Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2024 | OT23
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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2024 | OT23 / Entro il 29 Febbraio 2024
ID 20119 | 07.08.2023 / Documenti allegati
Pubblicata la versione aggiornata del modulo OT23 - anno 2024 e la guida alla compilazione.
È disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024.
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
- Testo integrale dell'istruzione operativa del 3 agosto 2023
- Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2024 - Agg. 04.08.2023 [.pdf/.doc]
- Modello OT23 2024 Guida alla compilazione
INTERVENTI MIGLIORATIVI
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.
L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024).
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda.
Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità.
In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante da cui risulti non solo la realizzazione degli stessi, ma anche il mantenimento e la continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
In particolare, per gli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5, F-4 ed F-7 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 3 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda.
Per gli interventi C-1.1 e C-1.2 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 2 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda.
Per l’intervento A-5.1 invece la pluriennalità si esplica nella possibilità di inviare la relazione complessiva sulle valutazioni dei lavoratori svolte anche nei 3 anni precedenti quello della domanda, ossia, anche in questo caso, nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda.
In linea generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, tranne alcuni interventi che sono specifici di determinati comparti e possono essere selezionati solo se nella PAT, su cui è stato realizzato l’intervento, è presente il riferimento tariffario dello specifico settore produttivo.
Ad esempio, l’intervento B-7 relativo all’adozione di un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto, è selezionabile solo per PAT che abbiano un riferimento tariffario del Grande Gruppo 9 delle Tariffe dei premi.
Si precisa che per gli interventi della sezione E, che devono essere realizzati su tutte le PAT del cliente, il settore produttivo deve essere presente su almeno una PAT del cliente.
PUNTEGGIO
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso.
Se all’interno di una PAT sono presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio maggiore.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative,
il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per gli interventi della “sezione E” e per l’intervento F-6, che devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, il punteggio dell’intervento selezionato si intende conseguito per tutte le PAT, fermo restando che per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
DOCUMENTAZIONE PROBANTE
L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2024 tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
- contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
- prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
PRESUPPOSTI APPLICATIVI
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
a. Regolarità contributiva
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro
Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
...
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per:
- intervenute modifiche delle disposizioni legislative;
- migliorare la comprensione del testo;
- aggiornare la documentazione probante ai fini dell’attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell’Istituto.
Sulla base di quanto precede, si riportano di seguito gli interventi per i quali sono state apportate le modifiche più significative.
Interventi eliminati
Intervento C-2.1: “L’azienda ha effettuato il “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione”. La verifica dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test” è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215;
intervento E-14: “L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda”. La Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva, conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.
Interventi modificati
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
Sottosezione A-3 Sicurezza macchine e trattori
Intervento A-3.2: è stato meglio riformulato il testo dell’intervento;
intervento A-3.4: è stata parzialmente riformulata la descrizione della documentazione probante;
intervento A-3.5: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento e la descrizione della documentazione probante;
intervento A-3.6: è stato riformulato il testo dell’intervento. L’intervento è rivolto sia ad aziende che nel corso del 2023 sostituiscono il trattore con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS), sia ad aziende che sostituiscono il trattore con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).
Sottosezione A-5 Prevenzione dei rischi da punture di insetto
Intervento A-5.1 (P): parziale riformulazione della descrizione della documentazione probante, con particolare riferimento ai contenuti della descrizione sintetica che deve riportare indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita, nonché sulle valutazioni del medico competente.
Le modifiche apportate agli altri interventi della sezione A del modello OT23 2024 hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
Intervento B-1: è stato meglio riformulato il testo dell’intervento;
intervento B-10: è stato riformulato il testo dell’intervento limitando al solo acquisto e installazione, su tutti i veicoli aziendali, di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”), ciò in considerazione delle difficoltà riscontrate dalle aziende a far eseguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico (medico competente, medico del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con funzioni di vigilanza, delle AUSL competenti per territorio). In conseguenza, è stata adeguata la relativa documentazione probante richiesta.
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
Sottosezione C-1 Prevenzione del rischio rumore
Intervento C-1.1 (P): all’intervento è stata conferita una connotazione di efficacia pluriennale (biennale).
Intervento C-1.2: è stato parzialmente riformulato il testo dell’intervento; nelle Note, ai fini dell’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione, è stato fatto esplicito riferimento alla norma UNI 11347, adeguando, in tal senso, la relativa documentazione probante richiesta, inoltre, al fine di favorire l’adozione di azioni volte alla prevenzione del rischio rumore da parte delle aziende, all’intervento è stata conferita una connotazione di efficacia pluriennale (biennale).
Sottosezione C-2 Prevenzione del rischio chimico
intervento C-2.1: sono stati riformulati il testo dell’intervento, le Note e la descrizione della documentazione probante, in quanto, tra i sistemi di aspirazione dell’aria non sono più previsti, nello specifico, quelli destinati alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d.lgs. 81/08).
Le modifiche apportate agli altri interventi della sezione C del modello OT23 2024 hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
Intervento D-3: sono stati parzialmente riformulati i contenuti delle Note e della documentazione probante; infatti, in considerazione delle caratteristiche dell’intervento, che contempla interventi formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti, è stato fatto espresso riferimento alla necessità che lo stesso venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
Intervento E-3: è stata integrata la descrizione della documentazione probante con l’indicazione di fornire, contestualmente agli altri documenti, il “programma di audit”, ciò nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni;
intervento E-4: l’elenco dei sistemi di gestione già previsti è stato integrato con un’ulteriore tipologia specificamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato.
Inoltre, è stata integrata la descrizione della documentazione probante con il documento contenente il “Programma di audit”;
intervento E-5: è stata riformulata la descrizione della documentazione probante, al fine di chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.
intervento E-16: è stato precisato che l’intervento (adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni) non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio” perché in tal caso non si ha dimostrazione dell’attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema di rilevazione.
Le modifiche apportate agli altri interventi della sezione E del modello OT23 2024 hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI
Intervento F-2: è stata integrata la descrizione della documentazione probante, contestualmente agli altri documenti viene richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore prevista dalla legge.
Intervento F-6: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento e le Note, al fine di una maggiore comprensione per le aziende interessate.
Intervento F-7: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento, i contenuti delle Note e della documentazione probante, ampliando la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione dell’intervento, prevedendo la possibilità di installare sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo di DPI da parte dei lavoratori di tipo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23 2023.
Le modifiche apportate agli altri interventi della sezione F del modello OT23 2024 hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
Fonte: INAIL
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Tags: Sicurezza lavoro INAIL