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FAQ - Repertorio Organismi Paritetici

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FAQ MLPS   Repertorio Organismi Paritetici

FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici

ID 20468 | 26.09.2023 / In allegato

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio). Per essere iscritto nel Repertorio, l’Organismo paritetico richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
I. la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
II. la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
III. il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
IV. i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili;

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;

e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all‘articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iscrizione nel Repertorio nazionale attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’ articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

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FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici / Agosto 2023

FAQ n. 1

È possibile richiedere l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, di una “Rete paritetica” costituita da più organismi paritetici?

L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di una “Rete paritetica”, dotata di “unicità funzionale”, potrà essere effettuata mediante un’istanza presentata dall’organismo di vertice, il quale esercita attività di controllo e coordinamento sulla medesima e ne garantisce il funzionamento, ove sussistano tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e, in particolare, i requisiti di seguito riportati.

Ferma restando la necessaria allegazione da parte dell’organismo istante di tutta la documentazione richiesta dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, sarà necessario indicare nell’elenco dettagliato delle sedi, di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 3 del citato D.M. n. 171 del 2022, la denominazione e l’indirizzo di tutti gli organismi paritetici/articolazioni territoriali costituenti la “Rete paritetica”.

Anche la dichiarazione di cui alla lettera f), comma 1, dell’art. 3 del citato D.M. n. 171 del 2022, dovrà essere effettuata, dal legale rappresentante dell’organismo istante, per tutti i singoli organismi paritetici/articolazioni territoriali costituenti la “Rete paritetica”, precisando, in aggiunta, che anche questi ultimi sono costituiti dalle medesime associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’organismo di vertice.

Inoltre, sarà necessario che dall’accordo nazionale, di cui all’art. 2, comma 3, del citato D.M. n. 171 del 2022, e dallo Statuto dell’organismo istante, possano rilevarsi la costituzione della “Rete paritetica”, la realizzazione delle attività di cui al comma 2 del citato art. 2 da parte della predetta “Rete” e la funzione di controllo e coordinamento svolta dall’organismo di vertice.

In aggiunta, gli organismi paritetici/articolazioni territoriali, seppur dotati di autonomia giuridica, dovranno utilizzare uno schema “standard” di Statuto e di Regolamento, definito dall’organismo di vertice della “struttura paritetica” e, comunque, conforme al contenuto dei medesimi atti adottati da quest’ultimo.

Infine, gli organismi paritetici/articolazioni territoriali della “Rete paritetica” dovranno riportare una denominazione che permetta agli interessati di identificare l’appartenenza dell’organismo territoriale alla specifica “Rete paritetica”.

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Fonte: MLPS

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Tags: Sicurezza lavoro

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