Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito
Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito CCPSSL 2013
ID 13018 | 28.04.2024
A seguito degli incidenti mortali verificatisi di recente in alcune aziende del settore pirotecnico, la Commissione Consultiva ha ritenuto opportuno affidare al Comitato n. 9
l’incarico di verificare la sussistenza di eventuali criticità ed incongruenze tra le previsioni normative contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quelle riportate nella normativa specifica di settore.
Preliminarmente, sono stati valutati i dati statistici di fonte INAIL - Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico del settore “pirotecnia” corrispondente alla voce di tariffa 0570 “Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici” (Allegato n. 1).
I dati, aggiornati al 31 ottobre 2011, si riferiscono ai casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e sono distinti per gestione (Industria e Artigianato).
La marcata frammentarietà e scarsa consistenza nella distribuzione per anno e per regione hanno reso preferibile l’osservazione dei dati cumulati nel decennio 2000-2010. Oltre a fornire informazioni sulle “dimensioni del comparto”, in termini di numero di aziende e di numero di addetti, i dati contengono il dettaglio delle variabili di codifica degli infortuni ESAW3, utili, ove possibile, ad individuare la natura e la sede delle lesioni occorse, unitamente ad ulteriori eventuali dettagli funzionali a ricostruire la dinamica degli infortuni
E’ stata esaminata, altresì, la “Terza relazione intermedia dell'attività” della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), che si allega in copia (Allegato n. 2).
In detta relazione vengono evidenziati quelli che la Commissione ha rilevato come aspetti critici, comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame, e segnatamente:
- condizioni inadeguate degli ambienti di lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate (temperatura, umidità, ventilazione);
- mancata osservanza delle disposizioni che vietano l’accesso ai non addetti ai lavori in determinati punti dell’opificio;
- difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze Armate;
- irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell’attività di produzione);
- inadeguata preparazione delle maestranze utilizzate.
In conclusione la Commissione evidenzia quelle che considera “le preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività pirotecniche". Lacune che riguarderebbero i seguenti aspetti:
- l’accertamento dell’idoneità tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione;
- forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento;
- qualità della attività ispettiva;
- sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una adeguata categoria di rischio;
- l’osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;
- svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e approfonditi.
In relazione a quanto sopra si è ritenuto, in via preliminare, procedere ad un esame della normativa (vedi Allegato n. 3) che attualmente disciplina, in modo specifico, il settore degli articoli pirotecnici, unitamente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. applicabili a tale settore.
Si è osservata una difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività. Le difformità sono probabilmente legate sia al periodo storico di emanazione delle prime normative specifiche (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. 1931; Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. – R.E.T.U.L.P.S. 1940), sia al miglioramento tecnologico e classificatorio, intercorso negli ultimi quaranta anni.
Si procede in dettaglio ad un esame della normativa applicabile in tale settore.
Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale, all’Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le distanze da osservare, per i quantitativi massimi di materiale lavorabile e per l’accesso ai locali alle persone non addette ai lavori.
Per quanto attiene all’idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs. del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010, sono stati previsti “corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori”. La definizione delle modalità di attuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell’Interno.
Il T.U.L.P.S. prevede, inoltre, che, per operare nel settore, venga rilasciata una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della classificazione del materiale esplodente. Si evidenzia che:
- per la 1°, 4° e 5° categoria, l’autorità competente, ai sensi dell’art .471 del T.U.L.P.S., è il Prefetto;
- per la 2° e 3° categoria, l’art. 462 del T.U.L.P.S. dispone che l’Amministrazione+ competente alla concessione della licenza è il Ministero dell’Interno.
Nelle categorie 4° e 5°, rientrano, rispettivamente, Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti e Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici e, quindi, gli articoli pirotecnici.
La normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) prevede, per queste attività, l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda e del relativo responsabile (art. 31, commi 6 e 7) e sono escluse dalla possibilità prevista per le micro imprese di optare per la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
...
segue
CCPSSL 2013
Collegati
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico
Check list sicurezza fabbriche e depositi articoli pirotecnic
Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificioi
Ensuring safety and health at work in a changing climate
Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024
ID 21771 | 26.04.2024
Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice but to continue working, even if conditions are dangerous. Global occupational safety and health (OSH) protections have struggled to keep up with the evolving risks from climate change, resulting in worker mortality and morbidity.
This report presents critical evidence related to the impacts of climate change on OSH, to bring attention to the global health threat workers are currently facing.
The report addresses the following key issues:
- Excessive heat
- Ultraviolet (UV) radiation
- Extreme weather events
- Workplace air pollution
- Vector-borne diseases
- Agrochemicals
_________
Table of Contents
Acknowledgements
List of abbreviations
Executive summary
Introduction
Climate change and worker safety and health
The ILO and climate change
1. Excessive heat
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
2. Ultraviolet (UV) radiation
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
3. Extreme weather events
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
4. Workplace air pollution
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
5. Vector-borne diseases
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
6. Agrochemicals
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk
Conclusions
References
Annex: A selection of tools and resources relevant for climate change
...
Fonte: ILO
Stima del rischio: scelta delle matrici del rischio
Stima del rischio: scelta adeguata delle matrici del rischio / Note e considerazioni - Rev. 2.0 Aprile 2024
ID 19663 | Rev. 2.0 del 16.04.2024 / Documento completo allegato
L'uso di matrici del rischio semi-quantitative per la rappresentazione di determinate tipologie di rischio, è metodo di stima soggettivo comunemente usato, ma può porre molti dubbi ed incertezze sull'applicazione in relazione:
- sia alla struttura vera e propria della matrice per le variabili e valori assunti delle stesse (per un certo tipo di rischio);
- sia, appunto, in fase di applicazione del metodo per la selezione corretta di tali valori che diventa soggettiva e che dipendere fortemente dalle conoscenze del tecnico.
Il Documento intende precisare che le matrici del rischio, devono essere adeguatamente strutturate (preferire matrici normate), relazionate al tipo di rischio, e che in fase di applicazione possono presentarsi difficoltà e poca chiarezza dovute a al fatto che devono essere individuati valori corretti tra quelli assumibili dalle variabili, in modo soggettivo.
Es:
Ipotizzando il medesimo tipo di rischio e similare livello qualitativo di R, si nota, in generale, come la matrice a sinistra sia "più cautelativa" nel valore calcolato di R per gli stessi valori di P e D (minori celle verdi e maggiori celle rosse), ma non significa che sia più adeguata, in quanto è in gioco la soggettività del tecnico per l'applicazione del metodo. Stime del rischio non adeguate possono inficiare il processo di valutazione del rischio.
Spesso troviamo matrici del rischio (su dati semi-quantitativi) che non hanno una validazione corretta delle modalità di elaborazione (rispetto al tipo di rischio rappresentato in matrice) in termini di scelta delle variabili, scelta operazioni tra le variabili, valori delle variabili assunti e livello di rischio qualitativo associato all’indice di rischio numerico (si veda a seguire).
Illustriamo le nostre considerazioni in merito, più ampie possibili, e quindi senza pretese assolutive.
R = f (P, D, A1, A2,…)
Variabili: P, D, A1, A2, ...
Operazioni: +, x, altro
Valori numerici assunti per le variabili es P = 0, 1, 2, 3, 4 / D = 0, 1, 2, 3, 4 / A1 = ... / A2 = ... / ... = ...
Livello di rischio semi-quantitativo associato (es. R1 = 4 Rischio basso) (*)
(*) Stima semi-quantitativa
La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.
Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio si basa su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.
_________
La stima del rischio è il processo globale di identificazione, analisi e valutazione del rischio.
L’identificazione del rischio rappresenta il processo per la determinazione di cosa accade, perché accade e come accade.
L’analisi del rischio è l’uso sistematico delle informazioni disponibili per determinare con quale probabilità di accadimento specificati eventi possano avvenire e la magnitudo delle loro conseguenze.
La valutazione del rischio è il processo utilizzato per determinare le priorità di gestione del rischio per mezzo della comparazione del livello di rischio trovato durante il processo di analisi, con criteri di accettazione di rischio stabiliti in precedenza.
L’analisi del rischio, e i criteri con i quali il rischio è messo a confronto durante la valutazione, dovrebbero essere considerati sulla stessa base.
Pertanto, valutazioni qualitative relazionano confronti di livelli qualitativi con criteri qualitativi e valutazioni
quantitative coinvolgono confronti di livelli numerici di rischio con criteri che possono essere espressi con specifici numeri, esprimenti quantificazione del danno, frequenze o valori monetari.
L’identificazione, l’analisi e la valutazione del rischio rappresentano lo strumento di base che permette di identificare sostanze, attrezzature, situazioni, ecc., che potrebbero arrecare danni ai lavoratori e di prendere i necessari provvedimenti per salvaguardarne la sicurezza.
Il processo di stima del rischio consiste può essere sintetizzato in tre fasi:
1. individuazione delle possibili sorgenti di pericolo;
2. accertamento che tali sorgenti di pericolo, nel contesto delle attività, comportino un reale rischio per il lavoratore;
3. quantificazione e confronto del rischio.
Formulazione del rischio
È importante sottolineare la differenza concettuale tra pericolo e rischio: il pericolo esiste anche quando non ci sono i presupposti per l’accadimento dell’evento dannoso.
I termini "pericolo" e "rischio" non hanno sempre lo stesso significato in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e nemmeno all’interno delle singole discipline scientifiche.
Da D.Lgs. 81/2008 Art. 2 - Definizioni:
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (vedasi allegato)
Rappresentazione del Rischio
La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.
Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio può essere basato su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.
Fig 1 - Rappresentazione del Rischio
(1) Percorsi 1 e 2 standard, possibile incrociare i vari elementi del diagramma
(3) La funzione f può essere (P x D), (P + D), con altri fattori f (P, D, A) (A = Altro - scegliere adeguatamente la/e variabile/i), inoltre P, D, altro, devono assumere valori adeguati - Garantire che la soggettività della stima del rischio sia ben giustificata, con funzioni, variabili e valori assunti.
(4) Vedere es. matrice ISO/TR 14121-2 p. 6.2 (Rischio macchine)
R = f (CI, Se) = ((Fr + Pr + Av), Se)
Fr = Frequenza,
Pr = Probabilità,
Av = Evitabilità
CI = Fr + Pr + Av.
Se = Gravità
(5) la matrice R = P x D è un esempio - non definitivo.
(6) Vedere UNI/TR 11430:2011 Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro - Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione (a seguire).
(7) Curve isorischio non sono spesso disponibili, si propende per matrici del rischio
(8) Altre metodolgie di rappresentazione del rischio su dati oggettivi (dati aziendali, curve dose-risposta, altro)
(9) Altre metodologie di rappresentazione del rischio su dati soggettivi (valori curve/rette, grafico del rischio, mappe, ecc)
(10) Vedere UNI/TR 11430:2011 curve isorischio R = P x D - Curve iperboli equilatere y = k/x
...
Giustificazione della matrice del rischio scelta nel DVR (per il tipo di rischio)
Fig. 2 - Giustificazione della matrice scelta nel DVR per il tipo di rischio
Dalla matrice del rischio alle curve isorischio
A. Matrice R = P x D (scale da 0 a 4)
Si assuma che sia la probabilità P e il Danno D vengano definite su scale da 0 a 4.
Il rischio R = P x D sarà una grandezza da 0 a 16.
Si decida ad esempio di rappresentare sulla matrice del rischio le curve isorischio R = 2, R = 3, R = 4 e R = 8
Si può osservare che le curve isorischio corrispondono a funzioni di proporzionalità inversa (del tipo y = k/x).
__________
NB: in rosso i valori non interi della curva isorischio costruita (non sono presi altri valori che può assumere R):
R = 2
Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 2, ad esempio (1, 2), (2, 1) (4, 0,5) (0,5, 4) (3, 1,33) (1,33, 3)
In questo caso D = 2 / P
R = 3
Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 3, ad esempio (1, 3), (3, 1) (2, 1,5) (1,5, 2)
In questo caso D = 3 / P
R = 4
Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 4, ad esempio (2, 2), (3, 1,33), (1,33, 3), (4, 1), (1, 4):
In questo caso D = 4 / P
R = 8
Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 8, ad esempio (4, 2), (3, 2,66), (2,66, 3), (2, 4):
In questo caso D = 8 / P
Fig. 3 - Curve isorischio F = P x D (scale da 0 a 4)
B. Matrice R = P x D (scale da 0 a 4)
Se si definisce il Rischio come somma di P e D (R = P + D), le corrispondenti curve isorischio sono rette y = mx + q, infatti:
D = R - P
Es:
2 = P + D (0,2) (2,0) (1,1)
3 = P + D (0, 3) (3, 0) (1, 2) (2, 1)
4 = P + D (2, 2) (1, 3) (3, 1) (4,0) (0,4)
5 = P + D (2, 3) (3, 2) (4, 1) (1, 4)
6 = P + D (2,4) (4,2) (3,3)
...
Fig. 4 - Curve isorischio (rette) F = P + D (scale da 0 a 4)
...
_______
Esempio UNI/TR 11430:2011
Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro
Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione
Il rapporto tecnico fornisce indicazioni per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro. Esso è destinato all’utilizzo da parte dei fabbricanti di calzature, dei fornitori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, dei responsabili della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.
APPENDICE B (informativa)
STIMA DEL RISCHIO
Rappresentazione del Rischio
Da un punto di vista quantitativo, il rischio R (indice di rischio) è generalmente riconducibile a due fattori, quali:
- la probabilità P (o frequenza F) che si verifichi un dato evento dannoso;
- la magnitudo delle conseguenze M (entità del danno).
Esso è valutato come il prodotto delle due sopra citate grandezze secondo la seguente formula:
R = P x M
La frequenza è il rateo con cui un evento si verifica ed è espresso in termini di un numero di eventi/anno.
La probabilità è invece un numero compreso tra 0 e 1, che esprime il grado di fiducia riguardante il possibile verificarsi di un evento.
Le conseguenze sono l’effetto, diretto o indiretto, dell’evento pericoloso: le conseguenze si possono misurare in termini di effetti sulla salute degli esseri umani e sull’integrità dell’ambiente, oppure come danni economici.
B.3 Rappresentazione del rischio
La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.
Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio si basa su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.
La riduzione del rischio può essere attuata mediante l’approntamento di idonee misure atte a ridurre la probabilità di accadimento di un determinato evento (misure di prevenzione) e/o a mitigarne le eventuali conseguenze (misure di protezione).
L’intervento di riduzione del rischio è considerato prioritario per quelle situazioni dove l’indice di rischio trovato è maggiore di un predeterminato indice Ra considerato come livello accettabile.
