Slide background




Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | | Visite: 11002 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/930

Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | 17.08.2014 / In allegato

Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.

In riferimento al quesito, riguardo la nota rubricata come in oggetto, concernente le verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che i settori citati nell'allegato non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; fermo restando che il datore di lavoro sa a che modalità di utilizzo sottopone i suoi apparecchi di sollevamento e quindi la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi.

Tanto premesso, il termine “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e  cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.

Per quanto attiene al termine “siderurgico” comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti  (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.

Per il termine “portuale” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte  le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza  dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.

Per quanto riguarda il termine “estrattivo” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse  sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).

Infine, in ordine al vostro ultimo quesito “ …circa le procedure da seguire in caso di individuazione di una violazione a disposizioni in materia di sicurezza che espone i lavoratori ad un rischio concreto permanente, nel caso i cui sia prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Questo è il caso delle violazioni da applicarsi per la mancata predisposizione di dispositivi di sicurezza alle attrezzature di lavoro di cui alcuni punti dell’allegato V e VI …” , fermo restando le competenze degli organi ispettivi, che nel loro autonomo esercizio delle loro funzioni erogano le sanzioni che ritengono, al momento dell’ accesso ispettivo, più opportune, si porta all’attenzione dell’interrogante che l’articolo 302 bis del decreto legislativo 81/2008, titolato “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, contrariamente a quanto riportato nella missiva, l’ammissione al pagamento in forma ridotta è consentito solo dopo la regolarizzazione entro il termine fissato dall'organo di vigilanza che ha rilevato l’ irregolarità.

MPLS
Precisazioni 11 Dicembre 2009

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota MLPS Prot. 21784 del 11.12.2009.pdf
Precisazioni MLPS 11.12.2009
66 kB 116

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei
Feb 28, 2025 101

La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei

La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei: uno studio qualitativo ID 23535 | 28.02.2025 La relazione comparativa illustra i risultati di una ricerca sul funzionamento e sull’utilizzo dello strumento di valutazione interattiva dei rischi online (OiRA) nei diversi contesti… Leggi tutto
Feb 23, 2025 152

Legge 12 febbraio 1955 n. 51

Legge 12 febbraio 1955 n. 51 / Legge delega sicurezza 1955 ID 23510 | 23.02.2025 Legge 12 febbraio 1955 n. 51 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)… Leggi tutto
Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato nelle aziende RL 2015
Feb 23, 2025 225

Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende

Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende / R. Lombardia - INAIL 2015 ID 23506 | 23.02.2025 / In allegato Opuscolo informativo realizzato dall’Unità Operativa Lombardia nell’ambito del Progetto CCM Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della… Leggi tutto

Più letti Sicurezza