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Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118

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Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n  118

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 / Ricostituzione Commissione lavori sotto tensione

ID 20508 | 04.10.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione

Articolo 1 (Ricostituzione e composizione)

1. È ricostituita, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani AHMAD, quale componente effettivo e l’ing. Mariella CHIURAZZI, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Ruggero MAIALETTI, quale componente effettivo e ing. Fausto DI TOSTO, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca AMICUCCI quale componente effettivo e ing. Domenico MAGNANTE quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Andrea REBASTI quale componente effettivo e ing. Giorgio DE DONÀ quale componente supplente, in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Articolo 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente.

2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.

3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.

4. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro assicura, mediante la divisione competente, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.

5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.

6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Fonte: MLPS

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio elettrico

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