto 2 settembre 2021Decreto 3 settembre 2021), o, in alternativa, quelle riportate nel D.P.R. 03/08/2015.

Procedure

DATA NORMA ARGOMENTO
27/03/2001 CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24 Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)

Norme applicabili

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

- Nuove attività: Obbligo Codice

- Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare:
-- RT tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti
o
-- Codice all'intera attività

DM 03/08/2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 30/11/1983  
Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004
Disposizioni  relative  all’installazione ed alla  manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007
Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

   
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Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 2023 Ristrutturato intero documento
Circolare VVF 15/10/2019 n.15406
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1.0 2019 Decreto 12 Aprile 2019 Certifico Srl
0.0 2018 --- Certifico Srl

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INAIL | Dossier donne 2024

ID 21466 | | Visite: 767 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Dossier donne 2024

INAIL | Dossier donne 2024

ID 21466 | 07.03.2024 / In allegato

Pubblicato il Dossier donne 2024, il consueto focus sull’andamento al femminile di infortuni sul lavoro e malattie professionali, elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto in base ai dati mensili provvisori del biennio 2022-2023 e a quelli consolidati del quinquennio 2018-2022. Ad emergere, dopo la parentesi legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, è l’immagine di una donna condizionata dal triplice ruolo di moglie-madre-lavoratrice, per la quale le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono rappresentare una fonte di rischio. Lo dimostrano i dati sugli infortuni in itinere, nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che, nonostante il ridimensionamento dovuto al ricorso allo smart working nel triennio 2020-2022, in termini relativi restano sempre più elevati per le donne rispetto agli uomini. Evidente il divario per le denunce con esito mortale: l’incidenza tra le lavoratrici nel 2022 è di circa un decesso su due, con 64 casi su 133, mentre per gli uomini il rapporto scende a poco meno di uno su quattro, con 272 decessi su 1.114.

Sulla strada sono le donne a rischiare di più. La differenza di genere viene confermata considerando la categoria più ampia degli infortuni “fuori azienda”, nella quale gli infortuni in itinere si sommano a quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto. Nel 2022 l’incidenza degli infortuni “fuori azienda”, è stata di circa il 17% per le donne e del 15% per gli uomini, mentre, per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 61,7% (82 decessi sui 133 del 2022) e quella maschile al 44,2% (492 su 1.114). Questa situazione è giustificata sia dalla divisione dei ruoli tra uomini e donne, più impegnate nella cura della famiglia, sia dalla maggiore presenza femminile nelle attività dei servizi rispetto a quelle industriali, prevalentemente affidate agli uomini, soprattutto nei settori ad alto rischio di infortunio.

Nel 2023 calano gli infortuni femminili. Nonostante i dati ancora provvisori, tra gennaio e dicembre 2023 si registra, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una netta riduzione delle denunce di infortunio in complesso (-16,1%), dovuta alla diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro (-19,2%) e alla ripresa di quelli in itinere (+4,7%). Il contributo maggiore è stato quello delle lavoratrici, che hanno segnato un -27,6%, mentre la riduzione della quota maschile è stata dell’8,1%. Questi dati sono la conseguenza del significativo calo registrato nel 2023 dei contagi da Covid-19, che, dall’inizio della pandemia, hanno riguardato soprattutto le donne, più numerose nel settore della Sanità e assistenza sociale, il più a rischio di contagio professionale.

Violenze sul lavoro, le operatrici sanitarie e assistenziali sono le più a rischio. Le lavoratrici vittime di violenze da parte di pazienti o loro familiari nelle strutture sanitarie, o di studenti nelle scuole, fino ai casi di rapine in banca o negli uffici postali, rappresentano, nel 2022, il 2,6% di tutti gli infortuni femminili riconosciuti dall’Inail in occasione di lavoro e codificati secondo la variabile ESAW/3 Deviazione. Tra queste, oltre il 44% svolge professioni sanitarie e assistenziali. Seguono le specialiste dell’educazione e della formazione, le insegnanti di scuola primaria e le impiegate postali, con percentuali molto più contenute, rispettivamente tra il 6% e il 5%. Nel periodo 2018-2022, circa sei casi su dieci di violenza sulle donne sono stati denunciati al Nord, seguito da Centro e Mezzogiorno, entrambi con circa un quinto dei casi.

Le over 50 si infortunano più spesso. Circa il 15% di tutti gli infortuni al femminile del 2022 ha riguardato le lavoratrici con un’età compresa tra i 50 e i 54 anni, che risultano, quindi, le più colpite. In particolare, in questa fascia d’età, gli infortuni delle donne costituiscono oltre il 46% del totale riferito a entrambi i generi. Inoltre, dei 133 casi mortali femminili avvenuti nello stesso anno, oltre un quinto, con 27 casi, riguarda la classe di età 50-54 anni. Si passa poi alla fascia delle 55-59enni, con 21 casi, e a quella delle 40-44enni, nella quale si sono verificati 17 decessi.

Le malattie professionali più diffuse sono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo. Nel 2022 le lavoratrici hanno denunciato 15.881 malattie professionali, 1.003 casi in più, pari al 6,7%, rispetto all’anno precedente. Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo si confermano le più diffuse e, insieme a quelle del sistema nervoso, superano il 92% delle denunce femminili. Tra le patologie del sistema osteo-muscolare, le malattie più frequenti sono le dorsopatie e i disturbi dei tessuti molli (90%) e, tra quelle del sistema nervoso, la quasi totalità è rappresentata dalla sindrome del tunnel carpale. Queste tre patologie rappresentano il 74% delle denunce totali, ma la quota per le lavoratrici è dell’85% contro il 70% per gli uomini.

Più frequenti tra le donne i disturbi psichici. Si distinguono per consistenza della quota femminile sul totale delle denunce nella stessa patologia, i disturbi psichici e comportamentali e le malattie della cute, rispettivamente con il 52% e il 40%. In particolare, nel 2022, i disturbi psichici sono stati denunciati in misura simile da entrambi i sessi, con 195 casi per le donne e 183 per gli uomini, ma per le lavoratrici la percentuale sul totale delle loro malattie è dell’1,2%, il triplo di quella dei lavoratori, pari allo 0,4%. A prevalere sono i disturbi nevrotici, legati a stress lavoro-correlato, che rappresentano l’81% dei disturbi psichici per le donne e il 73% per gli uomini, seguiti dai disturbi dell’umore, rispettivamente pari al 13% e al 23%.

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Fonte: INAIL

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Civa: nuovi servizi settore apparecchi a pressione dall'11 marzo 2024

ID 21461 | | Visite: 474 | News Sicurezza

Civa nuovi servizi del settore apparecchi a pressione

Civa: nuovi servizi del settore apparecchi a pressione dall'11 marzo 2024

ID 21461 | 06.03.2024

Dall'11 marzo 2024 sono attivi i nuovi servizi online di Taratura martinetto, Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari, Censimento circuito art. 16 e Censimento tubazioni art. 16.

I nuovi servizi "Taratura martinetto", "Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari", "Censimento circuito art. 16" e "Censimento tubazioni art. 16" consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, ecc.) di richiedere all’Inail le prestazioni del settore apparecchi a pressione, attraverso il sistema informatico Civa.

Dall'11 marzo 2024 i servizi sono accessibili online dal portale dell’Istituto ed è disponibile il manuale aggiornato per il loro utilizzo (in allegato).

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Fonte: INAIL

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Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili

ID 12131 | | Visite: 3297 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Ponti mobili sviluppabili

Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili

ID 2599 | 23.11.2020 / In allegato

I ponti mobili sviluppabili rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette al regime di verifica periodica previsto dall’art. 71 del decreto legislativo 81/08.

La pubblicazione illustra nel dettaglio le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili, così come indicate al d.m. 11 aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica al fine di fornire strumenti utili e riferimenti per uniformità di comportamento sia ai tecnici delle strutture territoriali dell’Istituto, soggetto titolare di questo adempimento, che a quelli dei soggetti abilitati.

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1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un ponte mobile sviluppabile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica per ponti mobili sviluppabili
4.3 Verbale di prima verifica
Appendice - Liste di controllo
Appendice – Documentazione

Fonte: INAIL 2020

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INAIL 2020
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Proposta CE nuovi limiti di esposizione professionale per piombo e diisocianati

ID 18964 | | Visite: 2956 | News Sicurezza

Proposta CE nuovi limiti di esposizione professionale per piombo e diisocianati

Proposta CE nuovi limiti di esposizione professionale per piombo e diisocianati / Pubblicata Direttiva (UE) 2024/869

ID 18694 | Update news 19.03.2024

Pubblicata nel GU del 19.03.2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati

Entrata in vigore: 08.04.2024

Recepimento Stati membri: 09.04.2026

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26.02.2024

Per la prima volta in 40 anni, l’UE ha rivisto i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendoli di cinque volte. Queste sostanze tossiche per la riproduzione possono influenzare la funzione sessuale e la fertilità e, tra le altre cose, possono anche danneggiare il sistema nervoso.

Inoltre, la direttiva è la prima legislazione europea a fissare valori limite per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive a cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori e che possono causare asma e malattie cutanee.

La direttiva adottata rivede i valori limite per il piombo come segue:

- limite di esposizione professionale da 0,15 mg per metro cubo (0,15 mg/m 3 ) a 0,03 mg/m 3 , e
- valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 ml di sangue (70μg/100ml) a 15μg/100ml (30 µg/100ml fino al 2028)

Il piombo si accumula nelle ossa e viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Pertanto, secondo la direttiva adottata, i lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un'esposizione avvenuta prima del recepimento di tale direttiva saranno sottoposti a regolare controllo medico. Saranno in grado di continuare a lavorare con il piombo se i loro livelli di piombo nel sangue mostrano una tendenza al ribasso.

Per proteggersi dagli effetti tossici del piombo sulla riproduzione, per le lavoratrici in età fertile si applicheranno valori limite inferiori (4,5 µg/100 ml) per le misure di sorveglianza medica .

