Slide background




INL: Precisazioni sul patentino di macchine complesse fondazioni e perforazioni

ID 6108 | | Visite: 9344 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6108

Patentino macchine complesse

INL: Precisazioni sul patentino di macchine complesse fondazioni e perforazioni

Al Presidente dell’ANCE Dott. Gabriele Bui 

Oggetto: Patentino per operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e delle perforazioni nel sottosuolo di cui all’art. 77 del vigente CCNL. Riscontro. 

Con nota del 1 marzo 2018 codesta Associazione ha segnalato a questo Ispettorato Nazionale che vengono rilasciati Patentini per operatori di macchine complesse nel settore edile, previsti dall’art. 77 del vigente CCNL, sottoscritto da ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil, da enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.

In proposito è opportuno specificare che la previsione di cui all’art. 77 del citato CCNL costituisce una fonte regolatoria di carattere pattizio che introduce una disposizione normativa di miglior favore in quanto - pur in assenza di una previsione di rango primario che preveda l’utilizzo di macchine operatrici complesse esclusivamente da parte di personale munito di una specifica abilitazione - introduce un attestato di qualificazione professionale denominato “patentino” conseguito al termine di uno specifico percorso formativo, la cui progettazione è stata demandata al Formedil Nazionale, Ente bilaterale derivante dal CCNL comparativamente più rappresentativo nel settore edile. 

Tale patentino, pertanto, rappresenta un attestato di qualificazione del personale edile addetto alle conduzione di tali macchinari, che certifica l’acquisizione di specifiche competenze in materia e quindi una formazione ed un addestramento adeguato allo svolgimento della mansione.

Trattandosi di una previsione di natura contrattuale dunque ne va verificato l’esatto ambito di applicazione e la vincolatività del contenuto quanto alla legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio.

Quanto al primo aspetto, in virtù dei principi definiti dal codice degli appalti e di quanto già chiarito dalla DG per l’Attività Ispettiva con la lettera circolare prot. n. 14775 del 26/07/2016, l’obbligo dell’applicazione del CCNL scaturisce dall’applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalentèe”.

ndr: Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
...
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
...
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Ne consegue che, pertanto, la previsione di cui all’art. 77 del CCNL - sottoscritto da ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil – è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del codice degli appalti in quanto la disposizione può ritenersi rientrante nella cosiddetta parte “normativa” del contratto e il contratto stesso può definirsi stipulato dalle OO.SS. dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore edile.

Sotto altro profilo, proprio in virtù di tale obbligo, il citato “patentino” può essere rilasciato solo dalle Scuole Edili al termine dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil anche perché, solo le Scuole Edili, possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 276/2003 in quanto “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nel settore edile.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Paolo Pennesi 

Il Decreto di Legge 81/08 impone al datore di lavoro di avvalersi della collaborazione di personale qualificato per l’espletamento delle mansioni in funzione delle quali il rapporto professionale è stato stipulato: in maniera particolare, in riferimento all’Articolo 77 del Contratto Nazionale di Lavoro nell’Edilizia, si stabilisce che “i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli stati della UE.”
In riferimento a tutto ciò è necessario che gli interessati prendano parte a percorsi formativi, organizzati direttamente dal Formedil Nazionale, propedeutici al rilascio del patentino richiesto dalla Legge vigente.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2004 112 CE.pdf)Direttiva 2004/112/CE
Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
IT137 kB760

Tags: Sicurezza lavoro Formazione Informazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 28, 2025 36

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ID 24185 | 28.06.2025 Regione Lombardia D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione… Leggi tutto
Giu 25, 2025 232

Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025

Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025 ID 24165 | 25.06.2025 Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6, Decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 - Sostituzione del rappresentante effettivo dell'Associazione… Leggi tutto
Ondate di calore   Attivo il numero di pubblica utilit  1500
Giu 23, 2025 335

Ondate di calore - Attivo il numero di pubblica utilità 1500

Ondate di calore - Attivo il numero di pubblica utilità 1500 ID 24154 | 23.06.2025 Il servizio telefonico gratuito messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail fornisce ai cittadini informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei… Leggi tutto
Proposta restrizione sostanze contenenti cromo VI
Giu 19, 2025 487

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI)

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI) ID 24142 | 19.06.2025 / In allegato Le sostanze a base di Cromo (VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Anche le persone che vivono in prossimità di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza