Slide background




Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna

ID 21450 | | Visite: 3608 | Documenti Sicurezza

Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia Romagna

Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna / 2023

ID 21450 | 01.03.2024 / In allegato

Raccolta Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna (anno 2023) / Piano regionale della prevenzione 2021-2025

Nel dettaglio:

01. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da movimentazione di carichi nel comparto della logistica
02. Buone pratiche per la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni
03. Buone pratiche per la sensibilizzazione e valutazione del rischio stradale in settori professionali e non professionali del trasporto
04. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace
05. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici
06. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace
07. Buone pratiche per la promozione del benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale nelle strutture residenziali di assistenza per anziani, anche per contrastare possibili violenze e aggressioni
08. Buone pratiche per la valutazione del rischio e l’adozione di soluzioni per la riduzione del sovraccarico biomeccanico in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti
09. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da investimento nel comparto della logistica
10. Buone pratiche per la riduzione dell'esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina
11. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli

...

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato 01. Buone pratiche prevenzione degli infortuni da movimentazione di carichi nel comparto della logistica.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
3281 kB 541
Allegato riservato 02. Buone pratiche sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
5094 kB 396
Allegato riservato 03. Buone pratiche rischio stradale in settori professionali e non professionali del trasporto.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
5649 kB 331
Allegato riservato 04. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
3875 kB 299
Allegato riservato 05. Buone pratiche rischio di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
3278 kB 334
Allegato riservato 06. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
4238 kB 257
Allegato riservato 07. Buone pratiche per la promozione del benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale violenze e aggressioni.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
7200 kB 316
Allegato riservato 08. Buone pratiche sovraccarico biomeccanico in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
8344 kB 333
Allegato riservato 9. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da investimento nel comparto della logistica.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
6299 kB 351
Allegato riservato 10. Buone pratiche per la riduzione dell'esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
6657 kB 292
Allegato riservato 11. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
5933 kB 354

Schema Dlgs recepimento direttiva (UE) 2022/431

ID 22008 | | Visite: 808 | News Sicurezza

Schema Dlgs recepimento direttiva  UE  2022 431

Schema Dlgs recepimento direttiva (UE) 2022/431

ID 22008 | Update 11.06.2024 / In allegato Atto Governo e Relazione illustrativa

Schema Dlgs di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

________

Atto del Governo: 157
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Annuncio all'Assemblea: 10 giugno 2024
Assegnazione ed esito:
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) (Assegnato il 10 giugno 2024 - Termine il 20 luglio 2024)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 10 giugno 2024 ai sensi ex art.126,co. 2 - Termine il 20 luglio 2024)
V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 10 giugno 2024 ai sensi ex art. 96-ter,co. 2 - Termine il 30 giugno 2024)

...

In allegato

- Testo atto trasmesso n. 157 - 10.06.2024
- Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica e ATN - 10.06.2024
- Schema Dlgs - 06.06.2024

Segnalazione

Il Dlgs apporta varie modifiche all'articolato e allegati del D.Lgs. 81/2008, vedasi a seguire ed in allegato.

Il Consiglio dei ministri n. 84 del 04 giugno 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

- l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.

Inoltre, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: ritardo nel recepimento / EC

La Commissione sta inviando una lettera di costituzione in mora a 20 Stati membri che non hanno ancora notificato le misure di recepimento integrale di due direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel diritto nazionale tra cui la direttiva (UE) 2022/431 sugli agenti cancerogeni e mutageni per 11 Stati membri.

Il termine per il recepimento della direttiva era il 5 aprile 2024.

_________

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la Direttiva 2004/37/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

[...]

ART. 1 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,».

ART. 2 (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 3 (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 4 (Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX;» sono soppresse.

ART. 5 (Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di cui un primo elenco è riportato nell’allegato XXXVIII».

ART. 6 (Modifiche all’articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento».

ART. 7 (Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell’INAIL»;

b) al comma 2 la parola: «XXXIX» è soppressa.

ART. 8 (Modifiche all’articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 9 (Modifiche all’articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII;
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII;»;
b) alla lettera c), le parole: «il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;
c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;
c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.».

ART. 10 (Modifiche all’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «l’agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione»;
c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le seguenti: «all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.
3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.
3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».

ART. 11 (Modifiche all’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».

ART. 12 (Modifiche all’articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;
b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;
d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;
g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 13 (Modifiche all’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze e in altri contesti lavorativi, ove si fa uso di farmaci pericolosi, se necessario.»;
d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».

ART. 14 (Modifiche all’articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 15 (Modifiche all’articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 16 (Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constati che un valore limite biologico è stato superato,».

ART. 17 (Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente o sostanza»;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
c) al comma 8:
1) all’alinea, le parole: «ad agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL»;
3) alla lettera d), le parole: «ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni.».

ART. 18 (Modifiche all’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL»;
c) al comma 3:
1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».

ART. 19 (Modifiche all’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.

ART. 20 (Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 21 (Modifiche agli allegati 3 BXXXVIIIXLIII e XXXIX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’articolo 40 e all’allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
2. L’allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall’allegato A al presente decreto.
3. L’allegato XXXIX è abrogato.
4. L’allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall’allegato B al presente decreto.
5. Dopo l’allegato XLIII, è inserito l’allegato XLIII-bis di cui all’allegato C al presente decreto.

... 

Collegati

Legge 10 gennaio 1935 n. 112

ID 22031 | | Visite: 124 | Decreti Sicurezza lavoro

 Legge 10 gennaio 1935 n  112

Legge 10 gennaio 1935 n. 112 / Libretto di lavoro

Istituzione del libretto del lavoro.

(GU n.54 del 05-03-1935)
________

Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1935
Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008

Provvedimento abrogato da.

D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 (GU n.298 del 22.12.2008 - S.O. n. 282)

Collegati

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657

ID 22025 | | Visite: 140 | Decreti Sicurezza lavoro

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657

Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023

(GU n.299 del 21.12.1923)

Collegati

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili

ID 22021 | | Visite: 190 | Documenti Sicurezza ASL

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili

ID 22021 | 08.06.2024 / In allegato

Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili.

Visto il testo Unico Sicurezza D.L.vo 9 aprile 2008, n°81, entrato in vigore il 15 maggio 2008, l’ATS della Brianza si è fatta promotrice di predisporre un “testo di riferimento” per l’attività dei Coordinatori per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV Capo I del medesimo decreto, chiedendo la partecipazione degli Ordini e Collegi e dei CPT.

La partecipazione alla stesura di questo documento è stata condivisa da:

Ordine Ingegneri della provincia di Lecco
Ordine Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza
Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecco
Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza e della Brianza
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lecco
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Monza e della Brianza
CPT/ESPE Lecco
CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza
Il seguente “strumento di lavoro” è stato elaborato e redatto per suggerire al Professionista che assume l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione (in acronimo CSP e CSE), nuove modalità operative e comportamentali alle quali potrà fare riferimento per espletare più efficacemente la propria prestazione.

I CSP e CSE che adotteranno questi strumenti di governo della sicurezza del cantiere, saranno in grado di promuovere il coordinamento esprimendo la propria politica di prevenzione dei rischi nelle due fasi che ne caratterizzano l’incarico: durante la redazione del PSC nella fase di progettazione, e successivamente in esecuzione durante la realizzazione delle opere, attraverso attività finalizzate a mantenere bassi gli indici di infortunio e gravità.

Questo nuovo strumento, il cui utilizzo è consigliato ma non vincolante, è il risultato di uno studio delle applicazioni di “buone prassi” adottate in cantieri di diversa tipologia costruttiva, dimensione e durata.

Il testo non sostituisce i dettami della norma in vigore, ma ne interpreta i contenuti “pesandoli” su risultati pratici, derivati dall’analisi di processi produttivi coordinati con procedure di processo.

Il Coordinatore, potrà valutare e constatare che l’applicazione dei dette procedure, come strumento moderno e di condivisione con i soggetti attori del cantiere, può rappresentare un’opportunità per i professionisti più appassionati e attenti, di gestire con autorevolezza ed efficacia i processi di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, come i cantieri, facendo proprio uno “stile” di coordinamento.

L’adozione del “testo di supporto“ può essere, quindi, un valido strumento operativo che orienta i Coordinatori a rendere più efficace la propria attività di coordinamento ottemperando ai dispositivi normativi.
...
in allegato

Collegati

UNI/TR 11705:2018 Rapporto tecnico controllo periodico accessori sollevamento

ID 6103 | | Visite: 16901 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI TR 11705 2018

Rapporto tecnico UNI/TR 11705 Controllo periodico accessori sollevamento / Rev. 05.2024

ID 6143 | Rev. 1.0 del 24.05.2024 / Documento completo allegato

UNI/TR 11705:2018
Accessori per il sollevamento - Rapporto Tecnico per l’identificazione, il controllo periodico e i requisiti del personale 

In allegato:

1. TR elaborato sul Progetto di norma in inchiesta pubblica finale.
2. Modello Registro dei controlli accessori sollevamento UNI/TR 11705:2018 e D. Lgs. 81 Art. 71 c. 9
Facendo seguito alla news relativa al Progetto di norma in inchiesta pubblica finale U36002460, è stato conseguentemente pubblicato il Rapporto Tecnico codificato UNI/TR 11705:2018.
_______

Il rapporto tecnico UNI/TR 11705:2018, fornisce indicazioni relative ai metodi di controllo, il livello di periodicità e i requisiti del personale, per l’esecuzione dei controlli dei seguenti accessori di sollevamento:

- Brache di fune di acciaio.
- Brache di fibra sintetica.
- Brache di catena.
- Grilli.
- Ganci.
- Golfari.
- Attrezzature amovibili di presa del carico (Bilancini, Ganci a C, Staffe, Forche, Pinze, Pinze per lamiera, Sollevatori a depressione, Sollevatori magnetici).

Il Rapporto Tecnico intende essere una guida utile nel campo degli accessori per il sollevamento immessi sul mercato secondo D. Lgs. 17/2010 (Recepimento Direttiva 2006/42/CE), al fine di stabilire:

- i metodi di controllo,
- i controlli periodici in conformità alle leggi, normative e/o linee guida vigenti in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante e i requisiti del personale. Come previsto dal D.Lgs 81/2008 articolo 71, comma 9 i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

D.Lgs 81/2008 Obblighi del datore di lavoro
...

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro ...

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Un registro di controllo dovrebbe contenere almeno i seguenti dati:
...

Prospetto 1 - Controlli e competenze

UNI TR 11705 2018 00

Il Rapporto Tecnico 11705:2018, in attuazione del D. Lgs. 81/2008 Art. 71 c. 9, da indicazioni sui dati della reportistica (registro dei controlli) relativa ai risultati dei controlli sugli accessori di sollevamento che devono essere riportati per iscritto e conservati per 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza.

In allegato modello Report Controlli accesso di sollevamento doc/pdf.

 UNI TR 11705 2018 01

[...] Vedi Documento  

[...]

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisione

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 24.05.2024 UNI EN 13155:2021
Aggiornamento collegati / formattazione
Certifico Srl
0.0 08.05.2018 --- Certifico Srl

Collegati

Valutazione del rischio di sostanze pericolose: esempi / report COSHH

ID 20482 | | Visite: 4885 | Documenti Riservati Sicurezza

VR Chimico COSHH

Valutazione del rischio di sostanze pericolose: EsempiReport COSHH 2002 (UK)

ID 20482 | 28.09.2023 / Documenti allegati

In allegato Documenti e Report esempio per la Valutazione del rischio di sostanze pericolose secondo il regolamento COSHH 2002 (UK). Il report può essere utile spunto sia per uno screening iniziale o valutazione fiinale di una VR chimico in accordo con D.Lgs. 81/2008.

Modelli Report esempio:
- Soda caustica
- Sigillante/adesivo siliconico
- Ipoclorito di sodio

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) è il Regolamento del 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute in UK (in allegato).

È stato introdotto oltre 30 anni fa per regolamentare l'uso di sostanze pericolose sul lavoro. I datori di lavoro in UK devono valutare il rischio in accordo con il COSHH.

Mentre le valutazioni generali dei rischi per la salute e la sicurezza sono comuni, una valutazione COSHH si concentra sui rischi specifici delle sostanze pericolose sul posto di lavoro.

Oltre 500 sostanze pericolose presentano limiti di esposizione sul posto di lavoro (OELP) elencate in EH40/2005 (in allegato), ma COSHH si applica anche a una gamma molto più ampia di sostanze.

EH40/2005 è il documento di riferimento ufficiale sui OELP da utilizzare insieme al regolamento COSHH del 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (COSHH), come modificato. 

Per soddisfare i requisiti delle norma è necessario comprendere i possibili modi in cui i lavoratori potrebbero essere esposti e i tipi di controlli che sarà necessario mettere in atto, come ad esempio i sistemi di ventilazione. È inoltre necessario considerare i possibili effetti gravi a lungo termine come il cancro, nonché rischi minori a breve termine come l'irritazione della pelle.

Completando un'approfondita valutazione del rischio COSHH, è possibile identificare tutte le sostanze pericolose utilizzate, comprese quelle create quando le sostanze vengono mescolate insieme o prodotte dal tuo lavoro. E da valutare:

- quali effetti potrebbero avere queste sostanze
- chi potrebbe essere esposto e come
- cosa si sta facendo attualmente per controllare i rischi
- se necessarie altre misure di controllo per proteggere le persone dai danni.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori occorre, in primis, utilizzare una sostanza diversa e non dannosa o utilizzare nuove procedure e attrezzature chiunque altro nei locali. Maggiore è il livello o il rischio, maggiori saranno probabilmente i controlli necessari. Dovrai anche considerare gli incidenti o le emergenze e come proteggere le persone dall'esposizione.

COSHH non copre le sostanze, in quanto soggette a specifica normativa:

- piombo
- amianto
- sostanze radioattive

Passi Valutazione 

1. Il primo passo nella valutazione del rischio COSHH è controllare se le sostanze usate possono essere dannose. 

Le etichette delle sostanze e le schede dati di sicurezza (SDS) sono fonti basilari per queste informazioni.

2. Oltre alle sostanze etichettate come "pericolose", la valutazione deve includere, ad esempio, anche polveri, vapori o fumi pericolosi. 

3. È inoltre necessario comprendere se eventuali combinazioni di sostanze possono diventare pericolose o creare sottoprodotti pericolosi.

Il livello di rischio dipenderà da potenziale danno e dalla frequenza (tempo) con cui i lavoratori usano/sono a contatto con la sostanza pericolosa.

4. E' da valutare se altre figure, quali lavoratori autonomi, appaltatori, visitatori, ecc, possono essere esposte al rischio. 

5. È inoltre necessario considerare cosa accadrebbe se si verificasse un incidente dovuto, ad esempio, a macchinari difettosi o a una fuoriuscita di liquidi.

...
segue in allegato

Fonte: uk.gov

Collega

Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo

ID 13779 | | Visite: 43801 | Documenti Riservati Sicurezza

Imbracatura di sicurezza anticaduta EN 361

Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo

ID 13779 | 13.06.2021 / Documento completo allegato

Premessa

Documento sulle imbracature di sicurezza di cui alla norma UNI EN 361:2003 suddiviso in 3 parti:

A. Imbracature per il corpo (UNI EN 361:2003)
B. Scheda di controllo (UNI EN 365:2005)
C. Legislazione

Allegato Registro di verifica annuale imbracature di sicurezza. 

D. Registro di controllo imbracature di sicurezza per il corpo
_____

La norma di riferimento per le imbracature di sicurezza (imbracature per il corpo) è la UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo, e deve essere letta anche in accordo con:

- i requisiti di progettazione ed ergonomia dalla EN 363;
- i metodi prova la EN 364;
- la manutenzione ed ispezione periodica dalla UNI EN 365.
- altre riportate (es. EN 362 relativa ai connettori ed EN 1497 relativa alle imbracature di salvataggio)

Norme armonizzate Regolamento DPI

Le norme sono EN 361, EN 362, EN 365 ed EN 1497 sono armonizzate per il Regolamento DPI (Regolamento 2016/425/UE)

Vedi Elenco norme armonizzate Regolamento DPI

DPI di terza categoria

Le imbracature per il corpo contro le cadute dall’alto sono DPI di terza categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) (Allegato I) e devono:

- essere marcate CE
- disporre della Dichiarazione UE di conformità
- disporre del Manuale di Istruzioni

Lavoro in quota (Art. 107 D.Lgs. 81/2008)

Lavoro in quota (Art. 107 D.Lgs. 81/2008)

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Schematicamente si riportano la Fig. 1 le norme d’interesse le imbracature per il corpo:

DPI Cadute dall alto   Norme

Fig. 1 - Le norme d’interesse per i DPI contro le cadute dall’alto / Imbracature per il corpo (a seguire riportata anche la UNI EN 362:2005 inerenti i connettori ed EN 1497 per le imbracature di salvataggio)

Le ispezioni e la durata delle imbracature

1. Ispezioni periodiche

La 365:2005 al p. 4.7 specifica che:

I fabbricanti devono fornire tutte le informazioni e tutti gli equipaggiamenti necessari, per esempio istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e attrezzi speciali, ecc., per consentire l'esecuzione delle ispezioni periodiche da parte di una “persona competente” (per la definizione vedasi a seguire).

Nota
I fabbricanti possono addestrare le persone per renderle competenti o per aggiornare le loro competenze 
durante l'ispezione periodica di DPI o altro equipaggiamento o prendere accordi affinché tale opera di formazione sia resa disponibile da organizzazioni o persone autorizzate. 

2. Frequenza Ispezioni periodiche (12 mesi)

La EN 365:2005 al punto 4.4 Istruzioni per la manutenzione lettera b) specifica la frequenza delle Ispezioni periodiche:

b) raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazione, tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La raccomandazione deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni

periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;
...

3. Vita utile / Durata (Dichiarazione del fabbricante)

La EN 365:2005 al punto 4.4.2 lettera y) prevede che:

il fabbricante dichiari i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato;

4. Persona competente

Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.

Nota 1
Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l'entità dei difetti, dovrebbe avviare l'azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere le capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò.

Nota 2
Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.

Nota 3
Una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.

Le norme d’interesse per le imbracature di sicurezza

UNI EN 361:2003
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo

UNI EN 362:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori

UNI EN 363:2019
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

UNI EN 364:1993
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova.

UNI EN 365:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio

UNI EN 1497:2008
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Imbracature di salvataggio

A. Imbracature per il corpo (UNI EN 361:2003)

UNI EN 361:2003

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma europea specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per le imbracature per il corpo. Altri tipi di supporto per il corpo, specificati in altre norme europee, per esempio la EN 358, la EN 813 o la EN 1497, possono essere incorporati nell’imbracatura per il corpo. I sistemi di arresto caduta sono specificati nella EN 363.

I requisiti generali per la progettazione e l’ergonomia sono specificati al punto 4.1 della EN 363
...

DPI Cadute dall alto   Fig  1

Figura 1

Esempio di imbracatura per il corpo con attacco sulla schiena per l’arresto caduta e attacco per il posizionamento sul lavoro

Legenda

1 Bretella
2 Cinghia secondaria
3 Cinghia di seduta (cinghia primaria)
4 Cosciale
5 Supporto schiena per posizionamento sul lavoro
6 Elemento di regolazione
7 Elemento di attacco per arresto caduta
8 Fibbia
9 Elemento di attacco per posizionamento sul lavoro
a Marcatura, vedere 6
b Marcatura con lettera maiuscola "A"

DPI Cadute dall alto   Fig  2

Imm. 1 - Imbracature attacco posteriore
...

4 REQUISITI

4.1 Progettazione ed ergonomia

I requisiti generali per la progettazione e l’ergonomia sono specificati al punto 4.1 della EN 363:2002.
...

UNI EN 365:2005

4.8 Marcatura
(Capitolo riportato anche nella Parte B del Documento)

4.8.1 Ciascun articolo di DPI o altro equipaggiamento deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente dal fabbricante nella lingua ufficiale del Paese di destinazione, mediante qualsiasi metodo idoneo non avente un effetto nocivo sui materiali così marcati (vedere esempio in figura 2) e deve comprendere almeno:

a) mezzo di identificazione, per esempio nome del fabbricante, nome del fornitore o marchio commerciale;

Nota 1
Quando il DPI è marcato con il nome del fornitore questo dovrebbe avere l'approvazione dell'organismo notificato.

b) lotto di produzione o numero di serie del fabbricante o altro mezzo di rintracciabilità;
c) modello e tipo/identificazione;
d) numero e anno del documento a cui l'equipaggiamento è conforme;
e) pittogramma o altro metodo per indicare la necessità per gli utilizzatori di leggere le istruzioni per l'uso.

Nota 2
Dovrebbero essere inoltre incluse tutte le eventuali ulteriori marcature specifiche all'articolo 
dell'equipaggiamento.

4.8.2 I caratteri delle marcature devono essere leggibili e inequivocabili.

Figura 2

Figura 2 Esempio di marcatura (le indicazioni in corsivo sono esempi a solo scopo illustrativo)
...

7 INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite nelle lingue del Paese di destinazione. Devono essere conformi al punto 2.1 della EN 365:1992 e in aggiunta devono includere almeno i consigli o le informazioni seguenti:

a) il modo corretto di indossare l’imbracatura per il corpo;
b) le condizioni specifiche in cui l’imbracatura per il corpo può essere utilizzata;
c) le caratteristiche richieste per un punto di ancoraggio affidabile;
d) su come effettuare il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sottosistema di collegamento, per esempio un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema di arresto caduta;
e) quali elementi di attacco dell’imbracatura per il corpo devono essere utilizzati in un sistema di arresto caduta o di posizionamento sul lavoro;
f) come garantire la compatibilità di tutti i componenti da utilizzare congiuntamente all’imbracatura per il corpo, per esempio facendo riferimento ad altre norme europee;
g) che si dovrebbe tenere in considerazione la distanza minima necessaria sotto i piedi dell’utilizzatore al fine di evitare la collisione con la struttura o il terreno in una caduta dall’alto e che è fornita un’indicazione specifica con il sottosistema, per esempio assorbitore di energia o dispositivo anticaduta;
h) i materiali di cui è costituita l’imbracatura per il corpo;
i) sulle limitazioni dei materiali nel prodotto o i pericoli che possono influire sulle sue prestazioni, per esempio la temperatura, l’effetto di bordi taglienti, reagenti chimici, conducibilità elettrica, taglio, abrasione, degradamento da raggi UV, altre condizioni climatiche;
j) che prima e durante l’utilizzo, si dovrebbe considerare come un eventuale salvataggio potrebbe essere eseguito in sicurezza e in modo efficiente;
k) che il prodotto dovrebbe essere utilizzato solo da una persona addestrata e/o altrimenti competente o che l’utilizzatore dovrebbe essere sotto la supervisione diretta di tale persona;
l) su come pulire il prodotto, disinfezione inclusa, senza effetti negativi;
m) se esistono informazioni al riguardo, la durata di vita prevista del prodotto (obsolescenza)
o come questa può essere determinata;
n) su come proteggere il prodotto durante il trasporto;
o) il marchio di identificazione del modello/tipo dell’imbracatura per il corpo;
p) sul significato di qualsiasi marcatura sul prodotto;
q) il numero della presente norma europea, cioè EN 361.
...
B. Scheda di controllo (UNI EN 365:2005)
...
Istruzioni per l'uso (UNI EN 365:2005 p. 4.2) (Capitolo riportato anche nel Parte A del Documento)

4.2.1 Le istruzioni per l'uso devono essere in formato scritto, devono essere chiare, leggibili e inequivocabili e devono contenere i dettagli appropriati, corredati, se necessario, da schemi per consentire l'uso corretto e sicuro del DPI o altro equipaggiamento.

4.2.2 Le istruzioni per l'uso devono comprendere:

a) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del rappresentante autorizzato, come appropriato;
b) dichiarazioni descriventi l'equipaggiamento, il suo uso previsto, l'applicazione e le relative limitazioni;
c) avvertenze su condizioni mediche che potrebbero compromettere la sicurezza dell'utilizzatore dell'equipaggiamento in condizioni di uso normale e di emergenza;
d) avvertenze indicanti che l'equipaggiamento deve essere utilizzato unicamente da una persona addestrata e competente in condizioni di uso sicuro;
e) avvertenza indicante che deve essere messo in atto un piano di salvataggio per far fronte ad eventuali emergenze che potrebbero insorgere durante il lavoro;
f) avvertenze indicanti che non si possono apportare alterazioni o aggiunte all'equipaggiamento senza previo consenso scritto del fabbricante e che specifichino che eventuali riparazioni devono essere eseguite unicamente in conformità ai procedimenti specificati dal fabbricante;
g) avvertenza relativa al fatto che l'equipaggiamento non deve essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli previsti;
h) raccomandazione sul fatto che l'equipaggiamento dovrebbe essere un articolo personale, dove ciò è applicabile;
i) informazioni sufficienti per assicurare la compatibilità degli articoli dell'equipaggiamento quando assemblati in un sistema;
j) avvertenza su qualsiasi pericolo che possa derivare dall'uso di combinazioni di articoli dell'equipaggiamento in cui il funzionamento sicuro di ciascun articolo è influenzato o interferisce con il funzionamento sicuro di un altro;
k) istruzioni per l'utilizzatore affinché esegua un controllo dell'equipaggiamento prima di utilizzarlo, per assicurare che questo sia in una condizione efficiente e funzioni correttamente prima di utilizzarlo;

Nota 1
Una verifica prima dell'utilizzo da parte dell'utilizzatore può non essere applicabile nel caso in cui alcune parti dell'equipaggiamento destinate all'uso di emergenza siano state preimballate o sigillate da una persona competente.

l) le caratteristiche dell'equipaggiamento che richiedono un controllo prima dell'uso, il metodo di controllo e i criteri in base ai quali l'utilizzatore può decidere se l'equipaggiamento sia o meno difettoso;
m) avvertenza dichiarante che per la sicurezza è essenziale che l'uso dell'equipaggiamento sia sospeso immediatamente in caso:
1) sorga qualche dubbio sulle sue condizioni di uso sicuro; o
2) sia stato utilizzato per arrestare una caduta, e non sia utilizzato nuovamente fino a conferma scritta da parte di una persona competente che il suo riutilizzo è accettabile;

n) requisiti del dispositivo di ancoraggio o membro strutturale selezionato per fungere da punto(i) di ancoraggio, in particolare la resistenza minima richiesta, l'idoneità e la posizione;
o) dove pertinente, istruzioni su come effettuare il collegamento al dispositivo di ancoraggio o alla struttura;
p) dove pertinente, un'istruzione dettagliante il punto corretto di attacco dell'imbracatura da utilizzare e come collegarla allo stesso;
q) per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati nei sistemi di arresto caduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale che il dispositivo di ancoraggio o il punto di ancoraggio siano sempre posizionati e che il lavoro sia eseguito in modo tale da ridurre al minimo sia il potenziale di caduta sia la distanza potenziale di caduta. Dove è essenziale che il dispositivo/punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra della posizione dell'utilizzatore, il fabbricante deve provvedere a un'apposita dichiarazione a tal fine;
r) dove pertinente, un'istruzione che specifichi che un'imbracatura per il corpo è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta;
s) per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati in sistemi anticaduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale verificare lo spazio libero richiesto al di sotto dell'utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di ogni occasione di utilizzo, in modo tale che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il pavimento o altro ostacolo nel percorso di caduta;
t) informazioni sui pericoli che potrebbero compromettere le prestazioni dell'equipaggiamento e sulle precauzioni di sicurezza corrispondenti da osservare, per esempio: temperature estreme, trascinamento o attorcigliamento di cordini o funi di salvataggio su bordi affilati, reagenti chimici, conduttività elettrica, taglio, abrasione, esposizione climatica, cadute a pendolo;
u) istruzioni, per quanto pertinente, su come proteggere l'equipaggiamento dai danni durante il trasporto;
v) informazioni sul significato di tutte le marcature e/o simboli sull'equipaggiamento;
w) dichiarazione descrivente il modello di equipaggiamento, il tipo, i marchi identificativi e, se appropriato, il documento e l'anno a cui è conforme;
x) dove è richiesta l'esecuzione di un esame CE da parte di un organismo notificato, il nome, l'indirizzo e il numero identificativo dell'organismo notificato coinvolto nella fase di progettazione e dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione;
y) dichiarazione di tutti i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato;
z) avvertenza relativa al fatto che è essenziale per la sicurezza dell'utilizzatore che, se il prodotto è rivenduto al di fuori del Paese originale di destinazione, il rivenditore deve fornire le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica e la riparazione nella lingua del Paese in cui deve essere utilizzato il prodotto.

Nota 2
Dovrebbero essere inoltre fornite tutte le eventuali ulteriori informazioni pertinenti specifiche all'articolo dell'equipaggiamento.
...

Scheda di controllo

Deve essere raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente, sottosistema e sistema. La scheda di controllo deve contenere titoli e spazi per consentire l'immissione dei seguenti dettagli:

a) prodotto (per esempio imbracatura per il corpo), modello e tipo/identificazione e relativo nome commerciale;
b) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del fornitore;
c) mezzo di identificazione, che potrebbe essere il lotto o il numero di serie;
d) dove applicabile, l'anno di fabbricazione o l'anno di scadenza [fare riferimento al punto 4.2.2 y)];
e) data di acquisto;
f) qualsiasi altra informazione necessaria, per esempio manutenzione e frequenza di utilizzo;
g) data del primo utilizzo;
h) storia delle ispezioni periodiche e delle riparazioni, comprendente:

1) date e dettagli di ciascuna ispezione periodica e riparazione e nome e firma della persona competente che ha eseguito l'ispezione periodica o la riparazione;
2) data prevista per la successiva ispezione periodica.

Nota
L'organizzazione dell'utilizzatore ha la responsabilità di fornire la scheda di controllo e di immettervi i dettagli richiesti. Un esempio di scheda di controllo è illustrato in figura 1.

DPI Cadute dall alto   Scheda
...

Figura 1- Esempio di scheda di controllo

(*) La data di scadenza deve essere fornita dal Fabbricante (UNI EN 365 4.4.2 lettera f)
(**) La frequenza di ispezione deve essere di almeno di 12 mesi e fornita dal Fabbricante (UNI EN 365 4.4)
...

C. Legislazione
...

D.Lgs. 81/2008

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2016/425. (2)
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
...

D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
...
D) Modello Registro di verifica annuale Imbracature di sicurezza

Registro controllo imbracature
...
Registro controllo imbracature   Fig  2
...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Analisi dati statistici di infortunio e malattia professionale aziende metalmeccaniche

ID 21934 | | Visite: 1246 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Analisi dati statistici di infortunio e malattia professionale aziende metalmeccaniche

Analisi dati statistici di infortunio e malattia professionale aziende metalmeccaniche | INAIL 2024

ID 21934 | 27.05.2024 / In allegato

Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell'installazione e gestione di impianti

L’obiettivo del presente documento è quello di migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico nel settore dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, al fine sia di realizzare interventi di informazione di specifico interesse per le imprese metalmeccaniche, sia di individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni.

A tal fine sono stati elaborati i dati statistici di infortunio e malattia professionale dal 2017 al 2021 per i settori metalmeccanico e di installazione e gestione di impianti, riportando i dati per settore Ateco di riferimento.

In particolare, la Parte 1 si riferisce ai dati dell’industria metalmeccanica e la Parte 2 si riferisce al settore dell’Installazione e Gestione di Impianti, in appendice si possono trovare i dati statistici completi per ogni anno analizzato.

_________

Sommario

Introduzione

1 Definizione del settore metalmeccanico e della installazione e gestione di impianti in relazione alla classificazione Ateco 2007
- Il settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti e la sua rilevanza economica
- L’industria metalmeccanica italiana in Europa
- L’industria metalmeccanica italiana nel mondo
- L’indice delle eccellenze competitive nel commercio internazionale applicato alla filiera metalmeccanica
- I prodotti della filiera metalmeccanica in cui l’Italia detiene il primo posto al mondo per surplus commerciale
- Contributo delle PMI all’export italiano di metalmeccanica e il loro ruolo comparato
- L’impiego della robotica nell’industria italiana: un confronto internazionale
- I settori dell’installazione e gestione di impianti
Glossario e definizioni
Parte 1: Industria Metalmeccanica

2 Dati Statistici
Aziende e lavoratori
Infortuni - Anni 2017/2021

2.1.1 Gli infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro

2.1.2 Gli infortuni indennizzati

2.1.3 Qualifica professionale

2.1.4 Cause e circostanze - Le variabili Esaw
Malattie professionali - Anni 2017/2021
Parte 2: Installazione e gestione di impianti

3 Dati statistici
Aziende e lavoratori
Infortuni - Anni 2017/2021

3.1.1 Gli infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro

3.1.2 Gli infortuni indennizzati

3.1.3 Cause e circostanze

3.1.4 Le variabili Esaw
Malattie professionali - Anni 2017/2021

Conclusioni

Appendice Statistica

...

Fonte: INAIL

Collegati

(MMC) Movimentazione manuale dei carichi | UNI ISO 11228-1:2022

ID 16255 | | Visite: 73371 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 16255 ISO 11228 1 2022 Rev  1 0

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) | UNI ISO 11228-1:2022 (IT)

ID 16255 | Rev. 1.0 del 18.11.2022 / Documento di approfondimento e foglio di calcolo (.xlsx) modello semplificato in allegato

Documento di approfondimento sui limiti per la movimentazione manuale dei carichi in accordo alla norma tecnica UNI ISO 11228-1:2022. La norma specifica i limiti raccomandati per il sollevamento, l'abbassamento e il trasporto manuale, tenuto conto della intensità, della frequenza e della durata del compito lavorativo.

La norma, inoltre, fornisce i requisiti e le raccomandazioni relative alla analisi di molteplici variabili del compito lavorativo, consentendo di valutare i rischi per la salute dei lavoratori. L’analisi si applica alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 kg o superiore e a una velocità di trasporto moderata, cioè compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s, lungo una superficie orizzontale.

La UNI ISO 11228-1:2022 basa la sua analisi su una giornata lavorativa di 8 ore, ma considera anche tempi di lavoro più lunghi, fino a 12 ore. La norma tratta anche di combinazioni di compiti di sollevamento, abbassamento e trasporto nello stesso turno di lavoro.

La norma non considera il mantenimento di oggetti (senza trasporto), il traino e la spinta di oggetti o la movimentazione manuale da seduti. Il traino e la spinta di oggetti sono analizzati in altre parti della serie ISO 11228. Inoltre, la norma non considera la movimentazione manuale di persone o animali, non tratta il sollevamento manuale di oggetti laddove si usino apparecchiature di ausilio al sollevamento, come gli esoscheletri e non prende in considerazione le necessità di donne in gravidanza o di persone con disabilità.

ISO 11228-1:2021 “Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting, lowering and carrying”

Data entrata in vigore: 05 ottobre 2021

Recepita in Italia con la UNI ISO 11228-1:2022 “Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto” entrata in vigore il 24 marzo 2022.

Novità Edizione 2022:

- revisione dello scopo per includere l'abbassamento;
- ampliamento della stima del rischio;
- ampliamento degli Allegati A, B e C;
- aggiunta dell'Allegato D Indice di sollevamento
- aggiunta dell'allegato E Modello semplificato per il calcolo RML e L1
- aggiunta dell'Allegato F Sollevamento manuale Multi-task
- aggiunta dell'Allegato G Esempi di movimentazione manuale di oggetti
- aggiunta dell'Allegato H Trasporto
- aggiunta dell'Allegato I Esposizione e rischio: la Tabella D.1

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi è un obbligo del Datore in Lavoro secondo l’art. 168 del D.Lgs. 81/08.

Art. 168 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Allegato XXXIII Movimentazione Manuale dei Carichi

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

6. Riferimenti a norme tecniche

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

[...]

1. Valutazione del rischio (modello graduale)

Il modello graduale illustrato nella figura 1 descrive le fasi coinvolte nell'avvio e nella completa elaborazione di una valutazione del rischio dei compiti di movimentazione manuale, compreso il sollevamento e il trasporto.

La prima considerazione da fare è sulla massa del carico da movimentare, il modello della norma è applicabile solo se il carico supera i 3 Kg. Il passaggio successivo, invece, si basa sull’analisi del superamento dei limiti consigliati per la movimentazione (fase 1) (l’utente dovrà apportare delle modifiche alla movimentazione in caso di superamento dei limiti).

In caso di movimentazione ripetitiva, la valutazione può essere fatta usando la procedura di valutazione rapida (fase 2). A seconda del risultato ottenuto dalla fase 2, l’attività:

- dovrà essere sottoposta a delle modifiche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza (allegato A della UNI ISO 11228-1:2022);
- sarà ritenuta accettabile;
- dovrà essere sottoposta ad una valutazione più dettagliata (fase 3).

La fase 3 deve essere usata per la valutazione di attività che si svolgono utilizzando posture non ideali. La condizione di riferimento della postura per il sollevamento e l’abbassamento durante la movimentazione manuale è determinata da:

- una postura eretta e simmetrica del tronco (nessuna torsione o flessione laterale);
- un’inclinazione del tronco sagittale non superiore a 15° dalla verticale (inclinazione minima osservabile dall’occhio umano), in modo da assecondare la naturale postura della schiena;
- l'altezza della presa compresa tra l'altezza delle nocche e del gomito per il sollevamento o tra l'altezza delle nocche e della spalla per il trasporto.

Le fasi 4 e 5 assistono nell'ulteriore valutazione del compito per la massa cumulativa per il sollevamento e il trasporto.

Figura 1 Modello graduale

Figura 1 – Modello graduale

2.2 FASE 1 Controllo preliminare

Un primo screening sul sollevamento e sul trasporto non ripetitivo (eseguito con condizioni di riferimento in atto) richiede la determinazione della massa dell'oggetto (fase 1). Il limite consigliato per la massa del carico, denominato massa di riferimento, mref, e basato sulle caratteristiche della popolazione, è individuabile nell'allegato B della norma. Per avere delle indicazioni generali e ulteriori informazioni relative alla fase 1, si può consultare l'allegato A della norma.

2.3 FASE 2 Valutazione rapida del sollevamento e del trasporto ripetitivi

Lo screening delle attività ripetitive di sollevamento e trasporto di oggetti di peso pari o superiore a 3 kg viene eseguito utilizzando una procedura di valutazione rapida.

La procedura di valutazione rapida mira ad individuare, senza necessità di calcolo, la presenza di due condizioni di esposizione opposte:

- condizione accettabile, in cui non è stato identificato un rischio inaccettabile;
- condizione critica, in cui è stato identificato un rischio inaccettabile.

Quando una di queste condizioni è soddisfatta, non è necessario eseguire una valutazione più dettagliata del livello di esposizione. Invece, o non è necessario prendere in considerazione ulteriori modifiche (rischio accettabile, vedere tabella 1 e tabella 2) o le modifiche dovrebbero essere effettuate immediatamente (vedere allegato A per una guida) a causa della presenza di una condizione critica (vedere tabella 3). In entrambi i casi si deve fare riferimento anche alla tabella 4 per identificare la presenza di eventuali circostanze sfavorevoli dell'ambiente di lavoro o degli oggetti che possono aumentare il rischio del compito (fattori aggiuntivi).

[...]

Tabella 2 Trasporto Valutazione rapida Condizione accettabile Rev  1 0

Tabella 2 - Trasporto - Valutazione rapida - Condizione accettabile

[...]

3.3 FASE 5 Limite raccomandato per la massa cumulativa di trasporto in relazione ai modelli temporali, alla distanza e ad altri fattori

Per il trasporto nelle condizioni di riferimento indicate, i limiti raccomandati per la massa cumulativa considerando i diversi scenari di durata del trasporto sono indicati nella Tabella 5.

Tabella 5 Limiti raccomandati Rev  1 0

Tabella 5 - Limiti raccomandati nelle condizioni di riferimento di trasporto per la massa cumulativa in relazione alla durata del trasporto durante il turno (per la popolazione lavorativa in generale)

[...]

Allegato B - Determinazione della massa di riferimento

B.1 Determinazione della massa di riferimento (fase 1)

La fase 1 della determinazione dell'RML per la movimentazione manuale comporta un controllo iniziale della massa di un oggetto. Per determinare se la massa è pari o inferiore a un limite raccomandato per la popolazione in questione, il peso effettivo che è movimentato (o che si prevede di movimentare) può essere confrontato con una massa di riferimento, mref, per quella popolazione. La tabella B.1 fornisce le masse di riferimento prendendo in considerazione popolazioni differenti.

Tabella B 1 Determinazione della massa di riferimento

Tabella B.1 - Massa di riferimento, mref, per differenti popolazioni

[...]

Figura F 5 Il risultato delle semplificazioni adottate

Figura F.5 - Il risultato delle semplificazioni adottate: un massimo di 30 potenziali sottocompiti

[...]

Allegato E Modello semplificato per il calcolo di RML e LI

Allegato E Foglio di calcolo

[...] segue in allegato

Fonti
UNI ISO 11228-1:2022
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.11.2022 Aggiornati contenuti in lingua italiana UNI ISO 11228-1:2022 Certifico Srl
0.0 31.03.2022 -- Certifico Srl

Collegati

Porte antincendio: Quadro normativo

ID 6361 | | Visite: 164954 | Prevenzione Incendi

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   2024

Porte resistenti al fuoco: quadro normativo / Rev. 7.0 del 03 Giugno 2024

ID 6361 | Rev. 7.0 del 03.06.2024 / Documento completo allegato 2024

Quadro normativo delle porte resistenti al fuoco, legislazione, norme tecniche, regime omologativo VVF o marcatura ai sensi del CPR (DoP) Regolamento (UE) n.305/2011.

Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF

____

 La Rev. 7.0 del 03.06.2024 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Rif. Norme aggiornate:
-
UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI

- Elenco porte omologate - agg. al 28.02.2023 

La Rev. 6.0 del 29 Luglio 2022 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

La Rev. 5.0 del 5 Luglio 2022 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.
- Aggiornamento grafico
- Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
- Decreto 3 settembre 2021(Minicodice)
- Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020

La Rev. 4.0 dell'11 Agosto 2021 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Schemi e grafica
- Revisione normativa
____

La Rev. 3.0 del 12 Novembre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
____

La Rev. 2.0 del 26 Ottobre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- UNI EN 14351-2:2018
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali
____

La Rev. 1.0 del 27 Giugno aggiorna il Documento con:

- normativa sui requisiti di installazione D.Lgs. 81/2008 e  DM 10 Marzo 1998
- normativa per la dotazione di sistemi di apertura antipanico di cui alle: UNI EN 179 (maniglioni antipanico) e UNI EN 1125 (maniglie o piastre a spinta) 
____

In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista)

Excursus

Omologazioni porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
In allegato elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 gennaio 1999D.M. 20 aprile 2001 e del D.M. 21 Giugno 2004

Download elenco al 28.02.2023 (ultimo)

In vigore dal 1° marzo 2023 nuova modulistica prevenzione incendi- Segnalazione Certificata di Inizio Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco.

Vedi esempio Omologazione di porta antincendio 2 ante REI 120

Il regime omologativo delle porte antincendio terminerà con l'entrata in vigore della norma EN 16034:2014 armonizzata per il regolamento (UE) 305/2011 CPR che prevede la marcatura CE con termine ultimo 01.11.2019 dopo il periodo di coesistenza dal 01.11.2016.

L'obbligo della marcatura CE, ha sostituito il regime omologativo in Italia

Con la marcatura CE le porte tagliafuoco riportano una marcatura unitaria e valida per la libera circolazione in tutti gli stati membri dell'UE. 

Non possono essere posti ulteriori requisiti nazionali in relazione all’utilizzo delle porte in ambito edilizio, tuttavia il livello prestazionale (EI 30, 60, 90, 120) rimane di competenza dei singoli stati UE. 

Le norme di prova e di riferimento sono comuni per tutti, per cui una porta provata in uno stato deve avere lo stesso risultato se provata in un altro e pertanto devono corrispondere anche per le prestazioni di resistenza al fuoco. 

La norma EN 16034 (armonizzata) si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

E’ stata pubblicata a Novembre 2018 la norma di prodotto EN 14351-2:2018 per le porte interne, ma non è ancora armonizzata (pubblicazione in GU).

Sono marcabili CE da novembre 2016 solo le porte classificate come:

1) porte esterne pedonali conformi alla EN 14351-1 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
2) Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili conformi EN 13241 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
3) porte automatiche conformi alla EN 16361 - quando armonizzata CPR
4) porte interne conformi alla EN 14351-2 - quando armonizzata CPR

(*) La norma EN 16034:2014, per la prestazione di resistenza al fuoco di porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili, si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

Alla data notizia sono già marcabili CE 1), 2), per le altre resta al momento il regime omologativo VVF.

Per ottenere la marcatura i produttori dovranno sviluppare due azioni:

- eseguire le prove iniziali di tipo sui campioni rappresentativi della loro produzione presso un organismo notificato dalla Commissione Europea;
- predisporre ed applicare il controllo di produzione in fabbrica. Le due azioni predette comportano preventivamente:
- la preparazione della documentazione relativa ai prodotti da sottoporre a prova (un fascicolo tecnico descrittivo per ogni famiglia di prodotti);
- la redazione del manuale per il controllo della produzione. Il percorso che il produttore delle porte dovrà fare per ricevere l’autorizzazione a marchiare passa attraverso le norme sottostanti.

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo Fig 1

Fig. 1 - Procedura Marcatura CE / Regime omologativo VVF

 

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo Fig 2

Fig. 2 - Norme Marcatura CE RF (Resistenza al Fuoco) / Regime omologativo VVF
...

Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.
______

Sono state recentemente rappresentate a questa Direzione centrale alcune criticità interpretative in relazione alla definizione di porta per uso esterno contenuta nella lettera circolare indicata in oggetto.

Al riguardo, premesso che la circolare citata ha esclusivamente lo scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), e che la definizione ivi contenuta ha natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, il competente Ufficio della Direzione ha ritenuto opportuno interpellare il Comitato Tecnico TC/33 del CEN.

Ciò premesso, in base a quanto chiarito dal citato Comitato CEN in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 (la quale a sua volta richiama la terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con la EN 12519:2018), si comunica che una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta.

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 2

Fig. 3 - Schema Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
...

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 3

(1) Norme di prova: EN1634-1:2018 (Fuoco); EN1634-3:2005 (Fumo)
(2) La norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2016

Tabella 1. Termini di applicazione delle Norme europee ai fini della marcatura CE
...

REI significato

REI E’ un acronimo che serve ad indicare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo (componente o strutturale) e compare nell’Allegato A del D.M. del 30 Novembre 1983.

La resistenza al fuoco di un elemento di chiusura deve essere espressa come una funzione del tempo in minuti, durante il quale lo stesso conserva le proprietà di stabilità, tenuta ed isolamento termico.

Résistance - stabilità statica della struttura, che in caso di incendio non crolla.

E
ntretenir - tenuta, capacità di trattenere il fuoco di un elemento di chiusura.

I
solation - isolamento termico, capacità di mantenere la temperatura all’interno di un predeterminato campo.

Una porta tagliafuoco R.E.I. (Resistenza Ermeticità Isolamento) è una porta che, considerata la sua elevata resistenza al fuoco, ha la possibilità di isolare le fiamme in caso di incendio. Viene dunque usata come parte di un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione di fiamme o di fumo tra compartimenti e per assicurare un'uscita sicura da un edificio/struttura.

Le porte tagliafuoco non sono necessariamente immuni dalla combustione. È accettabile che porzioni della porta possano essere distrutte dalla combustione durante l'esposizione al fuoco fin tanto che la struttura rispetta i criteri di test a incendio attinenti ai limiti di temperatura. Questo in accordo con l'obbiettivo di una porta tagliafuoco di rallentare la propagazione del fuoco da un comparto ad un altro per un limitato periodo di tempo, durante il quale gli occupanti devono uscire dall'edificio e/o meccanismi antincendio automatici o manuali devono essere attivi per limitare la diffusione delle fiamme.

Tutti i componenti debbono aderire alle richieste della certificazione del prodotto. Molte porte tagliafuoco sono disegnate per essere tenute chiuse tutto il tempo. Alcune sono disegnate per essere aperte durante le normali circostanze, e chiuse automaticamente durante un incendio. Qualunque metodo sia in uso, il movimento della porta non dovrebbe mai essere bloccato da un chiudiporta o altro ostacolo. Il sigillo a intumescenza e antifumo deve essere verificato di routine e allo stesso modo la chiusura e il bloccaggio della porta. Alcune porte tagliafuoco sono tenute aperte con un elettromagnete, che può essere collegato ad un sistema di allarme antincendio. Se il sistema elettrico cade o se si attiva l'allarme antincendio, il blocco magnetico della porta viene disattivato e la porta si chiude automaticamente.

Le porte tagliafuoco certificate sono testate per fronteggiare un fuoco per un periodo specifico di tempo. Esistono porte tagliafuoco certificate REI per 30, 60, 90, 120 e 180 minuti. La certificazione si applica solo se tutte le parti dell'installazione sono correttamente installate nelle specifiche. Per esempio, il montaggio di un tipo sbagliato di vetri può ridurre fortemente il tempo di resistenza al fuoco della porta.
In particolare R.E.I. rappresenta la resistenza al fuoco o ignifugicità è la capacità di un elemento di mantenere per un tempo prefissato alcuni parametri in presenza di condizioni di incendio e temperatura elevata. I principali parametri per la valutazione della resistenza al fuoco sono:

- la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- l'ermeticità E: attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
- l'isolamento termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

In accordo con la norma attuale EN 13501, esistono anche altri parametri come il livello di radiazione (simbolo W), la resistenza all'impatto (M), l'auto-chiusura dell'elemento costruttivo in caso di incendio (C) ed altre. Mentre alcune di esse, alla stregua di R, E, ed I, sono fondamentalmente delle misure di tempo per i quali il criterio viene mantenuto (fra queste ricade W), altre sono valutate in vario modo e non necessariamente indicando il tempo di resistenza.

Specificamente le grandezze si combinano nel seguente modo:

con il simbolo REI (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo che conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas caldi, l'isolamento termico;

con il simbolo RE (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica e la tenuta alle fiamme e ai gas caldi;

con il simbolo R (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica.

Il numero n indica la classe di resistenza al fuoco.
Le classi di resistenza al fuoco sono:

10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

ed esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita; l'arrotondamento del tempo cui avviene il fallimento dei criteri citati sopra (R, E, I e, quando valutata e sempre in alternativa ad I, W) si fa per difetto.

Ad esempio, una parete di pannelli isolanti che mostri, durante un test di resistenza al fuoco, il fallimento del criterio isolamento al minuto 37, avrà I = 30. La combinazione dei fallimenti dei criteri citati sopra viene altresì arrotondata per difetto; nell'esempio citato prima, una parete che mostri E 65, I 37 e W 62 avrà classificazione E 60, EI 30, EW 60 (W non si valuta in contemporanea ad I ma sempre in alternativa). Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio R è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri E e I.

Per gli elementi portanti, la verifica di resistenza al fuoco viene eseguita controllando che la resistenza meccanica venga mantenuta per il tempo corrispondente alla classe di resistenza al fuoco della struttura con riferimento alla curva nominale d'incendio.

Come da D.M. 16/02/2007 i nuovi prodotti ed elementi da costruzione devono essere certificati secondo le regole che fanno capo alla norma EN 13501 e, più specificamente, alla EN 13501-1 per la reazione al fuoco e 13501-2 per la resistenza al fuoco.

Nuova terminologia di classificazione Porte

DECRETO 21 GIUGNO 2004

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
(G.U. n. 155 del 5-7-2004)

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Allegato B CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO

Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:

RE

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI1

15

20

30

45

60

90

120

180

240

REI

EI2

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

 

 

 

 

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2007 - Suppl. Ordinario n. 87)

A.4.6
Si applica a

Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura

Norme

EN 13501-2; EN 1634-1

Classificazione:

 

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EW

 

20

30

 

60

 

 

 

 

Annotazioni

La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso «1» o «2» per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1].

[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.

A.4.7
Si applica a

Porte a prova di fumo

Norme

EN 13501-2; EN 1634-3

Classificazione:

S200 o Sa a secondo delle condizioni di prova

 

L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotte soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1].

[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.

EN 16034:2014
Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo.

Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 1.11.2016
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.11.2019

 

Porte resistenti al fuoco 2021

Abbonati e Scarica tutto il Documento

Cronologia Legislazione

DECRETO 14 DICEMBRE 1993
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1993)

Il D.L. esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
Nel decreto viene citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento. Inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero: Garantire la conformità del prodotto; Emettere la “Dichiarazione di conformità” con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità: Applicare su ogni porta il “marchio di conformità” con l’indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell’atto di omologazione.

DECRETO 16 FEBBRAIO 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura". 
(GU n.65 del 19-03-1998 - Sp n. 47)

DM 10 MARZO 1998 abrogato dal DECRETO 3 SETTEMBRE 2021(Minicodice) dal 29 Ottobre 2022
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64).

DECRETO 27 GENNAIO 1999
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione. 
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 1999)

Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la “Classificazione” di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella norma UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell’omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.

DECRETO 28 FEBBRAIO 2000
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. 
(G.U. n. 55 del 7 marzo 2000)

Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizio niriportate nel seguente articolo 2, è consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il ûbenestare alla singola installazione con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare di tipo.

DECRETO 20 APRILE 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. 
(G.U n. 102 del 4/5/2001)

Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.

DECRETO 21 GIUGNO 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. 
(G.U. n. 155 del 5-7-2004 )

Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.

Art. 1 - Classificazione
...
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l´impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 3
1) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2) La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da: a) copia dell’atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3) L’installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4) L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 10
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... È inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE;
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.

DECRETO 3 NOVEMBRE 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n. 271 del 18 novembre 2004)

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n.74 del 29-03-2007 - SO n. 87)
...
Art. 3 comma 4 Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l’impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell’interno 21 giugno 2004 è consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa.

DECRETO 6 DICEMBRE 2011 
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)

Circolare Ministero dell’Interno 2 aprile 1991
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e da Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norme CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione»

Circolare ministero dell’Interno 5 ottobre 1992, n. 17
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9734/4101 del 12 giugno 1993
Certificazioni di resistenza al fuoco

Circolare Ministero dell’Interno 5 gennaio 1995, n. 1
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 6664/4101 del 22 novembre 1997
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». (GU Serie Generale n.65 del 19-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 47)

Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 17 novembre 2000
Sipari di sicurezza dei teatri

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/881 del 4 febbraio 2003
Porte resistenti al fuoco: procedure per il rilascio delle omologazioni

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/5381 del 2 luglio 2003
Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benestare alla singola installazione

Lettera Circolare MI Prot. n. P780 / 4122 sott. 55 del 17 Luglio 2003
Porte REI

Lettera circolare 720 del 29 Maggio 2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Circolare n. 4962 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Circolare n. 4963 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti.

Circolare n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi

Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.259 del 29.10.2021)

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.

Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019

recante "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi"

Come noto, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.

Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.

Norme armonizzate in vigore

Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:

- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione Regolamento (UE) 304/2011 CPR (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).

Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.

Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.

vedi altro o in allegato.

...

Norme tecniche in vigore

UNI 9723:1990 + Aggiornamenti

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione.

sostituita da (in vigore data news)

UNI EN 1634-1:2018 (non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

La norma stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:
- porte incernierate o su perni;
- porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
- porte a libro;
- porte basculanti;
- sistemi di chiusura avvolgibili;
- finestre apribili;
- cortine flessibili apribili.
La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1363-1:2020 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1363-1 (edizione luglio 2012). La norma specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2.

UNI EN 1363-2:2001 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1363-2 (edizione agosto 1999). La norma specifica le diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in circostanze particolari.

UNI ENV 1363-3:2000 (non armonizzata)
RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 02 agosto 2022

Prove di resistenza al fuoco - Verifica della prestazione del forno

La presente norma sperimentale è la versione ufficiale della norma europea sperimentale ENV 1363-3 (edizione dicembre 1998). La norma, sperimentale, descrive la procedura per la verifica delle caratteristiche termiche e di pressione dei forni per le prove di resistenza al fuoco degli elementi di compartimentazione.

UNI EN 1634-1:2018 (non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

UNI EN 1634-2:2009 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1634-2 (edizione novembre 2008). La norma specifica un metodo per definire l'influenza sulla prestazione al fuoco di componenti costruttivi destinati ad essere utilizzati nelle porte o nelle finestre apribili con cerniere o su perni (ad una o due ante), poste in posizione verticale, con prestazione di resistenza al fuoco nota, in conformità alla UNI EN 1634-1, minore o uguale a 240 min per l'integrità (e, quando pertinente, per l'isolamento). Essa si applica per la verifica dei componenti costruttivi da utilizzarsi nelle predette porte o finestre anche quando siano vetrate, con una struttura perimetrale di contenimento; non si applica alle predette porte e finestre quando vetrate senza una struttura perimetrale.

UNI EN 1634-3:2005
(non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1634-3 (edizione ottobre 2004) e tiene conto dell'errata corrige del maggio 2006 (AC:2006). La norma specifica un metodo per determinare le fuoriuscite di fumo caldo e freddo da un lato dell'assemblaggio di uno sportello all'altro in condizioni specifiche di prova.

UNI EN 13501-1:2019 (non armonizzata)
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13501-1:2007+A1 (edizione settembre 2009). La norma descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione.

UNI EN 13501-2:2016  (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 22 giugno 2023
Sostituita da: UNI EN 13501-2:2023
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa

UNI EN 13501-2:2023 (non armonizzata)
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione

La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.

UNI EN 13241:2016 (armonizzata)
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza, eccetto la caratteristica di resistenza al fuoco e di controllo di fumo, di porte, cancelli e barriere destinate all'installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l'accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte e cancelli industriali, commerciali e da garage sono trattate dalla EN 16034.

UNI EN 14351-1:2016 (armonizzata)

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali

La norma specifica le caratteristiche prestazionali delle finestre, delle porte esterne pedonali, dei serramenti doppi e serramenti accoppiati, eccetto le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte pedonali e finestre sono trattate dalla EN 16034.

UNI EN 14351-2:2018 (non armonizzata)

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali

La norma identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto salvo le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne pedonali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre apribili sono trattate nella EN 16034.
La norma si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.

UNI EN 15269-1:2020 (non armonizzata)

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-1 (edizione marzo 2010). La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3. La norma è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.Le regole per la valutazione del campo di applicazione diretta sono fornite nella UNI EN 1634-1 o UNI EN 1634-3 e sono basate sui risultati di una singola prova.

UNI EN 15269-2:2012 (non armonizzata)

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su cerniere o su perni

La norma tratta porte in acciaio con cerniere o su perni a singola e a doppia anta. 
Il documento specifica la metodologia per estendere l’applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-3:2012 (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 12 gennaio 2023
Sostituita da: UNI EN 15269-3:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-3 (edizione agosto 2012). La norma tratta porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni.

La norma prescrive una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1.
In seguito al completamento di appropriate prove, l'applicazione estesa può riguardare tutti o alcuni dei seguenti esempi:
- classificazione di tenuta;
- elementi vetrati, incluse finestrature e porte vetrate intelaiate;
- dispositivi di aerazione;
- pannelli laterali, traversa o sopraluce;
- accessori;
- finiture decorative;
- guarnizioni intumescenti, a tenuta fumo, aria o acustiche;
- costruzioni di supporto alternative.
L'effetto sulla classificazione "C" per le porte in seguito al processo di applicazione estesa non è considerato nella presente norma.

UNI EN 15269-3:2023 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

La norma prescrive una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-5:2016 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

La norma tratta le porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili.
La norma specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-7:2009 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 7: Resistenza al fuoco di porte scorrevoli in acciaio

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-7 (edizione novembre 2009). La norma tratta i seguenti tipi di porte in acciaio:
- porte scorrevoli orizzontalmente (ad anta singola e doppia);
- porte telescopiche (ad anta singola e doppia);
- porte scorrevoli verticalmente ad anta singola. Il documento specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti da prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-3.

UNI EN 15269-10:2011 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 10: Resistenza al fuoco di chiusure avvolgibili in acciaio.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15269-10 (edizione aprile 2011). La norma, da leggere unitamente alla UNI EN 15269-1, tratta i seguenti tipi di chiusure avvolgibili in acciaio: sistemi di chiusura termicamente isolati o non isolati, a funzionamento manuale o motorizzato. La norma definisce la metodologia per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco condotte secondo la UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-20:2020 (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 12 gennaio 2023
Sostituita da: UNI EN 15269-20:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con telaio in legno o metallico

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-20 (edizione settembre 2009). La norma tratta le porte in acciaio incernierate o su cardini, porte in legno incernierate o su cardini (comprese le porte in legno con finestrature) e le porte con finestrature incernierate o su cardini con telaio metallico, ad una o due ante. Il documento specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-3.

UNI EN 15269-20:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

La norma, che deve essere letta congiuntamente con la norma UNI EN 15269-1, riguarda porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e tende in tessuto di qualsiasi materiale.

UNI EN 16034:2014 (armonizzata)
Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16034 (edizione ottobre 2014). La norma identifica, indipendentemente dal materiale, i requisiti di sicurezza e prestazionali applicabili a tutti i prodotti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per l'impiego in compartimenti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga.

UNI EN 16361:2016 (non armonizzata)

Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova/valutazione/calcolo per porte pedonali motorizzate esterne ed interne, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata. Tali porte possono essere attivate in modo elettromeccanico, elettro-idraulico o pneumatico.
La norma si applica alle porte pedonali motorizzate di tipo scorrevole, girevoli, incluse le porte bilanciate e le porte a libro con anta o ante a movimento orizzontale.
La norma non si applica a:
- porte esterne pedonali secondo la UNI EN 14351-1;
- porte interne pedonali secondo il prEN 14351-2;
- caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo secondo il prEN 16034;
- porte di ascensori;
- porte di veicoli;
- porte utilizzate nei processi industriali;
- porte utilizzate in partizioni;
- porte fuori dalla portate delle persone (come i cancelletti di gru e carri ponte);
- tornelli;
- porte in corrispondenza di banchine metropolitane/ferrovie.

UNI 11473-1:2013 (non armonizzata)
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione

La norma descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il “progetto di prevenzione incendi approvato da VVF”. Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga.

UNI 11473-2:2014 (non armonizzata)

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione

La norma descrive i requisiti dell’organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo.

UNI 11473-3:2014 (non armonizzata)
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all’attività professionale dell'installatore e del manutentore di porte resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del fumo.

...
 
Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 4

Maniglioni antipanico: marcatura CE

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre di apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 179 (dispositivi per uscite di emergenza) o UNI EN 1125 (dispositivi per le uscite antipanico) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR.
...

Altre norme

UNI EN 179 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1125 Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1154 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1158 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova

EN 1906 Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1935 Accessori per serramenti – Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova

EN 12209 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova

EN 14637 Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte a tenuta di fumo - Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
7.0 03.06.2024 - Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
-
Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI

- Elenco porte omologate - agg. al 28.02.2023
Certifico Srl
6.0 29.07.2022 Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022 Certifico Srl
5.0 05.07.2022 - Aggiornamento grafico
- Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
- Decreto 3 settembre 2021(Minicodice)

- Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
Certifico Srl
4.0 11.08.2021 - Aggiornamento grafico
- Revisione normativa
Certifico Srl
3.0 12.11.2019 Circolare n. 16746 del 06/11/2019 Certifico Srl
2.0 26.10.2019 UNI EN 14351-2:2018 Certifico Srl
1.0 27.06.2018 - Normativa  Certifico Srl
0.0 16.06.2018 --- Certifico Srl

Collegati

Presse piegatrici idrauliche: Check list sulla norma EN 12622

ID 1050 | | Visite: 26895 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list Presse piegatrici idrauliche

ID 1050 | Rev. 2.0 Marzo 2017 | Documento in vigore

Documento puntuale sulla norma tecnica (armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE):

EN 12622:2014
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche

Utilizzabile per Verifiche di Conformità (stato di "Buona tecnica"):

1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008
2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE

Excursus
...

....

5.1.1.4.2 a) vedi Figura 2

L'altezza verticale minima effettiva della zona di rilevamento della barriera ottica è 800 mm?
- L'altezza del banco, a, è uguale o maggiore di 850 mm?
- Se l’altezza del banco è minore di 850 mm, la lunghezza della zona di rilevamento della barriera ottica è aumentata di conseguenza?
- La distanza di sovrapposizione verticale minima, b, tra il banco e il bordo inferiore della zona di rilevamento della barriera ottica è almeno 50 mm?
- L'altezza minima, c, del bordo superiore della barriera ottica è 1 600 mm sopra il piano di riferimento?
- La riduzione dell’'altezza minima c = 1 600 mm o dell'altezza minima della zona di rilevamento di 800 mm della barriera ottica è effettuata solo se la protezione aggiuntiva impedisce qualsiasi accesso alla zona pericolosa?
- La capacità di rilevamento degli oggetti da parte della barriera ottica è uguale o minore di 14 mm se non è utilizzata alcuna distanza aggiuntiva, C, per ottenere la distanza di sicurezza richiesta? (Appendice A)

La distanza di sicurezza minima, S, è calcolata in conformità alla formula contenuta nell’appendice A? mai minore di 100 mm?

Appendice A - Calcolo delle distanze di sicurezza

A.1
Davanti alla pressa, la distanza minima di sicurezza dalla zona di pericolo nella quale sono montati AOPD sotto forma di barriere ottiche verticali (vedere punto 5.1.1.4) deve essere stabilita secondo la formula seguente

S = ( K x t ) + C   (A.1)

dove:
è la distanza minima in mm, dalla zona pericolosa al punto, alla linea, al piano o alla zona di rilevamento, non minore di 100 mm con una capacità di rilevamento uguale o minore di 14 mm;
è un parametro in mm/s, derivato dai dati sulle velocità di avvicinamento del corpo o di parti del corpo;
è la prestazione di arresto generale del sistema (il tempo di risposta complessivo) in s;
è la distanza aggiuntiva in mm, basata sull'intrusione verso la zona pericolosa prima dell’azionamento del dispositivo di protezione.

Nel caso delle presse piegatrici:

t=t1+t2+t3+∆t

dove:

t1 è il tempo di arresto della pressa piegatrice (inclusi i tempi di risposta dei sistemi di comando idraulico e elettrico - vedere appendice B);
t2 è il tempo di risposta del sistema di protezione;
t3 è la somma di tutti gli altri tempi di risposta misurabili rimanenti; 
Δè l'incertezza.

A.2
Per determinare K, deve essere utilizzata una velocità di avvicinamento di 2 000 mm/s se la distanza minima è uguale o minore di 500 mm. Se la distanza minima è maggiore di 500 mm, può essere utilizzata una velocità di avvicinamento di 1 600 mm/s.

A.3
Nel calcolo della prestazione di arresto generale del sistema, devono essere tenute in considerazione le seguenti caratteristiche alle condizioni normali più severe:

a) la velocità della traversa nella corsa di chiusura che determina il tempo di arresto più lungo;
b) la temperatura che influenza le parti pertinenti del sistema;
c) la massa dell'utensile che determina il tempo di arresto più lungo;
d) la condizione di pressione che determina il tempo di arresto più lungo;
e) l'usura delle parti pertinenti della funzione di arresto.

A.4
Quando è possibile modificare la posizione dei dispositivi di protezione che sono collegati meccanicamente alla pressa piegatrice, per mantenere la distanza minima i dispositivi devono essere interbloccati o devono poter essere bloccati in posizione, in modo che possano essere mossi unicamente con l'ausilio di utensili o chiavi.

A.5
Per quanto concerne la capacità di rilevamento delle barriere ottiche di formato verticale, deve essere utilizzata almeno la distanza aggiuntiva C del prospetto A.1 quando si calcola la distanza minima S.

Prospetto A.1

Distanza aggiuntiva C
Capacità di rilevamento (mm) Distanza aggiuntiva C (mm) Avviamento del ciclo mediante barriera ottica
≤ 14
> 14 ≤ 20
> 20 ≤ 30
0
80
130
Permesso
> 30 ≤ 40
> 40
240
850
Non permesso

A.6
Per il tempo di risposta complessivo e la distanza di sicurezza associata in relazione alle barriere luminose di formato orizzontale, vedere il punto 5.1.1.4.2.

A.7
Per la capacità di rilevamento in relazione alle barriere ottiche di formato angolare, vedere il punto 5.1.1.4.2.



Figura 2

...

5.1.1.4.2 b) Vedi Figura 3
Le barriere ottiche di formato orizzontale sono configurate come illustrato in Figura 3, quando l'altezza del banco, a, è uguale o maggiore di 800 mm o maggiore di 1 200 mm?



