Testi coordinati PI VVF Marzo 2023

Testi consolidati PI VVF / Aggiornati Marzo 2023
ID 19209 | 14 Marzo 2023 / Download Scheda
Dopo l’emanazione del Decreto milleproroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Disposizioni urgenti i...

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
(GU Serie Generale n.86 del 12-04-2003)
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Art. 2. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, e' ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita' di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi
manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come "condotte di ventilazione e riscaldamento" o "manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal
produttore, circa le modalita' di assemblaggio ed installazione del manufatto, e' attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformita'.

ID 19209 | 14 Marzo 2023 / Download Scheda
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