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Apparecchi di sollevamento materiali - L'accertamento tecnico per la verifica periodica

ID 12985 | | Visite: 3417 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Apparecchi sollevamento materiali

Apparecchi di sollevamento materiali - L'accertamento tecnico per la verifica periodica

ID 12985 | 02.03.2021 / In allegato

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, il documento rappresenta un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Nel corso degli anni è emersa sempre più la stretta correlazione tra attività di verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.

Verifica periodica e sorveglianza del mercato, infatti, rappresentano strumenti per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza. La verifica è da sempre uno dei motori dell’attività di sorveglianza del mercato, come ribadito nel nuovo regime di verifica definito dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’ambito del quale è previsto (punto 3.1.4 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011) che, laddove il verificatore ravvisi delle carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, ne dia comunicazione in modo da attivare l’iter di sorveglianza del mercato.

Allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato offrono utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questa attività, indirizzando i verificatori nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine di sollevamento materiali ricomprese nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., per costituire un archivio di pratico e immediato utilizzo per i soggetti verificatori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle attrezzature afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in verifica.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che ne definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione (da intendersi coincidente con l'anno di immissione sul mercato della macchina) al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
-- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
-- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.

Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:

- fabbricanti e distributori di apparecchi di sollevamento e attrezzature intercambiabili, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- verificatori, offrendo utili indicazioni per orientare l’attenzione nel corso dei controlli previsti per le verifiche periodiche su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di sorveglianza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire informazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1).
________

Indice
1. Introduzione
2. Il flusso della sorveglianza del mercato
3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
4. Le norme armonizzate
5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica
5.1 Schede tecniche
Appendice - Documentazione

 Fonte: INAIL

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Liste malattie professionali soggette a denuncia 2024

ID 21146 | | Visite: 3021 | Documenti Riservati Sicurezza

Liste Malattie professionali Soggette a denuncia 2024

Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024 / Rev. Genn. 2024

ID 21146 | 15.01.2024 / Documento completo in allegato

Documento elenco delle liste malattie professionali soggette a denuncia di cui a Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (GU n.10 del 13.01.2024), con note di raffronto con le precedenti liste di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014 (GU 212 del 12 Settembre 2014).

Le malattie di cui al Decreto sono soggette a denuncia ai sensi dell'Art. 139 del D.P.R 1124/1965 e sono suddivise in 3 Liste:

- Lista I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
- Lista II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
- Lista III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

D.P.R 1124/1965 

Art. 139.

(2)

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (ora in vigore Art. 41 D.Lgs 81/2008 / ndr), contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

Decreto 15 novembre 2023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. (GU n.10 del 13.01.2024)

Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC

(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**) Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)

Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC

Novità segnalate:

LISTA I GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
Nuovo Agente: PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE - Malattie professionale: ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA
LISTA I GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 non presente nel Decreto 15 novembre 2023 rispetto al Decreto 10 giugno 2014
LISTA II GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

Nuovo Agente e lavorazioni: BERILLIO LEGHE E COMPOSTI - MALATTIE: GRANULOMATOSI EPATICA

Estratto

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

Liste malattie professionali soggette a denuncia 2024   Lista I Gruppo 1   Immagine
Liste malattie professionali soggette a denuncia 2024   Lista I Gruppo 1   Immagine 1

 [...] Segue in allegato

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ 

Liste malattie professionali soggette a denuncia 2024   Lista II Gruppo 1   2   Immagine

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 
Pagine documento: n. 48

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Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss

ID 21118 | | Visite: 3636 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss

Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo

ID 21118 | 10.01.2024 / In allegato Documento tecnico INAIL 2024

Sulla base delle esperienze realizzate sulla tematica dai partner del Protocollo d’intesa, il progetto si propone la sperimentazione, in alcuni comparti del settore “Manufatturiero” maggiormente significativi per complessità organizzativa e frequenza e gravità degli infortuni, di un modello di rilevazione dei near misses, la cui applicazione sia sostenibile per le imprese e consenta di realizzare l’implementazione di un sistema di sorveglianza dei near misses sia all’interno delle reti territoriali che a livello nazionale.

In linea con le indicazioni e gli obiettivi fissati nel Piano Triennale di Prevenzione dell’Inail si inserisce il Protocollo d’Intesa tra l’Inail e CONFIMI INDUSTRIA, sottoscritto il 4 dicembre 2020, di durata triennale, che ha come oggetto la collaborazione per la realizzazione di attività progettuali finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza. Tra i progetti inseriti nel documento programmatico del protocollo, quello oggetto del presente Report ha l’obiettivo di “Sensibilizzare e supportare operativamente le aziende alle attività di segnalazione e analisi dei mancati infortuni (near miss)”.

La revisione della letteratura scientifica sul tema dell’applicazione in azienda di modelli di gestione dei near miss, eventi incidentali che non causano danno fisico ai lavoratori, mostra un crescente interesse rivolto alla definizione di un modello sostenibile anche dalle imprese di piccole dimensioni. L’attivazione di procedure aziendali per la segnalazione e l’analisi dei near miss è di grande aiuto per una corretta valutazione dei fattori di rischio potenziali correlati alle varie fasi del processo produttivo, oltre a favorire il processo partecipativo alla prevenzione delle diverse figure aziendali. Per favorire e supportare l’attività di segnalazione e analisi dei near miss in azienda rendendo disponibili metodologie e strumenti operativi standardizzati è necessario sviluppare ulteriormente il confronto e la collaborazione nelle reti territoriali che coinvolgono istituzioni e Parti sociali. In tal senso il presente progetto ha l’obiettivo di rafforzare il dialogo e l’azione congiunta con le Associazioni di impresa per supportare operativamente le aziende nella applicazione di pratiche preventive più efficaci.

In considerazione del dibattito scientifico in corso e sulla base delle esperienze realizzate sulla tematica dai partner dell’Accordo, il presente documento descrive le attività realizzate nel percorso di sviluppo e sperimentazione di un modello di rilevazione dei near miss, la cui applicazione sia sostenibile anche per le imprese di piccole dimensioni e che possa essere proposto come modello standard. La scelta delle imprese alle quali proporre la partecipazione alla sperimentazione ha privilegiato alcuni comparti del settore “Manufatturiero”, anche in relazione alla complessità organizzativa e alla frequenza e gravità degli infortuni: Costruzioni, Metallurgia, Chimico e Gomma plastica, Ceramiche sanitarie e Alimentare.

Il Report si apre con un quadro di riferimento degli infortuni nei settori in studio sulla base dei dati presenti negli archivi informatici dell’Inail; ad integrazione dei dati di natura assicurativa si presenta poi un approfondimento sull’analisi dei fattori causali alla base delle modalità di accadimento degli infortuni mortali e gravi tratte dal sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo, coordinato da Inail e Regioni.

Ad arricchire il quadro delle analisi sugli andamenti infortunistici un breve capitolo viene poi dedicato all’analisi di alcuni fattori di contesto territoriale che possono influenzare le scelte organizzative delle imprese in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, sottoponendo ai referenti territoriali CONFIMI INDUSTRIA dei settori coinvolti nel progetto un breve questionario esplorativo.

Nel capitolo 4, sempre utilizzando come strumento di indagine un questionario, si è analizzato in un campione di aziende degli stessi territori lo stato di attuazione dei sistemi di gestione dei near miss ed eventuali fabbisogni informativi-formativi emergenti dall’indagine. Nel cap 5, sulla base di esperienze sperimentali pregresse e delle varie modalità applicative sviluppate dalle aziende partecipanti, viene proposto un modello tecnico-organizzativo ed una Istruzione Operativa di Sicurezza (IOS) per la rilevazione ed analisi dei near miss. Il Report si conclude con sintetiche considerazioni sugli sviluppi futuri del percorso di collaborazione incentrati sulla opportunità di sperimentare nelle aziende il modello e lo strumento operativo proposti con il fine di rafforzare e diffondere nelle imprese la cultura della prevenzione.

________

INDICE

1. Introduzione 

2. Il quadro di riferimento degli infortuni nei settori in studio 

2.1 Banca dati Statistica 
2.2 Banca dati Infor.Mo: dinamiche infortunistiche e fattori causali degli eventi

3. Analisi di contesto 

4. Stato di attuazione dei sistemi di gestione dei near miss nelle aziende  associate Confimi Industria

5. Proposta di un Modello tecnico-organizzativo condiviso per la rilevazione  dei Near Miss

6. Conclusioni e sviluppi futuri 

Bibliografia e sitografia

...

Fonte: INAIL

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INAIL 2024
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Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS

ID 6012 | | Visite: 19096 | Documenti Riservati Sicurezza

Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS 2022

Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS e adeguamenti normativi / Update Maggio 2022

ID 6012 | Rev. 1.0 del 16.05.2022 / Documento completo allegato

In allegato Documento riepilogativo e altri info sugli Agenti chimici vietati dal TUS di cui Art. 228Art. 232 e Allegato XL.

Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; gli agenti chimici pericolosi possono essere:

1) agenti chimici pericolosi che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento, sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente.

1) agenti chimici pericolosi che pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'allegato XXXVIII;

Il D.Lgs. 81/2008 al Titolo IX Sostanze pericolose, con l'Art. 228 "Divieti", stabilisce, inoltre gli agenti chimici e le lavorazioni vietate (elenco all'allegato XL, nel limite di concentrazione) ed individua attività in deroga previa autorizzazione.

La procedura per la determinazione degli agenti chimici, lavorazioni vietate o modifiche ai valori limite di esposizione professionale degli agenti chimici è prevista dall'Art. 232 Adeguamenti normativi che prevede l'istituzione di un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. 

Con i o più Decreti MISE sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIXXLXLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi che stabilisce anche determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2.

Nelle more dell'adozione dei Decreti di cui sopra la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.

Lavorazioni vietate TUS

Agenti e lavorazioni vietate al 16.05.2022

Ad oggi sono inseriti in allegato XL:

- 4 gli agenti chimici vietati
- nessuna attività lavorativa vietata 

Pe la voce "attività lavorativa vietate" è stato predisposto un decreto interministeriale (in iter dal 2012) relativo all'attività di sabbiatura a secco uso di silice:

Schema di Decreto Interministeriale relativo all’inserimento della lavorazione “sabbiature a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati” nell’allegato XL, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, - con le procedure previste dall’art. 232, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 – e inviato in data 14 dicembre 2012 per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica.

Agenti chimici e lavorazioni vietate

a) Agenti chimici

N. EINECS  (1) 

N. CAS    (2)             

Nome dell’agente

Limite di concentrazione per l’esenzione

Pericolo IARC Principali usi

202-080-4

91-59-8

2-naftilammina
e suoi sali

0.1% in peso

Group 1,
carcinogenic to human

Utilizzata nella preparazione
dei coloranti per il settore vernici
e  settore farmaceutico

202-177-1

92-67-1

4-amminodifenile
e suoi sali

0,1% in peso

Group 1,
carcinogenic to humans
4-amminodifenile, che è un prodotto
secondario del processo di sintesi della difenilammina usato come
pesticida

202-199-1

92-87-5

Benzidina
e suoi sali

0,1% in peso

Group 1,
carcinogenic to humans
Utilizzata nella preparazione
di coloranti e farmaceutici e
come indurente nell'industria
della gomma.
Viene inoltre utilizzata in 
chimica analitica come reattivo
per determinare metalli pesanti
 e ioni inorganici.

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenile

0,1% in peso

Group 3,
not classifiable as to its carcinogenicity to humans
Utilizzata soprattutto nella
preparazione dei coloranti
nell'industria tessile

b) Lavorazioni vietate

Nessuna

(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service 

D.Lgs. 81/2008

Titolo IX Sostanze pericolose
...

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225226229230.

...

Art. 228. Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:

a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

...

Art. 232. Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIIIXXXIXXL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.

...

ALLEGATO XXXVIII (1)
Valori limite di esposizione professionale

Valore limite: deve essere usato il valore limite di esposizione professionale

Art 222 definizioni
...

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII"

Valori limite di esposizione professionale (Update 17 Giugno 2021) Note (1) (2) (3)

N.CE(1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

NOTAZIONE
(3)

8 ore (4)

Breve Termine (5)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

252-104-2

34590-94-8

1-(3-methoxypropoxy)propan-l-ol

308

50

Cute

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Cute

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

204-661-8

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

Cute

203-400-5

106-46-7

1,4-Diclorobenzene,
p- Diclorobenzene

12

2

60

10

Cute

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

Cute

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Cute

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Cute

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-l-olo

5,4

1

203-804-1

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

Cute

203-839-2

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

Cute

202-704-5

98-82-8

2-fenilpropano (Cumene)(15)

50

10

250

50

Cute

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Cute

203-713-7

109-86-4

2-Metossietanolo

0,5

Cute

203-772-9

110-49-6

2-Metossietil acetato

0,5

Cute

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Cute

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1468

400

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

241

50

723

150

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

50

723

150

203-545-4

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

Cute

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

10

50

20

201-177-9

79-10-7

Acido acrilico,
Acido prop-2-enoico

29

10

59(l4)

20(l4)

Cute

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

6,7

2

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

 

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

2,6

1

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

2

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

231-977-3

7783-06-4

Acido solfidrico

7

5

14

10

231-639-5

7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) 
(10)(11)

0,05

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

 

203-453-4

107-02-8

Acroleina, Acrilaldeide, 
Prop-2-enale

0,05

0,02

0,12

0,05

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12.1

5

Cute

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamilico

18

5

37

10

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

 

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9000

5000

 

231-195-2

7446-09-5

Anidride solforosa

1,3

0,5

2,7

1

200-539-3

62-53-3

Anilina (15)

7,74

2

19,35

5

Cute

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

 

231-131-3

7440-22-4

Argento metallico

0,1

 

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

0,3

Cute

 

 

Bario (composti solubili come Ba)

0.5

 

 

233-272-6

10102-44-0

Biossido di azoto

0,96

0,5

1,91

1

 

201-245-8

80-05-7

Bisfenolo A,
4,4'-Isopropilidenedifenolo

2 (12)

Cute

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diolo

0,5

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Cute

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

Cute

200-821-6

74-90-8

Cianuro di idrogeno
(espresso come cianuro)

1

0,9

5

4,5

Cute

205-792-3

151-50-8

Cianuro di potassio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

205-599-4

143-33-9

Cianuro di sodio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Cute

231-959-5

7782-50-5

Cloro

1,5

0.5

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

Cute

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

200-838-9

75-09-2

Cloruro di metilene,

Diclorometano

175

50

353

100

Cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene,

1,1- Dicloroetilene

8

2

20

5

 

 

Cromo metallico,
composti di cromo inorganico (II)
e composti di cromo inorganico (III)
(non solubili)

0,5

202-704-5

98-82-8

Cumene (16)

100

20

250

50

Cute

207-069-8

431-03-8

Diacetile, Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1,2-

122

20

306

50

Cute

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

Cute

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

215-137-3

1305-62-0

Diidrossido di calcio

1 (13)

4 (13)

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

200-843-6

75-15-0

Disolfuro di carbonio

3

1

Cute

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori)(8)

10

40

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Cute

204-065-8

115-10-6

Etere dimetilico

1920

1000

205-438-8

140-88-5

Etilacrilato

21

5

42

10

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Cute

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Cute

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

1 203-632-7

108-95-2

Fenolo

8

2

16

4

Cute

1 231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

203^481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

50

250

100

Cute

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

231-484-3

7580-67-8

Idruro di litio

0,02(12)

210-868-3

624-83-9

Isocianato di metile

0,02

Cute

201-142-8

78-78-4

Isopentano

2000

667

 

 

Manganese e
composti inorganici del manganese
(espresso come manganese)

0,2 (12)
0,05(13)

 

 

Mercurio e
composti inorganici divalenti del mercurio
compresi ossidomercurico
e cloruro di mercurio
(misurati come mercurio)(9)

0,02

Cute

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

201-297-1

80-62-6

Metacrilato di metile

50

100

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

Cute

202-500-6

96-33-3

Metilacrilato

7

2

36

10

Cute

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2,1 -

375

100

568

150

Cute

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

233-271-0

10102-43-9

Monossido di azoto

2,5

2

 

 

211-128-3

630-08-0

Monossido di carbonio

23

20

117

100

 

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Cute

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Cute

200-679-5

68-12-2

N,N-Dimetilformamide

15

5

30

10

Cute

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Cute

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3000

1000

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

Cute

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

Cute

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

62

20

312

100

Cute

212-828-1

872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40

10

80

20

Cute

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato di tetraetile

44

5

215-138-9

1305-78-8

Ossido di calcio

1 (13)

4(13)

216-653-1

1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5

50

367

100

202^122-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Cute

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

203-692-4

109-66-0

Pentano

2000

667

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

203-808-3

110-85-0

Piperazina (polvere e vapore)(8)

0,1

0,3

 

8003-34-7

Piretro
(depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Cute

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

Cute

262-967-7

61788-32-7

Terfenile idrogenato

19

2

48

5

204-825-9

127-18-4

Tetracloroetilene

138

20

275

40

Cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio,
tetraclorometano

6,4

1

32

5

Cute

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Cute

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

Cute

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0.064

0,01

0,12

0,02

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Cute

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

Cute

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Cute

(N) "Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023".

(1) N. CE: numero CE (Comunità Europea) - identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’unione europea.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) La notazione che riporta il termine “cute” per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m : milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) II metodo di rilevazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.
(9) Durante il monitoraggio dell’esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite dell’esposizione professionale.
(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell’esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione respirabile.
(14) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.
(15) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal Comitato Scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(16) Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2019/1831/UE il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021  

Note allegato XXXVIII
(3) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 18 maggio 2021, recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
(2) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 2 maggio 2020, recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (GU n.128 del 19.05.2020).
(1) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 6 agosto 2012 recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. (GU n.218 del 18.09.2012)

ALLEGATO XXXIX
Valori limite biologici obbligatori e Procedure di sorveglianza sanitaria

PIOMBO e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo  nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 (micro)g Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 (micro)g Pb/100 ml di sangue.

Valore limite: deve essere usato il valore limite biologico

"Art 222 Definizioni
...
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

ALLEGATO XL
Divieti

"Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso"

a) Agenti chimici:

N. EINECS 

N. CAS

Nome dell’agente

Limite di concentrazione per l’esenzione

202-080-4

91-59-8

2-naftilammina e suoi sali

0.1% in peso

202-177-1

92-67-1

4-amminodifenile e suoi sali

0,1% in peso

202-199-1

92-87-5

Benzidina e suoi sali

0,1% in peso

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenile

0,1% in peso

b) Lavorazioni vietate:

Nessuna

I rischi connessi all’impiego di sostanze pericolose le vie di assorbimento

Il rischio chimico rappresenta il rischio connesso con la presenza nel ciclo lavorativo di agenti chimici pericolosi; i quali, a seconda della loro natura, possono dar luogo a:

- rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.;
- rischi per la salute: esposizione ad agenti chimici pericolosi (tossici, cancerogeni ecc.).

- I rischi per la salute si hanno ogni qualvolta si creano le condizioni per le quali si ha interazione tra gli agenti chimici impiegati nelle fasi delle attività lavorative e il personale addetto. Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (anomalie strumentali e impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc.) sia a causa della peculiarità dell’attività lavorativa.

- Il rischio per la salute, secondo le caratteristiche degli agenti chimici, è determinato dal livello, dalla durata, dalla frequenza dell’esposizione e dalla via di assorbimento. Per la maggior parte delle sostanze chimiche la via di assorbimento (inalazione, contatto cutaneo e oculare, ingestione) è un importante fattore nella valutazione del rischio.

Le vie di assorbimento degli agenti chimici nell’organismo

L’assorbimento degli agenti chimici pericolosi può avvenire per:

1) inalazione;
2) contatto cutaneo, mucose ed oculare;
3) ingestione;
4) iniezione.

Assorbimento per inalazione

Il rischio di esposizione per inalazione è riconducibile ai processi o alle modalità operative che provocano l’emissione di inquinanti chimici aerodispersi.

L’inalazione è da considerarsi la via d’assorbimento più pericolosa in quanto il processo di assorbimento è estremamente rapido a causa della ampia area di contatto interessata (area tratto respiratorio circa 75 m2).

Assorbimento contatto cutaneo, mucose ed oculare

Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di manipolazione degli agenti chimici pericolosi.

La contaminazione della cute con agenti chimici pericolosi può aver luogo come risultato di differenti processi. Tra questi si possono citare:

1)  immersione in soluzioni contaminate;
2)  schizzi dell’inquinante;
3)  contatto con superfici contaminate;
4)  deposizione di particelle o vapori sulla cute.

Inoltre la valutazione dell’esposizione cutanea è resa ancora più difficile in considerazione del fatto che:

- esistono ancora pochi dati sui limiti di esposizione professionale cutanea;
- non è facile stimare la quantità effettivamente assorbita nell’organismo rispetto a quella depositata sulla cute;
- spesso non è chiaro se il valore limite di esposizione per inalazione, tenga conto solo dell’assorbimento dell’inquinante per via inalatoria, o anche dell’assorbimento cutaneo.

Anche l’allegato XXXVIII al d.lgs. 81/2008, contenente una tabella di sostanze chimiche con i relativi valori limite di esposizione professionale (LEP), non dissipa questo ultimo dubbio sul valore limite; infatti con la notazione cutanea “Pelle”, attribuita ai LEP, viene generalmente identificata la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

I danni provocati possono essere:

- per contatto diretto: danni superficiali (irritazioni, bruciature e reazioni allergiche);
- per assorbimento dermico: danni alla salute.

Altri fattori che influenzano l’assorbimento diretto posso essere:

- parte del corpo esposta;
- integrità o meno della zona esposta.

Il contatto oculare può essere particolarmente dannoso poiché possono derivare ustioni e la perdita della vista.

Assorbimento per ingestione

L’ingestione accidentale di agenti chimici pericolosi potrebbe configurarsi solo come una possibilità marginale all’interno dei laboratori delle agenzie sia per le modalità con cui vengono manipolati gli agenti chimici pericolosi sia per il livello di competenza del personale adibito.

Iniezione

Il contatto con agenti chimici pericolosi per iniezione non avviene frequentemente in un laboratorio chimico, tuttavia può accadere inavvertitamente manipolando siringhe (ad esempio dove si usano gascromatografi o HPLC), oppure producendosi delle ferite utilizzando vetreria danneggiata o parti metalliche contaminate. Tale via di assorbimento è estremamente pericolosa perché può introdurre sostanze pericolose direttamente nel circolo sanguigno.

La rilevanza delle tipologie di esposizione

La via inalatoria è stata da sempre quella su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione e sono state stabilite o ipotizzate correlazioni tossicologiche ed epidemiologiche tra patologie e concentrazioni ambientali. Come conseguenza del grande numero di studi che hanno riguardato l’assorbimento per inalazione, già da parecchi anni la comunità scientifica ha proposto dei limiti di esposizione professionale (intesi come massima concentrazione possibile dell’inquinante nell’aria presente nell’ambiente di lavoro senza conseguenze dannose per la maggior parte della popolazione lavorativa) per svariati agenti chimici pericolosi.

L’assorbimento per via cutanea ha invece destato minore interesse da parte degli igienisti industriali, sia perché per la maggior parte delle sostanze si riteneva trascurabile il suo contributo all’assorbimento totale, sia perché i metodi per la sua valutazione risultavano più complessi e difficilmente standardizzabili.

Studi relativamente recenti hanno però messo in evidenza che trascurare l’esposizione cutanea significa in molti casi sottostimare enormemente la dose assorbita dai lavoratori.

La modalità di introduzione per ingestione, anche accidentale, di sostanze pericolose, specialmente in quantità rilevanti, è piuttosto infrequente anche se non impossibile mentre quella per iniezione può essere considerata di raro accadimento e quindi di scarsa rilevanza nell’ambito di esposizioni lavorative.

Le principali forme di tossicità

La tossicità dovuta ad agenti chimici pericolosi è legata l’effetto dannoso che è prodotto dai medesimi agenti sull’organismo.

Tramite la sperimentazione è possibile distinguere gli effetti immediati, cioè gli effetti acuti (a volte letali) da quelli ritardati nel tempo che portano a effetti tossici più o meno a lungo termine.

La tossicità si può distinguere in tre forme d’intossicazione.

Intossicazione acuta: deriva da esposizione di breve durata a forti concentrazioni con assorbimento rapido della sostanza pericolosa. Gli effetti sono immediati e si hanno entro le 24 ore con morte o guarigione rapida. Le intossicazioni acute sono rare nei laboratori e sono di solito dovute ad accidentale miscelazione di agenti chimici incompatibili che rilasciano gas molto tossici.

Intossicazione sub-acuta: deriva da esposizioni per un periodo di più giorni o settimane prima che appaiano i primi effetti. Esempi di questo tipo di intossicazione a medio termine sono quelle causate ad esempio da alcuni tipi di solventi.

Intossicazione cronica: deriva da esposizione poco intensa ma frequente e prolungata nel tempo (tossicità a lungo termine). Gli effetti sono tardivi (fino anche a diverse decine di anni). L’intossicazione in questo caso si manifesta:

- perché la quantità di sostanza tossica eliminata è inferiore alla quantità assorbita in modo da ottenere una concentrazione tale da ingenerare manifestazioni cliniche (esempio saturnismo, intossicazione da piombo);

- perché la quantità di sostanza tossica assorbita a seguito di esposizioni ripetute si accumula su un particolare tessuto e viene rilasciata solo in un tempo successivo (es: sostanze liposolubili che si vanno a concentrare in tessuti adiposi; a seguito di dimagrimento e quindi di diminuzione del tessuto adiposo si libera il tossico che genera così gli effetti tossici).

Dati di letteratura riportano che non c’è relazione fra la tossicità acuta e quella a lungo termine. L’azione degli agenti chimici può inoltre essere:

- locale: se agisce unicamente intorno al punto di contatto (pelle, occhi, vie respiratorie, ecc.) (es: l’azione corrosiva di acidi concentrati sulla cute con cui vengono a contatto);

- generale o sistemica: se l’azione si manifesta in tessuti ed organi lontani dal contatto, e questo a causa: della via di trasmissione della sostanza tossica, della lipofilicità dell’agente chimico, del grado di perfusione dell’organo che può comportare una concentrazione eccessiva dell’agente chimico tossico e delle caratteristiche biochimiche dell’organo colpito (capacità dell’organo a produrre metaboliti più tossici di quello assorbito).

Relazione dose-risposta

“Cosa c’è che non sia tossico? Tutte le sostanze sono tossiche e nessuna è priva di tossicità. Solo la dose determina se una sostanza non è tossica”. Paracelso 1493-1541

La tossicologia è quella scienza che studia gli effetti avversi degli agenti chimici sull’organismo vivente.

Per tutte le sostanze chimiche c’è un range di concentrazione che produce un effetto che si colloca fra due estremi: nessun effetto avverso provocato, e la morte.

In tossicologia, questo concetto si traduce nella relazione tra dose e risposta; dove la dose è la quantità di sostanza e la risposta è l’effetto indotto da quella quantità di sostanza. Questa relazione è specifica per ogni sostanza chimica.

I VLE, indicati nel testo, rappresentano delle soglie al di sotto delle quali ci si attende un’assenza di effetti nocivi per la salute dei lavoratori esposti.

Si possono avere effetti tossici in seguito ad esposizione singola (acuta), intermittente (ripetuta), oppure ripetuta e di lunga durata (cronica).

L’esposizione a più sostanze ed effetti sulla salute dei lavoratori - sinergia

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione contemporanea a più agenti chimici rappresenta un problema molto complesso poiché in molti casi non sono noti i principali tipi di interazione che si configurano tra i diversi agenti chimici, che, assunti congiuntamente dall’organismo, possono dare luogo ad effetti additivi, sinergici o antagonistici. Purtroppo, come già anticipato, l’attuale conoscenza dei meccanismi di interazione tra agenti chimici è piuttosto limitata e presenta molte lacune.

L’Environmental Protection Agency (EPA) definisce una miscela come qualsiasi combinazione di due o più sostanze chimiche che, indipendentemente dalla loro origine spaziale o temporale, possono influenzare il livello di rischio a cui è soggetta una popolazione e distingue le miscele in:

- miscele semplici: consistono di un relativamente piccolo numero di componenti (10 o meno) la cui composizione è qualitativamente e quantitativamente nota (es. un cocktail di pesticidi, un’associazione di farmaci);

- miscele complesse: comprendono decine, centinaia o migliaia di agenti chimici la cui composizione non è completamente nota (es. fumi di saldatura, inquinanti dell’aria urbana);

- miscele simili: miscele che sono leggermente differenti, ma che si ritiene che abbiano caratteristiche paragonabili per destino, trasporto, processi fisiologici e tossicità. Queste miscele possono essere costituite dagli stessi componenti, ma in proporzioni leggermente differenti, od avere in comune la maggior parte dei componenti, in proporzioni confrontabili, con soltanto alcuni componenti diversi. Miscele simili determinano la stessa attività biologica e agiscono attraverso lo stesso meccanismo di azione o riguardano lo stesso endpoint tossico.

- L’Environmental Protection Agency (EPA) individua le seguenti principali categorie di meccanismi d’azione legati alla sinergia degli agenti chimici:

a) azione congiunta indipendente o additività di risposta (situazione di non interazione): si riferisce a sostanze che agiscono in modo indipendente ed hanno differenti meccanismi di azione così che la presenza di una sostanza non influenzerà la tossicità di un’altra e la tossicità combinata è eguale alla somma delle risposte dei componenti così come definita dalla formula per la somma delle probabilità di eventi indipendenti;
b)  simile azione congiunta o additività di dose o di concentrazione (situazione di non interazione): si riferisce a sostanze chimiche che causano effetti simili attraverso meccanismi d’azione simili ovvero si verifica quando ciascun composto chimico si comporta come una concentrazione o diluizione di ciascun altra sostanza presente nella miscela e la risposta della combinazione è la risposta attesa dalla dose equivalente di un composto chimico di riferimento;
c) sinergismo: si verifica quando l’effetto tossico della miscela è maggiore della somma degli effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze;
d) antagonismo: si verifica quando la tossicità osservata della miscela è minore della somma degli effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze;
e) potenziamento: si verifica quando una sostanza non ha di per sé un effetto tossico su un certo organo o sistema, ma se aggiunta ad una sostanza tossica ne aumenta la tossicità.

L’analisi delle metodologie di valutazione del rischio delle miscele proposte in diversi studi internazionali ha permesso di evidenziare che gli sforzi per sviluppare metodologie di valutazione adeguate sono vanificati dalla rara disponibilità dei dati di tossicità in caso di sinergie fra gli agenti chimici.

Pertanto si raccomanda di valutare le condizioni di sinergismo o di antagonismo caso per caso. Condividendo tale posizione nei modelli di valutazione proposti in questo documento, si assume che in assenza di informazioni adeguate sulla presenza di interazioni chimiche si verifica una situazione di “non interazione” e si utilizza “l’additività di dose” o “l’additività di risposta”. Tale assunzione di additività può condurre ad una sovrastima del rischio (se tutte le sostanze chimiche presenti nella miscela non contribuiscono alla tossicità, o se avviene un’interazione antagonista) determinando quindi una situazione di maggior tutela dei lavoratori.

 

...
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9902 | 08 Marzo 2024

ID 21582 | | Visite: 973 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP Sez  4 n  9902 2024

Cassazione Penale Sez. 4 del 08 marzo 2024 n. 9902 / Elettrocuzione in cantiere - Assenza PES o PAV

ID 21582 | 26.03.2024 / In allegato

Sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 08 marzo 2024 n. 9902 - Elettrocuzione in cantiere. Assenza di persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV)

Abstract

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 16/707/2021 dal Tribunale di Modena nei confronti del titolare della ditta esecutrice di lavori di installazione di impianti elettrici di cantiere, imputato del reato previsto dall'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art.583, comma 1, n.1, cod.pen. e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Era stato contestato all'imputato di avere, con colpa generica consistente in negligenza, imprudenza e imperizia nonché con colpa specifica consistente nella violazione dell'art.82, comma 1, lett.b), del T.U. emesso con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 avendo inviato due lavoratori a effettuare la sostituzione del cavo di alimentazione generale del cantiere nonostante si trattasse di soggetti privi della necessaria formazione professionale, ponendo così in essere la causa dell'infortunio occorso ad uno dei due lavoratori quale, incaricato di distaccare il cavo di alimentazione del cantiere, non avendo previamente isolato e posto fuori tensione la morsettiera cui esso era attaccato e procedendo unicamente con una brugola metallica, aveva subito una elettrocuzione che gli aveva cagionato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni.

Contestato al titolare il mancato rispetto della normativa tecnica CEI 11-27:2014-01, che prescrive che i lavori in prossimità di tensione elettrica devono essere compiuti da persona esperta (PES) o avvertita (PAV) mentre le persone comuni (PEC) sono abilitate a svolgere tali lavori solo sotto la supervisione di un PES o di una PAV.
...
Inammissibile il ricorso.

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9902 Anno 2024
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Relatore
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 16/707/2021 dal Tribunale di Modena nei confronti di A.A., imputato del reato previsto dall'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art.583, comma 1, n.1, cod.pen. e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Era stato contestato all'imputato di avere, quale titolare delle Euro Group Srl - ditta esecutrice di lavori di installazione di impianti elettrici di cantiere - con colpa generica consistente in negligenza, imprudenza e imperizia nonché con colpa specifica consistente nella violazione dell'art.82, comma 1, lett.b), del T.U. emesso con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - inviato i lavoratori B.B. e C.C. a effettuare la sostituzione del cavo di alimentazione generale del cantiere della AEC Costruzioni (committente dei lavori elettrici) nonostante si trattasse di soggetti privi della necessaria formazione professionale, ponendo così in essere la causa dell'infortunio occorso allo stesso C.C.; il quale, incaricato di distaccare il cavo di alimentazione del cantiere, non avendo previamente isolato e posto fuori tensione la morsettiera cui esso era attaccato e procedendo unicamente con una brugola metallica, aveva subito una elettrocuzione che gli aveva cagionato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni.

2. La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale; esponendo che, sulla base delle risultanze istruttorie, era emerso che, in data 06/08/2015, lo C.C. era stato inviato presso il cantiere della AEC Costruzioni Srl, società committente dei lavori elettrici alla Euro Group Srl, al fine di sostituire il cavo di alimentazione che forniva energia al cantiere, agganciato al quadro generale della Euro Group, a propria volta collegato al contatore ENEL; che il B.B., che ricopriva il ruolo di caposquadra, aveva indicato fisicamente allo C.C. quali fossero i cavi da staccare, ovvero quelli posti a "valle", colleganti il quadro elettrico con il cantiere e posti a circa due metri di altezza; che, al fine di compiere tale operazione, era necessario lavorare in assenza di tensione elettrica, di modo che era stata tolta la corrente all'interruttore generale di cantiere ma che tale operazione non aveva comportato la disattivazione dell'erogazione da parte del generatore ENEL, collegato al quadro di cantiere tramite i cavi "a monte"; che lo C.C., nel tentare di staccare i cavi, aveva quindi lavorato su quelli "a monte" tramite una brugola, ricevendo immediatamente una scossa elettrica che gli aveva cagionato lesioni personali.

La Corte territoriale ha quindi rilevato che, sulla base della prospettazione accolta nella sentenza di primo grado, nei confronti del A.A. - quale capocantiere e preposto - era stato ravvisato il mancato rispetto della normativa tecnica CEI 11-27:2014-01, che prescrive che i lavori in prossimità di tensione elettrica devono essere compiuti da persona esperta (PES) o avvertita (PAV) mentre le persone comuni (PEC) sono abilitate a svolgere tali lavori solo sotto la supervisione di un PES o di una PAV, qualifiche possedute dal solo A.A.; che l'attività dello C.C. doveva ritenersi essere stata svolta, quanto meno, in prossimità di parti attive in quanto nelle immediate vicinanze di cavi attraversati da corrente elettrica; che non poteva ritenersi applicabile la clausola 6.4.2 della normativa tecnica, che consente al PEC di operare in autonomia sul luogo di lavoro in tensione attraverso mezzi che consentano il mancato contatto tra l'agente con la zona di lavoro sotto tensione, in quanto lo C.C. non era stato dotato di alcun dispositivo di sicurezza; che non assumevano rilievo, in punto di giudizio controfattuale, le indicazioni fornite dal B.B., essendo lo stesso comunque soggetto privo delle necessarie fondamenta teoriche per la gestione del rischio, la quale doveva invece integralmente essere ricondotta al solo A.A..

In punto di nesso causale, il giudice di primo grado aveva altresì argomentato che il rischio creato non poteva dirsi eccentrico in quanto le lavorazioni effettuate nella contingenza rientravano nella sfera di rischio riconducibile alla posizione di garanzia rivestita dall'imputato, pur in presenza di un evidente errore da parte della persona offesa.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello inerente al dedotto difetto di colpa in capo al datore di lavoro, con specifico riferimento all'argomentazione in base alla quale il lavoro sui cavi presupponeva il necessario distacco dell'interruttore del contatore ENEL, sulla base di un'indicazione che il A.A. avrebbe asseritamente impartito la mattina stessa dell'incidente e che il B.B., disattivando il solo contatore di cantiere, avrebbe scientemente disatteso.

Sul punto, i giudici di appello hanno comunque ritenuto ravvisabile un profilo di colpa in capo all'imputato derivante dal difetto di organizzazione del lavoro per non essersi sincerato delle condizioni in cui i due dipendenti avrebbero dovuto operare, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere al distacco del contatore ENEL in dipendenza della disponibilità della relativa chiave, elemento di fatto che la sua posizione di garanzia gli avrebbe imposto di accertare, accettando quindi il rischio - non eccentrico o imprevedibile - che i dipendenti staccassero il solo contatore di cantiere trasformando quindi il lavoro come svolto "in prossimità" di tensione; ha quindi rilevato che l'imputato aveva omesso di recarsi sul posto e di verificare personalmente le modalità di esecuzione delle opere, limitandosi ad affidarle a due persone prive della necessaria preparazione quanto alla gestione del rischio elettrico e senza dare le necessarie istruzioni dipendenti dalla omessa accessibilità del contatore ENEL.

La Corte ha altresì rilevato che, sulla base delle predette argomentazioni, doveva ritenersi infondato anche il motivo di appello riguardante la pretesa interruzione del nesso di causalità; ha argomentato che gli errori ascrivibili ai lavoratori - ovvero il disinserimento del solo contatore del cantiere (da parte del B.B.) e l'errata individuazione dei cavi sui quali intervenire (da parte dello C.C.) - non erano estranei rispetto alla sfera di rischio gestita dal responsabile, non integrando tali condotte fatti abnormi tali da eliminare il necessario rapporto di causalità.

3. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'errata applicazione di norme giuridiche extrapenali, con particolare riferimento all'art.83 del D.Lgs. n.81/2000 e alla norma CEI 11-27, in riferimento alle disposizioni 6.4.1.3 e 6.4.2.1.

Ha dedotto che il Tribunale, rispetto all'ipotesi indicata nel capo di imputazione, avrebbe assunto una posizione intermedia ritenendo che il lavoro svolto dallo C.C. fosse stato effettuato, quanto meno, in prossimità delle parti elettriche attive se non su parti propriamente attive, ritenendo comunque necessaria la presenza di un PAS o di un PEV; mentre, di contro, la Corte d'appello aveva qualificato l'area di lavoro come caratterizzata dalla prossimità di tensione, ipotesi normativizzata dall'art.83 del D.Lgs. n.81/2008 e non dall'art.82; ha quindi dedotto che le due ipotesi fattuali predette erano regolate da norme tecniche tra di loro distinte, atteso che il lavoro in sola prossimità di parti attive -contrariamente a quello sotto tensione - avrebbe potuto essere svolto anche da un PEC (persona comune) a condizione dell'utilizzo di un "blocco meccanico" rispetto al contatto con le parti attive; ha quindi dedotto che, constando che il contatore di cantiere era stato disattivato, l'operazione potesse essere svolta anche da una persona comune; ha altresì dedotto che, ai sensi della disposizione 6.4.1.3, i lavori in prossimità potevano essere svolti da una PEC sotto la supervisione di PES o PAV e che, nel caso di specie, il lavoratore B.B. soddisfaceva tutti i requisiti per essere considerato tale indipendentemente dall'investitura formale; ha contestato, sul punto, le argomentazioni della Corte territoriali in base alle quali, se il B.B. fosse stata persona veramente esperta, non avrebbe consentito allo C.C. di lavorare erroneamente sui cavi posti "a monte"; ha quindi dedotto che la considerazione in base alla quale lo C.C. non avrebbe dovuto essere delegato a svolgere il distacco dei cavi a valle doveva ritenersi contrastante con la suddetta norma tecnica nella parte in cui permette a una PEC di operare in aree in prossimità sotto la supervisione o la sorveglianza di una PAV o di una PES, supervisione del tutto sussistente nel caso di specie, dovendosi considerare la condotta all'origine dell'infortunio come frutto di un mero errore da parte dell'esecutore.

Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in riferimento agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ascritto al A.A. un difetto di organizzazione del lavoro e che si sarebbe tradotto nel non avere appurato il dato relativo alla disponibilità della chiave di apertura del contatore ENEL, pur dopo avere impartito la direttiva di staccare la corrente dal fornitore; ha quindi dedotto che tale contestazione si sarebbe posta su un piano di eccentricità rispetto a quella afferente alla violazione dell'art.82 del D.Lgs. n.81/2008 e comunque riguardante la gestione del rischio elettrico in senso stretto, non essendo mai stata contestata alcuna inefficienza organizzativa; ha quindi argomentato che - essendo nel caso di specie stato contestato unicamente un profilo di colpa specifica - si sarebbe concretizzata la predetta violazione del principio di correlazione con conseguente lesione del diritto di difesa; aggiungendo che, secondo la sentenza impugnata e in difetto di previa contestazione, al A.A. sarebbe stato anche ascritto di avere inviato in cantiere personale non qualificato accettando il rischio che gli stessi dipendenti non staccassero la corrente, giungendo ad attribuire all'imputato una condotta valutabile sotto il profilo del dolo eventuale.

Con il terzo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'errata applicazione dell'art.43 cod.pen. in punto di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Ha dedotto che lo C.C. avrebbe subito l'evento lesivo in conseguenza di una propria azione consapevole e volontaria, disattendendo la specifica direttiva impartitagli dal B.B. e attinente al solo distacco dei cavi posti a monte anziché di quelli a valle del contatore; ha quindi dedotto che una rigorosa applicazione in tema di causalità della colpa e di giudizio controfattuale avrebbe dovuto portare a un giudizio assolutorio, attesa la mancanza di argomentazioni sulla base delle quali ritenere che l'imputato fosse effettivamente in grado di governare, in concreto, il rischio conseguente alla lavorazione, attesa la sussistenza degli elementi rappresentati: da una formazione preventiva e adeguata della persona offesa, dalla spiegazione in dettaglio delle procedura da seguire e della precisa spiegazione in loco da parte del caposquadra B.B..

4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

3. Va pregiudizialmente affrontato, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di impugnazione, con il quale la difesa del ricorrente ha dedotto una causa di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.522 cod.proc.pen., derivante dall'essersi fondata la pronuncia di secondo grado su un profilo di colpa omissiva non contestato nel capo di imputazione e consistente nell'avere ascritto all'imputato di non essersi previamente assicurato dell'effettiva apertura della cassetta contenente il contatore ENEL ovvero della immediata disponibilità della relativa chiave; in tal modo, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato contestato all'imputato un profilo di colpa attinente a una dedotta inefficienza organizzativa aggiungendo che - attraverso il riferimento testuale all'accettazione del rischio che i lavoratori non staccassero la corrente - il profilo di responsabilità contestato sarebbe trasmodato nel dolo eventuale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sul relativo profilo di diritto le Sezioni Unite hanno affermato in più occasioni il principio in base al quale, in relazione al rispetto del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga a una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisce, un reale pregiudizio dei diritti della difesa; conseguendone che l'indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui all'art. 111 della Carta fondamentale, ma anche con l'art. 6 della Convenzione E.D.U., come interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla pronuncia Drassich c. Italia (CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007); ma anche, successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti (così, in motivazione, Sez.4, n.3922 del 17/12/2020, dep. 2021, Zizzi, n.m.).

In applicazione del suddetto principio e a proposito dell'ambito specifico dei reati colposi, è stato quindi affermato che la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, Spampinato, Rv. 284101).

Deve quindi escludersi che l'aggiunta, operata nella motivazione della sentenza di secondo grado, di ulteriori profili di colpa generica rispetto a quelli individuati nel capo di imputazione - il quale, peraltro, oltre alla contestazione del predetto profilo dì colpa specifica faceva anche previo riferimento alla negligenza, imperizia e imprudenza - possa ritenersi idonea a perfezionare la violazione sanzionata dall'art.522 cod.proc.pen., non essendo l'aggiunta medesima idonea a concretizzare un'effettiva immutazione del fatto - essendo comunque la relativa condotta da ritenersi come mera specificazione della contestazione generica originariamente formulata.

A tale proposito, va richiamata la lettura giurisprudenziale in base alla quale, qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, ma solo senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, unicamente qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa (Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Destri, Rv. 261047; Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017, Bavila, Rv. 269992; espressiva di analogo principio anche Sez. 5, n. 27628 del 23/05/2019, F., Rv. 276643).

Nel caso di specie, in relazione alla questione di fatto indicata nell'ambito del motivo di ricorso, deve ritenersi che l'imputato abbia avuto la piena possibilità di esplicare le proprie facoltà difensive anche in ordine alla stessa.

Trattandosi di tema - quello della necessità di assicurarsi del previo distacco del contatore ENEL - comunque emerso nel corso del giudizio in quanto, come sottolineato tanto nella sentenza di primo grado quanto in quella di secondo grado, riferita nell'ambito dell'istruzione dibattimentale e oggetto di specifiche dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del proprio esame.