B.3.1 Rappresentazione con curve di isorischio
Quando si dispone di dati numerici oggettivi è possibile utilizzare le curve isorischio.
È consueto rappresentare in un piano cartesiano (figura B.1) in ordinate la frequenza di accadimento F (o la probabilità P) e in ascisse la magnitudo M, le curve di isorischio Ri (con R3 > R2 > R1, ecc.) che sono rappresentate da iperboli equilatere.
Figura B.1 Curve isorischio
Legenda
A Protezione
B Prevenzione
C Aumento del rischio Ri
X Magnitudo M
Y Frequenza F / Probabilità P
Dove:
R1 = X x Y = K1 costante
R2 = X x Y = K2 costante
R3 = X x Y = K3 costante
Ogni evento dannoso si trova sulla curva da un livello di rischio Ri del diagramma e con la valutazione del rischio si verifica che esso sia al di sotto della soglia di accettabilità Ra.
In caso contrario, per riportare il rischio entro livelli di accettabilità sarà necessario intervenire:
- sulla frequenza o probabilità di accadimento (misure di prevenzione);
- sulla magnitudo degli effetti (misure di protezione).
B.3.2 Rappresentazione con le matrici di rischio
Quando non si dispone di dati numerici, può essere fatta un’altra rappresentazione del rischio, introducendo le matrici di rischio.
Per esempio, a tal fine si suddividono i campi della probabilità di accadimento e della magnitudo degli effetti secondo una percezione qualitativa (soggettiva) dei parametri caratteristici degli eventi dannosi. Ciascuna delle due grandezze è valutata su una scala numerica da 1 (probabilità o magnitudo trascurabile) a 4 (probabilità o magnitudo elevata).
L’indice di rischio R assume quindi valori compresi tra 1 e 16 e determina il seguente grado di attenzione richiesto:
R ≥ 8 : rischio massimo
4 ≤ R < 8 : rischio medio
2 ≤ R < 4 : rischio minimo
R = 1 : rischio basso
Nel prospetto B.1 è riportata la matrice che pone in relazione l’indice di rischio al grado di attenzione richiesto.
Prospetto B.1 Matrice che correla l’indice di rischio al grado di attenzione
Per una immediata individuazione del grado di attenzione, nel prospetto le caselle della matrice sono state evidenziate con le seguenti sfumature di grigio.
Il grado di attenzione indica l’urgenza e l’entità delle misure che si devono adottare per eliminare o ridurre il rischio di un evento dannoso.
Necessariamente al massimo grado di attenzione devono essere predisposti DPI con il massimo livello di protezione.
Può essere determinata una correlazione tra il grado di attenzione ed il livello di protezione in accordo al prospetto B.2.
Prospetto B.2 Correlazione tra grado di attenzione e categoria di DPI
La legislazione vigente di cui al Regolamento (UE) 2016/425 per quanto concerne le categorie dei DPI riporta quanto segue:
Regolamento (UE) 2016/425
…
ALLEGATO I CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
Curve isorischio
Dal Prospetto B.1 sono ricavate le curve isorischio per:
R = 2 : rischio minimo (2 ≤ R < 4)
R = 3 : rischio minimo (2 ≤ R < 4)
R = 4 : rischio medio (4 ≤ R < 8)
...
R = 8 : rischio massimo (R ≥ 8)
…
Fig. 4 - Curve isorischio F = P x D (scale da 0 a 4)
...
A. Allegato
A. 1 Definizioni
...
La stima del rischio nel contesto della valutazione dei rischi (EN ISO 12100 - Macchine)
Fig. A.1 - Processo iterativo di valutazione del rischio
...
Esempi
BS 18004:2008 (La norma BS 18004 è stata ritirata e sostituita da BS 45002-0:2018)
Tabella 1
Matrice per la stima del rischio
Legenda
P: Probabilità (MI Molto Improbabile; I Improbabile; P Probabile; MP Molto Probabile)
D: Danno (DL Danno Lieve; DM Danno Medio; DG Danno Grave)
R: Rischio funzione di Probabilità e Danno [R=f(p;d)] (RMB Rischio Molto Basso; RB Rischio Basso; RM Rischio Medio; RA Rischio Alto; RMA Rischio Molto Alto;
Si nota come rischi aventi bassa probabilità e alto danno (Rischio alto) hanno un risultato diverso rispetto a rischi con alta probabilità e basso danno (Rischio basso).
...
Matrice del rischio ANSI.B.11.TR3
...
Matrice del rischio MIL-STD 882E
...
Matrice del rischio IEC 60812:2018 - Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)
Annex B (informative) Criticality analysis methods
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 16.04.2024 | Aggiunto Cap. Esempi: - (FMEA and FMECA) - Allegato B |
|
1.0 | 25.07.2023 | Aggiunto Cap. Esempi: - BS 18004:2008 - Matrice del rischio ANSI.B.11.TR3 - Matrice del rischio MIL-STD 882E Aggiunte Note varie |
Certifico srl |
0.0 | 21.05.2023 | --- | Certifico srl |
Collegati
BS 18004 Il Metodo Valutazione dei Rischi nei SGSL
Guida stesura DVR
Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
ISO/TR 14121-2 Edizione 2012
ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
UNI/TR 11430 Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro / Criteri di scelta
Matrice del rischio conforme EN ISO 12100
DVR: Il Programma di miglioramento
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Stima del rischio - scelta delle matrici del rischio Rev. 2.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2024 |
1397 kB | 277 | |
![]() |
Stima del rischio - scelta delle matrici del rischio Rev. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
532 kB | 444 | |
![]() |
Stima del rischio - scelta delle matrici del rischio Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
459 kB | 481 |
FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro
FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro / ATS Brianza
ID 21650 | 07.04.2024 / In allegato
Raccolta FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro – ATS Brianza Regione Lombardia
Quesiti nel dettaglio:
Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?
Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?
Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?
Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?
Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?
Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?
Cosa si intende per settore di impiego?
Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E’ trascorso un anno dall’ultima verifica periodica di cui all’articolo 71, comma 11, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità prevista dall’Allegato VII del citato decreto?
La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?
Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica?
Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?
Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?
E’ obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?
Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?
Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?
Ho sostituito l’autocarro. Cosa devo fare?
L’allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?
Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell'allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l'utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell'area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell'autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?
Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?
Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza?
Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?
Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell’Allegato VII al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?
Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico”. (vedi Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014, pag. 7).
Figura 1 escavatore con gancio
Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?
Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc..). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d’uso della macchina che rimane classificata nella categoria “apparecchi di sollevamento materiali” (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, “Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo”)
Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?
La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1:“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.
Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?
Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’ INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;
Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?
Sì. E’ necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’Allegato VII al citato decreto.
Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all'approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Cosa si intende per settore di impiego?
La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.
Allo scopo è utile rammentare che “Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”. (cfr. Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i Regione Lombardia, maggio 2010).
[...] Segue in allegato
Fonte: ATS Brianza - Regione Lombardia
Collegati
Apparecchi sollevamento gru su autocarro prima verifica periodica
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009
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FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro Rev. 0.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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Infor.MO | Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica
Infor.MO | Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica
ID 21736 | 22.04.2024 / In allegato
Scheda INAIL 23/2024
La scheda presenta un approfondimento del fenomeno infortunistico nell’industria metalmeccanica ed in particolare delle attività di cui alle seguenti voci della classificazione Ateco 2007: C24 Metallurgia e C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature).
La scheda analizza le cause degli infortuni registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo per stimolare l’individuazione di linee di azione efficaci per la riduzione di situazioni di rischio grave. Nella scheda vengono fornite anche indicazioni sulle buone pratiche di prevenzione e protezione da applicare per la corretta gestione dei fattori di rischio evidenziati nella disamina.
...
Fonte: INAIL
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Infor.Mo Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica.pdf INAIL 23/2024 |
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50° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
50° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 39 del 22 Aprile 2024
ID 21737 | 22.04.2024 / In allegato DD MLPS n. 39/2024
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 39 del 22 Aprile 2024
Con il Decreto Direttoriale n. 39 del 22 Aprile 2024, è stato adottato il cinquantesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Obblighi dei soggetti abilitati)
Fonte: MLPS
Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati
Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
TUSSL / Link
Procedure Verifiche periodiche Attrezzature
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile / Rev. 1.0 Aprile 2024
ID 4699 | 19.04.2024 / Documento completo in allegato
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile: Quadro normativo | Disciplina
Il presente documento fornisce indicazioni in merito alla figura del "Terzo responsabile" dell'impianto termico, in forza dell'atto di delega del responsabile dell'impianto stesso.
Si rappresenta il quadro normativo che disciplina i i requisiti ed i compiti e le relative responsabilità del terzo responsabile e viene fornito in appendice al focus un contratto tipo di manutenzione dell’impianto termico centralizzato di potenza superiore a 35 kW con delega di responsabilità ad un terzo.
- Aggiornamenti normativi
- Aggiornamenti grafici
- Inseriti link normativi
___________
L’allegato A, punto 52 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 fornisce la seguente definizione di “Terzo Responsabile dell’impianto termico”: “l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”.
In dettaglio i compiti e le responsabilità del Terzo Responsabile sono però indicati all’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.
In particolare il comma 1 di tale articolo recita: “L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo”.
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
(N)
…
Note (N)
Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74".
Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10.06.2020) ha introdotto con l'Art. 4 comma 1 -quinquies., la previsione inerente un DPR che dovrà armonizzare e aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, alla cui emanazione è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48
...
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1 -quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
...
L’esercizio, la conduzione, il controllo, l’ispezione e la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto.
Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
- Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
- Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
- Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato.
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
- Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
- Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
- Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
- Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
Figura 1- Schema riassuntivo della figura terzo responsabile
Requisiti
Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
- Il terzo responsabile è un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera C e D, e per gli impianti a gas, anche lettera E dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.
- Per la conduzione di impianti > 232 kW deve disporre di personale con apposito patentino.
L'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dall'art. 3, comma 20, D.Lgs. n. 128 del 2010, prescrive che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale.
- Per gli impianti superiori a 350 kW, il Terzo Responsabile deve obbligatoriamente essere in possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA nelle categorie OG 11 oppure OS 28.
- Certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Qualora l’impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di calore il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012.
- Se l’impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili, il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti FER.
Delega
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta.
Vedi il Modello di delega e Contratto manutenzione
Sanzioni
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
...
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 158) (GU n. 222 del 23 settembre 2005 SO N. 158/L)
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013);
- DPR 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (GU n.242 del 14.10.1993 - SO n. 96);
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n.61 del 12.03.2008);
- DPR 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. (GU n.81 del 06.04.2000).
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Indice
Normativa di riferimento
1. Premessa
2. Definizione di terzo responsabile
3. Requisiti
4. Delega
4.1 Sanzioni
5. Comunicazioni di nomina/revoca/rinuncia
6. Incompatibilità
7. Compiti
Appendice
Contratto tipo di manutenzione dell’impianto termico centralizzato di potenza superiore a 35 kW con delega di responsabilità ad un terzo
Fonti
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 19.04.2024 | Aggiornamenti normativi Aggiornamenti grafici Inseriti link normativi |
Certifico Srl |
0.0 | 24.12.2017 | Certifico Srl |
Collegati
Impianti termici: Legislazione di riferimento e sintesi degli obblighi
D.Lgs. 192/2005 Efficienza energetica edilizia | Consolidato
TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
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Impianti termici la figura del Terzo responsabile Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Impianti termici la figura del Terzo responsabile Rev.00 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2017 |
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Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
Quadro sinottico Direttive sociali lavoro / Evoluzione e stato attuale - Rev. 15.0 Marzo 2024
ID 2061 | Rev. 15.0 del 19.03.2024 / Documento di lavoro completo allegato
Il quadro legislativo dell'UE in materia di SSL è costituito da una direttiva quadro (Direttiva 89/391/CEE) e da 25 direttive particolari/specifiche (vedi a seguire) elaborate nel corso del tempo. La direttiva quadro europea del 1989 sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro costituisce la base per principi comuni e norme minime in tutta l'UE. Il Documento tratta l'evoluzione della legislazione anche con traccia delle Direttive non più in vigore.
1. Direttiva quadro (Direttiva 89/391/CEE)
2. Direttive particolari/specifiche n. 25
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Aggiunta Direttiva:
- Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati (GU L 2024/869 del 19.3.2024)
Aggiunta Direttiva:
- Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU L 197 del 22.7.1978)
- Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU L 229 del 7.9.1977)
Aggiunta Direttiva:
- Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023)
Recepimento: entro il 21.12.2025
Aggiunte Direttive:
- Direttiva 83/477/CEE
- Direttiva 91/382/CEE
- Direttiva 98/24/CE
- Direttiva 2003/18/CE
- Direttiva 2007/30/CE
- Direttiva 2009/148/CE
- Direttiva 80/1107/CEE
- Direttiva 82/605/CEE
- Direttiva 88/642/CEE
Aggiunte Direttive:
- Direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 91/383/CEE
- Direttiva 2007/30/CE
Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU L 88/1 del 16.03.2022). Entrata in vigore: 05.04.2022
Recepimento: entro il 05.04.2024
Elenco delle Direttive sociali pubblicate e recepite/non recepite IT alla data (da recepire: R8, R9):
- Direttiva (UE) 2017/2398: Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare (R2)
- Direttiva (UE) 2019/130: Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare (R4)
- Direttiva (UE) 2019/983: Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare (R5)
- Direttiva (UE) 2017/164: Agenti chimici | Direttiva 98/24/CE XIV Direttiva sociale particolare (R1)
- Direttiva (UE) 2019/1831: Agenti chimici | Direttiva 98/24/CE XIV Direttiva sociale particolare (R5)
- Direttiva (UE) 2019/1832: DPI | Direttiva 89/656/CEE III Direttiva sociale particolare (R6)
- Direttiva (UE) 2019/1833: Agenti biologici | Direttiva 2000/54/CE VII Direttiva sociale particolare (R7) (R0)
- Direttiva (UE) 2020/739: Agenti biologici | Direttiva 2000/54/CE VII Direttiva sociale particolare (R3)
- Direttiva (UE) 2022/431: Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare (R8)
- Direttiva (UE) 2023/2668: Amianto sul lavoro (R9)
- Direttiva (UE) 2024/869:Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CEVIPiombo e composti / diisocianati (R10)
(R10) Da recepire entro il 09.04.2026
(R9) Da recepire entro il 21.12.2025
(R8) Da recepire entro il 05.04.2024
(R7) Recepita con il Decreto 27 dicembre 2021 (R0)
(R6) Recepita con il Decreto 21 Dicembre 2021
(R5) Recepita con il Decreto 18 Maggio 2021
(R4) Recepita con il Decreto 11 Febbraio 2021
(R3) Recepita con il Decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125
(R2) Recepita con il Decreto Legislativo 1° Giugno 2020 n. 44
(R1) Recepita con il Decreto 02 Maggio 2020
(R0) Parziale attuazione (Allegato V e VI della Direttiva (UE) 2019/1833 con la Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (modifica Allegati XLVII e XLVIII TUSSL), l'allegato XLVII è di nuovo stato modificato dal Decreto 27 dicembre 2021 (per dettagli vedasi note (3), (4) e (5) dell'Allegato XLVII).
