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Tabella riepilogativa Formazione/Informazione TUS

ID 3195 | | Visite: 62901 | Documenti Riservati Sicurezza

Tabella IFA Informazione Formazione Addestramento 2023

Tabella riepilogativa Informazione/Formazione lavoratori TUS / Febbraio 2023

ID 3195 | Update 5.0 Febbraio 2023 / Documento completo allegato

Nella presente revisione 5.0 Febbraio 2023, aggiornato il documento al Decreto 2 Settembre 2021 PI che ha abrogato il DM 10 marzo 1998, altro (vedasi changelog), miglioramenti grafici/correzioni. Il Documento non ha carattere di esaustività SSL.

Changelog

Ed. 5.0
- Abrogato il DM 10 marzo 1998 dal Decreto 2 Settembre 2021
01. Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
02. Art. 46 - Prevenzione incendi
012. Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 / Trasposto nell’Allegato XXI
047. Disocianati

---, Merci pericolose ADR
---, Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
---, Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Ed. 4.0
037. UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata
038. Formazione impianti elettrici ATEX
039. Formazione addetti manutenzione impianti antincendio
040. Formazione verifiche impianti di terra
041. Formazione bombole GPL
042. Formazione scarico /scarico Gas naturale
043. Formazione Seveso III
044. Igienista industriale

Ed. 3.1
---. Dettagliata Tabella Formazione lavoratori attrezzature (abilitazione specifica) - Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012 
---. Corretta quantità ore formazione specifica rischio alto Formazione generale Lavoratori Accordo Stato/Regioni 21 Dicembre 2011

Ed. 3.0
08. Circolare MLPS n. 23 del 22 luglio 2016 allo scopo di divulgare le “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”.
013. Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 - Sostituito da Decreto MLPS 22 gennaio 2019
026. Titolo X-bis protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario - Art. 286-sexies. Misure di prevenzione specifiche
D.Lgs. 19 febbraio 2014 n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
031. UNI EN 15635:2009 PRSES (Person Responsable for Storage Equipment Safety) (Addetto alla sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio)
032. Patentino saldatura (per la parte di sicurezza durante l’attività)
033. Tecnico addetto LASER LSO Laser Safety Officer (CEI EN 60825-1) (IEC/TR 60825-8)
034. DM 18 novembre 2014, n. 201 Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
035. Sicurezza lavoratori marittimi
036. D.M. 2 agosto 1991 Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.
Il D.M. 02.08.91 identifica quali responsabili per la gestione della sicurezza in un sito di Risonanza Magnetica due figure professionali specifiche, il Medico Responsabile (MR) e l’Esperto Responsabile (ER).

Ed. 2.0
Aggiunta Sezione “Altro”
26. Macchine complesse
27. Macchine agricole
28. Patentino pesticidi
29. Scaffalature metalliche
30. Patentino saldatura (per la parte di sicurezza durante l’attività)
32. Agenti fisici

Tabella riepilogativa Informazione/Formazione/Addestramento (I.F.A.) TUS D.Lgs 81/2008:

- Lavoratori
- Addetti Antincendio
- Addetti Primo Soccorso
- Addetti attrezzature specifiche
- Addetti Figure specifiche

con Schede di sintesi sulla durata e aggiornamento.

Excursus

Tabella riepilogativa sulla formazione/informazione dei lavoratori e addetti Antincendio, Primo Soccorso, prevista dal Testo Unico sicurezza, Decreti collegati e Accordi per tipologia di formazione, con durata e aggiornamenti in riferimento a:

Formazione Durata Aggiornamento
Lavoratori    
Lavoratori attrezzature specifiche    
Addetti Antincendio    
Addetti Primo Soccorso    

IFA tabella

[...segue in allegato]

Aggiunta II tabella di suddivisione per rischio:


________

Quadro normativo

1. Informazione/Formazione/Addestramento nel D.Lgs 81/2008
....

Art. 2 Definizioni c.1
...
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
...

Art. 15. Misure generali di tutela c. 1
....
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
...

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente c.1
...
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
...

Art. 20. Obblighi dei lavoratori c.1
...
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
...

Art. 25. Obblighi del medico competente c.1
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
...

Art. 28.Oggetto della valutazione dei rischi c.2
...
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
...

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione c.1
...
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
...

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi c.1
...
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
...

Art. 35. Riunione periodica c. 1
...
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
...

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 45. Primo soccorso
...
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

2. Formazione generale Lavoratori

Accordo Stato/Regioni 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per Ia formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.8 dell’11 gennaio 2012)

3. Formazione Addetti Prevenzione Incendi

Decreto 2 Settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)

4. Formazione Addetti Primo Soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(GU n. 27 del 03 Febbraio 2004)

5. Formazione lavoratori attrezzature (abilitazione specifica)

Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012
Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)
(GU n. 60 del 12 marzo 2012 - S.O. n. 47)

6. Formazione lavoratori attività lavorative stradali

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013
Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
(GU n. 67 del 20 marzo 2013)

7. Ambienti Confinati

D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 
DPR 177/2011

8. Patente di abilitazione all’impiego di GAS tossici 

R.D. 147/1927 art. 55


9. Patentino generatore di vapore 

D.M. 01 Marzo 1974

10. Soggetti abilitati ad operare su parti in tensione 

D.Lgs 81/08: Art. 82
D.M. 4 febbraio 2011

11. Abilitazione attività di bonifica di materiali contenenti amianto 

Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h)

D.P.R. 8/08/94 Art. 10 

12. Formazione addetti segnaletica stradale

Decreto MLPS 22 gennaio 2019

13. REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. (GU L 136/3 del 29.5.2007)

14. CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. (GU L 353/1 31.12.2008)

15. Merci pericolose ADR

L'ADR, norma in specifici capitoli gli Obblighi (ADR 1.4) e la Formazione (ADR 1.3) degli addetti al trasporto merci pericolose.

Le figure individuate nella catena carico-trasporto-scarico di merci pericolose sono quelle individuate dal confezionamento della merce pericolosa sino allo scarico della stessa sono ("in forma non esaustiva"):

1.4.2.1. Speditore
1.4.2.2. Trasportatore
1.4.2.3. Destinatario
1.4.3.1. Caricatore
1.4.3.2. Imballatore
1.4.3.3. Riempitore
1.4.3.4. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile
1.4.3.7. Scaricatore

Ogni Addetto ha obblighi ben definiti (ADR 1.4), e la formazione  deve essere articolata (ADR 1.3)

16. Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 (*)

Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429). (GU n. 45 del 23.02.2006)
Vedi

(*) II presente accordo costituisce attuazione del citati articoli 36-quater e 36-quinquies decreto legislativo n. 626 del 1994. ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota. (l’Accordo è trasposto nell’Allegato XXI)
...

Certifico Srl - IT
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Matrice Revisioni

Revisione Data Oggetto Autore
5.0 19.02.2023 Nuovo Decreto PI Decreto 2 Settembre 2021
Altri norme / rischi
Aggiornamento struttura
Certifico Srl
4.0 10.01.2021 Altri rischi Certifico Srl
3.1 05.03.2019 Correzioni/miglioramenti grafici Certifico Srl
3.0 03.03.2019 Altri rischi Certifico Srl
2.0 28.06.2018 Altri rischi Certifico Srl
1.0 03.09.2017 Tutti i rischi Certifico Srl
0.0 04.11.2016 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Codice Unico Sicurezza 
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento
Decreto 2 settembre 2021

Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023

ID 20538 | | Visite: 11215 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP Sez  4  n  38914 del 25 settembre 2023

Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023 / Condanna RLS

ID 20538 | 08.10.2023 / Sentenza allegata 

La Cassazione Sez, 4, con Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, ha, per la prima volta, sanzionato penalmente un RLS per violazione di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 del D.lgs. 81/2008.

La Cassazione ha confermato la condanna di un RLS perché, in violazione di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 del D.lgs. 81/08.

Fatto
...

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
...

1.3 A B.B., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale di un  lavoratore (investito da tubi d’acciaio), attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo del carrello elevatore.
...
Diritto
...

1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
...

3. Quanto al ricorso di B.B.
...

la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi.

Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D..
...

D.Lgs. 81/2008

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai miscele pericolose (1), alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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sentenza allegata

Collegati

Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU

ID 6472 | | Visite: 408241 | Prevenzione Incendi

Reazione al fuoco quadro normativo

Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo raccordo IT/EU / Aggiornato decreto 14 ottobre 2022

ID 6472 | Update Rev. 2.0 del 13.11.2022 / In allegato

Quadro normativo IT/EU aggiornato al Decreto 14 ottobre 2022, sulla reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione ai fini della Prevenzione Incendi, con Documento allegato completo e cenni sulle prove di Reazione al fuoco, in riferimento al regime omologativo IT del DM 26 Giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005 e regime della classificazione EU (marcatura CE) in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 CPR e Regolamento delegato (UE) 2016/364 e norma EN 13501-1 armonizzata per il regolamento CPR.

È consentita l'installazione di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane entro il 27 ottobre 2023, a decorrere da tale data potranno essere installati prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.

In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista)

Decreto 14 ottobre 2022

Modifiche a decreti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco

Il Decreto 14 ottobre 2022 modifica i seguenti provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco:

- Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e all’allegato A.2.1 del DM 26 Giugno 1984 recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (articoli da 1 a 7).
Tra le altre cose, prevede le prove al fuoco IT riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione, utilizzabili unicamente ai fini della certificazione e omologazione di materiali diversi dai prodotti di costruzione. Aggiorna l’elenco di cui all’allegato A.2.1 ai fini dell’omologazione. Aggiorna l’articolo 10 relativo alle procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell’omologazione.;

- Modifiche agli articoli 1, 2, 4, e abrogazione degli allegati A e B del D.M. 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (articoli da 8 a 11).

Tra le altre cose, prevede l’applicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione  relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1;

- Modifica al decreto 3 agosto 2015, con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (articolo 12). Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.

Aggiornato allegato A 2.1 dal Decreto 14 ottobre 2022 al DM 26 Giugno 1984

Il Decreto 14 ottobre 2022 è stato emanato, in particolare, con la modifica dell’allegato A 2.1 al DM 26 Giugno 1984, al fine di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco, anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza.

Allegato A 2.1  Materiali e relativi metodi di prova (aggiornamento con norma in rosso)

A) Elementi strutturali;
A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);
A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);
A.3 - Travi: (EN 13501-1);
A.4 - Scale: (EN 13501-1);
A.5 - Solai: (EN 13501-1);
A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
B) Materiali di completamento;
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti;
B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.3 - Materiali di completamento delle scale;
B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);

Per “reazione al fuoco” si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto, a seguire le definizioni del D.M. 30 novembre 1983, del DM 26 Giugno 1984, del DM 3 agosto 2015, della norma UNI CEI EN ISO 13943:2017, UNI 9177:2008 e UNI EN 13501-1:2019.

DM 26 Giugno 1984
...
2.2. Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.
In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

UNI CEI EN ISO 13943:2012 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario
-
4.272 reazione al fuoco
risposta di un provino (4.321) quando è esposto al fuoco (4.97) in condizioni specificate durante una prova al fuoco (4.132)

NOTA
La resistenza al fuoco (4.121) è considerata come caso particolare e normalmente non come una reazione alla proprietà del fuoco

DM 3 agosto 2015
...
G.1.13 Reazione al fuoco
1. Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.

D.M. 30 novembre 1983
1.10 - Reazione al fuoco
....

UNI 9177:2008
Reazione al fuoco 
...
UNI EN 13501-1:2019
Reazione al fuoco 
Risposta di un prodotto che contribuisce, con la propria decomposizione, ad un incendio al quale è esposto, in condizioni specifiche.
...

Classe di reazione al fuoco

La classe di reazione al fuoco  non è relativa al prodotto tale e quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera, un prodotto può avere, infatti, una diversa classe secondo il suo impiego.

In Italia per primo il DM 26 Giugno 1984 ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio dai suddetti materiali.

I materiali sono assegnati alle classi: 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe 0 sono incombustibili (vedi UNI 9177).

Classe italiana  Definizione
0 materiali incombustibili
1 materiali combustibili non infiammabili
2 materiali combustibili difficilmente infiammabili
3 materiali combustibili infiammabili
4 materiali combustibili facilmente infiammabili
5 materiali combustibili estremamente infiammabili

Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.

Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco 0, senza la necessità che siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal DM 26 Giugno 1984. Tali materiali sono elencati nel D.M. 14/01/1985.

Documento completo allegato Abbonati Sicurezza:

Reazione fuoco materiali

Classificazione reazione al fuoco IT

- Classe 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (prodotti combustibili) secondo UNI 9177 
- Classe 0 (prodotti incombustibili) secondo DM 03/09/2001 
- Classe 1IM, 2IM, 3IM (mobili imbottiti) secondo UNI 9175

Omologazione materiali ai fini della prevenzione incendi

I Materiali e prodotti da costruzione, per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi, devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso DM 26 Giugno 1984.

La procedura di omologazione consiste in:

1. una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il “certificato di prova”
2. rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).

DM 26 Giugno 1984
...
2.3. Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi.

Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2.4. Certificato di prova.

Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

Atto di Omologazione
L’omologazione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile.

Atto di Estensione
E' possibile estendere l'omologazione a quei materiali in possesso già di un atto di omologazione in corso di validità la cui campionatura di prova sia identica a quella del prodotto omologato che hanno le stesse caratteristiche di omologazione, senza ripetere le prove di omologazione.
Validità 5 anni.

Atto di integrazione
Se un produttore sé già in possesso di una omologazione in corso di validità, può richiedere di "integrare" l'atto rilasciato per impieghi o posa in opera diversi da quelli per cui è stato emesso lo stesso. Viene rilasciata una ulteriore omologazione, che rappresenta un'appendice all'omologazione di riferimento di cui acquisisce la stessa scadenza. L'ulteriore omologazione non si rilascia per i prodotti imbottiti.

Riferimenti per le procedure di omologazione:

Nota ministeriale del 22/11/1996, n. 6859
- Circolare 22/04/2005, n. 11 (Tariffe)

Materiali non combustibili

Per i materiali non combustibili (classe di reazione 0) non occorre alcun atto di omologazione, essi sono elencati nel DM 26 Giugno 1984.

Procedure per omologazione dei materiali 

Procedure per omologazione dei materiali DM 26 Giugno 1984 e DM 03/09/2001 (decreto modifiche e integrazioni al DM 26 Giugno 1984)

DM 26 Giugno 1984
...
Art. 8: procedure per omologazione dei materiali
- Certificazione presso Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno
- Istanza di omologazione al Ministero dell’Interno
- Rilascio di omologazione dal Ministero dell’Interno
- Dichiarazione di conformità del Produttore

Nel caso in cui il prodotto sia marcabile CE perché esiste una norma armonizzata, la procedura di omologazione viene sostituita dalla “Marcatura CE ” (solo "materiale da costruzione"(1))

(1) E’ considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, il DM 10 marzo 2005 non si applica a mobili imbottiti, mobili, tendaggi, materiale scenico, ecc. 

Reazione al Fuoco Normativa raccordo VVF

Testo coordinato VVF 2022 (allegato)

DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio
DM 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
_______

VVF Reazione al fuoco - normativa di prevenzione incendi

- DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. 
- D.M. 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”.
- Circolare N. 9 - MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 “D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”. 
- Circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 “D.M. 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.

Reazione a fuoco di materiali e prodotti da costruzione CE

Il D.M. 10 marzo 2005 ha stabilito, in accordo con le decisioni della Commissione europea, nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

D.M. 10 marzo 2005
...

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) 305/2011del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Si intende per “prodotto da costruzione” qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
...

Euroclassi EN 13501-1

La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”

Il DM 10 marzo 2005 (come modificato dal Decreto 25 ottobre 2007 eDecreto 14 ottobre 2022 - Sostituisce allegato A e C del D.M. 10/03/2005), gli allegati sono:

Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione (Abrogato da Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1 (Abrogato Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove.

Esso individua le  “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.


...

EuroclasseEsempio
A1, A2  Lana di roccia, pannello a base di gesso
B Pannello a base di gesso verniciato
C Pannello a base di gesso con tappezzeria cartacea
D Legno
E EPS ignifugo
F Materiale non testato, EPS

 

Classi aggiuntive per la produzione di fumo Classi aggiuntive per la produzione di gocce ardenti
s1
l'elemento strutturale può emettere una quantità estremamente limitata di gas di combustione
d0
l'elemento strutturale non deve emettere gocce o particelle ardenti
s2
l'elemento strutturale può emettere una quantità limitata di gas di combustione 
d1
è possibile che vengano rilasciate limitate quantità di gocce o particelle ardenti
s3
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gas di combustione
d2
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gocce e particelle ardenti

Materiali in regime di marcatura CE (omologazione IT non prevista)

In allegato al DM 10 marzo 2005 è riportata la Decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) che elenca:

- materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove;
- prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe in relazione alle caratteristiche tecniche specificate ed alla conformità ad una norma armonizzata di prodotto e sono:
- - pannelli a base di legno;
- - pannelli di cartongesso;
- - pannelli decorativi laminati ad alta pressione;
- - prodotti di legno da costruzione;
- - legno lamellare;
- - rivestimenti laminati per pavimentazioni;
- - rivestimenti resilienti per pavimentazioni;
- - rivestimenti tessili per pavimentazioni;
- - pavimentazioni in legno;
- - pannelli e rivestimenti in legno massiccio.

Prodotti che restano in regime di classificazione D.M. 26/06/1984

La classificazione di cui al DM 26 Giugno 1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che:

1. non rientrano nella definizione sopra fornita di “prodotto da costruzione” ai sensi del D.M. 10/03/2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc; 
2. per i "prodotti da costruzione" per i quali non esiste una norma armonizzata con requisito richiesto di reazione al fuoco.

Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 - Omologazione di materiali ai sensi del DM 26 Giugno 1984.
Le indicazioni riguardano materiali di finitura di mobili imbottiti, l'utilizzo di "materiali di chiusura " di mobili imbottiti e le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido, le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido. Inoltre, vengono fornite una serie di indicazioni per l’omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier) e testiere imbottite, topper, coprimaterasso e materassi sfoderabili.

Il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 15/03/2016 ed in vigore dal 04/04/2016 - ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi “F”, per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento “nessuna prestazione determinata” (o “reazione non determinata”), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Regolamento (UE) n. 305/2011 Nessuna Prestazione Determinata NPD 

La decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) prevedeva varie classi di reazione all'azione del fuoco e conteneva le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata». 

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. 

Le classi definite con il riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del Regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione. 

L'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/364 riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:

-Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
-Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco

Tabelle D.M. 10/03/2015 / Regolamento delegato (UE) 2016/364

Nelle more delle modifiche che dovranno essere apportate alle relative tabelle del D.M. 10/03/2015 devono essere applicate le tabelle di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/36.
Prove di reazione al fuoco (Art. 3 Metodi di prova DM 26 Giugno 1984)

Prove necessarie per le classi 1 / 2 / 3 / 4 / 5

- prova di materiali investiti dalla fiamma su entrambe le facce (UNI 8456):

Reazione al fuoco 01

- prova di materiali investiti dalla fiamma su una sola faccia (UNI 8457):
...

- prova di materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174):

Reazione al fuoco 03

Prova necessaria ai fini della classe 0

- prova di non combustibilità (UNI ISO 1182):
...

Prove necessarie ai fini della classe 1IM/ 2IM /3IM

- Prova di manufatti imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma (UNI 9175):

Reazione al fuoco 05

Prove Regolamento (UE) n° 305/2011

Il regolamento stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più dei seguenti punti:

1 - resistenza meccanica e stabilità
2 - sicurezza in caso di incendio
3 - igiene, salute e ambiente
4 - sicurezza nell’uso
5 - protezione contro il rumore
6 - risparmio energetico ed isolamento termico
7 - uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni

Prove necessarie Euro classificazione secondo EN 13501-1

Il requisito 2 “SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO” valuta:

- la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco a opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- la sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione

PROVE DI LABORATORIO

- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182) Fornetto ISO;
- misura del PCS potere calorifico superiore (UNI EN ISO 1716) Bomba di Mahler;
- prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item (UNI EN 13823) SBI;
- prova di infiammabilità per contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2) Piccola fiamma;
- prova di comportamento al fuoco dei pavimenti con l'utilizzo di una fonte di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1) Pannello radiante pavimenti.


Esempio di classificazione: A2-s1,d0   B-s1,d0   B-s2,d1   A2FL- s1


- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182)
...

- misura del PCS quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante della massa unitaria del combustibile, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente UNI EN ISO 1716:
...

- prova di infiammabilità a contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2):

Reazione al fuoco 08

- prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item SBI (UNI EN 13823):
...

- Valutazione del comportamento al fuoco dei pavimenti utilizzando una sorgente di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1):
....

Impatto su prevenzione incendi

Classi di reazione IT

Diversi sono i decreti di prevenzione incendi che ancora riportano le classi di reazione al fuoco italiane.

Classe italiana  Definizione
0 materiali incombustibili
1 materiali combustibili non infiammabili
2 materiali combustibili difficilmente infiammabili
3 materiali combustibili infiammabili
4 materiali combustibili facilmente infiammabili
5 materiali combustibili estremamente infiammabili

Classi di reazione EU escluso pavimenti secondo EN 13501-1 (a carattere indicativo, si rimanda alla tabella ufficiale)

ALLEGATO B
ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 13501-1
PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI
...

Tabelle di conversione Classificazione reazione al fuoco IT / UE

Il ministero dell’Interno con il DM 15 marzo 2005 integrato con il DM 16 febbraio 2009, riporta delle tabelle negli allegati con le quali si possono “convertire” le classi di reazione al fuoco italiane in Euroclassi; nei decreti riguardanti la prevenzione incendi delle varie attività, la classificazione di reazione al fuoco italiana (0, 1, 2, 3, 4, 5), ha una sua corrispondente europea (A1, A2, B, C, D, E, F, completata da s1, s2, s3 e d0, d1, d2)

Tabelle DM 15 marzo 2005 integrate con DM 16 febbraio 2009:

Tabelle DM 15 marzo 2005 integrate con DM 16 febbraio 2009
Panoramica delle classi europee e delle classi nazionali più usate

Europa EN 13501-1:2017
Germania DIN 4102-1,1998 (spesso indicata come “B1”)
Francia NF P92-507:2004 (spesso indicata come “M1”)
Regno Unito BS 476-6:1989 +A1:2009 e BS 476-7:1997
...

Cenni classificazione Reazione / Resistenza al fuoco

I requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle normative edilizie nazionali sono spesso basati sulla diffusione degli incendi (curva di incendio standard).

Flash over

La reazione al fuoco è un parametro specificatamente riferito ai materiali come tali, che assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere.

Classificazione

I requisiti relativi ai materiali utilizzati e alle strutture dipendono dall'utilizzo dell'edificio, dalle dimensioni, dal carico di fuoco e dal funzionamento.

a) Classificazione al fuoco dei materiali: Reazione all'incendio (espansione dell'incendio)

- I materiali appartenenti alla classe A1 sono classificati come non combustibili; tale requisito non può essere combinato con quelli previsti per l'appartenenza ad alcuna altra classe. 
- Anche i materiali appartenenti alla classe A2 sono classificati come non combustibili, in quanto la loro applicazione evita il verificarsi di fenomeni di autoaccensione. 
- Per le classi da A2 a D sono previste classi aggiuntive, che prendono in considerazione la produzione di fumo - s1, s2 o s3 - e la quantità di gocce ardenti emesse - d0, d1 o d3 (ad esempio A2-s1, d0). 
- Per la classe E è prevista solo la classe aggiuntiva d2. 
- La classe F comprende i prodotti non documentati, i prodotti che non rispettano i criteri previsti per nessuna delle altre classi, o quelli per i quali il produttore non ha specificato le proprietà di reazione al fuoco. Anche per la classe F i requisiti non possono essere combinati con quelli previsti per l'appartenenza ad altre classi. 
- Quando si indica l'euroclasse dei materiali utilizzati per l'isolamento dei tubi, è necessario specificare il sottoindice “L” (ad es., A2L – s1, d0).

b) Classificazione delle strutture: Resistenza al fuoco (compartimentazione degli incendi)

Mentre i prodotti vengono classificati in base alla loro reazione al fuoco, i tetti, le pareti, i pavimenti, i soffitti e gli impianti degli edifici, inclusi i condotti di ventilazione e le tubazioni, vengono classificati in base alla loro resistenza al fuoco. Il sistema di classificazione è stato elaborato sulla base di requisiti funzionali. Le proprietà di resistenza la fuoco vengono testate in un forno in scala reale utilizzando una curva di incendio standard per l'andamento della temperatura in funzione del tempo. Vengono testate e classificate le seguenti proprietà.

D.M. 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007)
...
Allegato 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
....
j) resistenza al fuoco: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio.
Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.

= Isolamento. Tempo necessario perché si produca un aumento di temperatura sul lato freddo dell'elemento strutturale, solitamente pari a 140 ⁰C. 
E = Integrità. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale mantiene la sua integrità in presenza di fiamme o di gas ad alta temperatura durante un incendio standard. 
R = Capacità di sopportare un carico. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale in questione è in grado di sopportare il carico corrente durante una fase di normale sviluppo di un incendio. 
M = Effetto meccanico. Indica la capacità dell'elemento strutturale di reagire all'impatto meccanico durante un incendio standard.

I risultati della prova sono espressi sotto forma di time stamp, che indicano per quanti minuti l'elemento strutturale resiste al fuoco prima che venga superata la soglia definita per ciascun criterio. Se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per la classe REI 60, significa che l'elemento strutturale è in grado di resistere al fuoco per un'ora, per quanto riguarda la sua capacità di sopportare un carico, la sua integrità e il suo isolamento. La capacità di isolamento è determinata dalla temperatura sul lato opposto se la temperatura del fuoco non può superare i 140 gradi. In alcuni casi, è possibile includere nella classificazione dei criteri aggiuntivi. M indica la resistenza agli urti ed è solitamente richiesta per le paratie parafiamma.

c) Classificazione degli impianti degli edifici

La costruzione degli impianti elettrici ad alta tensione e a corrente alternata, ad esempio, ha un ruolo importante nella progettazione della sicurezza antincendio di un edificio. Per limitare la diffusione di un incendio a una singola cella, i condotti di ventilazione e le tubazioni devono essere conformi ai requisiti antincendio previsti. Gli elementi passanti all'interno delle pareti collegati a un'altra cella devono essere progettati in modo da impedire la propagazione delle fiamme.

Esistono anche norme armonizzate relative alle prove di resistenza la fuoco degli impianti degli edifici, come i condotti di ventilazione, le tubazioni e blindosbarre. Esistono numerose norme EN relative alle procedure di prova, ma nessuna norma di prodotto armonizzata per tutti gli impianti. Per informazioni sulle normative e sui requisiti locali consultare le pagine relative al proprio paese.

d) Classificazione degli edifici

All'avvio di un progetto edilizio, durante la fase di pianificazione, il progettista deve stabilire la classe tecnica operativa e costruttiva a cui l'edificio deve essere conforme. In molti casi non vi sono alternative, ma talvolta è possibile scegliere tra più classi.

Normativa specifica

DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Decreto 14 gennaio 1985
Attribuzione ad alcuni materiale della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"

Circolare 27 MI (SA) del 21/09/1985
Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni

Circolare n. 17 MI (SA) del 16 Aprile 1987
Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per i materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili

Nota Ministeriale n. 15580/4190 Sott. 3 del 30/12/93
Omologazione di serie di mobili imbottiti.

Circolare n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28/02/1995
D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.

Nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995
Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporti imbottiti per materassi sommier).

Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996
Omologazione di serie di materassi e guanciali.

Nota Ministeriale Prot. n. NS 6859/4190 sott. 3 del 22/11/1996
Procedure per la richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.

Decreto 3 settembre 2001
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Lettera Circolare Prot. n. 7590/4190 sott. 3 del 15 Novembre 2001
Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".

Circolare n. 13 del 16/10/2002
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco.

Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.

Circolare n. 7 del 18 Giugno 2004
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1991
Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Circolare n. 18 del 03/08/98
Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

Allegato A (sostituito dall’allegato 1 al Decreto 25 ottobre 2007)
Allegato B (---)
Allegato C (sostituito dall’allegato 2 al Decreto 25 ottobre 2007)

Decreto Ministeriale 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

Circolare n. 10 del 21 aprile 2005
Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Decreto 25 ottobre 2007
Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio

Decreto 16 febbraio 2009
Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016
Omologazione di materiali ai sensi del decreto del Ministro dell ' interno 26 giugno 1984.

Decreto 14 ottobre 2022
Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022  - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Testo coordinato VVF 2022
DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
DM 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”.
- Circolare N. 9 - MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 “D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
- Circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 “D.M. 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.

Testo coordinato VVF 2022 (allegato)

DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio
DM 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

(*) Immagini di prove fonte Istituto Giordano

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 13.11.2022 Decreto 14 ottobre 2022
Testo coordinato VVF 2022
UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1: Reazione al fuoco dei PC
Certifico Srl
1.0 07.06.2022 Testo coordinato VVF 2019
UNI CEI EN ISO 13943:2017
UNI EN 13501-1:2019
Altro
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0.0 06.07.2018 --- Certifico Srl

 

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Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in ambito sanitario

ID 20426 | | Visite: 3561 | Documenti Sicurezza Enti

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in ambito sanitario

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in ambito sanitario / CFSL - CH

ID 20426 | 20.09.2023 / In allegato

Questo opuscolo si rivolge in particolare al personale infermieristico impiegato negli ospedali e nelle cliniche, negli ambulatori, negli studi medici, nelle case di cura e nei ricoveri.
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Questo opuscolo si rivolge in particolare al personale infermieristico impiegato negli ospedali e nelle cliniche, negli ambulatori, negli studi medici, nelle case di cura e nei ricoveri.

Diversi ambiti del settore sanitario – ad esempio la patologia, i laboratori e i servizi di assistenza e cura a domicilio – sono stati trattati soltanto in modo marginale oppure non sono stati presi in esame in questo opuscolo.

Questi ambiti sono già trattati in parte dalla letteratura specialistica (medicina del lavoro, Suva) oppure devono essere ulteriormente studiati, poiché le condizioni nell’ambiente domestico sono molto diverse (servizi di assistenza e cura a domicilio). Tuttavia, molte misure, proposte all’interno del presente opuscolo, possono essere utili anche in questi ambiti specifici.

Il personale infermieristico che opera negli istituti sanitari svizzeri è esposto a livelli elevati di stress psichico e fisico. Le possibili conseguenze sono malattie di lunga durata (disturbi muscolo-scheletrici, esaurimento nervoso) e un tasso elevato di mobilità del personale.

La manipolazione del sangue, di prodotti ematici e liquidi biologici comporta il rischio di infezioni.

Inoltre, molti lavoratori (operatori sanitari, infermieri o assistenti) possono subire atti di violenza e aggressioni.

La sicurezza, la salute e il benessere sul lavoro sono influenzati da molti fattori.

Le regole elementari della sicurezza sono rispettate?
I luoghi e le procedure di lavoro sono realizzati secondo i principi ergonomici e inoltre sono utilizzati correttamente dai dipendenti?
Si rispetta la regolamentazione in materia di orario di lavoro e si garantisce il periodo di riposo?
La carenza costante di personale grava sulla distribuzione del carico di lavoro?
E che dire dell’organizzazione del lavoro, della collaborazione e del clima di lavoro?

Per tutti questi aspetti vale il detto arcinoto: prevenire è meglio che curare.

La prevenzione prima di tutto

Questo è, in parole povere, il fine ultimo dell’opuscolo. Esso mostra con parole chiave dove si nascondono i rischi di infortunio e i pericoli per la salute del personale infermieristico negli istituti medici e offre anche la risposta su come affrontarli.

L’opuscolo contiene anche informazioni sui diritti e sui doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori, tra cui anche la Direttiva CFSL 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL). Unitamente alle disposizioni della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF), della Legge sul lavoro (LL) e della Legge sulla partecipazione, essa impone alle aziende l’applicazione di misure di prevenzione e, se necessario, il ricorso a specialisti del settore.

Per i datori di lavoro, i lavoratori e i progettisti

Questo opuscolo si rivolge principalmente alle aziende, ossia ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Poiché risulta più semplice e meno costoso integrare le misure di prevenzione e sicurezza nella fase di pianificazione dei lavori, confidiamo nel fatto che il testo sia uno strumento utile anche per gli architetti, gli ingegneri e i progettisti.

CSFL - CH
Commissione Federale di coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro (CFSL)

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Nanomateriali e nuovi materiali avanzati | Gestione del rischio in ambiente di lavoro

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Nanomateriali e nuovi materiali avanzati: Monitoraggio, caratterizzazione e gestione del rischio in ambiente di lavoro

Negli anni i nanomateriali hanno mostrato uno sviluppo crescente. Attualmente si considerano all’interno del gruppo più ampio dei “materiali avanzati”.