Figura 3
...

Foto: Inanlar
Pag.: 58
Formato: docx

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Sicurezza

Matrice Revisioni
Rev. Data Oggetto Autore
Rev. 2.0 Marzo 2017 EN 12622:2014  Certifico Srl
Rev. 1.0 Settembre 2013 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.2.0_2017.docx
Certifico Srl - Rev. 2.0 2017
2053 kB 373
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.2.0_2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2017
676 kB 868
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.1.0_2013.docx
Certifico Srl - Rev.1.0 2013
2070 kB 107

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) / Quadro normativo

ID 17109 | | Visite: 53416 | Prevenzione Incendi

Commissione Vigilanza locali di pubblico spettacolo

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale / Quadro normativo Maggio 2024

ID 17109 | Update 27.05.2024 / Documenti allegati 

Allegati:
- Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF Ed. Maggio 2024
- Linee guida manifestazioni pubbliche Prefettura Ravenna 2022
- Note Operative Antincendio VVF PG 2019

Documento Quadro normativo sulle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale, con riferimenti anche a quanto previsto per assoggettabilità alla normativa antincendio. Documenti allegati.

Update Documentazione allegata 27.05.2024

Inserita Ed. Maggio 2024: Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 

- Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA.

Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Update Documentazione allegata 22.03.2024

Inserita Ed. Marzo 2024: Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 / Milleproroghe 2024

Art. 38-bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.”.

Vedi: Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

_________

Il Documento allegato VVF si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS).

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Allegato I D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 punto 65

CVLS Tabella Attivit  65

Per le altre attività a carattere fisso si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 DPR 151/2011:

- attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente,
- attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF,
- attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF.

Per quanto attiene il servizio di vigilanza antincendio deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996:

- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli  stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.
________

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (“Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento) con capienza fino a 5000 persone;
- locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino 1300 persone;
- luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Fig  1   La Commissione Comunale di Vigilanza e  nominata ogni tre anni dal sindaco competente

Fig. 1 - La Commissione Comunale di Vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all’aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

(!) In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

CVLS Figura 2 3

Fig. 2 e 3 - Limiti di competenza delle Commissioni di Vigilanza

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura e si occupa di esprimere un parere di fattibilità sui nuovi progetti o modifiche di locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi e verificare l’agibilità dei locali ristrutturati o di nuova costruzione.

Fig  1   Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  C P V L P S     organo nominato dalla Prefettura

Fig. 4 - Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CPVLPS) / Organo nominato Prefettura

I gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche presentano domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune.

La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune.

Fa parte della Commissione un ingegnere dipendente del Settore Tecnico regionale competente per territorio; la Commissione è nominata ogni tre anni dal Prefetto.

Le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo sono in relazione a:

- locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;

Documento completo in allegato

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev  4 0 2024

1. Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.

Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza.

La commissione è stata prevista per la prima volta dall’articolo 80 del Testo Unico della Legge di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e confermata dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (regolamento di esecuzione).

La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635):

- Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).

2. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha istituito, accanto alla Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di una Commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha competenza esclusiva nelle seguenti ipotesi:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che non comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Manifestazioni con presenza di un numero di persone inferiore a 200

L'art. 141 comma 2 del Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 222/2016 riporta;

“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”

Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4.

L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

Art. 18. (Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

Art. 25. (Art. 24 T. U. 1926).

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 68.  (Art. 67 T. U. 1926).

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si

possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69. (Art. 68 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del  giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le  attivita'  produttive o ufficio analogo.

Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. (1) (2)

(1) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". 

(2) La L. 15 dicembre 2011, n. 217, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-ter) che "La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis".

Legge 15 dicembre 2011 n. 217

6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983.

Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635

Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis. (introdotto da DPR 28 maggio 2001 n. 311 / ndr)

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. 

Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'. 


Fig  1   Commissione Provinciale Vigilanza  CPV    casi di verifica sempre prescritta

Fig. 5 - Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) / casi di verifica sempre prescritta
...

Commissione Comunale di vigilanza non istituita

Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S. le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635

Fig  4   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Artt 18 e 25 TULLPS

Fig. 6. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt.18 e 25 TULLPS)

Fig  5   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Art  68  69 e 80 TULLPS

Fig. 7. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt. 68, 69 e 80 TULLPS)
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 27.05.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Maggio 2024
Certifico Srl
3.0 22.03.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Marzo 2024
Certifico Srl
2.0 04.01.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Gennaio 2024
Certifico Srl
1.0 23.05.2023 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Aprile 2023
Certifico Srl
0.0 18.07.2022 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev. 4.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 4.0 2024
382 kB 50
Allegato riservato Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 05.2024.pdf
VVF Maggio 2024
744 kB 33
Allegato riservato Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev. 3.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 3.0 2024
363 kB 41
Allegato riservato Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF Marzo 2024.pdf
VVF Marzo 2024
672 kB 23
Allegato riservato Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev. 2.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2024
363 kB 66
Allegato riservato Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 2024.pdf
VVF 2024
672 kB 55
Allegato riservato Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev. 1.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2023
372 kB 99
Allegato riservato Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF Ed. 04.2023.pdf
VVF 2023
675 kB 71
Allegato riservato Note Operative Antincendio VVF PG 2019.pdf
VVF PG 2019
1603 kB 161
Allegato riservato Linee guida manifestazioni pubbliche - Prefettura Ravenna 2922.pdf
Prefettura Ravenna 2022
3750 kB 135
Allegato riservato Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF.pdf
VVF 2020
658 kB 97
Allegato riservato Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
361 kB 134

Malattie professionali: quadro normativo e procedure

ID 6066 | | Visite: 37614 | Documenti Riservati Sicurezza

Malattie professionali   Quadro normativo e procedure

Malattie professionali: quadro normativo e procedure / Aggiornamento Gennaio 2024

ID 6066 | Rev. 3.0 del 14.01.2024 / Documento completo allegato

In allegato Documento completo sulle malattie professionali, con FAQ, Quadro normativo, Decreto 10 Ottobre 2023 (Elenco Malattie professionali industria/agricoltura modifica Tab. 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965) e Decreto 15 novembre 2023 (Malattie professionali con obbligo di denuncia Art. 139 D.P.R. n. 1124 del 1965).

Rev. 3.0 del 14.01.2024

1. Aggiunto: Decreto 10 Ottobre 2023 (Elenco Malattie professionali industria/agricoltura con obbligo di assicurazione Artt. 3 e 211 D.P.R. n. 1124 del 1965)
2. Aggiunto: Decreto 15 novembre 2023 (Liste Malattie professionali con obbligo di denuncia Art. 139 D.P.R. n. 1124 del 1965)
3. Aggiornata ed integrata struttura Documento

Rev. 2.0 del 19.12.2022 

1. Aggiunta: Ordinanza CC n. n. 29611 dell'11 ottobre 2022

Depressione e ansia del lavoratore: sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro anche se non tabellate nel D.P.R. n. 1124 del 1965.

Rev. 1.0 del 01.12.2022 

1. Aggiornato ed integrato intero documento
2. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022
3. Altre Circolari
4. Inseriti riferimenti alle raccomandazioni europee: Raccomandazione 2003/670/CE abrogata dalla Raccomandazione (UE) 2022/2337, quest'ultima elenca le malattie professionali connesse con la professione esercitata (Allegato I) ed oggetto di possibile futuro inserimento (Allegato II)

Malattie professionali

[...]

Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC

(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**)
Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)

Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC
...

A. Tabella malattie professionali industria/agricoltura assicurazione obbligatoria

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023) con assicurazione obbligatoria

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. 

(GU n.270 del 18.11.2023)
_________

Art. 1. Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo
...

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

DPR 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 3

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. (1)

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Art. 211

L'assicurazione comprende, altresì le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
________

(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

B. Liste malattie professionali industria obbligo di denuncia MC

Decreto 15 novembre 2023 IN VIGORE

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

(GU n.10 del 13.01.2024)

Art. 1. Elenco delle malattie professionali

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo

D.P.R 1124/1965 

Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (ora in vigore Art. 41 D.Lgs 81/2008 / ndr), contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)(3)(4)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

(3) Visite mediche Art. 33 (DPR19 marzo 1956, n. 303) - non più in vigore

Nelle lavorazioni industriali che espongono a1l'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risulta no comunque nocive, indicate nella tabella, allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da, un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per con­statare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

(4) Vedi a seguire
Art. 41 D.Lgs 81/2008

Art. 40 D.Lgs 81/2008

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

Art. 41 D.Lgs 81/2008

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
______

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. 

...

Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024

Che cos'e' una malattia professionale

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:

- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
- ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
- ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.

La procedura amministrativa

In caso di malattia professionale, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della malattia stessa; il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni di tempo per la comunicazione all'Inail.

L'autorità di Pubblica Sicurezza deve comunicare al Pretore gli infortuni mortali e quelli che determinano una invalidità superiore ai 30 giorni. Il Pretore deve promuovere, nel più breve tempo possibile, l'inchiesta sul posto di lavoro per accertare le cause e le circostanze dell'avvenuto infortunio. Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le cure necessarie per riacquistare la capacità lavorativa.

Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni, è di 3 anni dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. 1124/65).

Gli enti assicuratori

L'assicurazione contro le malattie professionali è gestita dall'Inail - che comprende anche il  settore navigazione (ex-Ipsema)(1) - e dall'Enpaia.

L'Inail "Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantendo il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da malattie professionali causati dalla attività lavorativa. Presso l’Inail sono generalmente assicurati quasi tutti i lavoratori che prestano opera manuale, o anche di concetto, retribuita alle dipendenze altrui. Sono protetti anche i lavori per i servizi domestici e familiari, qualunque sia la durata delle prestazioni, e i lavori per i servizi di riassetto o pulizia di locali.

L’Inail - settore navigazione (ex - Ipsema2 ) assicura contro le malattie professionali il personale della navigazione marittima che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, è esposto a fattori di rischio di ordine tecnico – ambientale e professionale, connessi allo stile di vita che caratterizza la navigazione.

L’Enpaia “Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoli” è un ente di natura privata che gestisce in via esclusiva l’assicurazione contro le malattie professionali dei lavoratori dell’azienda agraria inquadrati in qualità di impiegati e dirigenti.  Gli operai fissi o avventizi addetti ad aziende agricoli o forestali, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende sono assicurati, infatti, presso l’Inail.

(1) L’Ipsema era l'"Istituto di Previdenza del settore marittimo" soppresso con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 ed attualmente incorporato nell’Inail.

Denuncia malattia professionale silicosi/asbestosi

Mod. 101 R.A.

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A.

Mod. 101 R.A. - Nav Settore navigazione

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A. - Nav

Mod. 01 Ret/Nav Estratto paga marittimi

Istruzioni per la compilazione del Mod. 01 Ret/Nav

Denuncia/segnalazione di malattia di probabile/possibile origine lavorativa (art. 139 T.U.)

Mod. 92 bis con legende e note

Denuncia di malattia professionale - Supporto al servizio online
...

Denuncia silicosi/asbestosi - supporto al servizio online
...

C. Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura con obbligo di assicurazione 2023 (Art. 3, 211 D.P.R 1124/1965)

Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura Decreto 10 ottobre 2023

Il Decreto 10 Ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, modifica ed integra la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Elenco Malattie professionali industria/agricoltura

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 4 DPR 1124/65

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 5 DPR 1124/65


D. Malattie professionali con obbligo di denuncia (Art. 139 D.P.R 1124/1965)

Elenco malattie professionali Decreto 15 novembre 2023

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf) Decreto 15 novembre 2023  Malattie professionali con obbligo di denuncia
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista II.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista I - malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista I.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista III - malattie la cui origine lavorativa é possibile
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 allegati I-II-III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Tutte le liste I + II + III

[...]

Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali

(GU L 309/12 del 30.11.2022)

La presente raccomandazione abroga la raccomandazione 2003/670/CE e tiene conto del parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ed inserisce la COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione alla Voce 408:

408 COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.

Il termine «assistenza sanitaria e sociale» dovrebbe essere inteso come riferito alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2. Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle che rientrano nella sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente. A tale riguardo, un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale. Ai sensi della nuova disposizione della raccomandazione è opportuno che gli Stati membri definiscano un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali. Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.

Allegati

Allegato I:
- elenco malattie descritte devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte, sono presenti 5 gruppi:
1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici
2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci
3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci
4. Malattie infettive e parassitarie
5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

Allegato II
- elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo
2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

Vedi:


Vedi Testo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

(GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario)

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -  DPR. 1124/1965. Proposta di lettura integrata

Vedi Testo
.
..
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 14.01.2024 1. Decreto 15 novembre 2023
2. Decreto 10 ottobre 2023
3. Aggiornata ed integrata struttura Documento
Certifico Srl
2.0 19.12.2022 Ordinanza CC n. n. 29611 dell'11 ottobre 2022 Certifico Srl
1.0 01.12.2022 1. Aggiornato intero Documento
2. Altri aggiornamenti in accordo:
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Raccomandazione (UE) 2022/2337
3. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022
4. Altre Circolari
Certifico Srl
0.0 02.05.2018 --- Certifico Srl

Collegati:

Parapetti permanenti | Requisiti dimensionali geometrici

ID 6708 | | Visite: 211864 | Documenti Riservati Sicurezza

Parapetti permanenti Requisiti dimensionali

Parapetti permanenti | Requisiti dimensionali geometrici / Rev. 1.0 Febb. 2024

ID 6708 | Update Rev. 1.0 del 28.02.2024 / Documento completo allegato

Il presente Documento illustra i requisiti dimensionali geometrici con brevi cenni di requisiti prestazionali dei "Parapetti permanenti", l'analisi è stata effettuata in quanto continua a mancare una regolamentazione chiara e concordante sui parapetti in ambito delle costruzioni.

Update Rev. 1.0 del 28.02.2024

- Inserito paragrafo 9 - “Adeguamento parapetti non conformi”;
- Inseriti link normativi;
- Aggiornato riferimento norma UNI EN 13374:2019.

Download Documento Preview

Indice documento

1. Premessa
2. NTC 2018
3. D.M. 236 del 14/06/1989
4. D.LGS. 81/2008
5. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
6. UNI 10809:1999
6.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
6.1.1 Altezza
6.1.2 Scalabilità
6.1.3 Inattraversabilità
6.1.4 Impugnabilità del corrimano
6.2 PRESTAZIONI MECCANICHE
6.2.1 Resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne piantone
6.2.2 Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti
6.2.3 Resistenza meccanica ai carichi dinamici
6.2.4 Resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli
6.3 SEQUENZA DELLLE PROVE
7. UNI EN ISO 14122-3:2016
7.1 Definizione parapetto
7.2 Requisiti specifici per i parapetti per piattaforme, corridoi di passaggio e piattaforme di riposo
7.3 Requisiti specifici per i parapetti e corrimano per scale
8. Es. Deroga Regolamento Edilizio
Conclusioni
9. Adeguamento parapetti non conformi
Fonti

Excursus

1. Premessa

Il presente Documento illustra i requisiti dimensionali geometrici dei "Parapetti permanenti" (sono esclusi i parapetti provvisori - Vedasi D.Lgs. 81/2008 Titolo IV cantieri), relazionando la legislazione con le norme tecniche, in ambienti abitativi e di lavoro:

- di Lavoro: (TUS D.Lgs. 81/2008) / Prodotto (Macchine Direttiva 2006/42/CE);
- abitativi: D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) / D.M. 236 del 14/06/1989 (prescrizioni barriere architettoniche edifici privati).

Il Presente Documento non va ad esaminare i requisiti costruttivi e prestazionali (solo brevi cenni) dei "Parapetti permanenti", ma solo i requisiti dimensionali geometrici essenziali, quali altezza, ecc.

Il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), è la legislazione di  riferimento delle costruzioni, ma non riporta prescrizioni per i parapetti, salvo il D.M. 236 del 14/06/1989, relativo alle prescrizioni tecniche per le barriere architettoniche degli edifici privati, continua a mancare una regolamentazione chiara concordante sui parapetti in ambito delle costruzioni.

Le norme tecniche danno indicazioni non cogenti, tuttavia, nel presente documento ci si soffermerà su quanto stabilito dalle norme UNI, ed in particolare dalla UNI 10809:1999 e della UNI EN ISO 14122-3:2016 (armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

Controllare eventuali deroghe di regolamenti locali dalla legislazione nazionale riportata.

Eventuali lavori sui parapetti e ringhiere (es adeguamento normativo) rientrano nel Glossario edilizia libera.

Il documento non analizza casi specifici/particolari per i quali si rimanda alla consultazione delle norme tecniche di riferimento.

2. Decreto 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni
(GU n. 42 del 20-2-2018 SO n. 8)


Le NTC 2018 non apportano cambiamenti per quanto riguarda i parapetti rispetto alle NTC 2008.

Unica risultanza riguarda la sezione 5.1.3.10 (Cap. 5 Ponti) - Azioni sui parapetti e urto di veicolo in svio

L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di 1,5 kN/m applicata al corrimano (Ponti)

3. D.M. 236 del 14/06/1989
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
(Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989 SO)

Il D.M. 236 del 14/06/1989, prevede che l’altezza del corrimano debba essere non inferiore ai 90 cm. e che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10″.


Art. 1 - Campo di Applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;

2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.8)

4.1.10 Scale Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.1.10)

Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali

8.0 Generalità

8.0.1 Modalità' di misura

Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.


8.1.10 Scale

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.



4. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
...
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.7 Scale

1.7.2
...
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
1.7.2.2. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
1.7.2.3. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 00

Figura 1 - Parapetto D.Lgs. 81/08

5. UNI 10805:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne-piantone

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati di colonne e colonne-piantone facenti parte di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.  La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10806:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti

La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie. Tale norma definisce il metodo di prova per la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, parapetti e balaustre prefabbricati aventi funzione di protezione dalle cadute

UNI 10807:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. Tale Norma definisce il metodo di prova per la determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, parapetti o balaustre prefabbricate, aventi funzione di protezione dalle cadute, utilizzando la prova del pendolo con dispositivo di massa pari a kg 50 ed altezza di caduta variabile in base alla destinazione d'uso. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10808:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.  La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10809:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.

La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di installazione.  Essa stabilisce inoltre la sequenza funzionale delle prove di caratterizzazione prestazionale.

UNI EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti.

La norma fornisce requisiti per scale non motorizzate, scale a castello e parapetti che fanno parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili dei mezzi fissi di accesso.

Da menzionare, non applicabile a parapetti permanenti, ma solo provvisori:

UNI EN 13374:2019
Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova

6. UNI 10809:1999

UNI 10809:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.

6.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

6.1.1 Altezza

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 01

Tabella 1 - Altezza minima di ringhiere, parapetti balaustre e corrimano
....

In particolare, nel caso di ringhiere, balaustre o parapetti realizzati a fasce orizzontali dovranno essere considerati i seguenti requisiti dimensionali:

- la fascia inferiore della ringhiera, parapetto o balaustra deve essere cieca e con la faccia interna avente profilo rettilineo e perpendicolare al piano terra;

- il bordo superiore della fascia inferiore deve essere ad almeno 500 mm dalla punta gradino per le ringhiere, e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti (figura 2);

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 02

Figura 2 - Scalabilità

- per un’altezza minima pari a 700 mm dalla punta gradino per le ringhiere e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti, le ulteriori fasce devono presentare luce libera tra loro non maggiore di 20 mm (figura 3).
...

6.1.3 Inattraversabilità

Ringhiere, balaustre o parapetti devono essere inattraversabili in qualsiasi punto da una sfera di 100 mm di diametro.
Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 03
Figura 4  Inattraversabilità
...

6.2 PRESTAZIONI MECCANICHE

6.2.1 Resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne piantone

Le colonne e colonne-piantone devono essere sottoposte alla prova definita nella norma UNI 10805.

Al termine della prova non si devono riscontrare rotture o degradi che possano compromettere la sicurezza dell’utente previsti per il prodotto in fase di progetto.

Sono ammesse deformazioni elastiche delle colonne o colonne-piantone, purchè l’elemento conico non oltrepassi il campione sottoposto a prova.
...

7. UNI EN ISO 14122-3:2016

UNI EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti.

La norma è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE, Vedi le Comunicazione norme armonizzate.
...

7.2 Requisiti specifici per i parapetti per piattaforme, corridoi di passaggio e piattaforme di riposo

a. quando l'altezza di un'eventuale caduta è maggiore di 500 mm è necessario installare un parapetto;

b. si deve installare un parapetto quando il dislivello tra una piattaforma e la struttura della macchina o la parete è maggiore di 180 mm oppure se la protezione della struttura non è equivalente ad un parapetto. Tuttavia si deve installare una tavola fermapiedi quando lo spazio tra la piattaforma e la struttura adiacente è maggiore di 20 mm;

c. l'altezza minima del parapetto deve essere di 1100 mm. L’altezza del corrimano deve essere ≤ 1100 mm. Il corrimano deve essere parallelo alla linea di camminamento;

d. il parapetto deve includere almeno un corrente intermedio o un'altra protezione equivalente. Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente intermedio come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi non deve essere maggiore di 500 mm;

e. quando si utilizzano montanti verticali invece di un corrente intermedio la distanza orizzontale libera tra i montanti deve essere al massimo di 180 mm;

f. una tavola fermapiedi con un’altezza minima di 100 mm deve essere installata al massimo a 12 mm dal piano di calpestio e dal bordo della piattaforma, così come per le piattaforme di riposo. L’eventuale spazio tra le tavole fermapiedi di parapetti adiacenti non deve essere maggiore di 20 mm;

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 04

Figura 7 - Parapetto senza arrotondamenti
...

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 06

Figura 9 - Parapetto con forma a “D”

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 07

Figura 10 - Esempio di parapetto per scale e continuazione con parapetto orizzontale
...

La UNI EN ISO 14122-3:2016 risulta essere la più stringente per l'altezza dei parapetti
...
 

8. Es. Deroga Regolamento Edilizio

Esempio di Regolamento edilizio comunale che deroga dalle disposizioni legislative nazionali:

Regolamento edilizio Città di Torino
...
Articolo 45 - Parapetti, ringhiere e frangivento
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.

2. Parapetti e ringhiere devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri.

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

4.Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi, con altezza superiore a 2/3 dell'altezza netta di piano e, comunque, non superiore a metri 2,50. Tali manufatti sono sempre consentiti con altezza massima di metri 2,20, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro.

Adeguamento parapetti non conformi

CASO 1 – Luogo di lavoro antecedente anno 1989

Nei luoghi di lavoro i cui parapetti permanenti risultino di altezza inferiore al metro è sempre obbligatorio adeguarli all’altezza minima stabilita dalla legge.  

CASO 2 - Edificio condominiale antecedente anno 1989

Nel caso di edificio condominiale i cui balconi e terrazzi abbiano un parapetto di altezza inferiore al metro, in quanto costruiti precedentemente al 1989, non sussiste alcun obbligo di adeguarsi all’altezza minima stabilita dalla legge.  

Nel caso in cui, vengano svolti lavori di ristrutturazione (cosiddetta “pesante), ovvero riguardanti il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio oppure l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi architettonici e impianti, l’adeguamento dei parapetti per finestre, balconi e terrazze è obbligatoria.

Nel caso di interventi manutenzione straordinaria, resta a discrezione del Condominio, la possibilità di decidere se intervenire o meno sui parapetti con adeguamento alla normativa vigente, o lasciarli nello stato risultante dal titolo edilizio originario.

...
segue

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.02.2024 - Inserito paragrafo 9 - Adeguamento parapetti
non conformi;

- Inseriti link normativi;
- Aggiornato riferimento norma UNI EN 13374:2019
Certifico Srl
0.0 29.08.2018 ---  Certifico Srl

Collegati

Valutazione dei rischi SSL diisocianati

ID 20809 | | Visite: 2483 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione dei rischi SSL diisocianati

Valutazione dei rischi SSL Diisocianati / Modello verbale formazione doc

ID 20809 | 19.12.2023 / In allegato documento completo e Modello verbale formazione

Documento illustrativo sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'impiego e all'esposizione a diisocianati per gli utilizzatori industriali e professionali. Si fornisce, inoltre in allegato, in formato .doc/pdf, un modello di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37227 D.Lgs. n. 81/2008.

I diisocianati sono impiegati per la realizzazione di poliuretani che ricorrono in beni di largo consumo che comprendono:

- prodotti vernicianti,
- adesivi,
- schiume flessibili e rigide,
- elastomeri.

L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è la presenza dei diisocianati, in particolare di diisocianato di toluene (TDI), di diisocianato di metilene difenile (MDI) e dell’esametilene diisocianato (HDI), che da sempre sono i più utilizzati. 

I poliuretani alla fine del ciclo di vita possono subire idrolisi e liberare le diammine aromatiche di cui è ben nota la tossicità.

I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).

La restrizione conferma un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Restrizione 74 REACH

74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata

vieta:

- l'IMMISSIONE sul mercato dal 24 febbraio 2022 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

oppure che:

- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione all’uso sicuro,
e che
- sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:

“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Regolamento (UE) 2020/1149

2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

- l’UTILIZZO a partire dal 24 agosto 2023 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure che:
- il Datore di Lavoro o il Lavoratore Autonomo garantiscano che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di- isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Regolamento (UE) 2020/1149


1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Soggetti obbligati e adempimenti

La Restrizione 74 mira ad evitare o ridurre la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, in grado di determinare asma professionale nei lavoratori, ed a conseguire un livello più elevato di controllo del rischio da parte dei datori di lavoro, fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare la Direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici, che in Italia è stata recepita nel Dlgs 81/2008 al Titolo IX e specificatamente per i diisocianati al Capo I.

La Restrizione 74 riguarda gli utilizzatori industriali e professionali che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, che vengono specificati come:

- i lavoratori dipendenti ed i loro equiparati
- i lavoratori autonomi
- gli incaricati della supervisione di tali compiti.

Schema 1 - Diisocianati: utilizzatori industriali e professionali

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Schema 1

Il divieto d’uso per i prodotti con diisocianati sopra lo 0,1 % in peso riguarda tutte le categorie di soggetti, salvo non risultino idoneamente formati.

a) Per i lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro deve provvedere, come stabilito dall’art. 37 del Dlgs 81/2008, alla formazione, con i programmi e le modalità stabiliti dalla restrizione.

b) Anche per i lavoratori autonomi in quanto utilizzatori a valle è necessario conseguire l’attestato di formazione per effetto della Restrizione REACH.

Per effetto congiunto dell’articolo 26 Dlgs 81/2008, per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ovvero nell’ambito dei DUVRI, potranno esibire l’attestazione abilitante all’impiego dei diisocianati, cui ci si può riferire in sintesi come PATENTINO DIISOCIANATI in analogia agli altri casi assimilabili, quali ad esempio la guida del carrello elevatore o l’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili.

c) Per la categoria dei “supervisori” è ragionevole fare riferimento ai Preposti secondo l’art. 19 Dlgs 81/2008, che, se correttamente formati, possono assolvere idoneamente alla loro funzione. Altre figure possono rientrare in questa categoria valutandone i compiti caso per caso, secondo gli organigrammi e l’organizzazione delle attività aziendali condotte.

[...]

Formazione per l’utilizzo di diisocianati

La Commissione ha ritenuto che per affrontare i rischi derivanti dall’impiego dei diisocianati superiori allo 0,1% in peso fosse necessario stabilire un requisito minimo per la formazione degli utilizzatori industriali e professionali, sempre fatti salvi siano disposti obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri.

E, quale garanzia della corretta ed efficace erogazione dei contenuti, la Commissione non solo ha definito i programmi per i discenti, articolandoli per livelli (generale, intermedio e avanzato) ma, al punto R.4, ha precisato che i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto (Tabella 1).

Nella Restrizione 74 sono definiti i programmi per i discenti, articolati per livelli:

- generale,
- intermedio e
- avanzato.

Inoltre, viene stabilito che, i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto.
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 1
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 2

Per tutti i tre livelli è necessario che gli utilizzatori acquisiscano la certificazione o prova documentale del completamento dell’avvenuta formazione con esito positivo e i corsi possono essere tenuti on- line.

La formazione è una pre-condizione per consentire l’impiego dei diisocianati e al paragrafo R.6 si precisa che dev’essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e che gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi R.4 ed R.5.

Quindi in base al D.Lgs 81/2008:

- il docente dovrà possedere le competenze professionali richieste dalla Restrizione e rispondere ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sanciti dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 recante i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- i corsi possono tenersi in modalità e-learning come previsto nell’ Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR per la formazione dei lavoratori, ex art. 37, c. 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, devono documentare il completamento con esito positivo della formazione, che dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Nulla è specificato riguardo alla durata minima dei corsi, sia in prima partecipazione che al rinnovo, tuttavia, anche in attesa di eventuali indicazioni cogenti, tenendo conto del numero e della complessità degli argomenti e che ci si rivolge a lavoratori già formati in materia di salute e sicurezza, è ragionevole ritenere che siano necessarie:

- da 2 a 3 ore per il livello generale
- 4 ore per il livello intermedio
- da 6 a 8 ore per il livello avanzato fermo restando che sia i contenuti e che la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dai lavoratori ed agli esiti della valutazione dei rischi compito o sito-specifici.

...

Modello di verbale di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37 e 227 D.Lgs. n. 81/2008

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Verbale

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Formazione generale sicurezza lavoratori

ID 14436 | | Visite: 16875 | Documenti Riservati Sicurezza

Formazione generale sicurezza lavoratori

Formazione generale sicurezza lavoratori / Ed. 3.0 del 12 Aprile 2023

ID 14436 | Rev. 3.0 del 12.04.2023 / Documento slides formazione generale in allegato

L'Ed. 3.0 del 12.04.2023 della presentazione pptx, è arricchita nella parte normativa e grafica. La presentazione è stata architettata per una più ampia platea di Utenti fruitori.

Dettaglio Ed. 3.0 del 12.04.2023:
- Aggiunta slide Formazione dei lavoratori - Art. 37 comma 2 TUS (slide nr. 44)
- Aggiornata slide Le figure della prevenzione - il Datore di Lavoro (slide nr. 56)
- Aggiornata slide Preposto Obblighi ed attribuzioni (slide nr. 62)
- Aggiornata slide Addetti alle emergenze (slide nr. 70)
- Aggiunte slides Rischio chimico (slides da nr. 88 a n. 94)

Documento composto da n.163 slides (pptx modificabile), strutturato in modo da risultare un utile strumento di formazione generale sulla sicurezza, i cui contenuti sono indicati nell'Accordo Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011, Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Struttura del documento (n.163 slides)

1. Evoluzione normativa in materia di sicurezza.
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione dei lavoratori
2. Organizzazione della sicurezza
3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
4. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. La valutazione del rischio e i documenti.
5. Gestione della prevenzione aziendale: la sorveglianza sanitaria.
6. Gestione delle emergenze
7. Gli organi di vigilanza

Formazione generale sicurezza lavoratori Rev. 3.0 2023 Preview

_______

Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza,
c
ontrollo e assistenza.

Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. 

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.

Contenuti:

Rischi infortuni,
Meccanici generali,
Elettrici generali,
Macchine,
Attrezzature,
Cadute dall’alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici,
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08.

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo.

Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.

I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
...

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione SpecifiCa di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte. Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore.

In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
______

Vedi Documento Codici ATECO e Livello di rischio

Codice ATECO e Livello di Rischio

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 12.04.2023 - Aggiunta slide Formazione dei lavoratori - Art. 37 comma 2 TUS (slide nr. 44)
- Aggiornata slide Le figure della prevenzione - il Datore di Lavoro (slide nr. 56)
- Aggiornata slide Preposto Obblighi ed attribuzioni (slide nr. 62)
- Aggiornata slide Addetti alle emergenze (slide nr. 70)
- Aggiunte slides Rischio chimico (slides da nr. 88 a n. 94)
Certifico Srl
2.0 07.09.2021 - Capitolo segnaletica Certifico Srl
1.0 03.09.2021 - Aggiornamento normativo
- Aggiornamento grafico
- Test e correttore
Certifico Srl
0.0 01.09.2021 --- Certifico Srl


Collegati

Legge del 19 gennaio 1955 n. 25

ID 22032 | | Visite: 105 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge del 19 gennaio 1955 n. 25

Disciplina dell'apprendistato

(GU n. 35 del 14.02.1955)

Provvedimento abrogato da:

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (GU n.236 del 10.10.2011)

Collegati

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati: EN 14470-1/2

ID 4401 | | Visite: 35807 | Documenti Riservati Sicurezza

Armadi di stoccaggio EN 14470 1 2

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati / Update Rev. 1.0 Marzo 2024

ID 4401 | Rev. 1.0 del 17.03.2024 / In allegato documento completo

Le norme di Prodotto EN 14470-1 e 2 dettano le caratteristiche di sicurezza antincendio per gli armadi destinati allo stoccaggio di liquidi e gas pressurizzati, tali armadi devono essere sottoposti a prova individuale secondo la EN 1363-1 (Prove di resistenza al fuoco).

Update Rev. 1.0 del 17.03.2024

- Aggiornata norma UNI EN 14470-1 edizione 2023
- Riorganizzazione documento
- Miglioramenti grafici

Lo scopo principale di un armadio di sicurezza è lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose (gas o liquidi), in caso di incendio, per un periodo di tempo definito. La temperatura interna dell’armadio durante il periodo di tempo definito non dovrà superare i 180 K (50 K in caso di gas) per evitare esplosioni, per garantire la fuga del personale e l’azione delle squadre antincendio e di soccorso.

Le caratteristiche tecniche che questi armadi devono possedere sono elencate nelle norme:

UNI EN 14470-1:2023
Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili. E' applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle. Questo documento non è applicabile a locali con chiusure in muratura o locali adibiti a magazzino. Questo documento non si applica a nessun supporto o meccanismo eccetto la base che è integrata con l'armadio di sicurezza antincendio.

I requisiti riguardano la costruzione di un armadio antincendio e la sua capacità di resistere alle condizioni di incendio all'esterno. E’ fornita una classificazione degli armadi in funzione del livello di resistenza al fuoco che forniscono.

Viene riportato un test di collaudo in base alla loro capacità di resistere alle condizioni del fuoco (Annex A). I test descritti in questo documento sono prove di collaudo.

Questo documento non differenzia fra i liquidi infiammabili, che potrebbero avere differenti proprietà fisiche. Viene richiamata l'attenzione alla legislazione nazionale che può essere applicata allo stoccaggio dei liquidi infiammabili.

