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Portale agenti fisici (Paf) | Schede Infoiperbariche

ID 20734 | | Visite: 2322 | Documenti Sicurezza Enti

Schede Infoiperbariche PAF 2023

Portale agenti fisici (Paf) | Schede Infoiperbariche 2023

ID 20734 | 08.11.2023 / In allegato

L’iniziativa si rivolge agli attori del sistema della prevenzione e a quanti sono interessati al tema. Il portale è realizzato dal Laboratorio di Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est in collaborazione con l’Inail e l’Usl di Modena

Nella sezione dedicata alle atmosfere iperbariche del Portale agenti fisici vengono messi in evidenza i vari aspetti legati alle diverse attività espositive, anche attraverso la diffusione della conoscenza. A tal proposito sono state pubblicate le prime due Schede Infoiperbariche, incentrate, ripettivamente, sul rischio iperbarico e sullo stress ossidativo e altre sono in corso di definizione su altri aspetti. L’iniziativa è rivolta ai vari attori del sistema della prevenzione e a coloro che a vario titolo sono coinvolti o interessati alla tematica delle atmosfere iperbariche.

Negli anni 2022 e 2023 sono state promosse e realizzate altre iniziative di trasferibilità nell’ambito delle esposizioni a rischio iperbarico.

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Fonte: PAF

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Rischi psicosociali lavoratori europei con basso status socioeconomico

ID 20898 | | Visite: 891 | Documenti Sicurezza UE

Esposizione ai rischi psicosociali ed effetti sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico

Esposizione rischi psicosociali ed effetti sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico

ID 20898 | 05.12.2023

L’evoluzione del mercato del lavoro è diventata una fonte di stress, ansia e altri problemi di salute mentale per molte persone. I lavoratori con uno stato socio-economico basso sono particolarmente esposti a rischi psicosociali sul luogo di lavoro, una situazione che è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19 e dagli sviluppi introdotti dalla digitalizzazione.

In una nuova relazione, l’EU-OSHA analizza la ricerca europea sull’argomento e trae conclusioni e spunti per le politiche.

La pubblicazione illustra una selezione di buone pratiche adottate a livello organizzativo o settoriale e che hanno prevenuto e gestito con successo i rischi psicosociali per i lavoratori con basso stato socio-economico.

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Fonte: EU-OSHA

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Atti Seminari di aggiornamento dei professionisti Ctss, Csa, Cit Salute, sicurezza, sostenibilità

ID 20890 | | Visite: 1009 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Atti dei Seminari di aggiornamento dei professionisti

Atti dei Seminari di aggiornamento dei professionisti Ctss, Csa, Cit Salute, sicurezza, sostenibilità

ID 20890 | 04.12.2023

Atti dei Seminari di aggiornamento dei professionisti Ctss, Csa, Cit Salute, sicurezza, sostenibilità: le sfide della quinta rivoluzione industriale

La Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, la Consulenza statistico attuariale e la Consulenza per l’innovazione tecnologica dell’Inail presentano gli atti del loro seminario congiunto svolto dal 4 al 6 dicembre 2023 nella prestigiosa cornice dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Roma La Sapienza.

In uno scenario caratterizzato da nuovi rischi, non ancora pienamente conosciuti e quantificabili, appare indispensabile dotarsi di strumenti in grado di comprendere e anticipare i cambiamenti che si stanno determinando nel mondo del lavoro, e allo stesso tempo intervenire efficacemente per ridurre i rischi già noti e accrescere la preparazione per ogni potenziale crisi futura. Affrontare le sfide del futuro, delle trasformazioni è il tema che accompagna le azioni dell’Inail in un contesto di sostenibilità in ambito produttivo che deve includere dignità del lavoro, dei lavoratori e tutela dell’ambiente, come un insieme armonico e indissolubile. Questo l’intento primario degli eventi seminariali rivolti ai professionisti tecnici dell’Inail che operano presso le tre consulenze, con le loro diversificate competenze tecniche, per il sostegno alle imprese e per un sistema integrato di tutela dei lavoratori al servizio della società nel suo complesso.

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Fonte: INAIL

Le Direttive amianto lavoro / Note

ID 20359 | | Visite: 3644 | Documenti Riservati Sicurezza

Le Direttive amianto lavoro   Mancato recepimento Direttiva 2009 148 CE   Note

Le Direttive amianto lavoro / Mancato (non) recepimento Direttiva 2009/148/CE / Note 2023

ID 20359 | 01.12.2023 / Scheda in allegato

Rev. 1.0 del 01.12.2023

Pubblica il 30 Novembre 2023 in GU L 2023/266 la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro:

- Entrata in vigore: 20.12.2023
- Attuazione direttiva: 21.12.2025

La prima Direttiva sul rischio amianto sul lavoro è stata emanata nel 1983 con la Direttiva 83/477/CEE (GU L 263 del 24.9.1983) seconda direttiva particolare della direttiva 80/1107/CEE, anche in relazione alla Risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro che prevedeva l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la protezione dei lavoratori contro l'amianto. La Direttiva 83/477/CEE, modificata nel 1991, nel 2003 e nel 2007 è stata recepita in IT con il D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 ed è stata abrogata nel 2010 con l'entrata in vigore della Direttiva 2009/148/CE (GU L330/228 del 16.12.2009).

Il 30 Novembre 2023 è stata pubblicata in GU L 2023/266 la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro:

- Entrata in vigore: 20.12.2023
- Attuazione direttiva: 21.12.2025

In Tabella le Direttive amianto lavoro / Decreti di recepimento / Status 

Direttiva sociale particolare

Modifiche

Stato Direttiva particolare nativa

Atto di recepimento

In vigore

Abrogata

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Abrogata

Direttiva 83/477/CEE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010

 

X

Dal 5 Gennaio 2010
Direttiva 2009/148/CE (*)

 
D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277

Direttiva 91/382/CEE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010

Legge 27 marzo 1992 n. 257 

Direttiva 98/24/CE
In vigore

D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25

Direttiva 2003/18/CE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010

D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257
Direttiva 2007/30/CE
In vigore

D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 32

Dal 21 Dicembre 2025
Direttiva (UE) 2023/2668
Atteso (data news)

(*)
Mancato (non) recepimento Direttiva 2009/148/CE

L'Italia non ha recepito la Direttiva 2009/148/CE.

Nel 2012 è stato presentato un Disegno di legge, Atto Senato n. 3364 (allegato), recante disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e divieto di discriminazione in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, di cui però non si è dato seguito a livello legislativo.

Il mancato recepimento probabilmente è da ravvisare nel fatto che molte delle norme introdotte dalla direttiva 2009/148/CE in Italia sono già in vigore nel nostro ordinamento, perché introdotte principalmente con la Legge 27 Marzo 1992, n. 257 (recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), con il decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994, con il Decreto del Ministero della Sanità 6 Settembre 1994, con il decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66, con il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Titolo IX Sostanze pericolose - Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto).

Nel 2022 è stata presentata la Proposta di modifica della direttiva 2009/148/CE protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sul lavoro, rispetto alla quale, nel giugno del 2023, Il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo.

La futura pubblicazione della direttiva di modifica della Direttiva 2009/148/CE, prevista per il secondo semestre 2023, consentirà di armonizzare (modificando il D.Lgs. 81/2008), a seguito del suo recepimento nel nostro ordinamento, la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Vedi: Proposta di modifica Direttiva 2009/148/CE sull'amianto sul lavoro

Update 01.12.2023

Pubblica il 30 Novembre 2023 in GU L 2023/266 la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro:

- Entrata in vigore: 20.12.2023
- Attuazione direttiva: 21.12.2025

Vedi: Direttiva (UE) 2023/2668

Le Direttive amianto lavoro emanate

1Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983)

2Direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 206 del 29.7.1991)

3. Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998)

4. Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. L 097 del 15.04.2003)

5. Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica. (GU L 165 del 27.6.2007)

6. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L330/228 del 16.12.2009)

7. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023). [Rev. 1.0 2023]
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Direttiva 2009/148/CE | Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023

Vedi

segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 01.12.2023 Direttiva (UE) 2023/2668 Certifico Srl
0.0 07.09.2023 --- Certifico Srl

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Linee guida utilizzo funghi radianti GPL P > 3.5 kW riscaldamento ambienti esterni

ID 20864 | | Visite: 1564 | Prevenzione Incendi

Linee Guida per l’utilizzo di funghi radianti a GPL di potenza superiore a 3.5 kW per il riscaldamento in ambienti esterni.

ID 20864 | 29.11.2023 / VVF Roma 2014

OGGETTO: Linee Guida per l’utilizzo di Funghi Radianti a GPL di potenza superiore a 3.5 kW per il riscaldamento in ambienti esterni.   

Campo di applicazione

La presente Linea Guida è riferita a quegli apparecchi per il riscaldamento correntemente denominati “funghi radianti”, installati in ambienti esterni o ampiamente ventilati, alimentati con bombola di GPL  collocata in apposito vano all’interno dell’elemento stesso e nel seguito denominati “apparecchi”.

E’ pertanto escluso dall’applicazione della Linea Guida l’utilizzo dei suddetti apparecchi in locali chiusi. 

Nel seguito sono indicate le condizioni di utilizzo degli apparecchi in questione finalizzate alla prevenzione di pratiche scorrette e pericolose nel campo della prevenzione incendi.  Caratteristiche degli apparecchi Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità alla direttiva apparecchi a gas 2009/142/CE (che sostituisce la precedente 90/396/CEE).

Tali apparecchi devono essere inoltre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni di prodotto redatte dal fabbricante. 

Luoghi e condizioni di installazione e deposito 

L’installazione degli apparecchi a cui si riferisce la presente Linea Guida è vietata negli ambienti chiusi. Essi possono invece essere installati in aree all’aperto o spazi ampiamente ventilati intendendo con ciò indicare uno spazio delimitato da pareti/superfici ove almeno un lato sia completamente privo di parete o con una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali, scegliendo il maggiore tra i due.

Ciò premesso l’utilizzo è consentito alle seguenti condizioni:

a) E’ vietata l’installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo;

b) L’alloggiamento bombola dell’apparecchio sia a distanza non inferiore a 1 m da: 
- materiali combustibili; 
- impianti elettrici;

c) La distanza di installazione da caditoie non sifonate (ivi comprese quelle stradali), griglie di aerazione, aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti sia non inferiore a 2 m;
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segue in allegato

I settori industriali con presenza di Norm e il decreto 101/2020

ID 20863 | | Visite: 1844 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

I settori industriali con presenza di Norm e il decreto 101 2020

I settori industriali con presenza di Norm e il decreto 101/2020 / Fact sheet INAIL 2023

ID 20863 | 29.11.2023 / In allegato

I settori industriali con presenza di Norm e il decreto 101/2020 - un approccio graduale alla valutazione dell'impatto radiologico delle matrice Norm

L’acronimo NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) identifica materie prime, sottoprodotti e residui coinvolti nei processi industriali, abitualmente non considerati radioattivi ma che possono avere un elevato contenuto di radionuclidi naturali per cui non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Con il progetto di ricerca Bric 2019 “Elaborazione di strumenti tecnici e operativi per una efficace protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti emesse dai radionuclidi naturali contenuti nei materiali utilizzati dalle industrie Norm” (ID30), si è sviluppata una metodologia generale per valutare l’impatto radiologico delle matrici Norm, alla luce della normativa vigente.

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Fonte: INAIL

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Annuario Statistico VVF 2023

ID 19949 | | Visite: 3393 | Prevenzione Incendi

Annuario Statistico VVF 2022

Annuario Statistico VVF 2023 / Dati 2022

ID 19949 | 10.07.2023 / In allegato

L'Annuario Statistico ha l'obiettivo di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni anche all'esterno, consentendo di dare visibilità e contezza delle attività svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La statistica riveste un ruolo strategico, per gli aspetti di pianificazione operativa, per il continuo aggiornamento dell'organizzazione del Corpo Nazionale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e il miglioramento dei servizi resi alla collettività.

L'Annuario Statistico può anche essere utilizzato nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi. Difatti, il capitolo M2 del Codice, relativo agli scenari di incendio per la progettazione prestazionale, richiede al punto M.2.5 (Durata degli scenari d'incendio di progetto) la conoscenza del tempo di riferimento per l'arrivo dei Vigili del fuoco, che può essere assunto pari alla media dei tempi d'arrivo ricavati dall'Annuario statistico, considerando i dati dell'ultimo anno disponibile.

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Fonte: VVF

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Allegato riservato Annuario Statistico VVF 2023.pdf
 
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Rischio chimico negli ambienti confinati

ID 20838 | | Visite: 1532 | Documenti Sicurezza Enti

 Rischio chimico negli ambienti confinati

La valutazione e la prevenzione del rischio chimico negli ambienti confinati: un caso storico di rischio chimico per la sicurezza / SPISAL RV 2011

ID 20838 | 24.11.2023 / In allegato

L’analisi degli incidenti in attività all’interno di ambienti di lavoro confinati, che tragicamente si ripetono con dinamiche similari, denota la scarsa informazione e formazione degli operatori su questo tipo di pericoli, la mancata valutazione del rischio e il non rispetto di quanto previsto dalla normativa (D.Lgs.81/08).

Molto spesso in questi incidenti sono coinvolti anche i soccorritori, perché l’intervento di soccorso è improvvisato e non, invece, oggetto di una pianificazione tarata sulla conoscenza dei numerosi e insidiosi fattori di rischio presenti. In letteratura sono molteplici i documenti che illustrano le misure tecniche di prevenzione da adottarsi per l'accesso in sicurezza in ambienti confinati, nonché linee guida predisposte da enti e istituzioni autorevoli.