La direttiva introduce anche valori limite per i diisocianati :

- limite complessivo di esposizione professionale di 6 µg NCO/m 3 (10 µg/m 3 fino al 2028)
- limite di esposizione a breve termine di 12 µg NCO/m 3 (20 µg/m 3 fino al 2028)


La direttiva sarà ora firmata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Gli Stati membri avranno due anni per stabilire i nuovi valori limite e le ulteriori misure di protezione previste dalla direttiva, adattando la propria legislazione nazionale.

La direttiva adottata il 26 febbraio 2024 modifica due atti legislativi: la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione durante il lavoro e la Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori da i rischi legati agli agenti chimici durante il lavoro.
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15.11.2023

Il 14 novembre 2023 il Parlamento europeo ed il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di direttiva che aumenta la protezione dei lavoratori dal piombo e dai diisocianati. L'accordo provvisorio dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 

L'accordo prevede di ridurre il limite di esposizione professionale per il piombo da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico per il piombo da 70 µg/100ml a 15 µg/100ml e di fissare il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati a 6 µg NCO/m³ (ossia la concentrazione massima nell'aria che un lavoratore respira nel corso di una giornata lavorativa di 8 ore) e un limite per esposizione di breve durata di 12 µg NCO/m³ (ossia esposizione media su un periodo di 15 minuti).

I colegislatori hanno anche concordato un periodo transitorio per il nuovo valore limite biologico per il piombo (fino al 31 dicembre 2028) al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

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13.02.2023

Il 13 febbraio 2023, la Commissione è intervenuta per migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute legati all'esposizione a sostanze chimiche pericolose,  indicando nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati.

Nel caso del piombo, un limite di esposizione significativamente ridotto contribuirà a prevenire problemi di salute dei lavoratori, ad esempio compromettendo le funzioni riproduttive e lo sviluppo fetale. Per i diisocianati, un nuovo limite di esposizione preverrà i casi di asma e altre malattie respiratorie.

Concretamente, la Commissione propone di modificare due direttive:

- per il piombo, la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 229/23 del 29.6.2004)

- per i diisocianati, la Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998).

In allegato

- Proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (COM(2023) 71 final)
- Allegato: proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (2023)
- Valutazione d'impatto: proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (2023)

Le modifiche proposte saranno fondamentali anche per proteggere i lavoratori nel contesto dell'avanzamento della transizione verso la neutralità climatica: è probabile che sia il piombo che i diisocianati vengano utilizzati, ad esempio, nella produzione di batterie e nei processi per rendere i veicoli elettrici più leggeri, nel vento turbine o come materiale isolante durante le ristrutturazioni edilizie.

La proposta odierna è il risultato di un ampio processo di consultazione, compresa una consultazione in due fasi con le parti sociali, e di una stretta collaborazione con scienziati e rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli Stati membri.

Ulteriore abbassamento del limite di esposizione al piombo

Il piombo può influenzare la funzione sessuale e la fertilità e può danneggiare lo sviluppo di un feto o della prole di donne esposte. Può anche danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue delle persone esposte. Si stima che attualmente 100.000 lavoratori nell'UE siano esposti al piombo sul posto di lavoro, secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea.

L'UE dispone dal 1982 di limiti di esposizione professionale per proteggere i lavoratori dagli effetti negativi sulla salute del piombo. Sulla base delle più recenti prove scientifiche, la Commissione propone oggi di:

- abbassare ulteriormente il limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m3) a 0,03 mg/m3, e
- abbassare il valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70µg/100ml) a 15µg/100ml.

Sebbene la forza lavoro esposta al piombo sia prevalentemente maschile, le lavoratrici possono essere esposte a rischi aggiuntivi poiché il piombo può colpire le donne incinte e il feto in via di sviluppo. Pertanto, la Commissione ribadisce anche che per proteggere meglio le donne, è fondamentale sensibilizzare i lavoratori in età fertile e mettere in atto misure specifiche per ridurre al minimo ogni possibile rischio e garantire inoltre che il livello di piombo nel sangue nelle donne in età fertile non sia superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo nel rispettivo Stato membro. Quando i livelli di riferimento nazionali non sono disponibili, i livelli di piombo nel sangue nelle donne in età fertile non devono superare il valore limite biologico di 4,5 µg/100 ml.

Introduzione dei primi limiti di esposizione per i diisocianati

I diisocianati descrivono varie sostanze chimiche che sono spesso raggruppate in base alle loro proprietà comuni e che possono causare malattie respiratorie come l'asma. La valutazione d'impatto della Commissione stima che attualmente 4,2 milioni di lavoratori nell'UE siano esposti ai diisocianati. Attualmente non esistono valori limite per i diisocianati a livello dell'UE.

La Commissione propone pertanto di introdurre, per la prima volta, valori limite per proteggere i lavoratori dall'esposizione ai diisocianati durante il lavoro. Questi valori limite si riferiscono al gruppo di azoto, carbonio e ossigeno dei diisocianati, responsabili dei loro effetti sulla salute:

- un limite di esposizione professionale complessiva di 6µg NCO/m3 (questo sta per la concentrazione massima di una sostanza nell'aria che un lavoratore respira in un certo periodo di riferimento, 8 ore) e
- un limite di esposizione a breve termine di 12 µg NCO/m3 (questo sta per un periodo di riferimento più breve, 15 minuti. Si applica quando gli effetti negativi sulla salute di una sostanza non possono essere adeguatamente controllati con un limite di esposizione globale, ad esempio durante periodi brevi ma elevati intensità di esposizione).

Oltre ai valori limite, la Commissione propone le cosiddette “annotazioni”. Le annotazioni sono indicazioni aggiunte ai valori limite, che allertano datori di lavoro e lavoratori della possibile esposizione per vie diverse dall'inalazione, ad esempio attraverso la pelle, e della necessità di attuare misure protettive.

...

La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale.

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Fonte: CE

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Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024

ID 21507 | | Visite: 1350 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  521 del 13 marzo 2024

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 / Novità DL 19/2024

ID 21507 | 14.03.2024 / In allegato

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

...

Il D.L. n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel rinviare ogni approfondimento all’esito della conversione del decreto ed al consolidarsi dell’articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le citate novità.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (...)"

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante - già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato - nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L’art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell’art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata - in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro - scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L’art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento”.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L'art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all'INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L’art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L’art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L’art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L’art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

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Fonte: INL

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La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel ciclo del trasporto ferroviario e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo.

Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza, indice di incidenza e di indicatori MD (misura di disproporzionalità), vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nel ciclo con particolare attenzione alle situazioni di interferenza.

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Fonte: INAIL

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Decreto interministeriale 11 marzo 2024

ID 21495 | | Visite: 726 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

ID 21495 | 13.03.2024

Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi dell'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

...

Articolo 1 (Costituzione e valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici)

1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è costituito il Comitato consultivo dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
2. Il citato Comitato consultivo è così composto:
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- dott. Domenico Della Porta, con funzioni di presidente;
- dott.ssa Lidia Caporossi;
- dott.ssa Rosa Draisci;
in rappresentanza del Ministero della salute
- dott.ssa Maria Alessandrelli;
- dott.ssa Monica Gherardi;
- dott.ssa Maria Teresa Russo;
in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni
- dott.ssa Maria Cristina Aprea regione Toscana;
- dott. Guglielmo Dini regione Liguria;
- dott. Celsino Govoni regione Emilia-Romagna.

Articolo 2 (Durata e organizzazione del Comitato consultivo valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici)

1. Il Comitato consultivo dura in carica due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Il supporto organizzativo e logistico è assicurato dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 (Trattamento economico dei componenti del Comitato consultivo per la determinazione e relativi agli agenti chimici)

1. Ai sensi dell'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Comitato consultivo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità o rimborso spese, né qualsiasi compenso comunque denominato.

...

Fonte: MLPS

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 232 comma 1 - Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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Ddl Introduzione conoscenze di base sicurezza lavoro in ambito scolastico

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Ddl Introduzione conoscenze di base sicurezza lavoro in ambito scolastico

Disegno di Legge Introduzione insegnamento scolastico delle conoscenze di base sicurezza nei luoghi di lavoro 

ID 21490 | 12.03.2024 / Approvato dalla Camera dei Deputati - Atto trasmesso Senato n. 1060 

Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica

Disegno di Legge (Atto Senato n. 1060)
d’iniziativa dei deputati Rizzetto, Lucaselli e Zucconi
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Stato:

Approvato dalla Camera dei Deputati: i il 5 marzo 2024 e trasmesso al Senato della Repubblica il 6 marzo 2024

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Workplace exposure to nanoparticles

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Workplace exposure nanoparticles

Workplace exposure to nanoparticles / EU OSHA 2009

ID 21487 | 12.03.2024 / In allegato

Nanomaterials possess various new properties and their industrial use creates new opportunities, but they also present new risks and uncertainties. Growing production and use of nanomaterials result in an increasing number of workers and consumers exposed to nanomaterials.

This leads to a greater need for information on possible health and environmental effects of nanomaterials.
...
add attached

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Decreto direttoriale n. 17 dell'08 marzo 2024

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Decreto direttoriale n  17 dell 08 marzo 2024

Decreto direttoriale n. 17 dell'08 marzo 2024 / Iscrizione O.P.N. UNIFOR

ID 21482 | 12.03.2024

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“Organismo Paritetico Nazionale UNIFOR in sigla O.P.N. UNIFOR”, con sede legale in Roma, Viale delle Milizie n. 38, è iscritto al numero 20 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Organismo Paritetico Nazionale UNIFOR in sigla O.P.N. UNIFOR” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Organismo Paritetico Nazionale UNIFOR in sigla O.P.N. UNIFOR” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

...

Fonte: MLPS

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Buone prassi RP - Rischio cancerogeno professionale attività di saldatura

ID 21480 | | Visite: 969 | Documenti Sicurezza

Buone prassi RP   Rischio cancerogeno professionale attivit  di saldatura

Buone prassi Regione Piemonte - Rischio cancerogeno professionale nelle attività di saldatura

ID 21480 | 11.03.2024 / In allegato

Tra i mandati del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), declinato poi nel Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2025-2025 sono stati introdotti percorsi di prevenzione strutturati definiti “Piani mirati di prevenzione” (PMP) come modalità diversa e partecipativa per attuare i controlli nelle aziende.

