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Direttiva 92/29/CEE

ID 9429 | | Visite: 6825 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/9429

Direttiva 92 29 CEE

Direttiva 92/29/CEE / Consolidato 11.2019

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

GU L 113 del 30.4.1992

Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284/1 31.10.2003)
Direttiva 2007/30/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165/21 del 27.6.2007)
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311/1 21.11.2008)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 25.7.2019) - Testo consolidato 07.2019
Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019) - Testo consolidato 11.2019

Aggiornamento tecnico 2019

In data 31.10.2019 in GU L 279 pubblicata Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della Direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici / Recepimento Decreto 10 marzo 2022 (GU n. 108 del 10.05.2022)

...
Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse
— le imbarcazioni per la navigazione fluviale;
— le navi da guerra;
— le imbarcazioni da diporto impiegate a fini non commerciali e non fornite di equipaggio professionale e
— i rimorchiatori che navigano nelle zone portuarie.
Le navi sono classificate in tre categorie secondo l'allegato I;
b) lavoratore, qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei piloti portuali e del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio;
c) armatore, il proprietario registrato di una nave, salvo qualora la nave sia stata noleggiata a guscio nudo o sia gestita, in tutto o in parte, da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato, ai sensi di un accordo di gestione; in tal caso viene considerato armatore colui che noleggia a guscio nudo o la persona fisica o giuridica che assicura la gestione della nave;
d) dotazione medica, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti di cui nell'allegato II è fornito un elenco non esauriente;
e) antidoto, sostanza impiegata per prevenire o per curare l'effetto o gli effetti deleteri diretti o indiretti provocati da una o più sostanze riportate nell'elenco delle materie pericolose dell'allegato III.

Articolo 2 Medicinali e attrezzature mediche - Locale per le cure mediche - Medico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè:
1) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene;

b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata), del/dei tipo/i di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori;
c) il contenuto della dotazione medica, per quanto attiene ai medicinali e alle attrezzature mediche, sia riportato su un documento di controllo conforme per lo meno allo schema generale stabilito nell'allegato IV, sezioni A, B e C, punti II 1 e II 2;
2) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione disponga, per ciascuna delle zattere e scialuppe di salvataggio, di una cassetta di medicinali a tenuta d'acqua il cui contenuto sia almeno conforme alla dotazione medica prevista nell'allegato II, sezioni I e II per le navi della categoria C;
b) il contenuto delle cassette di medicinali sia parimenti riportato sul documento di controllo previsto al punto 1, lettera c);
3) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione di più di 500 tonnellate di stazza lorda il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui in viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti;
4) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico incaricato dell'assistenza medica dei lavoratori.

Articolo 3 Antidoti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) tutte le navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III;
2) tutte le navi del tipo trasbordatore battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione le cui condizioni di esercizio non consentono sempre di conoscere con un anticipo o preavviso sufficiente la natura delle materie pericolose trasportate dispongano a bordo nella dotazione medica almeno di tutti gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;
Peraltro, nel caso in cui su una linea regolare la traversata abbia una durata prevista inferiore a due ore, gli antidoti possono essere limitati a quelli la cui somministrazione, nei casi di estrema urgenza, deve essere effettuata entro un termine non superiore alla durata normale della traversata stessa;
3) il contenuto della dotazione medica, per quanto riguarda gli antidoti, sia indicato in un documento di controllo conforme almeno al quadro generale di cui all'allegato IV, sezioni A, B e C, punto II.3

Articolo 4 Responsabilità

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) a) la fornitura e il rinnovo della dotazione medica di ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione siano effettuati sotto la responsabilità esclusiva dell'armatore senza alcun onere finanziario per i lavoratori;
b) la gestione della dotazione medica sia posta sotto la responsabilità del capitano; ferma restando tale responsabilità, il capitano può delegare l'uso e la manutenzione della dotazione a uno o più lavoratori specificamente designati a motivo della loro competenza;
2) la dotazione medica venga mantenuta in buono stato e completata e/o rinnovata, non appena possibile e comunque quale elemento prioritario durante le normali procedure di rifornimento;
3) in caso d'urgenza medica, costatata dal capitano, sentito se possibile il parere di un medico, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti che risultano necessari ma non esistono a bordo siano resi disponibili al più presto.

Articolo 5 Informazione e formazione

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) la dotazione medica sia accompagnata da una o più guide comprendenti le modalità di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;
2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita;
3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V.

...

ALLEGATO I CATEGORIE DI NAVI

Articolo 1, lettera a)

A. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.
B. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico ( 1 ).
C. Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.

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