La presente trattazione, lungi dall'essere esaustiva, cerca di fornire un contributo utile, ad uso dei datori di lavoro e dei lavoratori, per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi.

IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA

Con il termine “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici.

Il determinarsi di situazioni pericolose per la salute e la sicurezza di chi accede all’interno di un ambiente confinato è associato alla presenza di diversi fattori di rischio che possono derivare da:

- progettazione e/o localizzazione della struttura;
- entrata e uscita difficoltose per ubicazione, dimensione e modalità; 
- insufficienza della ventilazione naturale;
- materiali, sostanze, prodotti in esso contenuti (all’origine o per trasformazioni successive);
- tipologia delle attrezzature che vengono utilizzate;
- natura del lavoro che viene effettuato.

Gli ambienti confinati possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, sotto o sopra il suolo, di piccole come di grandi dimensioni.

Esempi possono essere: cisterne interrate o fuori terra, auto e ferro-cisterne, fognature o condotte sotterranee, cunicoli, pozzi di ascensori/montacarichi, recipienti, celle di refrigerazione, camere di combustione di fornaci, magazzini con atmosfera inibitrice del fuoco, armadi di analizzatori o di altri strumenti, piccoli locali deposito, locali temporaneamente chiusi/coperti da teli, ambienti dove si usano gas protettivi di saldatura, laboratori di ricerca che usano ghiaccio secco o azoto liquefatto, locali di confezionamento di alimenti in atmosfera di gas inerte, ecc...

Sono assimilabili agli ambienti confinati anche i luoghi aperti in cui i gas più pesanti dell’aria (perché più freddi o con massa molecolare maggiore) possono accumularsi, come fosse, scavi, trincee, piani interrati di serbatoi; oppure quelli in cui gas più leggeri dell’aria si accumulano in alto, come sottotetti e controsoffitti.

RISCHIO DI ASFISSIA

I rischi nella maggior parte dei casi sono determinati dalla presenza di un’atmosfera asfissiante, cioè incompatibile con la vita umana, che può agire con modalità diverse incidendo sull’assunzione (anossia anossica), sul trasporto (anossia anemica), sull’utilizzazione a livello cellulare (anossia istotossica) dell’ossigeno. In particolare l’atmosfera asfissiante si può avere per:

- carenza di ossigeno a seguito del suo consumo o sostituzione;
- inalazione/assorbimento di sostanze tossiche con conseguente intossicazione acuta.

La carenza di ossigeno (atmosfera sotto-ossigenata) si ha quando la concentrazione di ossigeno (pO2, pressione parziale di ossigeno) è inferiore al 21%.

Con concentrazioni inferiori al 18% si ha riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, senza che la persona se ne renda conto.

Con tenori inferiori all’11% c’è il rischio di morte.

Sotto l’8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile se effettuata immediatamente.

Al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima viene soccorsa.

Consumo dell’ossigeno

Si ha carenza di ossigeno in tutte quelle situazioni in cui l’ossigeno viene consumato, senza venir rimpiazzato (come in ambiente confinato), a causa di una reazione chimica di ossidazione/combustione con formazione di CO2, H2O, CO, NOx, di ossidi metallici e di altri composti ossigenati.

Sostituzione dell’ossigeno

Carenza di ossigeno nell’aria respirata può essere provocata dalla presenza voluta o accidentale di altri gas. L’utilizzo del termine “gas inerte” (o anche “gas di sicurezza”) può essere equivoco e ingenerare l’idea che si tratti di gas non pericolosi. In effetti l’inerzia è primariamente riferibile al pericolo di infiammabilità/esplosione.

La loro presenza genera un’atmosfera sotto-ossigenata (pO2 < 21%) per effetto della diminuzione (per diluizione) della concentrazione dell’ossigeno presente nell’aria. I gas inerti (es.: N2, He, Ar) sono particolarmente insidiosi, perché incolori, inodori e insapori; agiscono pertanto senza “preavviso” e rapidamente.

La CO2, pur essendo un gas reattivo (ossido acido), agisce come i gas inerti, provocando anossia anossica. E’ importante conoscere la densità relativa del gas rispetto all’aria per prevedere la possibilità di stratificazione o di mescolamento.

La densità dipende, oltre che dalla massa molecolare del gas, anche dalla sua temperatura. I gas infiammabili presentano lo stesso rischio dei gas inerti per quanto concerne la possibilità di formare atmosfere sotto-ossigenate.

Se la loro concentrazione è all’interno dell’intervallo di esplosività (LIE < C < LSE), sussiste inoltre il pericolo di incendio/esplosione.

Per questa categoria di gas, questo rischio è ovviamente quello principale.

Gas/Vapori Irritanti/Nocivi/Tossici

Le sostanze tossiche hanno meccanismi diversi di azione e provocano l’anossia anemica (es. CO), che è provocata dal mancato trasporto dell’ossigeno da parte del sangue o l’anossia istotossica (es. HCN), che è determinata dal mancato utilizzo dell’ossigeno a livello tissutale.

Le sostanze irritanti (es. aldeidi, Cl2, SO2) agiscono sulle prime vie aeree o più in profondità, determinando in questo caso broncospasmo ed eventualmente edema polmonare.

Il fenomeno bronco-spastico impedisce l’utilizzo dell’ossigeno a livello polmonare, determinando un effetto simile a quello della carenza di ossigeno.

Rischio di asfissia in ambienti esterni

Il rischio di asfissia può presentarsi non solo negli ambienti confinati, ma anche all’esterno in prossimità di fughe di gas, sfiati, scarichi di valvole di sicurezza, dischi di rottura, aperture di macchine che utilizzano N2 come liquido per surgelazione, punti di accesso a recipienti bonificati. Il rischio può essere aggravato dal fatto che i gas coinvolti (N2, Ar, CO2, H2S, SO2) siano più pesanti dell’aria per peso molecolare e/o per temperatura.

In questo caso essi fluiscono e si accumulano in basso ad esempio in fognature o condotte sotterranee, in pozzi di ascensori/montacarichi, in fosse, nei piani interrati.

Nondimeno va considerata la possibilità che i gas più leggeri (He, H2, CH4…) si accumulino in alto nei controsoffitti o nei sottotetti.

ALTRI RISCHI

Il rischio di incendio ed esplosione è l’altro rischio importante negli ambienti confinati.

Gas infiammabili (metano, butano, propano, ecc.) e agenti chimici infiammabili (es. vapori di idrocarburi), combinati con insufficiente ventilazione determinata dall’ambiente confinato, possono raggiungere concentrazioni all’interno dei limiti di esplosività. L’innesco può essere costituito da fiamme libere, ma anche da superfici calde (es. lampade alogene non conformi alla direttiva ATEX), da scintille sviluppate da attrezzi manuali in materiale non antiscintilla, da accumulo di elettricità statica.

Altre condizioni di rischio possono essere quelle di caduta dall’alto, quelle legate all’accesso (dimensioni, configurazione, ecc) e quelli di annegamento o di seppellimento, ad es. per allagamento improvviso o per crollo inaspettato di materiali granulari compattati o formanti “ponte” all'interno di silos.
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segue in allegato

Lucio Ros (1), Alberto Brocco (2), Celestino Piz (3), Franco Zanin (4)
(1) SPISAL Azienda ULSS n° 9 di Treviso
(2) SPISAL Azienda ULSS n° 21 di Legnago (Verona)
(3) SPISAL Azienda ULSS n° 6 di Vicenza
(4) SPISAL Azienda ULSS n° 6 di Vicenza
Gruppo di lavoro “Rischio Chimico” - Coordinamento Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e Province autonome

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EN 671-3 Manutenzione dei naspi ed idranti a muro

ID 12046 | | Visite: 24003 | Prevenzione Incendi

EN 671 3 Manutenzione naspi ed idranti a muro

EN 671-3 Manutenzione dei naspi ed idranti a muro / Schede di manutenzione / Rev. 1.0 Luglio 2023

ID 12046 | Rev. 1.0 del 16.07.2023 / Documento e Schede di Manutenzione

La norma specifica i requisiti relativi al controllo ed alla manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l’efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d’emergenza di lotta contro l’incendio, in attesa del sopraggiungere di mezzi più potenti.

La norma si applica agli impianti di naspi antincendio ed idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall’uso dello stesso.

EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili

Data entrata in vigore: 11 marzo 2009

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 671-3:2009, entrata in vigore il 14 maggio 2009.

Normativa antincendio 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (Abrogato da D.P.R. 151/2011)

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10.3.1998)
...
Art. 5 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5.

Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
...

DM 20 dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)
...

2.3. Esercizio e manutenzione

L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività, dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.3.3 Documentazione inerente all’esercizio

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.
...

3.3 Documentazione inerente all’esercizio

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

DPR 1° Agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)
...
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.  Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20.08.2015)
...
S.5.6.2 Registro dei controlli
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo.

S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

2. Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell'attività;
c. la specifica informazione agli occupanti;
d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio;
f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento.

Decreto 1° settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3, lett. a), punto 3, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.230 del 25.09.2021).
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Allegato I - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

1.Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2.La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3.La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)

UNI 11224

Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC)

UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)

UNI EN 14972-1

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI EN 15276-2

Sistemi a riduzione di ossigeno

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280

Serie delle norme UNI EN 15004

Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Attività persona responsabile

La persona responsabile è colui che si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli necessari su naspi ed idranti a muro con cadenza regolare. La persona responsabile potrà anche delegare un suo rappresentante al controllo. Per poter effettuare la verifica di conformità alle istruzioni dei fabbricanti, la persona responsabile dovrà essere in possesso di una planimetria che riporti l’esatta ubicazione delle attrezzature ed i dati tecnici dell’impianto.

persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto.

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

Attività persona competente

La persona competente si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli previsti dalla EN 671-3 durante le attività di manutenzione/controllo annuale e quinquennale.

persona competente: Persona dotata dell’esperienza e dell’addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione pertinenti della presente norma europea.

Periodicità controlli

Figura 1

Fig. 1 - Periodicità controlli

UNI 10779:2021

In accordo alla norma tecnica “UNI 10779:2021 Titolo: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio:

La manutenzione di naspi ed idranti a muro deve essere svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto”.

Scheda manutenzione/controllo annuale (N)

Scheda manutenzione controllo annuale

(N) UNI 10779:2021: prevede frequenza manutenzione almeno 2 volte l’anno

In accordo alla norma tecnica “UNI 10779:2021 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio:

La manutenzione di naspi ed idranti a muro deve essere svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto”.
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Segue in allegato (Documento di lavoro | Schede manutenzione/controllo naspi ed idranti a muro)

Fonti
Decreto 1 settembre 2021
Progettazione reti di idranti: quadro normativo e UNI 10779:2021
Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37
D.P.R. 151/2011
DM 20 dicembre 2012 
Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 
EN 671-1:2012 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide
EN 671-2:2012 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili
EN 672-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili[/box-note]

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1.0 16.07.2023 Decreto 1° settembre 2021
Note UNI 10779:2021
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Safety instructions use / charging small and medium size lithium ion powered devices

ID 20830 | | Visite: 1245 | Prevenzione Incendi

Safety instructions use   charging small and medium size lithium ion powered devices

Safety instructions for the use and charging of small and medium size lithium ion powered devices

ID 20830 | 23.11.2023 / CFPA-E Guideline No 41:2023 F - Attached

The Lithium ion batteries are more and more present in our lives, as a power source to small and medium electronic devices, and also as large scale energy storage systems. Although the batteries are considered as safe elements, no lithium-ion battery is completely risk-free. The utilization of a defective battery can cause a thermal runaway process triggering a fire. Other possible dangers are electric shocks and chemical risks.

The challenge of a battery fire is increased by the fact that the chemical reaction of the battery contains or produces all the elements necessary for fire (heat, oxygen, combustible material).

A significant factor in lithium-ion battery fires is thermal runaway, which refers to a highly heat-generating reaction inside the battery cell that can lead to the discharge of gasified electrolyte, ignition and a strong flame. Because of this, it is difficult to extinguish the fire, so it´s very important to identify as soon as possible the signs indicating a potential failure of the battery. In addition, the highly toxic gases formed in a lithium-ion battery fire are very high risks to people who are in the same room when the fire occurs.

This guideline presents recommendations for the users of small and medium electronic devices powered by lithium ion batteries. Other possible dangers are electric shocks and chemical risks.

Lithium batteries are an energy source of many small electronic devices e.g. cell phones, laptops, cameras, consoles, etc., as well as in medium size items such as electric bicycles, scooters and hover-boards. All these devices and items are regarded as so called “portable items”. These items have to be distinguished by devices or items with removable batteries (for charging), or non-removable batteries (charging fixed with the item).

Although these devices are generally safe devices (must always guarantee a minimum quality standards in design and fabrication), they are susceptible to overheating, a phenomena that can happen especially during the charging process, or when any mechanical damage, that has affected the integrity of the cells.

This guideline is intended to domestic users of small and medium size portable electronic devices, powered by lithium ion batteries, with the purpose of provide recommendations for safe use. The use of such devices under a commercial or industrial use is outside of the scope of this guideline.