Ad essi è riconosciuto un grande potenziale abilitante in vari settori, tra cui energie rinnovabili, mobilità sostenibile, uso efficiente/risparmio delle risorse, digitalizzazione, industria 4.0, robotica e manifattura additiva. Tuttavia la loro produzione e utilizzo diffuso hanno evidenziato potenziali impatti sulla salute, rappresentando un rischio emergente per i lavoratori coinvolti. Ciò induce a considerare ulteriori sfide per il monitoraggio, la caratterizzazione e la gestione del rischio in scenari lavorativi complessi e nuovi approcci alla prevenzione e alle policy.

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Fonte: INAIL

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Relazione annuale INAIL 2022

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Relazione annuale INAIL 2022

Relazione annuale INAIL 2022

ID 20510 | 05.10.2023 / In allegato 

Nella Relazione del commissario straordinario dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, i dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali, i risultati principali raggiunti e gli obiettivi strategici per affrontare le sfide del futuro.

Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, circa 139mila in più rispetto agli oltre 564mila del 2021 (+24,6%). L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 429.004, in aumento del 18,2% rispetto ai 363.074 dell’anno precedente. Circa il 15% è avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.

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Sommario

Relazione annuale 2022

I dati sull’andamento infortunistico

Sintesi del bilancio, attività svolte e realizzazioni

Uno sguardo al domani

Relazione annuale 2022 - Appendice statistica

Analisi della numerosità degli infortuni

Analisi della numerosità delle malattie professionali

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Il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, il 04 ottobre 2023, presso l’Auditorium della Direzione generale di piazzale Pastore, ha presentato la Relazione annuale 2022, che illustra l’andamento di infortuni e malattie professionali, le attività realizzate dall’Istituto sui fronti della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti, i risultati economici conseguiti e gli obiettivi strategici per affrontare le sfide del futuro.

Casi mortali in calo, il 60% è avvenuto “fuori dell’azienda”. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.

Le patologie denunciate in crescita del 9,9% rispetto al 2021. I dati del 2022 indicano anche un aumento delle denunce di malattia professionale in confronto al 2021 e soprattutto rispetto al 2020, anno in cui il fenomeno risultava ridotto a causa della pandemia. Le patologie lavoro-correlate denunciate all’Istituto sono state quasi 61mila, in crescita del 9,9% rispetto alle oltre 55mila del 2021 e in calo dello 0,9% rispetto alle oltre 61mila del 2019. Al momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria. Le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.

“L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio”. Rivolgendosi al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, e alle altre autorità presenti, D’Ascenzo ha sottolineato che “tra i fattori che stanno incidendo sull’andamento di infortuni e malattie professionali c’è l’invecchiamento della popolazione attiva”. L’allungamento della vita lavorativa “costituisce ormai un fenomeno che investe tutti i settori lavorativi e che ha aumentato l’esposizione al rischio nelle età più avanzate, a causa di uno spostamento in avanti dell’età pensionabile e di un mancato ricambio generazionale. L’incidenza degli infortuni degli over 50enni, infatti, è in aumento ed è pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”. Come evidenziato dal commissario straordinario, la sanità e assistenza sociale è il settore di attività più colpito, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.

“Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese”. Per D’Ascenzo, “la presentazione della Relazione annuale Inail offre l’opportunità di riaffermare con forza la necessità di pianificare efficaci e mirate strategie di prevenzione per abbattere l’intollerabile numero di incidenti sul lavoro e malattie professionali”. È indispensabile, inoltre, “insistere per consolidare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratrici, lavoratori e imprese, sollecitando un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.

Dal prossimo bando Isi mezzo miliardo di euro per le imprese che investono in prevenzione. Tra le iniziative promosse dall’Inail sul fronte della prevenzione, il commissario straordinario ha ricordato il bando Isi, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa attraverso la quale l’Istituto a partire dal 2010 ha messo a disposizione oltre tre miliardi di euro a fondo perduto per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo i 333,4 milioni dell’edizione 2022, con cui sono stati apportati ulteriori interventi innovativi per migliorare e semplificare la procedura, per il prossimo bando è previsto uno stanziamento di mezzo miliardo di euro. Sono circa 27mila, invece, le istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail per le imprese virtuose di circa 164 milioni di euro.

I protocolli con i grandi gruppi industriali coinvolti nella realizzazione delle opere del Pnrr. Nel 2022, l’Istituto ha sottoscritto protocolli d’intesa con grandi gruppi industriali coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la progettazione di azioni congiunte finalizzate alla prevenzione degli infortuni, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative. A partire dallo scorso marzo, inoltre, è stato organizzato il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di riflessione e confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.

“Proseguono le collaborazioni con la comunità scientifica, il mondo accademico e il sistema produttivo”. Importanti anche i risultati conseguiti sul fronte della ricerca, “grazie all’elevata professionalità delle risorse interne e alla prosecuzione delle proficue collaborazioni con una serie di partner qualificati nell’ambito della comunità scientifica, del mondo accademico e del sistema produttivo”. A questo proposito D’Ascenzo ha citato “il robot umanoide ErgoCub e i nuovi esoscheletri collaborativi, realizzati insieme all’Istituto italiano di tecnologia (IIT), e il progetto Worklimate, prototipo di sistema di previsione dello stress da calore sviluppato con il Consiglio nazionale delle ricerche e altri partner”.

Grazie al bando Bric attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner. Con la pubblicazione del bando Bric 2022, per l’affidamento di ricerche in collaborazione, sono stati attivati progetti con oltre 200 partner per più di 11 milioni di euro. Attraverso il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0, l’Inail ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie imprese due milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali. Nello stesso ambito rientrano l’adesione al progetto “Rome Technopole”, ecosistema di innovazione tecnologica promosso dai sette principali atenei capitolini, il rinnovo dell’accordo quadro con Sapienza Università di Roma e la nuova sottoscrizione con l’Università Roma Tre per lo sviluppo di ricerche di comune interesse.

La sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra. Attraverso la collaborazione con partner di eccellenza come la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, il Campus Bio-Medico di Roma, il Politecnico di Milano, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna e l’IIT, è proseguito anche il programma di ricerca scientifica e sperimentazione clinica in campo protesico-riabilitativo del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del Centro di riabilitazione motoria di Volterra, incentrato sulla riabilitazione robotica, sulla protesica di arto superiore e inferiore, sulla chirurgia e riabilitazione, e sui sistemi di valutazione delle abilità residue della persona disabile, con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate. Per consentire agli atleti paralimpici di disporre di dispositivi tecnici performanti continua, inoltre, l’attività di ricerca applicata alle protesi sportive svolta in sinergia con il Comitato italiano paralimpico, da cui derivano effetti positivi anche nella realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.

Le prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative. Nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”. Le prestazioni riabilitative erogate dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con le filiali di Roma e Lamezia Terme, dal Centro di riabilitazione motoria di Volterra e dagli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni ammontano a circa 150mila e hanno riguardato 3.875 assistiti, mentre quelle di assistenza protesica sono state 6.593. A queste si aggiungono 4.079 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, l’informatica, la mobilità e la domotica, che hanno interessato 3.493 infortunati e tecnopatici.

“Consolidato il percorso di trasformazione digitale dei servizi”. In linea con gli obiettivi strategici delineati nel Piano triennale per l’organizzazione digitale 2020-2022, “con il progressivo rientro dalla situazione emergenziale che ha segnato il primo biennio, nel 2022 si è consolidato il percorso di trasformazione digitale dei servizi Inail verso cittadini, imprese e dipendenti, al fine di garantire un’offerta di qualità in grado di supportare la fase di ripresa post-pandemica”. L’Istituto, inoltre, “ha completato la realizzazione dell’architettura di interoperabilità dedicata al governo degli scambi informativi da e verso altre pubbliche amministrazioni, sia con la completa integrazione dei servizi di PagoPA che con nuovi applicativi, in logica cloud, verso pubbliche amministrazioni esterne”.

Gli investimenti nelle scuole innovative, nell’edilizia sanitaria e nel settore termale. Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, “con un programma di interventi estremamente vasto che prevede di valutare circa 80 iniziative, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”, e gli investimenti nel settore termale e alberghiero-termale, “che l’Inail è autorizzato a valutare in ragione delle esigenze riabilitative dei propri assistiti e con finalità anche di contenimento della spesa sanitaria”.

Tra le priorità l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo. In coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail nelle Linee di mandato 2022-2026, D’Ascenzo ha indicato gli obiettivi prioritari per rafforzare la missione sociale dell’Istituto, a partire dalla modifica del Testo unico del 1965, “sia per quanto riguarda l’ampliamento della tutela Inail ai settori ancora esclusi e alle diverse forme di lavoro autonomo per le quali non è previsto l’obbligo assicurativo, sia per il miglioramento delle prestazioni nell’ottica di perfezionare il modello di presa in carico degli assistiti”. Bisogna, inoltre, “rendere strutturali le nuove misure a tutela di alunni e insegnanti introdotte dal decreto lavoro, potenziare le azioni a favore delle imprese, attraverso misure di sostegno economico, consulenza qualificata, iniziative di formazione e informazione e ulteriore incremento dei sistemi premiali di incentivazione per le aziende virtuose”. E ancora “revisionare e semplificare le procedure, mirando anche a un sempre più efficace scambio delle banche dati delle diverse pubbliche amministrazioni, rafforzare la ‘Terza missione’ promuovendo e sviluppando sinergie con il mondo produttivo per rendere più veloce il trasferimento tecnologico e, dunque, l’applicazione pratica nelle aziende dei progetti di ricerca realizzati, e puntare sulla valorizzazione del personale Inail e su nuove assunzioni”.

Le riserve tecniche superano i 35 miliardi di euro. Per quanto riguarda i risultati finanziari ed economici, i dati del preconsuntivo 2022 mostrano che si sono registrate entrate di competenza per 10 miliardi e 876 milioni di euro, circa un miliardo e 798 milioni in più rispetto al 2021, di cui otto miliardi e 774 milioni per entrate contributive, in aumento del 23,96% rispetto ai sette miliardi e 78 milioni del dato di consuntivo del 2021, a testimonianza della ripresa delle attività economiche dopo il periodo di crisi dovuto agli effetti della pandemia. Le uscite di competenza si sono attestate a otto miliardi e 266 milioni, con prestazioni economiche pari a cinque miliardi e 253 milioni, in aumento del 4,45% rispetto al 2021. Sono positivi il risultato finanziario ed economico, con riserve tecniche di circa 35 miliardi e 329 milioni di euro, coperte per il 105,8% da liquidità versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione.

Calderone: “L'impegno di tutti è garantire che le norme vengano osservate e che i posti di lavoro siano sicuri”. Prendendo la parola al termine della presentazione del commissario straordinario, Calderone ha spiegato che “nel fascicolo che il Ministero del Lavoro porterà per la prossima manovra di bilancio chiederò lo sblocco di una parte dell’avanzo di amministrazione corrente dell’Inail, in modo da utilizzare le risorse per sostenere ancora di più la formazione e tutti gli investimenti in materia di prevenzione dei rischi e di applicazione della normativa per la sicurezza”. Per il ministro, “anche una sola vita umana persa sul lavoro è una sconfitta”. I dati relativi agli infortuni, e in particolare la diminuzione dei casi mortali, “ci consegnano però un sistema che ha saputo generare un livello di attenzione in grado di contrastare alcuni elementi di preoccupazione. C’è un grande sforzo da parte dell’Istituto, del Ministero e del mondo del lavoro per investire in sicurezza e in prevenzione. L’impegno di tutti è garantire che le norme vengano osservate e che i posti di lavoro possano essere di qualità e sicuri”.

Fonte: INAIL

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UNI EN 16704-X: norme di sicurezza per i lavori in prossimità dei binari ferroviari

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UNI EN 16704 X Norme di sicurezza lavori in prossimit  dei binari ferroviari

UNI EN 16704-X: le norme sicurezza per i lavori in prossimità dei binari / Lavori ferroviari

ID 17353 | 16.08.2022 / Documenti e Preview norme in allegato

Allegati (Abbonati sicurezza):
- Scheda report 
- EN EN 16704-1 Annex A 
- EN EN 16704-1 Preview
- EN EN 16704-2-1 Preview
- EN EN 16704-2-2 Preview
- EN EN 16704-3 Preview

Lo scopo delle norme della serie UNI EN 16704-X è definire un approccio comune alla sicurezza dei lavoratori in relazione alla rischi ferroviari per i lavori su o in prossimità del binari nell'Unione Europea.

Le norme nazionali di sicurezza (ad esempio norme nazionali o norme aziendali) dovrebbero essere gradualmente armonizzate in linea con queste norme o essere sostituite da regole contenute nelle presenti norme in accordo con la direttiva quadro salute e sicurezza lavoro direttiva 89/391/CEE (recepita in iT con il D.Lgs. 81/2008),

Non è consentito ridurre il livello di misure di sicurezza stabilito delle presenti norme da regole nazionali di sicurezza.

La situazione in cui siano applicate norme nazionali di sicurezza, va considerata come transitoria, infatti l'obiettivo è che le norme europee EN descritte a seguire siano le uniche.

L'allegato ZA delle norme EN 16704-1 e della EN 16704-3 stabilisce, inoltre, la relazione tra le norme stesse ed i requisiti essenziali della Direttiva (UE) 2016/797/CE coperti. (si veda l'Allegato ZA della norma EN 16704-1:2021 allegato).

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UNI EN 16704-1:2021 e Direttiva (UE) 2016/797/CE (Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea)

Allegato ZA (Informativo) Relazione tra la presente norma europea ed i requisiti essenziali della Direttiva (UE) 2016/797/CE coperti

La presente norma europea è stata redatta in base alla richiesta di standardizzazione della Commissione “M/483 Mandato a CEN e CENELEC per la normalizzazione nel campo dell'interoperabilità del sistema ferroviario” fornire un mezzo volontario per conformarsi a (parti di) Requisiti Essenziali della Direttiva 2016/797/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sull'interoperabilità dei il sistema ferroviario (rifusione) come specificato nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Una volta che questo standard è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi di tale direttiva conformità alle clausole normative della presente norma riportate nella Tabella ZA.1 per le infrastrutture, La tabella ZA.2 per l'energia e la tabella ZA.3 conferisce, nei limiti dello scopo della presente norma, a presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti Essenziali di tale Direttiva come specificati nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e nei regolamenti EFTA associati.
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UNI EN 16704-1:2021
Applicazioni ferroviarie – Binario – Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro – Parte 1: Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili

La norma fornisce i requisiti e le misure per affrontare i significativi e specifici rischi ferroviari durante i lavori lungo linea e i principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili.
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UNI EN 16704-2-1:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 2-1: Soluzioni e tecnologie comuni - Requisiti tecnici per sistemi di avviso lungo linea (Track Warning Systems - TWS)

La norma definisce i requisiti funzionali e non funzionali minimi per lo sviluppo di un sistema di avviso lungo linea (TWS) per mettere in guardia le persone durante il loro lavoro su o nelle vicinanze del binario circa l'avvicinamento dei treni o dei veicoli ferroviari che utilizzano segnali TWS acustici e visivi. Questi sistemi possono anche essere in grado di influenzare l'avvicinamento dei treni e dei veicoli ferroviari attraverso una funzione di arresto.
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UNI EN 16704-2-2:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 2-2: Soluzioni e tecnologie comuni - Requisiti per barriere

La norma tratta i requisiti relativi alle barriere destinate a fornire agli utilizzatori la possibilità di impedire ai lavoratori di entrare nella zona di pericolo involontariamente attraverso l'utilizzo di tali barriere. Questa norma definisce i requisiti minimi e le procedure di prova per queste barriere riguardanti le dimensioni, la stabilità e le proprietà elettriche. La norma fornisce anche raccomandazioni per la marcatura (linea di demarcazione visiva) in cui una persona potrebbe entrare nella zona di pericolo. Per le combinazioni di barriere e TWS vedere anche la UNI EN 16704-2-1. Questa norma contiene osservazioni per rischi elettrici associati alla terza rotaia.
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UNI EN 16704-3:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 3: Competenze del personale relative al lavoro su o in prossimità del binario

La norma definisce le attività relative al lavoro su o in prossimità del binario ed i profili di competenza associati delle persone che svolgono queste attività e definisce le procedure per la valutazione delle competenze.
_______

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Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023

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Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023

Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche / UNI 11636:2023

ID 19528 | 30.04.2023 / Documento e modelli allegati

La norma UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento, fornisce una metodologia per stabilire, definire e identificare lo stato funzionale di una scaffalatura in uso. Nell'Appendice A è riportato il contenuto del Documento di validazione e del Rapporto di ispezione.

