Direttiva 2009/148/CE | Direttiva amianto lavoro Consolidato
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Direttiva 2009/148/CE | Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023
ID 20868 | 30.11.2023 / Ed. 1.0 Novembre 2023
Direttiva 2009/148/CE - Consolidato
Il testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE tiene conto delle modifiche, ad ultimo, operate dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L 2023/266 del 30.11.2023), in vigore dal 21 dicembre prossimo.
Disponibile il testo della Direttiva 2009/148/CE Consolidato 2023 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Sicurezza su lavoro
Direttiva 2009/148/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
GU L330/228 del 16.12.2009
- Testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L330/228 del 16.12.2009), contenente le modifiche disposte dalla/dal: 1. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023). Entrata in vigore: 20.12.2023. Attuazione direttiva: 21.12.2025 La Direttiva (UE) 2023/2668 stabilisce che fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, mentre dopo il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: 2. Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198/241 25.7.2019).
- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri dal 21.12.2029) o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
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La Direttiva 2009/148/CE ha lo scopo di proteggere i lavoratori dai rischi per la salute causati dall’esposizione all’amianto sul lavoro.
Essa stabilisce i limiti di esposizione e i requisiti specifici riguardo alle prassi di lavoro sicure, in particolare rispetto a:
- la demolizione, la riparazione, la manutenzione e la rimozione dell’amianto;
- l’informazione, la consultazione e la formazione dei lavoratori;
- il monitoraggio sanitario.
L’amianto è un minerale presente in natura le cui fibre possono essere separate in fili sottili e durevoli. È stato ampiamente impiegato in diverse industrie perché le sue fibre sono ottimi isolanti (resistenti al calore, al fuoco e agli agenti chimici, non conducono elettricità).
Tuttavia, è una sostanza particolarmente pericolosa (classificata come categoria 1A tra le sostanze cancerogene nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l’imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche). Se i prodotti contenenti amianto vengono alterati possono essere inalate piccole fibre di amianto, che potrebbero causare, nel tempo, malattie come l’asbestosi* il mesotelioma*, e altri tipi di cancro.
Divieti
Le attività vietate sono quelle che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante:
- l’estrazione di amianto;
- la manifattura e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto;
- la manifattura e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente.
L’unica eccezione a tale divieto è il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.
In tutta l’UE, è in vigore un divieto generale relativo all’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché alle attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità che contengono amianto.
Rimozione e demolizione
Sono permessi il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto, e dalla demolizione dove l’amianto viene rimosso nell’ambito di un’operazione pianificata prima di intraprendere i lavori di demolizione. L’esposizione deve essere ridotta al minimo, tramite le seguenti misure:
- il numero di lavoratori coinvolti nelle attività deve essere limitato;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto;
- tutti i locali e le attrezzature devono essere sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
- i residui devono essere rimossi rapidamente, in appositi imballaggi chiusi.
Valutazione dei rischi
In caso di probabile rischio di esposizione alla polvere di amianto, tale rischio deve essere valutato per determinare la natura e il grado di esposizione, sulla base di un campionamento rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore. I datori di lavoro devono presentare una notifica all’autorità competente del paese dell’UE interessato prima dell’inizio dei lavori, contenente:
l’ubicazione del cantiere e il numero di lavoratori interessati;
il tipo e i quantitativi di amianto;
le attività e i procedimenti applicati e la durata dei lavori;
le misure adottate per limitare l’esposizione.
Valore limite di esposizione
Nonostante sia vietato nell'UE da quasi vent'anni, l'amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi. La Direttiva (UE) 2023/2668 riduce inizialmente (dal 21 dicembre 2025 al fino al 20 dicembre 2029) il valore limite massimo di esposizione a 0,01 fibre di amianto per cm³, il che è dieci volte inferiore al precedente limite di 0,1 f/cm³.
Dopo un periodo transitorio massimo di sei anni (21 dicembre 2029), gli Stati membri saranno tenuti ad attuare un nuovo metodo per misurare i livelli di amianto, la microscopia elettronica (EM), che è più sensibile della microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente utilizzata e che consente di misurare le fibre di amianto sottili.
Dopo aver introdotto la microscopia elettronica, gli Stati membri disporranno di due opzioni:
- misurare le fibre di amianto sottili (fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri), nel qual caso il valore limite massimo di esposizione rimarrà a 0,01 f/cm³
- non misurare le fibre di amianto sottili, nel qual caso il valore limite massimo di esposizione sarà ridotto a 0,002 f/cm³
Formazione
Allegato I bis Requisiti minimi in materia di formazione
I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i requisiti minimi seguenti:
1) la formazione è impartita all’inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sono individuate ulteriori esigenze di formazione;
2) la durata della formazione è adeguata alle mansioni dei lavoratori interessati;
3) la formazione è impartita da un formatore la cui qualifica è riconosciuta conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
4) Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente riceve un certificato di formazione che indica quanto segue:
a) la data della formazione;
b) la durata della formazione;
c) il contenuto della formazione;
d) la lingua della formazione;
e) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell’istituto che ha fornito la formazione o di entrambi.
5) I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione teorica e pratica riguardante almeno gli elementi seguenti:
a) il diritto applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;
b) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;
c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
d) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
e) le prassi di lavoro sicure, i controlli e i dispositivi di protezione;
f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
g) le procedure di emergenza;
h) le procedure di decontaminazione;
i) l’eliminazione dei residui;
j) la necessità della sorveglianza medica.
La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.
6) I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del punto 5), una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva.
Monitoraggio sanitario e sorveglianza
La salute di ogni lavoratore deve essere valutata prima dell’esposizione e deve essere creata una cartella clinica individuale da aggiornare con ulteriori valutazioni almeno ogni tre anni. I medici possono consigliare misure di protezione individuali, che possono comprendere l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all’amianto.
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Formato: pdf
Pagine: +30
Ed.: 1.0 2023
Pubblicato: 30/11/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Abbonati: Sicurezza sul lavoro/2X/3X/4X/Full/Full Plus
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Direttiva 2009 148 CE - Direttiva amianto lavoro Consolidato Ed. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Novembre 2023 |
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