Direttiva 92/91/CEE
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Direttiva 92/91/CEE
del Consiglio del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(GU L 348, 28.11.1992)
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La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione .
Obblighi generali del datore di lavoro
Ai sensi della presente direttiva, i datori di lavoro hanno l'obbligo di:
- assicurare la sorveglianza da parte di un responsabile;
- affidare i lavori comportanti rischi particolari a personale competente;
- impartire istruzioni di sicurezza comprensibili per tutti;
- collocare attrezzature di pronto soccorso ed effettuare esercitazioni di sicurezza a intervalli regolari.
Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro accerta che sia stato compilato e aggiornato un documento di sicurezza e di salute (conformemente agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva-quadro 89/391/CEE). Tale documento dimostra in particolare che i rischi cui sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro sono definiti e valutati, che sono state prese misure idonee e che il luogo di lavoro è progettato, utilizzato e mantenuto in efficienza in modo sicuro.
Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, il datore di lavoro che ne ha la responsabilità garantisce il coordinamento delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e specifica le misure nel documento.
Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro.
Il datore di lavoro deve fare rapporto quanto prima in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo.
In materia di protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure adatte al tipo di sfruttamento per:
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.
Il datore di lavoro deve provvedere a predisporre e a mantenere in efficienza mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché, in caso di pericolo, i lavoratori possano opportunamente abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e assolutamente sicuro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e altri mezzi di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di soccorso, evacuazione e salvataggio.
Inoltre, deve informare i lavoratori delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Ogni lavoratore deve usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto, prima che gli siano affidati compiti in rapporto alla presente direttiva e, in seguito, a intervalli regolari.
Il datore di lavoro deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.
Infine, i luoghi di lavoro in cui si svolgono attività di esplorazione e di sfruttamento per trivellazione devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.
Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore all'applicazione della presente direttiva, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.
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Articolo 1 Oggetto
1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
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SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 3 Obblighi generali
1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;
b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;
c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;
e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.
2. Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute» comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.
Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:
- i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;
- le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;
- i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
3. Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.
Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.
Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.
4. Il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave.
Se necessario, il datore di lavoro aggiorna il documento di sicurezza e di salute rendendo conto delle misure prese per evitare una ripetizione.
Articolo 4 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive
Il datore di lavoro prende le misure adatte al tipo di attività:
- per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.
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Modifiche all'atto:
- Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica.
Atto di recepimento IT:
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624
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