In allegato:
1. Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636
2. Modello Documento di validazione scaffalature metalliche UNI 11636
3. Modello Rapporto ispezione a vista scaffalature metalliche UNI 11636
4. Modello Rapporto ispezione esperto validatore scaffalature metalliche UNI 11636
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La norma stabilisce il processo di validazione di una scaffalatura per magazzino nel corso della sua vita utile, al fine di assicurare un grado di sicurezza adeguato per l'impiego. La presente norma fornisce una metodologia per stabilire, definire e identificare lo stato funzionale di una scaffalatura in uso.

La norma assicura condizioni di impiego corretto di scaffalature per magazzino e interessa principalmente gli utilizzatori finali, ma anche produttori, progettisti, redattori di specifiche, consulenti, installatori, distributori, rivenditori di scaffalature industriali e impianti di immagazzinamento.

Si applica congiuntamente alle norme UNI EN 15512, UNI EN 15620, UNI EN 15635, UNI EN 15629, UNI EN 15878.

Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023   00

Si applica a tutti i tipi di scaffalatura di acciaio, comunemente impiegati in qualsiasi area di stoccaggio (centri di distribuzione, industriali, commerciali, etc.), in zone sia non aperte che aperte all'accesso di pubblico.

Non si applica alle attrezzature per lo stoccaggio realizzate con materiali diversi dall'acciaio tranne che per alcuni accessori, né alle attrezzature per impiego domestico.

Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023   01
Fig. 1 - Tipi di validazione

Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023   02

(1) Il progettista strutturale dello scaffale oppure altra persona adeguatamente formata facente parte dell’organizzazione tecnica del costruttore della scaffalatura sono da intendersi “esperti validatori” nei diversi ambiti di competenza.

Fig. 2 - Validazione / Esperto validatore

Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023   03

Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023 04

Fig. 3 - Tipi di Ispezioni

 Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636 2023   05

_________

Estratto UNI 11636:2023

[...]
3.4 esperto validatore:

Persona che possiede le conoscenze, abilità e competenze necessarie per eseguire le validazioni previste dalla norma

Nota 1: Il progettista strutturale dello scaffale oppure altra persona adeguatamente formata facente parte dell’organizzazione tecnica del costruttore della scaffalatura sono da intendersi “esperti validatori” nei diversi ambiti di competenza.

3.7 installatore:

Persona qualificata nell'assemblaggio, nella costruzione e nella posa in opera delle scaffalature o di impianti di immagazzinamento

Nota 1: L'installatore dovrebbe essere formato ed esperto nel lavoro di installazione di scaffalature in modo da operare garantendo la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e delle altre persone; ove richiesto dalla Legge il lavoro dell’installatore deve essere soggetto alla supervisione di terzi.

3.8 ispezione:

Sopralluogo condotto in conformità alla UNI EN 15635 da una persona responsabile per la sicurezza della scaffalatura (PRSES) o da un esperto validatore.

Nota1: Il presente termine è contestualizzato nell'ambito della validazione delle scaffalature industriali metalliche. Non è da intendersi ai sensi della valutazione della conformità (EN ISO/IEC 17000)

3.9 ispezione a vista:

Ispezione stabilita dalla persona responsabile per la sicurezza della scaffalatura da magazzino (PRSES) ad intervalli temporali regolari stabiliti in funzione della valutazione dei rischi

3.10 persona responsabile della sicurezza della scaffalatura da magazzino (PRSES):

Persona nominata dalla direzione con la responsabilità di mantenere in sicurezza il funzionamento del sistema di stoccaggio del magazzino. Il PRSES deve avere competenze adeguate per svolgere tale compito
[...]

3.15 validazione di montaggio:

Processo che verifica che il montaggio della scaffalatura è stato portato a termine in accordo alle specifiche del costruttore e del progettista, relativamente alle configurazioni previste per l’uso sicuro della stessa. L’esito di tale processo è formalizzato in un “documento di validazione del montaggio”Tale documento è emesso dal fornitore della scaffalatura o da esperto validatore al termine della installazione della scaffalatura

3.16 validazione documentale:

Processo che verifica che la documentazione di accompagnamento della scaffalatura è idonea a dimostrare che la stessa può essere utilizzata in modo sicuro nella configurazione installataL’esito di tale processo è formalizzato in un “documento di validazione documentale” emesso dal fornitore della scaffalatura o da un esperto validatore

3.17 validazione d'uso di una scaffalatura da magazzino:

Processo che verifica la sicurezza di uso di una scaffalatura sulla base della validazione statica, della validazione di montaggio e della validazione documentaleL’esito di tale processo è formalizzato in un “documento di validazione d’uso” emesso dal fornitore della scaffalatura o dall’esperto validatore

3.18 validazione statica:

Processo che verifica la capacità di carico in condizioni di sicurezza della scaffalatura installata in specifiche disposizioni e configurazioniL’esito di tale processo è formalizzato in un “documento di validazione statica” emesso dal fornitore della scaffalatura o da un esperto validatore.

3.19 vita attiva di una scaffalatura da magazzino:

Numero di anni nel quale la scaffalatura, purché soggetta a manutenzione ordinaria, è utilizzata per la destinazione d'impiego prevista.
[...]

5 VALIDAZIONE DELLA ATTREZZATURA DI IMMAGAZZINAGGIO

5.1 Generalità La validazione per l’uso della scaffalatura è una validazione globale.

La validazione documentale, la validazione statica e la validazione di montaggio, sono validazioni parziali. La validazione per l’uso di una scaffalatura richiede obbligatoriamente, in conformità alla UNI EN 15635, che siano condotte ispezioni da parte di un esperto validatore ad intervalli temporali non maggiori di 12 mesi dalla entrata in uso della scaffalatura.

Per le validazioni di cui ai punti seguenti si fa riferimento alle UNI EN 15512, UNI EN 16681, UNI EN 15620, UNI EN 15629, UNI EN 15635 e UNI EN 15878. Per le tipologie di scaffalature non riconducibili a tali norme, si fa riferimento alle UNI 11575, UNI 11262, oppure ai documenti riportati in bibliografia.

5.2 Validazione statica

La validazione statica è la verifica della capacità portante della scaffalatura nella sua configurazione corrente, in conformità allo stato dell’arte della tecnica e dei metodi di calcolo in essere al momento della validazione; garantisce che la scaffalatura è in grado di sostenere i carichi previsti nelle condizioni di progetto.

La validazione statica è riferita alla scaffalatura utilizzata in modo corretto secondo le specifiche d’uso, in assenza di danni dovuti alla gestione quotidiana dell’impianto di immagazzinamento.

La validazione statica non fa riferimento alla configurazione iniziale dello scaffale, ove questa sia variata, né allo stato dell’arte della tecnica o dei metodi di calcolo e progettazione in essere al momento della sua prima installazione. Tale validazione deve essere prodotta dal fornitore della scaffalatura o da un esperto validatore, mediante il rilascio di opportuna documentazione.

5.3 Validazione di montaggio

La validazione di montaggio è il processo che permette di stabilire che la scaffalatura nello stato in cui si trova è stata installata conformemente alle specifiche di progetto, alle istruzioni di montaggio del fornitore e alle disposizioni per l’uso sicuro delle scaffalature. In conformità alla UNI EN 15635, la scaffalatura deve essere corredata di un “Documento di corretta installazione” rilasciato da un esperto validatore.

In assenza di “Documento di corretta installazione” lo stesso deve essere ottenuto a seguito di un rapporto di ispezione, stilato da un esperto validatore, in cui non emergano situazioni di rischio o di danno grave alla struttura.

5.4 Validazione documentale

La validazione documentale è la verifica della esistenza e congruenza di tutti i documenti richiesti dalle norme per l’uso sicuro della scaffalatura.

Tali documenti sono:

- la relazione di calcolo o un documento con validità contrattuale, con la chiara identificazione delle configurazioni ammesse e delle relative portate;

- i disegni di progetto o un documento con validità contrattuale, che illustrano e identificano le configurazioni della scaffalatura come installate;
- l’identificazione dei componenti;
- le targhe di portata correttamente installate e coerenti con le configurazioni in essere; - il manuale di montaggio, uso e manutenzione;
- l’attestazione di corretto montaggio o documento equivalente;
- il registro delle ispezioni e degli interventi di manutenzione.

La validazione documentale è condotta da un esperto validatore.

5.5 Validazione di uso della scaffalatura

La validazione d’uso della scaffalatura è il processo che stabilisce l’utilizzo sicuro della stessa; a tale scopo è necessario che risulti verificata l’integrità funzionale della scaffalatura a fronte di:

- il controllo degli elementi strutturali e degli accessori secondo le indicazioni del punto 8;
- la conformità della validazione statica;
- la conformità della validazione di montaggio;
- la conformità della validazione documentale;
- la verifica dell’esistenza di condizioni di uso sicuro della scaffalatura, ovvero le condizioni operative previste dalle UNI EN 15512, UNI EN 15620, UNI EN 15629, UNI EN 15635.

La validazione di uso della scaffalatura è rilasciata dal fornitore della stessa o da una persona competente

[...]

8 ISPEZIONE DELLA ATTREZZATURA DI IMMAGAZZINAGGIO

8.1 Generalità I criteri generali per la conduzione delle ispezioni sono indicati nella UNI EN 15635.

L’ispezione riguarda tutti i componenti della scaffalatura esistente. Essa può essere eventualmente suddivisa in fasi distinte con frequenza adatta all’operatività e alla gestione del magazzino. In generale, per qualsiasi tipo di scaffalatura, l’ispezione deve essere condotta sistematicamente, partendo dall’analisi dello stato dei componenti nelle parti più basse, dove è maggiore la tendenza ad avere danni significativi, e osservando nei livelli più alti tutto ciò che sia raggiungibile a vista e interpretabile restando al suolo. Nel caso in cui si debba condurre un’ispezione a livelli non direttamente verificabili da terra, si devono utilizzare metodi sicuri per andare in quota e osservare i componenti. Non deve essere permesso a nessuno di arrampicarsi sulla scaffalatura.

La frequenza e l’estensione dell‘ispezione dipendono dalle specificità di ciascuna installazione ed è compito del PRSES stabilire la frequenza e le modalità di conduzione delle ispezioni affinché queste avvengano in modo compatibile con l’operatività del magazzino. L’ispezione deve sempre riguardare tutti i componenti e gli accessori della scaffalatura; il PRSES, d’accordo con l’esperto validatore, ha la responsabilità di organizzarla eventualmente suddividendola in più fasi, registrando preventivamente il programma e dando evidenza dello stato di avanzamento di questo fino al completamento.

Il PRSES decide come procedere avendo preso in esame:

- il tipo di prodotto da immagazzinare,
- la frequenza delle operazioni di movimentazione e la metodologia operativa,
- l’estensione del magazzino, - le attrezzature di movimentazione utilizzate,
- il personale coinvolto, ovvero tutto ciò che interagisce con la scaffalatura.

L’ispezione deve essere organizzata tenendo convenientemente conto di zone differenti con diverse tipologie di rischio.

Le annotazioni comunque registrate dal PRSES durante la normale operatività dell’impianto e i precedenti verbali di ispezione, sono utili per individuare zone o attività specifiche che richiedono maggiore attenzione in fase di ispezione. In conformità alla UNI EN15635, al fine di assicurare l’utilizzo sicuro di una scaffalatura per lo stoccaggio, oltre all’attività di controllo giornaliero da parte degli operatori, devono essere condotti due tipi di ispezioni:

- l’ispezione a vista,
- l’ispezione dell’esperto validatore.

Nota 1 Per eseguire un’ispezione di una scaffalatura non è richiesta la rimozione delle unità di carico. Ciò potrebbe essere necessario in caso di fondati dubbi da parte dell’esperto validatore sullo stato di efficienza di una certa parte di scaffalatura. E’ ammissibile che vi siano parti della scaffalatura non visibili durante una ispezione, perché occupate dalle merci. Il PRSES dovrebbe rendere accessibili tali parti nel corso di ispezioni successive.

Nota 2 In base al grado di riempimento dell’impianto, il PRSES dovrebbe eseguire controlli più frequenti laddove la scaffalatura è normalmente molto caricata oppure dove sono più frequenti le operazioni di prelievo e deposito.

8.2 Ispezioni a vista

Il PRSES è responsabile che le ispezioni visive siano eseguite da personale istruito a svolgere tale attività, secondo un programma e con una frequenza prefissata. Il PRSES deve mantenere la registrazione di queste ispezioni, come richiesto dalla UNI EN 15635.

Le ispezioni visive devono essere eseguite settimanalmente o ad intervalli regolari definiti dal datore di lavoro sulla base dell’analisi dei rischi del magazzino, come previsto dalle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ispezioni visive prevedono una serie di controlli che servono a:

- comprovare lo stato di mantenimento della scaffalatura nelle condizioni di sicurezza richieste,
- controllare la presenza e l’efficacia della segnaletica e dei dispositivi di protezione,
- individuare danni non segnalati nel corso dell’attività giornaliera.

Il datore di lavoro ha la responsabilità di individuare il PRSES ovvero la persona o l’ente che esegue le ispezioni visive, conferendogli l’autorità, l’autonomia e le responsabilità come richiesto da UNI EN15635. Il PRSES solitamente fa parte del personale dell’azienda e riceve una formazione adeguata per ricoprire il suo ruolo con competenza.

Non è preclusa la possibilità di assegnare il ruolo di PRSES ad una parte terza ovvero al fornitore delle scaffalature, purché in possesso dei requisiti di “persona competente” specificati dalla UNI EN 15635. Il PRSES deve essere capace di anteporre la sicurezza degli operatori e delle merci, o comunque di persone che accedono in prossimità agli scaffali, a qualsiasi altra mansione affidatagli, potendosi trovare nella necessità di prendere decisioni che possono influire sullo svolgimento delle attività aziendali.

8.3 Ispezione di un esperto validatore

Le ispezioni di un esperto validatore sono eseguite per valutare la sicurezza globale della scaffalatura e dell’ambiente circostante. Le ispezioni si devono svolgere almeno ogni 12 mesi e si deve tenere un registro delle ispezioni effettuate, secondo quanto richiesto dalla UNI EN 15635. La competenza dell’esperto validatore deve essere accertata dall’utilizzatore della scaffalatura e deve essere adeguatamente comprovata e documentata. Il programma dell’ispezione deve prevedere le fasi seguenti:

1) controllo documentale della scaffalatura da magazzino

2) verifica della conformità delle unità di carico
3) verifica della adeguatezza dei mezzi di movimentazione
4) verifica dell’idoneità della scaffalatura per l’impiego richiesto
5) ispezione visiva delle condizioni generali del magazzino
6) ispezione visiva delle scaffalature
7) identificazione e registrazione dei danni rilevati
8) valutazione del rischio conseguente al danno osservato
9) ricerca delle cause del danno osservato
10) proposta di azioni correttive
11) trasmissione di tutte le informazioni ai responsabili del magazzino e dell’azienda, in forma efficace per la messa in atto delle azioni correttive

[...]

APPENDICE A (informativa)
CONTENUTI DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE E DEI DOCUMENTI DI VALIDAZIONE

[...]

Documento validazione UNI 11636 2023
[...]

Rapporto ispezione scaffalature metalliche a vista UNI 11636 2023

[..]
segue in allegato

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Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023

ID 20480 | | Visite: 2456 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  114 del 28 settembre 2023

Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023

ID 20480 | 28.09.2023

Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023 - Costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonchè per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131

...

Art. 1 (Costituzione e composizione)

1. E’ costituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Mariella Chiurazzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Vincenzo Laurendi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Rita Neola, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- arch. Rita Tramontano, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Francesca Maria Fabiani, in rappresentanza dell’INAIL;
- arch. Davide Geoffrey Svampa, in rappresentanza dell’INAIL;
- p.i. Calogero Vitale, in rappresentanza dell’INAIL.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dalla competente divisione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la divisione competente, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Fonte: MLPS

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FAQ - Repertorio Organismi Paritetici

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FAQ MLPS   Repertorio Organismi Paritetici

FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici

ID 20468 | 26.09.2023 / In allegato

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio). Per essere iscritto nel Repertorio, l’Organismo paritetico richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
I. la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
II. la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
III. il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
IV. i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili;

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;

e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all‘articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iscrizione nel Repertorio nazionale attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’ articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

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FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici / Agosto 2023

FAQ n. 1

È possibile richiedere l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, di una “Rete paritetica” costituita da più organismi paritetici?

L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di una “Rete paritetica”, dotata di “unicità funzionale”, potrà essere effettuata mediante un’istanza presentata dall’organismo di vertice, il quale esercita attività di controllo e coordinamento sulla medesima e ne garantisce il funzionamento, ove sussistano tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e, in particolare, i requisiti di seguito riportati.

Ferma restando la necessaria allegazione da parte dell’organismo istante di tutta la documentazione richiesta dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, sarà necessario indicare nell’elenco dettagliato delle sedi, di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 3 del citato D.M. n. 171 del 2022, la denominazione e l’indirizzo di tutti gli organismi paritetici/articolazioni territoriali costituenti la “Rete paritetica”.

