Direttiva 91/383/CEE
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Direttiva 91/383/CEE
Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale
(GU L 206 del 29.7.1991)
Recepita da: Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242
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Modificata da: Direttiva 2007/30/CE
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Obbiettivo
La presente direttiva mira a garantire che i lavoratori con un rapporto di lavoro regolato da un contratto a tempo determinato o con un lavoro temporaneo godano dello stesso livello di protezione degli altri lavoratori.
Definizioni
Sono definiti i termini “rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore” e “rapporti di lavoro interinale tra un'impresa di lavoro interinale (il datore di lavoro) e il lavoratore”.
Contenuti
Ai lavoratori interessati devono essere garantite le stesse condizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli altri lavoratori dell'impresa. Non vi è alcuna giustificazione per qualsiasi differenza di trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza delle condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dispositivi di protezione individuale.
Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE e delle direttive specifiche si applicano integralmente fatte salve disposizioni più vincolanti e/o più specifiche stabilite nella presente direttiva.
Un lavoratore interinale deve essere preventivamente informato dei rischi che corre nell'attività che intraprende. Deve essere informato di qualsiasi qualifica o abilità professionale speciale o sorveglianza medica speciale richiesta e se vi sono maggiori rischi specifici connessi all'attività.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente, adeguata alle caratteristiche particolari del lavoro, tenuto conto delle sue qualifiche ed esperienza.
Gli Stati membri possono vietare l'impiego di lavoratori temporanei in compiti particolarmente pericolosi, in particolare lavori che richiedono una sorveglianza medica speciale. Qualora gli Stati membri non si avvalgano di tale facoltà, devono adottare le misure necessarie per garantire l'accesso ad essa dei lavoratori interinali e di coloro che sono chiamati a svolgere lavori che richiedono una sorveglianza sanitaria speciale.
Per la durata dell'incarico, l'impresa utilizzatrice è responsabile delle condizioni di sicurezza, salute e igiene in cui il lavoratore deve lavorare, ferma restando la responsabilità dell'impresa di lavoro interinale. L'eventuale assegnazione di lavoratori interinali deve essere comunicata alle persone o alle strutture deputate a vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione sanitaria.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie esistenti o future più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei.
Collegati
Direttiva 2007/30/CE
Direttiva 89/391/CEE
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori