Patente a crediti sicurezza / Vademecum
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Patente a crediti sicurezza / Vademecum - Rev. 2.0 Settembre 2024 - Aggiornato Circolare INL 4/2024
ID 21773 | Update Rev. 2.0 del 24.09.2024 / Vademecum completo in allegato
Documento illustrativo riguardante le novelle disposizioni in merito al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la c.d. “patente a crediti” (articolo 27 TUS).
Con la pubblicazione in GU n. 100 del 30.04.2024 - SO n. 19, della Legge 29 aprile 2024 n. 56 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato legiferato, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la c.d. “patente a crediti”.
Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024
Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - prime indicazioni.
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (GU n.221 del 20.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024
Con il comma 19 dell’art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, viene novellato l’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Decorrenza obbligo
L’obbligo del possesso della patente a crediti decorre dal 1° ottobre 2024.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
[…]
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Requisiti
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).
Schema 1 - Requisiti patenti a punti
2. Requisiti Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione dei requisiti
Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Modalità operative e tempistiche
[…]
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Revoca della patente
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Schema 2 – Revoca patente a crediti
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Domanda per il conseguimento
Pubblicato nella GU n.221 del 20.09.2024 il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Punteggio della patente a crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Schema 3 - Punteggio patente a crediti
Pubblicato nella GU n.221 del 20.09.2024 il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Decurtazione crediti
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato I-bis
(articolo 27, comma 6)
FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27
|
FATTISPECIE |
DECURTAZIONE DI CREDITI |
1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: |
5 |
2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: |
3 |
3 |
Omessi formazione e addestramento: |
2 |
4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: |
3 |
5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: |
3 |
6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: |
2 |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto: |
3 |
8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: |
2 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: |
2 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: |
2 |
11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): |
2 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: |
2 |
13 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: |
1 |
14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: |
3 |
15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: |
3 |
16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
3 |
17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
2 |
18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: |
2 |
19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: |
3 |
20 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: |
1 |
21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
1 |
22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
2 |
23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: |
5 |
26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: |
20 |
29 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: |
10 |
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Accertamento ispettivo in cui sono contestate più violazioni, quali: Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: decurtazione 5 crediti (violazione più grave) Totale decurtazione 10 crediti (5 crediti x 2) e non 13 crediti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: decurtazione 3 crediti
Omessi formazione e addestramento: decurtazione 2 crediti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: decurtazione 3 crediti
Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Schema 4 - Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici
[...]
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.
- Pubblicato nella GU n.221 del 20.09.2024 il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro individuazione dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
- Pubblicato nella GU n.221 del 20.09.2024 il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative riguardo eventuale estensione ad altri ambiti di attività.
Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (GU n.221 del 20.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024
Art. 1. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei presta- tori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
3. All’esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non
in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.
[...]
Art. 4. Attribuzione dei crediti
1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Art. 5. Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
1. I crediti di cui all’articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconosci- mento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all’articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
[...]
TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI
|
REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI |
ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
||
1 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
3 |
2 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
5 |
3 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
8 |
4 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
10 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO |
||
5 |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. |
5 |
6 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza con- forme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organi- smo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». |
4 |
7 |
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. |
i.) 6
ii.) 8 |
8 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. |
3 |
9 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. |
1 |
10 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i disposiivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singolaoperaovveroconl’Inail,compresifra25.000,01e50.000,00euro. |
3 |
11 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01euro. |
6 |
12 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. |
3 |
13 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente |
2 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE. |
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14 |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
1 |
15 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
2 |
16 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
4 |
17 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 |
2 |
18 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I. |
1 |
19 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II. |
2 |
20 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
2 |
21 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al reper- torio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. |
2 |
22 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. |
2 |
23 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. |
2 |
24 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
2 |
25 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. |
2 |
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 24.09.2024 | Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024 | Certifico Srl |
1.0 | 20.09.2024 | Decreto 18 settembre 2024 n. 132 | Certifico Srl |
0.0 | 01.05.2024 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Autocertificazione requisiti Patente a Crediti
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Legge 29 aprile 2024 n. 56
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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Patente a crediti Vademecum Rev. 2.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2024 |
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Patente a crediti Vademecum Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Patente a crediti Vademecum Rev. 0.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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