Anche la dichiarazione di cui alla lettera f), comma 1, dell’art. 3 del citato D.M. n. 171 del 2022, dovrà essere effettuata, dal legale rappresentante dell’organismo istante, per tutti i singoli organismi paritetici/articolazioni territoriali costituenti la “Rete paritetica”, precisando, in aggiunta, che anche questi ultimi sono costituiti dalle medesime associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’organismo di vertice.

Inoltre, sarà necessario che dall’accordo nazionale, di cui all’art. 2, comma 3, del citato D.M. n. 171 del 2022, e dallo Statuto dell’organismo istante, possano rilevarsi la costituzione della “Rete paritetica”, la realizzazione delle attività di cui al comma 2 del citato art. 2 da parte della predetta “Rete” e la funzione di controllo e coordinamento svolta dall’organismo di vertice.

In aggiunta, gli organismi paritetici/articolazioni territoriali, seppur dotati di autonomia giuridica, dovranno utilizzare uno schema “standard” di Statuto e di Regolamento, definito dall’organismo di vertice della “struttura paritetica” e, comunque, conforme al contenuto dei medesimi atti adottati da quest’ultimo.

Infine, gli organismi paritetici/articolazioni territoriali della “Rete paritetica” dovranno riportare una denominazione che permetta agli interessati di identificare l’appartenenza dell’organismo territoriale alla specifica “Rete paritetica”.

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Fonte: MLPS

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Rischio Chimico - Manuale tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca

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Rischio Chimico   Manuale informativo INAIL 2023

Rischio Chimico - Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca | INAIL 2023

ID 20460 | 25.09.2023 / In allegato

Le figure professionali che operano all’interno di laboratori di ricerca, e che sono chiamate a manipolare agenti chimici, possono essere molto diverse e in certa misura possono trovarsi in un percorso di formazione (tesisti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi), senza avere ancora acquisito una preparazione specifica in termini di gestione dei rischi.

Gli agenti chimici possono avere caratteristiche di pericolosità che potrebbero rappresentare un rischio per i lavoratori potenzialmente esposti, è quindi centrale conoscere, controllare e gestire questi rischi. Gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diversa, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi. Il presente opuscolo vuole fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e l’adozione delle buone prassi di lavoro in sicurezza.

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Indice

Rischi per la salute del personale di laboratorio

Buone prassi di laboratorio
Principi generali e accorgimenti da adottare nei laboratori
Principi generali da adottare nell’utilizzo delle cappe
Principi generali da adottare nell’utilizzo delle bombole di gas a pressione

Sostanze pericolose: classificazione ed etichettatura
La scheda dati di sicurezza

Stoccaggio e manipolazione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Protezione vie respiratorie
Protezione occhi
Protezione mani
Protezione corpo

La gestione del primo soccorso in caso di incidenti
Intossicazione accidentale da prodotti chimici

Sostanze chimiche incompatibili

Segnaletica

Riferimenti normativi

Allegato I - Indicazioni di pericolo (Hazard Statements)
Allegato II - Consigli di prudenza (Precautionary Statements)
Allegato III - Disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele

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Fonte: INAIL

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Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2023

ID 20457 | | Visite: 3459 | News Prevenzioni Incendi

Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2023

Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2023

ID 20457 | 24.09.2023 / Download Scheda PDF allegata

In scadenza per il 07 ottobre 2023 l'adeguamento antincendio relativamente a:

- macchine elettriche (trasformatori elettrici) - decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014;

- aerostazioni - decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014;

Download Scheda Scadenze PI - 07 Ottobre 2023

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Adeguamento antincendio Trasformatori elettrici 

Il 7 ottobre 2023 scade il termine per completare l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici) esistenti, stabilito dall'art. 6, comma 1 lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014.

Sono soggette al D.P.R. 151/2011 le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo.

Entro il 7 ottobre 2023 dovrà quindi essere presentata ai Comandi dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Vedi: Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento PI entro il 7 ottobre 2021 e 2023

Macchine elettriche fisse esistenti adeguamento antiincendio   07 10 2023

Adeguamento antincendio aerostazioni

Il 7 ottobre 2023 scade il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).

Entro il 7 ottobre 2023 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Vedi: Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni

Prevenzione Incendi aerostazioni   Timeline proroghe DM 17 luglio 2020

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Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri"

ID 20070 | | Visite: 3871 | Documenti Riservati Sicurezza

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri" / 2023

ID 20070 | Rev. 0.0 del 30.07.2023

Documento di controllo sui lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed individuazione ed applicazione delle norme specifiche.

I lavori di cui all'Art. 88 c. 2 sono esclusi dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di specifici lavori elencati nel c. 2 dell'Art. 88.

In questo caso non sono applicabili quindi gli articoli da 88 a 104-bis:

Art. 88. Campo di applicazione
Art. 89. Definizioni
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95. Misure generali di tutela
Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 99. Notifica preliminare
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101. Obblighi di trasmissione
Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103. Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Attenzione:

Restano applicabili gli altri obblighi pertinenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o dalle norme specifiche riportate / altro dedotto.

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E' considerato cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008Art. 89 Definizioni..."a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X".

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL   elenco

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2a)

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2b)

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2c) (8) (9)

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2d)

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2e)

f) ai lavori svolti in mare; (è da intendere e applicare il Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271) (10) (11)

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X(1) (2) (4)

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (applicare decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 condizionato allegato X)

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6) (7)

_______

(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

(7) Circolare MI n. 1689 del 01.04.2011 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

(8) Per i lavori su edifici all’interno delle pertinenze della miniera/cava che comportano lavori edili o d’ingegneria civile, applicazione del Titolo IV.

(9) Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443
23. Sono pertinenze della miniera gli edifici (non riportato nei casi), gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. 

(10) Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2022, n. 32233 "lavori svolti in mare"

"La ratio di tale disposizione consiste nell'escludere dall'applicazione del capo I, Titolo IV solo i lavori svolti nelle navi in ragione della particolarità degli ambienti di lavoro.
[...]

(11) es.
l'installazione di frangiflutti a ridosso delle coste non è da considerarsi lavoro svolto in mare, e quindi rientra nel campo di applicazione del Titolo IV (All. X opere marittime).

Fragiflutti

Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (1)

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Note
(1) Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963 Corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
_____

Interpelli (0)

Interpello n. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 16/2013 del 20/12/2013 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche
Interpello n. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008
Interpello n. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, ai POS

ALLEGATO X 

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

...

Le norme specifiche di esenzione Art. 88 c. 2

DLgs 25 novembre 1996, n. 624

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"
(G.U. n. 293 del 14 dicembre 1996 – S.O n. 219)
________

Art. 1 (Attivita' soggette)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
….

Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (GU 23 agosto 1927 n. 194)


23. Sono pertinenze della miniera gli edifici (non riportato nei casi di esclusione del Titolo IV), gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. 

[...]

Documento: Lavori relativi a impianti Obblighi Cantieri SI/NO

Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento

Art. 88. Campo di applicazione

c. 2 Le disposizioni del presente capo non si applicano:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X

Vedasi:

segue in allegato

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Lavoratori isolati: sicurezza

ID 5316 | | Visite: 82146 | Documenti Riservati Sicurezza

Lavoratori isolati Sicurezza

Lavoratori isolati: Sicurezza: VR - Procedura / Rev. 2023

ID 5316 | Rev. 2.0 del 06.04.2023 / Documento completo  in allegato

Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo.

Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui a seguire), nonostante molti lavoratori eseguono attività lavorative, tali che, possono essere ricondotti alla figura di "lavoratore isolato". A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolato/lavori in condizioni particolari.

Update Rev. 2.0 del 06.04.2023

- Inserita Matrice dei rischi
- Aggiornato modello OT/23 2023
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Procedura lavoratori isolati


I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.

Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.

Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno):

- Lavoratori agricoli
- Autostrasportatori
- Addetti celle frigo
- Lavoratori in altezza (gruisti)
- Lavoratori in profondità (cave, miniere)
- Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie
- Addetti al controllo impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza
- Addetti al telelavoro

Normativa

Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e D.P.R.177/11).

Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati. 

A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.

D'interesse sono inoltre gli Art. 43 e 45 del D.Lgs.81/08:

D.Lgs.81/08
....

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
...
Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

 DM 388/2003

Decreto 15 Luglio 2003 n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
...

Art. 2, comma 5

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro é tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.”

Inail modulo OT/23 ANNO 2023: Dotazione sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”.

E’ disponibile on-line il modello OT/23 2023, necessario ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa Inail.

Il punteggio attribuito alla dotazione di sistemi di rilevamento “uomo a terra“ ai proprio lavoratori isolati è 40 punti.

La sezione da compilare relativa al sistema di rilevamento uomo a terra è il quadro F-1 “GESTIONI DELL’EMERGENZE E DPI”.

Ai fini dell’attuazione dell’intervento, i sistemi di rilevamento automatico “uomo da terra” devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.

Documentazione ritenuta probante: 

1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2022. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2022 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l’intero anno 2022; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2022 
2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario
3. Prove documentali della consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.

DM 388/2003 (in ambito ferroviario)

Decreto 24 Gennaio 2011 n. 19 
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Obblighi lavoro notturno

Il lavoro notturno all’interno, spesso rientrante nel "lavoro isolato" è definito all'interno del D.Lgs. 66/03 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

D.Lgs. 66/03 e s.m.i.

Art. 1 comma 1
...

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 

e) "lavoratore notturno": 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole

Bisogna garantire che lavorino da soli solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, commettano errori o si comportino in modo pericoloso. Il datore di lavoro deve selezionare la persona adatta a svolgere l’attività lavorativa in questione.

Idoneità psichica

Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole
- soffrono di disturbi psichici o malattie mentali
- presentano disturbi della concentrazione

Idoneità fisica

Non sono idonee o lo sono a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc.
- sono affette da malattie dell’apparato circolatorio o metaboliche (malattie cardiache, ipertensione, diabete)
- hanno una dipendenza patologica da alcool, farmaci, droghe
- sono sotto l’effetto di farmaci sedativi o stimolanti
- soffrono di determinate allergie (ad es. alle punture di insetti)

Idoneità intellettuale

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere esattamente il loro compito, aver compreso perfettamente la formazione ricevuta ed essere in grado di leggere e capire tutte le eventuali istruzioni o indicazioni scritte.

Queste persone devono poter rilevare e comprendere, per quanto sia necessario, le condizioni, le funzioni e i dati relativi alle attrezzature di lavoro che devono far funzionare o sorvegliare. Sulla base di queste informazioni devono essere in grado di agire senza commettere sbagli.

In caso di eventi imprevisti, le persone tenute a lavorare da sole devono, date le circostanze, prendere delle decisioni importanti ai fini della produzione e/o della sicurezza sul lavoro. Questo vale per l’impianto in esercizio normale o particolare (ad es. per riparare guasti o eliminare intoppi nella produzione).

Fattori psicosociali

Le persone tenute a lavorare da sole sono esposte a rischi particolari non soltanto in relazione alla sicurezza sul lavoro, ma anche a causa delle possibili conseguenze psicosociali. In determinate condizioni sfavorevoli possono isolarsi. Le persone tenute a lavorare da sole sono in pericolo soprattutto se hanno difficoltà a mantenere i contatti con altre persone nel tempo libero a causa dell’orario o del posto di lavoro, ad esempio in caso di lavoro notturno o di posti di lavoro isolati.

Prima di consentire a una persona di lavorare da sola, bisogna istruirla e informarla sull’incarico che dovrà svolgere.

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere bene la macchina, gli utensili, le sostanze, ecc. e avere un’esperienza sufficiente. Inoltre, è particolarmente importante che gli incarichi siano spiegati in modo chiaro e preciso.

La formazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro
- conoscenza delle istruzioni per l’uso
- conoscenza dei possibili pericoli e del comportamento sicuro da adottare
- comportamento da adottare in caso di intoppi nella produzione o di guasti alle macchine (eventi che influiscono negativamente sul ciclo lavorativo)
- uso dei DPI
- vie di fuga
- piano d’emergenza, ad es. come dare l’allarme in caso di incendio
- informazioni sul sistema di sorveglianza in dotazione
- controllo del sistema di sorveglianza prima di ogni intervento
- istruzioni per i lavori che richiedono tassativamente la presenza di una seconda persona
- istruzioni per i lavori in cui deve essere consultato uno specialista

È opportuno verificare periodicamente il comportamento e le conoscenze richieste inerenti l’attività della persona tenuta a lavorare da sola. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalle circostanze e dai pericoli effettivi, nonché dalle esperienze fatte dal datore di lavoro. Bisogna correggere eventuali comportamenti contrari alle regole di sicurezza, migliorare o completare le conoscenze lacunose.

Fattori di rischio

Nel caso di lavoratori isolati il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

In tal circostanza i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo, dove è necessario l’intervento;
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all’interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell’intervento con effetti a volte fatali.

Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri.

Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia ad hoc, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Matrice dei rischi

La mancanza di contatto con i colleghi può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di assistenza, confusione mentale). In queste situazioni di stress aumentano le probabilità per la persona tenuta a lavorare da sola di prendere decisioni sbagliate, commettere errori o cominciare a comportarsi in modo pericoloso.

Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. D’altronde si presuppone tacitamente la possibilità di prestare soccorsi immediati in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Per chi lavora da solo questo aiuto tempestivo non è più garantito.

In mancanza di un aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare notevolmente.

Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più ad aprire con la propria forza la porta di una cella frigorifera. Questa persona non deve essere necessariamente ferita: ciò che le occorre è un aiuto immediato.

Pertanto, con un piano d’allarme e apparecchi adeguati (ausili) bisogna fare in modo che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro.

Utilizzando la seguente matrice dei rischi si può stabilire se un’attività isolata è consentita e quali sono le misure da rispettare.

Secondo il metodo descritto di seguito si possono valutare unicamente i pericoli realistici.

Il rischio è determinato in base alla gravità del danno e alla probabilità di accadimento.

Gravità del danno

La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie: dalla ferita lieve che non comporta alcuna interruzione del lavoro fino alla morte. La gravità del danno deve essere determinata a partire dal pericolo più grande connesso all’attività lavorativa, senza tenere conto di eventuali problemi di salute personali. Questi sono esclusi dall’analisi perché il datore di lavoro deve impiegare solo persone idonee dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Probabilità

Anche la probabilità è suddivisa in 5 categorie. La stima riguarda 1000 lavoratori che svolgono la stessa attività. Le cifre riportate nella tabella sono puramente indicative.

In base a questi due criteri si può stabilire quali misure bisogna adottare per un determinato posto di lavoro/ attività tra quelle descritte da 1 a 4.

Matrice dei rischi

Lo scopo di questa matrice è indicare la situazione specifica di pericolo connessa al lavoro in questione.

Stimando la probabilità di accadimento di un infortunio unitamente alla gravità del danno, si possono dedurre le misure di protezione necessarie.

Matrice dei rischi (Fonte: Lavorare da soli può essere pericoloso - SUVAPRO)

Lavoratori isolati   Matrice dei rischi

[...] Segue in allegato

Procedura lavoratori isolati

La procedura ha valenza:

1. organizzativa per il datore di lavoro;
2. formativa/informativa per i lavoratori.

Obblighi preventivi del datore di lavoro

A monte della presente procedura operativa, il datore di lavoro ha ottemperato ai seguenti obblighi preventivi:

-  ha provveduto alla valutazione del rischio “solitudine”, valutazione eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi propri della mansione;
-  ha provveduto alla valutazione dei rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare;
-  ha verificato che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario);
-  ha verificato che in prossimità degli ambienti di lavoro dove si svolgono attività in solitario è presente almeno una cassetta di primo soccorso;
- ha verificato che il lavoratore sia affidabile sotto il profilo della sicurezza, cioè formato e conscio sul fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto.

Contenuti della procedura attuati dal datore di lavoro

I contenuti principali (tecnici e organizzativi/operativi) della procedura, attuata dal datore di lavoro per i lavoratori in solitario, sono riferiti alla situazione di lavoro in solitario (all’interno o all’esterno del sito lavorativo).

Di seguito si riportano i contenuti organizzativi, tecnici e modalità operative.

Contenuti organizzativi:

a) programmare, se necessario, idonea formazione quale addetto antincendio e addetto al primo soccorso per il lavoratore in solitario;
b) programmare una formazione specifica dei lavoratori in solitario sulla gestione di un’emergenza;
c) richiedere eventualmente al medico competente l’idoneità medica per il lavoratore in solitario;
d) i lavoratori supplenti con possibilità di impiego in lavoro in solitario, al momento dell’assunzione dell’incarico temporaneo riceveranno copia della presente procedura con finalità di informazione del lavoratore.

Contenuti tecnici:

- il lavoratore in solitario viene dotato di un rilevatore uomo a terra per il telesoccorso. La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme (manuale o automatico). I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete cellulare sia su reti di comunicazione proprietarie (2.4Ghz /868Mhz). In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo. L’allarme generato dai dispositivi viene inoltrato alle squadre di soccorso che si occuperanno di prendere in carico l’emergenza. La trasmissione del dato può essere fatta direttamente a una serie di numeri di telefono o una centrale operativa. La localizzazione dell’evento può avvenire sia all’interno di strutture (tramite beacon e triangolazione di segnali) sia in contesti outdoor tramite l’acquisizione del segnale GPS.
- di un pacchetto di medicazione per il primo soccorso.

Obblighi del lavoratore derivanti dalla procedura

Gli obblighi del lavoratore in solitario derivanti dalla procedura sono:
1. osservare scrupolosamente le modalità operative della presente procedura;
2. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati, nonché i dispositivi di sicurezza;
5. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
6. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato;
7. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
8. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
9. il lavoratore, se non fa parte del servizio di prevenzione e protezione SPP, in caso di emergenza non deve prendere iniziativa alcuna, ma semplicemente comportarsi come previsto nel piano di emergenza aziendale;
10. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
11. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti o comunque disposti dal medico competente;
13. qualora la legislazione lo consenta, i lavoratori sono tenuti a comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro capacità di lavorare in condizioni di solitario;
14. in situazioni di emergenza, durante un lavoro solitario, il lavoratore deve agire come addetto all’emergenza per la sua stessa sicurezza, come per esempio togliendo tensione, chiudendo una valvola del gas, manovrando un estintore, ecc. Pertanto, deve sapere dove sono installati gli organi di sezionamento o intercettazione delle energie pericolose e dei fluidi pericolosi del sito ove lavora in solitudine.

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down)

I Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) possono essere soluzioni di sicurezza ideali per il lavoratori isolati.

Il dispositivo di segnalazione a uomo a terra (man down) è un dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.

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Fig. 1 -  Esempio Dispositivo indossabile con funzionalità GSM

In caso di permanenza in stato orizzontale o immobilità prolungata dell’operatore, viene avvisato il soccorritore tramite ad esempio una chiamata telefonica GSM, un SMS oppure tramite chiamata web ad un sistema aziendale di gestione allarmi. Tutti e tre i canali di comunicazione dall’allarme sono attivabili contemporaneamente (vedi anche GPS per la localizzazione).

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Fig. 2 -  Esempio Dispositivo con funzionalità GSM/GPS

La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta GSM/WI-FI/GPS. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i lavoratori e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.

La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il lavoratore si trovi in una posizione verticale e non orizzontale/immobile, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.

Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.

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Fig. 3 -  Esempio sistema gestione allarmi

Privacy e sistemi di geolocalizzazione

In previsione dell'uso di tali dispositivi per la gestione del lavoro isolato, occorre adottare misure di formalizzazione all'uso della geolocalizzazione:

- Formalizzare un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre Autorità preposte 
- Formalizzare privacy interna aziendale (D.lgs. n. 196 del 2003) all'uso dei sistemi di geolocalizzazione nel di trattamento dei relativi dati.

Dispositivi uomo a terra e Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

I Dispositivi uomo a terra/immobile, non rientrano nel campo di applicazione dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/425:

Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Sicurezza lavoro isolato celle frigorifere

Un operatore che lavora da solo in un cella frigorifera è considerato a tutti gli effetti un lavoratore isolato (in condizioni di lavoro particolare) e quindi necessita ad esempio di un dispositivo uomo a terra per la sua sicurezza.

Il problema principale della cella frigorifera, oltre alla temperatura, è spesso la mancanza di copertura all'interno del segnale GSM/GPS/WI-FI, dovuta alla coibentazione ed alle strutture metalliche presenti. Per ovviare a tale problematica, e garantire la segnalazione degli allarmi uomo a terra, si posso installare dei ripetitori di segnale GSM/GPS/WI-FI all’interno delle celle frigorifere.

E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest’ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i dpi necessari per operare in questo tipo di area.

Disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere (FAQ Ministeriale)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ".

A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci.

I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).

Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.

Un particolare caso di lavoratore isolato che opera in ambiente confinato ed esposto a rischi notevoli si può riscontrare nel personale che opera nelle celle frigorifere.

In un ambiente di questo tipo rischi e pericoli che impattano normalmente sul lavoratore isolato aumentano a causa delle situazioni ambientali estreme.
Se per un lavoratore isolato può presentarsi difficoltà nel avvisare i servizi di emergenza in modo automatico e in tutta rapidità, nelle celle frigorifere si complica poiché la perdita di coscienza in queste situazioni può portare in breve tempo ad assideramento.
La ridotta percentuale di ossigeno e le basse temperature devono alzare notevolmente il livello di attenzione che il datore di lavoro deve prestare verso i propri dipendenti. Pochi minuti di ritardo nell’avviso dei servizi di emergenza possono portare a conseguenze fatali.
Il pericolo si presenta non solo per i lavoratori interni all’azienda ma anche a tutti quei manutentori che vengono impiegati durante il ciclo di assistenza alle celle frigorifere.

I primi passi per migliorare e mitigare il rischio di incidenti fatali sono:

1. Garantire che solo le persone autorizzate (adeguatamente istruite per lavorare in questi ambienti) entrino nelle celle;
2. Garantire che queste persone portino sempre con se uno strumento di segnalazione di pericolo con tecnologia uomo a terra e non movimento in grado di far partire una sirena sul posto e avvisare tramite chiamate telefoniche il personale di soccorso in caso di malore o situazione di emergenza;
3. Garantire che queste persone indossino i dispositivi di protezione individuali (dpi) necessari;
4. Garantire che queste persone non stiano per più tempo di quello consentito all’interno della cella.

FAQ MLPS 13 aprile 2010

Giurisprudenza

Sentenza della Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000. “Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa due metri. Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

A conferma di quanto sopra esposto giova segnalare quanto espresso da alcune sentenze della Corte di Cassazione relativamente a infortuni accaduti a lavoratori operanti in condizioni di lavoro notturno e/o isolato o in caso di malore relativamente al caso di un operaio morto durante le operazioni di pulizia all’interno di un silos, durante le quali operava in un ambiente completamente isolato dall’esterno, ad eccezione della botola di accesso posta sulla sommità del silos e senza l’assistenza di un collega, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917 ha affermato che “Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso”.

Con riferimento poi alla necessità che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro debbano tenere in considerazione anche eventi eccezionali, ma comunque prevedibili, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 6 maggio 1985, n. 114/86 ha affermato che “le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".

Norme tecniche

UNI EN ISO 12894
Ergonomia degli ambienti termici – Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.

UNI EN ISO 15265
Ergonomia dell’ambiente termico – Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.

UNI EN ISO 8996
Ergonomia dell’ambiente termico – Determinazione del metabolismo energetico.

UNI EN ISO 11079
Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.

UNI EN ISO 15743
Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio.

UNI EN ISO 9920
Ergonomia dell’ambiente termico – Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.

UNI EN ISO 13732-3
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

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Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria

ID 20422 | | Visite: 2120 | Documenti Sicurezza UE

Il rischio psicosociale nell assistenza sociosanitaria

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria, l’analisi di Eu-Osha

ID 20422 | 19.09.2023

La ricerca dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), disponibile sul portale istituzionale, analizza le caratteristiche del settore assistenziale e i fattori che incidono sul benessere psicofisico dei lavoratori.

Il settore dell’assistenza sanitaria e sociale è occupato da circa l’11% del totale dei lavoratori dell’Unione europea e, come emerge dai dati 2020 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), ha registrato una crescita nell’ultimo decennio, soprattutto per effetto dell’invecchiamento della popolazione. Sul tema Eu-Osha ha condotto una ricerca, che analizza i rischi per la salute mentale e fisica dei lavoratori dediti alle attività assistenziali.

Le caratteristiche del comparto assistenziale e della forza lavoro. Secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Eurostat, 2008), il settore si divide in assistenza sanitaria umana (ad esempio attività ospedaliere), residenziale e sociale (ad esempio assistenza sociale senza alloggio per anziani e disabili, attività di asilo nido). Come segnalato da Eu-Osha e da Eurofound, più di tre quarti delle figure professionali impiegate nell’assistenza sono donne. Dallo studio dell’Agenzia europea emerge che la maggior parte degli operatori assistenziali svolge il proprio lavoro in strutture ospedaliere, ma esistono anche altri luoghi di lavoro, come le case di cura, gli asili nido, gli studi medici e le case dei pazienti. Le occupazioni in questo settore coinvolgono figure professionali molto diverse, dai medici altamente istruiti agli assistenti infermieristici a basso salario.

I rischi connessi all’attività di assistenza sociale e sanitaria. Lo studio di Eu-Osha riporta il dato di Eurostat, secondo cui nel 2020 oltre il 58% dei lavoratori del comparto ha riferito di essere esposto a fattori che influiscono negativamente sul proprio benessere mentale. In campo assistenziale, il carico di lavoro risulta essere in costante aumento anche a causa delle esigenze crescenti di una popolazione che invecchia e della carenza di professionisti sociosanitari. La pressione temporale, dovuta al sovraccarico da lavoro, costituisce per gli operatori un forte fattore di stress. A questo si unisce un carico emotivo pesante da gestire quando si entra in contatto con malattie gravi e terminali, con il dolore e l’ansia dei pazienti o con le richieste dei loro parenti.

L’impatto della digitalizzazione e del covid-19 sul benessere mentale dei lavoratori sociosanitari. Lo studio, citando i dati di un sondaggio dell’Agenzia, riporta che il 59% degli operatori sociosanitari con registra un aumento significativo dello stress lavoro correlato durante la pandemia. Il covid-19, infatti, a causa soprattutto della paura di infettarsi e di la gestione dei rischi psicosociali. Inoltre, evidenziando le interconnessioni che esistono tra la salute della forza lavoro e la necessità di garantire un’assistenza sicura e di qualità ai pazienti, lo studio suggerisce un approccio integrato, che tenga conto del benessere dei lavoratori, delle pratiche organizzative e della qualità dei servizi assistenziali.

Le conseguenze dei rischi psicosociali per il benessere dei lavoratori. Lo studio riporta che l’esposizione a fattori di rischio psicosociali può portare a stress lavorativo e causare una serie di gravi problemi di salute mentale e fisica come affaticamento cronico, depressione e malattie cardiovascolari. Dalle indagini riportate risulta che il 30% degli intervistati ha riferito di aver sperimentato negli ultimi 12 mesi stress, depressione e ansia legati al lavoro. Questi sintomi, se non gestiti con successo, possono favorire lo sviluppo di fenomeni di burnout. Inoltre, fornendo assistenza ai pazienti, è probabile che gli operatori siano esposti a traumi, che potenzialmente rischiano di portare a un disturbo da stress post-traumatico.

La gestione dei rischi psicosociali: la necessità di un approccio integrato. A partire dal 1989, con l’introduzione della Direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, sono nate molte iniziative a livello internazionale, nazionale, regionale, settoriale e/o aziendale per la gestione dei rischi psicosociali. Inoltre, evidenziando le interconnessioni che esistono tra la salute della forza lavoro e la necessità di garantire un’assistenza sicura e di qualità ai pazienti, lo studio suggerisce un approccio integrato, che tenga conto del benessere dei lavoratori, delle pratiche organizzative e della qualità dei servizi assistenziali.

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Fonte: EU-OSHA

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Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023

ID 20418 | | Visite: 1616 | News Sicurezza

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023

ID 20418 | 18.09.2023

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011

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Fonte: MLPS

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Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023

ID 20544 | | Visite: 1646 | Decreti Sicurezza lavoro

Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 

ID 20544 | 09.10.2023 / In allegato

Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 - Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso   al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Articolo 24, in materia di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. 

Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 modifica le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro. In particolare, con l’articolo 24, il decreto-legge è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle condizioni (articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni), delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21), nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione (articolo 31).

Nello specifico, per quanto riguarda l’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al comma 1 sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite:

- ad esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (contemplate alla previgente lettera a);

- ad esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (di cui alla previgente lettera b)).

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Fonte: MLPS

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Testo coordinato VVF sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

ID 15022 | | Visite: 7548 | Prevenzione Incendi

Testo coordinato VVF sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro 2023

Testo coordinato VVF sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro - Ed. 3 / Settembre 2023

ID 15022 | 24.09.2023 - Testo coordinato in allegato aggiornato a Settembre 2023 (Ed. 3)

DM 01/09/2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DM 02/09/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DM 03/09/2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

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Il DM 10/03/1998 regolamenta, ai sensi del D. Lgs 09/04/2008, n. 81, la sicurezza antincendio nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è applicabile limitatamente a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato II al decreto;
b) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI al decreto;
c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII al decreto.

Al fine di adeguare le misure antincendio all’evoluzione tecnica e normativa e per rendere più organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, considerato che l’art. 46 comma 3 del D. Lgs 81/08 prevede uno o più decreti per regolamentare:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono stati pubblicati, in sostituzione del DM 10/03/1998, tre decreti specifici, in modo da renderne più semplice la consultazione e l’aggiornamento.

I decreti che hanno sostituito il DM 10/03/1998 sono:

- il DM 01/09/2021, che tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021);
- il DM 02/09/2021, che tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021);
- Il DM 03/09/2021,che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021).

Tali decreti sono di seguito ordinati in modo da essere più coerenti con le metodologie riportate nelle regole tecniche antincendio che trattano prima la parte valutativa strutturale e, successivamente, quella gestionale e manutentiva.

[...]

Fonte: VVF

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Codice ATECO e Livello di rischio

ID 11126 | | Visite: 58005 | Documenti Riservati Sicurezza

Codice ATECO e Livelli di rischio

Codice ATECO e Livello di Rischio / Update Rev. 1.0 Aprile 2023

ID 11126 | 11.04.2023 / In allegato Documento completo e Tabella in .xlsx

In allegato Documento/Tabella sul livello di rischio sicurezza di una attività in relazione al proprio Codice ATECO in formato .pdf e in .xlsx (consultabile con filtri di ricerca). 

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, si occupa della formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Update Rev. 1.0 dell’11 aprile 2023

- Tabella Codice ATECO 2007(estesa) aggiornata con le modifiche ISTAT al 2022
Dettaglio aggiornamento 2022 dei Codice ATECO 2022:
Sezione A: Divisione 01
Sezione C: Classe 10.89, Classe 16.23, Classe 24.33 e Classe 27.40
Sezione F: Classe 43.21, Classe 43.29
Sezione G: Classe 45.20, Categoria 46.18.3 e Classe 46.90
Sezione I: Classe 55.20 e Classe 56.10
Sezione K: Classe 66.19
Sezione M: Classe 69.20, Classe 71.20, Classe 73.11 e Classe 74.90
Sezione N: Classe 77.39
Sezione R: Classe 90.01, Classe 92.00 e Gruppo 93.2
Sezione S: Classe 96.01
Sezione T: Classe 97.00

- Allegata in excel Tabella di raccordo Codici ATECO 2007 aggiornata con le modifiche ISTAT al 2022 e livelli di rischio (di cui al Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011) con filtri per codici ATECO e livelli di rischio.

- Inserito e linkato a www.tussl.it art. 37 TUS.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, stabilisce la durata dei corsi di Formazione Specifica dei Lavoratori, RSPP (Datore di Lavoro) (poi modificato), viene determinata in base al Livello di Rischio dell’Azienda.

L’Allegato II dell’Accordo individua le macro-categorie di rischio (basso / medio / alto) di ciascuna attività in base al proprio codice ATECO 2007.

Tabella Codice ATECO / Livello di rischio (sintetica)

Codice ATECO e Livelli di rischio   Tabella sintetica

Tabella Codice ATECO 2007 Aggiornamento 2022 / Livello di rischio (estesa)

Codice ATECO e Livelli di rischio   Tabella estesa   1

Codice ATECO e Livelli di rischio   Tabella estesa   2

... Segue in allegato

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 11.04.2023

- Tabella Codice ATECO 2007(estesa) aggiornata con le modifiche ISTAT al 2022
Dettaglio aggiornamento 2022 dei Codice ATECO 2022:
Sezione A: Divisione 01
Sezione C: Classe 10.89, Classe 16.23, Classe 24.33 e Classe 27.40
Sezione F: Classe 43.21, Classe 43.29
Sezione G: Classe 45.20, Categoria 46.18.3 e Classe 46.90
Sezione I: Classe 55.20 e Classe 56.10
Sezione K: Classe 66.19
Sezione M: Classe 69.20, Classe 71.20, Classe 73.11 e Classe 74.90
Sezione N: Classe 77.39
Sezione R: Classe 90.01, Classe 92.00 e Gruppo 93.2
Sezione S: Classe 96.01
Sezione T: Classe 97.00

- Allegata in excel Tabella di raccordo Codici ATECO 2007 aggiornata con le modifiche ISTAT al 2022 e livelli di rischio (di cui al Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011) con filtri per codici ATECO e livelli di rischio.

