Slide background




Legge 17 ottobre 1967 n. 977

ID 6240 | | Visite: 22913 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6240

Legge n  977 1967 Tutela del lavoro dei minori

Legge 17 ottobre 1967 n. 977 / Tutela del lavoro minorile

ID 6240 | 30.07.2024

Legge 17 ottobre 1967 n. 977
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

GU n.276 del 06-11-1967
_______

Allegati:
- Testo consolidato 2024
- Testo nativo

Estratto

CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro)).

Art. 2.
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE
Art. 3.

1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.
...

Art. 4.
1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art. 8.
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.

10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.
...

LAVORO NOTTURNO
Art. 15.
1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Art. 16. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345

Art. 17.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

ORARIO DI LAVORO
Art. 18.

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. 

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'Direzione provinciale del lavoro.
...
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI
Art. 25.
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
...

Vedi Documento

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 17 Ottobre 1967 n. 977 - Nativo.pdf)Legge 17 Ottobre 1967 n. 977 - Nativo
Tutela lavoro minori
IT374 kB58
Scarica questo file (Legge 17 Ottobre 1967 n. 977 Consolidato 07.2024.pdf)Legge 17 Ottobre 1967 n. 977
Tutela lavoro minori
IT749 kB2200

Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dossier scuola 2024
Nov 22, 2024 41

Dossier scuola 2024

Dossier scuola 2024 ID 22985 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione illustra tutte le attività condotte dalle strutture centrali e territoriali dell’Inail nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza. Nel testo, anche un riepilogo… Leggi tutto
Nov 20, 2024 65

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 65

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 159

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 198

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza