Diisocianati: obblighi specifici REACH
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Diisocianati: obblighi specifici REACH / Restizioni immissione mercato dal 24 febbraio 2022 / Restrizioni uso dal 24 agosto 2023
ID 15817 | Update 16.05.2022 / Documento e Informativa Fornitore/Destinatario allegati
Restrizioni diisocianati previste per:
- l’immissione sul mercato dal 24 Febbraio 2022
- l’uso dal 24 agosto 2023.
Documento di approfondimento per i diisocianati di cui al Regolamento (UE) 2020/1149 che pone restrizione all'immissione sul mercato (garanzie del fornitore) e l'uso (garanzia DL / formazione) di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso.
Allegati:
- Documento
- Informativa Fornitore/Destinatario
- Es. Scheda Doors Diisocianato di m-tolilidene
- Es. ICSC 0339 - 2,4-Toluene diisocianato - ILO
- Es. SDS 2,4-Toluen-diisocianato - Fisher Scientific
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I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.
I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
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Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.
L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).
In allegato Disponibile Scheda Informativa Fornitori/Destinatari disocianati
Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).
Per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se c. >0,1 %) oltre a quanto previsto per la restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (Garanzie del DL)
Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele (se c. > 0,1%), se non sono rispettate le seguenti condizioni (restrizioni) per il fornitore:
- garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati), formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023 (*) (**) e deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione.
- l’imballaggio deve riportare la dicitura "A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".
(*) Formazione effettuata da esperto SSL
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
(**) Formazione documentata e aggiornata ogni 5 anni
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.
Immissione sul mercato:
Uso:
Dal 24 febbraio 2022
Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; o
- il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
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2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Dal 24 agosto 2023
Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
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1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
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La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Tale formazione riguarda almeno:
a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
— manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
— applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
— applicazione con rullo;
— applicazione con pennello;
— applicazione per immersione o colata;
— trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
— pulitura e rifiuti;
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
— manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
— applicazioni per fonderie;
— manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
5. Elementi di formazione:
a) formazione generale, anche on line, riguardante:
— chimica dei diisocianati;
— pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
— esposizione ai diisocianati;
— valori limite di esposizione professionale;
— modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
— odore come segnale di pericolo;
— importanza della volatilità per il rischio;
— viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
— igiene personale;
— attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
— rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
— ventilazione;
— pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
— smaltimento di imballaggi vuoti;
— protezione degli astanti;
— individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
— sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
— sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
— manutenzione;
— gestione dei cambiamenti;
— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
— applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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Collegati
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Linee guida trasporto, scarico e stoccaggio TDI / MDI imballato
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Informativa Fornitore al Destinatario disocianati Rev. 00 2022.docx Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022 |
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