Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 31 marzo 2003

ID 6827 | | Visite: 10518 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6827

Decreto 31 marzo 2003

Decreto 31 marzo 2003 

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

(GU Serie Generale n.86 del 12-04-2003)

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, e' ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita' di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi
manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come "condotte di ventilazione e riscaldamento" o "manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal
produttore, circa le modalita' di assemblaggio ed installazione del manufatto, e' attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformita'.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 31 marzo 2003.pdf)Decreto 31 marzo 2003
 
IT69 kB1139

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 169978

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 166700

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Ott 23, 2024 289

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 ID 22790 | 23.10.2024 Decreto 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.71 del 24.03.2012) ____________ Modifiche: - Decreto Ministero dell'Interno 11 Ottobre 2024 Leggi tutto
Set 18, 2024 460

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto
Ago 26, 2024 1551

Decreto 13 agosto 2024

Decreto 13 agosto 2024 / Modifiche DM 18 marzo 1996 ID 22471 | 26.08.2024 Decreto 13 agosto 2024 Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (GU n.199 del 26.08.2024) Entrata in vigore: 27.08.2024… Leggi tutto