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
L'Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni intraprese dall'UE si fondano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell'UE.
Il Diritto dell'Unione Europea, pertanto, è costituito da:
Atti direttamente vincolanti:
1. regolamenti: Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea.
Atti che devono essere recepiti dagli Stati Membri:
2. direttive: Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere.
Altri atti, quali:
3. decisioni:
una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile.
4. raccomandazioni:
una raccomandazione non è vincolante. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
5. pareri:
un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale.
Oltre agli "atti" costituenti la legislazione europea, il diritto dell'UE è determinato anche dalla giurisprudenza dell'UE composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale interpreta la legislazione dell'UE.
In materia di sicurezza, l'Unione Europea è intervenuta ed interviene con due tipi di provvedimenti:
A. Sociali (direttive)
B. Prodotti (direttive e regolamenti)
Le normative (direttive) sociali di interesse sono:
0. Direttiva generale: 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
1. Direttive particolari ad essa correlate, ovvero:
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Direttiva Quadro
|
Modifiche
|
Stato Direttiva particolare nativa |
Atto di recepimento
|
|
In vigore |
Abrogazione |
||||
0 |
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro |
V |
|
||
N. |
Direttiva sociale particolare
|
Modifiche (2)
|
Stato Direttiva particolare nativa (3) |
Atto di recepimento (4)
|
|
In vigore |
Abrogazione |
||||
--- |
Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale |
Direttiva 2007/30/CE | V | ||
I |
Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); |
V | |||
II |
Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
Abrogata dal 22.10.2009 |
|
X Dal 22.10.2009 |
|
Direttiva 2001/45/CE |
|||||
Direttiva 2009/104/CE |
|||||
III |
Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); |
V |
|
||
In vigore |
Entrata in vigore: 14.02.2022 |
||||
IV |
Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); |
|
V |
|
|
V |
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); |
|
V |
|
|
VI
|
Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
Direttiva 97/42/CE |
|
X Dal 19.05.2004 (5)
|
|
Direttiva 1999/38/CE |
--- |
||||
Direttiva 2004/37/CE |
--- |
||||
Direttiva 2014/27/UE |
|||||
Direttiva (UE) 2017/2398 |
Entrata in vigore: 24 giugno 2020 |
||||
Entrata in vigore: 20.02.2019 |
Entrata in vigore: 15.02.2020 |
||||
Entrata in vigore: 10.07.2019 |
Entrata in vigore: 15.02.2020 |
||||
Entrata in vigore: 05.04.2022 |
Da recepire |
||||
Direttiva (UE) 2024/869 |
Da recepire |
||||
VII |
Direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
Direttiva 2000/54/CE |
|
X Dal 05.11.2000 |
|
Direttiva (UE) 2019/1833 |
Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (7) Entrata in vigore: 25.12.2020 |
||||
Direttiva (UE) 2020/739 |
Entrata in vigore: 25.12.2020 Entrata in vigore: 14.02.2022 |
||||
VIII |
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
IX
|
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
|
|
V |
|
|
Altre |
X Dal 24.06.1994 |
||||
X |
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 |
XI |
Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
XII |
Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
XIII |
Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
XIV |
Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
V |
|
||
Direttiva 2000/39/CE |
|||||
Direttiva 2006/15/CE |
|||||
Direttiva 2009/161/UE |
|
||||
Direttiva (UE) 2017/164 |
|||||
Direttiva (UE) 2019/1831 |
|||||
Direttiva (UE) 2024/869 |
Da recepire |
||||
Altre: |
|
V |
|
||
Altre: |
Direttiva 88/642/CEE Non più in vigore |
X | D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 | ||
Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) |
Direttiva 98/24/CE | X | D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 | ||
XV |
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
XVI |
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
V |
|
|
XVII |
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
|
|
Altre |
|
|
X |
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XVIII |
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
|
X Dal 28/06/2013 |
|
XIX |
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) |
|
V |
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|
XX |
Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. |
|
V |
|
|
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Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero |
X Data di fine della validità 28 Aprile 2003 |
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 |
||
--- |
Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro |
Direttiva 83/477/CEE Abrogata dal 5 Gennaio 2010 |
X Dal 5 Gennaio 2010 |
D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 |
|
Direttiva 91/382/CEE Abrogata dal 5 Gennaio 2010 |
Legge 27 marzo 1992 n. 257 | ||||
Direttiva 98/24/CE In vigore |
D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 | ||||
Direttiva 2003/18/CE Abrogata dal 5 Gennaio 2010 |
D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 | ||||
Direttiva 2007/30/CE In vigore |
D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 32 | ||||
Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. |
Da recepire |
||||
--- |
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. |
|
V |
|
(1) Direttiva particolare nativa
(2) Modifiche alla Direttiva particolare
(3) Stato Direttiva particolare nativa (in vigore/abrogata)
(4) Atto di recepimento originario
(5) Il Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 25.7.2019) sul TFU ha modificato le seguenti direttive sociali lavoro, con l'inserimento degli "atti delegati":
- Direttiva 89/654/CEE (prima direttiva particolare)
- Direttiva 89/656/CEE (terza direttiva particolare - DPI)
- Direttiva 90/269/CEE (quarta direttiva particolare - MMC)
- Direttiva 90/270/CEE (quinta direttiva particolare - VDT)
- Direttiva 92/29/CEE (assistenza medica a bordo delle navi)
- Direttiva 92/57/CEE (ottava direttiva particolare - Cantieri)
- Direttiva 92/58/CEE (nona direttiva particolare - Segnaletica)
- Direttiva 94/33/CE (protezione giovani sul lavoro)
- Direttiva 98/24/CE (quattordicesima direttiva particolare - Agenti chimici)
- Direttiva 2002/44/CE (sedicesima direttiva particolare - Agenti fisici / Vibrazioni)
- Direttiva 2003/10/CE (diciassettesima direttiva particolare - Agenti fisici / Rumore)
- Direttiva 2004/37/CE (sesta direttiva particolare - Agenti cancerogeni)
- Direttiva 2006/25/CE (diciannovesima direttiva particolare - Agenti fisici / ROA)
- Direttiva 2009/148/CE (amianto lavoro)
(6) Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 279/31 del 31.10.2019).
Rettifica:
- Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 del 24.01.2022
(7) Parziale attuazione (Allegato V e VI della Direttiva (UE) 2019/1833 con la Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (modifica Allegati XLVII e XLVIII TUSSL), l'allegato XLVII è di nuovo stato modificato dal Decreto 27 dicembre 2021 (per dettagli vedasi note 3 e 4 dell'Allegato XLVII).
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ID 21712 | 18.04.2024 / In allegato
Le Istruzioni tecniche - Ed. III – Documento aggiornato ai riferimenti normativi pubblicati fino a dicembre 2022.
Le Istruzioni Tecniche sono una guida per il progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio ai sensi della normativa tecnica nazionale vigente, in particolare il Codice di prevenzione Incendi, DM 03-08-2015 e s.m.i. e le Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 17-01-2018. Essendo riferite alle strutture di acciaio e composte acciaio calcestruzzo, esse illustrano i criteri normativi facendo diretto riferimento ai metodi di calcolo e progettuali previsti nelle cosiddette parti fuoco degli Eurocodici, in particolare le norme EN 1991-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2.
Nel volume, partendo dalle indicazioni utili per la progettazione delle soluzioni di tipo prescrittivo, le soluzioni conformi, sono riportate anche istruzioni per affrontare le diverse fasi di una progettazione di tipo prestazionale, quindi delle soluzioni alternative, con diretto riferimento ai diversi metodi di calcolo disponibili e ai corrispondenti campi di applicazione, in modo da guidare verso un’efficace e corretta individuazione delle soluzioni progettuali previste dalla normativa vigente.
Il volume è quindi rivolto ai progettisti della sicurezza antincendio, delle strutture ed agli organismi di controllo.
Per i progettisti esso fornisce una guida alla scelta tra gli approcci disponibili per la specifica esigenza progettuale, mediante l’identificazione delle procedure previste dalla normativa vigente e dei metodi di calcolo che possono essere utilizzati in ogni fase della progettazione. La presentazione dei diversi metodi di calcolo aiuta a individuare i parametri progettuali necessari per il loro utilizzo, utili per definire in modo chiaro i dati di progetto dell’applicazione, e del relativo campo di applicazione, fornendo pertanto utili indicazioni per il confronto con gli organismi di controllo nella fase di sviluppo dei progetti.
Le Istruzioni Tecniche rappresentano una guida utile ed offrono un indirizzo per la scelta tra gli approcci disponibili per la specifica esigenza progettuale, mediante l’identificazione delle procedure previste dalla normativa vigente e dei metodi di calcolo che possono essere utilizzati in ogni fase della progettazione.
In questa terza edizione, pubblicata a novembre 2023, il Comitato Consultivo costituito ad hoc già dalla prima edizione e comprendente i settori della progettazione e realizzazione delle strutture di acciaio, della normativa antincendio e strutturale, della ricerca e della sperimentazione, è stato allargato agli esperti coinvolti nello sviluppo e nell’aggiornamento delle parti fuoco della seconda generazione degli Eurocodici, fornendo così alle Istruzioni maggiori opportunità di aggiornamento alle novità della ricerca e della normativa.
La pubblicazione è stata redatta nell’ambito delle attività della Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, istituita su iniziativa di Fondazione Promozione Acciaio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Fondazione Promozione acciaio
Autori:
- Emidio Nigro (Università degli Studi di Napoli Federico II),
- Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco),
- Sandro Pustorino (Ricercatore e Progettista).
Collegati
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Sicurezza in caso di incendio - le strutture di acciaio 2024.pdf Fondazione Promozione acciaio 2024 |
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Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907
Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907
ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto)
Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso Nazionale per le Malattie del Lavoro.
Sono present! il Rappresentante del Governo Comm. Magaldi, le autoritetà cittadine, civili e militari, i Senatori Marchese De Seta, Prefetto di Palermo, De Cristoforis, Maragliano, De Martino, Guarnieri, l'intero gruppo italiano della Commissione internazionale per lo studio delle malattie professionali, i delegati dei Municipi e di varie Società, molte signore, signorine, ecc. ecc.
Prende per il primo la parola il prof. Carmelo Lazzaro, che, in rappresentanza del Sindaco della città di Palermo, saluta i Congressisti : Signori e Signore, Palermo 6 lieta e orgogliosa di dare ospitalità a Voi Illustri Rappresentanti delle scienze mediche e delle Industrie convenuti qui per compiere una missione nobilissima, la quale, mentre riesce proficua allo incremento della scienza, tende a risolvere uno dei più gravi problemi moderni La protezione dei lavoratori ed invero, dallo studio accurato delle malattie del lavoro, del modo come esse prendono origine e si svolgono, dei rimedi che valgono ad attenuarle, dovranno scaturire i suggerimenti che servir debbono di guida al legislatore.
In questo campo poco in Italia si è fatto, ed è a sperare che i voti che Voi formulerete, spingeranno coloro che hanno il dovere di porre la Patria nostra all'altezza delle esigenze moderne ad attuare quel complesso di riforme legislative che si rende ancor più imperioso oggi che l'Italia si e felicemente incamminata nella via delle Industrie. (Applausi).
Lo studio delle malattie professionali porterà, senza dubbio, ad una nuova orientazione della legislazione moderna e la struttura scheletrica di questa legge, ben dice il Pieraccini, non può essere che opera di medici (e di industriali mi permetto aggiungere io); l'uomo politico non potrà che mettere la veste. A noi dunque la sostanza, ad altri il darne la forma.
[...]
segue
Linee di indirizzo utilizzo in sicurezza sostanze cancerogene e mutagene
Linee di indirizzo PMP utilizzo in sicurezza sostanze cancerogene e mutagene - RL 2024
ID 21615 | 03.04.2024 / In allegato
Prime linee di indirizzo per l’attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale relativo all’utilizzo in sicurezza di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione REACH (Allegato XIV)
La Regione Lombardia ha approvato con Decreto n. 9 del 04 gennaio 2024, le linee di indirizzo per l’attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale relativo all’utilizzo in sicurezza di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione REACH (Allegato XIV).
Lo scopo del documento è aiutare le aziende ad orientarsi negli obblighi derivanti dal Titolo VII del Reg. REACH (autorizzazione), mettendo in evidenza quelle che sono le similitudini con i requisiti del capo II Titolo IX del D.Lgs.81/08 in materia di gestione delle sostanze cancerogene e mutagene.
Il Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 prevede nell’ambito dei programmi predefiniti PP8 (Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro) e PP9 (Ambiente, clima e salute) – PP8, obiettivo 7, azione 7.1; PP9, obiettivo 7, azione 9.3 - la realizzazione di un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) a valenza regionale sul rischio da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, attenzionati dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e presenti in uno o più dei seguenti elenchi: Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione, Elenco delle sostanze soggette all’Autorizzazione (Allegato XIV), Elenco delle sostanze soggette a Restrizione (Allegato XVII).
Gli elenchi citati sono soggetti a continui aggiornamenti e integrazioni di nuove sostanze ed è possibile verificarli consultando il sito dell’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) e l’ultima versione del Regolamento Reach.
In via prioritaria le azioni succitate del PRP prevedono l’attivazione di un PMP regionale sulla promozione del corretto utilizzo di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione REACH (allegato XIV) in quanto per tali sostanze le disposizioni previste per le aziende ai sensi del Titolo IX capo 2 del D. Lgs. 81/08 e del Regolamento REACH sono fortemente interconnesse; la valutazione e la gestione del rischio cancerogeno professionale devono essere effettuate dal datore di lavoro in coerenza con gli obblighi previsti sia dal D. Lgs. 81/08 che dal Regolamento REACH e nel rispetto di tutte le condizioni di utilizzo della decisione di autorizzazione per la specifica sostanza.
Il presente documento, attraverso la disamina puntuale delle disposizioni che nel Regolamento REACH e nel D. Lgs. 81/08 disciplinano la gestione delle sostanze cancerogene e mutagene, evidenzia dette interconnessioni e sostanzia i presupposti per la definizione della scheda di autovalutazione, che è strumento centrale del PMP.