This guideline does not include the batteries with a large capacity, such as car batteries, or the batteries used in storage banks for large scale energy production. In addition, the primary (non-rechargeable) lithium metal batteries are outside the scope of this guideline.
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CFPA 2023

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Prevenzione respiratoria nelle scuole

ID 19967 | | Visite: 1891 | Documenti Riservati Sicurezza

Prevenzione respiratoria nelle scuole   Note

Prevenzione respiratoria nelle scuole / Note e Documenti

ID 19967 | 12.07.2023 / In allegato

Note, documenti, riferimenti normativi ed estratti norme per la prevenzione respiratoria nelle scuole.

La prevenzione, la gestione e il controllo delle malattie correlate agli ambienti di vita indoor frequentati dai bambini (scuole, asili nido) costituiscono obiettivi prioritari della strategia per l’ambiente e salute dell’Unione Europea.

Ministero della salute

La strategia SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation) COM/2003/338, sostiene l’importanza di proteggere prima di tutto la salute dei bambini dalle minacce dell'ambiente, quale investimento essenziale per assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico.

Gli obiettivi della strategia sono trattati anche nel Piano europeo d’azione per l’ambiente e la salute 2004-2010 presentato alla IV Conferenza intergovernativa Ambiente e Salute, organizzata a Budapest dall’OMS Regione Europa.

Con lo Studio europeo HESE (Health Effects of School Environment), del 2004-2005 sono state raccolte su un campione di 21 scuole europee (Italia, Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia) informazioni comparabili sulla qualità dell'aria indoor (IAQ) e sulla salute respiratoria di più di 600 scolari, ottenute utilizzando procedure standardizzate comuni.

Dal rapporto finale (HESE Final Report, 2006) è emerso che in generale la qualità dell’aria all’interno delle scuole esaminate (46 aule) è generalmente scadente per quanto concerne le misurazioni di PM10 (particolato formato da particelle inferiori a 10 micron), CO2, muffe e allergeni. Le analisi hanno evidenziato la presenza di effetti sulla salute respiratoria dei bambini, correlabili alle esposizioni a elevati livelli di PM10 e di CO2, in ambito scolastico.

In Italia i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni.

Gli studi effettuati fino ad ora dimostrano che gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano problemi igienico-sanitari e problemi correlati al cattivo condizionamento dell’aria (Circolare n. 85/2001 del MIUR - monitoraggio sulla sicurezza nelle scuole - dati anno 2001).

Un' importante iniziativa in questo settore, è il Progetto “Indoor Air Pollution in Schools” messo a punto dall’ EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations), con il contributo finanziario dalla Commissione Europea.

L’Italia ha contribuito con l’elaborazione del documento "La qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e allergiche. Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di prevenzione" pubblicato a gennaio 2013.

Il documento è stato realizzato dal Gruppo di lavoro del progetto "Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche", istituito nell’ambito di Gard-Italia.

Il Gruppo di lavoro, come previsto dall’Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome del 27 settembre 2001 "Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati", ha promosso la realizzazione del documento "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma", nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del18 novembre 2010.
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Convegno “qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti un diritto dei bambini” ISPRA 2010

Il Convegno, organizzato dal Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FederasmaOnlus, intende approfondire le problematiche della qualità dell’aria nelle scuole e discutere delle soluzioni immediatamente disponibili per tutelare la salute degli alunni coinvolgendo i principali portatori di interesse e amministratori pubblici. Il convegno partirà dai risultati ottenuti in Italia nell’ambito del progetto europeo SEARCH (School Environment and Respiratory Health of Children) promosso dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il REC- Ungheria (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) e condotto tra il 2005 e il 2009 in 6 Paesi Europei (Italia, Albania, Bosnia, Erzegovina, Serbia, Slovacchia).

In Italia il progetto è stato realizzato grazie all’impegno di un gruppo di lavoro costituito da esperti del Ministero Ambiente, ISPRA, Fondazione Maugeri, Federasma Onlus e sei ARPA (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Sicilia) e alla collaborazione di 14 scuole medie inferiori. Sono state svolte indagini sulla qualità dell’aria indoor delle scuole e sulla capacità respiratoria di un campione di circa 1000 alunni di prima media.

L’indagine ha consentito di individuare i principali fattori di rischio per la salute in ambito scolastico legati alla presenza di sostanze nocive nell’aria indoor. È stato anche possibile definire un insieme di possibili misure gestionali, immediatamente attuabili con costi contenuti, che potrebbero significativamente ridurre tali fattori.

Tali risultati sono contenuti nella pubblicazione “Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti, un diritto dei bambini” già presentata alla Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con il nostro Governo (Parma, 10-12 marzo 2010).
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Table 3   SEARCH
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Prevenzione respiratoria nelle scuole
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D.M. 18 dicembre 1975

Ricambio d’aria locali scolastici D.M. 18 dicembre 1975

Il D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica (GU n. 29 del 2 febbraio 1976 - SO)

5.3.12. Purezza dell'aria.
Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi:

i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.
Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.
Per scuole secondarie di 2° grado coefficiente di ricambio 5.

ii) Altri ambienti di passaggio, uffici.
Coefficiente di ricambio 1,5.

iii) Servizi igienici, palestre, refettori.
Coefficiente di ricambio 2,5.

5.3.13. Trattamento dell'aria esterna.
Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.
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DPCM 26 luglio 2022

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

(GU n.180 del 03.08.2022)
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Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 13 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, contenuti nel documento recante «Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici», allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
...

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DI PURIFICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IN QUELLI CONFINATI DEGLI STESSI EDIFICI.

Le presenti linee guida, redatte sulla base del parere dell’Istituto superiore di sanità (AOO-ISS PRE16 n. 25450 del 30 giugno 2022) contengono raccomandazioni operative, ai sensi dell’art. 13 -bis , comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, relative a: specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione; standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
...
Vedi
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UNI 10339:1995

Prospetto III - Portate di aria esterna in edifici adibiti ad uso civile

Categorie di edifici

Portata di aria esterna o di estrazione

Note

Qop
(10-3 m3/s per persona)

Qos
(10-3 m3/sm2)

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ASSIMILABILI

asili nido e scuole materne

4

-

-

aule scuole elementari

5

-

-

aule scuole medie inferiori

6

-

-

aule scuole medie superiori

7

-

-

aule universitarie

7

-

-

aule universitarie transiti, corridoi

-

-

-

aule universitarie servizi

estrazioni

A

ALTRI LOCALI

biblioteche, sale lettura

6

-

-

aule musica e lingue

7

-

-

laboratori

7

-

-

sale insegnanti

6

-

-


A - Ricambio richiesto nei servizi igienici:
- 0,0022 vol/s (8 vol/h), il volume e quello relativo ai bagni (antibagni esclusi).
...

Documenti d'interesse


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Dossier scuola 2023

ID 20821 | | Visite: 1441 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Dossier scuola 2023

Dossier scuola 2023

ID 20821 | 22.11.2023 / In allegato

La pubblicazione raccoglie dettagliatamente tutte le attività portate avanti dalle strutture centrali e territoriali dell’Inail nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza tra gli studenti. Nel testo, anche un riepilogo degli investimenti per l’edilizia scolastica e un focus sull’andamento infortunistico 2020-2022 nelle scuole.

Il dossier presenta una panoramica completa delle iniziative in tema di prevenzione dedicate al mondo della scuola e realizzate dall’Inail a livello locale, nazionale ed europeo, durante l’anno scolastico 2022-2023. In un contesto sociale e produttivo sempre più attento alle evoluzioni digitali e ambientali, i progetti sviluppati dall’Istituto puntano a coinvolgere gli studenti alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro attraverso percorsi formativi differenziati in base ai destinatari e con il supporto di strumenti didattici innovativi.

Il volume contiene anche una sezione dedicata agli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, e un approfondimento con i dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti nel triennio 2020-2022. Chiudono il dossier una rassegna di documentari, film e serie tv sui temi della legalità e della sicurezza a scuola e una sezione dedicata alle ultime pubblicazioni Inail sul tema della prevenzione in ambito scolastico.

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Fonte: INAIL

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Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023

ID 20815 | | Visite: 3182 | Prevenzione Incendi

Circolare DCPREV prot  n  15985 del 30 ottobre 2023   Carichi sospesi led wall

Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023 / Carichi sospesi led-wall

ID 20815 | 21.11.2023

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.
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Nell’ultimo periodo nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento sono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Con la precedente Circolare di questo Dipartimento n. 1689 del 1° aprile 2011, si è già evidenziata la necessità di una particolare attenzione legata ai rischi dovuti alle sollecitazioni relative ai carichi dinamici, fornendo le prime indicazioni degli elementi minimi di valutazione delle misure adottate.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e di fornire ulteriore contributo con le indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali, è stato istituito un apposito tavolo tecnico interistituzionale presso questo Dipartimento, con l’autorevole supporto e la condivisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della redazione del documento tecnico allegato.

L’aggiornamento tiene conto di alcuni incidenti, avvenuti all’estero causati da elementi dinamici e da impianti «led-wall», specificando le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi installati (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici o platee anche in prossimità di aree di stazionamento e passaggio del pubblico.

Tale evoluzione nel mondo dello spettacolo comporta oggi, per i tecnici progettisti, particolari attenzioni e competenze, specialmente nella valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei «carichi sospesi».

Analoghe considerazioni valgono, per gli aspetti di competenza, anche per le verifiche e i controlli da parte delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Infatti, le suddette Commissioni di vigilanza, pur esprimendosi collegialmente, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno dotato di specifica professionalità e possono essere integrate, come previsto dall’articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., con esperti di settore.

In particolare, per gli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti, l’articolo 142 del citato regio decreto prevede la presenza in seno alla Commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di «un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile» o dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale nelle Commissioni comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 141-bis del suddetto regolamento.

Invece, il rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur in seno alla Commissione, si esprime, nell’esercizio delle proprie specifiche competenze, in materia di prevenzione incendi secondo le previsioni dell’articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

Allegato
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE VERIFICA DELLA SOLIDITÀ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E/O DINAMICI.
...
segue in allegato

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UNI 11414:2011 | Linee guida qualificazione sistema di manutenzione

ID 14031 | | Visite: 4907 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI 11414 2011 Linee guida qualificazione sistema manutenzione

UNI 11414:2011 | Linee guida qualificazione sistema di manutenzione

ID 14031 | 16.07.2021 / Documento di approfondimento ed esempio programma di manutenzione allegati

Documento di approfondimento sull’applicazione della norma UNI 11414:2011 per la qualificazione di un sistema di manutenzione.

La norma definisce i requisiti necessari per verificare la conformità del sistema di manutenzione rispetto al contesto in cui opera e in particolare si propone di valutare:

- la coerenza organizzativa del sistema di manutenzione,
- il posizionamento strategico della manutenzione,
- la coerenza delle politiche di manutenzione rispetto alla strategia di manutenzione perseguita,
- il grado di ingegnerizzazione della manutenzione,
- l’osservanza delle normative su sicurezza, salute e tutela ambientale.

La norma tiene, inoltre, conto delle specificità relative alla natura e alla complessità del sistema di manutenzione soggetto a qualifica. In particolare la norma dettaglia le modalità di esecuzione del processo di qualifica in relazione al fatto che il sistema manutentivo sia:

- interno, o
- esterno.

Alla necessità di avere un quadro di riferimento preciso ed univoco in materia di qualifiche professionali di manutenzione provvede la “EN 15628:2014 - Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione”, che definisce gli standard di “qualità professionale” che il personale di manutenzione deve possedere, ovvero il mix richiesto di conoscenze, abilità e comportamenti professionali attesi.

ID 11045 EN 15628

UNI 11414:2011 Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione

Data entrata in vigore: 19 maggio 2011

[...]

1. Requisiti di un sistema di manutenzione

Un sistema di manutenzione, oltre al rispetto della legislazione vigente, in particolare in ambito sicurezza, salute e ambiente, deve prevedere almeno l’esistenza di:

UNI 11414 2011 Requisiti sistema di manutenzione

2. Qualificazione

La qualificazione del sistema di manutenzione deve essere condotta in riferimento alle seguenti tematiche:

UNI 11414 2011 Qualificazione sistema di manutenzione

[...]

3. Organizzazione

3.1 Settore di riferimento, dati economici e produttivi

È necessario fornire informazioni riguardo a:

CLIENTE:

-- settore merceologico di riferimento,
-- fatturato registrato negli ultimi anni e quello previsto per l’anno in corso (considerare preferibilmente gli ultimi 5 anni),
-- numero di unità prodotte annue o valore che individua una dimensione caratteristica dell’attività/funzione svolta (riferirsi preferibilmente agli ultimi 5 anni).

BENI DI MANUTENZIONE:

-- tipologia e funzione svolta,
-- capacità o parametro dimensionale che ne caratterizza la funzione.

SISTEMA MANUTENTIVO:

-- tipologia, specializzazione e ambito del servizio di manutenzione,
-- dimensione organizzativa, dettagliando se si tratta di singola impresa, di gruppo o funzione interna.

3.6 Progettazione, pianificazione e programmazione

Verificare l’esistenza di una funzione di progettazione, pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione o comunque di una funzione che espleti il ruolo di coordinamento delle attività svolte dalla manutenzione o da terzi durante gli interventi manutentivi, al fine di assicurare efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse condivise da più gruppi di lavoro e ridurre al minimo le interferenze.

