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Glossario unico | Edilizia libera

ID 5681 | | Visite: 20734 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/5681

Glossario unico edilizia

Via libera della Conferenza Unificata al “Glossario” unico per l'Edilizia libera

MIT - 22 febbraio 2018

Approvato il 22 febbraio 2018, con l’intesa in Conferenza Unificata, il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”, un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo già previste dalla legge del 2001. Per fare qualche esempio, opere come l'impianto di condizionamento o altri impianti e lavori di ripristino come i tinteggi.

Il provvedimento - adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica.

Il “glossario” garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie - e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

La lista completa di tutti gli interventi liberi sarà approvata con uno schema di decreto di attuazione del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2) sulle attività e i procedimenti edilizi (articolo 1, comma 2) che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (9 febbraio 2017).

__________

1. Attività di edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati - i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: antisismica, sicurezza, antincendio, questioni igienicosanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Fonte: MIT

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