In sintesi:
- poiché il PMP è modalità di controllo che consente alle ATS di veicolare alle imprese la “soluzione” ad una misura non compresa appieno;
- poiché vi è evidenza del fatto che le imprese male si orientano tra le disposizioni del REACH e del D. Lgs 81/08 e che, pertanto, la “soluzione” per l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche è offrire un modello per la loro gestione che integri le due discipline;
- poiché nella gestione della sicurezza chimica sono prioritarie le sostanze cancerogene e mutagene;
- poiché REACH e D. Lgs. 81 sono fortemente interconnessi, come descritto al paragrafo 3, la scheda di autovalutazione, i cui item principali sono elencati nello stesso paragrafo 3, è lo strumento del PMP in grado di consentire la gestione interconnessa tra REACH e D. Lgs. 81/08 della sostanza chimica, ovvero di guidare le imprese nell’utilizzo in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene.
Con atto successivo saranno definiti i criteri per l’individuazione delle imprese da coinvolgere nel PMP a valenza regionale; saranno selezionate aziende che utilizzano le sostanze elencate in tabella 1 e richiamate dal Piano Nazionale delle attività di controllo sui Prodotti Chimici, emanato annualmente dal Ministero della Salute.
_________
Sommario
1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DELLE LINEE DI INDIRIZZO
2. UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE SECONDO LE NORME VIGENTI
2.1 Utilizzo in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene secondo il Regolamento REACH
Autorizzazione
Disposizioni relative all’etichetta CLP e alla Scheda dati di sicurezza (SDS)
2.2 Utilizzo in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene secondo il D.Lgs. 81/08
3. INTERCONNESSIONI E INTEGRAZIONE TRA IL REGOLAMENTO REACH E IL D. LGS 81/08
Appendice A: Principali obblighi REACH riguardo alle sostanze cancerogene e/o mutagene soggette ad autorizzazione
Appendice B: Principali obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 riguardo all’utilizzo delle sostanze cancerogene e/o mutagene in ambiente di lavoro
Appendice C: glossario
Appendice D: normativa vigente e altri riferimenti
...
Fonte: ATS Brianza - Regione Lombardia
Collegati
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
La persona competente compilazione SDS / Note
Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri / INAIL Ed. 2024
Agenti cancerogeni TUS: Elenchi Sostanze/Processi
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Allegato A Linee di indirizzo PMP sostanze cancerogene.pdf ATS Brianza 2024 |
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Decreto n. 9 del 04 gennaio 2024.pdf ATS Brianza 2024 |
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Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023
Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023
ID 21688 | 13.04.2024
Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 (G.U. 03/04/2023 n.79)
Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2023).
Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 6, prima colonna, all’art. 26, ove è scritto: «... della salute e della transizione ecologica, ...», leggasi: «... della salute e dell’ambiente e della sicurezza energetica, ...»;
alla pagina 8, prima colonna, all’art. 36, comma 1, alla lettera a) , ove è scritto: «, il Ministero della transizione ecologica », leggasi: «, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica » e alla lettera b) ove è scritto «, del
Ministero della transizione ecologica, » leggasi: «, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, »;
alla pagina 15, prima colonna, all’art. 56, comma 1, lettera a) , ove è scritto: « della transizione ecologica », leggasi: « dell’ambiente e della sicurezza energetica »; ed ancora, alla pag. 15, seconda colonna, all’art. 57, comma 1), lettera e) , capoverso 4.14 -ter , ove è scritto: «... da parte del Ministero della transizione ecologica, ...», leggasi: «... da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ...»;
infine, alla pagina 23, seconda colonna, all’art. 72, comma 1, primo rigo, dove è scritto: «1. All’art. 3, comma 2 ...», leggasi: «1. All’art. 3, comma 1 ...».
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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Healthy workplaces: a model for action
Healthy workplaces: a model for action
ID 21679 | 11.04.2024
Healthy workplaces: a model for action - For employers, workers, policymakers and practitioners
Workers’ health, safety and well-being are vital concerns to hundreds of millions of working people worldwide. But the issue extends even further beyond individuals and their families. It is of paramount importance to the productivity, competitiveness and sustainability of enterprises, communities, and to national and regional economies.
Currently, an estimated two million people die each year as a result of occupational accidents and work-related illnesses or injuries. Another 268 million non-fatal workplace accidents result in an average of three lost workdays per casualty, as well as 160 million new cases of work-related illness each year. Additionally, 8% of the global burden of disease from depression is currently attributed to occupational risks.
These data, collected by the International Labour Organization and the World Health Organization, only reflect the injuries and illnesses that occur in formally registered workplaces. In many countries, most workers are employed informally in factories and businesses where there are no records of work-related injuries or illnesses, let alone any programmes to prevent injuries or illnesses. Addressing this huge burden of disease, economic costs and long-term loss of human resources from unhealthy workplaces is a formidable challenge for national governments, economic sectors, and health policy-makers and practitioners.
...
Fonte: WHO
Collegati
Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025
Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024
Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024 / Iscrizione EBISEP
ID 21647 | 07.04.2024
...
Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’“Ente Bilaterale Settore Privato in sigla EBISEP”, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 2, è iscritto al numero 21 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Settore Privato in sigla EBISEP” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Ente Bilaterale Settore Privato in sigla EBISEP” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.
Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
...
Fonte: MLPS
Collegati
Repertorio nazionale degli organismi paritetici
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
DL 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi): I Documenti aggiornati 2022
Apparecchi di sollevamento materiali - L'accertamento tecnico per la verifica periodica
Apparecchi di sollevamento materiali - L'accertamento tecnico per la verifica periodica
ID 12985 | 02.03.2021 / In allegato
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, il documento rappresenta un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.
Nel corso degli anni è emersa sempre più la stretta correlazione tra attività di verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.
Verifica periodica e sorveglianza del mercato, infatti, rappresentano strumenti per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza. La verifica è da sempre uno dei motori dell’attività di sorveglianza del mercato, come ribadito nel nuovo regime di verifica definito dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’ambito del quale è previsto (punto 3.1.4 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011) che, laddove il verificatore ravvisi delle carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, ne dia comunicazione in modo da attivare l’iter di sorveglianza del mercato.
Allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato offrono utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questa attività, indirizzando i verificatori nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.
Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine di sollevamento materiali ricomprese nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., per costituire un archivio di pratico e immediato utilizzo per i soggetti verificatori.
Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle attrezzature afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.
Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in verifica.
Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che ne definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione (da intendersi coincidente con l'anno di immissione sul mercato della macchina) al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
-- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
-- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori di apparecchi di sollevamento e attrezzature intercambiabili, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- verificatori, offrendo utili indicazioni per orientare l’attenzione nel corso dei controlli previsti per le verifiche periodiche su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di sorveglianza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire informazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1).
________
Indice
1. Introduzione
2. Il flusso della sorveglianza del mercato
3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
4. Le norme armonizzate
5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica
5.1 Schede tecniche
Appendice - Documentazione
Fonte: INAIL
Collegati
Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili
Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Apparecchi di sollevamento materiali.pdf INAIL 2021 |
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Liste malattie professionali soggette a denuncia 2024
Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024 / Rev. Genn. 2024
ID 21146 | 15.01.2024 / Documento completo in allegato
Documento elenco delle liste malattie professionali soggette a denuncia di cui a Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (GU n.10 del 13.01.2024), con note di raffronto con le precedenti liste di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014 (GU 212 del 12 Settembre 2014).
Le malattie di cui al Decreto sono soggette a denuncia ai sensi dell'Art. 139 del D.P.R 1124/1965 e sono suddivise in 3 Liste:
- Lista I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
- Lista II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
- Lista III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE
Art. 139.
(2)
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1)
Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (ora in vigore Art. 41 D.Lgs 81/2008 / ndr), contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)
__________
Aggiornamenti Art. 139
(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. (GU n.10 del 13.01.2024)
(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**) Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)
Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC
LISTA I GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
Nuovo Agente: PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE - Malattie professionale: ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA
LISTA I GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 non presente nel Decreto 15 novembre 2023 rispetto al Decreto 10 giugno 2014
LISTA II GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
Nuovo Agente e lavorazioni: BERILLIO LEGHE E COMPOSTI - MALATTIE: GRANULOMATOSI EPATICA
Estratto
LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
[...] Segue in allegato
LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Pagine documento: n. 48
Collegati
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Liste Malattie professionali Soggette a denuncia 2024 Rev. 0.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124
Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124 / Consolidato 04.2024
ID 9198 | 09.06.2022
Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n.110 del 12.05.2004)
Corte costituzionale, sentenza 11 ottobre 2005, n. 384 (in G.U. 19/10/2005 n. 42)
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186)
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006, n.230) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223/L, relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277)
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220)
Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 12/06/2013 n. 24)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 149 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178)
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)
Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024
Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza
ID 21768 | 26.04.2024
...
Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C. Colombo n. 112, è iscritto al numero 22 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.
Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
...
Fonte: MLPS
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Repertorio nazionale degli organismi paritetici
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
DL 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi): I Documenti aggiornati 2022
Repertorio nazionale degli organismi paritetici
Repertorio nazionale degli organismi paritetici / Status 26 Aprile 2024
ID 19380 | Update 26.04.2024 / Download scheda allegata
Elenco iscrizioni nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici.
Per essere iscritto nel Repertorio, l’Organismo paritetico richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
I. la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
II. la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
III. il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
IV. i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili;
c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;
e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all‘articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iscrizione nel Repertorio nazionale attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’ articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.
Art. 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).
(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
Elenco iscrizioni nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al DM 11 ottobre 2022 n. 171 al 26.04.2024
(nr. 22 iscritti)
- Decreto Direttoriale n. 6 del 06 febbraio 2023 - Decreto iscrizione OPP di Varese
- Decreto Direttoriale n. 12 del 22 febbraio 2023 - Decreto iscrizione OPN ITALIA LAVORO
- Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n. 14 - Decreto Iscrizione Organismo Paritetico Nazionale O.P.
- Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n. 16 - Decreto iscrizione E.BI.TE.N.
- Decreto Direttoriale n.17 del 02 Marzo 2023 - Decreto iscrizione EFEI Organismo Paritetico Bilaterale
- Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 - Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale
- Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 - Decreto iscrizione O.P.P. operante nella provincia di Sondrio
- Decreto Direttoriale n.51 del 12 aprile 2023 - Decreto iscrizione C.I.F.A. - CONFSAL Organismo Paritetico
- Decreto Direttoriale n. 64 del 05 giugno 2023 - Decreto iscrizione ENTE BILATERALE fra ASCOM Parma e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS-UIL di Parma
- Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023 - Decreto Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato in sigla “O.P.NA.S.P.”
- Decreto Direttoriale n.70 dell'08 giugno 2023 - Decreto Iscrizione Formedil nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
- Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023 - Decreto Iscrizione OPNA nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
- Decreto Direttoriale n.72 del 12 giugno 2023 - Decreto Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi nel RNOP
- Decreto Direttoriale n.73 del 12 giugno 2023 - Decreto Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Turismo nel RNOP
- Decreto Direttoriale n. 83 del 13 luglio 2023 - Decreto Iscrizione Ente Bilaterale Nazionale di Unione - in sigla E.B.N.U.
- Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 - Decreto Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA”
- Decreto Direttoriale n. 94 del 03 Agosto 2023 - Decreto Iscrizione “Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza”
- Decreto direttoriale n. 121 del 20 Ottobre 2023 - Decreto Iscrizione Ente bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona
- Decreto direttoriale n. 122 del 20 Ottobre 2023 - Decreto iscrizione O.P.S.A.P
- Decreto direttoriale n. 17 dell'08 marzo 2024 - Decreto iscrizione O.P.N. UNIFOR
- Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024 - Decreto iscrizione EBISEP
- Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 - Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza
Organismi paritetici | N. Iscrizione | Data iscrizione | Decreto Direttoriale |
OPP di Varese |
1 | 06/02/2023 |
Decreto Direttoriale n. 6 del 06 febbraio 2023 Decreto iscrizione OPP di Varese |
OPN ITALIA LAVORO |
2 | 22/02/2023 |
Decreto Direttoriale n.12 del 22 febbraio 2023 Decreto iscrizione OPN ITALIA LAVORO |
Organismo Paritetico Nazionale O.P. |
3 | 24/02/2023 |
Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n. 14 Decreto Iscrizione Organismo Paritetico Nazionale O.P. |
E.BI.TE.N. |
4 | 27/02/2023 |
Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n. 16 Decreto iscrizione E.BI.TE.N.
|
EFEI Organismo Paritetico Bilaterale |
5 | 02/03/2023 |
Decreto Direttoriale n.17 del 02 Marzo 2023 Decreto iscrizione EFEI Organismo Paritetico Bilaterale |
E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale |
6 | 17/03/2023 |
Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale |
O.P.P. provincia di Sondrio |
7 | 24/03/2023 |
Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 Decreto iscrizione O.P.P. operante nella provincia di Sondrio |
C.I.F.A. - CONFSAL |
8 | 12/04/2023 |
Decreto Direttoriale n.51 del 12 aprile 2023 Decreto iscrizione C.I.F.A. - CONFSAL Organismo Paritetico |
ENTE BILATERALE fra ASCOM Parma e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS-UIL di Parma |
9 | 05/06/2023 |
Decreto Direttoriale n. 64 del 05 giugno 2023 Iscrizione dell’ENTE BILATERALE fra ASCOM Parma e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS-UIL di Parma per il settore commercio - E.B.C. PARMA |
“O.P.NA.S.P.” |
10 | 07/06/2023 |
Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023 Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato in sigla “O.P.NA.S.P.” |
Formedil |
11 | 08/06/2023 |
Decreto Direttoriale n.70 dell'08 giugno 2023 Iscrizione Formedil nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici |
OPNA |
12 | 08/06/2023 |
Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023 Iscrizione OPNA nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici |
Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi |
13 | 12/06/2023 |
Decreto Direttoriale n.73 del 12 giugno 2023 Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi nel RNOP |
Ente Bilaterale Bresciano del Turismo |
14 | 12/06/2023 |
Decreto Direttoriale n.72 del 12 giugno 2023 Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Turismo nel RNOP |
Ente Bilaterale Nazionale di Unione - in sigla E.B.N.U. |
15 | 13/07/2023 |
Decreto Direttoriale n. 83 del 13 luglio 2023 Iscrizione dell’Ente Bilaterale Nazionale di Unione - in sigla E.B.N.U. |
“O.P.P. - PIACENZA” |
16 | 02/08/2023 |
- Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA” |
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza |
17 | 03/08/2023 |
- Decreto Direttoriale n. 94 del 03 Agosto 2023 Iscrizione “Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza” |
Ente bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona![]() |
18 | 20.10.2023 |
- Decreto direttoriale n. 121 del 20 Ottobre 2023 Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici Ente bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona |
O.P.S.A.P![]() |
19 | 20.10.2023 | - Decreto direttoriale n. 122 del 20 Ottobre 2023 Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici O.P.S.A.P |
O.P.N. UNIFOR |
20 | 08.03.2024 |
- Decreto direttoriale n. 17 dell'08 marzo 2024 Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici O.P.N. UNIFOR |
![]() EBISEP |
21 | 15.03.2024 |
- Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024 Iscrizione EBISEP |
OPNC - En.Bi.C Sicurezza |
22 | 23.04.2024 |
- Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza |
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D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
DL 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi): I Documenti aggiornati 2022
FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) - ATS Brianza
ID 21648 | 07.04.2024 / In allegato
Raccolta FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) – ATS Brianza Regione Lombardia
Sezione Servizio Impiantistica e Sicurezza (SIS) ATS Brianza Regione Lombardia
Quesiti nel dettaglio:
- Nel caso di utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?
- Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?
- Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?
- Devo noleggiare una Piattaforma di lavoro elevabile quali sono gli obblighi del noleggiatore?
- Qual è la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo?
- Nel caso di noleggio o concessione in uso, senza operatore, di una attrezzatura di lavoro riportata nell’Allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 chi deve inoltrare la richiesta di verifica?
- Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?
- Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
- Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?
- Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
- Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?
- Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Tale attività può essere svolta da un tecnico (es. ingegnere) verificatore dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?
- Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. Che documentazione deve essere esibita al tecnico verificatore?
- Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. In aggiunta alla documentazione, cosa deve mettere a disposizione del tecnico verificatore?
- Qual è la periodicità di verifica di una PLE?
- Chi può eseguire i controlli connessi alla manutenzione della PLE?
- Devo operare con la PLE presso un cantiere diverso dalla mia sede/unità produttiva. In aggiunta al manuale istruzioni e l’evidenza della abilitazione dell’operatore all’uso della stessa attrezzature che documentazione deve accompagnare la PLE?
- A chi devo comunicare la cessazione dell’esercizio di una PLE?
- La periodicità di verifica di una PLE è condizionata dal fatto che la stessa risulta essere inattiva?
- Sono in possesso di una PLE che non è stata utilizzata da diverso tempo. Ora voglio rimetterla in servizio. Cosa devo fare?
- Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza?
- Posso utilizzare un cestello abbinato ad un carrello elevatore (muletto) per l’accesso in quota?
________
FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).
Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?
Sì. Il citato decreto legislativo n. 81/2008, con l’art 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni “anormali prevedibili” quali, ad esempio, l’arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell’operatore.
Da qui la necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità.
Inoltre, è l’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza che individua le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma. La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro e prevede precisi obblighi quali 1) programmazione degli interventi; 2) istruzioni sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato; 3) formazione in materia di primo soccorso; informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.
Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?
È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2008. In aggiunta, il citato decreto dispone che sui ponti sviluppabili e simili gli “operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza” (punto 4.1 Allegato VI).
È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce “ponti sviluppabili”, un idoneo sistema di protezione dalle cadute.
E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta. Gli elementi che compongono il sistema sono esplicitati, per esempio, nella pubblicazione INAIL sull’ ”Uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato (PLE)”.
L’utilizzo della PLE, secondo la citata pubblicazione, richiede l’utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione per l’industria EN 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.
Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.
Devo noleggiare una Piattaforma di lavoro elevabile quali sono gli obblighi del noleggiatore?
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi già immessi sul mercato usati e privi di marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alla legislazione previgente nonché il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008).
Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso la PLE, senza operatore, al momento della cessione, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, deve farsi rilasciare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione (art. 72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008).
Qual è la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo?
Si distinguono due tipologie di noleggio:
1) noleggio a caldo (con operatore);
2) noleggio a freddo (senza operatore).
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. (cfr. Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009, n.23604)
Nel caso di utilizzo “a caldo” (noleggio con operatore) di una PLE, per il secondo operatore a bordo, che non manovra l’attrezzatura, quale specifica formazione è richiesta?
In questo caso è indispensabile l’addestramento per l’uso delle cinture di sicurezza ovvero quei DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria.
Nel caso di noleggio o concessione in uso, senza operatore, di una attrezzatura di lavoro riportata nell’Allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 chi deve inoltrare la richiesta di verifica?
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure (punto 3 della Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).
Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?
Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.lgs. n. 17/2010), l'utente deve comunicare, al Dipartimento INAIL competente per territorio, l’installazione della PLE.
Trascorso un anno dalla data di “Messa in servizio” è necessario richiedere all’INAIL, competente per territorio, la “Prima verifica” così come disposto dall’articolo 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.
Se l ’INAIL non provvede alla verifica nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato decreto.
Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:
1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011;
3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011.
le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), la PLE deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’articolo 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.
Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?
Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011).
L’indagine supplementare è l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DM 11 aprile 2011).
[...] Segue in allegato
Fonte: ATS Brianza
Collegati
UNI ISO 18878:2020 | PLE: Formazione operatore
Circolare MPLS 11 marzo 2013 n. 12
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento
Procedure Verifiche periodiche Attrezzature
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Database Soggetti abilitati verifiche periodiche
Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
PLE nei cantieri
PLE nei cantieri - Guida INAIL
Guida di buona prassi PLE - IPAF
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FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) - ATS Brianza.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2025 | OT23
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2025 | OT23
ID 21739 | 22.04.2024
Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2025 e guida alla compilazione.
Allegati (link diretti):
- Istruzione operativa del 18 aprile 2024
- Allegato 1 OT23 2025 Modello e Allegato per intervento E10
- Allegato 2 OT23 2025 Guida compilazione
È disponibile il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il modello, come è noto, individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Con l’intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.
È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024.
A. Modalità di accesso al beneficio
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
B. Interventi pluriennali
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).
C. Nuovi interventi
Per ampliare l’offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti 18 nuovi interventi:
1. L’azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. L’azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. L’azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. L’azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. L’azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. L’azienda ha effettuato un’analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. L’azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3).
8. L’azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9. L’azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10. L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11. L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).
12. L’azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).
14. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.7).
15. L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.3).
16. L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17. L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18. L’azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).
D. Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro
In collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020- 2025. Il PNP si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l’adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi, secondo i principi della responsabilità sociale.
Le azioni di prevenzione sanitaria presenti nel modello OT23 2025 e finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4).
E. Razionalizzazione degli interventi
Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. In particolare, si fa riferimento agli interventi relativi a:
1. servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (B-1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-2 e B-3 del modello OT23/2024).
2. acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”); avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento […] (B-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-6,B-9, B-10 del modello OT23/2024).
3. attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche (C-4.1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono C-4.1, C-4.4 del modello OT23/2024).
4. sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento (E-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E3 e E4 del modello OT23/2024).
5. modelli organizzativi e gestionali di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato (E-5 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-6, E-7, E-8, E-18 del modello OT23/2024).
6. sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000 (E-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-9, E-10, E-11 del modello OT23/2024).
7. interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione (F-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono F-3, F-5 del modello OT23/2024.
F. Ulteriori modifiche
È stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d’intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l’analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l’intervento.
E’ stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-8 del modello 2025).
...
Fonte: INAIL
Collegati
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2024 | OT23
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2023 | OT23
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2022 | OT23
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2021 | OT23
Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2020 | OT23
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Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli PI Anno 2024
Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli di prevenzione incendi Anno 2024
ID 21728 | 21.04.2024 / In allegato
OGGETTO: Anno 2024 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.
Per il corrente anno, il piano dei controlli PI (previsto in totale nazionale di 9000) include le seguenti specifiche attività settoriali:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
- Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
_______
L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2024. In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.
In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge Balduzzi) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021.
A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare:
a) Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);
b) Indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio necessario e adeguato per l’attuazione delle azioni previste nello stesso piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni o assenze prevedibili (rif. allegato II, punto 2.1, comma 2);
c) Effettiva presenza, al momento della visita di controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
d) Verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
e) Indicazione nel piano di emergenza delle azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia degli occupanti;
f) Indicazione nel piano di emergenza delle procedure per l’esodo degli occupanti;
Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011.
...
segue in allegato
Art. 14 Competenza e attività
1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
...
Legge 27 dicembre 1941 n. 1570
Art. 22
Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso.
Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera d), nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.
...
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano (9) le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009
Decreto 2 settembre 2021
Indicazioni applicative DM 02 Settembre 2021
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Nota DCPST del 19.04.2024.pdf |
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Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009
Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009
Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006
Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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Rapporto ISTISAN Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2024
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2024
ID 21713 | 18.04.2024 / Rapporto ISTISAN 24/3
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2024.
Ogni anno il consumo di alcol causa 3 milioni di morti ed è causa di disabilità e cattive condizioni di salute per milioni di persone in tutto il mondo. Il consumo dannoso di alcol è responsabile del 5,1% del carico globale di malattie e l’alcol è il principale fattore di rischio di mortalità prematura e disabilità nelle persone di età compresa tra 15 e 49 anni: rappresenta il 10% di tutti i decessi in questa fascia d’età. L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (ONA-ISS) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del “SIStema di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA” previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 e dal recente accordo di collaborazione con il Ministero della Salute “SISMA GD” (SIStema di Monitoraggio Alcol tra i Giovani e le Donne). L’ONA è l’organismo indipendente di raccordo tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e WHO per le attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, europeo e internazionale.
_______
INDICE
Prefazione
PARTE 1 Attività di monitoraggio dell’ONA-ISS
Politiche sull’alcol in Europa
Consumo di alcol pro capite registrato in Europa
Consumo totale di alcol pro capite
Frequenza di consumo di alcol negli ultimi 12 mesi
Consumo dannoso di alcol
Disturbo da uso di alcol
Consumi nella popolazione italiana generale
Consumatori di alcol, astemi e astinenti degli ultimi 12 mesi
Consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici
Comportamenti a rischio
Consumatori fuori pasto
Consumatori abituali eccedentari
Consumatori giornalieri
Consumatori a rischio (criterio ISS)
Consumatori binge drinking
Consumatori dannosi e disturbo da uso di alcol
Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni
Italia nord-occidentale
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-orientale
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Italia centrale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia meridionale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Italia insulare
Sicilia
Sardegna
Mortalità per decessi totalmente alcol-attribuibili
Mortalità totalmente alcol-attribuibile per età e genere
Consumo di alcol per target di popolazione
Consumo di alcol tra i giovani
Consumatori di 11-17 anni
Consumatori di 18-24 anni
Consumo di alcol tra le donne
Consumatrici minorenni (età 11-17 anni)
Consumatrici adulte (età 18-49 anni)
Consumatrici adulte (età 50-69 anni)
Consumatrici anziane (età ≥70 anni)
Consumo di alcol tra gli anziani
Consumatori giovani anziani (65-74 anni)
Consumatori anziani (75-84 anni)
Consumatori grandi anziani (≥ 85anni)
PARTE 2 Altre attività dell’ONA-ISS
Attività internazionali ed europee su prevenzione e politiche alcologiche
Attività con la WHO
Partecipazione al IV Forum on Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours della WHO, HQ
Consultazione per il Global alcohol action plan 2022-2030 della WHO, HQ
Contratto di servizio con la WHO, Less Alcohol Unit
Consultazione per la valutazione dell’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dello European Framework for Action on Alcohol
Attività di collaborazione e consulenza nella presentazione di snapshot con la WHO, Less Alcohol Unit
Stesura e diffusione dell’istantanea “A public health perspective on zero-and low-alcohol beverages” della WHO, Less Alcohol Unit
Supporto tecnico-scientifico all’Evidence into Action Alcohol Project della WHO, Ufficio Regionale per l’Europa
Presentazione della guida WHO per informare su alcol e danni alcol-correlati i giornalisti
Monitoraggio internazionale ed europeo
Partecipazione a progetti della Commissione Europea
Sostegno a “Awareness Week on Alcohol Related Harm” 2023
Partecipazione al progetto internazionale per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici su gaming e gambling della WHO, HQ
Altre attività e partecipazione a network internazionali
Implicazioni di salute pubblica per una road map di riduzione dell’impatto dell’alcol sulla salute in Italia
Bibliografia
...
Fonte: ISS
Collegati:
Rapporto ISTISAN Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2022
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni 2021
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2020
Rapporto Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato ISS 2019
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni
Relazione 2018 Legge quadro alcol e problemi correlati
Rapporto Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato ISS 2017
Relazione 2016 Legge Quadro alcol e problemi correlati
Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro
Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo
Rischio alcol lavoro-correlato: la normativa
Manuale di Alcologia - ASL brescia
Decreto 6 febbraio 2024 n. 49
Decreto 6 febbraio 2024 n. 49
ID 21696 | 16.04.2024
Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(GU n.89 del 16.04.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2024
__________
Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile)
1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.
3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.
7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori)
1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Collegati
Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo
Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo
ID 20580 | 31.10.2023 / Documento completo allegato
Nel distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
L'obbligo di formazione del distaccante è adempiuto in relazione alla mansione e non a rischi specifici che il lavoratore troverà nel luogo in cui viene distaccato. infatti è critico procedere, per il distaccante, a una valutazione degli specifici rischi relativi a lavorazioni gestite e realizzate da un’altra organizzazione imprenditoriale, viste le peculiarità che ogni operazione presenta.
La giurisprudenza di legittimità ha optato per una sorta di responsabilità condivisa, poiché il concedente deve comunque cooperare nell'attuazione delle misure di sicurezza, promuovere attività di coordinamento e contribuire all’effettiva realizzazione delle misure di sicurezza.
Come riferimento si prenda la Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015, nella quale i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione di responsabilità condivisa. Infatti, il distaccante e il distaccatario sono stati entrambi riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 589 c.p., commesso con violazione della normativa antinfortunistica, per aver contribuito causalmente alla morte di un dipendete distaccato.
Fig. 1 - Obblighi distaccatario e distaccante lavoratori distaccati
Normativa
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276
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Art. 30 Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
______
D. Lgs. 81/08
...
Articolo 3 Campo di applicazione
...
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità' ospitante.
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Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
(GU n.169 del 21.07.2016)
______
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 27
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
(GU n.67 del 20.03.2023)
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Circolare n. 39 del 2 agosto 2005
L'INAIL, con Circolare n. 39 del 2 agosto 2005, ha fornito alcune modalità operative concernenti l'infortunio occorso al lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 276/03. Dopo aver ricordato che il distacco, quale si configura nella norma appena citata, è finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante che pone temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori di altro datore per l'esecuzione di una attività lavorativa, l'Istituto stabilisce che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio sia al distaccante che al distaccatario. Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicurativi e previdenziali sono a carico del distaccante.
