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Rischio alcol lavoro-correlato: la normativa

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Elenco attività a rischio elevato infortuni (rischio alcol)

Elenco delle attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.

Nel 2001, il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezzal'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 - ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi:

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione  di  generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione  e  uso di fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre  1970,  n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione  degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2)  dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere  di bordo; medico comunque   preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice  di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni  comportanti  l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi del gestore dell'infrastruttura  ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale  addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee  e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale  marittimo delle  sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
 
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge n. 125 del 30 marzo 2001.pdf)Legge n. 125 del 30 marzo 2001
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
IT133 kB1616
Scarica questo file (Attvità vietata assunzionea alcolici Conferenza SR 2540 16 Marzo 2006.pdf)Conferenza SR 2540 16 Marzo 2006
Attvità vietata assunzionea alcolici
IT148 kB1574

Tags: Sicurezza lavoro Rischio alcol e sostanze stupefacenti

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