Nel periodo 2022-2025, verrà sviluppato un piano finalizzato alla prevenzione del rischio cancerogeno da esposizione a fumi di saldatura nelle imprese della metalmeccanica che effettuano attività di saldatura di acciai inox e non inox.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei Piani Mirati di Prevenzione promossi dalla Regione Piemonte.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato recentemente i “fumi di saldatura” come agente sicuramente cancerogeno per l’uomo (IARC, 2018). Per questo motivo, il sistema regionale di prevenzione nei luoghi di lavoro ha deciso di predisporre un piano per la riduzione dell’esposizione dei lavoratori piemontesi ai fumi di saldatura, e ad altri agenti cancerogeni e non potenzialmente presenti nelle operazioni di saldatura.

Le finalità del piano mirato sono:

1) di valutare, per mezzo di un’indagine conoscitiva nelle aziende del settore metalmeccanico che effettuano lavorazioni di saldatura, l’entità dell’esposizione dei lavoratori a fumi e ai principali metalli potenzialmente presenti nei fumi di saldatura, tra cui soprattutto cromo, nichel, cadmio e manganese, anche in relazione alla presenza di dispositivi di prevenzione ambientali (ventilazione e aspirazione localizzata) e individuali (dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie);

2) di promuovere la riduzione al livello tecnico più basso possibile dell’esposizione a tali sostanze attraverso la diffusione di buone pratiche.

[...]

Fonte: Regione Piemonte

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Modello DVR Stress lavoro-correlato

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Modello Valutazione SLC 2022

Modello DVR Stress lavoro-correlato / Update Rev. 1.0 Febb. 2022

ID 7075 | Rev. 1.0 del 09.02.2022 / Documento formato doc

Il Modello di Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC) proposto in allegato è basato sulla metodologia illustrata dalla Linea guida INAIL Ed. 2017, il processo di valutazione può articolarsi in due interventi. Si prende in esame sia il Livello di intervento 1 (preliminare) che l'eventuale, se necessario, Livello di intervento 2 (approfondito).

Download Estratto | DVR Stress lavoro correlato

La Valutazione del stress lavoro-correlato (SLC) è prevista dall’Art. 28 dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".

Modalità di elaborazione / Gruppi omogenei

La Circolare MLPS 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che la valutazione debba prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).

Obbligo non delegabile DL

Nelle indicazioni elaborate dalla CCP viene ribadito che la valutazione del rischio SLC è ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2).

Validità valutazione / Se modifiche processi/organizzazione o ogni due/tre anni

Le indicazioni della CCP sono estremamente sintetiche, sia nel passaggio sulla previsione del piano di monitoraggio - carente delle relative modalità di effettuazione - sia sulla verifica dell’efficacia delle misure correttive adottate. È da rilevare, inoltre, che le indicazioni della CCP non riportano il termine di validità della valutazione del rischio, rimandando così tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Secondo la Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità […]’; in via generale, si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata replicata.

Modello DVR Stress lavoro correlato   Fig  1

Fig. 1 - Percorso metodologico di valutazione del rischio SLC secondo le indicazioni della Commissione

Per il Livello di intervento 1 la proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili. 

Per il Livello di intervento 2 si riporta la versione italiana del Management standard indicator tool sviluppato dall’Hse. Questionario suggerito dalla linea guida INAIL 2017 per un eventuale valutazione approfondita.

Il Questionario è uno strumento multidimensionale che misura gli aspetti del Contenuto e del Contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di SLC. Lo strumento, sviluppato a partire dal modello dei Management standard, è stato validato sia nella versione inglese che in quella italiana. I dati potranno essere analizzati con il software di correzione online, sulla piattaforma INAIL. Il software analizzerà i risultati sulla base dei valori di soglia di riferimento nazionali.

Metodologia 

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l’intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 81/2008), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

Livello intervento 1 | Valutazione oggettiva preliminare

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili. Al fine di procedere ad una corretta valutazione del rischio è stata adottata una lista di controllo (check-list) che, sulla base della letteratura scientifica corrente, contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per "famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro). L'approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, è costituito sostanzialmente da due momenti: 

1. l'analisi di "eventi sentinella" ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori").

2. l'analisi più specifica degli indicatori di contenuto ("es.: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") e di contesto (" es.: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione").

La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli "eventi sentinella", al "contenuto" ed al "contesto" del lavoro. In particolare la compilazione della stessa è effettuata in modo da garantire la possibilità da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista. Fermo restante l'obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su "gruppi omogenei di lavoratori", si è proceduto alla compilazione di una o più "lista di controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee.

Livello intervento | Valutazione soggettiva approfondita

Qualora si renda necessario, si deve integrare il primo livello d’indagine con il secondo livello: l’utilizzo di strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che l’elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione aziendale e non ai singoli dipendenti.

Valutazione approfondita - Metodologia INAIL-HSE
Nello specifico è qui proposta la valutazione approfondita prevista dalle linee guida succitate, che va intrapresa, come approfondimento, nel caso in cui nella fase precedente, a seguito dell'attività di monitoraggio preliminare, si rilevi l'inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente "ai gruppi omogenei di lavoratori ai quali sono state rilevate le problematiche".

In particolare per le aziende fino a 5 dipendenti, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva è possibile identificare, per la fase di approfondimento, un approccio di analisi partecipata secondo la modalità delle "riunioni".

Per le aziende superiori a 5 lavoratori è possibile procedere attraverso diversi strumenti quali "focus group" di valutazione/approfondimento o questionari atti a valutare la percezione soggettiva dei lavoratori come, per esempio, il qui proposto "questionario-strumento indicatore" che analizza le sei dimensioni organizzative definite dal modello Management Standards in perfetto accordo con le indicazioni della Commissione consultiva predetta.

Va comunque ricordato che qualunque sia l’approccio o la tipologia/dimensione aziendale, va sempre garantita la possibilità a tutte le figure coinvolte di poter contribuire, attivamente ed in maniera partecipata, all'obiettivo della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

Periodicità aggiornamento DVR stress lavoro - correlato

Articolo 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La legislazione pertanto non fissa un preciso termine temporale per effettuare un aggiornamento periodico della valutazione ed anche la stessa Commissione Consultiva, non riportando il termine di validità della valutazione del rischio, rimanda tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.

D’altra parte, è condivisibile quanto riportato nelle Linee guida INAIL 2017 - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato -, ovvero che si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione del rischio (aggiornamento periodico), trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata.

Excursus normativo

Con la firma, nel 2004, dell'“Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro” viene “ufficializzato” che lo stress lavoro-correlato, in quanto possibile fattore di rischio per i lavoratori alla stregua di altre noxae, va adeguatamente valutato da parte del datore di lavoro e, se presente, gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore. In tal modo, a livello europeo, la salute del lavoratore viene tutelata nella sua definizione più ampia statuita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”. 

Il D.Lgs. 81/2008 inizialmente, oltre ad allineare la definizione di “salute” a quella dell'OMS, per quanto concerne la valutazione dei rischi rileva ed esplicita che, oggetto della stessa, sono “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”. 

D.Lgs. 81/2008

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

D.Lgs. 81/2008
..
Art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
...
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlatoLa Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.
...

Quindi, in accordo con l'Art. 6 comma 8 lettera m-quater il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 18 novembre 2010, Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Guide ISPESL/INAIL

ISPESL e conseguentemente INAIL, hanno elaborato nel tempo delle Guide alla Valutazione e gestione del Rischio Stress lavoro correlato, in sequenza da ultimo:

La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017 (*)
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2011 - IT/EN
La metodologia per la valutazione e Gestione del Rischio da Stress lavoro-correlato 2011 - IT
ISPESL: La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato - 2010

Altro
Ministero dell'interno, Circolare 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza

(*) La pubblicazione della guida La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato dall'Edizione 2011 all'Edizione 2017 si è resa necessaria anche nell'ambito dei risultati del progetto Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, approvato e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute nell'anno 2013

Piattaforma online stress stress lavoro-correlato

Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.

La Piattaforma

La guida 2017 scaricabile qui

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Rischio silice: quadro normativo e documenti

ID 5890 | | Visite: 46860 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio silice   Quadro normativo e documenti

Rischio silice: quadro normativo e documenti / Update Febbraio 2023

ID 5890 | Rev. 3.0 del 12.02.2023 / Documenti allegati

Documento e riferimenti, in allegato, sulla Silice Libera Cristallina e sul rischio SLC nelle attività estrattive, di lavorazione pietre, ecc: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le lavorazioni, le malattie professionali riconosciute e tutti i Documenti preparatori e Linee guida del NIS (Network Italiano Silice). Riferimenti e Guide NEPSI.

Con il D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, la polvere di silice cristallina respirabile ed i Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, sono introdotti nell'elenco dei Processi ed Agenti comportanti rischio di esposizione cancerogeno.

Update Rev. 2.0 2022

Classificazione ECHA SiO2
The European Network on Silica (NEPSI)
Minerali / Percentuale di silice libera cristallina NEPSI
Good Practice Guide Silice NEPSI

Update Rev. 1.0 2020

D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro

Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:

Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232)
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245)
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 264)
...

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscelao o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.



La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro

Con la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) è aggiunta come sostanza cancerogena:

1. Quella presente o liberata nel Processo "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008
2. La Silice Libera Cristallina nell'elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 con il Valore limite di esposizione professionale pari a:  0,1 mg/m3 

Direttiva 2004/37/CE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)

Entrata in vigore: 19.07.2004

Direttiva modificata da:

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Entrata in vigore: 16.01.2018 (GUUE L 345/87 del 27.12.2017).

