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DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019 n. 101

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DECRETO LEGGE  n  101 2019

Decreto-Legge 3 settembre 2019 n. 101 / Consolidato 11.2022

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

(GU n.207 del 04-09-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/2019

Pubblicata nella GU Serie Generale n. 257 del 02-11-2019, la Legge 2 novembre 2019 n. 128 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 

Allegati:
- Testo nativo
- Testo consolidato 11.2022
_______

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
Art. 2 Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 
Art. 3 Copertura finanziaria 
Art. 4 Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
Art. 5 Misure urgenti in materia di personale INPS
Art. 6 Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU 
Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di ISEE 
Art. 8 Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
Art. 9 Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia 
Art. 10 Area di crisi industriale complessa Isernia 
Art. 11 Esonero dal contributo addizionale 
Art. 12 Potenziamento della struttura per le crisi di impresa 
Art. 13 Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura delle centrali a carbone.
Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.
Art. 15 Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 
Art. 16 Entrata in vigore

Sicurezza riders di Imprese che si avvalgono di piattaforme anche digitale (Art. 1)

Sicurezza riders Imprese di piattaforme digitali e non

Decreto legislativo n. 81 del 2015
....
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
...
Capo V -bis TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47 -bis ( Scopo, oggetto e ambito di applicazione).

1. Al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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