L'INAIL precisa che il termine di due giorni per l'invio della denuncia di infortunio decorre dal momento in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il certificato è stato inoltrato al distaccatario.
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Interpello n. 1/2011 2 febbraio 2011
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 – svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
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Corte di Cassazione
Si segnalano le seguenti sentenze sulla responsabilità condivisa del distaccante - distaccatario, assunta in generale in giurisprudenza.
- Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015
La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte in materia di responsabilità penale del datore di lavoro in costanza di distacco e ha fornito una diversa interpretazione della norma contenuta nel D.Lgs. 81/2008, affermando che il distaccante debba anche verificare che il distaccatario garantisca le condizioni di sicurezza e controlli la mansione che verrà concretamente svolta dal dipendente.
- Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 30483 del 10.07.2014
La Corte di Cassazione si è pronunciata, inoltre, in materia di responsabilità penale del datore di lavoro per distacco i lavoratori per mansioni che essi ben conoscevano; conservando una chiara responsabilità nel caso conceda dipendenti per mansioni del tutto estranee a quelle abitualmente svolte, senza adeguata formazione. Se le mansioni sono quindi diverse, la necessità di formazione diventa stringente e deve essere correttamente disposta dal datore di lavoro.
...
segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Regolamento IMI: distacco dei lavoratori
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Sicurezza lavoratori distaccati - Quadro normativo Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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Il rischio esposizione occupazionale piombo
Il rischio esposizione occupazionale piombo: Quadro normativo / Marzo 2024
ID 7359 | Rev. 2.0 del 21.03.2024 / Documento completo allegato
In allegato Documento completo sul rischio occupazionale al piombo, quadro normativo IT sicurezza della sostanza, dal REACH (restrizioni / SVHC) al TUSL (agente chimico), con i valori limite occupazionali previsti, valori di altre associazioni quali OSHA, NIOSH, ACGIH, altri. Monographs 87 IARC Piombo. Note piombo Allegato XIV REACH. Allegati Studi nel tempo sul rischio piombo. Cenni sul rischio esposizione popolazione.
- Aggiunto paragrafo “Direttiva (UE) 2024/869 - Nuovi limiti esposizione professionale piombo”:
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. (GU L 2024/869 del 19.3.2024).
- Aggiornato Riferimento data articolo “Elenco candidate list”
- Rinumerazione paragrafi
Documento completo in allegato
Excursus
Premessa
Il piombo (Pb - CAS 7439-92-1 e EC n. 231-100-4) è un componente naturale della superficie della terra (crosta terrestre), ed è il più comune dei cosiddetti metalli pesanti. Nel tempo è divenuto un contaminante presente quasi ovunque poiché è stato ampiamente utilizzato nella produzione di batterie, nelle leghe e nelle saldature di molti comuni oggetti di consumo, nelle vernici e negli smalti, nella produzione di rubinetti e nei sistemi di distribuzione dell’acqua nonché, sotto forma di piombo-tetraetile (un composto chimico conosciuto anche con la sigla TEL) e tetrametile, come antidetonante nella benzina per autoveicoli e nel carburante per gli aerei. Lastre di piombo di qualche centimetro di spessore sono state anche impiegate in alcuni apparecchi di appoggio di strutture murarie o metalliche.
Molti degli utilizzi descritti (ad esempio l’uso del piombo nella benzina, nelle vernici o negli smalti) sono oggi proibiti, almeno in Europa e nel Nord America, ma il piombo può ancora essere trovato in molti prodotti, soprattutto in quelli importati da paesi extraeuropei in cui è ancora utilizzato nella produzione di bigiotteria, giocattoli, ceramiche e in coloranti usati nell’industria cosmetica.
1. Prevenzione e controllo popolazione
L'avvelenamento da piombo può essere prevenuto attraverso un attento controllo dei livelli di esposizione. L'importanza degli effetti del piombo sulla salute ha spinto all'adozione di una serie di misure legislative in vari settori per vietare, o limitare, il contenuto di piombo in vari prodotti di consumo e in generi alimentari.
Ad esempio, dal 1º gennaio 2002, l'unico tipo di benzina disponibile in Europa è la benzina “verde” o senza piombo. Questa misura ha avuto un effetto significativo nell'abbassare i livelli di piombo nell'atmosfera e, quindi, non solo l’esposizione diretta per via inalatoria, ma anche quello indiretto attraverso la riduzione della quantità di piombo presente al suolo e sui vegetali: 30 anni fa, ad esempio, il contenuto di piombo in una sigaretta era compreso tra 2,5 e 12,2 microgrammi, attualmente è sceso a 0,4-0,9 microgrammi. Negli ultimi decenni, grazie anche all'azione contemporanea di molte altre disposizioni di legge, vi è stata una significativa diminuzione della piombemia (misurazione della concentrazione di piombo nel sangue).
Il decreto legislativo n. 31 del 2001, che regola in Italia la qualità dell'acqua potabile, ha fissato un valore limite di 10 µg/L (come indicato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla direttiva europea). A livello europeo, la presenza di piombo nelle decorazioni per le ceramiche e nei giocattoli è regolata invece dalla direttiva 84/500/CEE e dalla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
L'autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA) ha calcolato che negli adulti valori di piombo nel sangue pari a 0,36 e 0,15 microgrammi per decilitro di sangue, corrispondono a 1,50 e 0,63 microgrammi di piombo che possono essere ingeriti ogni giorno per chilo di peso corporeo senza avere effetti significativi sulla pressione arteriosa e sulla funzionalità del rene. Sulla base di queste indicazioni è possibile calcolare i limiti massimi che possono essere presenti in qualsiasi prodotto di consumo, senza determinare rischi per la salute. Allo stesso modo, per i bambini è stato calcolato che una concentrazione di piombo nel sangue di 0,12 microgrammi per decilitro di sangue, equivalente ad una dose ingeribile di 0,50 microgrammi per chilo di peso corporeo al giorno, corrisponde ad un rischio dell’1% di avere problemi nello sviluppo neurologico. Per i bambini non è stato possibile identificare alcun limite al di sotto di cui non si osservino effetti sul quoziente intellettivo (QI). L’obiettivo, quindi, è ridurre il più possibile la loro esposizione al piombo.
Uno degli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è l'eliminazione delle vernici al piombo in tutti i paesi del mondo entro il 2020: in oltre un terzo degli stati è ancora legale vendere vernici al piombo da usare per dipingere le pareti di case, scuole e altri edifici e per la verniciatura di molti oggetti.
2. REACH: Piombo
...
Regolamento (CE) n. 1907/2006
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Articolo 68 Introduzione di nuove restrizioni e modificazione delle restrizioni esistenti
1. Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4, tramite l'adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti previste nell'allegato XVII per la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a 73. Una siffatta decisione tiene conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa l'esistenza di alternative.
Il primo comma non si applica all'uso di una sostanza come sostanza intermedia isolata in sito.
2. Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione come agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1 e 2, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte dei consumatori, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.
Regolamento (UE) 2015/628
della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti. (GU L 104 del 23.4.2015).
Restrizione all’utilizzo del piombo e dei suoi composti negli articoli che i bambini più piccoli potrebbero mettere in bocca. Il limite stabilito dello 0.05% non si applica nei casi in cui sia dimostrabile che il livello di piombo rilasciato non supera gli 0.05 µg/cm2 per ora.
Il REACH Allegato XVII proibiva già il piombo in gioielleria in quantità superiori a 0,05 µg/cm2. Le nuove restrizioni del Regolamento (UE) 2015/628, sono da considerarsi un’estensione di questo principio, visto e considerato l’utilizzo del piombo anche in altri prodotti di consumo e il rischio particolarmente elevatonei casi in cui i prodotti che lo contengono vengano a contatto con le mucose. Di qui la decisione di limitare al massimo l’impiego di piombo e suoi composti in tutti quegli articoli – o parte accessibili di essi – che, durante l’uso normale o ragionevolmente prevedibile, soprattutto i bambini possono portare alla bocca.
Le nuove restrizioni non si applicano agli articoli piazzati per la prima volta sul mercato in data anteriore al 1° giugno 2016.
La seguente tabella è l'allegato XVII del REACH e comprende tutte le restrizioni adottate nel quadro di REACH e della precedente legislazione, la direttiva 76/769/CEE. Ogni voce mostra una sostanza o un gruppo di sostanze o una sostanza in una miscela e le conseguenti condizioni di restrizione. L'ultima versione consolidata di REACH presenta le restrizioni adottate fino alla data di pubblicazione. Le modifiche successive sono incluse nei regolamenti della Commissione di modifica.
https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach
...
Regolamento (CE) n. 1907/2006
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Articolo 57 Sostanze da includere nell'allegato XIV
Le sostanze seguenti possono essere incluse nell'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 58:
a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 59.
L'elenco della “Candidate List”, delle sostanze estremamente preoccupanti SVHC candidate alla procedura di autorizzazione in conformità al Regolamento REACH Art. 57 e Allegato XIV contiene 240 sostanze alla data del 21.03.2024 ed è consultabile al seguente link:
Il 12 aprile 2023 è stata ufficializzata l’11esima raccomandazione ECHA per l’inclusione di sostanze nell’Allegato XIV del Reg. REACH (Autorizzazione), bozza già presentata nel marzo del 2022. È noto come il processo di autorizzazione miri a incoraggiare la sostituzione delle sostanze SVHC con alternative tecnicamente ed economicamente valide, per garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute umana e l’ambiente.
Si elencano le otto sostanze e relativi usi principali:
Etilendiamina (EC 203-468-6): utilizzata come inibitore di corrosione, coadiuvante di processo, utilizzato nel controllo dell’emissione di odori;
2-(4-tertbutibenzil) propionaldeide e suoi stereoisomeri: utilizzata come fragranza nei prodotti per la pulizia e profumatori d’ambiente, e nei cosmetici;
Piombo (EC 231-100-4): utilizzato nella produzione di batterie, nelle saldature, in talune leghe metalliche (es.: ottone), nella produzione di parti di automobili e dispositivi elettronici.
Glutaraldeide (EC 203-856-5): utilizzato come detergente e biocida, agente per la concia delle pelli, nei polimeri e nello sviluppo di film a raggi X
2-metil-1-(4-metilthiofenil)-2-morfolinopropan-1-one (EC 400-600-6): utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi;
2-benzil-2- dimetilamino-4’-morfolinobutirofenone (EC 404-360-3): utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi;
Diisoesil-ftalato (EC 276-090-2): utilizzato come lubrificante e plastificante;
Acido ortoborico, sale sodico (EC 276-090-2): utilizzato come solvente e inibitore di corrosione.
La raccomandazione verrà presentata alla Commissione Europea per sua consultazione e decisione in merito alle sostanze da includere nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione.
Una volta che una sostanza viene inserita in allegato XIV, per poterla utilizzare sarà necessario presentare una domanda di autorizzazione. Tali sostanze, infatti, possono essere immesse sul mercato e/o utilizzate dopo una determinata data, esclusivamente se è concessa un'autorizzazione per l’uso specifico.
Update 19.04.2022
Dopo il Piombo tetraetile incluso nell’allegato XIV del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) con il Regolamento (UE) 2022/586, anche il Piombo, già inserito nella Candidate List ECHA SVHC (vedi box seguente Update 10.12.2018) è proposto dall’ECHA nel draft dell’11a Raccomandazione ECHA del 2 febbraio 2022 che comprendente 8 sostanze SVHC (Vedi Draft allegato), per l’inclusione nell’allegato XIV del Regolamento REACH.
Il Draft è in consultazione pubblica per 90 giorni e fino al 2 maggio 2022.
Il comitato degli Stati membri elaborerà un parere sul progetto di raccomandazione dell'ECHA tenendo conto dei commenti ricevuti durante questa consultazione.
La Commissione europea, al contempo, chiede osservazioni sulle possibili conseguenze socio-economiche dell'inclusione di queste sostanze nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione; tali informazioni saranno trasmesse direttamente alla Commissione e non saranno prese in considerazione dall'ECHA.
Sulla base del parere del comitato e della consultazione, l'ECHA trasmetterà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea presumibilmente nel 2023. Questa sarà l'11a raccomandazione dell'ECHA.
La Commissione in seguito utilizzerà la Raccomandazione per includere tali sostanze con apposito Regolamento/i nell'elenco delle autorizzazioni e le rispettive condizioni applicabili a ciascuna sostanza.
Se una sostanza è inclusa nell'elenco delle autorizzazioni, può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data solo se viene rilasciata un'autorizzazione per un uso specifico; le aziende che utilizzano, producono o importano queste sostanze possono richiedere l'autorizzazione.
1. Piombo tetraetile
N. CE: 201-075-4
N. CAS: 78-00-2
Con il Regolamento (UE) 2022/586 (entrata in vigore il 01.05.2022) il piombo tetraetile, già inserito nella Candidate List SVHC e nella 9a Raccomandazione ECHA è inserito nell’Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Elenco Sostanze soggette ad autorizzazione).
2. Piombo
N. CE: 231-100-4
N. CAS: 7439-92-1
Il Piombo, già sostanza SVHC, è ora nell’iter per l’inserimento nell’Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Elenco Sostanze soggette ad autorizzazione).
Inserito nel draft dell’11a Raccomandazione ECHA del 2 Febbraio 2022, entro il 2023/2024 ad esito positivo dell’iter sarà pubblicata la 11a Raccomandazione ECHA finale.
La 11a Raccomandazione potrà essere utilizzare dalla Commissione per emanare il Regolamento di modifica dell’allegato XIV con l’inserimento della sostanza nell’allegato stesso.
Il 27 giugno 2018 l'ECHA (Agenzia Europea per la Chimica) ha pubblicato l’aggiornamento della “Candidate List”, l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate alla procedura di autorizzazione in conformità al Regolamento REACH Art. 57 e Allegato XIV.
Attualmente l’elenco contiene 191 sostanze ed è consultabile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.
Tra le novità principali, si segnala l’inserimento della lista del Piombo.
Come conseguenza di questo atto, il produttore di un articolo contenente piombo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo (i propri clienti a valle) informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell’articolo. Tali informazioni devono contenere come minimo il nome della sostanza.
Questa disposizione è valida per tutti i clienti professionali (inclusi i distributori). Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente piombo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al consumatore informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Le informazioni devono essere comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del consumatore.