Data entrata in vigore: 27 luglio 2023
Sostituisce: UNI EN 14470-1:2005
Recepisce: EN 14470-1:2023

Questo documento sostituisce la norma EN 14470-1:2004.

Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

a) Estensione del campo di applicazione da un volume interno non superiore a 1 m3 a non superiore a 2 m3;
b) Articolo 3 “Termini e definizioni” ampliato e chiarito;
c) Cancellazione della classificazione “Tipo 15”;
d) Chiarimenti nel paragrafo 5 "Costruzione" ad es. inclusa la descrizione di materiali e superfici, carichi di peso e aggiunta di aperture per tubi, manichette e cavi elettrici;
e) Estensione dell'articolo 7 “Informazioni da fornire”;
f) Estensione della clausola 8 “Marcatura ed etichettatura”;
g) Revisione dei dati relativi ai sensori di temperatura nell'Allegato A;
h) Allegato B ampliato e chiarito includendo una piccola prova al fuoco;
i) Aggiunta del nuovo Allegato C “Prove meccaniche e aerotecniche”.

UNI EN 14470-2:2007
Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14470-2 (edizione agosto 2006). La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

Data entrata in vigore: 11 gennaio 2007
Recepisce: EN 14470-2:2006

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili - EN 14470-1

UNI EN 14470-1:2023
Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

Estratto rielaborato - Traduzione IT non ufficiale

La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.

E' applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle.

Questo documento descrive i criteri di progettazione e di prova per gli armadi di sicurezza antincendio da utilizzare in locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in contenitori chiusi a temperatura ambiente normale.

Principalmente, questo documento copre i tre principali requisiti di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, che sono:

a)  minimizzare il rischio di incendio associato allo stoccaggio di sostanze infiammabili e proteggere il contenuto dell'armadio di sicurezza antincendio in caso di incendio per un periodo di tempo minimo noto (testato) (classificazione del fuoco);
b)  minimizzare la quantità di vapore immesso nell'ambiente di lavoro;
c) ritenzione di sversamenti accidentali all'interno dell'armadio di sicurezza antincendio.

[...]

Classificazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 1

Un armadio di sicurezza antincendio deve essere classificato come uno dei tipi indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 - Classificazione del tipo di armadio di sicurezza antincendio

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Tabella 1

Costruzione

Protezione antincendio

In caso di incendio, l'armadio di sicurezza antincendio deve garantire che, per almeno 30 minuti, il suo contenuto non contribuisca a ulteriori rischi o alla propagazione dell'incendio.

Porte

Le ante dell’armadio devono chiudersi completamente, in qualsiasi posizione esse si trovino (tempo di chiusura max. 20 secondi).

[...]

Ventilazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine2

Immagine 2 - Armadio di sicurezza - ventilazione

Gli armadi di sicurezza antincendio devono essere dotati di aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria, che consentano il collegamento dell'armadio a un sistema di estrazione dell'aria. Le aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere posizionate l'una rispetto all'altra in modo tale da mantenere una ventilazione uniforme dell'intero interno dell'armadio. Queste aperture dovrebbero chiudersi in caso di incendio

In un armadio di sicurezza antincendio collegato ad un sistema di ventilazione, con le porte chiuse, deve avvenire uno scambio d'aria ad una velocità pari ad almeno 10 volte la capacità volumetrica oraria dell'armadio vuoto. La pressione differenziale nel punto di connessione al sistema di ventilazione non deve superare 150 Pa rispetto alla pressione ambiente. La bassa pressione che il sistema di ventilazione provoca all'interno dell'armadio non deve compromettere in modo significativo l'apertura delle ante. La ventilazione deve essere efficace immediatamente sopra il ripiano inferiore dell'armadio.

Ripiani di stoccaggio

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 3

Immagine 3 - Ripiani

I ripiani di stoccaggio e i relativi fissaggi dovranno essere di materiale non assorbente e dovranno sostenere il carico specificato nelle informazioni per l'utilizzator. I ripiani di stoccaggio non devono ostacolare la chiusura automatica delle porte. Questo dovrà essere testato mediante un test funzionale. I ripiani estraibili non devono provocare il ribaltamento dell'armadio, nemmeno a pieno carico.

NOTA Per una migliore ventilazione possono essere utili ripiani di stoccaggio forati o griglie come ripiani di stoccaggio.

Il livello più alto di stoccaggio non deve essere più alto di 1,75 m dal pavimento.

Vasca di contenimento sversamenti

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 4

Immagine 4 - Bacino di contenimento

Il bacino di contenimento deve avere una capacità minima pari al 10% del volume di tutti i contenitori conservati nell'armadio, o almeno al 110% del volume del contenitore singolo più grande, a seconda di quale sia maggiore. Tutti i versamenti o la condensa fino a questo volume devono essere trattenuti.

Negli armadi multiripiano, il pozzetto di contenimento delle fuoriuscite più basso dovrà trovarsi al di sotto del ripiano di stoccaggio più basso.

Nel caso in cui il bacino di contenimento della fuoriuscita costituisca allo stesso tempo il livello di stoccaggio più basso, deve essere progettato in modo tale da soddisfare i requisiti relativi alla capacità minima di raccolta anche quando questo livello di stoccaggio è a pieno carico.

Il pozzetto deve svolgere la sua funzione a 220°C durante l'intero periodo della sua classificazione di tipo secondo la tabella 1. Ciò deve essere confermato dalla dichiarazione del produttore.

Si dovrebbe prestare attenzione alle normative nazionali, poiché queste potrebbero richiedere capacità di raccolta più elevate rispetto a quelle sopra menzionate, ad es. per ragioni di tutela ambientale.

[...]

Etichettatura 

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 5

Immagine 5 - Etichettatura

Sulla parte anteriore dell'armadio di sicurezza antincendio devono essere apposte le seguenti iscrizioni:

a) avviso che le porte devono rimanere chiuse quando non vengono utilizzate;
b) avviso che è consigliabile il collegamento ad un sistema di ventilazione;
c) i pittogramma W021 e P003 secondo la EN ISO 7010;

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Etichettatura   Pittogrammi

d) tipo 30, 60 o 90 secondo la Tabella 1;
e) nome e/o marchio del produttore;
f) numero del modello e anno di produzione;
g) volume massimo di un singolo contenitore da riporre nell'armadio e capacità massima totale di tutti i contenitori;
h) la capacità di carico massima in kg:
- di ciascun ripiano di stoccaggio;
- dell'intero armadio;
i) il produttore deve indicare la conformità dell'armadio al presente documento mediante la dicitura “EN 14470-1”.

[...]

Armadi stoccaggio gas pressurizzati - EN 14470-2

UNI EN 14470-2:2007
Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato 

La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

La norma si applica solo ad armadi con un volume interno adatto ad immagazzinare contenitori di gas in pressione con un volume totale che non superi i 220 l. Ad esempio posso immagazzinare 4 bombole da 50 l oppure 3 bombole da 70 l.

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 6

Immagine 6 - Armadi stoccaggio gas pressurizzati

Classificazione

Tabella 2 - Classificazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Tabella 2

[...]

Caratteristiche costruttive

a) Protezione contro l’incendio

In caso di incendio l'armadio deve garantire che, per almeno 15 minuti, il suo contenuto non contribuisca alla propagazione del fuoco.

b) Ventilazione

Gli armadi devono disporre di aperture per l’ingresso e l’uscita dell’aria, tali da rendere possibile il collegamento ad un sistema di estrazione dell’aria.

Negli armadi ventilati, il ricambio dell’aria, con le porte chiuse e bloccate, deve essere:

- almeno 10 volte il volume d’aria dell’armadio per ora, quando si usano sostanza infiammabili;
- almeno 120 volte il volume d’aria dell’armadio per ora, quando si usano gas tossici.

La ventilazione deve essere in funzione in modo permanente e sfociare all'aperto, in un punto non a rischio. La caduta di pressione dell’armadio non deve superare 150 Pa.

In caso di incendio le bocchette per l’ingresso e l’estrazione dell’aria si devono chiudere immediatamente.

c) Bloccaggio bombole

All’interno dell’armadio deve essere presente un sistema che impedisca la caduta delle bombole.

d) Inserimento ed estrazione delle bombole

L’armadio deve permettere l’inserimento e l’estrazione delle bombole con il minimo sforzo manuale.

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Elaborazione copia/stampa autorizzata Abbonati su PDF allegato

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.03.2024 - Aggiornata norma UNI EN 14470-1:2023
- Riorganizzazione documento
- Miglioramenti grafici
Certifico Srl
0.0 Luglio 2017 --  Certifico Srl

Collegati

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881

ID 22024 | | Visite: 138 | Decreti Sicurezza lavoro

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881

Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi

(GU n.12 del 15.01.1921)

Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (in G.U. 12/06/1924, n. 138). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)

Abrogato da:

Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 (GU n.147 del 25.06.2008 - S.O. n. 152)

Collegati

D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222

ID 22020 | | Visite: 92 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(GU n.193 del 21.08.2003)

Abrogato da:

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180)

Collegati


Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all’alimentazione

ID 22006 | | Visite: 107 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all alimentazione

Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione

ID 22006 | 06.06.2024 / In allegato

Il fact sheet rappresenta un focus conoscitivo sui cicli produttivi connessi all’allevamento e alla trasformazione di insetti edibili e i conseguenti rischi, soprattutto di natura biologica, a cui sono esposti i lavoratori del comparto.

L’allevamento e la trasformazione di insetti edibili rappresentano un’attività in rapida espansione, finalizzata alla produzione di proteine animali alternative e sostenibili, destinate all’alimentazione umana e animale.

Benché innovativo e caratterizzato da una varietà di cicli produttivi, a seconda di quali specie di insetti vengano allevate e/o trasformate, il settore è ancora poco indagato sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, con particolare attenzione agli agenti di natura biologica.

Tra questi rischi, come documentato dalla letteratura scientifica, va tenuto in particolare considerazione il potenziale allergenico delle proteine di insetto, che rappresentano il prodotto finale dell’attività.

...

Fonte: INAIL

Impianti termici: Legislazione di riferimento e sintesi degli obblighi

ID 534 | | Visite: 81096 | Documenti Riservati Sicurezza

Impianti termici Legislazione di riferimento e sintesi degli obblighi

Impianti termici: Legislazione di riferimento e sintesi degli obblighi / Update Rev. 4.0 Aprile 2024

ID 534 | Rev. 4.0 del 21 Aprile 2024 / Documento e raccolta completa in allegato

Documento e Raccolta legislazione Rev. 4.0 Aprile 2024 aggiornata per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, in rosso le revisioni/integrazioni precedente.

01. Focus Impianti termici Rev. Aprile 2024
02. DPR 26 agosto 1993 n. 412 Testo consolidato 2022
03. Tabella gradi giorno comuni italiani raggruppati per provincia DPR 412/1993
04. DPR 16 aprile 2013 n. 74 Consolidato 2022
05. D.M. 10 febbraio 2014
06. D.Lgs. 56/2010
07. D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 Consolidato 2022
08. D.Lgs. 192 2005 Efficienza energetica edilizia - Consolidato 2020
09. D.Lgs. 311/2006
10. D.M. 17/03/03
11. D.M. 22/11/2012
12. D.M. 26/6/09
13. D.M. 37/08 Testo consolidato 2022
14. D.P.R. 59/2009
15. D.P.R. 551/1999
16. Direttiva 2002/91/CE
17. Direttiva 2006/32/CE
18. Legge 39/2002
19. Legge 10/91 Testo consolidato 2020
20. Legge 90/2013
21. Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici vengono regolamentati da una vasta serie di leggi e direttive che dal 1976 modificano ed integrano le prime regole stabilite dal legislatore.

Impianto termico

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Art. 2. Comma 1. l-tricies)

"impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; (N)

(N)

Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (in G.U. 10/06/2020, n.146) ha disposto con l'art. 3, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera l-tricies.

All'interno della legislazione citata compare la figura molto importante del Terzo Responsabile (DPR 412/93).

In effetti, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono generalmente affidate al proprietario (privato, amministratore, azienda, ecc.); nel caso in cui però il proprietario non se la senta di gestire l’ impianto può affidarne la manutenzione e conduzione ad un Terzo Responsabile.

Il Terzo Responsabile deve avere determinati requisiti stabiliti dalla D.M. 37/08 e risponde civilmente e penalmente di una eventuale cattiva conduzione secondo quanto previsto dai decreti attuati della legge 10/1991 (DPR 412/1993 e DPR 551/1999) e s.m.i..

Terzo responsabile

D.P.R. 412/1993

Art.1 comma 1 lett. o) - Definizioni

Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.



D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico edilizia | Consolidato 2020

Matrici revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 Aprile 2024 Aggiornamento normativo
Aggiornamento grafico
Certifico Srl 
3.0 Ottobre 2018 Normativo Certifico Srl
2.0 Luglio 2017 Update normativa Certifico Srl
1.0 Ottobre 2012 --- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Impianti

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Focus tecnico - Impianti termici Rev. 4.0 Aprile 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 4.0 2024
34485 kB 243
Allegato riservato Impianti termici Gestione e manutenzione Rev.03 Ottobre 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.3 2018
28914 kB 536
Allegato riservato Focus Tecnico - Impianti termici Rev.02 19.07.2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 02 2017
9391 kB 405
Allegato riservato Focus Tecnico - Impianti termici Rev.01 23.10.2012.pdf
Certifico Srl - Rev. 01 2012
7282 kB 283

Lista di conformità INL / Note

ID 21814 | | Visite: 1065 | News Sicurezza

Lista di conformit  INL Note

Lista di conformità INL / Note

ID 21814 | 07.05.2024 / In allegato

L’art. 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, dai commi 7 a 9, istituisce e disciplina la c.d. “Lista di conformità INL”.

Al datore di lavoro, che risulti regolare in caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL rilascia, previo consenso del DL, l’iscrizione in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente dal sito dell’INL) al fine di attestare la mancanza di violazioni o irregolarità.

L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Gli effetti derivanti da tale attestazione hanno una durata di 12 mesi dalla data di iscrizione e, durante la perduranza della stessa, i datori di lavoro virtuosi non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell’INL ( con riferimento esclusivo alle materie oggetto degli accertamenti effettuati e che hanno dato luogo all’iscrizione della Lista di conformità). Viene fatta salva comunque, la possibilità, di effettuare ispezioni in caso di eventuali richieste di intervento nonché di indagini disposte dalla Procura della Repubblica.

L’iscrizione alla Lista di conformità può sempre essere revocata, tramite cancellazione, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro dovesse accertare violazioni o irregolarità attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

Immagine - Lista di conformità INL

Lista di conformit  INL   Note   Immagine

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

...

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Lista di conformità INL Note - Rev. 0.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
142 kB 229

D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

ID 21678 | | Visite: 1413 | Documenti Riservati Sicurezza

D Lgs  n  29 2024  salute sul lavoro persone aqnziane

D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

ID 21678 | 12.04.2024 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n.65 del 18.03.2024, il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 2 Comma 1 lett. a) Definizioni e disposizioni di coordinamento

a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;

L’art. 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 contiene le misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 5 Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

Spetta al datore di lavoro, che deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi e controllo sanitario (D.Lgs. 81/2008), l’obbligo di assicurare la promozione della salute, l’educazione preventiva e il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo per gli anziani, tenendo conto del modello di promozione della salute nei luoghi di lavoro, noto come Workplace Health Promotion (WHP) e raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP).

Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per supportare gli anziani nel realizzare le loro attività lavorative, anche in parte, in modalità agile, rispettando i CCNL di settore in vigore.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 28 comma1 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

Pertanto, con riferimento all'età dei lavoratori, i datori di lavoro hanno il preciso obbligo di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il medico competente ha un ruolo importante, poiché collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi dovrà analizzare le specificità connesse con le differenti età dei lavoratori, indicando le misure di sicurezza (soprattutto di tipo organizzativo), che il datore di lavoro intende adottare per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’inclusione di tutti i lavoratori, con l’attivazione di processi e interventi volti a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane.

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato D.Lgs. n. 29 2024 salute sul lavoro persone anziane Note Rev. 0.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
265 kB 332

TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico

ID 476 | | Visite: 57031 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione rischio elettrico Rev  3 0

TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico

ID 476 | Rev. 3.0 del 03.05.2021 / In allegato modello documento di valutazione

Disponibile al download la Rev. 3.0 con esempio pratico applicativo.

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile, piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio. 

Il modello allegato è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 81/08
D.M. 37/2008
D.P.R. 462/01
CEI 11-27

Update del 03.05.2021:

- aggiornato Modello con esempio applicativo.

Il modello risulta essere così strutturato:

Indice

0. Premessa.
1. Riferimenti normativi
2. Dati azienda
2.1 Attività aziendale
3. Figure sicurezza
4. Descrizione mansioni
5. Definizione aree omogenee rischio elettrico
6. Metodo per la stima del rischio
7. Check-List verifica preliminare conformità impianti elettrici
8. Schede di valutazione del rischio
8.1 Scheda di valutazione del rischio / Esempio
9. Conclusioni

Estratto

0. Premessa

Il documento illustra, una modalità di Valutazione del rischio elettrico sul luogo di lavoro. In particolare, è espressa una Check list su quanto riportato dalle norme di legge (valutazione preliminare)(1).