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la Direttiva 2004/37/CE inserendo nell’Allegato I un nuovo processo e precisamente:

-
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

e modificando l’Allegato III
 introduce:

- 11 nuove sostanze cancerogene,
tra cui la Polvere di silice cristallina respirabile definendone il Valore limite di esposizione professionale.

D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU n.145 del 09-06-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008:

- 1 nuovo processo Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione nell'Allegato XLII.

- 11 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLIII del, tra cui la Polvere di silice cristallina respirabile definendone il Valore limite di esposizione professionale.

Flusso recepimento direttiva sociale lavoro

Fig. 1 - Flusso recepimento Direttiva sociale lavoro

ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

Cover rischio silice Rev 1 0 2020

NB 

L’elenco è aggiornato al Recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398:

D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020).

Rischio silice quadro normativo

La silice

La silice, o biossido di silicio (SiO2), è un ossido di metallo del IV gruppo della tavola periodica, presente in natura sia in forma cristallina che amorfa.

Le varie forme di silice cristallina sono: α-quarzo, β-quarzo, α-tridimite, β- tridimite, α- cristobalite, β-cristobalite, keatite, coesite, stishovite e moganite (NIOSH, 2002). La silice é presente per la maggior parte sotto forma di α- quarzo. Le proprietà chimico-fisiche della silice cristallina sono responsabili dei suoi molteplici utilizzi. Quasi tutta la silice cristallina utilizzata a scopo commerciale si ottiene da fonti naturali ed è categorizzata per uso finale o industriale (IARC 1997; NTP 2005). Le tre principali denominazioni dei prodotti commerciali a base di silice cristallina sono: sabbia e ghiaia, cristalli di quarzo e diatomite.

Esposizione occupazionale

A causa della vasta presenza naturale nella crosta terrestre e agli ampi usi di materiali che la contengono, i lavoratori possono essere esposti a silice cristallina respirabile in una grande varietà di settori occupazionali (IARC 1997). Le principali attività industriali che comportano un’esposizione a silice cristallina riguardano il “movimento terra”, l’estrazione in cava e mineraria, la demolizione di opere murarie, la manipolazione o l'uso di sabbia e di altri materiali contenenti silice cristallina (ad esempio processi di fonderia, come la fusione, sabbiature, produzioni di vetro, ceramica, abrasivi, cemento). Le stime sul numero di lavoratori potenzialmente esposti alla silice cristallina respirabile e presenti nella Monografia sono state calcolate dal NIOSH per gli USA e dalla CAREX per l’Europa.

Effetti cancerogeni negli esseri umani cancro del polmone

Nella Monografia IARC n. 68 del 1997, numerosi ma non tutti gli studi esaminati dimostravano un accrescimento del tumore polmonare: la non-uniformità dei risultati era prevedibile in quanto collegata al vasto range di popolazioni e di casi di esposizione studiati. Nel complesso, tuttavia, i risultati delle indagini epidemiologiche supportano un'associazione tra cancro del polmone e silice cristallina (α-quarzo e cristobalite) derivante da un’esposizione professionale per via inalatoria. Nella Monografia 100C del 2010, la valutazione è principalmente incentrata su studi che quantificano le esposizioni professionali a polvere di silice cristallina (quarzo e cristobalite).

Le specie e forme della silice Monografia IARC Vol.: 68 (1997) (p. 41)

Crystalline silica:  
- CAS No.: 14464-46-1 Chem. Abstr. Name: Cristobalite
- CAS No.: 14808-60-7 Chem. Abstr. Name: Quartz
- CAS No.: 1317-95-9 Chem. Abstr. Name: Tripoli
- CAS No.: 15468-32-3 Chem. Abstr. Name: Tridymite

Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 2A

Amorphous silica:
- CAS No.: 112945-52-5 Chem. Abstr. Name: Pyrogenic (fumed) amorphous silica
- CAS No.: 112926-00-8 Chem. Abstr. Name: Precipit ated silica; silica gel
- CAS No.: 61790-53-2 Chem. Abstr. Name: Diatomaceous earth (uncalcined)
- CAS No.: 60676-86-0 Chem. Abstr. Name: Vitreous silica
- CAS No.: 68855-54-9 Chem. Abstr. Name: Fluxcalcined diatomaceous earth

Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 3

La pericolosità di tale agente, già nota da tempo, è stata rivalutata dalla IARC che, nella monografia 100C/2010, sulla base di una nuova revisione della letteratura di merito, ha confermato che la silice è un cancerogeno di categoria 1, nelle sue forme di cristobalite e quarzo (vedi allegato).

Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 1 (2010)

Testo unico disposizioni per l'assicurazione

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
GU 13 ottobre 1965, n. 257 SO

D.P.R. 30/06/65 n° 1124 Lavorazioni (Allegato 8)

Attività tabellate

1. Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera.
2. Lavori di frantumazione, maciazione, manipolazione di rocce,materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
3. Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura,smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 
4. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
5. Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari,di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.
6. Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si u sino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
7. Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni nelle quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.

Altre Attività non tabellate:

- numerose lavorazioni trasversali, da individuare in VR.
- altre lavorazioni che possono esporre a SLC, es DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e Decreto 10 giugno 2014

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Decreto 10 giugno 2014
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni

D.P.R 1124/1965 Art. 139:

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 
...

Il Decreto 10 giugno 2014 aggiorna l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali), per la silice:

Lista I - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

  AGENTI MALATTIE
01 SILICE LIBERA CRISTALLINA SILICOSI POLMONARE
42 SILICE LIBERA CRISTALLINA
in forma di quarzo e cristobalite
TUMORE DEL POLMONE

Lista II - malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá

  AGENTI E LAVORAZIONI MALATTIE
05 SILICE LIBERA CRISTALLINA SCLERODERMIA
ARTRITE REUMATOIDE
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Lista III - malattie la cui origine lavorativa é possibile

  AGENTI MALATTIE
01 SILICE LIBERA CRISTALLINA
(esposizione con o senza silicosi)
POLIANGITE MICROSCOPICA
GRANULOMATOSI DI WEGENER

Classificazione Organizzazioni internazionali

- NTP: Known to be a human carcinogen
- IARC: Group 1 (carcinogenic to humans); see also IARC Monograph 100C
- EPA: Not listed

Valori limite di riferimento occupazionale TLV dell’ACGIH

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) assume come TLV-TWA per la polvere di SLC respirabile il valore di 0,025 mg/m3.

ACGIH: Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) - Silica, Crystalline - Alpha Quartz and Cristobalite. 2016.

Standard Set ByExposure LimitHealth Effect Codes -- Health Effects and Target Organs
OSHA PEL - General Industry 
See 29 CFR 1910.1000 Table Z-3
250 mppcf]*
%SiO2+5 
10 mg/m3 
%SiO2+2 
HE10 -- silicosis
OSHA PEL - Construction Industry
See 29 CFR 1926.1153
50 μg/m3 TWA
25 μg/m3 TWA Action Level
HE1 -- cancer (lung)
HE3 -- kidney damage
HE10 -- silicosis
OSHA PEL - Shipyard Employment 
See 29 CFR 1915.1000 Table Z - Shipyards
250 mppcf*
%SiO2+2
HE10 -- silicosis
NIOSH REL Silica, crystalline (as respirable dust) [14808-60-7]: 0.05 mg/m3TWA 
Ca 
HE10 -- silicosis
ACGIH TLV® (2009) Silica, crystalline - α-quartz [1317-95-9; 14808-60-7] and cristobalite [14464-46-1]: 0.025 mg/m3 (25 μg/m3) (respirable particulate matter) TWA 
A2
HE2 -- lung cancer
HE10 -- silicosis
CAL/OSHA PELs Silica, crystalline, respirable dust: Quartz [14808-60-7]: 0.1 mg/m3 (100 μg/m3) TWA  

* mppcf = Millions of particles per cubic foot of air

Il NIS: Network Italiano Silice

La silicosi è stata in Italia una delle malattie professionali più gravose in termini di costi economici e sociali. Sebbene le condizioni lavorative siano migliorate nel corso degli ultimi decenni, l’esposizione alla silice cristallina costituisce ancora oggi argomento di vivo interesse.

Sul tema dell’esposizione a silice libera cristallina (Slc) l’Inail, attraverso la Contarp, è da decenni impegnato nella verifica delle condizioni di rischio di esposizione alle polveri di Slc negli ambienti di lavoro a fini assicurativi. Dal 2002, dopo il convegno 3rd International Symposium on Silica, Silicosis, Cancer and Other Diseases di S. Margherita Ligure, partecipa attivamente al Network italiano della silice (Nis), insieme a esperti e rappresentanti tecnici delle Regioni, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’allora Ispesl, oggi confluito in Inail.

L’attività del Nis, punto di riferimento tecnico del coordinamento tecnico delle Regioni, si è inizialmente incentrata sulla stesura di linee guida in tema di normativa, epidemiologia, igiene industriale e sorveglianza sanitaria, nelle quali sono confluite le diverse esperienze maturate da ciascun partecipante al Network.

Naturale evoluzione di tale attività fu poi l’avvio del progetto denominato Monitoraggio Silice Italia, il cui l’obiettivo fu quello di realizzare un sistema di verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione attuate nei settori produttivi storicamente interessati dal problema della silice. In parallelo all’attività di elaborazione dei documenti del Monitoraggio Silice Italia si è poi dato avvio a un circuito nazionale di intercalibrazione, ora alla sua terza edizione, creato e supportato dalla Contarp.

A dieci anni dalla sua istituzione Nis ha intrapreso una serie di azioni e programmi per analizzare l’efficacia delle misure di prevenzione indicate dalle buone pratiche. L’intento è quello di costruire un portale tematico, dedicato alla silice, attraverso il quale ricostruire le matrici di esposizione delle figure professionali e dei diversi comparti produttivi interessati dal, che costituisca il terreno di confronto nel quale affrontare e approfondire le varie tematiche legate al fenomeno “silice”.

L’attività del Nis

Le iniziative intraprese nel tempo dal Nis tracciano un percorso complesso attraverso il quale si è inteso affrontare, in modo integrato e coordinato, i molteplici problemi che condizionano, a vario titolo, l’attività di accertamento del rischio silice negli ambienti di lavoro. Al di là della valenza del loro contenuto tecnico, i documenti realizzati dai gruppi di lavoro del Nis mettono in risalto l’avvenuta collaborazione e l’appassionata partecipazione dei tecnici della prevenzione delle istituzioni pubbliche aderenti al Nis.

Sin dalle prime pubblicazioni datate 2005 e nelle varie occasioni pubbliche in cui si è dibattuto sul rischio silice, a partire dall’evento di S. Margherita Ligure per finire al convegno “Network italiano silice dieci anni dopo: il sistema di prevenzione del rischio in Italia” tenutosi a Roma nel novembre 2011, gli elaborati del Network hanno costituito una base di confronto attivo e uno strumento di riferimento per aggredire quello che continua a essere ancora un grave problema di sanità pubblica, al di là delle possibili e comprensibili differenze di veduta ancora esistenti al riguardo nella comunità scientifica.

La sintesi delle attività promosse dal Nis è condensata nei “Documenti preparatori per le linee guida” e nelle “Misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio” e alle raccolte a essa collegate. Si tratta di elaborati rivolti, oltre agli addetti ai lavori, a tutti i soggetti interessati al problema silice con particolare riguardo alle associazioni scientifiche e alle parti sociali. In essi sono riassunte e condensate tutta la mole di conoscenze e di esperienze maturate nel tempo sul rischio silice dai vari componenti del Nis sul tema dell’esposizione professionale a questo agente di rischio.

I documenti preparatori e le misure di prevenzione primaria

A seguito delle indicazioni maturate nel convegno di S. Margherita Ligure e dell’azione promossa dal coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, i gruppi di lavoro del Nis hanno elaborato una serie di linee guida, denominate documenti preparatori, relative ai vari aspetti della prevenzione del rischio professionale dovuto alla Slc.

01. Valutazioni epidemiologiche
02. Considerazioni in tema di normativa
03. Sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a silice cristallina
04. Indicazioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a Silice Libera Cristallina
05. Linee guida per valutazione esposizione professioniale a silice cristallina
06. Comparto edilizia Silice
07. Comparto fonderie Silice
08. Comparto lapideo Silice
09. Scavo di gallerie Silice
10. Piastrelle ceramiche Silice
11. La valutazione dell’esposizione professionale a silice libera cristallina NIS

IARC Monographs 100C 2010
Mon IARC Vol. 68 (1997) (p. 41)

The European Network on Silica (NEPSI)

Le organizzazioni del settore industriale di NEPSI e le loro federazioni di sindacati della controparte hanno negoziato un Accordo di dialogo sociale multisettoriale tra il 1° settembre 2005 e il 2 febbraio 2006.

La Commissione Europea ha sostenuto il progetto, definendolo innovativo: infatti, laddove gli accordi di dialogo sociale europei sono solitamente settoriali o multisettoriali, tale progetto è il primo del suo genere. È stato concesso un budget della CE per coprire i costi di negoziazione, e le associazioni di categoria europee che non erano ancora membri di un comitato per il dialogo sociale a livello di UE sono state considerate idonee a partecipare a questa trattativa, dopo un esame da parte della Commissione.

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per la negoziazione: un Gruppo di Lavoro Direttivo per redigere l'Accordo e discutere gli aspetti politici, e un Gruppo di Lavoro Tecnico (composto da produttori e consumatori di prodotti e materiali che contengono silice cristallina) per redigere gli allegati tecnici dell’Accordo, in particolare le Linee Guida di Buona Pratica. Gli esperti di istituti sanitari nazionali - il HSE (Regno Unito), il Berufsgenossenschaften (D) e l'Instituto Nacional de Silicosis (ES) - hanno sostenuto il gruppo di lavoro tecnico.

Il testo finale è stato approvato all'unanimità dalle parti negoziali e la trattativa si è conclusa il 25 aprile 2006 con la sottoscrizione dell'Accordo.

Good Practice Guide Silice NEPSI

Good Practice Guide Silice NEPSI

Limiti all’esposizione sul lavoro Silice EU
Guida alle Buone Pratiche / IT (Rev. 3.0 2023)
Good Practice Guide
Good Practice Guide for SMEs
______

Questa guida è il risultato di un insieme di conoscenze esistenti e informazioni all'interno dei settori, che producono e/o utilizzano prodotti o materie prime materiali contenenti silice cristallina sulla gestione del respirabile silice cristallina. La pubblicazione di questa guida è un contributo del industria (datori di lavoro e lavoratori) verso la tutela dei lavoratori dalla possibile esposizione alla silice cristallina respirabile sul posto di lavoro.

L'obiettivo è quello di fornire produttori e utenti di prodotti e materie prime che contengono silice cristallina una guida sull'applicazione pratica di programmi per gestire in sicurezza la silice cristallina respirabile e le indicazioni sui prodotti contenenti silice cristallina negli ambienti di lavoro.

Vedi
.
..

Respirator Recommendations

NIOSH

Up to 0.5 mg/m3: 
(APF = 10) Any particulate respirator equipped with an N95, R95, or P95 filter (including N95, R95, and P95 filtering facepieces) except quarter-mask respirators. The following filters may also be used: N99, R99, P99, N100, R100, P100. 

Up to 1.25 mg/m3: 
(APF = 25) Any powered, air-purifying respirator with a high-efficiency particulate filter.
(APF = 25) Any supplied-air respirator operated in a continuous-flow mode

Up to 2.5 mg/m3: 
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or P100 filter. 
(APF = 50) Any powered, air-purifying respirator with a tight-fitting facepiece and a high-efficiency particulate filter

Up to 25 mg/m3: 
(APF = 1000) Any supplied-air respirator operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode

Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH conditions: 
(APF = 10,000) Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode
(APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus

Escape: 
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or P100 filter. 
Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus

Selection of N-, R-, or P- Series Particulate Respirators

1. The selection of N-, R-, and P-series filters depends on the presence of oil particles as follows:

- If no oil particles are present in the work environment, use a filter of any series (i.e., N-, R-, or P-series).

- If oil particles (e.g., lubricants, cutting fluids, glycerine) are present, use an R- or P-series filter.  Note: N-series filters cannot be used if oil particles are present.

- If oil particles are present and the filter is to be used for more than one work shift, use only a P-series filter. 

Note: To help you remember the filter series, use the following guide:

 N   for Not resistant to oil, 

 R   for Resistant to oil, 

    for oil Proof. 

2. Selection of filter efficiency (i.e., 95%, 99%, or 99.97%) depends on how much filter leakage can be accepted.  Higher filter efficiency means lower filter leakage.

3.The choice of facepiece depends on the level of protection needed - that is, the assigned protection factor (APF) needed.

...segue in allegato

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Circolare DCPREV n. 12324 del 22.08.2023

ID 21476 | | Visite: 674 | Prevenzione Incendi

Circolare DCPREV n  12324 del 22 08 2023

Circolare DCPREV n. 12324 del 22.08.2023 / Assoggettabilità delle attività di gommisti

ID 21476 | 10.03.2024 / In allegato

Circolare DCPREV n. 12324 del 22.08.2023

OGGETTO: Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.

Con riferimento all’oggetto, sono giunte alla scrivente Direzione centrale richieste di chiarimento inerenti l’assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 delle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, i c.d. gommisti.

Al riguardo, si rappresenta, innanzitutto, che le suddette attività sono tipicamente dedicate alla riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria e all’equilibratura e convergenza delle ruote, lavorazioni sostanzialmente “a freddo” ove non siano ricomprese altre particolari attività quali, ad esempio, la vulcanizzazione della gomma.

Si ritiene, quindi, che per tali casistiche l’elemento di rischio da considerare ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, sia costituito dalla mera presenza di quantitativi di gomme e pneumatici, da inquadrare pertanto al punto 43 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se con quantitativi in deposito superiori a 10.000 Kg.

Qualora invece, all’interno della predetta attività si svolgano anche riparazioni meccaniche o di carrozzerie di autoveicoli, le stesse si configurano come officine per la riparazione di veicoli a motore o carrozzerie e, quindi, inquadrabili al punto 53 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se di superficie maggiore a 300 m2.

Quanto sopra, ai fini di un’omogenea ed uniforme applicazione da parte delle strutture del C.N.VV.F. su tutto il territorio nazionale.

...

Fonte: VVF

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Sicurezza nei cantieri: patente a crediti dal 1° ottobre 2024

ID 21442 | | Visite: 5801 | News Sicurezza

Patente a crediti dal 1  ottobre 2024

Sicurezza nei cantieri: patente a crediti dal 1° ottobre 2024 / Pubblicato DL 19/2024

ID 21442 | Rev. 1.0 del 02.03.2024 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n.52 del 02.03.2024 il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

Update Rev. 1.0 del 02.03.2024
- Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (GU n.52 del 02.03.2024). Entrata in vigore: 02.03.2024

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 con l’articolo 29 comma 19, modifica il D.Lgs. 81/2008, e precisamente:
- sostituito articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)
- modificato articolo 90 comma 9 lett. b-bis) e c) (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
- modificato articolo 157 comma 1 lett. c) (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. patente a crediti. 

Requisiti rilascio patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Punteggio patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

Decurtazioni crediti

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008: 10 crediti;

- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008: 7 crediti;

- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;

- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
-- la morte: 20 crediti;
-- un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
-- un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Reintegro crediti

La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.

Esonero patente a crediti

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008.

Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008)

Apposita sezione del portale nazionale del sommerso

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Le disposizioni relative alla patente a crediti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19

Art. 29. Comma 19 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

Articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b -bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b) »

sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) , b) e b -bis );

c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

...Segue in allegato

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Vademecum RLS | Manuale - Modelli - Normativa / Rev. 2023

ID 8076 | Rev. 1.0 del 09.10.2023 / Documenti allegati

In Allegato il Vademecum RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, come definito all'Art. 2 comma 1 lett. i del D.Lgs. 81/2008Titolo I Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, con Modello illustrato ed evidenziato dei Compiti della Figura, Modelli per l'iter di nomina, consultazione, ecc presenti all'interno del Documento ed allegati formato doc:

Mod. 01 - Invito alla nomina del RLS
Mod. 02 - Rinuncia alla nomina del RLS
Mod. 03 - Riconoscimento nomina RLS
Mod. 04 - Consultazione RLS
Mod. 05 - Richiesta Convocazione Verbale riunione periodica RLS
Mod. 06 - Richiesta Convocazione Verbale riunione periodica DL
Mod. 07 - Verbale riunione periodica

Normativa di riferimento, Interpelli, Giurisprudenza emessa sulla sul ruolo e compiti della figura dell'RLS.

Excursus

Organigramma aziendale

Nella Figura 1 è illustrato un tipico Organigramma aziendale Sicurezza:

Vademecum RLS 00

Fig. 1 - Esempio Organigramma aziendale Sicurezza

Le Figure sono così definite dal D.Lgs. 81/2008:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Delegato: D.Lgs. 81/2008 Art. 16. Delega di funzioni
[...]
1. La delega di funzioni da parte
[...]
Introduzione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta al titolo I del D.Lgs. 81/2008, con due obiettivi:

- la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile
- contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.

Con le ultime modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell’RLS nelle aziende, confermando l’attenzione che il legislatore ad esso rivolge.
È riconosciuto il ruolo essenziale di snodo fondamentale dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, in quanto il RLS rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori.

STEP Nomina RLS e Modelli

Nella Tabella e Figura 2 sono illustrati gli STEP per la nomina / riconoscimento / Consultazione dell’RLS con riferimento alla modulistica presente:

Figura 2 STEP nomina

Figura 2 - STEP Nomina RLS

I diversi tipi di RLS

A livello normativo sono individuati tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 c.1):

1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)
2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto (RLST)
3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP)

Si tratta di tre figure con identiche funzioni, diverse sono le competenze e le modalità di elezione.

Il RLS aziendale è eletto con differenti modalità a seconda del numero di dipendenti:

- fino a 15 lavoratori viene eletto direttamente dai lav oratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 48)
- più di 15 lavoratori viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva.

La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda delle dimensioni aziendali

- 1 rappresentante fino a 200 dipendenti
- 3 rappresentanti tra 201 e 1000 dipendenti
- 6 rappresentanti oltre i 1000 dipendenti

Il nominativo del RLS aziendale dovrà essere comunicato annualmente (se variato), a cura del datore di lavoro, all’INAIL (art.18 c.1 lettere aa) o, in caso di mancata designazione o elezione, dovrà essere indicata l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso troverà applicazione l’art. 48). Vedi comunicazione INAIL dei nominativi degli RLS entro il 31 marzo.
[...]

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52

[...]
Fondo PMI Art 48 c 3

Il RLST territoriale o di comparto (art. 48) esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS aziendale.

RLST Quando
[...]

Il RLSSP di sito produttivo (art. 49) è previsto per dei contesti produttivi particolari che si distinguono per la presenza simultanea di più aziende o cantieri: i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri edili (con almeno 30.000 uomini-giorno), contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze lavorative e di un numero di addetti mediamente superiori a 500.
[...]

Vademecum RLS 04
[...]

L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: “l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.

La durata dell’incarico, in base a tutti gli accordi, è stabilita in un periodo di 3 anni.

Vademecum RLS 05
[...]

Attribuzioni dei compiti del rappresentante per la sicurezza

L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 enuncia i compiti del RLS sia esso aziendale o territoriale o di sito produttivo; individua quindi tutti i compiti e le facoltà di un RLS.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda
c) è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, i preposti, gli addetti al servizio prevenzione e alla lotta antincendio
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
g) riceve una formazione adeguata
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
l) partecipa alla riunione periodica
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Vademecum RLS 06
[...]

Vademecum RLS 07
[...]

Vademecum RLS 09
[...]

Vademecum RLS 10

[...]

Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023 / Condanna RLS


[...]

INDICE

Organigramma aziendale
Introduzione
I diversi tipi di RLS
Diritti e doveri degli RLS
Attribuzioni dei compiti del rappresentante per la sicurezza
L’accesso ai luoghi di lavoro
La consultazione
Le informazioni e la consultazione aziendale
La formazione del RLS
Proposte ed osservazioni da parte del RLS
Il ricorso alle autorità competenti qualora le misure adottate non si ritengono adeguate
L’esercizio dei diritti d’informazione e consultazione
Classificazione e definizione dei rischi lavorativi
Le responsabilità degli RLS
STEP Nomina RLS e Modelli
Verifica di corretta attuazione della sorveglianza sanitaria
MOD 01 - INVITO ALLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
MOD 02 - RICONOSCIMENTO NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
MOD 03 - RINUNCIA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
MOD 04 - CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
MOD 05 - RICHIESTA CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA RLS (1)
MOD 06 - CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA DL
MOD 07 - VERBALE RIUNIONE PERIODICA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (Art. 35 D. Lgs. 81/2008)
COMUNICAZIONE INAIL DEI NOMINATIVI DEGLI RLS ENTRO IL 31 MARZO
Riferimenti normativi
Interpelli
Circolari
Giurisprudenza

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1.0 09.10.2023 Aggiornamento normativo / grafico
Interpello n. 2/2020

Interpello n. 3/2023
Interpello n. 4/2023

Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023
Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023
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TAR Abruzzo Sez. 1 - 2012
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Allegato riservato Sentenza Sez. Lav. 23 agosto 2013, n. 2795 TF - Elezioni di RSU e RLS e incompatibilità.pdf
Tribunale Firenze Sez. 3 Lav 2013
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Allegato riservato Sentenza Sez. 3 Lav, 16 dicembre 2009 n. 16203 TR - Licenziamento illegittimo RLS.pdf
Tribunale Roma Sez. 3 Lav 2009
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Allegato riservato Mod. 04 - Consultazione RLS.docx
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Prevenzione delle atmosfere di gas potenzialmente esplosive: i limiti LEL e UEL / Note

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Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note

Prevenzione delle atmosfere di gas potenzialmente esplosive: i limiti LEL / UEL - Note 2023

ID 20844 | 03.12.2023 / Documento completo in allegato

Il Documenti illustra, in termini tecnico-divulgativi, i limiti di esplosività LEL / EUL e parametri correlati MIE, LOC di un gas o dei vapori di un liquido in aria con esempi grafici. Note sull'intertizzazione di tali atmosfere.

I limiti di esplosione (o limiti di esplosività) di un gas o dei vapori di un liquido sono dei limiti che definiscono l'intervallo di concentrazione entro cui, se la miscela aria-vapore o gas infiammabile è opportunamente innescata (ad esempio da una scintilla), si verifica l'accensione della miscela.

Questa combustione può essere una detonazione o solamente una "fiammata" (deflagrazione), in funzione di numerosi fattori (concentrazione di combustibile in primis, tipo di recipiente).

Il limite di esplosione viene considerato in un range che va da un minimo (L.I.E.= Limite inferiore di esplosività) ad un massimo (L.S.E.= Limite superiore di esplosività) di percentuale di combustibile in aria (o più raramente in altri comburenti); in inglese Lower Explosive Limit (L.E.L.), e Upper Explosive Limit (U.E.L.).

Caratteristiche di innesco che individuano la minima e la massima energia di innesco del gas/vapori di liquido infiammabili

Per ogni gas/vapori di liquido infiammabili è possibile tracciare una curva, come quella illustrata a seguire, che indica la caratteristica di innesco, dalla quale si determina la minima energia di innesco, chiamata M.I.E. (Minimum Ignition Energy), al di sotto della quale è impossibile l’innesco della miscela.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Figura 1

Figura 1 - LEL - UEL / MIE

L.E.L. (Lower Explosive Limit)
All’abbassarsi della concentrazione di combustibile nella miscela la quantità di energia richiesta per l’innesco va mano a mano aumentando, fino al punto in cui l’innesco non può avvenire per mancanza di combustibile.

U.E.L. (Upper Explosive Limit)
All’aumentare della concentrazione di combustibile l’energia richiesta per l’innesco aumenta in modo analogo a quanto avvenuto al punto precedente, fino al punto in cui l’innesco non può avvenire per mancanza di comburente.  

M.I.E. (Minimum Ignition Energy)
La più bassa energia necessaria a provocare l’accensione della miscela infiammabile è detta MIE (Minimum Ignition Energy), si verifica in corrispondenza di una specifica concentrazione della sostanza in aria e viene valutata in condizioni di prova specificate. 

Ogni gas/vapori di liquido infiammabili ha un limite di concentrazione al di sotto del quale non può essere acceso quando viene miscelato con aria, in quanto non è presente abbastanza comburente.

Il limite LEL è una proprietà empirica incalcolabile delle sostanze infiammabili, che è determinata sulla base di specifiche norme (es ASTM E681) e che - con poche eccezioni - è compresa nell’intervallo tra 0,5 e 15% vol.

Gas e vapori infiammabili possono essere attivati in specifiche condizioni atmosferiche - da una fonte di innesco con energia di accensione e/o temperatura abbastanza elevata in combinazione con concentrazioni di ossigeno nell’aria altrettanto elevate.

Queste concentrazioni sono indicate, appunto come limite inferiore di esplosività (limite LEL).

In altre parole, l’accensione può avvenire solo se sono soddisfatte tre condizioni:

1. Una concentrazione di gas o vapore infiammabile al di sopra del limite LEL.
2. Una concentrazione sufficientemente elevata di ossigeno/ossigeno atmosferico.
3. Un livello di temperatura o di energia abbastanza elevato derivato da una fonte di accensione MIE.

Lo stesso vale in senso inverso: se una qualsiasi di queste tre condizioni non viene soddisfatta, non vi sarà alcun modo per cui l’accensione o l’esplosione possa verificarsi.