3.7 Documentazione di manutenzione

Rilevare l’esistenza di manuali, documentazione tecnica e piani di manutenzione legati ai beni di manutenzione e in particolare rilevare:

- il grado di copertura della documentazione tecnica, manuali e piani di manutenzione rispetto ai beni da manutenere,
- la presenza di indicazioni riguardanti la periodicità degli interventi, le modalità di esecuzione ed eventuali parametri da misurare,
- il rispetto del piano di manutenzione, ovvero la comprensione da parte degli esecutori e la corretta consuntivazione degli interventi pianificati,
- la presenza di criteri da adottare per gestire anomalie ed interferenze con altre attività anche produttive,
- il livello di coinvolgimento del personale tecnico nella redazione del piano di manutenzione,
- la presenza e il rispetto di una procedura di aggiornamento continuo della documentazione tecnica, manuali e piani di manutenzione nel tempo.

È importante infine sottolineare l’eventuale esistenza di piani di manutenzione specifici per beni ritenuti critici e piani di verifica dei sistemi di sicurezza.

[...]

9. Normativa, ruoli e responsabilità in ambito sicurezza, salute e ambiente

In aggiunta alla legislazione e normativa vigente esistono delle leggi e/o norme specifiche per alcuni settori merceologici riferite alla manutenzione. Oltre a ciò, soprattutto nelle aziende medio-piccole, la manutenzione è spesso responsabile di alcune attività legate alla sicurezza. Si richiede pertanto di evidenziare tali leggi, norme e responsabilità.

Rilevare in accordo, l’andamento nell’ultimo quinquennio degli indici di frequenza e gravità degli infortuni, in manutenzione e il dato assoluto.

Indicare l’eventuale presenza di lavori da eseguire esclusivamente attraverso l’impiego di personale qualificato.

Verificare che siano chiaramente identificate, in ambito manutenzione, le figure e le responsabilità prescritte dalla cogente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui la manutenzione abbia deleghe specifiche in ambito sicurezza, salute e ambiente (RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, antincendio, gestione rifiuti, ecc.) dettagliare le specifiche responsabilità.

10. Esempio di valutazione delle funzionalità del sistema informativo di manutenzione

UNI 11414 2011 Esempio valutazione funzionalit  sistema informativo

[...]

11. Esempio di responsabilità dell’ingegneria di manutenzione

UNI 11414 2011 Esempio responsabilit  ingegneria di manutenzione

[...]

Modello esempio Programma di Manutenzione Rev. 0.0 2021

Esempio programma di manutenzione

[...] segue in allegato

Fonti
UNI 11414:2011 Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 16.07.2021 -- Certifico Srl

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Fattori di rischio di cancro professionale in Europa - EU-OSHA 2023

ID 20804 | | Visite: 925 | Documenti Sicurezza UE

Fattori di rischio di cancro professionale in Europa

Fattori di rischio di cancro professionale in Europa: primi risultati dell’indagine sull’esposizione dei lavoratori

ID 20804 | 21.11.2023

I primi risultati dell'indagine rivela che le radiazioni ultraviolette e le emissioni dei motori diesel costituiscono le esposizioni più frequenti al rischio di cancro nei luoghi di lavoro europei.

Ogni anno secondo il quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 gli agenti cancerogeni sono i responsabili di circa 100 000 decessi per cancro professionale nell’UE. Per affrontare questo problema dei luoghi di lavoro, è fondamentale disporre di dati aggiornati e affidabili sull’esposizione dei lavoratori ai rischi che possono portare alla malattia. L’indagine è stata sviluppata per ottenere una stima della probabile esposizione dei lavoratori a 24 fattori di rischio di cancro noti, tra cui prodotti chimici industriali, sostanze e miscele generate da processi nonché fattori di rischio fisici.

Le probabili esposizioni professionali più frequentemente individuate sono state le radiazioni ultraviolette di origine solare, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, il benzene, la silice cristallina respirabile e la formaldeide. L’indagine ha inoltre preso in considerazione le persone con esposizioni multiple durante l’ultima settimana lavorativa prima dell’indagine, vale a dire l’esposizione ad almeno due fattori di rischio di cancro, che non necessariamente si verificano contemporaneamente o nel corso dello stesso processo lavorativo. I dati mostrano che oltre il 60 % dei lavoratori nelle attività minerarie ed estrattive nonché nelle attività edilizie presentava esposizioni multiple.

Il direttore esecutivo dell’EU-OSHA, William Cockburn, ha dichiarato: «La nuova indagine sull’esposizione dei lavoratori esamina approfonditamente i dati pertinenti che ci aiuteranno a comprendere l’attuale scenario di esposizione al rischio di cancro nei luoghi di lavoro. È la prima volta che si dispone di uno studio che valuta l’esposizione combinata e che raggiunge quei lavoratori che normalmente non sarebbero presi in considerazione, come i lavoratori autonomi o quelli impiegati in piccole e micro organizzazioni, in tutti i tipi di professioni. Sicuramente contribuirà a migliorare le misure preventive e ad aggiornare le politiche basate su dati oggettivi».

I questionari sono stati indirizzati a persone di età pari o superiore a 15 anni che lavorano in tutti i settori di attività economica in Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria e Finlandia.

L’indagine è stata in grado di raccogliere 24 402 interviste valide per l’analisi. Le informazioni ricavate dallo studio possono sostenere eventuali future proposte di modifica della direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche e far avanzare le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) del piano europeo di lotta contro il cancro. Inoltre, può migliorare la prevenzione delle malattie professionali, in particolare il cancro, che rappresenta uno degli obiettivi chiave del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027.

...

Fonte: EU-OSHA

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DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

ID 19207 | | Visite: 7753 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 19207 DVR Atex Titolo XI

DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 

ID 19207 | Rev. 0.0 del 15.03.2023 / Modello .docx allegato

Modello documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive in accordo al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87). Il documento tratta l’emissione di LNG dalla valvola di sicurezza primaria del serbatoio di un trattore stradale.

Il serbatoio usato come esempio appartiene ad una STRALIS IVECO dotato di due valvole di sicurezza:

- valvola di sovrapressione primaria (tarata a 17 bar);
- valvola di sovrapressione secondaria (tarata a 22 bar).

 Schema serbatoio IVECO Stralis

Fig. 1 - Serbatoio LNG Iveco STRALIS

La valvola di sovrapressione primaria si apre quando la pressione supera i 17 bar e si trova dietro la cabina del camion.

La valvola di sovrapressione secondaria si apre quando la valvola di sovrapressione primaria non funziona e la pressione supera i 22 bar. Questa valvola di sicurezza secondaria si trova proprio sopra la valvola di sfiato manuale. Ha un tappo di plastica rossa per evitare la formazione di ghiaccio.

La pressione impostata per l'apertura della valvola è 1,5 volte la pressione massima di esercizio all'interno del serbatoio.

L’apertura della valvola di sovapressione secondaria non rientra nel campo di applicazione della CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).

1 Scope

It is intended to be applied where there may be an ignition hazard due to the presence of flammable gas or vapour, mixed with air, but it does not apply to:

a) mines susceptible to firedamp;
b) the p rocessing and manufacture of explosives;
c) catastrophic failures or rare malfunctions which are beyond the concept of normality dealt with in this standard (see 3.7.3 and 4.5);
d) rooms used for medical p urposes;e) domestic premises;
f) where a hazard may arise due to the presence of combustible dusts or combustible flyings but the principles may be used in assessment of a hybrid mixture (re fer also to IEC 6 0079-10-2).

[...]

3.7.3 rare malfunction

type of malfunction which may happen only in rare instances

Note 1 to entry:  Rare malfunctions in the context of this standard include failure of separate and independent process controls, that may be either automated or manual, that could trigger a chain of events that would lead to major release of flammable substance.

Note 2 to entry:  Rare malfunctions could also include unanticipated conditions that are not covered by the plant design such as unexpected corrosion that results in a release.  Where releases due to corrosion or similar conditions may or could reasonably be expected as part of the plant operations then this is not considered as a rare malfunction.

[...]

4.5 Catastrophic failures

As far as possible, such failures should be prevented.

Reasonably unexpected catastrophic failures need not be accounted for in the hazardous area classification. For example, major accidents such as the rupture of a process vessel, or large scale failures of equipment or piping such as total breakdown of a flange or seal.

The likelihood of such failures should be reduced by appropriate inspection, design, operation and maintenance of a plant.

[...]

Cover DVR Atex

Introduzione

La valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive, riportata di seguito, è stata eseguita tenendo conto dei seguenti elementi:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengono attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.

L’attività dell’azienda e l’analisi delle mansioni riportate nel documento specifico del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali hanno evidenziato la presenza di rischi da atmosfere esplosive per gli autisti dei messi alimentazioni ad LNG.

Nel presente documento si analizza il rischio in accordo al al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).

Riferimenti Legislativi normativi

D.Lgs. 81/08

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici  derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Allegato XLIX

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258259262263.

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni. (1)
EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.  (1)
e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56"
e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1"Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".

Note

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180) ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'Allegato XLIX.

(1) la Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) e la Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) sono sostituite rispettivamente dalla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e dalla Norma CEI EN IEC 60079-10-1 (CEI 31-87).

CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (Classificazione CEI: 31-87) “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas”

Data di pubblicazione: 09.2021

Inizio validità: 10.2021

Direttiva 1999/92/CE

Articolo 4 Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive,
- probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche,
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni,
- entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 2. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento tramite aperture con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Probabilità di esplosione

Probabilit  esplosione

In linea generale, si può considerare che la probabilità P che si verifichi una esplosione dipenda dai seguenti parametri:

- Probabilità che la sorgente di emissione SE generi una atmosfera esplosiva, che si può indicare con PSE;
- Probabilità di innesco dell'atmosfera esplosiva PINN.

La probabilità PSE che possa crearsi un'atmosfera esplosiva può essere associata per semplicità direttamente al tipo di zona ed essere suddivisa anch'essa qualitativamente in 4 livelli rispettivamente per le zone 0/20, 1/21, 2/22 e per le zone non pericolose indicate con NE, dove l'atmosfera esplosiva non esiste oppure è di dimensioni tanto ridotte da non essere considerata pericolosa. A ciascuno di questi livelli è assegnato un punteggio che parte dal valore 4 per le zone 0/20 e finisce con il valore 1 per quelle NE, come indicato nella tabella che segue.

PSE

[...]

Danno

Il danno D può essere qualitativamente suddiviso in 4 livelli cioè trascurabile, lieve, grave e gravissimo, a ciascuno dei quali è associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati significati attribuiti a ciascun livello:

Danno esplosione

La magnitudo del danno può essere considerata dipendente dai seguenti parametri:

- Classificazione della zona CLZONA;
- Presenza di lavoratori esposti LESP;
- Fattore di esplodibilità dell'atmosfera KExp;
- Indice relativo al volume Vz pericoloso FVZ;
- Indice relativo allo spessore di strati di polvere IS;
- Fattore di confinamento FC. Un'atmosfera esplosiva confinata o localizzata in una zona molto congestionata da strutture,impianti, che ne ostacolano l'espansione o lo sfogo ha una probabilità maggiore di produrre danni elevati.

Per il parametro CLZONA vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad ognuno viene attribuito un valore numerico crescente con la pericolosità della zona, come indicato nella tabella seguente:

CLZONA

[...]

Classificazione Zona

Un serbatoio criogenico di LNG, destinato all’alimentazione del motore di un trattore stradale, è dotato delle seguenti due valvole di sicurezza:

PSV1: chiamata valvola di sicurezza primaria, è tarata a 17 bar e protegge il serbatoio criogenico dalle normali fasi di riscaldamento dell’LNG presente all’interno (“ Boil off ”). L ’uscita è convogliata con tubazioni che sfociano nella parte più alta del mezzo;

[...]

Con i seguenti dati inseriti nella successiva matrice di classificazione:

- Grado della sorgente di emissione: SECONDO
- Disponibilità della ventilazione: ADEGUATA
- Grado della diluzione: MEDIO

si ottiene una zona di tipo 2 IICT1 estesa.

Tabella D 1 CEI EN IEC 6007 10 1 2021

Tabella D.1 CEI EN IEC 60079-10-1:2021 - Matrice di classificazione

[...]

Determinazione distanza pericolosa

La determinazione della distanza pericolosa fatta invece in base alla Figura D.1 dell’Allegato D, CEI EN IEC 60079-10-1:2021 è di seguito riportata.

Figura D 1 CEI EN IEC 6007 10 1 2021

[...]

Esito della valutazione

Esito valutazione

(1) KG Metano = 55. KG è un valore variabile che dipende dal volume pertanto non è possibile considerarlo costante. Il valore Kg considerato in questo caso è quello a cui ci si riferisce generalmente (NFPA 68).

(2) Calcolo Volume

Il RISCHIO risultante dall’analisi è BASSO.

[...] segue in allegato

Fonti
CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87)
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Guida atmosfere esplosive ATEX - INAIL 2013

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 15.03.2023 --- Certifico Srl

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Rischio Radon luoghi di lavoro: quadro normativo

ID 6842 | | Visite: 59779 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio Radon nei luoghi di lavoro   quadro normativo

Rischio Radon nei luoghi di lavoro: quadro normativo / Novembre 2023

ID 6842 | Rev. 2.0 del 20.11.2023 / Documento completo allegato

In allegato Documento sul rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro, introdotto all’inizio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241/2000, che ha recepito la Direttiva 96/29/Euratom, modificando e integrando il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, è aggiornato al Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che, in particolare, abbassa il livello di livello di azione nei luoghi di lavoro da 500 Bq/m3 a 300 Bq/m3.

Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4 (industria) - Malattia tabellata.

Excursus

Il radon è un gas naturale (Rn) presente maniera diffusa e varia sul territorio italiano solitamente montano o vulcanico (oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’Archivio Nazionale Radon) che, decadendo, si attacca al particolato dell’aria e penetra nell’organismo tramite le vie respiratorie.
Le Regioni a maggior rischio di emissione sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia.