D'altra parte, quanto a ulteriore profilo di doglianza da intendersi sollevato nel motivo di appello - e afferente alla dedotta eccentricità della ritenuta responsabilità per difetto di organizzazione da parte dell'imputato - deve ritenersi che il relativo profilo fosse stato già indicato nell'atto di esercizio dell'azione penale, in cui si prospettava la ragione di colpa derivante dall'aver inviato a eseguire lavori su impianti elettrici dipendenti privi della necessaria qualificazione per l'attività da svolgere.

4. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare il disposto dell'art.83 del D.Lgs. n.81/2008, nella parte in cui ha ritenuto che una lavorazione nella prossimità delle parti attive potesse essere eseguita solo da persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV), trascurando la disposizione contenuta al punto 6.4.1.2. delle norme tecniche CEI 11-27 (come indicate nel capo di imputazione e nel testo applicabile ratione temporis) nonché l'applicabilità della disposizione n.6.4.2.1 e regolante il mezzo di protezione adottabile ai sensi della stessa, consistente nella attivazione di un blocco meccanico.

Il motivo è, complessivamente, inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4.1 Come sopra accennato, il Tribunale e poi, ancora più esplicitamente, la Corte territoriale - in riferimento all'originaria contestazione di colpa specifica facente riferimento al disposto dell'art.82 del D.Lgs. n.81/2008 - hanno ritenuto che l'operazione all'esito della quale si era verificato l'incidente fosse stata eseguito "in prossimità di tensione", con la conclusione in forza della quale la regola cautelare violata doveva essere identificata in quella contenuta nell'art.83 dello stesso T.U. e in base a cui: "1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini dì cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche"; indicando il richiamato allegato IX le relative distanze minime dipendenti dal grado di tensione presente nel caso di specie.

Ciò premesso, la stessa disposizione delle norme tecniche CEI 11-27 richiamata dalla difesa, sempre nel testo del 2014 applicabile ratione temporis, prevedeva specificamente che i lavori "in prossimità" dovessero essere svolti da PES o PAV e che le persone comuni privi di tale qualifica (PEC) potessero svolgere lavori in prossimità alla sola condizione che una PES ovvero una PAV gestisse il rischio elettrico mediante "una supervisione o una sorveglianza".

4.2 Deve quindi ritenersi che le sentenze di merito abbiano esaurientemente affrontato - con motivazione congrua e non palesemente illogica - la questione di fatto oggetto del motivo di ricorso; il quale, in definitiva, si sostanzia sul punto in una mera reiterazione di argomentazioni già affrontate e smentite da parte della Corte territoriale.

In particolare, i giudici di appello hanno rilevato - sulla base del presupposto in forza del quale la veste di PES o di PAV necessità di una formale attribuzione da parte del datore di lavoro - che, oltre alla persona offesa, neanche il caposquadra B.B. (sulla base di circostanza comunque emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale) fosse munito della qualifica medesima; avendo specificamente il giudice di primo grado (pag.3 della sentenza) rilevato, con argomentazione rimasta priva di censura, che il solo B.B. aveva assunto tale qualifica nel successivo anno 2017 e rimanendo del tutto irrilevanti, pertanto, le argomentazioni difensive in ordine alla dedotta esperienza maturata dal predetto dipendente in materia di lavori da eseguire su impianti elettrici; elemento di fatto, incidentalmente, smentito dallo stesso A.A. in sede di esame reso nel corso del primo grado di giudizio nel corso del quale, con affermazioni riportate nella sentenza, lo stesso aveva dichiarato che il B.B. "non era una persona pronta per essere PES o PAV".

4.3 D'altra parte, del tutto inconferente appare altresì il richiamo - operato dalla difesa nell'esposizione del motivo di ricorso - alle specifiche disposizioni tecniche contenute nel punto 6.4.2 delle norme 11-27, nel cui ambito è previsto che i lavori in prossimità di parti attive possano essere eseguiti anche da una PEC senza prescrizioni aggiuntive particolari quando siano stati posti in essere le specifiche misure di protezione indicate al punto 6.4.2.1, ovvero "protettore o una barriera o sistemi di blocco meccanico o sistemi equivalenti"; ciò in quanto gli stessi devono essere predisposti, come pure indicato nella disposizione, al fine di impedire "la penetrazione nella zona di lavoro sotto tensione".

Deve quindi trattarsi - come rilevato dal Tribunale alla pag.4 della sentenza di primo grado - di opere idonee a impedire l'avvicinamento alla zona sotto tensione in relazione ai limiti metrici indicati, a propria volta, nel richiamato allegato IX al D.Lgs. n.81/2008; dovendosi quindi escludere, in relazione alla prospettazione difensiva, che possa essere valutata a tali fini la condotta consistente nella sola disattivazione dell'interruttore della corrente elettrica destinata al cantiere.

Va quindi ritenuto che - con argomentazioni logiche e, come detto, consequenziali rispetto alla formulazione del capo di imputazione - i giudici di merito abbiano ravvisato la responsabilità del datore di lavoro derivante dall'aver inviato personale non adeguatamente qualificato a svolgere lavori in prossimità di linee elettriche senza comunque assicurarsi previamente, in quanto unico soggetto munito delle necessarie qualifiche specialistiche, che le opere fossero effettivamente svolte in condizioni di sicurezza; condizioni di sicurezza, a propria volta e come ampiamente illustrato dalla Corte territoriale, necessitanti del previo distacco del passaggio della corrente elettrica da parte del contatore ENEL posto a monte rispetto al quadro elettrico del cantiere.

5. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'assenza del necessario nesso causale con la condotta colposa ascritta attesa la volontaria deviazione, in capo alla persona offesa, rispetto alle direttive impartite con conseguente interruzione del processo causale medesimo in relazione al disposto dell'art.43 cod.pen..

Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

5.1 Sul punto, le argomentazioni sottese al motivo di ricorso costituiscono la riproposizione di analoga censura già formulata in sede di appello e argomentatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato l'assorbente rilievo causale della condotta colposa ravvisabile nei confronti dell'imputato - come sopra specificata - pure in presenza di un comportamento imprudente in capo alla persona offesa.

5.2 A tale proposito - come argomentato in parte motiva da Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012, Battafarano, Rv. 254365 - va quindi rilevato che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio dell'attività lavorativa, anche nelle ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore subordinato.

Tale conclusione è fondata sulla disposizione generale di cui all'art. 2087 cod.civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, secondo le quali, il datore di lavoro o comunque la persona dallo stesso delegata, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art.40, comma 2, cod.pen..

Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore, essendo imposto al garante (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela.

Le censure avanzate dal ricorrente non tengono quindi conto del fatto che, in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per il garante della sicurezza sul posto di lavoro, che si sia reso comunque responsabile, come nel caso in esame, di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata.

In particolare quanto alla censura volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento della vittima (che, come risultato dall'istruttoria espletata, ha lavorato su cavi elettrici posti "a monte" rispetto al generatore di cantiere), questa non tiene conto che, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.

Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Derivando, da tale argomento, anche l'ulteriore principio di diritto in base al quale perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

5.3 D'altra parte, rispetto alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, deve considerarsi come tale il comportamento imprudente del medesimo che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli.

In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del garante e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237, cit.).

In sostanza, sulla base dell'esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

Rilevando altresì che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, cit.), ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).

5.4 Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano fatto adeguato governo dei predetti principi; ritenendo, specificamente, che il comportamento del lavoratore - pure connotato da un'imprudenza derivante dal fraintendimento delle direttive impartite dall'altro lavoratore presente sul posto (e comunque, come sopra rilevato, privo della necessaria qualifica per gestire lavori in prossimità di parti attive di cavi elettrici) - non avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato la sussistenza del medesimo con le inosservanza colpose ascritte all'imputato della normativa di settore; la cui corretta applicazione avrebbe dovuto anzi evitare, a monte, che lavoratori non qualificati potessero svolgere lavorazioni del tipo di quelle che avevano costituito il necessario antecedente logico dell'evento lesivo.

Nel caso di specie deve quindi ritenersi che la Corte distrettuale, rimarcando il rilievo causale da attribuire al comportamento dell'imputato - che ha omesso di recarsi sull'area del cantiere pur essendo l'unico soggetto qualificato per svolgere le lavorazioni affidate ai dipendenti - abbia correttamente identificato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 16 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2024.

CEI 11-27

3.2 Figure professionali
...
Persona Esperta in ambito elettrico (PES) (1)
Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare

Persona Avvertita in ambito elettrico (PAV) (2)
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare Persona Comune (PEC) Persona che non è esperta e non è avvertita
...
(1) L’aggettivo “esperta” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo, l’attribuzione di PES non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.

(2) L’aggettivo “avvertita” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo l’attribuzione di PAV non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici. 
...
6.4.1.3

I lavori in prossimità devono essere svolti da PES o PAV. Le Persone comuni (PEC) possono svolgere lavori in prossimità a condizione che una PES gestisca il rischio elettrico mediante una supervisione o una sorveglianza (quest’ultima può essere svolta anche da una PAV). Il posto di lavoro dovrebbe essere delimitato da idonee barriere, funi, bandierine, lampade, cartelli, ecc. I quadri di manovra attivi adiacenti devono essere segnalati con ulteriori mezzi chiaramente visibili, ad esempio segnali e/o cartelli di avvertimento sul davanti delle porte.
...

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(1)(2) (3) (5) (6)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Note
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
(3) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(4) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(5) Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione
(6) Decreto Direttoriale MLPS n. 118 del 3 ottobre 2023 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione 

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Allegato riservato Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9902 08 Marzo 2024.pdf
 
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UNI 10339 Portate aria esterna / estrazione locali (ricambi d'aria)

ID 14902 | | Visite: 100305 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI 10339 Portate aria esterna estrazione locali   Ricambi d aria

UNI 10339 Portate di aria esterna e di estrazione locali (ricambi d'aria)

ID 14902 | 09.11.2021 / Documento completo allegato

Il Documento prende a riferimento la legislazione d’interesse per i ricambi d’aria nei locali (di lavoro e non) e riporta quanto previsto dalla norma UNI 10339 (p. 9.1) per gli impianti aeraulici (esclusa climatizzazione) in diverse tipologie edilizie (la norma è in aggiornamento).

Per i luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 riporta all’Allegato IV informazioni generali sul ricambio d’aria nei locali (1.3.1.2) e sul microclima (1.9.1), ma non riporta indicazioni sui quantitativi dei ricambi d’aria.

Per i locali specifici, esempio adibiti a scuole, oltre a quanto previsto dalla UNI 10339, può essere preso a riferimento il D.M. 18 dicembre 1975, seppur abrogato, fornisce valori in merito ai ricambi d’aria.

D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

UNI 10339:1995

La UNI 10339 al p. 9.1 fornisce indicazione in merito alle portate di aria esterna e di estrazione per gli impianti aeraulici da adottare per le diverse tipologie edilizie (esclusa climatizzazione).

UNI 10339:1995
lmpianti aeraulici a fini di benessere
Generalità, classificazione e requisiti
Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura
______

Fornisce una classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento.

Si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, comunque installati in edifici chiusi, con esclusione:

- degli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attività industriale o artigianale (per i quali si applica la UNI 8852);
- degli impianti destinati a scopi diversi, per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili e/o per la realizzazione di condizioni adatte a particolari lavorazioni industriali (impianti di processo);
- degli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza immissione di meccanica di aria esterna.

D.M. 18 dicembre 1975

Ricambio d’aria locali scolastici D.M. 18 dicembre 1975

Il D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica (GU n. 29 del 2 febbraio 1976 - SO)

5.3.12. Purezza dell'aria.
Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi:

i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.
Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.
Per scuole secondarie di 2° grado coefficiente di ricambio 5.

ii) Altri ambienti di passaggio, uffici.
Coefficiente di ricambio 1,5.

iii) Servizi igienici, palestre, refettori.
Coefficiente di ricambio 2,5.

5.3.13. Trattamento dell'aria esterna.
Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.

...
UNI 10339:1995
...
9. Requisiti degli impianti
...
9.1 Qualità e movimento dell'aria
...

9.1.1 Portate di aria esterna e di estrazione

Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per le diverse tipologie edilizie sono contenute nel prospetto III. In detto prospetto:

- le portate di aria esterna Q0 sono riferite alle condizioni normali di 15 °C, 101,325 kPa, aria secca;
- la conversione da portate volumetriche a portate massiche si effettua facendo riferimento ad una massa volumica pari a 1,225 kg/m3;
- le condizioni indicate si riferiscono ad impianti a regime: e consigliata la riduzione delle portate di aria esterna ed eventualmente ii funzionamento a totale ricircolo durante la fase di transitorio termico di avviamento dell'impianto precedente alla utilizzazione dei locali;
- il progettista deve verificare la congruenza dei valori esposti con ii rispetto di valori previsti da leggi e regolamenti, anche applicati in base a disposizioni locali. A titolo informativo in appendice E sono riportate disposizioni legislative vigenti al momento dell'emissione della presente norma;

- l'indicazione "estrazioni" indica che le portate di aria esterna, immesse negli ambienti di stazionamento, devono essere estratte, nelle quantità necessarie, preferibilmente attraverso i locali indicati che devono, quindi, essere mantenuti in depressione.

In assenza di informazioni certe, si adottano gli affollamenti desumibili dal prospetto VIII di cui all'appendice A.

Prospetto III - Portate di aria esterna in edifici adibiti ad uso civile

UNI 10339 Portate aria esterna estrazione locali   Ricambi d aria   Fig  1
...

Esempio

Ospedali (degenze) 11 L/sec  - pari a 39,6 m3/h

[...]

9.1.1.1 Locali di pubblico spettacolo e di riunione
Nei locali di pubblico spettacolo o di riunione la portata effettiva Qope e determinata, in funzione del rapporto tra ii volume V e l'affollamento n, espresso in metri cubi per persona, con la seguente procedura:

per V/n ≤ 15 vale Qope = Qop (prospetto III)

per V/n ≥ 45 si applica il Metodo A

per 15 <V/n < 45 si applica il Metodo B

UNI 10339 Portate aria esterna estrazione locali   Ricambi d aria   Fig  2
...
segue in allegato

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Quiz formazione antincendio 3-FOR Idoneità tecnica VVF

ID 20849 | | Visite: 16129 | Prevenzione Incendi

Quiz formazione antincendio 3 FOR Idoneit  tecnica antincendio VVF   DM 2 settembre 2021

Quiz formazione antincendio 3-FOR Idoneità tecnica antincendio VVF (ex Rischio elevato DM 98)

ID 20849 | 26.11.2023 / In allegato PDF/XLS 345 Quiz risposta multipla - Fonte VVF

Il DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (GU n.237 del 04.10.2021, prevede, per le attività di cui all’allegato IV, che gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, previo superamento di prova tecnica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze consiste in:

- una prova scritta
- una prova orale
- una prova pratica
_______

DM 2 settembre 2021

Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 2)

4.1 Idoneità tecnica
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; (2FOR)
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m²; (2FOR)
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...
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Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27

ID 2841 | | Visite: 50446 | Documenti Riservati Sicurezza

CEI 11 27 2021 Procedura

Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27

ID 2841 | Rev. 2.0 del 25.10.2021 / Documento di lavoro in allegato

La procedura è stata redatta basandosi su quanto prescritto dalla norma tecnica CEI 11-27:2021 al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza CAPO III - Impianti ed apparecchiature elettriche.

La procedura, pertanto, si applica alle operazioni ed alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi.

Non si applica ai lavori eseguiti a distanza maggiore o uguale di DA9 da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, come nei capitoli seguenti viene rappresentato.

Zone di lavoro elettrico

Indice

1. Premessa
2. Definizioni
3. Requisiti formativi per PES e PAV
4. Tipologie procedure
5. Procedure di esercizio
5.1 Manovre di esercizio
5.2 Controlli funzionali
5.3 Prove
5.4 Ispezione
6. Procedure di lavoro
6.1 Pianificazione
6.2 Prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche
6.3 Prescrizioni in caso di induzione o trasferimento del potenziale di terra
6.4 Prescrizioni in caso di lavori all’aperto
6.5 Prescrizioni in caso di lavori all’interno
6.6 Lavori fuori tensione
6.7 Lavori sotto tensione in bassa tensione (categorie 0 e I)
6.8 Metodi di lavoro in bassa tensione
6.9 Modalità operative
6.10 Organizzazione del lavoro
6.11 Lavori in prossimità di parti attive
7. Procedure di manutenzione
7.1 Sostituzione Fusibili
7.2 Sostituzione lampade ed accessori
7.3 Interruzioni temporanee
7.4 Termine dei lavori di manutenzione
9. Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza
9.1 Esempio dei livelli di responsabilità
9.1.1 Schema generale
9.1.2 Abitazione
9.1.3 Piccola azienda o artigiano
9.1.4 Grande azienda industriale
10. Moduli
10.1 Delega del ruolo operativo di responsabile dell’impianto da URI a RI ai sensi della norma CEI 11-27 art. 4.11 24
10.2 Piano di lavoro
10.3 Piano di intervento
10.4 Consegna e restituzione impianto
10.5 Restituzione impianto
10.6 Scheda per interventi ripetitivi che può sostituire il piano d’intervento

[...]

3. Requisiti formativi per PES e PAV

Livello 1A – Conoscenze teoriche

- Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza;

- conoscenza delle prescrizioni:

- - della Norma CEI EN 50110-1 e della presente Norma per gli aspetti comportamentali;
- -di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT;
- - di eventuali norme pertinenti alla tipologia impiantistica su cui dovrà operare;
- - nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso;

- attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione;

- le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti del RI e del PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere;

Il livello 1A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 1B.

Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività

Oltre alle metodologie di lavoro richieste per l’attività, specifiche di ogni azienda, la formazione pratica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

- definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;
- apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari;
- messa a terra e in cortocircuito;
- verifica dell’assenza di tensione;
- valutazione delle condizioni ambientali;
- modalità di scambio delle informazioni;
- uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali;
- apposizione di barriere e protezioni;
- valutazione delle distanze;
- predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.

L’azione formativa si sviluppa comprendendo

- corsi frontali o a distanza per le parti teoriche;
- addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.

Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.

La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi

Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h.

La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.

La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

Per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica trattata nella parte dedicata a tali lavori.

[...]

4. Tipologie procedure

Come indicato nella norma tecnica CEI 11-27 le procedure vengono distinte in 3 tipologie principali:

a. PROCEDURE DI ESERCIZIO
b. PROCEDURE DI LAVORO
c. PROCEDURE DI MANUTENZIONE

[...]

5.2 Controlli funzionali

I controlli funzionali devono essere eseguiti mediante “misure” dei dati fisici all’interno di impianti elettrici.

Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV.

Quando si effettuano misure su impianti elettrici, si devono usare strumenti di misura adeguati e sicuri, costruiti in conformità alle Norme di prodotto specifiche. Tali strumenti devono essere controllati prima dell’uso e, se necessario, dopo l’uso.

Tipo misura 1

- Il quadro aperto presenta un grado di protezione verso le parti attive ≥ IPXXB.
- Tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti attive tra di loro e verso le masse, non c’è rischio di contatto accidentale, né di cortocircuito accidentale.

Non è necessaria la supervisione di PES, non sono necessari i guanti isolanti e la visiera di protezione contro il cortocircuito.

Tipo di misura 1

[...]

D. Esclusioni dai lavori sotto tensione

Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000  V  in  c.a. e 1500  V  in  c.c., realizzati  nel  rispetto  delle  relative  norme  tecniche,  purché  si  usino  attrezzature  e  procedure  conformi  alle  norme  tecniche  ed  il  personale  sia  adeguatamente  formato  e  addestrato non costituiscono lavori sotto tensione regolati nella norma CEI 11-15:

- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;•uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme di prodotto;
- uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;
- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; •utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
- lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V in c.a. anche se funzionanti a tensione superiore.

Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione,  a condizione che vengano adottate, a seguito di un'analisi del rischio, procedure (o metodi) di prova,  finalizzate a prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione (vedi anche par. 5.3.2).

[...]

9.1.4 Grande azienda industriale

Classificazione URI): datore di lavoro o staff esecutivo o incaricati della responsabilità complessiva degli impianti elettrici

Classificazione RI): persona designata a svolgere il ruolo di responsabile di un impianto elettrico durante le attività lavorative

Classificazione PL): capo di una squadra della propria azienda o di una società terza

Classificazione Addetti al lavoro): componenti la squadra di lavoro

[...]

10.4 Consegna e restituzione impianto

Modulo consegna e restituzione impianto

[...] Segue in allegato

Formato: pdf/doc
Pagine: 32

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Copiabile/stampabile: SI

Fonti
D.Lgs. 81/08
CEI 11-27:2021

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
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Matrice Revisioni

Rev.  Data Oggetto Autore
2.0 25.10.2021 Aggiornamento CEI 11-27:2021 Certifico Srl
1.0 30.03.2021 Aggiornamento formato grafico Certifico Srl
0.0 03.03.2017 --- Certifico Srl

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Esperto di radioprotezione

ID 11353 | | Visite: 33143 | Documenti Riservati Sicurezza

Esperto di radioprotezione

Esperto di radioprotezione / Update Rev. 6.0 del 09 Febbraio 2024

ID 11353 | Rev. 6.0 del 09.02.2024 / Documento completo in allegato

L'Esperto di radioprotezione è una delle figure previste dal nuovo D.Lgs 101/2020 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (figura equivalente all’esperto qualificato di cui al DLgs 230/1995).

L’esperto di radioprotezione è la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 129 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Update Rev. 6.0 del 09.02.2024
Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 - Modifica dell'articolo 13, comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute del 9 agosto 2022, rubricato "Aggiornamento professionale"

Update Rev. 5.0 del 25.05.2023
Decreto direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione
Decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

Fino al 1° gennaio 2023 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
_
______

Excursus
...

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato nella GU n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Entrata in vigore: 18.01.2023
...

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Definizione

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 7. Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Definizioni

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

39) «esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 129;

 
Attribuzioni esperto di radioprotezione

I compiti dell’esperto di radioprotezione sono individuati all’art. 130.

Rif. Normativi Art. 130 Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

L’esperto di radioprotezione, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:

-  effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 37 comma 2, 38 comma 2, 44 comma 1 lett.b ); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione.
4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all’esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all’organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.
5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e) , nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’art. 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 126, comma 2.
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito delle rispettive competenze. L’esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

-  effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

-- procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;
-- effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
-- esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
-- effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
-- effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;

- effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;

- procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori;

- verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;

-  svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;

- assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

-- nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
-- nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
-- nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
-- nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
-- nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
-- nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
-- nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
-- nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate; 
-- nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:

- svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
- fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori.

La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell’articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

[...]

Relazione esperto di radioprotezione

Rif. Normativo Art. 131. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 80).

In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

a) l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l’individuo rappresentativo (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui sopra, si assicura altresì che l’esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all’articolo 130, comma 8.

[...]
________

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 130. Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

1. L’esperto di radioprotezione, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
b) effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
1) procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
f) svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
8) nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
9) nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell’articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c) , anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa
può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell’ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. L’ esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L’esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall’individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. L’esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente.
11. In caso di cessazione dall’incarico, l’esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico.

