Slide background




Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | | Visite: 11570 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/930

Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | 17.08.2014 / In allegato

Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.

In riferimento al quesito, riguardo la nota rubricata come in oggetto, concernente le verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che i settori citati nell'allegato non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; fermo restando che il datore di lavoro sa a che modalità di utilizzo sottopone i suoi apparecchi di sollevamento e quindi la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi.

Tanto premesso, il termine “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e  cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.

Per quanto attiene al termine “siderurgico” comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti  (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.

Per il termine “portuale” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte  le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza  dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.

Per quanto riguarda il termine “estrattivo” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse  sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).

Infine, in ordine al vostro ultimo quesito “ …circa le procedure da seguire in caso di individuazione di una violazione a disposizioni in materia di sicurezza che espone i lavoratori ad un rischio concreto permanente, nel caso i cui sia prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Questo è il caso delle violazioni da applicarsi per la mancata predisposizione di dispositivi di sicurezza alle attrezzature di lavoro di cui alcuni punti dell’allegato V e VI …” , fermo restando le competenze degli organi ispettivi, che nel loro autonomo esercizio delle loro funzioni erogano le sanzioni che ritengono, al momento dell’ accesso ispettivo, più opportune, si porta all’attenzione dell’interrogante che l’articolo 302 bis del decreto legislativo 81/2008, titolato “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, contrariamente a quanto riportato nella missiva, l’ammissione al pagamento in forma ridotta è consentito solo dopo la regolarizzazione entro il termine fissato dall'organo di vigilanza che ha rilevato l’ irregolarità.

MPLS
Precisazioni 11 Dicembre 2009

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota MLPS Prot. 21784 del 11.12.2009.pdf
Precisazioni MLPS 11.12.2009
66 kB 116

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 05, 2025 81

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 471

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 849

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 264

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 357

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto

Più letti Sicurezza