Il rischio radon riguarda l’effetto biologico che può indurre a mutazioni genetiche, causando possibili tumori e leucemie.
La presenza di radon è possibile anche in alcune rocce impiegate come materiali in edilizia, come il tufo, la pozzolana e il peperino.

I lavoratori esposti a rischio radon sono soprattutto quelli che svolgono le loro mansioni nel sottosuolo, in cunicoli e gallerie, ma anche quelli che si occupano di attività estrattive, raccolta e stoccaggio di materiale abitualmente non considerato radioattivo, ma che può contenere radionuclidi naturali, o lavoratori impiegati in strutture termali. Oltre le dieci ore di presenza mensile, sono compresi anche i lavoratori in luoghi come magazzini, luoghi seminterrati. Sono interessati quindi i luoghi come:

- Locali sotto il livello stradale
- Sotterranei, catacombe
- Cave
- Fungaie
- Miniere
- Terme
- Aerei (radiazione cosmica)
- Industria e depositi di fertilizzanti (fosfati)
- Lavorazione di alcuni minerali (pirocloro e bauxite)
- Lavorazione e deposito di sabbie zirconifere (piastrelle) e materiali refrattari
- Lavorazioni di terre rare, torio
- Produzione di pigmento colorante al biossido di titanio

ISPRA

Tra gli anni 80 e 90 è stata realizzata dall’ISPRA, dall’Istituto Superiore della Sanità e dai Centri Regionali di Riferimento della Radioattività Ambientale degli assessorati regionali alla Sanità, oggi confluiti nelle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali(ARPA e APPA), un’indagine nazionale rappresentativa sulla esposizione al radon nelle abitazioni.
Il valore della concentrazione media è risultato pari a 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3.

I risultati dell’indagine nazionale aggregati per Regione mostrano una situazione molto diversificata (fig. 1) con concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 fino ad oltre 100 Bq/me singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Tale differenza è dovuta principalmente alle differenti caratteristiche geologiche.

Gas Radon Italia
Fig 1 -  Risultati dell’indagine nazionale sull’esposizione al radon nelle abitazioni (ISPRA)

IARC 

Il radon è un agente cancerogeno che causa un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare. L'Organizzazione Mondiale ) della Sanità (WHO), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato fin dal 1988 il radon nel Gruppo 1 (IARC Monogrtaphs 43) nel quale sono elencate le sostanze dichiarate cancerogene per l’uomo.

Il radon è un gas inerte ed elettricamente neutro, per cui non reagisce con altre sostanze. Di conseguenza, così come viene inspirato, viene espirato. Tuttavia è anche radioattivo, ossia si trasforma in altri elementi, chiamati prodotti di decadimento del radon o più generalmente "figli". Questi sono elettricamente carichi e si attaccano al particolato presente in aria che può essere inalato e fissarsi sulle superfici dei tessuti polmonari. Gli atomi, così depositati (in particolare due isotopi del polonio, Po-218 e Po-214), sono ancora radioattivi ed emettono radiazioni  alfa che possono danneggiare le cellule. I danni prodotti sono generalmente riparati dai meccanismi biologici. In alcuni casi uccidono le cellule, ma esiste anche la probabilità che il danno cellulare sia di tipo degenerativo e che la cellula mantenga la sua capacità di riproduzione entrando a far parte di un processo cancerogeno. Fino ad oggi, anche se ipotizzati, non sono stati dimostrati altri effetti diversi dal tumore polmonare.

È stata dimostrata una forte correlazione tra radon e consumo di tabacco. Per i fumatori il rischio assoluto di un tumore polmonare causato dal radon viene considerato 15-20 volte superiore rispetto al rischio per i non fumatori.

Rischio Radon luoghi di lavoro

Radon nei luoghi di lavoro

Il radon (222Rn) è un gas radioattivo non percepibile dai nostri sensi. E’ un elemento radioattivo di origine naturale, appartenente alla serie dell’Uranio-238 (238U). L’Uranio-238 è presente in tutte le rocce e i suoli: per questo anche il radon è ubiquitariamente diffuso: in particolare il radon (Rn) è un prodotto del decadimento nucleare del Radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. 

La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove 1 Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo.

La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro3 d’aria.

Il radon ed i prodotti del suo decadimento radioattivo forniscono il contributo più rilevante alla dose da radiazioni che gli individui ricevono dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (valore medio mondiale: 1,2 millisievert per anno - mSv/anno).

Il radon, inoltre, è un elemento appartenente al gruppo dei gas nobili, quindi in natura è chimicamente inerte e lo troviamo in atmosfera o nei fluidi (acqua, gas del sottosuolo, ecc.) come gas monoatomico.

Il radon si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale per fuoriuscire in atmosfera: in genere le concentrazioni di radon in aria esterna (radon outdoor) sono comunque molto basse, dell’ordine di pochi Bq/m3.

In Italia alcuni studi stimano una concentrazione di radon outdoor di 10 Bq/m3.

Diversamente, quando sul suolo sorge un edificio, il radon può penetrarvi e permanere raggiungendo concentrazioni in aria anche elevate (radon indoor): per tale ragione, dal punto di vista sanitario, il radon viene considerato un fattore di rischio tipico degli ambienti confinati.  

Il radon indoor è ubiquitariamente presente: negli ambienti di vita, di lavoro, negli edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.), in quelli ricreativi (cinema, palestre, ecc.). La natura geologica del sito, la tipologia costruttiva dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati, le modalità di ventilazione sono tra i parametri più determinanti la concentrazione di radon indoor.

Il radon è ritenuto il principale fattore di rischio di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda causa dopo il fumo di tabacco per i fumatori. Fumo di tabacco e radon hanno un effetto sinergico ed entrambi sono classificati dallo IARC come agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1(1).

Molteplici studi epidemiologici confermano che l’esposizione al radon (inalazione di radon) aumenta il rischio di cancro polmonare nella popolazione generale. La percentuale di tutti i tumori polmonari attribuibili al radon è stimata tra il 3% e il 14%. Al momento non si hanno evidenze di altri effetti sulla salute. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima che ogni anno i casi di tumore polmonare attribuibili all’esposizione al radon siano compresi tra 1500 e 5500.

Gli studi epidemiologici hanno confermato anche che non esiste una “valore di concentrazione-soglia” al di sotto della quale l'esposizione al radon non presenti rischi. Anche basse concentrazioni di radon possono causare un piccolo aumento del rischio di cancro ai polmoni: è necessario pertanto far sì che le concentrazioni di radon indoor siano le più basse possibili.

Livello di azione D.Lgs. 230/1995 / ante D.Lgs. 101/2020

La normativa italiana vigente fino al 27 agosto 2020 (D.Lgs 230/95), in relazione alla protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, prevede un livello di azione (2) pari a 500 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria. L’esposizione per un arco di tempo pari a 2000 h/anno (un anno lavorativo) a tale concentrazione determina una corrispondente dose efficace pari a 3 mSv/anno.

- livello di azione: 500 Bq/m3
- dose efficace 3 mSv/anno (2000 h/anno)

Livello di azione / post D.Lgs 101/2020

La Direttiva 2013/59/Euratom - recepita in Italia dal D.lgs 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, ha introdotto nuove disposizioni relative al controllo del radon nei luoghi di lavoro a partire dall’introduzione di un nuovo livello di riferimento(3) pari a 300 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni costruite prima del 31/12/2024.

Per le abitazioni costruite dopo tale data il livello di riferimento è posto a  200 Bq/m3.

- livello di azione: 300 Bq/m3 (luoghi di lavoro)
- livello di azione: 300 Bq/m3 (abitazioni costruite prima del 31.12.2024)

(1) agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1: categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità sull’uomo.

(2) livello di azione: in determinata situazione, è il valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.

(3) livello di riferimento: in determinata situazione, corrispondente alla concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato.
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Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

-  alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei,
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure
- se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione Radon.

Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro   Figura 1

Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon

Dove è richiesta misurazione della concentrazione di radon in aria

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.

Piano Nazionale Azione Radon / Aree prioritarie Radon

D.lgs 101/2020

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2021: non pubblicato data documento / ndr), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon (27.08.2022 / ndr), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale

Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva  59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10 (27.08.2022 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita'  d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia  autonoma  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le  aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione  dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.

Vedi Documento:


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Esperto in interventi di risanamento radon

Il D.lgs 101/2020istituisce la figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”,  professionista che abbia il titolo di  ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.

Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficienti ad abbassare la concentrazione media annua di radon indoor inferiore a 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata.

Tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.
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Vedi Documento dedicato


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La valutazione concentrazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81). 

Cadenza delle misure:

- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico.
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m3.

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento.

L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
- Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Rischio radon luoghi di lavoro   Figura 1

(*) Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Fig. 2 - Schema cadenza misure RADON
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Soggetti abilitati misurazioni Radon

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.

La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6 del D.lgs 101/2020, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.

Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL (vedi art. 155).
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Vedi foglio di calcolo allegato news

Tool di calcolo allegato news per stimare il numero di dosimetri necessario per valutare il rischio radon nella tua attività lavorativa

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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione: metodiche di valutazione del rischio

Le Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione è aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.

Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato di cui all’Art. 29 del D.lgs 101/2020: l'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II:

I. Materiali naturali

a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
- granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
- porfidi;
- tufo;
- pozzolana;
- lava.
- derivati dalle sabbie zirconifere

II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

a. ceneri volanti;
b. fosfogesso;
c. scorie di fosforo;
d. scorie di stagno;
e. scorie di rame;
f. fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
g. residui della produzione di acciaio.

Per questi materiali, il D.lgs 101/2020 va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura CE e per la stesura della dichiarazione di prestazione.

Tali adempimenti coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore.

Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno.

Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di  Ra-226, Th-232 e K-40. 

Indice di concentrazione di attività - Indice I

Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’Indice di concentrazione di attività – Indice I.

Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato. 

Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.

Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione.) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi.

Per tali materiali, prima della loro immissione sul mercato, è necessario:

- determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati (226Ra, 232Th, 40K)
- effettuare una prima valutazione (screening) mediante l’applicazione dell’indice di concentrazione di attività (indice I); 

Qualora il valore dell’indice I fosse superiore ad 1, procedere ad una stima della dose più accurata che tenga conto di altri fattori. 

Indice di concentrazione di attività (I):

I = C226Ra/300 + C232Th/200 + C40K/3000

Vedi foglio di calcolo allegato news

Tool per il calcolo dell’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali (screening) nei materiali da costruzione, con eventuale applicazione anche a materiali a più componenti

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Attività NORM: metodiche di valutazione del rischio 

Se l'attività lavorativa rientra in uno dei seguenti settori è prescritto che si proceda ad una valutazione del rischio NORM secondo quanto prescritto dal D.lgs 101/2020 (Cap. II Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale)

Tabella II-1

Settori industriali 

Classi o tipi di pratiche 

Centrali elettriche a carbone 

manutenzione di caldaie 

Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio 

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto 

Industria dello zircone e dello zirconio 

Lavorazione delle sabbie zirconifere
produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico 

Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro 

Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno;
estrazione di piombo;
estrazione di rame; estrazione di ferro- niobio da pirocloro;
estrazione di alluminio da bauxite;
lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione 

Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici 

produzione di fosforo con processo termico;
produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio 

Produzione del pigmento TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio 

Produzione di cemento 

manutenzione di forni per la produzione di clinker 

Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio 

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas 

Produzione di energia geotermica 

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto 

Produzione di gas e petrolio 

estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori 

Impianti filtrazione delle acque di falda 

gestione e manutenzione dell’impianto 

Cartiere 

manutenzione delle tubazioni 

Lavorazioni di taglio e sabbiatura 

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi 

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Obblighi dell'esercente industrie NORM

D.lgs 101/2020

Art. 22  Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,  32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).

1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,  l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o entro dodici mesi dall'inizio  della pratica, provvede alla  misurazione  della  concentrazione di attività sui materiali presenti nel  ciclo  produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

D.lgs 101/2020

Art. 29 Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)

1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv/anno.

2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II.

3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce che:

a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti come definiti nell'allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l'importatore.

5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.

6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui al comma 1, il materiale non puo' essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.

7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
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Esposizione a radon e malattia professionale [Rev. 2.0]

Malattie causate dall'esposizione a radon / Malattia tabellata DPR 1124/1965 dal 19.11.2023

Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4.

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
©Copia autorizzata abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 20.11.2023 - Aggiornato intero documento:
D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203
- Aggiunta nota di cui alla malattia professionale da esposizione a radon:
Decreto 10 Ottobre 2023
Certifico Srl
1.0 25.06.2022 - Aggiornato intero documento:
D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101
-
 IARC Monographs 100D
Certifico Srl
0.0 20.09.2018 --- Certifico Srl

Collegati

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146

ID 14804 | | Visite: 37306 | Legislazione Sicurezza

DL 21 ottobre 2021 n  146

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 / DL Sicurezza lavoro Draghi Ottobre 2021 convertito L. n. 215/2021 - Consolidato 12.2023

ID 14804 | 05.12.2023 / Testo consolidato allegato

Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(GU n.252 del 21.10.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

Pubblicata nella GU n.301 del 20.12.2021 la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

In allegato testo coordinato

Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021

Aggiornamento all'atto

24/12/2021
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n.305)

30/12/2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49)

31/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

28/02/2022
LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 (in SO n.8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n.49)

01/03/2022
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 01/03/2022, n.50) convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, (in G.U. 28/04/2022, n. 98)

28/04/2022
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n.98)

17/05/2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17/05/2022, n.114) - Testo consolidato 06.2022

16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182)

05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) - Testo consolidato 08.2022

09/08/2022
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221)

21/09/2022
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)

23/09/2022
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23/09/2022, n.223) convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269)

08/11/2022
DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169 (in G.U. 08/11/2022, n.261) convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n. 301)

16/11/2022
La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 2022, n. 228 (in G.U. 16/11/2022 n. 46) ha dichiarato l'illegittmita' costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g).