- Inserito e linkato a www.tussl.it art. 37 TUS.
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Decreto Ministeriale n. 124 del 05 Ottobre 2023

ID 20521 | | Visite: 1663 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n. 124 del 05 Ottobre 2023

ID 20521 | 06.10.2023

Decreto Ministeriale n. 124 del 05 Ottobre 2023

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Sostituzione rappresentante delle Regioni e delle Provincie autonome

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Fonte: MLPS

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Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante

ID 7650 | | Visite: 96812 | Documenti Riservati Sicurezza

Nolo a caldo e freddo

Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante / Rev. 1.0 Maggio 2023

ID 7650 | Rev. 1.0 dell'08.05.2023 / In allegato documento completo

Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso.

Il documento è così articolato:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS [Rev. 1.0 2023]
2. “Mera fornitura” di attrezzature 
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” [Rev. 1.0 2023]
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” [Rev. 1.0 2023]
5. Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Fonti

Update Rev. 1.0 dell'08 maggio 2023

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (GU n.103 del 04.05.2023).
Modificati paragrafi:
1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it

Excursus

Noleggio a caldo e freddo nel TUS 

L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone:

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo. (1)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.

Nolo a caldo e freddo Tabella art 72 81 2008

Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature.

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81/2008-noleggio concessione uso attrezzature Update 2023

Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
 

Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”

Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente:

- nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro;
Il nolo a freddo, quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura.

- nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.

Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio.

[...]

Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”

La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso.

In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve:

a) garantire la conformità della macchina:

- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della “direttiva macchine”. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;

- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;

b) attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);

c) acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature

Nolo a caldo e freddo Figura 1

Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”

Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che:

a) la macchina sia conforme:

- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;

- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;

b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);

c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III, Capo I, del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.).

Figura 2

...segue in allegato

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©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.05.2023 - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti inclusione sociale e accesso lavoro
Modificati paragrafi:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it
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0.0 24.06.2019 --- Certifico Srl

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Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118

ID 20508 | | Visite: 1873 | Documenti Sicurezza

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n  118

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 / Ricostituzione Commissione lavori sotto tensione

ID 20508 | 04.10.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione

Articolo 1 (Ricostituzione e composizione)

1. È ricostituita, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani AHMAD, quale componente effettivo e l’ing. Mariella CHIURAZZI, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Ruggero MAIALETTI, quale componente effettivo e ing. Fausto DI TOSTO, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca AMICUCCI quale componente effettivo e ing. Domenico MAGNANTE quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Andrea REBASTI quale componente effettivo e ing. Giorgio DE DONÀ quale componente supplente, in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Articolo 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente.

2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.

3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.

4. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro assicura, mediante la divisione competente, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.

5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.

6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

...

Fonte: MLPS

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UNI/PdR 149:2023 | Formazione in videoconferenza sincrona

ID 20020 | | Visite: 3702 | Documenti Sicurezza

UNI PdR 149 2023   Formazione in videoconferenza sincrona

UNI/PdR 149:2023 | Formazione in videoconferenza sincrona

ID 20020 | 21.07.2023 / In allegato

UNI/PdR 149:2023 - Guida metodologica per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona

Pubblicata il 20 luglio 2023 la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona”.

La prassi di riferimento costituisce una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di SSL, i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.

Dal 2022 la formazione a distanza in modalità sincrona è equiparata a quella in presenza. La prassi, nata da una proposta dell’Inail approvata dal Consiglio direttivo dell’UNI, si configura come una guida metodologica, operativa e gestionale, a carattere volontario. Viene offerta, a tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente a erogare formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza sincrona (Vcs), una modalità che si era imposta per necessità nel periodo di emergenza sanitaria ed equiparata alla formazione in presenza dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022.

Qualità, rispetto dei dati personali e coerenza con la normativa europea gli elementi prioritari della prassi. Nella sua impostazione concettuale, la prassi pone l’accento sull’importanza della formazione, misura generale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e sulla sua qualità quale fattore fondamentale per garantirne l’efficacia.

La prassi di riferimento propone un approccio strutturato per processi, secondo il metodo gestionale suggerito dal ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, Plan–Do–Check–Act), volto ad assicurare la qualità delle singole fasi di produzione della formazione erogata in Vcs. È formulato, inoltre, in coerenza concettuale e metodologica con i principi riportati nella raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2009, relativa all’istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (Eqavet), nonché nel rispetto dei principi di protezione nel trattamento dei dati.

...

Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo "Formazione in videoconferenza sincrona salute e sicurezza sul lavoro" condotto da UNI e costituito da: Giannunzio Sinardi - Project Leader (INAIL), Adriano Bacchetta (Esperto UNI/CT 042 “Sicurezza”), Claudia Cassano (INAIL), Nicoletta Cornaggia (Regione Lombardia - Coordinamento Regioni), Lorenzo Fantini (Libero Professionista), Giovanni Finotto (Università Cà Foscari di Venezia), Donato Lombardi (Provincia Autonoma di Trento - Coordinamento Regioni), Francesco Naviglio (Esperto UNI/CT 042 “Sicurezza”), Riccardo Orsini (INAIL), Paolo Pascucci (Università degli Studi di Urbino), Sara Stabile (INAIL).

Data entrata in vigore: 20 luglio 2023

_______

SOMMARIO

0. INTRODUZIONE
0.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO
0.2 FINALITÀ, TARGET DI RIFERIMENTO E AMBITO APPLICATIVO

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4 PRINCIPIO

5 ASPETTI DI TIPO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SU SSL IN MODALITÀ VCS. L’APPROCCIO PER PROCESSI
5.1 GENERALITÀ
5.2 L’APPROCCIO PER PROCESSI
5.2.1 GENERALITÀ
5.2.2 PLAN (PIANIFICAZIONE)
5.2.3 DO (REALIZZAZIONE)
5.2.4 CHECK (MONITORAGGIO E VALUTAZIONE)
5.2.5 ACT (RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO)
5.3 PROFILI DI COMPETENZA, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE SU SSL IN MODALITÀ VCS
5.3.1 GENERALITÀ
5.3.2 RESPONSABILE DEI PROCESSI FORMATIVI
5.3.3 DOCENTE
5.3.4 TUTOR D’AULA VIRTUALE
5.3.5 TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE

6 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E FUNZIONALI DELLE PIATTAFORME MULTIMEDIALI E DELLE POSTAZIONI DEGLI UTENTI
6.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALITÀ DELLE PIATTAFORME MULTIMEDIALI
6.2 CONNETTIVITÀ DELLA POSTAZIONE UTENTE

7 PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8 INDICAZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE SU SSL IN VCS
8.1 PROCEDURE OPERATIVE PRELIMINARI ALL’EROGAZIONE
8.1.1 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI PRELIMINARI
8.1.2 CONSENSO INFORMATO E ISCRIZIONE
8.2 PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE IN FASE DI EROGAZIONE
8.2.1 MODALITÀ DI ACCESSO PROTETTO
8.2.2 VERIFICA DELLA CONTINUITÀ DELLA PRESENZA
8.2.3 GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO INTERMEDIE E FINALI
8.2.4 RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI
8.3 PROCEDURE OPERATIVE EX POST PER IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ FORMATIVA E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
8.3.1 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DIDATTICA E DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA
8.3.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI PERSONALI

APPENDICE A (Informativa) COMPITI, CONOSCENZE E ABILITÀ PER I PROFILI DI RESPONSABILE DEI PROCESSI FORMATIVI, DOCENTE, TUTOR D’AULA VIRTUALE E TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE

BIBLIOGRAFIA

Fonte: UNI

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Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE

ID 20138 | | Visite: 3289 | Documenti Sicurezza Enti

Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE

Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE / Ordine Ingegneri Ascoli Piceno 

ID 20138 | 08.08.2023 / In allegato

Cosa è necessario sapere e come orientarsi nella scelta dei corsi di aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

L'aggiornamento dei coordinatori ha posto dubbi e interrogativi espressi dagli organi di vigilanza ai rappresentanti dei tecnici della provincia di Ascoli Piceno relativamente alla validità di alcuni corsi di aggiornamento svolti in modalità e-learning.

Il Vademecum intende inquadrare sotto il profilo tecnico e giuridico l'obbligo di aggiornamento e definire in maniera inequivocabile i requisiti affinché l'aggiornamento dei coordinatori sia valido.
_______

Numerosi e non adeguatamente esplorati sono gli aspetti critici che scaturiscono dall'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori introdotto dal decreto legislativo n. 81/2008; al ricorrere delle condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, il committente (o il responsabile dei lavori) è obbligato a designare il/i coordinatore/i, il quale deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 98.

Pertanto, prima ancora che venisse introdotto l'obbligo dell'aggiornamento con il D.Lgs. n. 81/2008, il committente, ai fini del corretto adempimento dei suoi obblighi derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 10 dell'abrogato D.Lgs. n. 494/1996, per verificare il possesso della qualifica di CSP / CSE, da parte del professionista cui intendeva conferire l'incarico, doveva districarsi tra i numerosi percorsi in cui il 494 aveva articolato l'accesso alla professione di coordinatore.

Con l'introduzione dell'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori avvenuta con il D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, l'inadempimento di detto obbligo pone il coordinatore in una condizione di operatività sospesa ed impedisce al committente di incaricarlo o, se già incaricato, di confermarlo.

Pertanto, prima ancora che venisse introdotto l'obbligo dell'aggiornamento con il D.Lgs. n. 81/2008, il committente, ai fini del corretto adempimento dei suoi obblighi derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 10 dell'abrogato D.Lgs. n. 494/1996, per verificare il possesso della qualifica di CSP / CSE, da parte del professionista cui intendeva conferire l'incarico, doveva districarsi tra i numerosi percorsi in cui il 494 aveva articolato l'accesso alla professione di coordinatore.

Con l'introduzione dell'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori avvenuta con il D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, l'inadempimento di detto obbligo pone il coordinatore in una condizione di operatività sospesa ed impedisce al committente di incaricarlo o, se già incaricato, di confermarlo.
...
segue in allegato

OdIP AP 2020

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OdIP AP 2020
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EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine

ID 13030 | | Visite: 10011 | Documenti Riservati Sicurezza

EN ISO 11690 1   Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine

EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine / IT

ID 13030 | Rev. 1.0 del 04.06.2023 / Documento di lavoro e scheda raccolta dati allegati

Documento di analisi del rumore presente in un ambiente di lavoro con macchine, in accordo alla norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021), in lingua italiana.

La norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021) delinea le strategie da utilizzare per affrontare i problemi di rumore nei luoghi di lavoro esistenti e pianificati, descrivendo i concetti di base nel controllo del rumore (riduzione del rumore, emissione di rumore, immissione del rumore ed esposizione al rumore). È applicabile a tutti i tipi di luoghi di lavoro e a tutti i tipi di sorgenti sonore che si incontrano nei luoghi di lavoro, comprese le attività umane.

Comprende quelle importanti strategie da adottare quando si acquista una nuova macchina o attrezzatura. La norma tratta esclusivamente il suono udibile.

EN ISO 11690-1:2020 “Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:2020)”

Data entrata in vigore: 18 novembre 2020

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN ISO 11690-1:2021 entrata in vigore 21 gennaio 2021.

Pubblicata in IT in data 25 gennaio 2022

UNI EN ISO 11690-1:2021 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore

Update Rev. 1.0 del 04 giugno 2023

- Aggiornamento contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021)
- Inseriti link normativi - www.tussl.it

________

1. Obblighi D.lgs. 81/08

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (art. 70 D.lgs.81/08) e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, nel caso della Direttiva 2006/42/CE Macchine il D.lgs. 17/2010.

D.lgs 81/2008

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

Alcuni macchinari destinati a funzionare all’aperto sono soggetti a specifica certificazione acustica a cura del fabbricante (D.Lgs. 262/02). Il D.Lgs. 262/02 è l’attuazione della Direttiva 2000/14/CE OND concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. I Datori di Lavoro dovranno, in accordo all’art. 70 del D.lgs 81/2008, valutare l’acquisto e la messa a disposizione di macchinari destinati a funzionare all’aperto conformi alla Direttiva 2000/14/CE OND, se applicabile.
___________

2. Valutazione della situazione del rumore

2.1 Grandezze per l'emissione di rumore, l'immissione di rumore e l'esposizione al rumore

2.1.1 Grandezze di emissione di rumore

Figura 1

a) Emissione di rumore; irradiazione sonora di una macchina:

- relativa alla macchina
- condizioni di funzionamento specificate
- indipendente dall'ambiente

Figura 1 - Illustrazione emissione di rumore

Un'importante grandezza di emissione caratteristica che è generalmente utilizzata è il livello di potenza sonora ponderato A (LWA) in condizioni di montaggio e di funzionamento definite.

Un'altra grandezza di emissione caratteristica è il livello di pressione sonora di emissione ponderato A (LpA) in una posizione specificata per determinate condizioni di montaggio e di funzionamento e dovuto solo alla macchina.

Ci sono altre grandezze di emissione di rumore come i livelli di banda di frequenza, il livello di picco di pressione sonora di emissione ponderato C alla postazione di lavoro e la cronologia.

I metodi di base per misurare e dichiarare i valori di emissione di rumore sono indicate nella serie ISO 3740, nella serie ISO 9614, nella serie ISO 11200 e nella ISO 4871.

Le procedure per prove di rumorosità specificano, per famiglie di macchine e attrezzature, le condizioni di montaggio e di funzionamento durante la determinazione delle grandezze di emissione di rumore.

___________

4 Come affrontare i problemi di rumore negli ambienti di lavoro

4.1 Obiettivi di controllo del rumore

Gli obiettivi dovrebbero essere basati sulla conoscenza generale di come il rumore influenza la salute delle persone e interferisce con le loro attività. Quando si stabiliscono degli obiettivi in relazione alla qualità acustica di una postazione di lavoro o di un locale di lavoro, si dovrebbero fissare i livelli di rumore, il tempo di riverberazione e i parametri di propagazione del suono richiesti.

Nota I dettagli sono indicati nella ISO/TR 11690-3.

Gli obiettivi di controllo del rumore dovrebbero essere basati sul fatto che il rumore dovrebbe essere ridotto ai livelli più bassi possibili, tenendo conto del progresso tecnico, dei processi produttivi, dei compiti e dei provvedimenti per il controllo del rumore.

Gli obiettivi principali possono essere espressi in termini di immissione di rumore e/o livelli di esposizione al rumore. I valori ponderati A comunemente considerati che non dovrebbero essere superati per l'immissione di rumore e/o l'esposizione al rumore sono i seguenti

a) negli ambienti di lavoro industriali, da 75 dB a 80 dB;
b) per il lavoro d'ufficio di routine, da 45 dB a 55 dB;
c) per le sale riunioni o i compiti che implicano concentrazione, da 35 dB a 45 dB.

Nota 1 I valori di cui sopra sono valori obiettivo raccomandati. I regolamenti nazionali dovrebbero essere consultati per i valori limite di immissione e/o di esposizione al rumore.

Nota 2 Il rumore impulsivo e tonale può essere più pericoloso e fastidioso del rumore continuo a banda larga.

Pertanto, il controllo di tali tipi di rumore dovrebbe avere la massima priorità.

Un modo conveniente per fissare gli obiettivi di controllo del rumore per gli ambienti di lavoro è quello di collegare i livelli di rumore al tipo di compito e alle proprietà acustiche del locale di lavoro.

I livelli di rumore di fondo raccomandati in diversi locali di lavoro sono indicati nel prospetto 2. I valori raccomandati per i tempi di riverberazione, le aree di assorbimento equivalente e i decadimenti spaziali della pressione sonora sono indicati nel prospetto 3.

EN ISO 11690 1   Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine   Tabella 2

Tabella 2 - Livelli massimi raccomandati di rumore di fondo

___________

Scheda raccolta dati

Allegato - Scheda raccolta dati

...

Segue in allegato (Documento di lavoro e scheda raccolta dati in allegato)

Fonti
EN ISO 11690-1:2020
UNI EN ISO 11690-1:2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.06.2023 - Agg. contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021)
- Inseriti link normativi - www.tussl.it
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0.0 08.03.2021 --- Certifico Srl

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Nuovo Regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza

ID 3304 | | Visite: 81262 | Documenti Riservati Sicurezza

Nuovo Regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza 2023

Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza | Rev. 2.0 del 17 Settembre 2023

ID 3304 | Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023 / In allegato Documento completo

Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed in applicazione dal 21 aprile 2018.

