Direttiva (UE) 2019/1831
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Agenti Chimici Lavoro: 5° Elenco
Rischio chimico: dall'UE il quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici
Direttiva (UE) 2019/1831 (XIV Direttiva particolare)
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione
(GU L 279/31 del 31.10.2019)
Entrata in vigore: 20.11.2019
Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 (GU L 15/21 del 24.1.2022). Rettifica valore limite di esposizione Tricloruro di fosforile
Direttiva (UE) 2019/1831 5° Elenco (recepita con il Decreto 18 maggio 2021)
Direttiva (UE) 2017/164 4° Elenco (recepita con il Decreto 02 Maggio 2020)
Direttiva 2009/161/UE 3° Elenco (recepita con il Decreto 6 agosto 2012)
Direttiva 2006/15/CE 2° Elenco (recepita)
Direttiva 2000/39/CE 1° Elenco (recepita)
...
Articolo 1
È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.
Articolo 3
Nell’allegato della Direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Allegato
CE(1) |
CAS(2) |
NOME DELL'AGENTE CHIMICO |
VALORI LIMITE |
Annotazione(3) |
|||
8ore(4) |
Breve termine(5) |
||||||
mg/m3(6) |
ppm(7) |
mg/m3(6) |
ppm(7) |
||||
200-539-3 |
62-53-3 |
Anilina ( 8 ) |
7,74 |
2 |
19,35 |
5 |
Pelle |
200-817-4 |
74-87-3 |
Clorometano |
42 |
20 |
— |
— |
— |
200-875-0 |
75-50-3 |
Trimetilammina |
4,9 |
2 |
12,5 |
5 |
— |
202-704-5 |
98-82-8 |
2- fenilpropano (cumene) (8) |
50 |
10 |
250 |
50 |
Pelle |
203-300-1 |
105-46-4 |
Acetato di sec-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
203-403-1 |
106-49-0 |
4-amminotoluene |
4,46 |
1 |
8,92 |
2 |
Pelle |
203-745-1 |
110-19-0 |
Acetato di isobutile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
204-633-5 |
123-51-3 | Alcool isoamilico |
18 |
5 | 37 | 10 |
— |
204-658-1 |
123-86-4 | Acetato di nbutile | 241 |
50 |
723 |
150 |
— |
233-046-7 |
10025- 87-3 | Tricloruro di fosforile | 0,064 | 0,01 | 0,13 (*) | 0,02 |
— |
segue
(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3 : milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal
comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(*) Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 (GU L 15/21 del 24.1.2022)
_________
Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva (UE) 2019/1831 5° Elenco
Direttiva (UE) 2017/164 4° Elenco
Direttiva 2009/161/UE 3° Elenco
Direttiva 2006/15/CE 2° Elenco
Direttiva 2000/39/CE 1° Elenco
Elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici
Decreto 6 agosto 2012
Direttive Sociali lavoro: DPI, Agenti chimici e biologici 2019