Per il tipo di rischio, la Valutazione dovrà essere integrata da quanto riportato nelle norme tecniche CEI applicabili (cap. 8), in forma puntuale ed eventualmente matriciale sul rischio residuo (2):

Valutazione del rischio elettrico Fig  1

Fig. 1 – Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro

Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee.

Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile, piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio.

Eventuali non conformità sulla Valutazione preliminare check list sono trattate in apposita Scheda di Valutazione sulla norma tecnica.

Indicazioni sul rischio residuo possono essere riportate sul Piano di miglioramento (vedi Esempio 8.1).

Si riportano le definizioni della CEI 11-27 (relativa ad impianti elettrici, ma espandibile a macchine, apparecchiature, ecc):

CEI 11-27

3.1.4 Pericolo elettrico

Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.

3.1.5 Rischio elettrico

Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico. 

3.1.6 Infortunio elettrico 

Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.

Ruolo fondamentale per la Valutazione del rischio elettrico rivestono le norme tecniche CEI, infatti, si riporta la Legge 1° marzo 1968 n. 186 sulla regola dell’arte (Fig. 2) (ambito popolazione e lavoratori / tutto)

Legge 1° marzo 1968 n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

(GU n.77 del 23-03-1968)
______

Art. 1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

Schematicamente:

Valutazione del rischio elettrico Fig  2

Fig. 2 – Schema regola dell’arte (ambito popolazione e lavoratori – tutto)

L’art. 80, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”.

Art. 80, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

[...]

5. Definizione aree omogenee rischio elettrico

Ai fini della valutazione le aree aziendali sono state divise per aree omogenee per il rischio elettrico:

Capitolo 5

È necessario sottolineare che le aree omogenee di rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte o che verranno svolte al loro interno, pertanto, come previsto dall’art. 29, D.Lgs. 81/08, a ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo sarà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.

6. Matrice per la stima del rischio elettrico

Per la Valutazione del rischio elettrico (sul rischio residuo) è possibile adottare una matrice di stima del rischio, ad esempio:

Matrice per la stima del rischio

Rischio molto Basso (RMB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio basso (RB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio medio (RM) = accettabile, verifica implementazione ulteriori misure per la riduzione del rischio
Rischio alto (RA) = non accettabile, necessarie misure per la riduzione del rischio
Rischio molto alto (RMA) = non accettabile, necessarie misure urgenti per la riduzione del rischio

Fig. 3 - Matrice per la stima del rischio residuo (matrice da BS 18004)*

(*) Norma ritirata senza sostituzione, matrice utilizzabile.

[...]

checklist

[...]

8. Schede di valutazione del rischio elettrico

Per la Valutazione del rischio elettrico sul rispetto delle norme CEI non è possibile adottare una matrice di stima del rischio in quanto la Valutazione dovrà rispondere a Presenza o meno (SI/NO), possibile una stima matriciale solo sul rischio residuo:

(da integrare secondo quanto riportato dalle norme tecniche CEI pertinenti)

Valutazione rischio elettrico   Fig  3

(1) Rischio residuo finale dopo l’attuazione delle misure (2) (3)
(4) Indicazione livello di rischio residuo ed ulteriori misure aggiuntive (in verde). Possono, altresì, essere inserite nel Piano di miglioramento.

[...] Segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08 
D.M. 37/08
D.P.R. 462/01 
CEI 11-27
D.P.R. 380/2001

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 03.05.2021 Aggiornato Modello con esempio applicativo Certifico Srl
2.0 01.05.2021 Aggiornato criterio valutazione del rischio
Aggiornati riferimenti normativi
Certifico Srl
1.0 30.09.2014 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Sicurezza

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico Rev. 3.0 2021.docx
[Certifico S.r.l. Rev. 3.0 2021
386 kB 1234
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico Rev. 2.0 2021.docx
Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2021
377 kB 165
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico.doc
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2014
1689 kB 832

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

ID 21988 | | Visite: 201 | Prevenzione Incendi

Decreto 2 aprile 2024 n  72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

ID 21988 | 03.06.2024

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.128 del 03.06.2024)

_________

Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217

Art. 33 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 34 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
__________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 50 Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)

__________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 52 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco

1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
_________

Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
nascondi

Collegati

Bando Isi 2023

ID 21021 | | Visite: 1324 | News Sicurezza

Bando Isi 2023

Bando Isi 2023 / Pubblicata Tabella Temporale

ID 21021 | Update news 03.06.2024

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2023.

Update news 03.06.2024

Pubblicato il documento “Tabella temporale” in cui sono elencate le date corrispondenti alle singole azioni da eseguire per la partecipazione allo sportello informatico.

Le imprese che hanno salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono, secondo la tempistica prevista nella Tabella temporale, registrarsi al portale partecipante per accedere allo sportello informatico.

Si suggerisce di completare la fase registrazione qualche giorno prima dell’apertura dello sportello informatico al fine di prevenire eventuali problemi che si potrebbero verificare con la fase di invio della domanda.

Entro il 5 giugno 2024 sono comunicate le informazioni relative allo sportello informatico.

Update news 23.04.2024

15 aprile 2024: Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 

Dal 15 aprile è aperta la procedura per compilare e registrare la domanda di partecipazione al Bando Isi 2023: le aziende hanno tempo fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2024.

FAQ
Faq carattere generale ISI 2023
Allegato 1.1 - Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici
Allegato 1.2 - Progetti adozione di modelli organizzativi/responsabilità sociale
Allegato 2 - Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici
Allegato 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Allegato 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Allegato 5 - Progetti per micro e piccole imprese produzione agricola primaria

L'Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore.

Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:

- risorse economiche
- requisiti soggettivi
- articolazione degli assi di finanziamento
- interventi prevenzionali ammessi
- innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2023, entro il 21 febbraio 2024.

Avviso pubblico Isi 2023:

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti:

L’iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);

​- agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento:

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti:

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2023 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.

Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziate risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda (cfr. artt. 4 “Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione” e 14 “Ammissione delle domande agli elenchi cronologici”, Avviso pubblico ISI 2023). Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day - NCD).

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2023.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

Chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Allegato CalendarioScadenze Isi 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2024 ore 18:00
Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day 16 maggio 2024  
Pubblicazione tabella temporale 30 maggio 2024 
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico 3 giugno 2024
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) in  aggiornamento
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi

Il 30 maggio 2024 è aggiornato il calendario scadenze.

Manuali e regole tecniche

Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico

Intermediari ISI

Per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento Isi, si è provveduto all’adeguamento del sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.

L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento Isi.

...

Fonte: INAIL

Collegati

Malprof | Le malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio

ID 21984 | | Visite: 329 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Le malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio

Malprof | Le malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio

ID 21984 | 03.06.2024 / In allegato

I dati Malprof presentati in questa scheda mostrano che, nel commercio al dettaglio, tra le donne le patologie professionali riguardano principalmente i disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono principalmente commessa al dettaglio e cassiera.

Tra gli uomini si evidenziano principalmente patologie della colonna vertebrale (ernie, disturbi dei dischi intervertebrali) legate alla movimentazione manuale dei carichi e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono quelle di addetti allo spostamento e consegna merci.

Anche i disturbi dell’adattamento emergono come patologia strettamente correlata al settore e tra le donne questo dato è più rilevante.

INAIL - 2024

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Le malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio.pdf
INAIL 2024
1229 kB 45

Vademecum Primo Soccorso

ID 4116 | | Visite: 88031 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum Primo Soccorso

Vademecum Primo Soccorso D.Lgs 81/08 | D.M. 388/03 / Update Rev. 1.0 2024

ID 4116 | Update Rev. 1.0 del 03.01.2024 / In allegato documento completo

Organizzare il Servizio in Azienda

Il Documento, illustra l'applicazione della Normativa del Primo Soccorso sul lavoro, ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08, che ne istituisce il l'Obbligo in relazione alla "natura della attività e delle dimensioni dell'azienda". Il  Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) è lo strumento normativo per l'attivazione del servizio di "Primo Soccorso", che indirizza: 


- le caratteristiche minime delle attrezzature di PS;
- i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In appendice due esempi di Organizzazione del Servizio di Primo Soccorso: Esempio A: azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti; Esempio B: azienda settore chimico, 25 dipendenti

Il Primo Soccorso di cui al D.Lgs. 81/2008 rappresenta la prima assistenza che viene data alla vittima di un infortunio o di un malore sul lavoro, in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte di personale qualificato e dotato di mezzi idonei, che dovrà essere tempestivamente chiamato ad accorrere sul posto nel più breve tempo possibile.

Update Rev. 1.0 del 03 gennaio 2024
Modificati paragrafi:
- 3. Obblighi generali [Modifica art. 45 TUS - Legge 30 dicembre 2023 n. 214]
- 6. Sanzioni [Modifica sanzioni - DD n. 111 del 20 settembre 2023]
Aggiunti link riferimenti normativi / link www.tussl.it
Miglioramenti grafici

Indice
1. Premessa
2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003
2.1 Comunicazione DM 388/2003 Gruppo A
3. Obblighi generali [Rev. 1.0 2024]
3.1 Piano di primo soccorso
3.2. Designazione addetti primo soccorso
3.3  Formazione addetti primo soccorso
3.3.1 Contenuti minimi della formazione:
3.4  Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
3.4.2 Schede ispezione periodica dotazioni
4. Defibrillatore semiautomatico (DAE)
5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza
6. Sanzioni  [Rev. 1.0 2024]

Appendice illustrativa
A. Esempio azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti
B. Esempio azienda settore chimico, 25 dipendenti
Fonti

Excursus

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico Sicurezza
Decreto 15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, Comma 3, Del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, N. 626, e successive modificazioni.
Decreti Attuativi:
- Decreto interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19
- Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Prassi di riferimento:
Interpello n. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso
Interpello n. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario
Interpello n. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

...

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario (1)(2)

3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni. (3)

Nota
(1) Vedi Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(2) Comma modificato dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
(3) Comma aggiunto dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.[/panel]

...

2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003

L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è modulata sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).

Al gruppo A  appartengono

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28  e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Vademecum Primo Soccorso   Fig  1
Fig. 2
...

Check list inquadramento Azienda gruppo di appartenenza:

L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).

Obblighi



Fig. 3
...

3.3.1 Contenuti minimi della formazione:

- lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003)
- lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C (Allegato 4 D.M. 388/2003)

1. Lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003)


...

3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso in dotazione alle aziende classificate gruppi A e B:



- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
...

3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso

a. Per le aziende del gruppo A o B



...

5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza

Vademecum Primo Soccorso   5  Check list

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Gennaio 2024 Modificati paragrafi:
- 3. Obblighi generali [Modifica art. 45 TUS - L. n. 214/2023]
- 6. Sanzioni [Modifica sanzioni - DD n. 111 del 20.09.2023]
Aggiunti link riferimenti normativi / link www.tussl.it
Miglioramenti grafici
Certifico Srl
0.0 Giugno 2017 -- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vademecum Primo soccorso Rev. 1.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
774 kB 657
Allegato riservato Vademecum Primo Soccorso Rev. 00 2017.pdf
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2017
819 kB 1727

Vademecum tutela salute e sicurezza del lavoratore inviato all’estero

ID 21949 | | Visite: 1246 | Documenti Sicurezza Enti

Vademecum tutela salute e sicurezza del lavoratore inviato all estero

Vademecum per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore inviato all’estero / Ed. 2022

ID 21949 | 29.05.2024 / In allegato - Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza

Contenuti – Obiettivi ed impostazione metodologica del documento, basato su un approccio sintetico e operativo per diffondere l’attenzione della tutela dei dipendenti inviati all’estero.

Il documento affronta la materia in termini di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero. Il presente vademecum ha l’obiettivo di fornire a lavoratori ed aziende informazioni utili e spunti operativi per il miglioramento della salute e sicurezza per i lavoratori che, per motivi di lavoro, devono recarsi all’estero.

L’emergenza pandemica legata a COVID-19 ha accentuato l’attenzione delle Istituzioni e dei cittadini sulla centralità di queste tematiche, unitamente al continuo evolversi degli scenari internazionali.

Alla luce dell’ordinamento giuridico italiano, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero rappresenta un forte punto di attenzione per i datori di lavoro, non solo nelle realtà strutturate, ma anche nelle piccole e medie imprese che, sempre di più, sono protagoniste nei mercati esteri. Il vademecum, con un taglio pratico e semplice, può essere usato come punto di partenza per le riflessioni all’interno delle aziende e per aiutare coloro i quali si occupano di questi temi ad impostare procedure e regolamenti.

Paragrafo 1 - Le norme di riferimento

Contenuti – Breve riepilogo normativo, e richiamo al rispetto delle norme vigenti (es. Decreto 317/87 e s.m.i. e obblighi assicurativi, etc.). La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è uno dei principi cardine della nostra Costituzione: gli articoli 32, 35, 38 e 41 tutelano questi aspetti come “beni primari”.

È utile ricordare, inoltre, la norma di chiusura del sistema legale della sicurezza contenuta nell’articolo 2087 del Codice civile che stabilisce “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Conformemente a questi principi di base ed anche in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), il Codice Civile, il Codice Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 ed il Decreto n. 317/1987 e s.m.i. costituiscono il quadro normativo di riferimento.

Parlando di salute e sicurezza dei lavoratori all’estero, assume importanza anche la conoscenza della normativa del Paese in cui l’attività viene svolta al fine delle disposizioni cogenti in essa contenute, come vedremo nel prosieguo del vademecum.

Il D.Lgs. n. 81/2008 non disciplina direttamente la fattispecie del lavoro all’estero, ma definisce la “Prevenzione” come “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”, e, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mette al primo posto “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”.

Il percorso di valutazione dei rischi deve tenere in considerazione tutte le tipologie di rischio (nessuna esclusa) inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i cosiddetti “rischi atipici o esogeni”: questi “rischi esogeni”, se prevedibili (e quindi valutabili e mitigabili), è opportuno che siano oggetto di valutazione ed esplicitazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il percorso di valutazione vede, come attori protagonisti, la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), insieme alle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ed ASPP), medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), coadiuvati anche da esperti, se esistenti in azienda, come i cd. “Security manager”, “Crisis manager” etc..

Il Ministero del Lavoro con risposta ad Interpello n. 11/2016, ha affermato che: “il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Con specifico riferimento al lavoro da svolgere nei paesi extracomunitari si ricorda la specifica normativa in materia contenuta nel Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari – convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398 e s.m.i. in particolare dal Decreto legislativo n. 151/2015 che lasciando immodificato l’impianto normativo riguardante la parte pensionistica e di assicurazioni sociali ha sostituito il precedente articolo 2 con il seguente testo: Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero.

1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:

a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica;

e) idonee misure in materia di sicurezza.

È importante sottolineare che la previsione di cui alla lettera c) circa l’obbligo assicurativo è limitata esclusivamente ai casi di invio in paesi extracomunitari e non è obbligatoria per le missioni nell’ambito della UE.

Da segnalare in proposito che, nella prassi di moltissime aziende, la copertura assicurativa sia estesa a tutti i Paesi e, spesso, sia integrata per ulteriori fattispecie come, ad esempio, per le cure mediche in loco.

Rilevanza della distinzione tra trasferta e distacco per le missioni all’interno dei paesi aderenti alla UE.

L’invio del dipendente all’estero può avvenire con l’utilizzo di tre diversi strumenti:

il trasferimento, il distacco e la trasferta.

Il trasferimento che prevede l’invio all’estero presso una succursale dell’azienda, esistente o in via di creazione, in via definitiva o per un periodo consistente di tempo non rientra nel focus dell’approfondimento che stiamo svolgendo pur se anche per questa fattispecie possono trovarsi spunti utili nella presente documentazione.

Il distacco nella normativa italiana è definito dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
[...]

La trasferta, infine, consiste nel mutamento provvisorio e temporaneo del luogo di lavoro, per esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, che rendono necessario od opportuno lo spostamento del lavoratore dal luogo ove svolge normalmente l’attività, ferma restando la previsione certa del suo rientro nella sede originaria.

Gli elementi caratterizzanti la trasferta, dunque, sono:

- la temporaneità;
- la disposizione unilaterale del datore di lavoro;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro;
- il riconoscimento di un’indennità di trasferta (in modo forfetario o a piè di lista) che risarcisca delle spese che il lavoratore affronta per svolgere la sua prestazione lontano dalla sua abitazione (alloggio, pasti, etc.); non è elemento caratterizzante l’istituto il riconoscimento di un trattamento economico di tipo retributivo.

La disciplina della trasferta prevista dal CCNL, pur restando un importante riferimento circa l’articolazione ed i temi trattati, non trova applicazione per l’invio in missione in Paesi stranieri (fatta salva la prassi esistente riguardante la Stato del Vaticano e San Marino) e, pertanto, il trattamento economico e normativo è demandato agli accordi, se esistenti, ovvero ai regolamenti interni aziendali.

[...]

Segue in allegato

Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vademecum tutela salute e sicurezza del lavoratore inviato all’estero.pdf
Vari - Ed. 2022
1768 kB 223

Decreto 26 febbraio 2008

ID 21967 | | Visite: 711 | News Sicurezza

Decreto 26 febbraio 2008

Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.

(GU n.102 del 05.05.2009)

Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009
_
______

Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia emanate dal Ministro dell’interno con il decreto del 28 aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande,
anche in esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 1989, richiamato in premessa.

4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove sono svolte attività di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.

5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta del Ministro della salute, può procedere in qualunque momento ad effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.
_______

Collegati


Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza