Legge 17 ottobre 1967 n. 977
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Legge 17 ottobre 1967 n. 977 / Tutela del lavoro minorile
ID 6240 | 30.07.2024
Legge 17 ottobre 1967 n. 977
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
GU n.276 del 06-11-1967
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Allegati:
- Testo consolidato 2024
- Testo nativo
Estratto
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro)).
Art. 2.
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale
REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE
Art. 3.
1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.
...
Art. 4.
1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art. 8.
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.
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LAVORO NOTTURNO
Art. 15.
1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Art. 16. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
Art. 17.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
ORARIO DI LAVORO
Art. 18.
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 19.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'Direzione provinciale del lavoro.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI
Art. 25.
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
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Vedi Documento
Collegati
Legge 26 aprile 1934 n. 653
Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66
D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532
D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 345
Circolare MLPS n. 8/2005
Childrens and Young Persons Act
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