17/11/2022
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n.269)

27/12/2022
LEGGE 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n.301)

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) - Testo consolidato 04.2023

10/08/2023
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 (in G.U. 10/08/2023, n.186)

29/09/2023
DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132 (in G.U. 29/09/2023, n.228)

09/10/2023
LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n.236) conversione con modificazioni del D.L. 10 agosto 2023, n. 104

18/10/2023
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023 n. 145 (in G.U. 18/10/2023, n.244)

28/11/2023
LEGGE 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n.278) conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 - Testo consolidato 12.2023

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Capo I MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Art. 1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Art. 2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Art. 3. Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Art. 4. Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia fiscale
Art. 6. Semplificazione della disciplina del patent box
Art. 7. Rifinanziamento Fondo automotive
Capo II MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 8. Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Art. 9. Congedi parentali
Art. 10. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria
Art. 11. Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Art. 12. Disposizioni in materia di mobilità del personale
Capo III RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno»
sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL»,
sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7 -bis . L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) . — 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
12. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d) .»;
e) all’articolo 51:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
2) il comma 8 -bis è sostituito dai seguenti:
«8 -bis . Gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3 -bis.
8 -ter . I dati di cui al comma 8 -bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.»;
f) all’articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1 -bis . Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l’Allegato I è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.
2. In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;
b) alla lettera b) , il numero «6» è sostituito dal seguente: «8»;
c) la lettera c) è abrogata;
d) la lettera d) è sostituita d a lla seguente: « d) ispettori: 246»;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l’anno 2022, euro 3.756.018 per l’anno 2023, euro 4.328.623 per l’anno 2024, euro 4.544.998 per l’anno 2025, euro 4.595.330 per l’anno 2026, euro 4.668.246 per l’anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l’anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall’anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l’anno 2022, 64.941.389 euro per l’anno 2023, 65.513.994 euro per l’anno 2024, 65.730.369 euro per l’anno 2025, 65.780.701 euro per l’anno 2026, 65.853.617 euro per l’anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l’anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede ai sensi dell’art. 17.
Capo IV MISURE FINANZIARIE URGENTI
Art. 14. Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 15. Proroga «Strade sicure» e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20
Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 16. Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale
Art. 17. Disposizioni finanziarie
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I (articolo 13, comma 1, lett.g)
Sostituisce l’Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

 

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3.000

Tabella 1 (articolo 16, comma 10) 

[...]

Vedi Testo Unico Salute  Sicurezza Lavoro aggiornato D.L. 146/2021

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Collegati

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 5/2023

ID 20880 | | Visite: 3326 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 5 del 1° Dicembre 2023

ID 19886 | 01.12.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 1° Dicembre 2023 (n. 5/2023):

01/12/2023 - n. 5 / 2023 - Destinatario: Camera di Commercio di Modena
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023. 

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Figura del preposto"

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione
- Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;

- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;

- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;

- l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;

- l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)

la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

...

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Allegato riservato Istanza di Interpello n. 5 del 1° Dicembre 2023.pdf
 
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Il ruolo della dimensione delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione del mesotelioma

ID 20873 | | Visite: 987 | Documenti Sicurezza Enti

Il ruolo della dimensione delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione del mesotelioma

ID 20873 | 30.11.2023 / In allegato

Gli autori ritengono che sia necessario valutare criticamente il punto di vista espresso da Gerolamo Chiappino in un articolo, apparso sulla rivista Medicina del lavoro, incentrato sul ruolo delle dimensioni delle fibre di amianto nella genesi dei mesoteliomi nell’uomo e sulle possibilità di prevenzione fino alla metà degli anni Ottanta.

Una revisione della letteratura epidemiologica, sperimentale e molecolare suggerisce che quanto affermato da Chiappino sulla dose, la relazione dose-risposta e il ruolo della suscettibilità genetica esprima interpretazioni scientificamente non valide. Chiappino afferma che, qualora non si eliminassero totalmente uso ed esposizione ad amianto, la riduzione dell’intensità dell’esposizione ottenuta mediante sistemi ambientali di protezione o mezzi personali non avrebbe inciso sulla frequenza dei mesoteliomi negli esposti. Secondo gli autori, le assunzioni sottese a queste affermazioni non trovano riscontro in letteratura.

Il ruolo delle dimensioni delle fibre

Chiappino afferma come un dato certo che soltanto le fibre di amianto «ultracorte» e «ultrafini» possono raggiungere la pleura parietale e dare sviluppo al mesotelioma maligno, fondando questa sua affermazione principalmente su tre lavori che gli permettono di asserire che le fibre ultrafini sono «l’unica categoria dimensionale capace di superare la barriera polmone-pleura».
Invece, da una attenta lettura dei lavori sopra citati, risulta che:

¤ secondo Paoletti et al. «circa l’80% (48/60) delle fibre trovate erano più corte di 5 μm, e il 68% erano più sottili di 0,3 μm», mentre secondo Boutin et al.3 «a total of 22.5% of fibres were ≥ 5 μm in length in black spots’» (una quantità pari al 22,5% del totale delle fibre risultava essere di lunghezza ≥ a 5 μm a livello delle piccole macchie puntiformi
della pleura parietale in corrispondenza degli stomi linfatici).

In queste sedi le fibre di 8 μm di lunghezza e più erano l’8%, quelle di 15 μm e più erano il 2,1%, e la lunghezza massima registrata era di 29 μm; la media geometrica del diametro era 0,13, maggiore di quella delle fibre rilevate nel polmone, che era 0,10 μm. Veniva concluso che «long amphibole fibres concentrate in the same structures of the parietal pleura that trap other particles such as coal dust» (le fibre lunghe degli anfiboli si concentrano nelle stesse strutture della pleura parietale che catturano particelle di altro genere come per esempio la polvere di carbone).
...
segue in allegato

Lorenzo Tomatis,
Susanna Cantoni,
Francesco Carnevale,
Enzo Merler,
Franco Mollo,
Paolo Ricci,
Stefano Silvestri
Paolo Vineis
Benedetto Terracini

https://epiprev.it/

Proposta codifica Direttiva protezione lavoratori da sostanze tossiche

ID 20861 | | Visite: 1058 | Documenti Sicurezza UE

Proposta codifica Direttiva protezione lavoratori da sostanze tossiche

Proposta codifica Direttiva protezione lavoratori da sostanze tossiche

ID 20861 | 29.11.2023

Adottata dalla Commissione europea il 27 novembre 2023, una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione)

Lo scopo della proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

La nuova direttiva sostituirà vari atti che essa incorpora, preserverà in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non farà altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in 24 lingue ufficiali, della direttiva 2004/37/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, mediante un sistema di elaborazione di dati.

Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VI della direttiva codificata.

[...]

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SFPE Handbook of Fire Protection Engineering

ID 20845 | | Visite: 2236 | Prevenzione Incendi

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 5th ed  2016

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering  / In force: 6thedition  (2022) 

ID 20845 | 26.11.2023 / Preview attached

The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition, is the definitive reference on fire protection engineering and performance-based fire safety. Over 130 eminent fire engineers and researchers contributed chapters to the Handbook, representing universities and organizations worldwide. It remains the essential source for:

- Fire safety engineering fundamentals
- Fire dynamics
- Hazard calculations
- Fire risk analysis, modeling, and more.

With 17 new chapters and over 1,800 figures, the 5th edition contains: 

- Step-by-step equations that explain engineering calculations
- Revised coverage of human behavior in fire, including several new chapters on egress system design, occupant evacuation scenarios, combustion toxicity, and data for human behavior analysis
- Revised chapters for a stronger sense of context
- Added chapters on fire protection system selection and design, including a selection of fire safety systems, system activation and controls, and CO2 extinguishing systems
- Recent progress in fire resistance design
- New chapters on industrial fire protection, including vapor clouds, effects of thermal radiation on people, BLEVEs, dust explosions, and gas, and vapor explosions
- New chapters on fire load density, curtain walls, wildland fires, and vehicle tunnels
- Essential reference appendices on conversion factors, thermophysical property data, fuel properties, and combustion data, configuration factors, and piping properties

Plans for the 6th edition

In 2016, the SFPE board of directors appointed a subcommittee to review the process used to publish the 5th edition and submit comments for the next edition. As part of this process, the subcommittee:

- Sent a member survey with (230 member submissions)
- Held ten meetings to review, discuss, and debate the wide range of input obtained.

The report included 15 recommendations related to format, editorial board roles, and content. Thank you to all of our dedicated members who joined in this process.

SFPE Society of Fire Protection Engineers

La SFPE viene fondata a Boston nel 1950 come emanazione della NFPA. Nel 1971 si stacca dall’NFPA e diventa una organizzazione indipendente di tipo Non-Profit.

Stabilisce il proprio Headquarters in Gaithersburg, MD (appena fuori Washington, DC)

La missione è definire, sviluppare e far progredire l’uso della miglio pratica d’ingegnera nella protezione contro l’incendio, espandere le conoscenze scientifiche e tecniche di base ed “educare” la comunità globale della sicurezza antincendio al contenimento del rischio.

A partire dal 2015 SFPE ha avuto uno specifico interesse per l’espansione in Europa e nel 2020 SFPE Europe è stata costituita ufficialmente come associazione non-profit europea, con sede a Bruxelles.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 46188 | 16 Novembre 2023

ID 20839 | | Visite: 1370 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 16 novembre 2023 n. 46188 

Telecamere senza autorizzazione: la presenza di lavoratori è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46188 Anno 2023
Presidente: GALTERIO DONATELLA
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 26/09/2023

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilità di C.M. per il reato di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4 e la ha condannata alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.

Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, C.M., in qualità di titolare di un bar, in data (omissis), avrebbe installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe C.M., con atto sottoscritto dall'avvocato Aldo Lombardo, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 4 avendo riguardo alla ritenuta configurabilità della fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata condanna.

Si deduce, in particolare, che non sono fornite indicazioni su due elementi centrali della fattispecie, perché non si dà conto se l'impianto fosse preposto alla registrazione, nè se l'imputata fosse datrice di lavoro di qualcuno. Si segnala che, anzi, l'impianto è a circuito chiuso e non implica alcuna registrazione, e che l'azienda non ha dipendenti. Si osserva, inoltre, che non vi sono elementi idonei ad affermare la coscienza e volontà del fatto illecito e che manca una effettiva valutazione critica della attendibilità del principale teste di accusa, M.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'eccessività della pena.

Si deduce che la stessa è sproporzionata, avendo riguardo al fatto contestato ed al contesto in cui lo stesso si è verificato.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Si deduce che dovrebbe essere comunque riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la modestia del danno e per la minima intensità del dolo.

Ritenuto in fatto

1. Il ricorso è fondato in relazione alle censure esposte nel primo motivo, per le ragioni di seguito precisate, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

2. Le censure formulate nel primo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato, deducendo che non è indicato se l'imputata fosse datrice di lavoro di qualcuno, e che l'impianto era inidoneo ad effettuare registrazioni.

2.1. Per chiarezza, occorre una duplice precisazione di carattere generale.

Innanzitutto, va osservato che la presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato in contestazione. Invero, detto reato, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 15 che costituisce la disposizione incriminatrice, è integrato dalla violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, comma 1, previsione a sua volta diretta a regolamentare l'uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti "dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Va poi rilevato che, secondo un principio enunciato in giurisprudenza, non è configurabile la violazione della disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, artt. 4 e 38 - tuttora penalmente sanzionata in forza del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171 come modificato dalla L. n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (così Sez. 3, n. 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kang, Rv. 280542-01).

2.2. La sentenza impugnata si presenta lacunosa sotto entrambi i profili.

La decisione del Tribunale di Messina, infatti, si limita a dare atto che, nel bar di cui l'imputata era titolare, erano stati installati un monitor e cinque telecamere, sebbene in difetto di espressa autorizzazione.

La pronuncia, però, non precisa nè se nell'esercizio commerciale gestito dall'imputata prestassero servizio dei lavoratori subordinati di questa, nè, in ogni caso, se l'impianto di videosorveglianza implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di mantenerlo "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

3. La fondatezza delle censure sopra precisate impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il Giudice del rinvio, che si individua nel Tribunale di Messina in diversa persona fisica, a norma di quanto previsto dall'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), valuterà se debba o meno ritenersi sussistente il reato di cui alla L. n. 300 del 1970, artt. 4 e 38 e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171 come modificato dalla L. n. 101 del 2018, in particolare verificando se, nel bar gestito dall'imputata, prestassero servizio lavoratori subordinati, e, in caso affermativo, se l'impianto di videosorveglianza ivi posizionato implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di tenerlo "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

INAIL Dati 11/2023 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

ID 20837 | | Visite: 1445 | News Sicurezza

INAIL Novembre 2023

INAIL Dati 11/2023 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

ID 20837 | 24.11.2023

INAIL, Comunicato 23 novembre 2023 - Infortuni sul lavoro, nel 2022 accertati oltre 1.600 casi di violenza contro il personale sanitario

I casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall’Inail nel 2022 sono più di 1.600, in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2020, quando l’accesso alle strutture ospedaliere e assistenziali è stato fortemente limitato a causa dell’emergenza Covid-19. A segnalarlo è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che dedica un focus al fenomeno, precisando che si tratta di un dato parziale perché non comprende i medici e gli infermieri liberi professionisti che non sono assicurati dall’Inail, inclusi i medici di famiglia e le guardie mediche. Anche se in ripresa rispetto al biennio precedente, il dato del 2022 resta al di sotto di quanto rilevato nel periodo ante pandemia: nel 2018 e 2019, infatti, i casi di violenza nella sanità sono stati oltre duemila all’anno.

Nella maggioranza dei casi gli aggressori sono i pazienti e i loro parenti. Escludendo gli infortuni da Covid-19, che hanno colpito gli operatori sanitari più di qualsiasi altra categoria di lavoratori, circa il 10% degli infortuni occorsi a chi lavora in corsia e riconosciuti positivamente dall’Istituto è riconducibile a un’aggressione, mentre nell’intera gestione assicurativa Industria e servizi la stessa quota si ferma al 3%. In massima parte si tratta di violenze perpetrate da persone esterne all’impresa sanitaria, come i pazienti e i loro parenti, mentre sono molto più contenuti i casi che riguardano liti tra colleghi, pari a circa il 7%, e aggressioni da parte di animali, subite principalmente dai veterinari, che sono circa il 6%.

Un terzo degli aggrediti sono infermieri e fisioterapisti. Nel quinquennio 2018-2022 il 37% dei casi è concentrato nell’Assistenza sanitaria (ospedali, case di cura, studi medici), il 33% nei Servizi di assistenza sociale residenziale (case di riposo, strutture di assistenza infermieristica, centri di accoglienza) e il 30% nell’Assistenza sociale non residenziale. A essere aggredite sono soprattutto le donne, pari a oltre il 70% degli infortunati, in linea con la composizione per genere degli occupati nel settore rilevata dall’Istat. Tra le professioni più colpite, i tecnici della salute (infermieri, fisioterapisti, ecc.) con un terzo degli aggrediti, seguiti dagli operatori socio-sanitari con circa il 30% e da quelli socio-assistenziali con oltre il 16%, mentre i medici incidono per quasi il 3%.

Al Nord quasi il 60% degli episodi, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più colpite. Negli ultimi cinque anni, il 29% delle aggressioni riconosciute dall’Istituto è avvenuto nel Nord-ovest, seguito dal Nord-est con il 28%. Nel Mezzogiorno si concentra un quarto dei casi (13% al Sud e 12% nelle Isole) e il restante 18% nel Centro. Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni più colpite, con oltre 250 casi all’anno ciascuna, mentre Veneto, Sicilia, Piemonte, Toscana, Lazio e Liguria registrano più di 100 casi l’anno. Si tratta prevalentemente di contusioni e distorsioni, in particolare alla testa e agli arti superiori, arrivando a ferite o fratture nel 16% dei casi.

Tempi di attesa, lavoro in solitaria e contesto socio-economico tra i fattori di rischio. Il rischio di violenze e aggressioni nei confronti degli operatori sanitari rappresenta un tema complesso, che richiede un approccio diversificato avendo differenti cause e impatti di natura organizzativa, sociale ed economica, che vanno al di là della semplice gestione aziendale. È quindi indispensabile che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi del rischio e attui le necessarie misure di prevenzione. A livello delle singole organizzazioni, tra i fattori che influiscono sulla probabilità di accadimento di questi episodi vanno inclusi sia quelli interni sia quelli esterni all’ambito lavorativo, come l’organizzazione ed erogazione dei servizi, i tempi di attesa, il contesto sociale ed economico, la tipologia di utenza, l’ubicazione e le dimensioni della struttura e il lavoro in solitaria.

Con la legge 113 del 2020 istituito un osservatorio nazionale e inasprite le pene per i responsabili. Tra le iniziative promosse per contrastare il fenomeno, Dati Inail ricorda la Raccomandazione n. 8 del Ministero della Salute del 2007, che richiamava l’attenzione sugli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ospedalieri e territoriali, fornendo indicazioni su come prevenirli, con priorità per le attività considerate a più alto rischio, come le aree di emergenza, i servizi psichiatrici, quelli per le tossicodipendenze, di continuità assistenziale e di geriatria. In seguito la legge n. 113 del 14 agosto 2020 ha introdotto una serie di misure, tra cui l’istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, l’inasprimento delle pene per i responsabili di aggressioni, iniziative di informazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

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Fonte: INAIL

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Fact sheet Inail 2023 | Lavoro notturno e salute riproduttiva

ID 20832 | | Visite: 2620 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Lavoro notturno e salute riproduttiva

Fact sheet Inail 2023 | Lavoro notturno e salute riproduttiva

ID 20832 | 23.11.2023 / In allegato

È documentato da anni come lavorare in periodo notturno possa essere condizione di stress per l’organismo e condurre a specifiche alterazioni dello stato di salute.

Sistema endocrino e funzione riproduttiva sono stati indagati come nuovo target di un’esposizione protratta a lavoro notturno. Diverse indagini pubblicate, sia sull’uomo che sulla donna, per comprendere in quale misura possa rilevarsi un effetto avverso in correlazione con la ridotta qualità del sonno notturno.

Nel 2007 la IARC ha classificato il “lavoro notturno” come “probabilmente cancerogeno per l’uomo”. Il medico competente svolge un ruolo centrale, in quanto, dovrà valutare lo stato di salute del lavoratore accertandone l’idoneità.

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Fonte: INAIL

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Fact sheet Inail 2023
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Database soggetti abilitati lavori sotto tensione

ID 13633 | | Visite: 19555 | Documenti Riservati Sicurezza

Database soggetti abilitati lavori sotto tensione

Database soggetti abilitati lavori sotto tensione / Update 12° Elenco

ID 13633 | 23.11.2023 / Aggiornato al 12° elenco

Elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 141 del 16 Novembre 2023

In calce alla news l'elenco del soggetti abilitati PDF Riservato Abbonati.

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Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Art. 82 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

___________

Elenco allegato al decreto n. 141 del 16 novembre 2023 (12° Elenco)

 Sez. A - Elenco aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione (articolo 82, comma 1, lettera c) , numero 1), del d.lgs. n. 81 del 2008)

 

 

Aziende autorizzate

Data di autorizzazione

 

Lavori autorizzati

 

Codice procedure aziendali

 

Procedure aziendali

1

TERNA RETE ITALIA S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70 00156 ROMA

01/08/2022

 

Lavori su parti non attive di linee AT, all'interno della zona dei lavori sotto tensione come definita dalle norme vigenti

IO417MN – 6.9 (Rev 01 del 07/12/2022)

Esecuzione di interventi su parti non alla tensione di esercizio

IO417MN – 18 (Rev 01 del 07/12/2022)

Interventi sulla fune di guardia

IO417MN – 21 (Rev 01 del 07/12/2022)

Sistemi per la protezione di opere sottopassanti linee elettriche aeree

 

Lavori a potenziale su parti attive di linee AT con conduttori singoli, binati o trinati comportanti accesso o percorrenza campata su conduttori

IO417MN – 12 (Rev 01 del 07/12/2022)

Accesso alle parti in tensione

IO417MN – 14 (Rev 01 del 07/12/2022)

Percorrenza dei conduttori

IO417MN – 15 (Rev 01 del 07/12/2022)

Interventi manutentivi delle connessioni

 

 

Lavori a distanza su isolatori e armamenti di linee AT, con armamenti in sospensione, in rettifilo o angolo, con armamenti a ''l'', a "V", a "L". Catene semplici e doppie, conduttori singoli, binati o trinati

IO417MN – 7 (Rev 01 del 07/12/2022)

Metodo della triangolazione

IO417MN – 8 (Rev 01 del 07/12/2022)

Metodo della sospensione catene a "I" in rettifilo

IO417MN – 9 (Rev 00 del 01/04/2019)

Interventi particolari su catene a "I"

IO417MN – 10 (Rev 01 del 07/12/2022)

Catene a "V" e a "L"

IO417MN – 19 (Rev 01 del 07/12/2022)

Lavaggio isolatori di linea

 

Lavori con tecniche convenzionali su sostegni di linee AT con almeno una terna in servizio

IO417MN – 16 (Rev 01 del 07/12/2022)

Invio sul sostegno ed utilizzo di oggetti non isolanti di dimensioni non contenute

IO417MN – 17 (Rev 01 del 07/12/2022)

Esecuzione di lavori su sostegni con due terne di cui una in servizio

Lavori su linee AT con uso di strumenti per la

diagnostica

IO417MN – 20 (Rev 00 del 01/04/2019)

Utilizzo field detector per rilevazione difetti su isolatori compositi

 

Lavori a distanza ed a potenziale su amarri singoli, doppi o tripli di linee AT

IO417MN – 11 (Rev 01 del 07/12/2022)

Metodo dell'amarro

IO417MN – 13 (Rev 01 del 07/12/2022)

Metodo dell'amarro a potenziale

 

 

Attività di sperimentazione di cui all'articolo1, comma 1, lettera b), del D.M. 04.02.2011.

PNL STG 003 (Rev 01 del 12-10-2012)

Sperimentazione sotto tensione

PNL STG 003A (Rev 01 del 11-10-2012)

Modello di progetto di sperimentazione sotto tensione

PNL STG 003B (Rev 01 del 11-10-2012)

Modello valutazione dei rischi

2

E- DISTRIBUZIONE S.p.A.(

già ENEL Distribuzione)Via Ombrone, 2   00198ROMA

01/06/2023

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori sospesi

 

EM LST 03 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori sospesi con metodo a distanza

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori rigidi

 

EM LST 04 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori rigidi con metodo a distanza

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori sospesi

 

EM LST 05 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori sospesi con metodo a distanza

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori rigidi

EM LST 06 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori rigidi con metodo a distanza

Posa protettori su parti di impianto in tensione

EM LST 07 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Posa protettori su parti di impianto in tensione, di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione con metodo a distanza

Taglio rami in prossimità dei conduttori

EM LST 08 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Taglio rami in prossimità dei conduttori in tensione, di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione con metodo a distanza

Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei

conduttori e armamenti

EM LST 09 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei conduttori e armamenti di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione con metodo a distanza

Rilievi e misure

EM LST 10 (Rev. 00 del 20-07-2013)

Rilievi e misure su parti di impianto di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione con metodo a distanza

Lavori su parti di impianto della rete aerea con i metodi a contatto

EMLST 11,12,14,14,15,17 e 18 (Rev. 01 del 05-10-2017)

EMLST 16, 19 (Rev.00 del 21-03-2017)

Sostituzione isolatori disposti in sospensione e parti dell’armamento (EMLST 11); sostituzione isolatori rigidi e relativi perni di fissaggio (EMLST 12); sostituzione isolatori disposti in amarro e parti dell’armamento (EMLST 13); apertura e chiusura cavallotti di linea e derivazioni (EMLST 14); punti di sezionamento flessibili (EMLST 15); rimozione oggetti estranei sui conduttori e parti di armamento (EMLST 17); posa di protettori temporanei e/o permanenti (EMLST 18); taglio rami in prossimità dei conduttori (EMLST 16); riparazione dei conduttori danneggiati (EMLST 19) con metodo a contatto 
Attività di sperimentazione di cui all'articolo1, comma 1, lettera b), del D.M. 04.02.2011.  WKI-HSE-SSL-19-24-ITA (Rev. 01 del 14.06.2019)   PLST03 - Sperimentazione nuove modalità di lavoro sotto tensione MT

Sez. B - Elenco soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione (articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.)

 

N.

 

Soggetti formatori

Data di autorizzazione

 

Formazione sui lavori

 

Codice di riferimento aziendale

 

Programma formativo

1

TERNA RETE ITALIA S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70 00156 ROMA

01/06/2023

Lavori sulle parti non attive dell'impianto, all'interno della zona dei lavori sotto tensione come definita dalle norme vigenti

 

4.2 Operatore Livello A Base
4.3 Operatore Livello B Base

 

4.1 Piano Formativo 

Lavori con tecniche miste su sostegni di linee con almeno una terna in servizio

4.2 Operatore Livello A Base
4.3 Operatore Livello B Base 4.10 Operatore di Livello A e B - Aggiornamento Cap.21 4.11 Operatore di Livello A - Cap.21

 

4.1 Piano Formativo 

Lavori a potenziale e percorrenza campate su conduttori a fascio

4.2 Operatore Livello A Base
4.3 Operatore Livello B Base
4.8 Operatore Livello A - Piattaforma aerea isolante
4.9 Operatore Livello B - Piattaforma aerea isolante
4.13 Operatore di Livello A - Accesso al potenziale
4.14 Operatore di Livello B - Accesso al potenziale

 

4.1 Piano Formativo 

 

Lavori a distanza su linee in rettifilo o angolo, con armamenti a ''l'', a "V", a "L". Catene semplici e doppie, conduttori singoli, binati o trinati

 

 

4.2 Operatore Livello A Base
4.3 Operatore Livello B Base

 

 

4.1 Piano Formativo 

Lavori a distanza ed a potenziale su amarri

4.4 Operatore di Livello A - Avanzato
4.5 Operatore di Livello B - Avanzato

4.1 Piano Formativo 

Lavori con uso di strumenti per la diagnostica

4.2 Operatore Livello A Base
4.3 Operatore Livello B Base
4.13 Operatore di Livello A - Accesso al potenziale

4.14 Operatore di Livello B - Accesso al potenziale

4.1 Piano Formativo 

 

Interventi di pulizia isolatori

4.6 Operatore di Livello A - Lavaggio di isolatori
4.7 Operatore di Livello B - Lavaggio di isolatori

 

4.1 Piano Formativo 

2

E- DISTRIBUZIONE S.p.A.