Il documento risulta essere così strutturato (documento di nr. 82 pagine):

Indice

Premessa
1. Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08
2. DPI conformi Regolamento UE 2016/425
3. Categorie di rischio DPI
4. Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
5. Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
6. Processo di marcatura
7. Documentazione tecnica
8. Istruzioni e informazioni
9. Il certificato di esame UE del tipo
10. Procedure di valutazione conformità’ DPI
11. Marcatura di conformità CE
12. Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
13. Criteri di scelta DPI
14. Utilizzo dei DPI - obbligo d’uso
15. Segnali di obbligo o prescrizione DPI
16. Obblighi del datore di lavoro
17. La Scelta dei DPI
18. Processo decisionale scelta DPI
19. Valutazione dei rischi
20. Principali fattori di rischio
21. Stima del rischio
22. Il Documento valutazione rischi (DVR)
23. Criteri per l’individuazione e l’uso
24. Regole di approvvigionamento
25. Conservazione in efficienza
26. Informazione, formazione, addestramento
27. Consegna dei DPI
28. Aspetto sanzionatorio

Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023

- Aggiornamento Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
- Aggiornamento Art. 79. c. 2-bis alla Legge 215/2021
- Note al D.M. 2 maggio 2001
- Sostituzione EN 420 con EN 21420:2020
- Aggiornamento Cap. 28. Aspetto sanzionatorio

Rev. 1.0 2021 del 06.09.2021

- Aggiornamenti grafici
- Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate
- Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI

...

Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:

Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Obbligo di uso
Art. 76 - Requisiti dei DPI
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

D.Lgs 81/08

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note

(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del 
decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Note

(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; (1)
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Nota

(1) Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999 - Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (1)

Nota

(1) Modifica apportata dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

[...]

Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Come requisiti tecnici, i DPI devono:

- conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 1   Requisiti tecnici DPI

Fig. 1 Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente:

- Marcatura CE;
- Nota informativa rilasciata dal produttore;

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell'industria come sistema per minimizzare o eliminare l'esposizione ai rischi.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 2   Gerarchia misure

Fig. 2 - Gerarchia delle misure di prevenzione

DPI conformi Regolamento (UE) 2016/425

In base al regolamento (UE) n. 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

I fabbricanti:

- redigono la documentazione tecnica ed
- eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:

- redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
- appongono la marcatura CE.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 3   Categoria DPI

Fig. 3 - Categorie di Rischio DPI

Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS.

Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:

- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili;
- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
- il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 4   RESS

Fig. 4 - RESS DPI

Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.

Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali

Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione.

Una norma tecnica europea è armonizzata quando:

- è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri;

- i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva.

L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponderà a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti nell’Allegato II del Regolamento 2016/425/UE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili.

Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati.

Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.

Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

[...]

DPI guanti UNI EN 21420:2020

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le norme tecniche utilizzate per DPI guanto contro rischi meccanici.

I requisiti generali e fondamentali per i guanti sono individuati dalla Norma UNI EN 21420:2020 - Guanti di protezione requisiti generali e metodi di prova.

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.

La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.

Sostituisce: UNI EN 420:2010

Progettazione e costruzione dei guanti - Generalità (punto 4.1 della norma EN ISO 21420:2020)

Il guanto di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo che, nelle condizioni d'uso prevedibili, la persona che lo indossa possa svolgere l'attività nel modo più normale possibile con una protezione adeguata.

Il presente documento, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzato per verificare tale adeguatezza.

Se richiesto dalla norma specifica pertinente (per esempio ISO 16073:2011, punto 5.7.3), il guanto deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i tempi necessari a indossarlo e sfilarlo.

Per i guanti multistrato riutilizzabili, i guanti devono poter essere rimossi senza separazione degli strati delle dita. Quando la costruzione del guanto comprende le cuciture, il materiale e la resistenza delle cuciture devono essere tali che le prestazioni complessive del guanto non vengano significativamente ridotte, come richiesto dalle norme specifiche pertinenti.

I metodi di prova e i requisiti sono indicati nelle norme specifiche elencate nella bibliografia. Il numero di campioni deve essere quello indicato nella norma specifica. Se la norma richiede almeno x campioni, devono essere sottoposti a prova x campioni.

Innocuità dei guanti protettivi (punto 4.2 della norma EN ISO 21420:2020)

I guanti protettivi non dovrebbero avere effetti negativi sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore.

I materiali non devono, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, rilasciare sostanze generalmente note come tossiche, cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione, corrosive, sensibilizzanti o irritanti.

I materiali dovrebbero essere selezionati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento dei guanti protettivi (vedere anche l'appendice F della norma EN 21420:2020).

[...]

13. Criteri di scelta DPI

Alla luce del quadro normativo 2021 inerente i DPI, considerate:

- l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

- la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);

Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica):

D.Lgs. 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche (aggiornamento)

Applicazione / Status D.M. 2 maggio 2001alla Legge 215/2021

La Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 79 del D.Lgs. 81/08 aggiungendo alla fine del commail periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.

Infatti:

la Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’art. 79 del D.Lgs. 81/08 modifica il comma 2-bis che riporta:

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
...

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti aggiunto dalla Legge 215/2021.

Il comma 2-bis introduce l’obbligo per il datore di lavoro, per quanto riguarda scelta, uso e manutenzione dei DPI, di fare riferimento anche a quanto previsto dalle norme tecniche UNI più recenti (che, comunque, indipendentemente da quanto novellato, l'applicazione delle norme è, in generale, Buona Tecnica per il rispetto di requisiti di sicurezza).

[...]

18. Processo decisionale scelta DPI

- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali DPI necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 13   Processo decisionale DPI

Figura 13 -  Processo decisionale scelta DPI

[...] Segue in allegato

Autore: Certifico Srl
Pag.: 82
Formato: pdf
Copiabile/stampabile: SI
Rielaborazione autorizzata: SI
Ed: 2023

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 17.09.2023 Aggiornamento Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Aggiornamento Art. 79. c. 2-bis alla Legge 215/2021
Note al D.M. 2 maggio 2001
Sostituzione EN 420 con EN 21420:2020
Aggiornamento Cap. 28. Aspetto sanzionatorio
Certifico Srl
1.0 06.09.2021 Aggiornamenti grafici
Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate
Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI
Certifico Srl
0.0 Dicembre 2016 -- Certifico Srl

Collegati

Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica

ID 14887 | | Visite: 26522 | Documenti Riservati Sicurezza

Tecnici manutentori anticendio   DM 1 09 2021   Qualifica

Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Sett. 2021 aggiornato al DM 31 Agosto 2023 / Obbligo dal 25 Settembre 2024

ID 14887 | Rev. 3.0 dell'11.09.2023 / Documento completo in allegato

Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 e dal Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023).

Qualifica dei tecnici manutentori antincendio qualificati (TMAQ) dal 25 Settembre 2024 (Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023)

La qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2024 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Update Rev. 3.0 dell'11 Settembre 2023

Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023

Modifica dell’Art. 6 c. 1-bis del decreto 1° settembre 2021 - Le disposizioni di cui all'Art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024.

Update Rev. 2.0 del 06 Agosto 2023

Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 recante "Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Ulteriori indicazioni.

Update Rev. 1.0 del 24 Settembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022

Il decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2021, e stabilisce che le disposizioni previste dall’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Il Decreto 1 settembre 2021 definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.

Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del Decreto 1 settembre 2021.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
...

Soggetti esonerati dal Corso di formazione di cui all'allegato II p. 3 / Solo Valutazione p. 4

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto 1 settembre 2021 (25.09.2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

[...]

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale. 

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024. (*)(**)

(**) Comma modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 che ha sostituito le parole «25 settembre 2023» con le parole «25 settembre 2024».

(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Decreto 1 settembre 2021

In verde le modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Allegato II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Generalità

1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

2. Docenti

1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1. 

I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.

[...]

2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.

3. I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.

Schema 1 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Schema 1 Qualificazione dei manutentori di impianti

Schema 2 – Compiti e attività del tecnico manutentore

Schema 2 Compiti attivita del tecnico manutentore

[...] Segue in allegato

Conoscenze abilità e competenze

Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze generali del tecnico manutentore qualificato

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1 1

[...] Segue in allegato

Schema 4 - Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Schema 4 Corsi di formazione teorico pratica

Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Decreto 1 settembre 2021

Allegato II

I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 2

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.09.2023 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 Certifico Srl
2.0 06.08.2023 Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 24.09.2022 Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 Certifico Srl
0.0 08.11.2021 --- Certifico Srl

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Legge 18 settembre 2023 n. 127

ID 20453 | | Visite: 2923 | News Sicurezza

Legge 18 settembre 2023 n  127

Legge 18 settembre 2023 n. 127 / Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica - Conv D.L. n. 98/2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

(GU n.223 del 23.09.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2023

Estratto nuovo

Art. 3. Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

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Sistema informativo prevenzione luoghi di lavoro dell'Emilia-Romagna

ID 20427 | | Visite: 2180 | News Sicurezza

OREIL web

Il sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro dell'Emilia-Romagna (OReIL WEB)

ID 20427 | 19.09.2023 / Link in calce - Aggiornato a dati Inail estratti il 30 Aprile 2022 - Download scheda

Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni e delle malattie professionali o correlate con il Lavoro (OReIL)

È il nuovo portale che riunisce e rende fruibile l’enorme patrimonio informativo disponibile sulla salute dei lavoratori: i Flussi Informativi Inail-Regioni e Province Autonome, i dati di MalProf sulle malattie professionali, di Infor.Mo. sugli infortuni mortali e gravi, di Re.Na.M. e Re.Na.Tu.Ns su mesoteliomi e tumori naso-sinusali, i dati dell’All. 3b sulle attività dei Medici Competenti. Alcuni di questi sistemi sono ancora in corso di integrazione, in un work in progress che raccoglierà anche in futuro ogni patrimonio informativo disponibile.

Sezioni

OReIL web
ISTAT Residenti italiani e stranieri
ISTAT Occupati
Pat e addetti per territorio
Pat e addetti per ATECO
Infortuni per territorio
Infortuni per ATECO
Infortuni stradali
ESAW - Modalita' di accadimento
ESAW - Analisi modalita'
Professioni
Infor.Mo. - Sintesi
Infor.Mo. - Analisi
Malattie Professionali sedi INAIL
Tipologie Malattie Professionali
Mal.Prof.
Obiettivi LEA
Indicatori
Glossario
Repertorio documenti

Rappresenta l’evoluzione dei Rapporti annuali redatti a far data dal 2000, anno in cui è nato in Emilia-Romagna, l’Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni e delle malattie professionali o correlate con il Lavoro (OReIL).

Permette di leggere i dati in chiave epidemiologica e prevenzionistica, tramite cruscotti interattivi che possono permettere anche a chi è senza specifiche competenze informatiche di essere interrogati senza intermediari (self service analytics). Il sistema permette di strutturare report specifici per territorio, periodo, settore produttivo e comparto e consente di scegliere fra vari numeratori e denominatori con i quali creare indicatori di salute dei lavoratori da seguire nel tempo e porre come obiettivi di salute. In questo assolve anche all’obiettivo centrale del Piano Nazionale Prevenzione relativo “all’implementazione e al grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi”.

Si pone al servizio di cittadini, aziende, parti sociali e ogni altro soggetto interessato, anche questo un obiettivo centrale del Piano Nazionale della Prevenzione, per “promuovere e favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale”. A questo scopo è dedicata una sezione del portale all’analisi delle modalità di accadimento degli infortuni, differenziate per singole attività produttive, al massimo del dettaglio del codice ATECO. Le analisi potranno essere utilizzate dalle imprese come strumento di autovalutazione e dalle figure deputate alla sicurezza nei luoghi di lavoro come strumento di individuazione dei rischi e di valutazione di efficacia delle proprie attività.

L'auspicio è che il portale divenga un punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nei processi di prevenzione nei luoghi di lavoro, in un dialogo aperto, fatto anche di suggerimenti e nuove proposte, in modo da renderlo un luogo di incontro vivo e collaborativo.

OREIL Accedi

https://www.oreil.it/
...
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Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro

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ISO 11684 2023

Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro 2023

ID 1117 | 03.05.2023 / Documento di approfondimento e raccolta pittogrammi formato .png in allegato

Documento di approfondimento sulla norme tecnica ISO 11684:2023 “Tractors, machinery for agricultureand forestry, powered lawn and garden equipment - Safety labels - General principles”.

Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 11684:1995), che è stata rivista tecnicamente.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- il titolo è stato modificato per maggiore chiarezza, vale a dire "Safety signs and hazard pictorial" è stato modificato in "Safety labels";
- il campo di applicazione è stato modificato per chiarire il concetto di stato dell'arte;
- è stata aggiunto il paragrafo (Termini e definizioni) per definire le etichette di sicurezza;
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi e le fonti dei termini e delle definizioni;
- il termine "sign" è stato modificato in “label” per allinearsi con la TC 145/SC 2;
- il titolo dell'allegato F (ex allegato D) è stato aggiornato;
- la Bibliografia è stata aggiornata.

La norma stabilisce i principi generali per la progettazione di etichette di sicurezza e simboli di pericolo apposti in modo permanente o visualizzati elettronicamente su trattori, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e attrezzature elettriche per prati e giardini. Essa delinea gli obiettivi dell'etichetta di sicurezza, descrive i formati e i colori di base da usare, fornisce indicazioni sullo sviluppo dei vari pannelli che insieme costituiscono un'etichetta di sicurezza e include informazioni sull'etichetta di sicurezza relative ai manuali operatore.

[...]

5 Safety labels without text (no-text safety labels)

5.1 Two-panel safety labels

A two-panel safety label shall contain a hazard description panel and a hazard avoidance panel. The hazard description panel shall contain either a hazard description pictorial enclosed by the safety alert triangle (see Figure 5), or an exclamation mark enclosed by the safety alert triangle as shown in Figure 8. The hazard avoidance panel shall contain one or more hazard avoidance pictorials.

See Figure 1.

Figure 1 Two panel no text

Figure 1 - Two-panel (no-text) safety label

[...]

7.2 Colours and general meaning of signal word panels

The colours of the signal word panel shall be in accordance with Table 1 and Annex B based on the signal word used.

Table 1 General meaning

Table 1 - General meaning and use of colours in signal word panels

[...]

8 Pictorials

8.1 General

8.1.1 Hazard description pictorials and hazard avoidance pictorials are the two basic types of pictorials for use on safety labels.

8.1.2 Avoid addressing more than one hazard by a single pictorial unless the hazards are closely related.

8.2 Pictorials used in safety labels

8.2.1 Pictorials used in safety labels shall be black.

8.2.2 Other colours may be used to emphasize specific aspects of a pictorial (for example, red, to indicate fire).

8.2.3 Symbols used to communicate prohibition or to convey instruction to stop an activity shall be as specified in 8.4.

8.2.4 Pictorials used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

8.2.5 Arrows used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

[...]

Esempi di pittogrammi di pericolo (rif. Allegato C ISO 11684:2023)

Esempi pittogrammi di pericolo

[...] segue in allegato

Fonti
ISO 11684:2023

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 03.05.2023 --- Certifico Srl

Download file CEM importabile CEM4

Download file CEM importabile CEM4 sito dedicato www.cem4.eu

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Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni

ID 20420 | | Visite: 1603 | Documenti Sicurezza UE

Conseguenze per la SSL derivanti dall uso di droni

Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni | EU-OSHA 2023

ID 20420 | 19.09.2023

Nell’ambito del suo lavoro finalizzato a individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) l’EU-OSHA presenta un nuovo documento di discussione sugli aeromobili senza equipaggio (i cosiddetti droni) nei luoghi di lavoro unitamente alle relative implicazioni per la sicurezza, la salute, la vita privata e le responsabilità, oltre che ad affrontare i rischi emergenti.

Il documento analizza i problemi nel campo della SSL correlati al lavoro con i droni, individua le lacune nella ricerca e formula raccomandazioni pratiche per le parti interessate al fine di risolvere i problemi sul posto di lavoro e favorire durevolmente i progressi in questo campo.

...

Fonte: EU OSHA

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023

ID 20417 | | Visite: 1816 | News Sicurezza

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023

ID 20417 | 18.09.2023

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023 Aggiornamento componente segreteria della Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati

...

Articolo 1 (Funzioni di segreteria)

1. A decorrere dal 25 settembre 2023, la dott.ssa Alessandra Rosace è sostituita nelle funzioni di segreteria della Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati dal dott. Carmine Buonaguro.

...

Fonte: MLPS

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