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Aggiornate le prescrizioni per i dispositivi di comunicazione a contatto con il corpo, tra i quali telefoni cellulari, cordless, auricolari, bypass e affini.
Disponibili da novembre due importanti aggiornamenti in tema di misura e valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici:
Norma CEI EN 62209-1 (CEI 10617)
“Procedure di misura per la valutazione del tasso di assorbimento specifico dell’esposizione umana ai campi a radiofrequenza causati da dispositivi di comunicazione tenuti in mano o installati sul corpo – Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i dispositivi tenuti vicini all’orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz – 6 GHz)”.
Questa Norma precisa i protocolli e le procedure di prova per la misura del valore medio di picco spaziale del tasso di assorbimento (SAR) indotto all’interno di un modello semplificato della testa umana con una definita riproducibilità. La Norma si applica ai dispositivi che irradiano un determinato campo elettromagnetico (EMF) posizionati vicino all’orecchio, con le strutture irradianti in stretta prossimità della testa umana, quali i telefoni cellulari, i telefoni cordless, determinati tipi di auricolari, ecc. Le procedure di prova e i protocolli descritti forniscono una valutazione conservativa e con ridotta incertezza del picco spaziale del SAR che si verificherebbe nella testa di una significativa maggioranza di individui durante il normale utilizzo di questi apparecchi. L’intervallo di frequenza applicabile è compreso tra 300 MHz e 6 GHz.
Norma CEI EN 50527-2-2 (CEI 106-42)
“Procedura per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi – Parte 2-2: Valutazione specifica per lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs)”
La Norma fornisce la procedura per la valutazione specifica richiesta nell’Allegato A della Norma EN 50527-1:2015 per i lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati. Essa descrive diversi approcci per eseguire la valutazione del rischio. Di questi, deve essere usato il più adatto. Se nel lavoratore fossero impiantati dispositivi medici attivi (AIMD) in aggiunta a quelli considerati nella Norma, essi devono essere valutati separatamente.

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