3. Esposizione professionale
Fonti di inquinamento professionale da piombo sono presenti, in particolare, nei processi ed attività legate a:
- Estrazione da minerali
- Processi galvanici
- Accumulatori
- Materie plastiche
- Saldatura
- Stampa (in passato)
- Ceramica
- Vernici
L’intossicazione CRONICA da Pb di origine professionale, denominata SATURNISMO, si verifica generalmente dopo molti anni dall’inizio dell’esposizione. Livelli di Piombemia (PbB o PbE):
< 60 µg / 100 ml = manifestazioni cliniche spesso assenti;
> 60-70 µg / 100 ml = manifestazioni cliniche lievi;
> 80 µg /100 ml = frequenti manifestazioni cliniche anche gravi
Negli ultimi decenni, le esposizioni lavorative a Pb nei settori di più tradizionale e massiccio impiego del metallo - quali metallurgia primaria e secondaria, industria degli accumulatori, ceramica - sono andate diminuendo soprattutto grazie alle innovazioni tecnologiche. Accanto a questi settori lavorativi ne vanno segnalati altri quali acciaierie elettriche, lavorazioni delle cuproleghe, lavorazione delle materie plastiche, decorazione del vetro - giudicati di minore importanza, almeno come numero di potenziali esposti - ma nei quali il rischio di assorbimento del metallo è risultato in alcuni casi degno di interesse.
Negli ultimi 10-20 anni la piombemia (PbB) nella popolazione generale adulta è diminuita a valori compresi tra 5 e 10 µg/100 ml soprattutto in seguito alle norme che ne hanno limitato l'impiego nelle benzine. Anche negli ambienti di lavoro, grazie agli interventi di prevenzione attuati negli ultimi decenni, i livelli di PbB si sono ridotti per assestarsi nei settori a maggiore utilizzo (industria accumulatori e ceramica). su valori medi di 25-35 µg/100 ml. Nelle principali aziende del settore ceramico la PbB media oscilla attualmente tra 25 e 35 µg/100 ml.
Annualmente il rischio di più elevato assorbimento di Pb si concentra in alcune lavorazioni quali la fusione del Pb, le fonderie di cuproleghe ed il taglio, la saldatura e la fusione di oggetti contenenti Pb o ricoperti con vernici al piombo. In molte di queste attività prevalgono aziende di piccole dimensioni caratterizzate da un controllo ambientale e sanitario assente o inefficace.
Quanto esposto sopra sottolinea la necessità della revisione degli attuali limiti fissati per la popolazione generale e per i lavoratori rispettivamente dal D.Lgs. 81/2008.
PbA - Livello piombo aerodisperso
PbB o PbE - Livello di piombo sangue (Piombemia)
PbU - Livello di piombo urine (Piomburia)
E' da tempo accettato che l'indicatore biologico PbB rappresenta il mezzo migliore per valutare la dose di metallo assorbilo e quindi il più utile per "interpretare" la risposta biologica negli esposti. Ciò non ha però comportato l'eliminazione dalla pratica igienistica (e soprattutto dalla normativa) di altri indicatori di esposizione come la PbA.
4. Direttiva (UE) 2024/869 - Nuovi limiti esposizione professionale piombo [Rev. 2.0 2024]
Pubblicata nella GU L 2024/869 del 19.3.2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. (GU L 2024/869 del 19.3.2024). Entrata in vigore: 08.04.2024. Recepimento Stati membri: 09.04.2026
- Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale - Piombo
- Allegato XXXIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Articolo 2 La direttiva 2004/37/CE è così modificata: 1) all'articolo 2, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “agente mutageno”: i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;»; 2) l'articolo 18 bis è così modificato: a) i commi dal primo al settimo sono numerati paragrafi da 1 a 7; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione avvia una valutazione degli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze, al fine di elaborare orientamenti dell'Unione in materia, se del caso. La Commissione tiene conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), del parere del CCSS e delle migliori pratiche negli Stati membri, e svolge adeguate consultazioni con le pertinenti parti interessate. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate. 9. Entro il 9 aprile 2026, la Commissione avvia la procedura per ottenere una valutazione scientifica degli interferenti endocrini che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, al fine di valutare l'opportunità di includerli nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del CCSS, presenta una proposta legislativa. 10. Nell'ambito della sua valutazione a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE, entro il 9 aprile 2029, la Commissione valuta i valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici. Tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare tali valori limite. 11. Al più tardi il 9 aprile 2026 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti comprendono indicazioni sull'attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lentezza nella rimozione del piombo dall'organismo e della protezione speciale delle lavoratrici in età fertile. (*1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;" 3) gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva. […] ALLEGATO II Nome agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite Osservazioni Misure transitorie 8 ore (3) Breve durata (4) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7) Piombo e suoi composti inorganici 0,03 (8) Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia 3) l'allegato III bis è sostituito dal seguente: « ALLEGATO III bis VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA (articolo 16, paragrafo 4) Piombo e suoi composti inorganici 1.1. Il monitoraggio biologico deve comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. 1.1.1. Fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente: 30 μg Pb/100 ml di sangue Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 70 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 30 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo. 1.1.2. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente: 15 μg Pb/100 ml di sangue (9) Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 15 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 30 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 15 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo. 1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste. (9) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel pertinente Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 μg/100ml." (1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA). (4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria. (5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3). (7) f/ml = fibre per millilitro. (8) Frazione inalabile.
Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:
1) nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:
« Elenco di sostanze, miscele e procedimenti [articolo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii)] »;
2) nell'allegato III, lettera A, la riga «Piombo inorganico e suoi composti» è sostituita dalla seguente:
Fig. 1 - Valore limite biologico obbligatorio/sorveglianza sanitaria Direttiva (UE) 2024/869
5. Il Testo unico sicurezza lavoro D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 81/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
...
Art. 223 Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX.
...
Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale - Piombo
EINECS | CAS |
NOME DELL'AGENTE CHIMICO |
8 ore(1) | Breve Termine(2) | NOTAZIONE | ||
mg/m3 (3) | ppm (4) | mg/m3 | ppm | ||||
--- | --- |
Piombo inorganico e suoi composti |
0,15 | - | - | - | - |
Tabella 1 - Estratto Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/2008
(1) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
(2) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale l'esposizione non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(3) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
(4) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).
Allegato XXXIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Piombo e suoi composti ionici
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40µ/100 ml di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3,
oppure quando
- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg /100 ml di sangue.
Figura 2 - Limiti OEL biologici
Fig. 3 - Limiti OEL concentrazione in aria
N.B.: Per la sorveglianza sanitaria è sufficiente che sia verificato uno qualsiasi del limite biologico / concentrazione in aria
...
6. IARC Classificazione
CAS No | Substance | Class. | Vol. IARC | Date | Note | Evaluation |
7439-92-1 | Lead | 2B | 23, Sup 7 | 1987 | Possibly carcinogenic to humans | |
Lead compounds, inorganic | 2A | Sup 7, 87 | 2006 | Probably carcinogenic to humans | ||
Lead compounds, organic | 3 | 23, Sup 7, 87 | 2006 | NB: Organic lead compounds are metabolized at least in part, to ionic lead both in humans and animals. To the extent that ionic lead, generated from organic lead, is present in the body, it will be expected toexert the toxicities associated with inorganic lead |
Not classifiable as to its carcinogenicity to humans |
Tabella 2 – Classificazione IARC Piombo e composti
Group 1 | Carcinogenic to humans |
Group 2A | Probably carcinogenic to humans |
Group 2B | Possibly carcinogenic to humans |
Group 3 | Not classifiable as to its carcinogenicity to humans |
Group 4 | Probably not carcinogenic to humans |
Tabella 3 - Gruppi IARC
IARC Monographs Volume 87
Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore limite di esposizione professionale (Vlep), il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.
La determinazione dei Vlep è conseguente alla pubblicazione delle direttive sugli Occupational Exposure Limit Values (Oelvs) europei.
E’ però opinione controversa ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo, poiché il comportamento di molte sostanze cancerogene è estremamente variabile così come la risposta individuale a tali sostanze.
Nonostante ciò a livello nazionale ed internazionale sono fissati dei valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.
Sono inoltre fissati dei valori limite biologici definiti come il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico.
Attualmente la normativa italiana prevede un solo valore limite biologico per il piombo.
Per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori è spesso necessario un confronto con i più importanti enti scientifici o governativi mondiali che raccomandano valori limite di esposizione per un ampio numero di sostanze,
Annualmente l’Acgih (American Conference of Governmental Industrial Hygienists propone ed aggiorna per numerose sostanze una lista di Valori limite di soglia (Threshold Limit Values, Tlv), come ausilio per la valutazione delle esposizioni alle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro ma non come utilizzo quale standard di legge.
Il riferimento ai Tlvs dell'Acgih può costituire soltanto un'indicazione di massima per una preliminare riduzione del rischio.
Sono suddivisi in tre categorie:
Tlv - Twa (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.
Tlv - Stel (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta.
Tlv - C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore limite di soglia. Rappresenta la concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per le mucose o narcotica, tale da interferire rapidamente sullo stato di attenzione del lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa (infortuni) e/o sulle operazioni tecniche a cui è preposto.
Bei (Biological exposure limits): Valori limite biologici rappresentano i valori dell’indicatore che è probabile riscontrare nei fluidi biologici di lavoratori sani, esposti per otto ore, per cinque giorni alla settimana, ad una concentrazione di una sostanza pari al valore limite nell’aria (Tlv-Twa). I Bei sono quindi indicatori di dose interna per una esposizione inalatoria. Tuttavia per alcune sostanze, per le quali vi è una probabilità significativa di assorbimento cutaneo, i Bei possono corrispondere ad una dose interna diversa da quella derivante dalla sola inalazione.
Le caratteristiche comuni alle linee guida includono un limite di esposizione nell'aria come una media ponderata nel tempo di 8 ore (TWA) e un livello raccomandato di piombo nel sangue (BLL o PbB) per prevenire effetti avversi sulla salute.
La Tabella 4 presenta un confronto tra le varie linee guida sull'esposizione occupazionale.
Agency | Air-Exposure Guideline (8-h time-weighted average) | Recommended Limit for Blood Lead Level (BLL) (1) | Year Approved |
---|---|---|---|
Occupational Safety and Health Administration | 50 μg/m3 | 40 μg/100 ml | 1978 |
National Institute for Occupational Safety and Health | 50 μg/m3 | 60 μg/100 ml | 1978 |
American Conference of Governmental Industrial Hygienists | 50 μg/m3 | 30 μg/100 ml | 1987 (air) 1995 (blood) |
European Council Directive 98/24 | 150 μg/m3 | 70 μg/100 ml | 1998 |
European Union Scientific Committee on Occupational Exposure Limits | 100 μg/m3 | 30 μg/100 ml | 2002 |
German Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area | None, because probably carcinogenic in humans | 40 μg/100 ml for men and women over 45 years old 10 μg/dL for women under 45 years old | 2006 |
United Kingdom Health and Safety Executive | 150 μg/m3 | 25 μg/100 ml for women of reproductive age 40 μg/dL for people 16-17 years old 50 μg/dL for all other employees | 2002 |
(1) Il BLL è equivante al PbB
Exposure Limits NIOSH
NIOSH
Il Limite di esposizione raccomandata NIOSH (REL) per il piombo è una media ponderata in base al tempo di 50 microgrammi per metro cubo di aria (μg /m3) su 8 ore.
OSHA
Il limite di esposizione (PEL) richiesto per il piombo (OSHA) non è superiore a 50 μg/m3 in media su un periodo di 8 ore.
Il PEL è ridotto per turni più lunghi di 8 ore dall'equazione PEL = 400/ore lavorate. Il livello d'azione richiesto (OSHA) per il limite di esposizione consentito (PEL) per il piombo nell'industria generale e nell'industria edile è una media ponderata in base al tempo di 30 μg/m3 su 8 ore.
Raffronto OSHA PEL e NIOSH REL
Alcuni studi suggeriscono che l'attuale OSHA PEL e NIOSH REL potrebbero essere troppo alti per proteggersi da determinati effetti sulla salute.
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1025
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.62
ACGIH
ACGIH (2001a) nota che alcuni studi hanno trovato effetti a livelli inferiori BEI, ma questi erano di breve durata, non influenzavano la capacità funzionale o erano contraddetti da altri studi. La documentazione rileva inoltre che donne e uomini in età fertile che presentano BLL superiori a 10 μg /100 ml possono essere a rischio di avere un bambino con livelli superiori all'attuale linea guida dai Centers for Disease Control and Prevention, 10 μg/100 ml.
Un TWA di 8 ore TLV di 150 μg/m3 per composti di piombo e inorganici nell'aria è stato adottato per la prima volta nel 1946 e ha subito diverse revisioni. La revisione più recente del 1995 raccomandava un TLV-TWA di 50 μg/m3.
L'ACGIH classifica il piombo come cancerogeno per gli animali confermato con rilevanza sconosciuta per l'uomo. Il TLV-TWA era basato sull'ACGIH BEI per il piombo e "intendeva minimizzare il potenziale di effetti avversi sulla salute che possono includere discrasie ematiche, ridotta velocità di conduzione nervosa, neuropatie periferiche, possibile disfunzione renale, spermatogenesi, compromissione dello sviluppo intellettuale nei bambini esposti condurre durante la gestazione e cancerogenicità "(ACGIH 2001b, p.1).
L'ACGIH osserva che "i valori ematici, piuttosto che le concentrazioni di piombo nell'aria dell'ambiente di lavoro, sono più strettamente correlati agli effetti sulla salute .... Il TLV-TWA è inteso a mantenere i livelli di piombo nel sangue degli operatori al di sotto del BEI di 30 μg/100 ml. Il mantenimento dei livelli ematici al livello o al di sotto di questo livello deve anche concentrarsi sul controllo dell'esposizione a fonti di piombo non disperse nell'aria, ad esempio meticoloso controllo delle condizioni ambientali delle piante, rigorosa pulizia personale e divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree contaminate da piombo " (ACGIH 2001b, p.1).
segue in allegato
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 21.03.2024 | - Aggiunto paragrafo “Direttiva (UE) 2024/869 - Nuovi limiti esposizione professionale piombo”: Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. (GU L 2024/869 del 19.3.2024). - Aggiornato Riferimento data articolo “Elenco candidate list” - Rinumerazione paragrafi |
Certifico Srl |
1.0 | 19.04.2022 | Piombo: in allegato XIV REACH Sostanze autorizzazione / Note IARC Monographs Volume 87 |
Certifico Srl |
0.0 | 10.12.2018 | --- | Certifico Srl |
...