ALLEGATO XXI (articolo 129)

ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE E DEI MEDICI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 e 138 DELLE MODALITA', TITOLI DI STUDIO, ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE, E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

1. Elenchi nominativi

1.1 Sono istituiti presso il Ministero del Lavoro Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali gli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza sanitaria della radioprotezione, secondo quanto stabilito dagli articoli 129 e 138.

1.2 Gli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, costituiti separatamente, devono contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

1.3 Per l'iscrizione negli elenchi di cui al punto 1.1 devono essere osservate le modalita' stabilite nel presente allegato.

1.4 Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 138, comma 2, l'obbligo di aggiornamento professionale e' adempiuto tramite il rispetto delle disposizioni di cui all'art.38, comma 3, del d.lgs. 81/2008.

2. Requisiti per l'iscrizione

2.1 Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1 possono essere iscritti su domanda diretta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali coloro che:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, ovvero dei titoli previsti dal successivo punto 14 se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati;
d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione;
e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi del punto 17 lettere a) e b).

3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione.

3.1 Presso il Ministero del lavoro- Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione.

3.2 La Commissione e' composta da laureati in materie tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui:

- due designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- uno designato dal Ministero della salute;
- uno designato dall'Istituto superiore di sanita';
- uno designato dall'INAIL;
- uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
- due designati dall'ISIN. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3.3 I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

4.1 Presso il Ministero del lavoro Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

4.2 La Commissione e' composta da laureati, esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:

- due designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- uno designato dal Ministero della salute;
- uno designato dall'Istituto superiore di sanita';
- uno designato dall'INAIL;
- uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
- due designati dall'ISIN.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

4.3 I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente.


...

Requisiti di iscrizione all’elenco, modalità di formazione, modalità di svolgimento dell'esame e aggiornamento professionale

Pubblicato il Decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale. Entrata in vigore: 1° gennaio 2023.

Fino al 1° gennaio 2023 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 129. comma 4 Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

[...]
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l’iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto; (Soppressa)
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.

[...]

Percorso di formazione

Il percorso di formazione dell'ER prevede obbligatoriamente:

- oltre alle lauree caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria),

- un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e sotto la guida del relativo Esperto qualificato (complessivi 240 giorni lavorativi per il 2° grado e 360 giorni lavorativi per il 3° grado), per poter sostenere l'esame di abilitazione di Eq secondo il grado prescelto su un elenco di argomenti definiti per legge (nell'Allegato V al D.Lgs. 241/2000, che aggiorna il D.Lgs. 230/95 in vigore da 1.1.2001) per ciascun grado di abilitazione.

Circolare n. 36 del 24 dicembre 2014 - Schema  di attuazione del tirocinio propedeutico 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame

Il candidato deve inviare la domanda di esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, di cui all'Allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame tramite Posta elettronica certificata alla Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

Nella domanda dovranno essere puntualmente specificati i gradi per i quali si chiede di essere ammessi a sostenere il relativo esame di abilitazione:
 
- primo grado
- secondo grado
- terzo grado sanitario (ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 101/2020 la disposizione di cui all'articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all'abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto)
- terzo grado.

L'Amministrazione, ricevuta la documentazione, avvierà l'istruttoria per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, procedendo allo scambio di informazioni e documenti con il candidato.

Modulistica per l'ammissione all'esame di abilitazione

Schema di domanda
Schema di attestato di tirocini 
Elenco codici IBAN

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

Analogamente le richieste di eventuali duplicati di certificati devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

Nell'ottica della progressiva digitalizzazione di queste procedure è stato previsto che il pagamento delle marche da bollo avvenga secondo le modalità indicate nei moduli.

La modalità con cui assolvere il pagamento delle marche da bollo relative all'istanza di richiesta di duplicato e al certificato che verrà rilasciato dall'Ufficio sono le medesime previste per le istanze di iscrizione negli elenchi.

Modulistica per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione

Schema di domanda
Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

Elenchi

N.B.: La data d'iscrizione si può anche riferire alla data di rinnovo per gli iscritti con la normativa previgente.

L'elenco comprende gli iscritti ai tre gradi di abilitazione. 

La cifra che precede il numero di iscrizione indica il grado di appartenenza ("1" per il primo grado, "2" per il secondo grado e "3" per il terzo grado di abilitazione).

Per la consultazione dell'elenco ufficiale è possibile rivolgersi alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione III.

Elenco degli esperti di radioprotezione aggiornato al 14 dicembre 2023
Elenco degli esperti di radioprotezione aggiornato al 27 dicembre 2022

Elenco degli esperti di radioprotezione aggiornato al 20 dicembre 2021
Elenco degli Esperti qualificati primo grado limitazione attività sanitarie
Elenco degli Esperti qualificati secondo grado limitazione attività sanitarie

Altre norme

Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022
Decreto Direttoriale n. 7 del 24/03/2022

Decreto Direttoriale n.43 del 02/07/2021
Decreto direttoriale n. 66 del 29 ottobre 2020
Circolare n. 36 del 24 dicembre 2014 - Schema  di attuazione del tirocinio propedeutico 

Certifico Srl - IT Rev. 6.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
60 09.02.2024 Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 
Elenco degli esperti di radioprotezione aggiornato al 14 dicembre 2023
Certifico Srl
5.0 25.05.2023 Decreto direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione
Decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione
Certifico Srl
4.0 05.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Elenco degli esperti di radioprotezione aggiornato al 27 dicembre 2022
Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022
Decreto Direttoriale n. 7 del 24/03/2022
Certifico Srl
3.0 16.11.2022 Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022 Certifico Srl
2.0 31.08.2022 Decreto del 9 agosto 2022 Certifico Srl
1.0 15.02.2022 Nuovi moduli iscrizione: Esperti radioprotezione e Medici autorizzati
Decreto Direttoriale n.43 del 02/07/2021
Decreto direttoriale n. 66 del 29 ottobre 2020
Circolare n. 36 del 24 dicembre 2014
Inserito All. XXI del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
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Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

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Cantieri archeologici tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

Sicurezza & Archeologia - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

ID 21549 | 22.03.2024 / In allegato

Il settore dedicato alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico e artistico è caratterizzato da addetti e operatori altamente specializzati, per i quali i rischi professionali vanno attentamente individuati e valutati in contesti caratterizzati da specifiche esigenze, correlate alla varietà di figure professionali, contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro e con formazione ben distinta fra loro, e alla necessità di assicurare, insieme alla tutela dell’incolumità dei lavoratori e degli altri operatori, l’attenzione al valore storico e artistico del bene sul quale si interviene che obbliga, spesso, ad una organizzazione del lavoro non standardizzata.

In questo ambito, la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro deve essere adeguatamente considerata sia negli interventi volti a favorire il miglioramento delle conoscenze del patrimonio archeologico e a garantire continuità alle attività di ricerca scientifica e storica, sia negli interventi di messa in sicurezza, recupero, sistemazione di siti di rilevanza storico-archeologico per l’accessibilità e fruibilità nell’ambito di iniziative di inclusione sociale e culturale, di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico.

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Fonte: INAIL

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Fact sheet INAIL 2024
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Secondo rapporto sui lavoratori marittimi

ID 21544 | | Visite: 545 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Secondo rapporto sui lavoratori marittimi

Secondo rapporto sui lavoratori marittimi / Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare

ID 21544 | 21.03.2024 / In allegato

Il monografico “Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare” rappresenta il secondo rapporto sulla sicurezza dei lavoratori marittimi. A differenza del primo rapporto, viene introdotto anche il tema della salute, in modo da avere un quadro completo dei rischi, degli infortuni e delle malattie di questo particolare settore.

Le analisi, basate su diverse fonti di dati, forniscono infatti un riscontro sul contesto di riferimento, sulla dinamica degli eventi infortunistici, sulla percezione del rischio, sulle patologie professionali e sull’esposizione all’amianto nelle navi. I risultati forniscono rilevanti spunti sull’acquisizione delle informazioni in un’ottica prevenzionale.

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INDICE

Introduzione

Capitolo 1 - Situazione economica e socio-demografica

Capitolo 2 - Infortuni dei lavoratori marittimi

Capitolo 3 - Percezione del rischio da parte dei lavoratori della pesca

Capitolo 4 - Malattie professionali dei lavoratori marittimi

Capitolo 5 - Amianto nelle navi e aspetti connessi all’esposizione

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Fonte: Inail - 2024

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INAIL 2024
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ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro

ID 19418 | | Visite: 2307 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 19418 ATEX richiesta informazioni

ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro 

ID 19418 | 19.04.2023 / Documento di approfondimento e moduli richiesta informazioni in allegato

Modulo richiesta informazioni per la fornitura di un’attrezzatura destinata a lavorare in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Un'atmosfera potenzialmente esplosiva esiste quando una miscela di gas, vapori, nebbie o polveri dell'aria si combina in modo tale da poter esplodere in determinate condizioni operative.

Per la riduzione del rischio legato ad ambienti di lavoro ATEX esistono due Direttive che devono essere gestite in correlazione tra di loro quanto relative agli Obblighi del fabbricante (ATEX Prodotti) e Datore di Lavoro (ATEX lavoro) che devono interscambiarsi le informazioni ATEX di competenza:

- Direttiva 1999/92/CE (ATEX Lavoro) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

- Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Nella fornitura di apparecchi destinati a lavorare in atmosfera esplosiva è indispensabile uno scambio di informazioni tra il fornitore dell’attrezzatura (Fabbricante) e l’utilizzatore (Datore di Lavoro) in relazione alla Classificazione ATEX degli ambienti di lavoro.

Lo scambio di informazioni reciproco è mirato alla prevenzione del rischio ATEX negli ambienti di lavoro in accordo con il D.Lgs. 81/08.

Il Datore di lavoro richiede al Fabbricante una apparecchiatura ATEX che può essere inserita in un determinato ambiente ATEX.

Il Fabbricate in relazione ad una fornitura di apparecchiatura ATEX, potrà chiedere conferma al Datore di Lavoro o informare lo stesso (anche direttamente attraverso la DC / Manuale Istruzioni) che la stessa può essere inserita in determinate aree ATEX.

ATEX lavoro e prodotti relazione

La Direttiva 1999/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 233/03 che modificava ilD.Lgs. 626/94 ed è stata poi implementata integralmente nel D.Lgs. 81/08. Le Responsabilità in merito alla sua applicazione sono in carico al Datore di Lavoro, come previsto dall’Art. 289 del D.Lgs. 81/08.

La Direttiva 2014/34/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 85/2016. La Responsabilità della sua applicazione ricade sul Fabbricante come definito all’interno della Direttiva stessa.

Nella fornitura di attrezzature destinate a lavorare in atmosfera esplosiva si ritiene, pertanto, utile uno scambio di informazioni tra il fornitore dell’attrezzatura (Fabbricante) e l’utilizzatore (Datore di Lavoro). Lo scambio di informazioni reciproco è mirato alla riduzione delle responsabilità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 85/2016.

In particolare, il Fabbricante, durante la valutazione del rischio atta a dimostrare la conformità dell’attrezzatura ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza ripotati nell’Allegato II della Direttiva 2014/34/UE, dovrebbe poter tener conto di eventuali informazioni e requisiti specificati dall’utilizzatore. La norma EN 1127-1:2019 (norma armonizzata per la Direttiva 2014/34/UE) specifica in una nota che:

Nota p. 4.1 EN 1127-1:2019 “il livello di protezione previsto è definito da almeno i requisiti di legge e, se necessario, da ulteriori requisiti specificati dall’utilizzatore”

La stessa EN 1127-1:2019 precisa che la procedura per la valutazione dei possibili effetti di un’esplosione, ripotata al p. 4.4, può servire da guida per gli utilizzatori dell’attrezzatura, dei sistemi di protezioni e dei componenti durante la valutazione del rischio esplosione nel posto di lavoro e la selezione di attrezzature, sistemi di protezione e componenti del tipo più appropriato.

D.Lgs. 81/08

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 291 - Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 295 - Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

D.Lgs. 85/2016

Art. 5. Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto della commercializzazione dei loro prodotti o dell’uso degli stessi per finalità proprie, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II.

 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 12. Se la procedura dimostra la conformità di un prodotto diverso da un componente ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono il marchio CE. Qualora la conformità di un componente alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono un attestato scritto di conformità ai sensi dell’articolo 12, comma 3. I fabbricanti garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, come appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti è consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati da un’unica copia.

 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità o, se del caso, l’attestato di conformità per 10 anni dopo la data di inizio della commercializzazione del prodotto.

 4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affi nché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fi ne tengono debitamente conto delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche del prodotto, nonché quelle apportate alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche in riferimento alle quali viene dichiarata la conformità di un prodotto. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

 5. I fabbricanti appongono sui prodotti che hanno immesso sul mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, appongono le informazioni prescritte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti garantiscono che i prodotti, diversi dai componenti, che hanno immesso sul mercato, riportino il marchio specifi co di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell’allegato II.

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non è possibile, appongono tale informazione sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.

 8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

 9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi immesso sul mercato non è conforme al presente decreto adottano immediatamente i correttivi necessarie per rendere conforme tale prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del prodotto al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.

[...]

Esempio modulo DL

Esempio modulo Fabbricante

[...] segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Direttiva 2014/34/UE
EN 1127-1:2019

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 19.04.2023 --- Certifico Srl

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

ID 21528 | | Visite: 386 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, con la quale A.A., nella qualità di legale rappresentante della CFM Srl e soggetto che aveva concesso in uso sino al 31/7/2014, con autorizzazione del 18/7/2014, di tre giorni antecedente l'infortunio, alla OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl una ventosa da sollevamento EBERLE del 2004, era stato condannato in cooperazione colposa con C.C. (legale rappresentante di OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl), per il reato di lesioni colpose ai danni del lavoratore D.D., dipendente della ditta F.lli B.B. s.nc. e distaccato alla OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl, presso un cantiere temporaneo, il quale era stato colpito e fatto cadere a terra da un pannello coibentato staccatosi dalla presa della citata ventosa, utilizzata per il sollevamento, riportando le lesioni meglio descritte in imputazione.

2. In sintesi, questa la ricostruzione dei fatti per cui è processo operata dai giudici di merito. Dall'istruttoria (dichiarazioni persona offesa e di altri testimoni, documentazione e consulenza PM) i giudici del merito hanno ricavato che, nell'occorso, il D.D. era stato intento, nel pomeriggio del 21/7/2014, a lavorare all'interno di un cantiere edile per la realizzazione di un capannone industriale. In particolare, egli stava procedendo, insieme ad altri due colleghi, al posizionamento di pannelli sul tetto per mezzo di una gru alla quale il singolo pannello veniva agganciato a mezzo della ventosa oggetto dell'imputazione. Le dichiarazioni del lavoratore ferito e dei colleghi erano state conformi e, grazie ad esse, si era verificato che quello era stato il primo giorno di utilizzo della ventosa e che i lavoratori addetti non avevano ricevuto alcuna istruzione sulle verifiche da effettuare prima dell'utilizzo (stato delle ventose, caratteristiche delle superfici sulle quali applicarle, posizionamento dei lavoratori). Il teste dello SPISAL aveva visionato il macchinario la sera stessa dell'avvenuto infortunio, verificando le condizioni delle ventose (alcune delle quali lesionate), avendo anche ricostruito la dinamica dell'incidente, recandosi il giorno successivo presso il cantiere per azionare la macchina che aveva funzionato, impiegandola però per sollevare un pannello a pochi centimetri da terra. Dal canto suo, il consulente nominato dall'accusa aveva esaminato le guarnizioni e verificato che esse presentavano la colla impiegata fratturata, inadatta a garantire la tenuta in aspirazione, laddove altre presentavano abrasioni e lacerazioni e cinque di esse una discontinuità superiore al millimetro di larghezza, concludendo per lo stato pessimo delle stesse: oltre alle lacerazioni, non erano in pezzo unico, ma assemblate tramite colla. Quanto ai pannelli, inoltre, l'esperto aveva constatato che la loro superficie non era perfettamente piana, ma che le ventose potevano funzionare ove collocate in maniera da coinvolgere la parte piana.

In sede di integrazione dell'istruttoria, poi, il titolare della ditta che realizzava quei macchinari (presso il quale il consulente aveva condotto accertamenti e verificato che, in una macchina dello stesso tipo, le guarnizioni originali erano ricavate da un unico pezzo e non con giunture incollate) aveva affermato che nella macchina in questione era verosimile che il tipo di guarnizioni fosse "a taglio aperto", poiché nel 2004 fornivano agli acquirenti dei rotoli per effettuare le sostituzioni delle parti usurate con la relativa colla, ciò affermando in considerazione della tipologia del materiale fornito per le sostituzioni.

Alla stregua di tale chiarimento, peraltro, già il primo giudice aveva ritenuto che il macchinario fosse dotato di guarnizioni originali non a taglio unico, superando le considerazioni rassegnate dal consulente del PM sulla scorta delle informazioni parzialmente diverse che questi aveva ricevuto in sede di controllo presso il costruttore.

Tuttavia, quel giudice ha ritenuto che i difetti riscontrati sul macchinario ne confermassero la preesistenza al momento del prestito di esso da parte della ditta del A.A.: essi, riscontrati su cinque guarnizioni su otto, riguardavano le fessurazioni tra le guarnizioni che ne impedivano la tenuta; le guarnizioni inoltre erano abrase e lacerate, fratturate nel punto di giuntura e non perfettamente incollate e tali difetti, proprio alla luce della ricostruita tempistica, sono stati ritenuti presenti già al momento della consegna del mezzo dalla CFM alla B.B.. Sul punto, il Tribunale ha valorizzato i riferito dei lavoratori CFM (E.E. E F.F.), vagliandone attentamente la attendibilità e concludendo nel senso che costoro avessero confermato che la ventosa era stata revisionata prima di essere conservata, mesi prima dell'accaduto, senza che, al momento della consegna al C.C., fosse stata nuovamente sottoposta a verifica e al cambio delle guarnizioni, ritenendo infondata la spiegazione che si era tentato di accreditare, quella secondo la quale lo stato di usura riscontrato dal CT del PM e dal tecnico SIPISAL fosse conseguenza di un utilizzo avvenuto nei tre giorni in cui il C.C. aveva avuto a disposizione la ventosa. Lo stesso C.C. aveva, peraltro, ammesso contra se di aver consegnato ai propri lavoratori un macchinario che presentava guarnizioni non nuove e con segni di usura (ammaccature, taglietti). Il primo giudice ha poi esaminato le spiegazioni alternative proposte dalla difesa, anche a mezzo dell'apporto conoscitivo di un proprio esperto, ritenendole inverosimili: quanto all'asserito danneggiamento riportato dalla ventosa al momento del suo trasporto dopo l'infortunio, ha rilevato che le foto avevano consentito di accertare che le ventose erano rimaste sollevate e non potevano esser state sfregate a terra, lo sfregamento avendo potuto spiegare in ogni caso solo le abrasioni, ma non anche le scollature; quanto all'errore umano, asserito in relazione alla circostanza che durante la prova effettuata il giorno dopo, la macchina aveva funzionato, ha precisato, secondo quanto riferito dal CT del PM, che la prova era stata fatta dopo un periodo di riposo che poteva consentire alle guarnizioni, data la natura gommosa del materiale con il quale sono fatte, di recuperare un po' di elasticità, ma soprattutto ha valorizzato la circostanza che la prova era stata effettuata senza oscillazioni e mediante il sollevamento del pannello, a meno di mezzo metro in posizione orizzontale e per un breve lasso temporale, il che rendeva del tutto incomparabile tale prova rispetto alle condizioni nelle quali il macchinario era stato utilizzato in occasione dell'infortunio; sotto altro profilo, poi, ha escluso l'errore umano, ipotizzato con riferimento a un prematuro sganciamento del pannello, osservando che l'operazione presupponeva necessariamente che il pannello fosse posizionato e fissato sul tetto, dovendo l'operaio calarsi con la cesta di contenimento sul pannello per azionare il decompressore che si trovava al centro di esso che, quindi, non poteva trovarsi ancora sospeso.

La Corte territoriale, in risposta a quei motivi del gravame che toccano i punti devoluti con il ricorso (che, si anticipa, riguardano sostanzialmente l'impianto motivazionale quanto alla verifica delle condizioni del macchinario al momento dell'utilizzo, con specifico riferimento al relativo onere di controllo e alla possibilità di una sua modificazione e/o danneggiamento nel lasso temporale tra la consegna e l'utilizzo; alla circostanza del mancato azionamento dell'allarme acustico e visivo; alla tenuta delle guarnizioni in dotazione del macchinario; alla ricostruzione causale dell'evento, per mancata individuazione della causa dell'infortunio; alla valutazione delle prospettate tesi alternative a difesa, con travisamento dei relativi fatti), ha preliminarmente dato atto della intervenuta rinuncia dell'imputato a far valere la prescrizione, che ha ritenuto già maturata, concludendo per la conferma della condanna in ordine al reato di lesioni colpose (stante la declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione nel giudizio di primo grado) e ritenendo in particolare integrato l'addebito di colpa specifico (art. 23 D.Lgs. n. 81/2008), per avere il A.A. concesso in uso un macchinario non in perfetto stato di manutenzione, valutando le censure difensive inerenti alle caratteristiche delle guarnizioni incriminate del tutto eccentriche rispetto all'imputazione, con la quale si era contestato il cattivo stato di manutenzione dell'accessorio concesso in uso, anche in considerazione delle tempistiche (lasso tra la consegna e l'utilizzo e tra l'infortunio e le verifiche SPISAL).

Quanto, invece, al mancato azionamento dell'allarme acustico, ha condiviso la conclusione del Tribunale che aveva ritenuto la circostanza irrilevante, posto che l'inserimento del dispositivo doveva avvenire manualmente prima dell'azionamento del macchinario e che i lavoratori non avevano ricevuto alcuna formazione in merito (lo stesso libretto d'uso chiarendo in maniera irrefutabile che il dispositivo doveva essere attivato a inizio lavoro ponendo la leva in posizione "ON"). Ha parimenti condiviso il giudizio di irrilevanza degli esiti della prova effettuata il giorno dopo dal tecnico SPISAL richiamando le diverse condizioni nelle quali era stata condotta rispetto alla lavorazione durante la quale era avvenuto l'infortunio, affermando altresì che quella verifica non aveva connotati probatori, siccome non espletata con esperimento giudiziale, disconoscendone lei valenza falsificatoria del ragionamento probatorio basato su altri elementi.

3. La difesa dell'imputato A.A. ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sotto forma di mancanza, in riferimento allo specifico motivo di appello, con il quale si era chiesta l'assoluzione dell'imputato, per essere l'onere di verifica delle condizioni del macchinario gravante sull'utilizzatore. Il deducente ha osservato che nella specie si tratterebbe di verifica da effettuarsi sempre e non periodicamente e che, siccome prescinderebbe dai pregressi uso e manutenzione, potendo anche minimi eventi compromettere il buon funzionamento, l'obbligo riconosciuto in capo al A.A. sarebbe sostanzialmente impossibile da osservare, a differenza dell'utilizzatore che può svolgere detto controllo ogni qualvolta utilizzi il macchinario, lo stesso esperto SPISAL avendo confermato che dal momento in cui la macchina viene consegnata l'utilizzatore deve verificarne lo stato di manutenzione. Quanto al lasso temporale tra la consegna e l'infortunio (tre giorni), il deducente ha rilevato che l'osservazione dei giudici del merito è viziata da aggravata illogicità, dal momento che l'utilizzatore/datore di lavoro aveva l'obbligo di effettuare comunque la verifica del buono stato delle guarnizioni, a prescindere dalla durata di tale lasso temporale, considerato peraltro che il A.A. non è un noleggiatore professionale, ma aveva solo prestato lo stesso al C.C. perché costui potesse provarlo ai fini di un eventuale, successivo acquisto e che il macchinario non era stato consegnato al cantiere edile, ma prelevato dallo stesso C.C., provato e, poi, da questi trasferito sul cantiere edile.

Ai fini della valutazione, inoltre, la Corte territoriale non avrebbe dovuto considerare solo il breve lasso temporale, quanto semmai l'uso fatto del macchinario in quel frangente, potendo anche l'impiego per pochi minuti determinare il grave deperimento delle guarnizioni, tenuto anche conto della mancata formazione del personale addetto dal C.C. all'utilizzo del macchinario (in ricorso elencandosi varie possibilità dipendenti da tale difetto di formazione).

Ha, poi, richiamato la prova testimoniale, inferendone conferma che lo stato delle guarnizioni alla consegna era buono, trattandosi di guarnizioni nuove, posto che il materiale del quale sono fatte si deteriora anche senza uso e che la sistemazione della macchina, prima della consegna, presupponeva la sostituzione delle guarnizioni apposte allorquando era stata conservata. Ancora, ha contestato la valutazione operata in ordine all'esito delle verifiche da parte dell'esperto SPISAL, dalla Corte svalutato probatoriamente e ritenuto dalla difesa di assoluto rilievo in relazione alle modalità con le quali, dopo l'infortunio, il macchinario fu trasportato sul camion, pur prevedendo il libretto d'uso quale unica modalità per il trasporto l'aggancio a un occhiello e avendo il consulente della difesa affermato la possibilità che le degradazioni rilevate fossero conseguenza di tale trasporto, in difetto di una prova delle condizioni delle guarnizioni al momento della consegna ed essendo stato il macchinario utilizzato dal C.C. prima del giorno dell'infortunio e il giorno successivo, impropriamente appoggiato sul cassone del camion per il trasporto.

La difesa, inoltre, ha dedotto il travisamento di alcuni fatti: con l'attivazione del sistema di allarme, si attiverebbe anche la pompa che genera il vuoto, aspirando l'aria, i segnali cessando al raggiungimento della depressione necessaria; inoltre, anche ove il sistema d'allarme ordinario fosse escludibile manualmente, altrettanto non potrebbe dirsi per quello di emergenza, privo di interruttori e ad attivazione automatica, spiegazione che l'esperto SPISAL non ha espressamente escluso, l'organo accertatore avendo chiesto ai lavoratori non se i sistemi di allarme fossero stati attivati, ma se avessero suonato al distacco del pannello, neppure il CT del PM avendo saputo spiegare il mancato inserimento dell'allarme. Da ciò il deducente ha inferito la conferma che il distacco del pannello non era dipeso da una perdita di depressione del sollevatore conseguente alla tenuta delle guarnizioni e che, in ogni caso, il difetto di elementi di certezza sul punto avrebbe dovuto essere compensato con apposita perizia e non attraverso una valutazione basata su una ipotesi (allarme non inserito per mancata formazione dei lavoratori).

Ha, poi, contestato la valutazione dell'esito della verifica condotta dallo SPISAL alla quale la Corte distrettuale ha negato i connotati di un vero esperimento giudiziale, osservando che lo stesso PM non aveva ritenuto di procedere con detta prova e che, in ogni caso, nulla sarebbe cambiato ove la verifica fosse stata formalmente eseguita a seguito di esperimento giudiziale, altresì precisando che, se l'attività svolta dall'organo ispettivo non aveva valore di prova, allora l'accertamento non poteva valere neppure per documentare lo stato delle guarnizioni e che l'intervento in questione aveva determinato la manipolazione dello stato dei luoghi, non avendo potuto l'imputato prendervi parte.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla censura d'appello con la quale era stata richiesta l'assoluzione dell'imputato in ragione dell'esistenza di condotte di terzi atte a interrompere il nesso di causa tra la condotta al medesimo contestata e l'evento e violazione degli artt. 41, cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il deducente, l'istruttoria avrebbe dimostrato che era obbligo del datore di lavoro verificare lo stato delle guarnizioni prima dell'inizio del lavoro, essendo emerso che, nell'occorso, ciò non era stato fatto, verifica ancor più necessaria posto che il sollevatore era già stato usato dalla ditta B.B. il sabato precedente. Inoltre, la movimentazione dei pannelli doveva avvenire solo a mezzo cinghie, il POS non contemplando alcun sollevatore, considerata anche la natura dei pannelli, la cui superficie non era piana, ma "grecata"; inoltre, era mancata la prova che tali mancanze fossero state portate a conoscenza del A.A. Pertanto, secondo il ragionamento difensivo, anche ove le guarnizioni fossero state in perfetto stato, la condotta omissiva ascritta all'imputato era stata del tutto ininfluente sul decorso causale, non avendo inciso sul determinismo dell'evento stanti le violazioni di obblighi di prudenza da parte del datore di lavoro e dei lavoratori.

Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al motivo di gravame con il quale si era chiesta l'assoluzione dell'imputato per introduzione di un ragionevole dubbio in considerazione delle formulate ipotesi alternative, oltre al travisamento dei fatti. Il consulente non avrebbe verificato se la macchina era funzionante, ritenendo di rinviare agli esiti della prova effettuata dallo SPISAL, la difesa contestando la spiegazione addotta (esser stata la macchina sotto sequestro). Inoltre, non era stato in grado di riferire perché il pannello si era staccato, laddove il tecnico SPISAL, constatato il funzionamento regolare della ventosa, aveva ipotizzato che il distacco fosse avvenuto per lo scorretto posizionamento del sollevatore e avuto riguardo alla superficie non liscia dello stesso, non compatibile con quel dispositivo come risultava anche dal libretto d'uso.

Il metodo impiegato dal consulente dell'accusa era stato criticato da quello della difesa, il quale aveva anche rilevato le gravi lacune nella verifica operata dallo SPISAL che non aveva correttamente fotografato la scena dell'infortunio. Da ciò la difesa ha inferito il difetto di elementi certi per ricostruire il nesso causale, laddove la Corte d'appello, sorvolando su tali dubbi, avrebbe concluso diversamente senza dare atto del dibattito sul punto tra gli esperti (G.G. dello SPISAL e i consulenti), in maniera che la difesa ha giudicato incoerente con i principi di derivazione giurisprudenziale sulla valutazione della prova scientifica.

4. Il procuratore generale, in persona del sostituto H.H., ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

5. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali, richiamati i motivi di ricorso e le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Qualche premessa è necessaria prima di procedere all'esame dei motivi, in ragione del tenore di essi.

2.1. La decisione della Corte territoriale, nella specie, si salda con quella appellata, stante la conformità dei giudizi. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità (sussistenza dell'obbligo della cui violazione si discute e nesso di causa), ma anche sulla tipologia di vizio deducibile.

Si è già da tempo chiarito, per esempio, che il vizio di travisamento della prova (implicitamente evocato a difesa con riferimento alla lettura degli elementi fattuali, anche di natura tecnica, acquisiti al processo) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L, Rv. 272018-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01).

In ogni caso, il vizio in questione, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, per essere esaminabile in sede di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368-01).

2.2. Inoltre, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e di secondo grado, saldandosi, formino un unico complesso motivazionale (nel senso sopra indicato), come accaduto nella specie, e quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata, come è accaduto nella specie.

2.3. Non pare ultroneo ricordare, poi, stante la natura di alcune censure, che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori (ivi compreso il sapere tecnico eventualmente veicolato nel processo) che attengono interamente al merito. Se ne inferisce, pertanto, l'inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01, in cui si è precisato, come già sopra chiarito, che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).

2.4. Infine, sotto altro profilo, va ribadita l'inammissibilità del motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04; sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196-02, con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ove si è precisato che la violazione potrà esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame).

3. Fatte tali premesse, il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa, reiterando una tesi già dibattuta nel giudizio d'appello, ha riproposto il tema dell'esistenza dell'obbligo del concedente in uso del macchinario di verificarne le condizioni prima della consegna, ritenendo che esso incomba sull'utilizzatore prima di ogni utilizzo. Tale tesi è smentita, intanto, dal chiaro tenore dell'imputazione, con la quale si è espressamente rimproverato al A.A. di aver concesso in uso alla ditta del C.C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l'evento (art. 2.3, D.Lgs. n. 81/2008, norma che riproduce esattamente l'abrogato art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994) e dai principi più volte formulati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla concorrenza delle due posizioni di gestori del rischio (quella, cioè, del fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e quella dell'utilizzatore/datore di lavoro). Nella specie le lesioni sono state cagionate dall'impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (sez. 4, n. 2494 del 3712/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162-01, in cui si è fatta applicazione dei principi già espressi dal diritto vivente, v. Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372-01; ma anche sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Fava retto, Rv. 282065-01; n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-02). Tali principi, peraltro, sono stati successivamente ripresi, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita (sez. 4, n. 35295 del 23/4/2013, Bendotti, Rv. 256399-01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una mini pala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l'eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento).

Trattasi, peraltro, di divieto non limitato al fornitore professionale della macchina, il relativo obbligo incombendo anche su chi l'abbia ceduta solo occasionalmente (sez. 3, n. 10342 del 28/6/2000, Piola, Rv. 217456-01, in cui il principio è stato affermato, in materia di vendita, con riferimento all'allora vigente art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242). Va, poi ricordato che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell'impiego del macchinario difettoso (sez. 4, n. 18139 del 17/4/2012, Perrone, Rv. 253771-01; n. 35295 del 23/4/2013).

Nel caso all'esame, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto che il vizio del macchinario non consistesse nella dotazione di guarnizioni non originali (ciò che era stato contraddetto dagli esiti dell'istruttoria, essendo emerso che le guarnizioni erano compatibili con quelle in dotazione all'epoca di costruzione della ventosa); ma hanno, al contempo, precisato - sulla scorta della disamina delle evidenze raccolte, sulle quali questa Corte non può essere chiamata, per i principi sopra esposti, a compiere una rivalutazione nei termini ritenuti più convincenti dalla difesa - che le guarnizioni installate sul mezzo ceduto in uso erano danneggiate o, comunque, inadatte a garantire un funzionamento in sicurezza del dispositivo e che proprio da tale condizione era dipeso il distacco del pannello.

4. Dai principi sopra richiamati, discende anche la manifesta infondatezza della seconda e della terza censura, con le quali la difesa ha reiterato argomenti introduttivi, a suo parere, di un ragionevole dubbio sul decorso causale, anche al a luce di un asserito comportamento altrui rilevante ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen. Ribadito, tuttavia, quanto già precisato a proposito dei limiti del sindacato di legittimità sulla tenuta del percorso argomentativo dei giudici del merito e sulla valutazione di elementi fattuali, in questa sede interdetta, va precisato che i giudici del merito, con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e non manifestamente illogica, hanno spiegato perché le condizioni delle guarnizioni non potevano essere ricondotte a un danneggiamento intervenuto nel breve lasso di tempo tra la consegna di esso e l'utilizzo del sollevatore a ventosa e neppure successivamente all'infortunio e durante il trasporto del macchinario stesso. La prospettazione difensiva, invero, poggia interamente su censure con le quali si è inteso "attaccare" la persuasività e l'adeguatezza del ragionamento probatorio ed evidenziare una mancanza di rigore o puntualità (o, al limite, una mera illogicità, certamente non manifesta), quando non sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria del singolo elemento, ciò che, in questa sede, è per l'appunto interdetto (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024.

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La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

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Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata - Novità L. n. 122/2022

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Recipienti a pressione   Procedura verifica semplificata

Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata - Novità L. n. 122/2022 / Update Rev. 1.0 Febb .2024

ID 17399  | Update Rev. 1.0 del 29.02.2024 / In allegato Nota

In base a quanto disposto dall'art. 40-ter della Legge 4 agosto 2022 n. 122 legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, è prevista la procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione (tutti) tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica (metodo EA), di cui all’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

- per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi (applicazione fino al 31 dicembre 2024),
- per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell’allegato II annesso al decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Update Rev. 1.0 2024
- Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024 - Modifica art. 40-ter comma 1 decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022 n. 122.

Recipienti a pressione   Procedura verifica semplificata   Figura 1

Fig. 1 - Procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione con metodo EA e soggetti abilitati

(*) Applicabile fino al 31.12.2024 [Termine disposto dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 / Conversione Milleproroghe 2024]

_________

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, all’articolo 12-bis modifica l’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione, stabilendo che la verifica tramite la procedura semplificata tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica (metodo EA) per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi sia applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Legge 4 agosto 2022 n. 122

In rosso la modifica disposta dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 / Conversione Milleproroghe 2024

Art. 40-ter. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione

1. La procedura semplificata prevista dall’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell’allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

...

Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 64 - bis  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Verifica serbatoi GPL metodo EA 2022

Fig. 2 - Comunicano all’INAIL entro il 15 marzo 2021 per i serbatoi GPL da sottoporre verifica metodo EA entro il 31 luglio 2022

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.02.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Certifico Srl
0.0 20.08.2022   Certifico Srl

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Collegati

Legge 4 marzo 2024 n. 25

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Legge 4 marzo 2024 n  25

Legge 4 marzo 2024 n. 25 / Tutela della sicurezza del personale scolastico

ID 21517 | 15.03.2024

Legge 4 marzo 2024 n. 25 Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

(GU n.63 del 15.03.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024

...

Art. 1. Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell’Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l’Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) , le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) , le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in
materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuolafamiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

3. L’Osservatorio acquisisce i dati relativi all’entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a) , ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.

4. Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.

Art. 2. Promozione dell’informazione

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4. Modifica all’articolo 61 del codice penale

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11 -octies) è aggiunto il seguente:
«11 -novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5. Modifiche all’articolo 336 del codice penale

1. All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Art. 6. Modifica all’articolo 341 -bis del codice penale

1. All’articolo 341 -bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

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Prevenzione incendi per attività scolastiche | INAIL 2024

ID 21325 | | Visite: 1862 | Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi per attivit  scolastiche INAIL 2024

Prevenzione incendi per attività scolastiche -  La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi

ID 21325 | 07.02.2024 / In allegato

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).

Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale). In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

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Indice

Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività scolastiche - la normativa applicabile
Il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.
La Regola Tecnica Verticale V.7
Caso studio: ristrutturazione di un complesso scolastico esistente
Descrizione
Progettazione antincendio con il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.
Riferimenti normativi
Classificazione
Caratteristiche costruttive
Ubicazione - Accesso all’area
Separazioni - Comunicazioni
Comportamento al fuoco
Resistenza al fuoco delle strutture
Reazione al fuoco dei materiali
Sezionamenti
Compartimentazione
Scale
Ascensore
Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Larghezza delle di vie di uscita
Lunghezza delle di vie di uscita
Larghezza totale delle uscite di ogni piano
Numero delle uscite
Spazi a rischio specifico
Classificazione
Spazi per esercitazioni
Spazi per depositi
Servizi tecnologici
Impianti di produzione di calore
Impianti di condizionamento e ventilazione
Spazi per servizi logistici (mensa)
Impianti elettrici
Generalità
Impianto elettrico di sicurezza
Sistemi di allarme
Generalità
Tipo di impianto
Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi
Generalità
Rete idranti
Estintori
Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
Segnaletica di sicurezza
Norme di esercizio
Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Soluzione alternativa per la resistenza al fuoco delle strutture (par. V.7.4.2 e par. S.2.4.8)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Soluzione alternativa per la quota della palestra (par. V.7.4.3 e S.3.4.3)
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete di idranti
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini

_________

Fonte: INAIL

Autori: Raffaele Sabatino, Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco Di Felice, Chiara Crosti

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Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori

ID 21568 | | Visite: 1895 | Documenti Sicurezza Enti

Buone pratiche per l utilizzo sicuro dei carrelli elevatori

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori / Guida per le imprese e gli utilizzatori RFVG 2023

ID 21568 | 23.03.2024 

Il presente documento rappresenta la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro dei carrelli elevatori elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e Impianti” ed i contenuti sono stati condivisi con le associazioni di categoria.

Il documento non ha la pretesa trattare esaustivamente tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei carrelli elevatori, né di voler sostituirsi agli obblighi in capo al datore di lavoro che sono specifici delle diverse realtà produttive e aziendali, bensì si propone di fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di tali attrezzature all’interno dei siti produttivi, con particolare riguardo ai rischi interferenziali e a quelli associati alle attrezzature intercambiabili che possono essere assemblate al mezzo.

I contenuti di cui al presente lavoro verranno diffusi alle ditte individuate, privilegiando le piccole e micro imprese secondo un approccio “equity oriented”.
________

I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati carrelli elevatori o “muletti”, sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nel tessuto produttivo. I requisiti di sicurezza di tali attrezzature erano stati già fissati con il D.P.R. 547/1955 che prevedeva obblighi non solamente inerenti alle caratteristiche costruttive del mezzo, ma anche alle modalità di utilizzo.

Con il recepimento della “direttiva macchine” avvenuta in Italia con il D.P.R. 459/1996, i carrelli elevatori immessi sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto con oneri a carico del costruttore.

Tuttavia, analizzando il fenomeno infortunistico correlato all’utilizzo dei carrelli elevatori, emerge come tra i principali fattori di rischio risultino l’utilizzo scorretto dell’attrezzatura da parte dell’operatore e i fattori correlati all’ambiente in cui il mezzo opera ed in particolare il rischio legato alla viabilità interna.

Importante risulta pertanto, accanto alla formazione obbligatoria per gli operatori già prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che il rischio correlato all’uso dei carrelli elevatori sia debitamente valutato all’interno delle attività produttive, tenendo conto della specificità dell’ambiente in cui operano e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, …), e che siano adottate le opportune misure di prevenzione e protezione volte a mitigare il rischio.

Il presente documento si propone di fornire ai datori di lavoro utili indicazioni o “buone pratiche” per poter condurre la valutazione dei rischi associati all’utilizzo dei carrelli elevatori presenti nella propria attività produttiva.

Il lavoro si limiterà ad affrontare esclusivamente i mezzi definiti come “carrelli industriali semoventi” con conducente a bordo di sedile secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, escludendo pertanto i carrelli semoventi a braccio telescopico, i carrelli semoventi telescopici rotativi e i carrelli che prevedono l’operatore in piedi, sia su pedana che a terra.

Verranno forniti in particolare degli approfondimenti su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo nella prevenzione degli infortuni ed in particolare:
- la viabilità interna all’azienda e le misure tecniche implementabili per ridurre il rischio interferenziale dei percorsi di mezzi e pedoni;
- la valutazione del rischio correlata all’installazione di attrezzature intercambiabili montate sul mezzo.

Per questi principali rischi individuati verranno descritti alcuni casi studio correlati ad attività di vigilanza o indagine infortuni condotte dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie.

Questo lavoro costituisce parte di un Piano Mirato di Prevenzione e previsto tra i Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025.
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in allegato

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025
PP06 - PIANI MIRATI DELLA PREVENZIONE

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Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) | Classificazioni e note

ID 12854 | | Visite: 16287 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero  CVM    Classificazioni e note

Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) | Classificazioni e note / Febb. 2024

ID 12854 | Rev. 1.0 del 04.02.2024

Note e Classificazione europea, nazionale ed Internazionale sul Cloruro di Vinile Monomero (CVM), documenti allegati:

- Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) - Classificazioni e Note Rev. 1.0 2024
- DdL 259 2006 Lavoratori addetti lavorazione CVM
- Vinyl Chloride in Drinking-water WHO 2004
- Cloruro di vinile Min Salute 2016
- Scheda Cloruro di Vinile Monomero NIOSH
- Scheda Cloruro di Vinile Monomero ECHA
- Scheda Cloruro di Vinile Monomero Dors RP
- Vinyl Chloride IARC Monographs 100F
- CSC 0082 - Cloruro di vinile
- Sentenze cassazione CVM
_______

Il cloruro di vinile Cloruro di Vinile (Monomero) (CVM) o Chloroethylene (n. CE 200-831-0) (CAS: 75-01-4) è un gas tossico, cancerogeno, infiammabile e talmente instabile alle normali condizioni ambientali che miscelato con l’aria può diventare esplosivo.

Anche conosciuto come cloroetene o cloroetilene, solitamente viene indicato come cloruro di vinile monomero (CVM) per distinguerlo dal principale composto che si ottiene dalla sua polimerizzazione: il polivinil cloruro o PVC. Da notare che il PVC, al contrario del monomero, è pressochè innocuo (sempre a patto che la concentrazione di cloruro di vinile monomero che permane disciolto all’interno sia bassa).

Proprietà chimiche e fisiche

N. CE 200-831-0
N. CAS 75-01-4
Aspetto e colore: Gassoso, incolore
Odore: Dolciastro
Soglia di percettibilità dell'odore: 10-25.000 ppm
Punto di fusione/congelamento: -153,7 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: -13,4 °C
Punto d'infiammabilità/campo d'infiammabilità: -78 °C
Infiammabilità: Temperatura di ignizione: 415 °C
Gruppo di esplosione: IIA
Soglia di esplosione: LIE (limite inferiore di esplosività) 3,8 vol. %
LSE (limite superiore di esplosività) 31 vol. %

1. Dove si trova

Il cloruro di vinile monomero (CVM) è un prodotto petrolchimico intermedio. Il CVM viene utilizzato per produrre il materiale di base più importante nell'industria della plastica: il polivinilcloruro (PVC).

Il CVM è infiammabile a temperature relativamente basse e a certe concentrazioni nell'aria può formare perossidi ed esplodere. Il CVM reagisce anche a contatto con ossidi di azoto, polveri alcaline e acido solfidrico. È più pesante dell'aria e tende ad accumularsi a livello del suolo.

L’estrema importanza del cloroetilene nella società industriale moderna è proprio dovuta al fatto che questa sostanza rappresenta il costituente base per la produzione dell’onnipresente PVC, materiale utilizzato per realizzare una gran varietà di prodotti plastici come tubi, cavi, rivestimenti per auto, materiali per impacchettare gli alimenti, arredamenti, finestre, coperture murali, articoli per la casa, ecc. Fino alla metà degli anni ’70 il cloruro di vinile veniva impiegato anche come gas refrigerante, propellente per spray e come componente di alcuni cosmetici.

Tutto il cloruro di vinile esistente è stato prodotto dall’uomo od è il risultato della degradazione di altre sostanze artificiali come il tricloroetilene, il tricloroetano o il tetracloroetilene.
Quindi tutto l’inquinamento ambientale e i danni alla salute dovuti a questa sostanza sono da imputare esclusivamente all’uomo.

Porto marghera CVM

Fig. 1 - Casi di esposizione a CVM negli Stabilimenti di Marghera / Vedi Indagine epidemiologica ISS  (Vedi)

2. Valori limite esposizione professionale / Classificazioni

2.1 Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) 

Non sono stati definiti i valori limiti SCOEL.

2.2 Regolamento (CE) 1272/2008 CLP (UE)

Press. Gas
Flam. Gas 1
Carc. 1A

Il Regolamento (CE) 1972/2008 "CLP" classifica il "Cloruro di vinile" in Categoria 1A (Vedi allegata scheda ECHA)

Tabella 3.6.1 Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene

Categoria

Criteri

CATEGORIA 1

Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte
La classificazione di una sostanza come cancerogena di categoria 1 avviene sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali.

Categoria 1A

Può avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo.

Categoria 1B

Categoria 1B per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali. La classificazione di una sostanza nelle categorie 1A e 1B si basa sulla forza probante dei dati e su altre considerazioni (cfr. punto 3.6.2.2). I dati possono provenire da:

-  studi condotti sull’uomo da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana a una sostanza e l'insorgenza di un cancro (sostanze di cui sono accertati effetti cancerogeni per l’uomo);o

-  sperimentazioni animali i cui risultati (1) permettono di dimostrare effetti cancerogeni per gli animali (sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo). Inoltre, caso per caso, in base a una valutazione scientifica può essere deciso di considerare una sostanza come presunta sostanza cancerogena se esistono studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l’uomo e per gli animali.

CATEGORIA 2

Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B, tenendo conto della forza probante dei dati e di altre considerazioni (cfr. punto 3.6.2.2). Tali dati possono essere tratti da studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati (1) per l'uomo o per gli animali.

(1) Nota: Cfr. 3.6.2.2.4.
...
Pericoli per la salute

H220 - Gas estremamente infiammabile
H350 - Può provocare il cancro

Prevedere:
- H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Etichette

Etichette CLP Cloruro vinile

2.3 IARC

Lo IARC classifica il Cloruro di Vinile tra le sostanze sicuramente cancerogene per l'uomo (Gruppo 1) (Vedi allegata Scheda Monographs 100F)

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-133 (Update 16.01.2024)

Group 1 Group 1 Carcinogenic to humans 128 agents
Group 2A Probably carcinogenic to humans 95 agents
Group 2B Possibly carcinogenic to humans 323 agents
Group 3 Not classifiable as to its carcinogenicity to humans 500 agents

2.4 D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza lavoro)

Il Cloruro di Vinile Monomero (CVM) (n. CE 200-831-0) (CAS: 75-01-4) è una delle poche sostanze "agente cangerogeno" per le quali la legislazione salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha stabilito dei Valori Limite di Esposizione (VLEs), attualmente pari ad 1 ppm / 2,6 mg/m³.

La sostanza è stata normata sin dal 1982 con il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962, Attuazione della direttiva 78/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero. (GU n.5 del 06.01.1983) con Valore Limite di Esposizione (VLE), al tempo, di 3 ppm.

Con il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 si delinea il concetto di valutazione dei rischi.

D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 (Abrogato)
...

Art. 3 - Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro monomero cui i lavoratori sono esposti.

...

D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE*
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale
...

NOME AGENTE

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m³

(4)

ppm

(5)

f/ml

(6)

Osservazioni

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(6) f/ml: fibre per millilitro. 
 
2.5 AICGQ
 
L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) pone come limite di TLV-TWA il valore 1 ppm /  2,6 mg/m3. (*)

2.6 OSHA

L’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) pone come di TWA il valore 1 ppm. (*)

2.7 NIOSH

Il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) raccomanda che il limite di esposizione sia il più basso valore che sia possibile individuare.

(*)
TLV  (Threshold Limit Value), valore limite di soglia
TLV-
TWA (Time Weighted Average
), valori di concentrazione mediati su una giornata lavorativa di otto ore al giorno e su 40 ore la settimana.
 
Valori Limite di Soglia (ACGIH)

I Threshold Limit Values (TLV) valori limite di esposizione in ambiente di lavoro stabiliti dall’ American Conference of Governmental Industrial Hygienists si riferiscono alla concentrazione dell’inquinante in atmosfera e rappresentano la condizione per cui la maggior parte dei lavoratori esposta in modo continuo all’inquinante non sviluppa patologie.

I TLV si basano su informazioni provenienti da esperimenti industriali, da studi epidemiologici sull’uomo, da studi sperimentali su animali e, quando possibile dalla combinazione dei tre.

Sono previste tre categorie di TLV.

- Il TLV-TWA (Time Weighted Average) rappresenta la concentrazione media di inquinante ponderata nel tempo riferita ad una giornata lavorativa di 8 ore ed a una settimana di 40 ore a cui un lavoratore può essere esposto in modo continuo senza sviluppare patologie.
- Il TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) rappresenta una concentrazione TWA di 15 minuti che non deve essere superata in qualsiasi momento durante la giornata lavorativa.
- Il TLV-C (Ceiling) rappresenta la concentrazione che non deve essere mai superata durante qualsiasi momento dell'attività lavorativa.

All’interno di questa sezione si riporta anche la classificazione di cancerogenicità attribuita dall’ ACGIH che si basa sulle seguenti 5 classi:

A1: sostanze confermate come cancerogene per l’uomo
A2: sostanze sospette di essere cancerogene per l’uomo
A3: sostanze cancerogene per gli animali
A4: sostanze non classificabili come cancerogene per l’uomo;
A5: sostanze non sospette di essere cancerogene per l’uomo.
...
2.8 Giurisprudenza

Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520- Tumore polmonare e nesso causale con l'attività lavorativa

Cassazione Civile Sez. Lav. del  13 ottobre 2015 n. 20510 - Malattia di origine professionale dipendente dalla esposizione al CVM
...

segue in allegato
 
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 
 
Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.02.2024 Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520
Cassazione Civile Sez. Lav. del  13 ottobre 2015 n. 20510
Altro
Certifico Srl
0.0 15.02.2021 --- Certifico Srl
 

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 12326 | 26 marzo 2024

ID 21605 | | Visite: 998 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sez  4 del 26 marzo 2024 n  12326

Cassazione Penale Sez. 4 del 26 marzo 2024 n. 12326 / Caduta mortale da una scala posta all'interno del silo

ID 21605 | 02.04.2024

Sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 26 marzo 2024 n. 12326 - Caduta mortale da una scala posta all'interno del silo. Prassi lavorative e obblighi di formazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12326 Anno 2024
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - Relatore
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 24 giugno 2021, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, unitamente alle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di A.A. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 589, comma secondo, cod. pen. (perché, in qualità di legale rappresentante responsabile della sicurezza della ditta "Castelsucchi", esercente l'attività di trasformazione di agrumi sito in contrada Caccia di Placido, presso cui era assunto B.B., per colpa generica e per violazione degli art. 18, 37 e 63 D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 81; ometteva di dotare di parapetti le passerelle di accesso ai posti di lavoro o di passaggi sopraelevati (SILOS); ometteva di far assistere la vittima B.B., che si trovava all'interno del SILOS, da altro dipendente da altro lavoratore situato all'esterno, presso l'apertura di accesso; ometteva di dotare la scala in uso al B.B. dei ganci di trattenuta; ometteva di avviare i lavoratori a specifici corsi di formazione; assumeva personale privi del certificato alle mansioni rilasciate dal Medico, così per colpa cagionava al B.B. la caduta dalla scala situata all'interno di un silos adibito alla raccolta delle bucce di agrumi, una iniziale riserva di prognosi per poli-trauma - trauma cranico) ed il conseguente decesso (in CC l'11 gennaio 2016).

1.1. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità di A.A., in qualità di datore di lavoro, per l'infortunio mortale occorso al lavoratore B.B. ed assolveva per non aver commesso il fatto l'originario coimputato C.C., responsabile della prevenzione da infortuni per la ditta "Castelsucchi", redattore del Documento di Valutazione dei rischi.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, l'11 gennaio 2016, nel primo pomeriggio, subito dopo la pausa per il pranzo, presso lo stabilimento per la produzione di succhi di frutta gestito dalla "Castelsucchi", si verificava un grave incidente sul lavoro ai danni dell'operaio B.B., precipitato all'interno di uno dei silos.

In quel momento, altri operai erano presenti sul luogo del sinistro: il lavoratore D.D. assisteva direttamente ad alcune fasi dell'incidente e raccontava che da alcuni giorni uno dei silos dello stabilimento presentava problemi alla tubatura di filtraggio e, essendone necessario l'utilizzo, il B.B. si era reso disponibile a verificare la possibilità di risolvere facilmente il guasto, senza chiamare la ditta di manutenzione.

Dopo venti minuti circa, mentre il B.B. si trovava all'interno del silo, impegnato nella riparazione della perdita, si verificava un altro guasto (blocco del c.d. "buratto", motore che filtrava il succo di arancia), per cui il D.D. chiamava il collega. Il teste dichiarava di essere salito sulla passerella che collegava i silos dello stabilimento e, vedendo il collega sul pavimento in fondo attraverso il foro di apertura posto nella parte superiore del silo, gli riferiva che si era fermato il "buratto". Il D.D.si girava ed iniziava a scendere le scale dalla passerella. Dopo aver percorso pochi gradini, essendosi preoccupato per aver sentito un suono, era tornato indietro per controllare di cosa si trattasse. Sporgendosi per vedere attraverso il foro di apertura del silo, scorgeva sul fondo il corpo del B.B., steso per terra, svenuto. L'operaio dava l'allarme e gli altri colleghi presenti accorrevano. Il teste spiegava che il collega era sceso all'interno del silo, adoperando una scala di metallo mobile non ancorata, comunemente utilizzata in azienda. Confermava che le passarelle non avevano parapetti lungo tutto il percorso e che aveva seguito un corso di formazione, nel gennaio 2016, ma non sapeva se anche il B.B. lo avesse svolto in precedenza. Nello stabilimento il B.B. era un tuttofare e si occupava della riparazione dei piccoli guasti, mentre, nel caso di guasti più difficili da riparare, era chiamata una ditta esterna.

In assenza del datore di lavoro, per eventuali direttive, gli operai si rivolgevano a E.E., altro teste escusso in dibattimento e presente in azienda al momento del sinistro. Il E.E. dichiarava di essere intervenuto perché richiamato dagli altri operai e di avere trovato il B.B. svenuto dentro il silo. La scala era rimasta nella stessa posizione in cui si trovava al momento dell'incidente; era poi fotografata dai Carabinieri, poggiata sul bordo del foro di apertura del silo.

L'appuntato dei Carabinieri F.F. interveniva sul luogo del sinistro assieme al Mar. L.L., che confermava i racconti del D.D. e del E.E. .

L'isp. G.G. della prevenzione dell'ASP di Cosenza, recatosi più volte sul posto, chiariva che il silo ove si era verificato il sinistro era privo di una scala fissata alla parete, presente in molti altri silos analoghi. Per raggiungere il fondo, quindi, occorreva utilizzare una scala esterna mobile che, sulla scorta di precise disposizioni dettate dall'art. 63, All. IV, punto 3.5, d.lvo n. 81 del 2008, precisamente deve necessariamente essere ancorata con ganci di trattenuta. Al momento del sopralluogo, eseguito il giorno dopo il sinistro, dopo il sequestro del silo, i tecnici dell'ASP constatavano che la scala in alluminio non aveva ancoraggi ed era posizionata quasi verticalmente all'interno del silo e che il B.B., sceso dentro, stava procedendo alla riparazione del guasto da solo, senza l'assistenza di un collega che, rimanendo all'altezza dell'apertura del silo, all'esterno, controllasse i suoi movimenti, in violazione dell'art. 63, All. IV punto 3.2.3, d.lvo n. 81 cit. .

Il B.B., operaio presso lo stabilimento, non era stato sottoposto alla necessaria visita medica per certificare la sua idoneità fisica allo svolgimento di quelle mansioni, in violazione dell'art. 18 d.lvo n. 81 del 2008, e senza avere seguito i necessari corsi di formazione, poi svolti dai lavoratori dopo il sinistro, come confermato in dibattimento dal D.D.. Pertanto, secondo il teste G.G., rilevato che la caduta era avvenuta all'interno del silo e non dalla passarella, in parte priva di parapetti, in violazione di plurime norme infortunistiche collegate da un indiscutibile nesso di causalità al sinistro.

Il dr. H.H., medico legale, unitamente al dr. I.I., aveva eseguito l'esame autoptico ed attestava che la vittima presentava fratture molto importanti da ricollegare, quale causa della morte, ad una caduta con precipitazione dall'alto e precisava che la vittima non era affetta da patologie pregresse. Il dr. Cavalcanti in seguito confermava le conclusioni esposte dal collega. La morte era stata determinata dalle plurime fratture craniche conseguenti alla caduta da un'altezza di tre o quattro metri. Il B.B. non presentava patologie pregresse di rilievo, non emergendo ragioni per ipotizzare uno svenimento o un malore, né tanto meno una presunta inabilità allo svolgimento di attività lavorativa.

1.2. Nel respingere le doglianze difensive, la Corte di appello ha rilevato che, secondo il dr. Cavalcanti, il B.B. non presentava patologie pregresse di rilievo e non erano ipotizzabili uno svenimento, un malore o un'inabilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Infatti, all'interno della "Castelsucchi" era stata accertata la violazione di tutte quelle cautele finalizzate alla tutela del lavoratore: il datore di lavoro non aveva disposto che il B.B. svolgesse i necessari corsi di formazione, poi effettuati dai lavoratori soltanto dopo il sinistro, come confermato in dibattimento dal teste D.D. .

Perciò, essendo la caduta avvenuta all'interno del silo e non dalla passarella, in parte priva di parapetti, come specificato nel corso del dibattimento dall'isp. G.G. le violazioni alle norme infortunistiche erano certamente connesse da un indiscutibile nesso di causalità al sinistro.

L'attività svolta dal B.B. non poteva essere ritenuta estranea alle sue normali e quotidiane mansioni dell'operaio, come confermato dal D.D. e dal J.J..

L'infortunio, quindi, era riconducibile non ad un comportamento anomalo del lavoratore, bensì a plurime violazioni delle disposizioni antinfortunistiche poste in essere dal datore di lavoro, ed in particolare:

a) art. 63, All. IV, punto 3.2.3 d.lvo n. 81 del 2008; mancata assistenza da parte di altro lavoratore, situato in prossimità dell'apertura di accesso, nonostante il lavoratore stesse prestando la sua opera all'interno del silo e non fosse assistito da un altro lavoratore;
b) art. 63, All. IV, punto 3.5 d.lvo n. 81 del 2008 per assenza di ganci di trattenuta nella scala usata per l'accesso all'interno del silo dal B.B.;
c) art. 37 d.lvo n. 81 del 2008, per mancanza di formazione specifica;
d) art. 18 d.lvo n. 81 del 2008 per mancanza di certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni rilasciato dal medico competente.

Come correttamente appurato dall'escussione dei testi J.J. e D.D., l'imputato non aveva mai delegato i compiti di direzione ad altri, anche solo di fatto, e il ruolo di dipendente "anziano" del J.J. non faceva certo sì che sorgesse in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia o un obbligo di vigilanza nei confronti degli altri lavoratori dell'azienda.

A tal proposito, pur volendo aderire a tale tesi difensiva (anche nel volere considerare quale straordinaria un'attività di manutenzione che appare, invece, ordinaria in ragione anche della facile identificazione del danno operata immediatamente dal D.D. e dal B.B.), l'ignoranza del datore di lavoro su prassi contra legem perpetrate in azienda non vale ai fini dell'esclusione della colpa dello stesso, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sui comportamenti del preposto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale svolgeva un accurato accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato per il fatto commesso, non limitandosi ad attribuire al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento piena validità, ma rimarcando come le condotte omissive perpetrate dal datore avessero di fatto causato l'evento morte.

2. Il A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 589 e 41 cod. pen. in ordine alla mancata considerazione della condotta del lavoratore quale fatto interruttivo del nesso di causalità fra la condotta ascritta al datore di lavoro e l'evento.

Si deduce che i giudici di merito hanno aderito ad un modello di responsabilità iperprotettivo, incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e sui suoi obblighi di prevenzione degli infortuni.

Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità, è passata ad un modello collaborativo dei rapporti fra datore di lavoro e dipendente, valorizzando anche il principio di autoresponsabilità dì quest'ultimo, considerando interruttiva del nesso di condizionamento tra la condotta di questi e l'evento lesivo per il lavoratore la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso; tale comportamento è interruttivo, cioè, non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.

La prima norma di sicurezza predisposta dal datore di lavoro consisteva proprio nel divieto di praticare l'attività di manutenzione straordinaria del silos che in quel momento quest'ultimo stava compiendo, men che meno secondo quelle specifiche modalità. Il D.V.R. del 17 ottobre 2015 (allegato in stralcio ai fini dell'autosufficienza), infatti, alla pag. 70 prevede quanto segue: "E' vietato a chiunque di accedere, sostare o transitare sulla sommità dei silos senza la dovuta predisposizione di idonei apprestamenti contro il rischio di caduta dall'alto"; alla pag. 74, inoltre, stabilisce che: "Tenuto conto che tale intervento rientra nelle competenze dell'azienda proprietaria, nessun dipendente dovrà procedere ad eseguire lavorazioni all'interno del silos".

Ciò, d'altronde, trovava conferma nel contratto, con cui la società rappresentata dall'imputato affittava l'azienda in questione, stipulato per scrittura privata autenticata (allegato in stralcio ai fini dell'autosufficienza), il quale prevede all'art. 3 che: "La manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, i macchinari, le attrezzature di ogni genere rimane a totale carico della locatrice per tutta la durata del contratto essendo tali gli accordi intrapresi e determinati ai fini anche del calcolo del canone di affitto".

Il E.E. riferiva dell'uso di dispositivi di sicurezza e di non aver mai consigliato la discesa nei silos; informava, inoltre, che per lavori straordinari erano interessate ditte esterne.

L'attività svolta dal B.B. di sua iniziativa al momento dell'infortunio, pertanto, era avulsa dalle sue attribuzioni, vietata dal datore di lavoro e condotta senza l'adozione degli elementari dispositivi di sicurezza, di cui pure era dotato; con la duplice conseguenza: 1) di interrompere il nesso di causalità fra l'evento-morte per cui è processo e la condotta ascrittagli; 2) che, vietata a monte l'attività, il datore di lavoro non avrebbe dovuto predisporre altri presidi antinfortunistici, l'assistenza da parte di altro lavoratore, situato in prossimità dell'apertura di accesso e formazione specifica, per impedire che da essa non derivassero infortuni.

Il lavoratore deceduto, d'altra parte, era consapevole del divieto (che, se fosse stato rispettato, avrebbe consentito da solo di evitare la produzione dell'evento), tant'è che molteplici buoni di consegna concernevano attività di manutenzione eseguite presso lo stesso stabilimento, ad opera di ditta esterna, dato a conoscenza del lavoratore. Il C. confermava che il B.B. firmava i buoni di consegna.

2.2. Violazione degli artt. 589 e 43 cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Si osserva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'ignoranza del datore di lavoro su prassi contra legem perpetrata in azienda non valida ai fini dell'esclusione della colpa, integrando essa stessa la responsabilità per l'omessa vigilanza sui comportamenti del preposto.

Il comportamento tenuto dal lavoratore, infatti, non risultava consuetudinario bensì solo occasionale.

Al A.A. non poteva imputarsi l'omessa vigilanza sulla condotta tenuta nella concreta contingenza dal lavoratore: benché legale rappresentante della società affittuaria dello stabilimento, oltre a non essere ivi presente al momento del fatto, il A.A. non si occupava della gestione di quello specifico impianto.

Secondo i testi G.G. e D.D., il E.E. si presentava come responsabile dello stabilimento. L'originario coimputato D. indicava il E.E. come preposto allo stabilimento.

Il A.A., peraltro, non conosceva la prassi, che aveva determinato il verificarsi dell'evento letale (né l'aveva colpevolmente ignorata). Egli aveva dotato dei prescritti mezzi di protezione individuale anche il lavoratore ed aveva conferito apposita delega ad un soggetto tecnicamente qualificato designandolo quale preposto, per cui non continuava a gravare su di lui l'obbligo del costante e continuativo controllo sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione anzidetti.

2.3. Violazione di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 597 cod. proc. pen. e 175 cod. pen. per l'illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale.

Si osserva che, nonostante il riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, cod. pen., la Corte catanzarese non ha risposto alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della non menzione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale ed infondato nel resto.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, assume rilievo la questione prospettata dalla difesa circa il comportamento abnorme del lavoratore, che sarebbe di natura tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al A.A. e l'evento per cui è processo.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rìschio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721). Non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313).

Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).

Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Cimolai, Rv. 284237). Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni.

1.2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la soluzione offerta dalla Corte di appello è sufficiente ed adeguata a sostenere la pronuncia di responsabilità dell'imputato, avendo fatto buon governo dei principi sopra riportati.

Si è logicamente escluso che la condotta tenuta dal lavoratore potesse essere considerata abnorme, in quanto egli si occupava normalmente della riparazione di piccoli guasti, mentre le ditte esterne erano chiamate solo per risolvere problematiche di maggiore complessità. Al momento della caduta mortale, dunque, il lavoratore stava svolgendo mansioni riconducibili al ruolo da lui normalmente ricoperto nell'ambito del ciclo produttivo, e la situazione non ricopriva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità.

E' irrilevante che, nella fattispecie, la violazione delle direttive impartite da parte del lavoratore, avendo egli compiuto un'attività espressamente vietata. Infatti, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, Spina, Rv. 273247). Inoltre, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (Sez. 4, n. 23292 del 28/4/2011, Milo, Rv. 250710).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure e da vizi logici, ha ritenuto dimostrate plurime violazioni alle normative antinfortunistiche (mancanza dei ganci di trattenuta della scala di accesso al silos; vittima sprovvista della formazione specifica obbligatoria e priva del certificato medico di idoneità alle mansioni; vittima non assistita da altro lavoratore situato in prossimità dell'apertura di accesso), aventi diretta incidenza sul verificarsi dell'evento letale.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza di prova della natura abitudinaria del comportamento del lavoratore, in misura tale da assurgere a vera e propria prassi, la cui ignoranza potrebbe essere addebitata al datore di lavoro a titolo di culpa in vigilando; inoltre, non si potrebbe parlare di omessa vigilanza, perché l'imputato non era presente al momento dei fatti e in ogni caso non si occupava della gestione di quello specifico impianto; infine, non sarebbe dimostrato che vi fosse conoscenza o conoscibilità del comportamento del lavoratore da parte del prevenuto.

2.1. Va premesso che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l'obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire all'individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l'osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608.

