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Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso

ID 4309 | | Visite: 147442 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/4309

Vademecum estintori   Rev  4 0 2023

Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso / Update Febb. 2023

ID 4309 | Rev. 4.0 del 05 Febbraio 2023 / Vademecum completo in allegato

Documento di raccordo sulla legislazione (D. Lgs. 81/2008 TUSDecreto 1 Settembre 2021, ADR) e norme tecniche sugli estintori:

- UNI 9994-1:2013 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.
- UNI 9994-2:2015 - Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
- UNI EN 2:2005 - Classificazione dei fuochi.
- UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
- UNI EN 3-8:2021 - Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7
- UNI EN 1866-1:2008 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova
- UNI EN 1866-2:2014 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 2: Requisiti per la fabbricazione, resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-1

Update Rev. 4.0 del 05 Febbraio 2023

Aggiornato Documento:
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
- ADR 2023
Inseriti nuovi paragrafi:
- 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori
- 2.6.3 Check list manutentore   
- 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento

Note Documento

Il presente documento illustra gli "Estintori come mezzo di protezione antincendio - Controllo, Manutenzione ed Uso, in riferimento alla "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", ed in particolare alla norma tecnica "UNI 9994-1:2013" per quanto attiene la parte di manutenzione degli stessi e note sule norme tecniche "UNI EN 2:2005" e per la classificazione dei fuochi e "UNI EN 3-7:2008" le caratteristiche costruttive e di prova degli estintori portatili.

I riferimenti legislativi per l'elaborazione del Documento sono:

D. Lgs. 81/2008 TUS (in particolare Art. 46 Prevenzione incendi e Art. 36, 37 Informazione / Formazione lavoratori e addetti)
Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) / 25.09.2022 (Modificato da Decreto 15 Settembre 2022)
D.M. 7 gennaio 2005 (Classificazione e omologazione estintori portatili)
D.M. 06 marzo 1992 (Classificazione e omologazione estintori carrellati)
- ADR 2023 (par. 8.121.4. Mezzi di estinzione incendio)

La normativa di Prevenzione Incendi, eventualmente da raccordare, per le attività soggette di PI, con il D.PR. 151/2011 "Attività soggette visite PI",  Decreto 3 Agosto 2015 "Testo Unico di Prevenzione Incendi", RTV, altro.

...

Indice Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso

0. Direttiva PED ed estintori
1. Classificazione degli estintori
1.1 Classificazione in base al peso
1.2 Classificazione in base all’agente estinguente
2. UNI 9994-1:2013 Controllo iniziale e manutenzione estintori
2.1 Definizioni
2.2 Termini relativi alle attività
2.3 Termini relativi a personale ed aziende
2.4 Attività e periodicità della manutenzione
2.4.1 Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico)
2.4.2 Fase 2: Sorveglianza
2.4.3 Fase 3: Controllo periodico
2.4.4 Fase 4: Revisione programmata
2.4.5 Fase 5: Collaudo
2.4.6 Fase 5: Manutenzione straordinaria
2.5 Cartellino di manutenzione
2.6 Registro antincendio / Registro dei controlli
2.6.1 Documento di manutenzione
2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) Lavoratori
2.6.3 Check list manutentore
2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento
2.7 Estintori d’incendio per cui non è consentita la manutenzione
2.7.1 Estintori da considerarsi fuori servizio
3. Definizione e designazione delle classi di fuoco (UNI EN 2)
4. Requisiti/metodi di prova/criteri prestazione estintori portatili (EN 3-7)
4.1 Classificazione minima della capacita estinguente
4.2 Classificazione peri fuochi di classe A
4.3 Classificazione peri fuochi di classe B
4.4 Sistemi di indicazione della pressione
4.4.1 Manometro
4.5 Identificazione degli estintori d'incendio portatili
4.5.1 Colore
4.5.2 Marcatura
4.5.3 Pittogrammi
4.6 Dimensioni del focolare di prova
4.6.1 Caratteristiche dei focolari di prova di classe A
4.6.2 Costruzione dei focolari di prova di classe A
4.6.3 Costruzione dei focolari di prova di classe B
4.6.4 Idoneità fuochi di classe C
4.6.5 Idoneità fuochi di classe D
4.6.6 Requisiti specifici per estintori d'incendio con capacità estinguente di classe F
4.6.7 Prove di spegnimento per capacità estinguente di classe F
4.6.7.1 Capacità estinguente Classe F
5. Prescrizioni normative di sicurezza TUS
5.1 Gestioni delle emergenze
6. Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021
7. Uso estintori
8. Estintori e ADR