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List Agents classified by the IARC Monographs
Piombo: in allegato XIV REACH Sostanze autorizzazione / Note
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni: TLV (Threshold Limit Values) ACGIH
Valutazione rischio chimico: il modello Stoffenmanager
MOVARISCH - Valutazione Rischio Chimico 2018
Linee guida VR chimico lavoro UE
Valutazione rischio chimico Modello ISPRA
Focus EN 689: Valutazione del Rischio chimico
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note
Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Luglio 2023
ID 16457 | 31.07.2023 / Documento completo allegato
Il Direttore dei lavori non è una figura sicurezza definita dal D.Lgs. 81/2008 (salvo rif. all'Art. 145 e Allegato XV p. 4.1.6), ma è definita negli Appalti pubblici e Privati, in generale, come figura incaricata dal Committente (Stazione appaltante / Appalti pubblici) e preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori.
Il Documento illustra il Quadro normativo del Direttore dei lavori negli Appalti pubblici e privati e quando ha responsabilità in capo in ambito sicurezza.
Il Direttore dei lavori e il Responsabile dei lavori di cui all'Art. 89 comma c) del D.Lgs. 81/2008 sono figure distinte, nel documento non si fa riferimento a quest'ultima figura, ma si approfondisce individuazione, ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei lavori.
A. Quadro normativo
Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.
Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).
- ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere;
- in quanto svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto.
(*) Es. Articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 (vedi a seguire)
Fig. 1 - Linee di possibili responsabilità di sicurezza del Direttore dei lavori
D.Lgs. n. 36/2023
D.Lgs n. 50/2016 (abrogato)
Decreto 7 marzo 2018 n. 49
DM 17/01/18 (NTC 2018)
D.Lgs. 81/2008
DPR 06.06.2001 n. 380
Fig. 2 - Obbligo nomina Direttore dei lavori negli Appalti pubblici (Art. 114 c. 2 D.Lgs. 36/2023)
Nel caso di appalti privati non esiste una normativa specifica cui fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, così come invece è prevista per gli appalti pubblici.
L’art. 1662 del Codice civile prevede una “facoltà di nomina”: “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.
La suddetta facoltà diviene obbligo solo se:
- si realizzano opere strutturali oppure ubicate in zone sismiche (DPR 380/2001)
- si installano cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Proprio per assenza di una specifica normativa, l’affidamento dell’incarico di direzione lavori negli appalti privati, e quindi la definizione dei compiti in capo al tecnico designato, spesso fa riferimento per analogia alla normativa vigente per gli appalti pubblici, naturalmente con le limitazioni del caso.
Negli incarichi da committente privato, in assenza di normativa, è la giurisprudenza che fornisce le indicazioni relative all’attività, alle obbligazioni ed alle responsabilità del direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori negli appalti privati non è quasi mai una figura professionale autonoma, di solito coincide con il progettista e, solitamente, viene incaricato anche per la redazione del verbale di regolare esecuzione, inoltre la sua nomina non sempre avviene a cura del committente privato, in quanto anche l’impresa aggiudicataria può procedere al suo incarico, che sarà svolto con funzioni e responsabilità diverse.
Fig. 3 - Obbligo nomina Direttore dei lavori negli Appalti privati
(*) Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
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(**) Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
…
vedi sezione a seguire Estratto Normativa
...
Articolo 114.
Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.
1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da unoo più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
...
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Nel Decreto 7 marzo 2018 n. 49 è riportato all'Art. 2:
3. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
Inoltre si segnalano i seguenti obblighi correlati sicurezza lavoro:
- Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori...mantengono inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- Il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati e controlla che questi svolgano effettivamente la parte delle prestazioni a loro affidate;
- Il direttore dei lavori registra o verifica che nel giornale dei lavori siano riportati la qualifica e il numero degli operai.
Il DM 17/01/18 (NTC 2018) riporta tra l'altro:
4.1.10.3 Responsabilità e competenze
Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.
È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.
Responsabilità a carico del direttore dei lavori (e del progettista) per gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera.
es:
- Sentenza CP n. 24101 del 29 maggio 2018
- Sentenza CP n. 25816 del 7 giugno 2018
Nel D.Lgs. 81/2008 all'Art. 145 riporta prescrizioni per i direttore lavori a questi punti:
Articolo 145 c. 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
Allegato XV
Allegato XV contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
4. Stima dei costi della sicurezza
4.1. Stima dei costi della sicurezza
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4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto (Codice Appalti).
Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.
Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro del direttore dei lavori potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).
- ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere;
- in quanto svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto.
Sentenza CP n. 1471 del 15 gennaio 2014
Sentenza CP n. 1300 del 20 Novembre 2014
Sentenza CP n. 43462 del 21 Settembre 2017
Sentenza CP n. 29792 del 1 giugno 2015
Sentenza CP n. 19646. del 8 maggio 2019
La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Si è infatti chiarito (…) che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.
E ancora, “Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni”.
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B. Estratti norme
Articolo 114.
Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.
1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
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Fig. 4 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. 114 c. 1 D.Lgs. 36/2023)
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Fig. 5 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. 114 c. 2 D.Lgs. 36/2023)
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
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Art. 145 - Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
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4. Costruzioni civili e industriali
4.1. Costruzioni di calcestruzzo
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4.1.10. Norme ulteriori per le strutture prefabbricate
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4.1.10.3 Responsabilità e competenze
Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.
È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.
I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei lavori.
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9 Collaudo statico
9.1. Prescrizioni generali
Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico.
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Capitolo 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11;
e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori. Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori. Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
...
altro
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TITOLO II IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I PROFILI GENERALI
Art. 2. Rapporti con altre figure
1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
3. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
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Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
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Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
...
Art. 14. I documenti contabili
1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
...
altro
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 31.07.2023 | D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 | Certifico Srl |
0.0 | 24.-04.2022 | --- | Certifico Srl |
Collegati
D.Lgs n. 50/2016
Decreto 7 marzo 2018 n. 49
DM 17/01/18
DPR 06.06.2001 n. 380
D.Lgs. 81/2008
RUP: Responsabile unico del procedimento
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Profili di rischio di comparto
Profili di rischio di comparto / INAIL
ID 21653 | 08.04.2024
Nella sezione Profili di rischio di comparto / INAIL è disponibile un repertorio di documenti di approfondimento, i profili di rischio, riguardanti i fattori di rischio per la sicurezza e la salute a cui i lavoratori possono essere esposti durante le fasi che caratterizzano i comparti lavorativi della piccola e media impresa (PMI).
Banca dati Profili di rischio di comparto
La banca dati dei Profili di Rischio di Comparto è strumento operativo di supporto ed indirizzo alla valutazione dei rischi aziendale e raccoglie le informazioni sui rischi in ogni singola fase del ciclo produttivo direttamente osservato in un insieme di imprese che rappresentano il comparto sul territorio.
Il contenuto della banca dati rappresenta una prima base informativa, sviluppata grazie alla collaborazione dei servizi di prevenzione delle Asl, aperta a tutti i contributi finalizzati all'aggiornamento dei profili esistenti, all'integrazione di nuovi profili nella banca dati, al collegamento con altre sorgenti informative (Sistema nazionale di sorveglianza infortuni e malattie professionali, Banche dati su fattori di rischio, Buone pratiche, ecc.) che approfondiscono temi specifici trattati nel profilo.
Ogni singolo profilo di rischio di comparto è presentato in una pagina con struttura standard contenente il documento in full text, la modalità di consultazione tramite flow chart che consente la lettura dei testi riferiti ad ogni singola fase costituente il ciclo di lavorazione ed una sezione denominata Documenti correlati nella quale si rende disponibile documentazione di approfondimento suddivisa per argomenti e relativa al ciclo descritto nel profilo.
La descrizione di ogni singola fase è standardizzata, con alcune limitate eccezioni, risultando composta da otto capitoli così definiti:
Capitolo 1 - La fase di lavorazione
Capitolo 2 - Attrezzature, macchine, impianti
Capitolo 3 - Il fattore di rischio
Capitolo 4 - Il danno atteso
Capitolo 5 - Gli interventi
Capitolo 6 - Appalto a ditta esterna
Capitolo 7 - Riferimenti legislativi
Capitolo 8 - Il rischio esterno
Il comparto è definito come l'insieme delle unità locali dei luoghi di lavoro dove si svolgono cicli di lavorazione simili o affini e viene osservato, durante l’attività di sopralluogo, nell'ambito delle piccole e medie imprese, artigianato e pubblici servizi.
Il rischio è definito come la probabilità che un individuo vada incontro ad una alterazione dello stato di salute in seguito all'interazione con un determinato fattore potenzialmente nocivo (fattore di rischio).
Correlate ai documenti sui profili di rischio di comparto sono disponibili due tipologie di ausili alla valutazione standardizzata dei rischi in cui sono integrati informazioni e dati provenienti dai sistemi di sorveglianza nazionali Infor.Mo e MalProf: le schede di fase e le schede di rischio professionali.
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Fonte: INAIL
Circolare MPLS 11 marzo 2013 n. 12
Circolare MPLS 11 marzo 2013 n. 12 / Specifica abilitazione operatori attrezzature di lavoro
ID 21643 | 06.04.2024 / In allegato
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER “I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO” DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini della documentazione dell’esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4, dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo.
2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano ira dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..
3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
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Collegati
Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e Procedura
Linea guida Uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) Regione Lombardia
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
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Min.Lavoro Circolare12 2013.pdf |
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Prevenzione incendi per attività scolastiche | INAIL 2024
Prevenzione incendi per attività scolastiche - La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi
ID 21325 | 07.02.2024 / In allegato
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).
Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale). In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).
A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
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Indice
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività scolastiche - la normativa applicabile
Il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.
La Regola Tecnica Verticale V.7
Caso studio: ristrutturazione di un complesso scolastico esistente
Descrizione
Progettazione antincendio con il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.
Riferimenti normativi
Classificazione
Caratteristiche costruttive
Ubicazione - Accesso all’area
Separazioni - Comunicazioni
Comportamento al fuoco
Resistenza al fuoco delle strutture
Reazione al fuoco dei materiali
Sezionamenti
Compartimentazione
Scale
Ascensore
Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Larghezza delle di vie di uscita
Lunghezza delle di vie di uscita
Larghezza totale delle uscite di ogni piano
Numero delle uscite
Spazi a rischio specifico
Classificazione
Spazi per esercitazioni
Spazi per depositi
Servizi tecnologici
Impianti di produzione di calore
Impianti di condizionamento e ventilazione
Spazi per servizi logistici (mensa)
Impianti elettrici
Generalità
Impianto elettrico di sicurezza
Sistemi di allarme
Generalità
Tipo di impianto
Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi
Generalità
Rete idranti
Estintori
Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
Segnaletica di sicurezza
Norme di esercizio
Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Soluzione alternativa per la resistenza al fuoco delle strutture (par. V.7.4.2 e par. S.2.4.8)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Soluzione alternativa per la quota della palestra (par. V.7.4.3 e S.3.4.3)
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete di idranti
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
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Fonte: INAIL
Autori: Raffaele Sabatino, Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco Di Felice, Chiara Crosti
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Collegati
Decreto 26 agosto 1992
Prevenzione Incendi scuole: la normativa
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Prevenzione incendi per attività scolastiche INAIL 2024.pdf INAIL 2024 |
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Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori
Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori / Guida per le imprese e gli utilizzatori / RFVG 2023
ID 21568 | 23.03.2024
Il presente documento rappresenta la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro dei carrelli elevatori elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.
Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e Impianti” ed i contenuti sono stati condivisi con le associazioni di categoria.
Il documento non ha la pretesa trattare esaustivamente tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei carrelli elevatori, né di voler sostituirsi agli obblighi in capo al datore di lavoro che sono specifici delle diverse realtà produttive e aziendali, bensì si propone di fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di tali attrezzature all’interno dei siti produttivi, con particolare riguardo ai rischi interferenziali e a quelli associati alle attrezzature intercambiabili che possono essere assemblate al mezzo.
I contenuti di cui al presente lavoro verranno diffusi alle ditte individuate, privilegiando le piccole e micro imprese secondo un approccio “equity oriented”.
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I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati carrelli elevatori o “muletti”, sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nel tessuto produttivo. I requisiti di sicurezza di tali attrezzature erano stati già fissati con il D.P.R. 547/1955 che prevedeva obblighi non solamente inerenti alle caratteristiche costruttive del mezzo, ma anche alle modalità di utilizzo.
Con il recepimento della “direttiva macchine” avvenuta in Italia con il D.P.R. 459/1996, i carrelli elevatori immessi sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto con oneri a carico del costruttore.
Tuttavia, analizzando il fenomeno infortunistico correlato all’utilizzo dei carrelli elevatori, emerge come tra i principali fattori di rischio risultino l’utilizzo scorretto dell’attrezzatura da parte dell’operatore e i fattori correlati all’ambiente in cui il mezzo opera ed in particolare il rischio legato alla viabilità interna.
Importante risulta pertanto, accanto alla formazione obbligatoria per gli operatori già prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che il rischio correlato all’uso dei carrelli elevatori sia debitamente valutato all’interno delle attività produttive, tenendo conto della specificità dell’ambiente in cui operano e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, …), e che siano adottate le opportune misure di prevenzione e protezione volte a mitigare il rischio.
Il presente documento si propone di fornire ai datori di lavoro utili indicazioni o “buone pratiche” per poter condurre la valutazione dei rischi associati all’utilizzo dei carrelli elevatori presenti nella propria attività produttiva.
Il lavoro si limiterà ad affrontare esclusivamente i mezzi definiti come “carrelli industriali semoventi” con conducente a bordo di sedile secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, escludendo pertanto i carrelli semoventi a braccio telescopico, i carrelli semoventi telescopici rotativi e i carrelli che prevedono l’operatore in piedi, sia su pedana che a terra.
Verranno forniti in particolare degli approfondimenti su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo nella prevenzione degli infortuni ed in particolare:
- la viabilità interna all’azienda e le misure tecniche implementabili per ridurre il rischio interferenziale dei percorsi di mezzi e pedoni;
- la valutazione del rischio correlata all’installazione di attrezzature intercambiabili montate sul mezzo.
Per questi principali rischi individuati verranno descritti alcuni casi studio correlati ad attività di vigilanza o indagine infortuni condotte dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie.
Questo lavoro costituisce parte di un Piano Mirato di Prevenzione e previsto tra i Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025.
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in allegato
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025
PP06 - PIANI MIRATI DELLA PREVENZIONE
Collegati
UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
UNI/TS 11805-1:2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
Sicurezza Carrelli industriali senza conducente (AGV-LGV) conformi ISO 3691-4
EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
UNI EN ISO 3691-1:2020 | Carrelli industriali
Vademecum sicurezza carrelli elevatori
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Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori RFVG 2023.pdf RFVG 2023 |
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