Misure di protezione

Le misure di protezione contro le esplosioni possono quindi essere:

1. Limitazione delle concentrazioni
2. Inertizzazione
3. Utilizzo di apparecchiature operative di protezione anti-esplosione

Il modo più sicuro per limitare le concentrazioni è naturalmente quello di evitare completamente l’uso di gas/vapori infiammabili. Tuttavia raramente questo è possibile. Di conseguenza, per limitare le concentrazioni vengono utilizzate apparecchiature per la rilevazione del gas, mentre, nei processi che si svolgono in ambienti chiusi, di fatto viene permesso alle concentrazioni di raggiungere valori ben al di sopra del limite LEL, e il livello di ossigeno viene ridotto in misura tale che nessuna miscela infiammabile si possa formare (inertizzazione).

Se tali misure fossero insufficienti, o non pienamente adeguate, in definitiva dovrebbero essere utilizzati solo tipi di apparecchiature operative protette contro l’accensione (standardizzate), per garantire che le apparecchiature non diventino una fonte di accensione in caso di perdite di gas.

Soglie di allarme

Se il limite LEL della concentrazione inizia ad aumentare, non appena raggiunge l’intervallo di allarme 1 vengono attivate delle contromisure. Se tali misure hanno successo la concentrazione diminuisce (curva blu). Tuttavia, se le misure non hanno successo, la concentrazione continua a salire (curva rossa). Una volta raggiunto il secondo intervallo di allarme 2, vengono attivate le misure di emergenza.

Gli impianti industriali correttamente progettati raggiungono l’intervallo di allarme 2 solo in casi molto rari, se non mai.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig  2

Figura 2 - Soglie intervalli di allarme

Scale LEL

Minore sarà il limite LEL e più pericolosa sarà la sostanza, poiché sarà più facile la formazione di concentrazioni infiammabili.

Per esempio, il limite LEL dell’idrogeno è pari al 4% vol. Un gas di prova con il 2% volumetrico di idrogeno nell’aria non è infiammabile.

Limite LEL: pericolo di esplosione.

Al di sotto del limite LEL, non vi è alcun pericolo di esplosione.

La limitazione delle concentrazioni e l’inertizzazione sono considerate misure primarie, perché prevengono la formazione di concentrazioni infiammabili. D’altro canto, l’uso di tipi di apparecchiature operative dotate di protezione contro le esplosioni è considerata una misura secondaria perché non impedisce la formazione di concentrazioni infiammabili, ma ne evita l’accensione.

Limitare le concentrazioni significa diluirle attivamente; una misura potrebbe essere l’immissione automatica di aria fresca nelle aree pericolose non appena le concentrazioni raggiungono un limite LEL relativamente basso, ad esempio pari al 20%. Solo quando la concentrazione della sostanza continua ad aumentare (ovvero, le contromisure adottate non sono state adeguate) si dovrebbe considerare l’attivazione di misure di emergenza. Ad esempio, se si raggiunge un limite LEL pari al 40% tutte le apparecchiature operative elettriche prive di protezione contro le esplosioni dovrebbero essere arrestate. I dispositivi per la rilevazione dei gas vengono utilizzati per rilevare tali concentrazioni.

L'inertizzazione rappresenta anch’essa una misura preventiva di protezione contro le esplosioni, la rilevazione dei valori di ossigeno è soggetta a requisiti specifici, almeno in Europa: anche i dispositivi di rilevazione di O2 devono essere sottoposti a prove per il tipo specifico di apparecchiature destinate a uno scopo particolare (ad es. conformità alla norma EN 50104).

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig  1

Figura 3 - LEL gas infiammabili

[...]

Gas e limite LEL

In generale le sostanze al di sopra del loro punto di ebollizione sono note come gas. Pertanto, la pressione di un gas è sempre superiore alla pressione atmosferica, il che significa che, quando vengono rilasciati, i gas possono rapidamente superare il limite LEL nelle loro concentrazioni e formare miscele infiammabili di gas e aria.

Vapori dei liquidi infiammabili e punto di infiammabilità

Le sostanze al di sotto del loro punto di ebollizione non solo si trovano in forma gassosa, ma anche in un equilibrio specifico alle temperature nel loro stato liquido (o addirittura solido).

Il componente gassoso in tali casi è noto come vapore. La pressione del vapore è sempre inferiore alla pressione atmosferica e, a seconda della temperatura, si possono formare solo determinate concentrazioni massime di vapori.

In particolare, la massima pressione possibile del vapore di un liquido infiammabile può essere così bassa che il limite LEL viene raggiunto solo quando si supera una determinata temperatura, ovvero il vapore diventa infiammabile soltanto al di sopra di tale temperatura. Questa temperatura determinata empiricamente è nota come punto di infiammabilità – un valore di sicurezza estremamente importante per la valutazione del rischio rappresentato dai liquidi infiammabili.

Per esempio, il punto di infiammabilità dell’etanolo puro è pari a 12 °C.

Ciò significa che è combustibile già a temperature di soli 20 °C. In contrasto, il punto di infiammabilità dei vapori di n-butanolo è pari a 35 °C, e non è ancora in grado di accendersi a una temperatura di 20 °C.
E infatti, se la temperatura di un liquido infiammabile rimane significativamente al di sotto del punto di infiammabilità, la protezione primaria contro le esplosioni è già in atto.

Temperatura di autoaccensione (accensione) ed energia minima di accensione MIE

Temperatura di autoaccensione (AIT) è la temperatura più bassa (di una superficie) alla quale, in condizioni specificate (secondo IEC 6 0079-20-1), avviene l'accensione di un gas o vapore infiammabile in miscela con aria o aria/gas inerte. 

Tale valore è utile per determinare le massime temperature raggiungibili dalle superfici delle apparecchiature che si trovano in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

Le scintille prodotte elettricamente (o meccanicamente) e le superfici calde sono le più note tra i diversi tipi di sorgenti di accensione.

CEI EN IEC 60079-0 Atmosfere esplosive Parte 0: Apparecchiature – Prescrizioni generali

3.6 auto-ignition temperature (AIT)
lowest temperature (of a surface) at which, under specified conditions (according to IEC 6 0079-20-1), an ignition of a flammable gas or vapour in mixture with air or air/inert gas occurs

Per accendere le miscele di gas e aria e di vapori e aria:

1. l’energia della scintilla deve superare il livello minimo di energia di accensione della miscela MIE.

oppure

2. la fonte di accensione (di una superficie) deve avere una temperatura T al di sopra della temperatura di autoaccensione (TAIT)

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL UEL   Note   Fig  4

Figura 4: Accensione di una miscela in aria: Scintilla E > MIE oppure T Superficie > T accensione (autoaccensione)

Entrambi i livelli (temperatura di accensione ed energia minima di accensione) sono specifici alle sostanze, e i valori di sicurezza pertinenti sono definiti da specifiche norme di sicurezza e hanno un ruolo determinante nello sviluppo e nella selezione delle apparecchiature per la protezione contro le esplosioni.

[...]

Diagrammi di infiammabilità

Il campo di infiammabilità di un gas sotto date condizioni di processo può essere raffigurato secondo diagrammi triangolari, come nell’esempio riportato in figura seguente (O2 / CH4 / N2):

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig  5

Figura 6 - Rappresentazione campo di infiammabilità di un gas

Nella rappresentazione grafica a diagramma triangolare in qualsiasi punto dello stesso la somma delle tre componenti dei gas risultano pari al 100%. In dettaglio:

%O2 + %Gas + %N2 = 100%

[...]

LOC Limiting Oxygen Concentration / MOC Minimum Oxygen Concentration

Il punto C, in figura 7, rappresenta il limite della concentrazione di ossigeno al di sotto del quale nessuna miscela può essere accesa (LOC) (1).

(1) LOC Limiting Oxygen Concentration / MOC Minimum Oxygen Concentrationlimite concentrazione di ossigeno  in una miscela di sostanza infiammabile e aria e un gas inerte, nella quale non si verifica un'esplosione, determinata in condizioni di prova specificate.

La pressione e la temperatura hanno un effetto sul diagramma di infiammabilità come riportato in figura 7, dove un incremento della pressione si traduce in un aumento del UEL ed una corrispondente diminuzione del LOC (punti C, C’, C”).

Figura 8 Effetto della pressione sul diagramma triangolare

Figura 8 - Effetto della pressione sul diagramma triangolare di infiammabilità relativo ad una generica miscela combustibile-ossigeno-azoto

Come visto, dal diagramma di infiammabilità è possibile determinare, con semplici considerazioni geometriche, la percentuale minima di ossigeno che consente ancora la propagazione della fiamma (MOC).

Altresì, nel grafico N,C (O costante) di figura 8 seguente nel campo di infiammabilità di un determinato gas è possibile determinare il MOC si considerano tutte le miscele che giacciono sulle rette parallele al lato CN del triangolo (ossidante zero) hanno un contenuto costante di ossigeno (in quanto è costante la somma inerte + combustibile).

C + %Gas + %N2 = 100%

%Gas = 100% - C - %N2

%Gas = K - %N2

y = K - x

La retta tangente al diagramma di infiammabilità è quella che dà la concentrazione minima di ossigeno (MOC).

Al di sotto del valore critico dell'ossigeno minimo, nessuna miscela combustibile-aria-diluente risulta infiammabile.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL UEL   Note Fig  9

Figura 9 - Determinazione grafica dell'ossigeno minimo (MOC)

Note sui Diagrammi ternari

Una miscela a tre componenti può essere rappresentata con un diagramma ternario formato da un triangolo equilatero.

Si pone uguale a 100 il lato del triangolo e si sfruttano le sue proprietà: osservando la figura, si vede facilmente che preso un qualsiasi punto P interno al triangolo, la somma a + b + c = AB = AC = BC; infatti (lato sinistro), BA = BT + TA = (a + c) + b. Questo significa che la composizione di una qualsiasi miscela, interna al triangolo ha somma costante.

Le letture delle singole percentuali si fanno sempre intersecando in P (punto del quale si vuole conoscere la composizione) le tre parallele ai lati ed eseguendo la lettura dei segmenti abc.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig  9

Figura 10 – Diagramma triangolare (ternario)

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig 10

Figura 11 – Diagramma triangolare  O2 / N2 / CH4

Per il punto P e in qualsia punto del diagramma, risulta che le concentrazioni di O2 / N2 / CH4 rispettano l’equazione (T 25° / P atmosferica):

PO2 + PN2 + PCH4 = 100%

Osservando il diagramma seguente Figura 10, in combinazione con la tabella 1, si può verificare la capacità di leggere correttamente un diagramma triangolare.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Tab  1

Tabella 1 - Tabella concentrazioni di esempio

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL UEL   Note Figura12

Figura 12 - Lettura diagramma triangolare Punti P1, P2, P3, P4

[...]

Aggiunta di inerti

L'intervallo di infiammabilità di una sostanza infiammabile con l'aria è sempre meno esteso di quello dello stesso infiammabile con il solo ossigeno, in quanto l'azoto presente nell'aria (circa il 79%) non reagisce chimicamente nella combustione ed è dunque da considerarsi un diluente che diminuisce l'infiammabilità della miscela.

La presenza di gas inerti (N2, CO2, Argon, ecc.) abbassa notevolmente il limite superiore di esplodibilità UEL del combustibile, senza far variare sensibilmente quello inferiore LEL.

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Fig 12

Figura 13 - Riduzione UEL

In tal modo il campo di infiammabilità si restringe sempre più; continuando nell'aggiunta dell’inerte fino a che i due limiti praticamente coincidono si determina la "penisola di infiammabilità" entro la quale tutti i punti corrispondono a miscele infiammabili; al di fuori, tutti i punti corrispondono a miscele non infiammabili.
[...]

Prevenzione atmosfere di gas potenzialmente esplosive i limiti LEL   UEL   Note   Tabella 2

Tabella 2 - Effetto di diversi gas inerti sull'infiammabilità del metano

[...]

Il rischio inertizzazione: attenzione.

L'uso di impianti a gas inerti che, lavorando sulla riduzione della concentrazione dell’ossigeno, possono rappresentare, se non adeguatamente progettati, realizzati, gestiti e manutenuti, un pericolo per la salute e la sicurezza, in quanto lnon è possibile rilevare direttamente dall'uomo la carenza di ossigeno.

[...]

Determinazione LEL / EUL / AIT

Il riferimento normativo più conosciuto per la determinazione del LEL / EUL di un gas/vapori di liquido infiammabile è il metodo ASTM E681-94, per la temperatura di autoaccensione AIT per un liquido infiammabile è il metodo ASTM E659.

ASTM E681 - Standard Test Method for Concentration Limits of Flammability of Chemicals (Vapors and Gases)

Metodo di prova standard per i limiti di concentrazione di infiammabilità di sostanze chimiche (vapori e gas)

Questo metodo di prova copre la determinazione dei limiti di concentrazione inferiore e superiore di infiammabilità di sostanze chimiche aventi una pressione di vapore sufficiente a formare sostanze infiammabili miscele in aria a pressione atmosferica alla temperatura di prova. Questo metodo di prova può essere utilizzato per determinare questi limiti in presenza di gas di diluizione inerti. Non deve essere utilizzato alcun ossidante più forte dell'aria.

ASTM E659 - Autoignition Temperature of Liquid Chemicals

Metodo di prova standard per la temperatura di autoaccensione dei prodotti chimici

Questo metodo di prova copre la determinazione delle temperature di autoaccensione a fiamma calda e fredda di una sostanza chimica liquida nell'aria a pressione atmosferica in un recipiente riscaldato uniformemente.

I valori di LEL / UEL, AIT, altri di un liquido/gas infiammabile sono presenti  nella SDS Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche. Es:

...
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Decreto Legge PNRR 2024: le misure in materia di lavoro

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Decreto Legge PNRR misure in materia di lavoro

Decreto Legge PNRR 2024: le misure in materia di lavoro

ID 21458 | 05.03.2024 / Download scheda

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro:

- rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

È previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato.

In particolare, sono introdotte le seguenti misure:

- “Lista di conformità INL”. Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

- Verifica di congruità del costo della manodopera. Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

- Compliance aziendale. Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:

- prorogare fino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali già previste per l’INL;

- autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;

- rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);

- versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

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Fonte: MLPS

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CEI EN 50527-1 Procedura Valutazione esposizione CEM lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA)

ID 17497 | | Visite: 4182 | Documenti Riservati Sicurezza

CEI EN 50527 1 Procedura Valutazione esposizione CEM lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi  DMIA

CEI EN 50527-1 / Procedura Valutazione esposizione CEM lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA)

ID 17497 | 02.09.2022 / Documento completo in allegato

Documento sulla procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) in accordo con le norme della serie CEI EN 50527-X, in riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2013/35/UE (GU L 179/1 del 29.6.2013) disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), recepita in IT con il Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 (GU 192 del 18.08.2016)

La Direttiva 2013/35/UE ha sostituito la Direttiva 2004/40/CE.

La Direttiva 2013/35/UE detta misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici.

La Direttiva 2004/40/CE non affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale.

La Direttiva 2013/35/UE mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Direttiva 2013/35/UE

del Parlamento Europeo e del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (GU L 179/1 del 29.6.2013)

La Direttiva 2013/35/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 in data 09.09.2016 ed ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
(GU 192 del 18.08.2016) 

Fig  1   XX Direttiva particolare sicurezza lavoro   Rischio CEM

Fig. 1 - XX Direttiva particolare sicurezza lavoro (Rischio CEM)

CEI EN 50527-1:2017

Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Generalità

Classificazione CEI: 106-33

La presente Norma, predisposta per contribuire a soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 2013/35/EU, descrive la procedura di valutazione del rischio dell'esposizione sul luogo di lavoro a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di frequenza da 0 Hz a 300 GHz, per i lavoratori che abbiano impiantati dei dispositivi medici attivi. Essa specifica come effettuare una valutazione generale del rischio e come determinare se sia necessario procedere con una ulteriore valutazione dettagliata. In particolare, viene fornita una tabella contenente i luoghi di lavoro conformi a priori per i lavoratori portatori di dispositivi impiantati attivi.

Questa Norma non copre gli effetti indiretti provocati da dispositivi impiantati non attivi e si limita a considerare il rischio causato dal malfunzionamento dei dispositivi impiantati attivi. Le possibilità di contributo al rischio dei dispositivi impiantati, ad esempio la modifica locale del campo elettromagnetico prodotto da una sorgente esterna o il campo elettromagnetico prodotto dal dispositivo impiantato stesso, sono stabilite nelle rispettive norme di prodotto.

In base agli specifici standard del posto di lavoro si può determinare se devono essere adottate misure/azioni preventive per rispettare le disposizioni della direttiva 2013/35/EU.

I requisiti prestazionali dei dispositivi medici impiantabili, non considerati da questa norma, sono definiti nelle rispettive norme di prodotto.

Se la valutazione del rischio, effettuata in accordo con questa norma, non conduce a un risultato, disposizioni integrative specifiche per differenti tipi di dispositivi medici impiantati sono fornite dalle relative norme particolari della serie 50527.

La presente Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 50527-1:2013-07, che rimane applicabile fino al 04-07-2019.

Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
________

Struttura delle norme della Serie CEI EN 50527-X

CEI EN 50527-1:2017
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 1: Generalità

CEI EN 50527-2.1:2017
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2-1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker)

CEI EN 50527-2-2:2018
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2-2: Valutazione specifica per lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs)

CEI EN 50527-2-3:2022
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2-3: Valutazione specifica per lavoratori con neurostimolatori impiantabili

Fig  2    Struttura norme serie CEI EN 50527 X

Fig. 2 -­ Struttura norme serie CEI EN 50527-X
...
________

CEI EN 50527-1:2017 Risk assessment

4 Risk assessment

4.1 Risk assessment procedure

4.1.1 Introduction

The Occupational Health and Safety Framework Directive 89/391/EEC requires in Article 15 about Risk groups: “Particularly sensitive risk groups must be protected against the dangers which specifically affect them.”

The interference of EMF with an implanted AIMD is identified as being an indirect effect causing particular risk within the scope of Article 4.5 of Directive 2013/35/EU.

Figure 2 gives a schematic overview of the risk assessment process.

For some types of workplaces the EMF risk assessment is covered by a specific workplace standard. If such a  standard is used for risk assessment then the presentation of  the result should normally  be done in accordance with that standard.

Special considerations are often needed when it comes to the assessment of work that takes place outside the employer’s premises. It is generally advised that the employer trains

AIMD-Employees to be aware of particular risks that they might encounter during their work. This could be, for example, in situations where craftsmen like bricklayers, plumbers and carpenters do maintenance work on chimneys, rooftops, etc. where radio transmission or other transmitting antennas could be installed. AIMD-Employees should be instructed on how to deal with such equipment in a safe manner. Generally this means that AIMD-Employees are informed about the interference distances or zones of such equipment. If the  safety  information  is  not  provided  in  a  sign  at  the site, it can be requested from the owner of the Recepita come CEI EN 50527-1:2017-09 equipment. However, it is the employer’s responsibility that AIMD-employees have the right information on every workplace that they visit.
...

Figure 2   Risk assessment process

Figure 2 - Risk assessment process
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5.2  Equipment with recommendations restricting use

5.2.1 General recommendations

In all cases where recommendations restricting use of workplace equipment are given with the AIMD, they should be identified and taken into account as part of the risk assessment. Where these recommendations  cannot be taken into account at the workplace, a specific risk  assessment following Annex A is required.

Such recommendations are normally in the form of a minimum separation distance between the equipment  and the AIMD.

Those recommendations are given in the patients manual the AIMD-Employee receives from the implanting institution or by the suppliers of the specific equipment in the workplace.

5.2.2 Compliant workplaces and exceptions
...
Table 1   Compliant workplaces and equipment with exceptions
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Annex A (normative)

Specific risk assessment
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Annex B (informative)

Documenting the risk assessment
...
B 2 2  Assessment
...
D.Lgs. 81/2008

Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 207 - Definizion
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 212 - Deroghe
.
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segue in allegato

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