Excursus

Classificazione in base al peso

Gli estintori si suddividono in due macro categorie che prevedono norme di costruzione specifiche:

estintori portatili:
estintori d’incendio progettati per essere trasportati e azionati a mano, di massa non maggiore a 20 Kg in condizioni operative (Norma di riferimento UNI EN 3-7).

estintori carrellati:
estintori su ruote progettati per essere trasportati e azionati a mano, con una massa maggiore a 20 Kg. (Norme di riferimento: UNI 9492, UNI EN 1866-1).
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Classificazione in base all’agente estinguente

Gli estintori, in relazione dell’agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in:
- estintori a base d’acqua compresi quelli a schiuma;
- estintori a polvere;
- estintori a biossido di carbonio (CO2);
- estintori a idrocarburi alogenati.
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Manutenzione - Norma tecnica di riferimento

La manutenzione degli estintori è regolamentata nei tempi e nei metodi dalla norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza.

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d’incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D.

Leggi, norme nazionali, norme europee e direttive di riferimento:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) (attrezzature soggette a pressione).
- D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 (attuazione Direttiva 2014/68/UE).
- D.M. 20 dicembre 1982 Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione dei tipo da parte del ministero dell’interno (abrogato da D.M. 07 gennaio 2005).
- D.M. 7 gennaio 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
- D.M. 06 marzo 1992 Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi.
- UNI EN 2:2005 Classificazione dei fuochi.
- UNI EN 3-7:2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
- UNI EN 1866-1:2008 Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova.
- UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.

UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

Definizioni

agente estinguente:
sostanza contenuta nell’estintore che determina l'estinzione dell'incendio.

carica di un estintore:
quantità di agente estinguente contenuta nell'estintore, espressa in volume (litri per gli estintori a base d'acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori.
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Termini relativi a personate ed aziende

Azienda di manutenzione:
Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.

Persona addetta alla sorveglianza:
Persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell'estintore.

Persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione):
Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

Persona responsabile:
Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

Nota
In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobile.
...

Attività e periodicità della manutenzione

La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la Regola dell'Arte, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:

Generalità

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.

L’obiettivo della manutenzione degli estintori d’incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l’installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.

Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere:

- alla sorveglianza degli estintori;
- ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d’uso e manutenzione dei prodotti;
- a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.

Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.

L’azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.

Attività di manutenzione

La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1. 

Le attività sono così denominate:

- controllo iniziale;
- sorveglianza;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- collaudo;
- manutenzione straordinaria.

Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).

Sono sei fasi e periodicità di manutenzione:

Vademecum estintori   Prospetto 1
Prospetto 1 - Fasi e periodicità
...

Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico)

Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 2.7;
b) verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e ben leggibili;
c) verificare l’esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio;
d) controllare che sia disponibile il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;

Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.

L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile.

Fase 2: Sorveglianza

Operazioni connesse alla sorveglianza

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione.

La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente (DVR dell’azienda). Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

a) l’estintore e il suo supporto siano integri;
b) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente;
c) il cartello sia chiaramente visibile, l’estintore sia immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
d) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
e) le iscrizioni siano ben leggibili;
f) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
g) il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
h) l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.

La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

In particolare la persona responsabile, o le persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, deve effettuare i seguenti controlli:

Controlli Fase 2   Sorveglianza
...

Fase 4: Revisione programmata

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l’efficienza dell’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

a) esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
d) controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
g) sostituzione dell’agente estinguente;
h) sostituzione delle guarnizioni;
i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
l) rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell’estintore. La sostituzione dell’agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore.

È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell’estintore soggetti a pressione.

Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto

Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.

Controlli Fase 4   Revisione programmata
...

Registro antincendio/Registro dei controlli

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:

a) i lavori svolti;
b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.

Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.