Via Ombrone, 2

00198 ROMA

01/06/2023

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori sospesi

 

EM LST 03 (Rev. 01 del 5.09.2017)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori rigidi

 

EM LST 04 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori sospesi

 

EM LST 05 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Sostituzione isolatori e parti di armamento su

sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori rigidi

 

EM LST 06 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Posa protettori su parti di impianto in tensione

EM LST 07 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione

operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Taglio rami in prossimità dei conduttori

EM LST 08 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei

conduttori e armamenti

EM LST 09 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione

operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Rilievi e misure

EM LST 10 (Rev. 00 del 20.07.2013)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione

operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Lavori su parti di impianto della rete aerea con i metodi a contatto

EM LST 11,12,13,14,15,17e18 (Rev. 01 del 05.10.2017)

EM LST 16 e 19 (Rev. 00 del 21.03.2017)

Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 rev 02 del del 21/03/2017

Collegati

Circolare VVF n. 38554 del 13 novembre 2023

ID 20822 | | Visite: 2464 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF n  38554 2023

Circolare VVF n. 38554 del 13 novembre 2023 / Nuove modalità di pagamento servizi VVF

ID 20822 | 22.11.2023 / In allegato

Circolare VVF n. 38554 del 13 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 - Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato.

Si premette che con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021 sono state stabilite nuove regole per i versamenti, a favore del bilancio dello Stato e dei conti intestati alle amministrazioni statali aperti presso la Tesoreria statale, effettuati con il bollettino di conto corrente postale, attraverso una specifica procedura informatica, denominata “Piattaforma incassi”, messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A., che svolgerà il ruolo di intermediario tecnologico per l’adesione a pagoPA.

Il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS - IGFPA con le circolari n. 11 del 24.02.2022 e n. 28 del 26.10.2023 ha rappresentato che l’attuale sistema di riscossione basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato (ordinari, di cui all’allegato 1 e dedicati, di cui all’Allegato 2) è in via di superamento e che i versamenti sui citati conti correnti postali con le attuali modalità saranno consentiti solo fino al 31 dicembre 2023. Nel corso del primo semestre 2024 la Banca d’Italia effettuerà le necessarie operazioni di contabilizzazione e finalizzazione dei versamenti affluiti, per addivenire al progressivo azzeramento del saldo dei predetti conti e alla relativa chiusura.

Viene, altresì, chiarito che la procedura “Piattaforma incassi” si applica ai versamenti sui conti correnti postali intestati alla Tesoreria statale, nella forma di conti correnti postali “dedicati”, destinati al versamento, da parte dell’utenza (soggetto versante), di somme relative a particolari servizi gestiti da singole Amministrazioni.

Per quanto di stretto interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i conti correnti postali “dedicati”, individuati nell’allegato 2, sono associati al capitolo di entrata 2447 “Proventi derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale VVF in relazione alle attività di vigilanza e prevenzioni incendi ...”.

Detti conti correnti postali “dedicati” saranno sostituiti da un unico conto corrente postale “dedicato”, intestato alla Tesoreria statale, denominato “conto incasso”, in via di apertura, che potrà essere utilizzato solo per le operazioni interne di mappatura, finalizzate unicamente ad introitare le somme attraverso il sistema PagoPA, per il successivo riversamento al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Diversamente dai conti correnti postali dedicati, sui conti correnti postali “ordinari”, pure intestati alle articolazioni periferiche della Tesoreria dello Stato, affluiscono invece versamenti effettuati dall’utenza a favore di più Amministrazioni dello Stato.

Qualora i predetti conti correnti postali “dedicati” (afferenti ai servizi di vigilanza e prevenzioni incendi) e “ordinari” (eventualmente utilizzati per gli altri servizi) siano stati indicati all’utenza quale modalità di pagamento delle attività rese dal Corpo nazionale, si evidenzia che gli stessi non saranno più operanti a far data dal 1° gennaio 2024.

Si ravvisa, pertanto, la necessità che codesti Uffici adottino ogni utile iniziativa volta ad indirizzare l’utenza ad effettuare i versamenti, in ordine ai servizi resi a pagamento, attraverso le seguenti modalità:

- utilizzo della piattaforma PagoPA, rinvenibile, come è noto, al seguente link https://pagopa.vigilfuoco.it; (*)
- utilizzo degli IBAN associati ai capitoli di entrata, relativi ad ogni tipologia di servizio reso a pagamento, distinti per ciascuna sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, rinvenibili accedendo alla home page del sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (quadro di classificazione delle entrate anno 2023 - Codici IBAN - allegato 3).

Si fa presente che, per eventuale assistenza e supporto tecnico, codeste Sedi potranno far riferimento all’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

________

(*)

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha aderito al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il sistema è adottato da un numero crescente di Enti e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP), come banche, poste ed altri.

Ad oggi tramite il sistema pagoPA i cittadini possono pagare i servizi offerti dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- Attività di Formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi del lavoro
- Attività di Autorizzazione,Certificazione e provafinalizzate alla commercializzazione ed impiego dei prodotti e sistemi antincendio
- Attività di Controllo e Vigilanza sul mercato dei prodotti e dei laboratori per aspetti inerenti la sicurezza antincendio
- Prevenzione Incendi per attività di cui al DPR 151/2011
- Prevenzione rischio di incidente rilevante Dlgs 105/2015
- Vigilanza antincendio
- Soccorso Tecnico non Urgente

Sono previste due modalità di accesso al portale :
- Previa registrazione sul portale dei Vigili Del Fuoco
- Tramite il sistema Spid con un identità digitale unica

...

Fonte: VVF

44° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 20824 | | Visite: 2133 | Decreti Sicurezza lavoro

44° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 142 del 22 Novembre 2023

ID 20824 | 22.11.2023 / In allegato DD MLPS n. 142/2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 142 del 22 Novembre 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 142 del 22 Novembre 2023, è stato adottato il quarantaquattresimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da tre articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

Collegati

Legge 20 febbraio 1958 n. 93

ID 20808 | | Visite: 1014 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 20 febbraio 1958 n  93   Assicurazione obbligatoria dei medici

Legge 20 febbraio 1958 n. 93 / Assicurazione obbligatoria dei medici radiologi

ID 20808 | 21.11.2023 

Legge 20 febbraio 1958 n. 93
Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(GU n.57 del 06.03.1958)
________

Aggiornamenti all'atto:

16/02/1968
LEGGE 30 gennaio 1968, n. 47 (in G.U. 16/02/1968, n.42)

04/12/1973
DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1973 (in G.U. 04/12/1973, n.312)

02/04/1975
LEGGE 17 marzo 1975, n. 68 (in G.U. 02/04/1975, n.87)

15/05/1982
LEGGE 10 maggio 1982, n. 251 (in G.U. 15/05/1982, n.132)

03/12/1986
La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1986, n. 246 (in G.U. 03/12/1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2.

Collegati


Orientamenti SSL nel settore del trasporto e dello stoccaggio

ID 20805 | | Visite: 886 | Documenti Sicurezza UE

Orientamenti SSL nel settore del trasporto e dello stoccaggio

Orientamenti SSL nel settore del trasporto e dello stoccaggio

ID 20805 | 21.11.2023

L’EU-OSHA ha pubblicato la relazione "Transportation and storage activities - Evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)" [Attività di trasporto e stoccaggio: elementi fattuali desunti dall’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER)], che sulla base dei risultati delle tre edizioni dell’indagine (2019, 2014 e 2009) esamina la gestione della SSL nel settore, integrando tale analisi con interviste a esponenti dello stesso.

La relazione individua elementi rilevanti come le dimensioni dell’impresa e i principali fattori di rischio per i lavoratori, come la permanenza prolungata in posizione da seduti e il rischio di incidenti nell’utilizzo di macchine. La pubblicazione analizza anche i problemi di salute più frequenti, tra cui i disturbi muscoloscheletrici e i problemi connessi al benessere mentale, proponendo specifici spunti per le politiche atti ad apportare miglioramenti in materia di SSL nel settore.

...

Fonte: EU OSHA

Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)

ID 14332 | | Visite: 21371 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE

Vademecum utilizzo defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) / Rev. 3.0 Agosto 2023

ID 14332 | Rev. 3.0 dell'11 Agosto 2023 / Vademecum ed infografica in allegato

Il presente elaborato analizza con il supporto di immagini e di schemi di facile lettura, le novità normative proprie della Legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, evidenziandone i requisiti formativi e di utilizzo dei c.d. “DAE”.

Update Rev. 3.0 dell'11.08.2023

In GU n.186 del 10.08.2023, pubblicato il Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici. (modifiche al Decreto 24 aprile 2013)

Paragrafo 7: Inserite Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita, di cui al Decreto 7 aprile 2023.

Vedi testo consolidato Decreto 24 aprile 2013

Update Rev. 2.0 del 24.07.2023

In GU n.171 del 24.07.2023, pubblicato il Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Il decreto definisce i criteri e le  modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel  rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

La Legge 4 agosto 2021 n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, pubblicata nella GU n.193 del 13.08.2021, entrata in vigore il 28.08.2021, prevede la definizione di un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori. Viene incentivata, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e prevede la in ambito scolastico della formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE Infografica

Inoltre, in allegato infografica della novella normativa contenente 10 schemi illustrativi e precisamente:

- Schema 1 - Articolo 1 Legge 116/2021
- Schema 2 - Articolo 2 Legge 116/2021
- Schema 3 - Articolo 3 Legge 116/2021
- Schema 4 - Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare
- Schema 5 - Articolo 4 Legge 116/2021
- Schema 6 - Articolo 5 Legge 116/2021
- Schema 7 - Articolo 6 Legge 116/2021
- Schema 8 - Articolo 7 Legge 116/2021
- Schema 9 - Articolo 8 Legge 116/2021
- Schema 10 - Articolo 9 Legge 116/2021

_______

Indice

1. Finalità Legge 116/2021
2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici [Rev. 2.0 2023]
3. Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
3.1 Caratteristiche dei DAE [Rev. 2.0 2023]
3.2 Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
4. Segnaletica [Rev. 2.0 2023]
4.1. Segnaletica indicativa italiana DAE [Rev. 2.0 2023]
4.2. Segnaletica internazionale identificativa dei DAE [Rev. 2.0 2023]
5. Modifiche alla legge n.120/2001
6. Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare utilizzo DAE
7. Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici [Rev. 3.0 2023]
8. Scuole secondarie di primo e secondo grado
9. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
10. Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni
11. Campagne di informazione e di sensibilizzazione
12. Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche
13. Uso del DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno)

Estratto

Finalità Legge 116/2021

L'articolo 1 prevede la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari - nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021 - per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Mira a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici.

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione del programma pluriennale di attuazione delle misure previste. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica.

Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.

Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messia disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali.

[...]

Schema 1 Articolo 1 – Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 1

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

Legge 4 agosto 2021 n. 116

Art. 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.


Schema 2 – Articolo 2 Legge 116/2021
Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 2

Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

Il Decreto 16 marzo 2023 definisce i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

L’allegato A del Decreto 16 marzo 2023 individua i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.

Caratteristiche dei DAE

I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

I suddetti dispositivi devono consentire l’esecuzione delle seguenti operazioni:

- analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
- ove la predetta analisi sia positiva, caricamento automatico dell’apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;
- registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio.

Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/ cinque minuti dall’arresto cardiaco.

L’installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell’anno.

Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Km2.

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:

a. la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata;

b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l’utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 116 del 2021, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, devono essere identificate, all’interno del territorio regionale, le seguenti aree:

- aree con particolare afflusso di pubblico;
- aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Va pertanto valutata, in considerazione dell’afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l’opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:

- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
- strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
- luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

In conformità a quanto indicato dal decreto ministeriale 18 marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:

- mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.

[...]

Segnaletica indicativa italiana DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano:

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 1

Segnaletica internazionale identificativa dei DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 2

Modifiche alla legge n.120/2001

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Articolo 54 del codice penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.

Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

Schema 3 – Articolo 3 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 3

[...]

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

L'articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE.

A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti

Art. 6. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.

Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza.

La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

 3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Schema 7- Articolo 6 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 7

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.08.2023 Decreto 7 aprile 2023 Certifico Srl
2.0 24.07.2023 Decreto 16 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 13.06.2023 Decreto 18 Maggio 2023 Certifico Srl
0.0 18.08.2021 --- Certifico Srl

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Decreto 10 ottobre 2023

ID 20792 | | Visite: 4370 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 10 ottobre 2023   Revisione delle tabelle delle malattie professionali

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023)

ID 20792 | 18.11.2023

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. 

(GU n.270 del 18.11.2023)

...

Art. 1. Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

...

- NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

- NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

...

D.P.R 1124/1965 Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

D.P.R 1124/1965 Art. 3

L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.(3) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni. 

Aggiornamento Art. 3

(3) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"
....

D.P.R 1124/1965 Art. 211.

L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.(4)
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Aggiornamento Art. 211

(4) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

...

Vedasi Tabella confronto Decreto 21 aprile 2008 / Decreto 10 ottobre 2023

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

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