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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2022 | OT23

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Modello OT23 anno 2022

Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2022 | OT23 / Entro il 28 Febbraio 2022

ID 14164 | Update 18.02.2022 / Documenti allegati

Disponibile modello di domanda e documenti INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022.

Allegati:
- FAQ tecniche Contarp Ottobre 2021
- Istruzione operativa del 9 agosto 2021
- Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2022
- Modello OT23 2022 Guida alla compilazione

Update 18.02.2022
FAQ tecniche Contarp Ottobre 2021 OT23 2022

Update 18.08.2021
Istruzione operativa del 9 agosto 2021
Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2022. Nuovo modello OT23 2022 versione aggiornata.
Si fa seguito alla nota protocollo n. 9420 del 27 luglio 2021 (all. 1), per ritrasmettere il modello OT23 2022 (all. 2) che presentava nella precedente versione un refuso di stampa agli interventi A-3.2 e C-1.1.

Il modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.

Le novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18.

Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.

_____

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2021).

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità.

In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante da cui risulti evidenza non solo della realizzazione degli stessi, ma anche del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

In particolare, per gli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5, F-4 ed F-7 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 3 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda.

Per l’intervento A-5.1 invece la pluriennalità si esplica nella possibilità di inviare la relazione complessiva sulle valutazioni dei lavoratori svolte anche nei 3 anni precedenti quello della domanda, ossia, anche in questo caso, nei 4 anni precedenti
quello di presentazione della domanda.

In tutti i casi, dovranno inoltre essere inviati, unitamente alla domanda di riduzione, i documenti previsti per gli specifici interventi, atti a dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

In linea generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, tranne alcuni interventi che sono specifici di determinati comparti e possono essere selezionati solo se nella PAT su cui è stato realizzato l’intervento è presente il riferimento tariffario dello specifico settore produttivo.

Ad esempio, l’intervento B-7 relativo all’adozione di un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto, è selezionabile solo per PAT che abbiano un riferimento tariffario del Grande Gruppo 9 delle Tariffe dei premi.

Si precisa che per gli interventi della sezione E, che devono essere realizzati su tutte le PAT del cliente, il settore produttivo deve essere presente su almeno una PAT del cliente.

...

Fonte: INAIL

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
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Tags: Sicurezza lavoro INAIL

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