Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2025 | OT23
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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2025 | OT23 / Aggiornamento Nov. 2024
ID 21739 | Update 18.11.2024 / Nuova versione del modello OT23
Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2025 e guida alla compilazione.
Allegati (link diretti):
- Modello OT23 anno 2025 Aggiornamento 11.11.2024
- Istruzione operativa del 12 novembre 2024 Aggiornamento
- Istruzione operativa del 18 aprile 2024
- Allegato 1 OT23 2025 Modello e Allegato per intervento E10
- Allegato 2 OT23 2025 Guida compilazione
A seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti sono state apportate alcune modifiche al modello OT23 2025, allegato alla nota del 18 aprile 2024, prot.4182. La nuova versione del modello OT23 anno 2025 comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi: 1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell’anno 2024”; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso “2023” con “2024”.
3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 insertita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito “nel 2024”.
5. Intervento C-4.3. E’ stata modificata come segue la descrizione dell’intervento: “L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.
I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell’intervento".
6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:
“Note: Per micro-formazione (o microlearning) si intende l’erogazione nell’anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, la micro- formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Documentazione ritenuta probante:
1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell’anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell’anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
3. Dichiarazione dell’RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.
...
Aprile 2024
È disponibile il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il modello, come è noto, individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Con l’intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.
È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024.
A. Modalità di accesso al beneficio
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
B. Interventi pluriennali
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).
C. Nuovi interventi
Per ampliare l’offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti 18 nuovi interventi:
1. L’azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. L’azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. L’azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. L’azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. L’azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. L’azienda ha effettuato un’analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. L’azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3).
8. L’azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9. L’azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10. L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11. L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).
12. L’azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).
14. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.7).
15. L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.3).
16. L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17. L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18. L’azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).
D. Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro
In collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020- 2025. Il PNP si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l’adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi, secondo i principi della responsabilità sociale.
Le azioni di prevenzione sanitaria presenti nel modello OT23 2025 e finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4).
E. Razionalizzazione degli interventi
Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. In particolare, si fa riferimento agli interventi relativi a:
1. servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (B-1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-2 e B-3 del modello OT23/2024).
2. acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”); avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento […] (B-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-6,B-9, B-10 del modello OT23/2024).
3. attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche (C-4.1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono C-4.1, C-4.4 del modello OT23/2024).
4. sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento (E-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E3 e E4 del modello OT23/2024).
5. modelli organizzativi e gestionali di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato (E-5 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-6, E-7, E-8, E-18 del modello OT23/2024).
6. sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000 (E-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-9, E-10, E-11 del modello OT23/2024).
7. interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione (F-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono F-3, F-5 del modello OT23/2024.
F. Ulteriori modifiche
È stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d’intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l’analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l’intervento.
E’ stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-8 del modello 2025).
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Fonte: INAIL
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Tags: Sicurezza lavoro INAIL