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Lista di conformità INL / Note

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Lista di conformit  INL Note

Lista di conformità INL / Note - Aggiornato Legge di conv. DL 160/2024 (PNRR 5)

ID 21814 | Update Rev. 2.0 del 30.12.2024 / In allegato

Note Lista di conformità INL istituita con l'Art. 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e relative alla modifica apportata dal Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 / Legge di conversione - Legge 20 dicembre 2024 n. 199 (PNRR 5).

Update Rev. 2.0 del 30.12.2024

- Legge 20 dicembre 2024 n. 199 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n.302 del 27.12.2024)

Modifica apportata all'Art.29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 istitutivo della “Lista di conformità INL”.

Il Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n. 253 del 28.10.2024) apporta la sostituzione del c. 8 dell’articolo 29.

La Legge 20 dicembre 2024 n. 199 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n.302 del 27.12.2024) modifica il comma 8 dell’articolo 29 (in viola la modifica)

Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso

4. All’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria.

L’art. 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, dai commi 7 a 9, istituisce e disciplina la c.d. “Lista di conformità INL”.

Al datore di lavoro, che risulti regolare in caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL rilascia, previo consenso del DL, l’iscrizione in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente dal sito dell’INL) al fine di attestare la mancanza di violazioni o irregolarità.

L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Gli effetti derivanti da tale attestazione è che (modifica del 29.10.2024 - decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, il datore di lavoro è consideratoa basso rischio di irregolarità” e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria.

L’iscrizione alla Lista di conformità può sempre essere revocata, tramite cancellazione, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro dovesse accertare violazioni o irregolarità attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

Schema - Lista di conformità INL

Schema  Lista di conformit  INL

Raffronto normativo:

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 modificato da
Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

 

 

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 modificato da

Legge 20 dicembre 2024 n. 199 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.  

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
(comma sostituito)

8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. 9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.  

...
segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 30.12.2024 Legge 20 dicembre 2024 n. 199  Certifico Srl
1.0 29.10.2024 DL 28 ottobre 2024 n. 160 Certifico Srl
0.0 07.05.2024 --- Certifico Srl

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