TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico
DTS07 | Rev. 3.0 del 03.05.2021
Modello valutazione rischio elettrico D.Lgs. 81/08.
La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile; piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio.
Update del 03.05.2021:
- aggiornato Modello con esempio applicativo.
Il modello risulta essere così strutturato:
Indice
0 Premessa.
1. Riferimenti normativi
2. Dati azienda
2.1 Attività aziendale
3. Figure sicurezza
4. Descrizione mansioni
5. Definizione aree omogenee rischio elettrico
6. Metodo per la stima del rischio
7. Check-List verifica preliminare conformità impianti elettrici
8. Schede di valutazione del rischio
9. Conclusioni
Estratto
0. Premessa
Il documento illustra, una modalità di Valutazione del rischio elettrico sul luogo di lavoro. In particolare, è espressa una Check list su quanto riportato dalle norme di legge (valutazione preliminare)(1).
Per il tipo di rischio, la Valutazione dovrà essere integrata da quanto riportato nelle norme tecniche CEI applicabili (cap. 8), in forma puntuale ed eventualmente matriciale sul rischio residuo (2):
Fig. 1 – Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro
Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro
La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee.
Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile; piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio.
Eventuali non conformità sulla Valutazione preliminare check list sono trattate in apposita Scheda di Valutazione sulla norma tecnica.
Indicazioni sul rischio residuo possono essere riportate sul Piano di miglioramento (vedi Esempio 8.1).
Si riportano le definizioni della CEI 11-27 (relativa ad impianti elettrici, ma espandibile a macchine, apparecchiature, ecc):
CEI 11-273.1.4 Pericolo elettrico
Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.
3.1.5 Rischio elettrico
Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico.
3.1.6 Infortunio elettrico
Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.
Ruolo fondamentale per la Valutazione del rischio elettrico rivestono le norme tecniche CEI, infatti, si riporta la Legge 1° marzo 1968 n. 186 sulla regola dell’arte (Fig. 2) (ambito popolazione e lavoratori / tutto)
Legge 1° marzo 1968 n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
(GU n.77 del 23-03-1968)
______
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° marzo 1968
Schematicamente:
Fig. 2 – Schema regola dell’arte (ambito popolazione e lavoratori – tutto)
L’art. 80, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”.
Art. 80, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
[...]
5. Definizione aree omogenee rischio elettrico
Ai fini della valutazione le aree aziendali sono state divise per aree omogenee per il rischio elettrico:
È necessario sottolineare che le aree omogenee di rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte o che verranno svolte al loro interno, pertanto, come previsto dall’art. 29, D.Lgs. 81/08, a ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo sarà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.
6. Matrice per la stima del rischio
Per la Valutazione del rischio elettrico (sul rischio residuo) è possibile adottare una matrice di stima del rischio, ad esempio:
Rischio molto Basso (RMB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio basso (RB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio medio (RM) = accettabile, verifica implementazione ulteriori misure per la riduzione del rischio
Rischio alto (RA) = non accettabile, necessarie misure per la riduzione del rischio
Rischio molto alto (RMA) = non accettabile, necessarie misure urgenti per la riduzione del rischio
Fig. 3 - Matrice per la stima del rischio residuo (matrice da BS 18004)*
(*) Norma ritirata senza sostituzione, matrice utilizzabile.
[...]
[...]
8. Schede di valutazione del rischio
Per la Valutazione del rischio elettrico sul rispetto delle norme CEI non è possibile adottare una matrice di stima del rischio in quanto la Valutazione dovrà rispondere a Presenza o meno (SI/NO), possibile una stima matriciale solo sul rischio residuo:
(da integrare secondo quanto riportato dalle norme tecniche CEI pertinenti)
(1) Rischio residuo finale dopo l’attuazione delle misure (2) (3)
(4) Indicazione livello di rischio residuo ed ulteriori misure aggiuntive (in verde). Possono, altresì, essere inserite nel Piano di miglioramento.
[...]
Elaborato Certifico Srl IT - Rev. 3.0 2021
Autore: Certifico Srl
Formato: doc
Copiabile/stampabile: SI
Matrice Revisioni:
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
3.0 |
03.05.2021 |
Aggiornato Modello con esempio applicativo |
Certifico Srl |
2.0 |
01.05.2021 |
Aggiornato criterio valutazione del rischio Aggiornati riferimenti normativi |
Certifico Srl |
1.0 |
30.09.2014 |
-- |
Certifico Srl |