L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

Documento di manutenzione

A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve inoltre contenere:
- i dati dell’azienda di manutenzione (ove applicabile);
- i dati identificativi del manutentore;
- i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.

Una copia del documento può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizione legislative vigenti.

DPR 151/2011

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

D.M. 3 agosto 2015

S.5.6.2 Registro dei controlli

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.

2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo.

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

...

Requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili

UNI EN 3-7:2008

Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

Tolleranze di riempimento

La carica effettiva dell'estintore deve essere pari alla carica nominale, entro le tolleranze indicate nel prospetto seguente.

Tabella tolleranze di riempimento estinguente

Prospetto 4 - Tolleranze di riempimento
...

Classificazione peri fuochi di classe A

La classificazione della capacita estinguente degli estintori per fuochi di classe A è  indicata dei prospetti 3 e 4.
I numeri nella prima colonna di ciascun prospetto si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova .

Classificazione della capacita estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a polvere

Prospetto 3 classificazione capacit  estinguente

Prospetto 5
...

Sistemi di indicazione della pressione

Manometro

II manometro deve poter essere controllato per verificarne il regolare funzionamento mediante un'apparecchiatura indipendente che utilizzi l'applicazione di pressione esterna per il controllo della pressione.
...

Scala del manometro 

(Figura 2) Legenda

1. Arrotondato allo 0,5 bar più vicino
2. Verde
3. Rosso

Figura 2   Scala manometro

Figura 2 - scala manometro
...

Marcatura

La marcatura sull'estintore deve essere di colore (colori) contrastante con lo sfondo.
La marcatura deve essere suddivisa in cinque parti come indicato nella figura 4.
La marcatura richiesta per le parti 1, 2, 3 e 5 deve essere contenuta nella stessa etichetta o nella stessa cornice. L'etichetta (o cornice) deve essere in una posizione tale da poter essere letta chiaramente quando l'estintore si trova sui supporto.
La marcatura richiesta per la parte 4 può trovarsi anche in altra posizione sull'estintore.

Figura 4   Marcatura

Figura 4 - Marcatura

* Dimensione relativa caratteri

1,2,3,4,5: Informazioni sezioni 

Dimensioni del focolare di prova

Caratteristiche dei focolari dl prova di classe A

I focolari di prova di classe A devono essere costituiti da una pila di legna sostenuta da un'intelaiatura metallica di 250 mm di altezza, 900 mm di larghezza e lunghezza pari a quella del focolare di prova (vedere figura 1.1).

L'intelaiatura metallica deve essere costituita da profilati angolari (L x L) (50 · 50) mm come specificate nella ISO 657-1.

Tabella designazione focolare di prova

Prospetto 11 – Designazione focolare di prova
...

Figura 6   Focolare di prova di classe A

Figura 6 - Focolare di prova di classe A

Figura 7   Focolare di prova di classe A acceso

Figura 7 - Focolare di prova di classe A acceso
...

Prescrizioni normative di sicurezza TUS 

Gestioni delle emergenze  

Articolo 43 TUS - Disposizioni generali

Il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
...
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Articolo 46 TUS - Prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. (*)

(*) Decreti adottati vedi - Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021

ALLEGATO IV TUS - Requisiti dei luoghi di lavoro

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

[...] Segue in allegato

Fonti:
UNI 9994-1 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
UNI EN 2:2005 - Classificazione dei fuochi
UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova
Direttiva 2014/68/UE PED - Attrezzature soggette a pressione
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
D.M. 7 gennaio 2005
ADR 2023
...

Certifico Srl - IT  Rev. 4.0 2023
Formato: pdf
Pagine: 72
Abbonati: Prevenzione incendi/2X/3X/4X/Full/Full Plus
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 Febbraio 2023 Aggiornato Documento:
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
- ADR 2023
Inseriti nuovi paragrafi:
- 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori
- 2.6.3 Check list manutentore    
- 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento
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3.0 Luglio 2021 Formattazione/miglioramenti grafici
Inserimento link riferimenti normativi
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2.0 Luglio 2021 Direttiva PED / estintori
Update normativo
ADR 2021
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1.0 Settembre 2019 Estintori e ADR Certifico Srl
0.0 luglio 2017 --- Certifico Srl

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