L'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855, relativa a fattispecie in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., in relazione all'infortunio occorso al conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, ravvisando la colpa del datore di lavoro nell'omessa nomina di un preposto, nonostante la sua conoscenza della prassi instauratasi in relazione all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a fronte della quale egli si era limitato a ricorrere a richiami verbali del lavoratori).

In presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797 - 02).

2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza di cui al motivo di ricorso in esame, va ricordato che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042, che ha precisato altresì che l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro).

Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (Sez. 4, n. 27787 de! 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241, riguardante fattispecie in cui è stata affermata responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).

Peraltro, l'art. 18, comma 1, Iett. d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332; Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).

A ciò va aggiunto che, in materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).

2.3. In linea coi suesposti consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di prassi lavorative e di obblighi di formazione ed informazione gravanti sul datore di lavoro, la Corte di merito ha illustrato le ragioni della riconducibilità dell'evento letale al A.A. anche sotto il profilo soggettivo.

La questione del carattere abitudinario del comportamento del lavoratore era stata ampiamente trattata nella sentenza di primo grado, nella parte in cui si era evidenziato che la persona offesa quotidianamente si occupava di tutti i piccoli guasti di facile soluzione, compresi quelli all'interno dei silos, comportamento integrante una vera e propria prassi contra legem.

La Corte distrettuale ha ulteriormente chiarito, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto attinente al merito, che l'imputato svolgeva personalmente le funzioni di direzione dell'impianto, senza delegarle a terzi, assegnatari di tali incombenze in qualità di dirigenti o di preposti, per cui non era sostenibile che egli non fosse obbligato alla vigilanza sui lavoratori.

Si è logicamente il mancato assolvimento degli obblighi di formazione gravanti sull'imputato, accertato da entrambi i giudici di merito, costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare un giudizio di colpa specifica, tale da integrare l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.

La procedura impropria seguita dal lavoratore evidentemente costituiva una prassi seguita per determinare un'accelerazione del processo di lavorazione, rientrante presumibilmente in una logica di profitto aziendale.

Il A.A. conosceva tale prassi illegittima, perché, sia pur saltuariamente, era presente in azienda ed impartiva direttive; solo nel caso di sua assenza gli operai seguivano le disposizioni del fratello del A.A. o del E.E. (vedi dichiarazioni dei vari operai). Egli, peraltro, non risultava aver delegato i suoi compiti ad altri soggetti.

K.K., titolare di una ditta di un'officina elettromeccanica, dedita a tutte le riparazioni riguardanti gli impianti elettrici, motori, pompe e quadri elettrici, precisava di non avere mai eseguito lavorazioni di riparazione o manutenzione all'interno dei silos, ma solo nella parte esterna e nello stabilimento. Ciò dimostrava che, la lavorazione effettuata dal B.B. non costituiva il frutto di una scelta estemporanea ed arbitraria.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale di cui all'art. 157 cod. pen. è fondato.

3.1. Occorre premettere che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell"'emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).

Occorre però sottolineare che i presupposti per il suo riconoscimento sono diversi da quelli della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638; Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509).

Peraltro, l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

Deve poi essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quattraccioni, Rv. 281028).

3.2. Al riguardo, non può che evidenziarsi la totale lacuna dell'apparato argomentativo sul punto. Nonostante l'analogo motivo di appello fosse stato esplicitamente riportato nell'esposizione in fatto della sentenza impugnata, quest'ultima non ha trattato le tematiche inerenti al trattamento sanzionatorio.

Ebbene, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e dell'avvenuto integrale risarcimento del danno (dati evincibili dalla lettura delle sentenze di merito), la situazione da correggere è rimediabile senza svolgere accertamenti o compiere valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, con conseguente concessione del beneficio in questione nella presente sede di legittimità.

4. Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario del certificato giudiziale di cui all'art. 175 cod. pen., beneficio che va concesso; il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., beneficio che concede. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.

Circolare Min. della Salute prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024

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Circolare Min  della Salute prot  n  0009463 del 27 marzo 2024

Circolare Min. della Salute prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024 / Proroga al 31.05.2024 trasmissione MC Allegato 3B

ID 21597 | 29.03.2024 / In allegato

Oggetto: Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008.

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Pertanto l'invio dell'allegato 3B da parte dei medici competenti, adempimento amministrativo di notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.

Tuttavia, con nota congiunta acquisita al protocollo del Ministero della Salute n. 0003897-06/02/2024- DGPRE-MDS-A, la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), l’Associazione Italiana Psicologia e Medicina del Lavoro (AIPMEL), il Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (CoSiPS) e l’Associazione Nazionale del Medico Competente e d’Azienda (ANMA), i cui iscritti svolgono l’attività professionale di “Medico Competente” ai sensi del D. Lgs. 81/2008, hanno segnalato allo scrivente Ministero numerose problematiche tecniche nell’utilizzo dell’applicativo web predisposto da INAIL per la compilazione e l’invio dell’allegato 3B ai sensi del succitato art. 40 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2016.

Alla luce delle predette difficoltà rilevate dai medici competenti nell’utilizzo dell’applicativo informatico, si ritiene, di conseguenza, opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio sia effettuato entro il 31 maggio 2024.

...

Fonte: Ministero della Salute

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49° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21598 | | Visite: 582 | Decreti Sicurezza lavoro

49° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 36 del 28 Marzo 2024

ID 21369 | 29.03.2024 / In allegato DD MLPS n. 36/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 36 del 28 Marzo 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 36 del  28 Marzo 2024, è stato adottato il quarantanovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Variazione della denominazione)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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MC comunicazioni dati All. 3B anno 2023 proroga al 31.05.2024

ID 21594 | | Visite: 884 | News Sicurezza

MC comunicazioni dati All  3B anno 2023 proroga al 31 05 2024

Medico competente comunicazioni dati All. 3B anno 2023 proroga al 31.05.2024

ID 21594 | 28.03.2024

Comunicato inail 28.03.2024 - Comunicazioni medico competente: proroga termine di invio dati allegato 3B

Prorogato al 31 maggio 2024 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023.

Il Ministero della Salute con circolare prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

...

Fonte: INAIL

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Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81

ID 5226 | | Visite: 21491 | Decreti Sicurezza lavoro

TU dei contratti di lavoro

Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (TU contratti di lavoro) / Marzo  2024

ID 5226 | 24.03.2024

Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

GU n.144 del 24-06-2015 - S.O. .n. 34

Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015
________

Update 06 Settembre 2019

Testo consolidato Settembre 2019 (TU dei contratti di lavoro), in particolare con le modifiche apportate da: 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188)

Legge 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n.188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n. 151).

Update 12 Agosto 2018

Testo consolidato Agosto 2018 (TU dei contratti di lavoro), in particolare con le modifiche apportate da: 

Legge n. 96/2018, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018). 

________

Atti modificativi:

23/09/2015
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)

24/06/2016
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24/06/2016, n.146), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194)

07/10/2016
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 (in G.U. 07/10/2016, n.235)

21/12/2016
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)

30/12/2016
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49)

17/03/2017
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 (in G.U. 17/03/2017, n.64) ,convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. 22/04/2017, n. 94)

07/06/2017
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. 07/06/2017, n.130)

28/12/2017 
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202 (in G.U. 28/12/2017, n.301)

29/12/2017
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)

13/07/2018 
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 (in G.U. 13/07/2018, n.161),  convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186)

31/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

29/06/2019
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188)

12/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n.188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n. 151) - Testo consolidato Settembre 2019

04/09/2019
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n.207) convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n. 257)

02/11/2019
LEGGE 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n.257)

31/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)

29/02/2020
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

17/03/2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

29/04/2020
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)

19/05/2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)

18/07/2020
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180)

14/08/2020
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253)

13/10/2020
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 (in SO n.37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n.253)

28/10/2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n.269) convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319)

24/12/2020
LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in SO n.43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319).

30/12/2020
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322)

18/03/2021
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (in G.U. 18/03/2021, n.67)

22/03/2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22/03/2021, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120)

21/05/2021
LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 (in SO n.21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n.120)

25/05/2021
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)

24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176)

21/10/2021
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21/10/2021, n.252) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301)

20/12/2021
LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301)

31/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

27/01/2022
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27/01/2022, n.21) convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73)

21/03/2022
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)

28/03/2022
LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 (in SO n.13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n.73)

30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, (in G.U. 29/06/2022, n. 150)

20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

29/06/2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)

29/07/2022
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104 (in G.U. 29/07/2022, n.176)

29/07/2022
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 (in G.U. 29/07/2022, n.176) - Testo consolidato Settembre 2022

02/11/2022
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 (in G.U. 02/11/2022, n.256) - Testo consolidato Gennaio 2023

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)

27/02/2023
LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49)

04/05/2023
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 04/05/2023, n.103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153)

13/06/2023
DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136)

03/07/2023
LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n.153) - Testo consolidato Settembre 2023

30/12/2023
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30/12/2023, n.303) convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n. 49)

28/02/2024
LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n.49)

02/03/2024
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n.52) - Testo consolidato Marzo 2024

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47

ID 21550 | | Visite: 337 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47

ID 21550 | 22.03.2024

DM MLPS 18 marzo 2024 n. 47 - Aggiornamento composizione Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui al decreto del MLPS di concerto con Min. salute, del 9 agosto 2022

...

Articolo unico (Aggiornamento della composizione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione)

Sono nominati i seguenti componenti supplenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seno alla Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione, così come ricostituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 gennaio 2023, n.10:

- l'ing. Mariella CHIURAZZI, in sostituzione della dr.ssa Stefania Gioia;
- l'arch. Angela VENTURA, in sostituzione dell'ing. Cristina Crisafulli.

...

Fonte: MLPS

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Stress da lavoro: Modello Job Content Questionnaire (JCQ)

ID 15697 | | Visite: 14245 | Documenti Riservati Sicurezza

Modello Job Content Questionnaire

Stress da lavoro: Modello Job Content Questionnaire (JCQ) / Karasek

ID 15697 | 16.02.2022 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sul modello teorico di Karasek per lo studio dello stress lavorativo.

Robert A. Karasek pubblicò il suo primo studio sullo stress lavorativo percepito nel 1979. Il suo modello originale suggerisce che la relazione tra elevata domanda lavorativa (job demand, JD) e bassa libertà decisionale (decision latitude, DL) definiscono una condizione di “job strain“ o “perceived job stress “ (stress lavorativo percepito), in grado di spiegare i livelli di stress cronico e l’incremento del rischio cardiovascolare.

Le due principali dimensioni lavorative (domanda e controllo) sono considerate variabili indipendenti e poste su assi ortogonali. La job demand si riferisce all'impegno lavorativo richiesto ovvero: i ritmi di lavoro, la natura impositiva dell'organizzazione, il numero di ore lavorative e le eventuali richieste incongruenti. La decision latitude è definita da due componenti: la skill discretion e la decision authority. La prima identifica condizioni connotate dalla possibilità di imparare cose nuove, dal grado di ripetitività dei compiti e dall’opportunità di valorizzare le proprie competenze; la seconda individua fondamentalmente il livello di controllo dell’individuo sulla programmazione ed organizzazione del lavoro.

Figura 1   Rapporto Domanda Controllo

Fig. 1 - Rapporto Domanda/Controllo

D.Lgs. 81/08 Valutazione Rischio Stress Lavoro-Correlato

La Valutazione del stress lavoro-correlato (SLC) è prevista dall’Art. 28 dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs. 81/2008

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

[...]

Modello Karasek in Italia

Per lo studio dello stress lavorativo in Italia sono state prodotte almeno 3 traduzioni.

La prima, ridotta, di 15 domande è stata tratta dal manuale messo a punto per lo studio dei fattori psicosociali nell'ambito del progetto MONICA-OMS.

La seconda versione, di 35 domande, è stata riconosciuta dall'autore e utilizzata dallo studio JACE nell'ambito dei programmi BIOMED della Comunità Europea.

La terza, è stata predisposta da ricercatori dell’Enea di Bologna che, nel tradurla dall’originale, hanno apportato gli adattamenti ritenuti più necessari per l’utilizzo del questionario in contesti lavorativi nazionali (in particolare nell’industria tessile e nel terziario). Questa versione rappresenta di fatto la “recommended version” di 49 items, articolata in 8 macrovariabili: 3 sulla dimensione controllo i cui items indagano su “giudizio circa le proprie capacità”, “potere decisionale in rapporto al compito specifico” e “potere decisionale a livello di politica aziendale”; 3 sulla dimensione domanda i cui items indagano su “carico di lavoro psicologico”, “carico di lavoro fisico” e “insicurezza lavorativa” mentre le 2 restanti dovrebbero consentire valutazioni sugli aspetti relazionali (supporto sociale da parte dei superiori e supporto sociale da parte dei colleghi, rispettivamente). Vi è autorevole testimonianza in letteratura che, al di là delle due dimensioni fondamentali controllo e domanda, il supporto sociale sia da intendersi come ulteriore risorsa disponibile e come “modulatore” delle richieste che provengono dal contesto lavorativo.

Nel 1998, la traduzione del “Recommended Format (49 questions): 6/94 - Rev. 1.5 del Job Content Questionnaire di R.A. Karasek, 1985” è stata sottoposta all’approvazione dell’autore e, attraverso l’invio della richiesta “back version”, si è reso possibile il confronto con la versione originale.

[...]

ID 15697   JCQ Questionnaire Modello

[...]

Criteri assegnazioni punteggi

Considerando i 49 item della versione consigliata dagli autori, si può vedere come nella maggior parte dei casi le risposte consistano in quattro livelli di concordanza con le affermazioni riportate nell'item.

I punteggi attribuiti vanno da 1 per l'opinione assolutamente discordante a 4 (o 5 nel caso dell’item 35) per quella decisamente concordante.

Eccezioni a questa regola sono gli item 12, 15, 16, 33, 35, QIV 5§.

Item 12:Quante persone fanno parte del suo gruppo di lavoro: è inserito nella sottoscala Macrolevel Decision Authority della scala Decision Latitude. La codifica proposta in cinque livelli consiste nel valore di 1 (lavoro da solo), 3 (da 2-5 persone), 8 (6-10 persone), 15 (11-20 persone), 30 (oltre 20). Un tale scoring dà all'item un peso notevole nel punteggio complessivo della sottoscala e quindi della scala. La codifica utilizzata per i tre gruppi centrali consiste in un valore intermedio compreso nell'intervallo previsto in quella modalità (es. 3 valore intermedio dell'intervallo 2-5). Non rispettano questo criterio la prima e l'ultima categoria che, quindi, assumono pesi di differente significato. Non viene spiegato il motivo di una scelta così rilevante nello scoring di questo item.

Item 15:Uno dei miei compiti è quello di supervisionare il lavoro svolto da altre persone: item inserito nella medesima sottoscala. Le risposte vanno da 1 a 5 e non tengono conto del peso numerico delle modalità (No; da 1 a 4 persone; da 5 a 10 persone; da 11 a 20 persone più di 20 persone).

Item 16: Faccio parte di un sindacato o associazione dei lavoratori: item inserito nella stessa sottoscala. Risposta dicotomica Si/No (5/1) [...]

[...]

Calcolo della Decision Latitude (DL)

Calcolo Decision Latitude

(@) /2 se Q12 o Q16 = 1; /1 se Q12 e Q16 = 1
(@@) missing value <recode to 0> se Q12= 1
(#) missing value <recode to 0> se Q16= 1
(##) entrambi in anni

[...]

Calcolo del Social Support (SS)

Più che rappresentare un’ulteriore dimensione nel modello Job-Control-Demand la scala del supporto sociale serve per “controllare” in fase di analisi dei risultati per questo elemento, cioè per stratificare i questionari in funzione di un alto o basso supporto sociale al lavoro.

Gli item Q50 per la sottoscala del Supervisor SS e Q55 e Q57 per quella del Coworker SS non sono calcolati nello scoring perché considerati domande-controllo. Infatti, hanno lo stesso costrutto logico degli item Q51 e Q56, Q58 rispettivamente, anche se le prime due con senso rovesciato.

Calcolo Social Support

[...]

Figura 2   Rapporto Domanda Controllo Supporto Sociale

[...] segue in allegato

Fonti:
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
ISPESL 

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Applicativo “Abilitazione medici ed esperti”

ID 21540 | | Visite: 907 | News Sicurezza

Applicativo Abilitazione medici ed esperti

Applicativo “Abilitazione medici ed esperti” / Operativo dal 27.03.2024

ID 21540 | 20.03.2024

Decreto direttoriale n. 23 del 19 marzo 2024 - Applicativo “Abilitazione medici ed esperti”

...

Articolo 1 (Applicativo “Abilitazione medici ed esperti”)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” costituisce un nuovo strumento, messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la presentazione, tramite l’utilizzo di una procedura telematica, delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

2. All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile al link https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Articolo 2 (Finalità)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti”, nella prima fase di operatività, consente all’utenza la sola presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

2. Le istruzioni necessarie all’utilizzo dell’applicativo sono riportate nel “Manuale utente abilitazione dei medici autorizzati” e nel “Manuale utente abilitazione degli esperti di radioprotezione”, di seguito “Manuale utente”, entrambi visibili all’interno dell’applicativo e consultabili attraverso un link per il puntamento diretto.

3. L’Amministrazione, espletata l’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute, chiede al candidato/istante, laddove necessario, di precisare/integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta. Tale richiesta da parte dell’Amministrazione e la successiva integrazione da parte del candidato/istante segue le modalità previste dal “Manuale utente” di cui al precedente comma 2.

4. Gli eventuali quesiti di natura tecnica concernenti il funzionamento del citato applicativo devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), attraverso la sezione dedicata accessibile dal seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Articolo 3 (Articolazione dell’applicativo e inserimento dei dati)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente”, di cui al precedente articolo 2, comma 2.

In particolare:

- la sezione “Dati personali” presenta diversi campi, alcuni saranno automaticamente compilati a seguito
dell’autenticazione tramite identità digitale;
- la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste. Con particolare riguardo ai titoli di studio e professionali si rinvia al successivo articolo 5;
- la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;
- la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami

Articolo 4 (Modalità di presentazione delle domande)

1. L’utente/istante invia una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, entro la data di scadenza prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 agosto 2022.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione agli esami presentate con modalità diverse da quelle previste dall’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” e oltre la data del 31 dicembre dell’anno solare precedente alla sessione di interesse.

Articolo 5 (Titoli di studio e professionali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia, per i medici autorizzati, all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022, e, per gli esperti di radioprotezione, all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 agosto 2022.

Articolo 6 (Operatività dell’applicativo)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è operativo a decorrere dal 27 marzo 2024.

Articolo 7 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quanto previsto:

- per gli esperti di radioprotezione, dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 21 febbraio 2023, n. 11.
- per i medici autorizzati, dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 9 marzo 2023, n. 22.

2. Nella prima fase di operatività dell’applicativo, restano in vigore le modalità previste dalla normativa vigente con riferimento alle istanze di iscrizione agli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione; alle istanze di rilascio di duplicato del certificato di iscrizione agli elenchi predetti; alle comunicazioni concernenti l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione; ai quesiti di natura giuridica e normativa, che devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

[...]

Fonte: MLPS

Collegati

Direttiva (UE) 2024/869

ID 21529 | | Visite: 1113 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva  UE 2024 869

Direttiva (UE) 2024/869 / Nuovi limiti esposizione professionale piombo e diisocianati 

ID 21529 | 19.03.2024 / Download Direttiva (link diretto)

Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati

GU L 2024/869 del 19.3.2024

Entrata in vigore: 08.04.2024

Recepimento Stati membri: 09.04.2026
__________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione, compreso il piombo e i suoi composti inorganici. Di conseguenza sia la direttiva 98/24/CE del Consiglio, nei suoi allegati I e II, che la direttiva 2004/37/CE stabiliscono lo stesso valore limite di esposizione professionale e lo stesso valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici. Tali valori limite non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, che è una pericolosa sostanza reprotossica, come confermano i risultati di una valutazione della Commissione a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio.

(2) È importante che gli Stati membri mantengano un pari livello di protezione di tutti i lavoratori e promuovano il rispetto, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese, degli obblighi introdotti dalla presente direttiva. Le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, spesso dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione, secondo la prassi nazionale, gli effetti dell'attuazione della presente direttiva sulle PMI e sulle microimprese, compresi eventuali gravosi compiti amministrativi, in modo che possano, ove necessario, facilitarne la conformità agli obblighi introdotti dalla presente direttiva, ad esempio fornendo assistenza tecnica o sostegno finanziario a titolo dei pertinenti finanziamenti dell'Unione.

(3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/24/CE, tale direttiva si applica agli agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più severe o specifiche di cui alla direttiva 2004/37/CE. Ne consegue che l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 98/24/CE, che impone obblighi ai datori di lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non pregiudica l'allegato III bis della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce valori limite biologici e prevede la sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il piombo e i suoi composti inorganici. Al fine di garantire la certezza del diritto in merito ai valori limite applicabili al piombo e ai suoi composti inorganici, è opportuno modificare tali direttive al fine di prevedere la revisione del valore limite di esposizione professionale e del valore limite biologico obbligatori negli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE, unitamente a disposizioni più specifiche sulle sostanze tossiche per la riproduzione quale il piombo e i suoi composti inorganici. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni specifiche che fissano il pertinente valore limite di esposizione professionale nell'allegato I della direttiva 98/24/CE e il pertinente valore limite biologico nell'allegato II della medesima direttiva.

(4) È opportuno fissare valori limite nuovi e riveduti alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, ed è opportuno che gli stessi siano basati su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro.

(5) Conformemente alle raccomandazioni del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), i valori limite di esposizione per via inalatoria sono generalmente stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata). Per alcune sostanze sono inoltre stabiliti valori limite in relazione a un periodo di riferimento più breve, in genere di 15 minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono avere effetti nocivi sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto e rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze reprotossiche quali definite all'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.

(7) Conformemente all'articolo 16 bis della direttiva 2004/37/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna "Osservazioni" dell'allegato III di tale direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia. Gli studi dimostrano che circa la metà di tutti i casi di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione in ambito professionale riguarda il piombo e i suoi composti inorganici. Non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici sarebbe sicura per lo sviluppo della progenie delle lavoratrici in età fertile. Per il piombo dovrebbe pertanto essere introdotta l'osservazione "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia" e i datori di lavoro dovrebbero garantire che l'esposizione professionale dei lavoratori al piombo e ai suoi composti inorganici sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.

(8) L'esposizione per via orale e inalatoria sono importanti vie di assorbimento del piombo e dei suoi composti inorganici nel corpo umano. Tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle nuove conoscenze riguardanti il piombo e i suoi composti inorganici, è necessario migliorare la protezione dei lavoratori esposti a un potenziale rischio per la salute, riducendo sia il valore limite biologico che il valore limite di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti inorganici. È pertanto opportuno stabilire un valore limite biologico riveduto di 15 μg Pb/100 ml di sangue, assieme a un valore limite di esposizione professionale riveduto di 0,03 mg/m3 espresso come media ponderata nel tempo di otto ore.

(9) A causa del tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi e dei costosi adeguamenti dei processi di produzione, può risultare difficile rispettare nel breve termine una riduzione sostanziale del valore limite biologico di 15 μg Pb/100 ml di sangue. È opportuno pertanto introdurre un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 durante il quale si applica un valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue.

(10) Per rafforzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici e contribuire in tal modo alle misure di prevenzione e protezione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, è inoltre necessario modificare i requisiti che si applicano ai lavoratori esposti a determinati livelli di piombo e dei suoi composti inorganici. A tal fine, un'attenta sorveglianza sanitaria dovrebbe essere effettuata nei casi in cui l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici superi 0,015 mg/m3 d'aria (50 % del valore limite di esposizione professionale) o 9 μg Pb/100 ml di sangue (il 60 % del valore limite biologico).

(11) Il piombo si accumula nelle ossa da cui è rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Il livello di piombo nel sangue potrebbe quindi rimanere elevato per molto tempo dopo che l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici è diminuita. È pertanto opportuno effettuare una sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori il cui livello di piombo nel sangue supera l'attuale valore limite biologico a causa dell'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026. Qualora sia accertata una tendenza al ribasso verso l'attuale valore limite biologico, tali lavoratori dovrebbero poter essere autorizzati a continuare a eseguire mansioni che comportano l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici.

(12) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, che comprendono misure igieniche, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Oltre alle misure tecniche di prevenzione che devono essere adottate dai datori di lavoro, la sorveglianza sanitaria è un'importante misura di protezione dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.

(13) Inoltre, il CCSS, nel suo parere del 24 novembre 2021 sul piombo e i suoi composti inorganici, ha indicato che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel pertinente Stato membro. Il RAC ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Nel suo parere dell'11 giugno 2020 il RAC formula una raccomandazione non vincolante secondo la quale, qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare 4,5 μg Pb/100 ml di sangue, poiché il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici non garantisce la protezione del feto o della progenie delle lavoratrici in età fertile.

(14) Pertanto, e considerato che è essenziale che la protezione della salute e della sicurezza del feto o della progenie delle lavoratrici non comporti un trattamento sfavorevole delle donne sul mercato del lavoro e che non pregiudichi il diritto dell'Unione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, oltre a fissare valori limite biologici per tutti i lavoratori, la presente direttiva dovrebbe stabilire che è opportuno effettuare una sorveglianza sanitaria periodica per le lavoratrici in età fertile il cui livello di piombo nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici, se tale valore esiste, onde tenere conto della loro situazione specifica. Il valore di 4,5 μg Pb/100 ml di sangue è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Tale valore funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a tale specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie. Tale disposizione integra gli obblighi esistenti in materia di valutazione dei rischi, informazione e formazione, che sono strumenti importanti per ridurre al minimo i rischi.

(15) Al fine di assistere gli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti dell'Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti dovrebbero concentrarsi, tra l'altro, sull'attuazione delle disposizioni della direttiva 2004/37/CE relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lenta eliminazione del piombo dall'organismo e sull'attuazione delle disposizioni di tale direttiva relative al livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile al fine di proteggere il feto e la progenie.

(16) I dati a livello dell'Unione relativi ai problemi di salute correlati al lavoro causati dall'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici sono spesso inesistenti, inaffidabili o insufficienti. È fondamentale che gli Stati membri continuino a raccogliere dati, in particolare sui lavoratori con esposizione storica al piombo e ai suoi composti inorganici e sulle lavoratrici in età fertile. La Commissione è nella posizione migliore per sostenere tali sforzi fornendo assistenza tecnica per la raccolta di dati coordinati degli Stati membri. Tali dati potrebbero essere utilizzati nel quadro della valutazione della Commissione a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE.

(17) I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali. Per garantire un livello di protezione più completo, è inoltre necessario prendere in considerazione vie di assorbimento diverse da quella inalatoria per i diisocianati, compresi i possibili effetti nocivi sulla salute in seguito all'esposizione cutanea sul luogo di lavoro, che possono anche provocare effetti immunologici sistemici come la sensibilizzazione delle vie respiratorie. Dovrebbero essere introdotte nella direttiva 98/24/CE opportune osservazioni per i diisocianati. Ulteriori dichiarazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose sono previste nel regolamento (CE) n. 1272/2008. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell'Unione.

(18) Non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione ai diisocianati non produrrebbe effetti nocivi per la salute. Si può invece stabilire un rapporto di esposizione/rischio che agevola la definizione di un limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno stabilire valori limite per tutti i diisocianati al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto possibile stabilire un valore limite di lunga e breve durata per tale gruppo di agenti chimici.

(19) È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 μg NCO/m3 e un limite di esposizione di breve durata di 12 μg NCO/m3 per tutti i diisocianati, dove per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati, e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. La sorveglianza sanitaria effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10 della direttiva 98/24/CE è importante ai fini dell'individuazione dei segni e dei sintomi precoci di sensibilizzazione respiratoria.

(20) Per quanto riguarda i diisocianati può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale di 6 μg NCO/m3, con un limite per esposizione di breve durata associato di 12 μg NCO/m3. Ciò è dovuto a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'edilizia, la riparazione di veicoli, la riparazione generale o la produzione di tessuti, mobili, veicoli a motore e altri mezzi di trasporto, elettrodomestici, macchinari e computer. È pertanto opportuno che per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore limite di esposizione professionale di 10 μg NCO/m3 con un limite per esposizione di breve durata associato di 20μg NCO/m3.

(21) La Commissione ha consultato il RAC, che ha formulato pareri sia sul piombo e i suoi composti inorganici che sui diisocianati. La Commissione ha inoltre effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ha inoltre consultato il CCSS, che ha adottato, il 24 novembre 2021, un parere sul piombo e i suoi composti inorganici e un parere sui diisocianati, con raccomandazioni relative alle pertinenti osservazioni e a un riesame dei valori limite per i diisocianati a partire dal 2029. Spetta alla Commissione, previa consultazione del CCSS, valutare la necessità di modificare i valori limite vincolanti per i diisocianati.

(22) I valori limite stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di un controllo e di un riesame periodici per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(23) La Commissione dovrebbe valutare il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata nel contesto della prossima valutazione a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE. In base agli sviluppi delle conoscenze e delle tecnologie e a dati scientifici aggiornati, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre di modificare i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici al fine di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(24) È importante che la Commissione, conformemente alla procedura consolidata in materia di sicurezza e salute sul lavoro, prosegua i lavori tesi a introdurre i pertinenti aggiornamenti nella direttiva 2004/37/CE, tenendo conto delle informazioni scientifiche disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(25) È stato dimostrato che l'alterazione del sistema endocrino può comportare determinati effetti nocivi sulla salute degli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità. Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" la Commissione sottolinea la necessità di istituire un quadro giuridico completo per garantire che gli interferenti endocrini siano riconosciuti tempestivamente e che l'esposizione a tali elementi sia ridotta al minimo. Il regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione (9) ha modificato il regolamento (CE) n. 1272/2008 introducendo classi di pericolo per gli interferenti endocrini e prescrizioni relative alla loro etichettatura, unitamente a criteri scientifici per identificarli, facilitando l'identificazione di tali sostanze e contribuendo a un'adeguata gestione dei rischi connessi all'esposizione dei lavoratori agli interferenti endocrini. In tale contesto e, tra l'altro, sulla base di una valutazione scientifica, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di includere nella direttiva 2004/37/CE ulteriori interferenti endocrini che incidono sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

(26) Per garantire un livello di protezione completo è necessario considerare gli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose, il che può aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o agiscono sugli stessi organi, tessuti o cellule bersaglio, il rischio dovrebbe essere valutato sulla base di tale combinazione di sostanze.

(27) Alcuni farmaci pericolosi possono contenere una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B, mutagene di categoria 1A o 1B o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tuttavia, è importante garantire che i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità preposte all'applicazione della legge abbiano un accesso agevole a informazioni chiare e aggiornate in merito al fatto che i farmaci rispondano o meno a tali criteri. Per affrontare tale questione, la Commissione sta elaborando una definizione e stilando un elenco indicativo di farmaci pericolosi o delle sostanze ivi contenute, conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE. Il 28 aprile 2023 la Commissione ha inoltre pubblicato i propri orientamenti in materia di gestione sicura dei medicinali pericolosi sul luogo di lavoro. È fondamentale che ogni iniziativa dell'Unione relativa a specifici medicinali pericolosi sia adottata previa consultazione del CCSS e tenendo conto dei pareri scientifici esistenti.

(28) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nel corso del loro lavoro. L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni non connesse a incendi. I vigili del fuoco possono essere esposti a una gamma molto ampia di sostanze chimiche in sospensione nell'aria. La composizione chimica e le concentrazioni in sospensione nell'aria dei prodotti di combustione dipendono dai tipi di materiali bruciati, dalla durata dell'incendio e dalle condizioni di ventilazione. È pertanto importante che i datori di lavoro dei vigili del fuoco e del personale dei servizi di emergenza valutino, conformemente alla direttiva 2004/37/CE, il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e che adottino le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(29) Iniziative dell'Unione, come il Green Deal europeo, oggetto della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, e l'iniziativa sulle materie prime critiche di cui alla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", promuovono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare. Settori quali quello della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti, della ristrutturazione energetica e delle batterie sono di importanza strategica per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. È fondamentale trovare un equilibrio tra considerazioni di ordine ambientale, economico e sociale. Adottando valori limite di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e le sostanze tossiche per la riproduzione, i lavoratori godono di una migliore protezione dagli effetti nocivi e sono in grado di lavorare nel modo più sicuro possibile, incluso nelle industrie essenziali per la transizione sostenibile e l'autonomia strategica dell'Unione.

(30) La raccomandazione n. 204 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 12 giugno 2015, riconosce che l'economia informale rappresenta una sfida importante per i diritti dei lavoratori, compreso il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre. È quindi importante contrastare l'economia informale.

(31) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti, o che possono derivare, dall'esposizione ad agenti chimici e sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

2) nell'allegato II, i punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 sono soppressi.

Articolo 2

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “agente mutageno”:

i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;»;

2) l'articolo 18 bis è così modificato:

a) i commi dal primo al settimo sono numerati paragrafi da 1 a 7;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione avvia una valutazione degli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze, al fine di elaborare orientamenti dell'Unione in materia, se del caso. La Commissione tiene conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), del parere del CCSS e delle migliori pratiche negli Stati membri, e svolge adeguate consultazioni con le pertinenti parti interessate. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.

9. Entro il 9 aprile 2026, la Commissione avvia la procedura per ottenere una valutazione scientifica degli interferenti endocrini che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, al fine di valutare l'opportunità di includerli nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del CCSS, presenta una proposta legislativa.

10. Nell'ambito della sua valutazione a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE, entro il 9 aprile 2029, la Commissione valuta i valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici. Tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare tali valori limite.

11. Al più tardi il 9 aprile 2026 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti comprendono indicazioni sull'attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lentezza nella rimozione del piombo dall'organismo e della protezione speciale delle lavoratrici in età fertile.

(*1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

3) gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 aprile 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

...

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome dell'agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

μg /m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

μg /m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Diisocianati

[misurati come NCO (10)]

 

 

6

 

 

12

 

 

Pelle (8)

Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (9)

Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m3 in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m3.

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5) μg/m3 = microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7) f/ml = fibre per millilitro.

(8) Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(9) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(10) Per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati.

ALLEGATO II

Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:

« Elenco di sostanze, miscele e procedimenti [articolo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii)] »;

2) nell'allegato III, lettera A, la riga «Piombo inorganico e suoi composti» è sostituita dalla seguente:

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Piombo e suoi composti inorganici

 

 

0,03 (8)

 

 

 

 

 

Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia

 

3) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO III bis

VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA (articolo 16, paragrafo 4)

Piombo e suoi composti inorganici

1.1. Il monitoraggio biologico deve comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti.

1.1.1. Fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

30 μg Pb/100 ml di sangue

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 70 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 30 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

1.1.2. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 μg Pb/100 ml di sangue (9)

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 15 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 30 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 15 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

(9) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel pertinente Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 μg/100ml."

(9) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel pertinente Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 μg/100ml.»

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7) f/ml = fibre per millilitro.

(8) Frazione inalabile.

[...]

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ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata

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Lista di controllo persona designata e corsi di formazione

UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di Controllo Persona designata e corsi di formazione / Rev. 2.0 Marzo 2024

ID 544 | Rev. 2.0 del 16.02.2024 

Documento elaborato sulla norma UNI ISO 23813:2011 che specifica i requisiti minimi di formazione necessari per l’apprendimento delle richieste conoscenze da parte di una designata al controllo e all’esecuzione delle operazioni di sollevamento con gli appositi apparecchi.

Essa non è applicabile all’ulteriore formazione richiesta per quelle persone che controllano ed eseguono operazioni di sollevamento di merci dannose o in aree di pericolo.

16.03.2024 | Rev. 2.0

Nella Revisione 2.0 del 16.02.2024 sono aggiunti: estratto norma UNI ISO 23813, schema selezione del personale nell’operazione di sollevamento, rif. link normativa

28.08.2019 | Rev. 1.0

Nella Revisione 1.0 del 28.08.2019 è aggiunta l'Appendice B della norma: "Dettagli su esami e valutazioni dei corsi di formazione per la persona designata", il Documento Rev. 1.0 allegato è così suddiviso in 2 parti:

1. Lista di controllo della "persona designata"
2. Contenuti e Programmi del corso di formazione per la "persona designata"

Riferimenti

UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata
Artt. 71, 73 del D. Lgs. 81/2008 
Direttiva macchine 2006/42/CE - (Non armonizzata)
_______

UNI ISO 23813:2011

[...]

Selezione del personale coinvolto nell’operazione di sollevamento competenzerequisiti / addestramento - Schema

Tutto il personale coinvolto nell’operazione di sollevamento deve essere addestrato e competente nelle sue mansioni.

La competenza dei conduttori (operatori) dell’apparecchio di sollevamento, degli imbracatori e dei segnalatori deve essere conforme alla ISO 15513.

I requisiti minimi e le mansioni dei conduttori (operatori) dell’apparecchio di sollevamento, degli imbracatori, dei segnalatori, dei montatori dell’apparecchio stesso e del personale di manutenzione devono essere quelli specificati nella ISO 12480-1.

I conduttori (operatori) dell’apparecchio di sollevamento devono essere stati addestrati secondo la ISO 9926-1 e gli imbracatori e i segnalatori secondo la ISO 23853.

Fig  1   Selezione personale operazione sollevamento

(*) Norma relativa alle gru (dettata da UNI ISO 23813)
Fig. 1 - Selezione del personale nell’operazione di sollevamento

[...]

1. Nell'Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”.

Persona designata 
Persona competente che abbia il completo controllo dell’azionamento dell’apparecchio di sollevamento e operi per conto della direzione dell’organizzazione che richiede la movimentazione del carico (organizzazione utilizzatrice).

Attitudini e conoscenze richieste
Le persone da formare come persone designate devono avere almeno 20 anni di età ed essere state impegnate, per almeno 2 anni, in operazioni di sollevamento con funzione di guida di apparecchi di sollevamento, di imbracatore o di segnalatore.
Esse devono saper leggere, scrivere e comprendere la lingua da usare durante il corso di formazione e possedere buon senso, sangue freddo e capacità di guidare altre persone.

Abbiamo proceduto all'elaborazione di tale Lista di controllo per renderla fruibile agli operatori.

2. Nell'Appendice B della norma UNI ISO 23813:2011 sono riportati i Contenuti e Programmi del corso di formazione per la persona designata.

Appendice B. Contenuto e Programma del corso

B1. Contenuto del corso

Corsi formazione persona designata
...
segue in allegato

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1.0 2019 Aggiunta Appendice B
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Scaffalature porta pallet - Guida tecnica scelta, uso e manutenzione

ID 21479 | | Visite: 1701 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Scaffalature porta pallet

Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione | INAIL 2024

ID 21479 | 11.03.2024 / In allegato

Il documento, ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature portapallet da utilizzare nei luoghi di lavoro.

Frutto della collaborazione Inail-ANIMA, rappresenta una sintesi “operativa” dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l’analisi di altre tipologie di scaffalature industriali. E’ rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.

Le scaffalature porta pallet sono sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate.

Sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un’ampia possibilità di personalizzazione che ne consente l’utilizzo per qualsiasi esigenza di immagazzinaggio, mediante opportuni accessori.

Sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione.

Possono essere collocate sia all’interno che all’esterno di edifici, capannoni etc.

Sono largamente utilizzate per la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l’obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino.

Tali aspetti possono indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell’ambiente lavorativo.

Dal punto di vista legislativo non esiste un riferimento esplicito per le scaffalature porta pallet da impiegare nei luoghi di lavoro.

Trova comunque applicazione il d.lgs. 81/08 e s.m.i. che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, in particolare, il Titolo I e il Titolo II per quel che riguarda le disposizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In generale le scaffalature possono essere o non essere motorizzate ed essere o non essere parte integrante dell’edificio nel quale sono montate.

Le scaffalature porta pallet non motorizzate e quelle che non sono parte integrante dell’edificio nel quale sono montate, non possono essere marcate CE, in quanto per esse non esiste una direttiva di prodotto specifica.

Le scaffalature porta pallet non motorizzate, in quanto “non macchine” non possono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine).

Una scaffalatura porta pallet, seppur non motorizzata, può essere parte integrante di un magazzino automatico. In questo caso il magazzino deve intendersi “macchina” e il rispetto dei Requisiti Essenziali Salute e Sicurezza (RESS) stabiliti nella Direttiva Macchine per la dichiarazione CE del magazzino dovrà essere dimostrato anche con il riferimento alle norme (non armonizzate) che riguardano le scaffalature.

Le scaffalature porta pallet non motorizzate che non fanno parte integrante dell’edificio nel quale sono montate non possono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione).

In un magazzino autoportante verticale (MAV), nel quale le scaffalature ne sostengono la copertura e quelle perimetrali ne sostengono le pareti esterne, le scaffalature si considerano parte integrante dell’edificio e devono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 305/2011.

Attualmente, sono in vigore alcune norme tecniche che riguardano le scaffalature porta pallet, per la progettazione e per l’utilizzo.

Seppur non cogenti, esse rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di scaffalature metalliche considerate sicure (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti legati alla progettazione sismica delle scaffalature.

A partire dal 2012, a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna, e della successiva Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) n. 52 del 20 febbraio 2013, per la microzonizzazione sismica di tutto il territorio nazionale, è cresciuta la consapevolezza di utilizzare scaffalature sismoresistenti.

A seguito dei progetti di ricerca europei Seisrack e Seisrack II si è giunti alla pubblicazione della UNI EN 16681, avvenuto nel 2016 che attualmente rappresenta lo standard europeo per la progettazione di scaffalature porta pallet sismoresistenti.

In Italia, nel giugno 2023 il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le “Linee guida per la progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche” che “forniscono un inquadramento normativo e procedurale per la progettazione, il miglioramento e l’adeguamento delle scaffalature metalliche industriali in zona sismica. Le linee guida identificano i riferimenti e i limiti normativi per la progettazione delle nuove scaffalature e forniscono i primi elementi per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scaffalature esistenti”.

Alla data di pubblicazione della presente Guida Tecnica, gli operatori del settore sono in attesa di chiarimenti sulla corretta applicazione delle Linee Guida.

__________

Indice

Introduzione

1. Scopo

2. Riferimenti legislativi e normativi
2.1 Legislazione
2.2 Norme tecniche di progettazione strutturale e funzionale delle scaffalature
2.3 Norme tecniche per il corretto utilizzo e la manutenzione delle scaffalature

3. Definizioni

4. Figure coinvolte nel ciclo di vita di una scaffalatura e flusso di informazioni

5. Valutazione del rischio
5.1 Generalità
5.2 Analisi del rischio
5.2.1 Rischi durante il montaggio, smontaggio, riconfigurazione delle scaffalature
5.2.2 Rischi durante la movimentazione delle unità di carico
5.2.3 Rischi durante il deposito (carico), prelievo (scarico) delle unità di carico
5.2.4 Rischi nella fase di stoccaggio delle unità di carico
5.2.5 Rischi durante le attività di ispezione, manutenzione, riparazione delle scaffalature
5.2.6 Rischi durante il transito pedonale e le attività lavorative in prossimità della scaffalatura
5.3 Riduzione del rischio
5.3.1 Protezioni passive
5.3.2 Protezioni per la caduta di oggetti dall’alto
5.3.3 Passaggi pedonali e corridoi di servizio
5.3.4 Comportamenti
5.4 Piano di emergenza

6. Classificazione
6.1 Classificazione ACAI
6.2 Classificazione UNI EN 15878
6.3 Classificazione Linea guida CSLP

7. Scelta
7.1 Definizione dei requisiti dimensionali e prestazionali
7.2 Progettazione 
7.3 Manuale di istruzioni
7.4 Disegno di montaggio
7.5 Designazione
7.6 Cartello di portata

8. Montaggio, riconfigurazione, smontaggio
8.1 Montaggio e smontaggio
8.2 Riconfigurazione

9. Impiego

10. Ispezione e manutenzione
10.1 Generalità
10.2 Ispezione
10.2.1 Ispezione a fine montaggio
10.2.2 Ispezione d’uso
10.2.3 Ispezione periodica
10.2.4 Ispezione straordinaria
10.2.5 Riparazione e ripristino della scaffalatura
10.2.6 Scheda dei controlli
10.3 Manutenzione
10.3.1 Generalità
10.3.2 Materiale di ricambio
10.4 Registrazioni
10.4.1 Registrazione delle ispezioni, delle manutenzioni e delle riparazioni
10.4.2 Registro dei controlli

11. Informazione, formazione, addestramento
11.1 Informazione
11.2 Formazione
11.3 Addestramento

Allegato A: Scaffalature porta pallet APR – Componenti principali e aree limitrofe
Allegato B: Esempi di scaffalature classificate secondo la UNI EN 15878:2010

...

Fonte: INAIL

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Allegato riservato Scaffalature porta pallet INAIL 2024.pdf
INAIL 2024
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Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024

ID 21507 | | Visite: 1350 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  521 del 13 marzo 2024

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 / Novità DL 19/2024

ID 21507 | 14.03.2024 / In allegato

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

...

Il D.L. n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel rinviare ogni approfondimento all’esito della conversione del decreto ed al consolidarsi dell’articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le citate novità.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (...)"

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante - già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato - nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L’art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell’art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata - in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro - scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L’art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento”.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L'art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all'INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L’art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L’art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L’art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L’art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

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Fonte: INL

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Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio trasporto ferroviario

ID 21516 | | Visite: 447 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Infor MO   Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nel ciclo del trasporto ferroviario

Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nel ciclo del trasporto ferroviario

ID 21516 | 15.03.2024 / In allegato

Scheda INAIL 22/2024

La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel ciclo del trasporto ferroviario e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo.

Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza, indice di incidenza e di indicatori MD (misura di disproporzionalità), vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nel ciclo con particolare attenzione alle situazioni di interferenza.

...

Fonte: INAIL

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